GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI REGISTRO DELLE IMPRESE E REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

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1 GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI REGISTRO DELLE IMPRESE E REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO Febbraio Disposizioni generali A seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato nell adunanza del (prot. n del ) e della circolare n. 3627/C del del Ministero dello Sviluppo Economico si forniscono di seguito le istruzioni per l applicazione delle sanzioni REA e delle sanzioni Registro delle Imprese. Principi Le violazioni amministrative del Registro delle Imprese (RI) e del Repertorio Economico Amministrativo (REA) si distinguono in: - violazioni per presentazione tardiva, ovvero nella omessa presentazione nei termini prescritti di istanze, denunce, comunicazioni o depositi; - violazioni per omissione, ovvero nell omessa presentazione di istanze, denunce, comunicazioni o depositi (di cui l Ente sia venuto a conoscenza). Relativamente alle sole sanzioni REA l art. 51del T.U. n. 2011/1934 disciplina anche la sanzione per la denuncia non veritiera (ossia la denuncia a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi) Per quanto riguarda i principi e le procedure la materia è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha dettato principi generali da applicare in materia di illeciti di natura amministrativa. In particolare si segnalano: Art. 1 Principio di legalità: Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.. Ne consegue che la normativa sanzionatoria non può essere retroattiva né protrarsi oltre il termine di vigenza; inoltre la tipicità degli illeciti non consente un analogia estensiva in malam partem ma solo in bonam partem (profilo della non punibilità). Ne consegue inoltre che la norma che prevede la sanzione deve avere forza di legge. 1

2 Art. 3/1 c. Elemento soggettivo: Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. E sancita, pertanto, la responsabilità personale. Art. 5 Concorso di persone: Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. In applicazione di questo principio se la legge prevede una pluralità di obbligati, tutti possono adempiere (così come per gli adempimenti R.I. e REA) e nel caso in cui l adempimento non venga fatto o venga effettuato oltre i termini di legge, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione. Art. 6/3 e 4 c. Solidarietà: Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha il diritto di regresso per l intero nei confronti dell autore della violazione. La norma stabilisce il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione con l autore dell illecito. Pertanto, la sanzione potrà essere pagata dall obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.), a cui deve essere notificata. Art. 7 Non trasmissibilità agli eredi: L obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Ne deriva: - in caso di decesso del responsabile (in qualunque fase del procedimento) si estingue l obbligazione e quindi la procedura sanzionatoria. - la morte dell obbligato principale estingue l obbligazione anche a carico dell obbligato solidale (Cass. Civ. n del 2 marzo 1994 e Cass. Civ. n del 6 marzo 2000). Art. 28 Prescrizione: Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Pertanto alla luce di quanto sopra la prescrizione comincia a decorrere allo scadere del termine utile per la presentazione dell istanza (ossia dal 31 giorno). Ciò in quanto le violazioni in questione si sostanziano in illeciti istantanei ancorché con effetti destinati a perdurare nel tempo e non in illeciti permanenti, come precisato nelle note del Ministero dell Industria (ora Ministero Sviluppo Economico) del circ. n. 2812/C e del prot n Termini L illecito amministrativo si perfeziona allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell istanza/denuncia al Registro delle Imprese ( 30 gg ad eccezione degli atti costitutivi di società di capitali per i quali è previsto il termine di 20 gg - L. n. 340 del ; DLgs. n.6 del 2

