HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA QUESITO (posto in data 8 gennaio 2014) Un dirigente medico, che ha avuto problemi da sempre con il direttore della struttura complessa nella quale opera, ha ricevuto un ordine di servizio con la nomina a sostituto in quanto è il più anziano del gruppo. Finora il sostituto era un collega, assente per malattia per un lungo periodo (fino a giugno). L incarico di sostituzione era stato proposto anche ad altri medici, ma tutti hanno rifiutato, da cui il ricorso al criterio dell anzianità di servizio. Ha rifiutato oltre che per i cattivi rapporti anche perché non condivide nessuna delle strategie organizzative e direzionali adottate. Si pone peraltro un quesito. Può rifiutarsi? O accettare solo parzialmente l'incarico, cioè per la pura parte clinico, diagnostico, terapeutica? RISPOSTA (inviata in data 2014) I fatti descritti nel quesito denunciano un malessere organizzativo che a sua volta è segno di carenze del direttore, che non ha saputo creare le condizioni organizzative idonee all utilizzo ottimale delle risorse disponibili, funzione questa che rientra tra le responsabilità primarie di un responsabile di struttura. Il comma 1, lettera e) dell articolo 28 del CCNL 2002_2005 indica infatti tra i criteri di valutazione di un dirigente medico (con implicito riferimento ad un responsabile di struttura), la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali.

2 2 Fatta questa per certi versi doverosa premessa occorre osservare che, in applicazione del comma 2 dell articolo 18 del CCNL 1998_2001: 1) il responsabile di struttura complessa non ha facoltà di nominare il proprio sostituto in caso di assenza, ma solo di indicare a quale dirigente medico della struttura l Azienda deve conferire l incarico di sostituzione; il conferimento di tale incarico rimane comunque esclusiva prerogativa della direzione aziendale; 2) la scelta del dirigente al quale la direzione aziendale possa affidare l incarico di sostituzione deve essere effettuata adottando precisi criteri; il dirigente indicato deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell articolo 27 del CCNL 1998_2001; 3) la direzione aziendale, laddove non sia possibile designare un sostituto rispondente ai suddetti criteri, può affidare l incarico ad un altro direttore di struttura complessa. In ogni caso non ha alcun senso l applicazione del criterio della mera anzianità di servizio, così come non ha alcun senso una trattativa individuale preventiva alla ricerca del dirigente disponibile. Il dirigente designato deve essere quello che sulla base di una valutazione comparativa dell esperienza professionale, delle capacità dimostrate e dei risultati raggiunti nell esercizio delle funzioni attribuite, come valutati dagli organi a ciò preposti (in particolare il collegio tecnico), si configura come il più rispondente alla incarico da svolgere. La direzione della struttura, con tutte le implicazioni che ciò comporta si configura come una esigenza organizzativa ineludibile, e rientra pertanto tra quelle esigenze organizzative il cui soddisfacimento è dovere di qualsiasi dirigente medico. Appare pertanto evidente che assumere l incarico di sostituzione del direttore della struttura complessa di appartenenza in caso di assenza del medesimo non è una facoltà, ma un obbligo al quale non può assolutamente sottrarsi il dirigente al quale l azienda, sulla base di una indicazione che deve comunque essere fondata su una valutazione trasparente ed obiettiva delle capacità professionali e manageriali espresse, decide di affidare l incarico.

3 3 Questo discende dall applicazione di principi del tutto generali che disciplinano il rapporto di lavoro e che sono esplicitamente richiamati dal codice disciplinare al quale ogni dirigente medico deve attenersi. L articolo 6, comma 1 del CCNL 6 maggio 2010, precisa infatti che: Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile. Mentre l articolo 2015 richiama il principio della fedeltà l articolo 2104 dispone che: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.. I principi che queste norme evocano sono in sostanza due: 1) il principio della responsabilità, che pone in primo piano l interesse dell impresa rispetto all interesse individuale; 2) il principio dell obbedienza, secondo il quale il lavoratore deve osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. E questo principio deve essere declinato congiuntamente con i poteri che l articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come riformulato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, conferisce alla direzione aziendale. Il testo vigente del comma 2 del citato articolo 5 dispone infatti che: Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni pubblica amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici

4 4 Al di là della puntuale e burocratica applicazione di norme nelle quali troppo spesso si cerca la soluzione di specifiche situazioni, occorre cogliere il principio fondante della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, e con esso della dirigenza medica: l interesse dell organizzazione prevale in ogni caso sull interesse individuale, ed il perseguimento di questo interesse richiede ai lavoratori disponibilità e flessibilità ed alla direzione aziendale fermezza nell applicare non tanto e non solo le specifiche norme, ma l interesse dell organizzazione, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro che espressamente sono sanciti dal citato articolo 5 del decreto legislativo 165. Nel contesto normativo richiamato un rifiuto di accettare l incarico di sostituzione, che deve essere conferito dalla direzione aziendale e non dal responsabile della struttura, potrebbe essere interpretato come insubordinazione, e sanzionato applicando il comma 8, lettera k) del CCNL 6 maggio 2010 sopra richiamato, che prevede la sospensione dal servizio senza retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, per qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato danno per l azienda o per terzi. L utilizzo del condizionale potrebbe deriva dal fatto che l applicazione di tale sanzione è subordinata ad una serie di variabili di contesto, tra le quali lo stile di direzione. In una situazione come quella descritta un direttore generale può semplicemente decidere di affidare l incarico ad un altro direttore di struttura complessa, applicando il comma 8 del citato articolo 18, un altro può semplicemente tener conto di un comportamento che comunque non dimostra flessibile disponibilità in sede di valutazione, un terzo può avviare un procedimento disciplinare, che sarà, in ogni caso, gestito con le procedure e le tutele previste dalla normativa vigente.

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure

6 previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 6

7 7 5. Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

8 8 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 5 Potere di organizzazione 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione pubblica deve adottare per definire il proprio assetto organizzativo interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

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