3 entrato in vigore il 1 gennaio 2004) o al REA ( 30 gg - R.D. 2011/34; R.D. 29/25; L. 680/81; D.M. 9/3/1982; si veda tabella riassuntiva). La non tempestività viene rilevata dall ufficio all atto della presentazione dell istanza/denuncia allo sportello (cartaceo o telematico) o all atto della ricezione postale della stessa. Al fine di determinare se una denuncia / istanza sia stata presentata in ritardo fa fede: - la data di presentazione, per le pratiche consegnate allo sportello cartaceo o floppy digitale dell ufficio registro delle imprese; - la data di spedizione se una pratica è inviata con il servizio postale; - la data di arrivo al sistema Telemaco, per le pratiche inviate per via telematica. I giorni si contano partendo dal giorno successivo l atto o l evento; se il termine (es. se il trentesimo giorno) cade di sabato o nei giorni festivi, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558 del , art. 3/2 c, entrato in vigore il ). Per le pratiche telematiche inviate nelle ore notturne dell ultimo giorno utile, l istanza/denuncia si considera in sanzione se la pratica è pervenuta al server della C.C.I.A.A. oltre le ore 8.00 del primo giorno di ritardo. E fondamentale rilevare con esattezza il momento del perfezionarsi dell illecito amministrativo al fine di individuare la normativa da applicare ed i soggetti da sanzionare. In particolare sono soggetti alla sanzione solo i soggetti obbligati in carica al momento del perfezionarsi dell illecito. Per esempio: - Caio e Sempronio sono amministratori di una società al momento del perfezionarsi dell illecito (31 giorno). - Se la domanda di iscrizione è presentata quando è in carica l amministratore Tizio, la sanzione rimane a carico di Caio e Sempronio (es. in questo caso la sanzione sarà di 412,00 a carico di Caio e 412,00 a carico di Sempronio). Relativamente alle sanzioni del Registro delle Imprese si fa inoltre presente che, dal 16 aprile 2002 (data di entrata in vigore della nuova normativa disciplinata dal d.lgs. n. 61/2002) la sanzione disposta dal nuovo articolo 2630 c.c. si applica a tutte le fattispecie in cui l illecito si sia perfezionato il 16 aprile 2002 o successivamente a tale data. 2. Sanzioni Registro delle imprese Normativa di riferimento: - DPR 581/95 - FINO al 15/04/02: artt. 2194,2626,2634 c.c. - dal 16/04/02: artt. 2194,2630,2639 c.c. - singole norme del codice civile: - art c.c. per notai e per gli imprenditori individuali - art c.c. per l imprenditore individuale - artt. 2296,2315,2300 c.c. per le società di persone 3

4 - art c.c. e seguenti per le società di capitali - art c.c. per i consorzi - reg. CEE n. 2137/85 art. 7 per GEIE - Dpr. N. 581/95 art. 12 per gli Enti pubblici - L. n. 689 del D.lgs. n. 61 del Soggetti attivi dell illecito Gli articoli 2194 (per l imprenditore individuale) e 2630 (per le società e i consorzi) del codice civile disciplinano i profili sanzionatori inerenti alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di atti e fatti da parte di soggetti tenuti per legge. A seguito del decreto legislativo n. 61/2002 le omissioni nei confronti del Registro delle Imprese sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal nuovo art 2630 c.c., il quale dispone che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. Per quanto riguarda il notaio e l imprenditore individuale si applica l art c.c. che punisce in via generale qualunque inosservanza dell obbligo di iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Alla luce di quanto sopra si fa presente che sono emesse tante sanzioni quanti sono i soggetti obbligati all adempimento e che la comunicazione delle stesse viene fatta alla residenza o al domicilio fiscale; una copia del verbale di accertamento è pure notificato all obbligato in solido (società) e al suo legale rappresentante. Deposito bilanci ed elenco soci Il secondo comma dell art c.c., che prevede l aumento di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria (549,34 euro), concerne il deposito dei bilanci e si applica sia in caso di omesso deposito sia in caso di ritardato deposito nel termine indicato dall art c.c.. Per quanto riguarda l elenco soci, si applica la disciplina prevista dal 1 comma dell art c.c. (quindi 412,00). Importi delle sanzioni Registro delle Imprese 1) Imprenditore individuale In caso di ritardo od omissione ai sensi dell art c.c. da 10,00 a 516,00 Pagamento in misura ridotta 20,00 2) Notaio Dal 16 aprile 2002 (dlgs 61/05) Ai sensi dell art c.c. da 10,00 a 516,00 Pagamento in misura ridotta 20,00 3) Società - Consorzi 4

5 Dal 16 aprile 2002 (dlgs 61/05) Ai sensi dell art c.c. da 206,00 a 2065,00 Pagamento in misura ridotta 412,00 Bilanci Aumento di 1/3 da 274,67 a 2753,33 Pagamento in misura ridotta 549,34 Agli importi sopra indicati vanno aggiunti: - 15,50 per spese di procedimento - 8,80 per ogni notifica Modalità di pagamento sanzioni Registro delle Imprese Dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore o l obbligato in solido può: - entro 60 giorni effettuare il pagamento della sanzione oppure - entro 30 giorni presentare scritti difensivi Pagamento sanzioni del Registro delle Imprese Le sanzioni del Registro delle Imprese devono essere pagate, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, con il mod. F23 che viene inviato, già precompilato, in allegato al verbale di accertamento. Le sanzioni non possono essere pagate cumulativamente ma singolarmente in quanto ciascuna ha un proprio numero di notifica da indicare sul mod. F23. E possibile effettuare il pagamento tramite: - servizio di riscossione tributi dello Stato (esattorie). - qualsiasi sportello bancario - qualsiasi ufficio postale. Il modello F23 va compilato come segue: - campo 4: indicare denominazione dell impresa e codice fiscale - campo 5: cognome e nome del soggetto sanzionato: amministratore, sindaco, notaio. - campo 6: codice ufficio: AVR - campo 9: causale: PA - campo 10: precisare prima l anno e poi il numero di protocollo del verbale di accertamento - campo 11: codice tributo: per la sanzione 741T; per le spese di notifica e di procedimento AVRT - campo 13: importo sanzione + spese di notifica + spese di procedimento. Il modello deve essere firmato da chi effettua il versamento. Al fine di consentire la registrazione dei pagamenti, il trasgressore è tenuto ad inviare tramite fax al n. 045/ (Sport. Sanzioni del Registro delle Imprese), o inviare per posta al Registro Imprese Sport. Sanzioni C.so P. Nuova, Verona, copia del mod. F23 pagato. 5

6 3. Sanzioni REA Dal l ufficio Registro delle Imprese procederà ad applicare la normativa relativa alle sanzioni REA per tutte le pratiche presentate o inviate da tale data. Normativa di riferimento: - R.D n L. n. 630 del L. n. 689 del D.M Circolare 3202/c del DPR n. 581/95 - Circolare n del Soggetti attivi dell illecito Si fa presente che sono emesse tante sanzioni quanti sono i soggetti obbligati all adempimento e che la comunicazione delle stesse viene fatta alla residenza o al domicilio fiscale; una copia del verbale di accertamento è pure notificato all obbligato in solido (società) e al suo legale rappresentante. Nonostante l art. 58 del R.D. n. 2011/34 individui, quali destinatari dell obbligo di effettuare le denunce REA, tutti gli amministratori, si ritiene accoglibile l interpretazione del Ministero dell Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), contenuta nella nota prot. n del , che ha circoscritto la responsabilità ai soli legali rappresentanti. I soggetti sanzionabili sono pertanto: - titolare e institore in caso di impresa individuale; - legali rappresentanti in caso di impresa collettiva (es. presidente del Cda, consiglieri delegati, amministratori delegati, amministratore unico, vice presidente del Cda, institori, accomandatari) Importi delle sanzioni R.E.A. Se la domanda è presentata oltre il 30 giorno ed entro il 60 giorno dalla data dell evento 30,00 Pagamento in misura ridotta 10,00 Se la domanda è presentata oltre il 60 giorno dalla data dell evento 154,00 Pagamento in misura ridotta 51,33 In caso di sanzione per denuncia non veritiera (ossia la denuncia a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi) l importo ammonta a 10,00 indipendentemente dai limiti temporali di presentazione della denuncia, salvo prescrizione. Agli importi sopra indicati vanno aggiunti: - 15,50 per spese di procedimento - 8,80 per ogni notifica 6

7 Modalità di pagamento Dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore o l obbligato in solido può: - entro 60 giorni effettuare il pagamento della sanzione oppure - entro 30 giorni presentare scritti difensivi Pagamento sanzioni R.E.A. Le sanzioni del Repertorio Economico Amministrativo devono essere pagate, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, tramite bollettino di conto corrente postale n intestato alla Camera di Commercio di Verona. Con il verbale di accertamento l'ufficio invia, a chi deve pagare, un bollettino di conto corrente postale precompilato. L'importo indicato sul bollettino include la sanzione, le spese di procedimento e le spese di notifica. Anche l'obbligato in solido riceve, con il verbale di accertamento, il bollettino di conto corrente postale precompilato il cui importo è comprensivo delle sanzioni, delle spese di notifica e delle spese di procedimento. Nella causale del bollettino di conto corrente postale occorre riportare: - la dicitura SANZIONE REA - anno e numero di protocollo del verbale di accertamento - codice fiscale - denominazione impresa e numero R.E.A. Non è possibile utilizzare un unico bollettino postale per effettuare il pagamento di più sanzioni. Al fine di consentire la registrazione dei pagamenti, il trasgressore è tenuto ad inviare tramite fax al n. 045/ (Settore sanzioni del Registro delle Imprese), o inviare per posta al Registro Imprese Settore sanzioni C.so P. Nuova, Verona copia (fronte/retro) della ricevuta del bollettino di conto corrente postale. Per le pratiche telematiche, in alternativa al pagamento tramite bollettino postale, è possibile chiedere di effettuare il pagamento attraverso il conto prepagato Telemaco. In questo caso la richiesta va effettuata nel quadro note della modulistica come segue: il sottoscritto.. in qualità di..dell impresa.autorizza il Registro delle imprese al prelievo, dal conto prepagato, della somma dovuta a titolo di oblazione per la presentazione tardiva della presente denuncia (o dichiarazione analoga). L ufficio, comunque, in sede di istruttoria della pratica, se riscontra la presenza della violazione, provvede a sospendere la pratica per la durata massima di 2 giorni invitando l interessato al pagamento dalla sanzione tramite Telemaco. In caso positivo l interessato presenta apposita richiesta nella gestione correzioni (o altro mezzo idoneo), l ufficio procede quindi all addebito della sola sanzione (senza spese di procedimento e senza spese di notifica) nella ricevuta utilizzando il codice OB. Qualora il conto risulti insufficiente si provvederà all evasione della pratica e a segnalare la 7

8 sanzione (fleggando il relativo riquadro della ricevuta e inviando apposita all addetto) allo sportello sanzioni. Lo sportello sanzioni provvederà quindi ad emettere il verbale di accertamento (in questo caso l importo da pagare sarà aumentato delle spese di notifica e delle spese di procedimento). Decorso il termine di 2 giorni dalla data di sospensione della pratica, in assenza di riscontro da parte dell interessato, l addetto provvederà all evasione della pratica e a segnalare la violazione (fleggando il relativo riquadro della ricevuta e inviando apposita all addetto), allo sportello sanzioni, al fine dell emissione del relativo verbale. 4. Memorie difensive Nei casi in cui il trasgressore adduca motivi di contestazione deve rivolgersi all Area Regolazione del Mercato, Ufficio Sanzioni. Il trasgressore può decidere di non pagare e di presentare scritti difensivi all Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione. Si precisa, infatti, che il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione. Il verbale di accertamento non pagato viene inoltrato dal Registro delle Imprese all Area Regolazione del Mercato, che esamina il verbale, gli eventuali scritti difensivi e ascolta l interessato se richiesto. Terminata l istruttoria l Uff. Sanzioni emette un provvedimento che può essere: a) ordinanza di archiviazione (con cui si archivia il procedimento) oppure b) ordinanza di ingiunzione. L ordinanza di ingiunzione è titolo esecutivo: se la somma indicata, le spese di procedimento e le spese di notifica non sono pagate entro 30 giorni, la sanzione è iscritta nei ruoli esattoriali. 8

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