COS È IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
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1 LEZIONE: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO PROF. CASTRENZE DI GANGI
2 Indice 1 COS È IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO ORIGINI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO EVOLUZIONE DEI PRINCIPI DEL DIU DIRITTI UMANI IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO ED I DIRITTI UMANI DIFFERENZE PUNTI DI CONTATTO TRA DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO di 11
3 1 Cos è il diritto internazionale umanitario Le prime trattazioni della materia definiscono il settore come Diritto delle genti, che nel vocabolario dei giuristi è sinonimo di Diritto Internazionale Pubblico o Diritto Internazionale. Esso consiste nell insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni tra gli Stati e tra questi e gli altri soggetti della comunità internazionale. Una parte molto importante del Diritto Internazionale Pubblico è costituita dal Diritto Internazionale Umanitario ( DIU) o Diritto dei Conflitti Armati e Diritto della Guerra ( a secondo che a trattarne siano appartenenti a istituzioni umanitarie o Forze armate). Esso include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più parte, alle ostilità e pongono limiti all impiego di mezzi e metodi di guerra. Più precisamente per DIU applicabile nei conflitti armati si intende l insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna. Per motivi umanitari, quindi, l applicazione di queste regole limita il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto. Il DIU è costituito da due tipi di regole: il Diritto di Ginevra, cioè il diritto umanitario in senso proprio, che è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile; il Diritto dell Aja o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico. Questi due settori del DIU, tuttavia non sono completamente separati tra di loro perché una conseguenza di alcune regole del Diritto dell Aja è quella di proteggere le vittime dei conflitti. D altro canto, anche per quanto riguarda il Diritto di Ginevra una conseguenza di alcune sue regole (in particolare la Convenzione del 1925 relativa alla proibizione di utilizzo di armi quali i gas asfissianti, tossici, agenti chimici e biologici), è quella di limitare le azioni che i belligeranti possono compiere durante le ostilità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è cominciato a parlare di Diritto Umanitario, indicando con tale dizione, l insieme delle norme internazionali di diritto 3 di 11
4 Bellico e dei diritti dell uomo.addirittura con l adozione dei due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra la distinzione tra i due settori del DIU è quasi scomparsa, in quanto i Protocolli trattano indistintamente delle regole di guerra nonché della protezione delle vittime. Finalità Il Diritto Internazionale, che si riferisca al Diritto dei Conflitti armati (Jus in Bello o Diritto dell Aja) o al Diritto di Ginevra (DIU), si fonda essenzialmente su tre cardini, che rappresentano il comune desiderio dei popoli civilizzati di: risparmiare a combattenti e non combattenti sofferenze inutili garantire certi diritti fondamentali alla persona umana in quanto tale, quando caduta in potere del nemico (feriti, malati, prigionieri di guerra, personale sanitario e religioso, civili, popolazioni dei territori occupati, ecc); facilitare il ritorno alla pace. In sintesi il diritto dei conflitti armati mira a sancire delle regole valide in ambito internazionale idonee a conciliare le così dette necessità militari con le imprescindibili esigenze umanitarie. Tali disposizioni venivano a completare, in modo armonico, le leggi nazionali di ciascuno stato, tracciando, per quanto possibile, i binari entro i quali muoversi in caso di conflitti armati. Nei tratti distintivi generali, il Diritto Bellico o Umanitario tende a individuare il combattente legittimo, quale agente e strumento legittimato in sede internazionale per esercitare la violenza in guerra, e cerca di istruire e limitare il ruolo di questo per vivere e combattere senza calpestare o violare le norme internazionali del diritto bellico (per gli usi e costumi di guerra) e le norme stabilite dai diritti dell uomo universalmente riconosciuti (dichiarazione dell ONU sui diritti dell Uomo del 1948, Convenzione di Roma 1950 salvaguardia dei diritti dell Uomo e delle libertà fondamentali ). In particolare il Diritto bellico è quello che si applica in caso di operazioni militari quando esiste uno stato di guerra (Jus in Bello); bisogna notare con attenzione che non è il diritto di fare o non fare la guerra, cioè le motivazioni che inducono a creare lo stato di guerra, cioè se la guerra sia giusto o no (Jus ad bellum). In merito a quest ultima definizione non esiste una codificazione internazionale. 4 di 11
5 2 Origini 2.1 Diritto internazionale umanitario Il DIU ha origine con la volontà di tutela dei diritti propri della persona, ed essendo il momento più delicato proprio in ambito dei conflitti o in situazioni di crisi, trae ispirazione dalla realtà degli episodi negativi degli eventi bellici per evolversi, adeguandosi allo sviluppo delle tecniche di combattimento ed allo sviluppo delle coscienze. Le prime notizie di accordi risalgono alle fonti proprie della storia. Esse consistono nelle tregue concordate per il soccorso dei feriti la raccolta dei corpi dei deceduti durante le battaglie. Questi sono, appunto, prime forme pattizie tra due nazioni belligeranti che, per consuetudine o per accordo convenuto, interrompono le ostilità per finalità umanitarie. Le norme vennero gradualmente elaborate assurgendo al rango di trattati bilaterali, che venivano di volta in volta convenuti e ratificati tra i belligeranti al termine di una battaglia. Inoltre, esistevano dei regolamenti che gli stati promulgavano per le proprie truppe. Si è a conoscenza di numerosi accordi registrati contenenti codificazioni sui codici di condotta per regolare la conduzione delle ostilità, che avevano come conseguenza l intento di alleviare la ferocia dei combattimenti ed migliorare la sorte dei combattenti. Le prime fonti storiche possono essere fatte risalire al codice Hammurabi, che già nel 1750 avanti Cristo introduce i primi elementi a tutela della vita umana, prevedendo, come deterrente alla violenza contro altri umani, il concetto di punizione per l omicidio. Principalmente la linea portante era l idea che l osservazione di leggi avrebbe impedito che il Forte infierisca sul debole. Molti altri testi antichi (es.:la Bibbia, il Corano) contengono norme che invocano al rispetto dell avversario, e si possono individuare in ciò i primi concetti di tutela della vita e di alleviare le sofferenze dei combattenti non più capaci di difendersi. In un testo arabo del XIII secolo, nella Spagna occupata, si rinviene un vero e proprio codice di guerra. Il più famoso cartello (accordo tra combattenti), prima delle Convenzioni di Ginevra, fu il Codice Lieber. Tale codice conteneva le norme che sintetizzavano gli usi di guerra più civili del tempo; una parte di esse erano una acquisizione dal diritto consuetudinario e quindi già in vigore presso le truppe regolari. Il codice venne redatto da un giurista, Lieber, durante la Guerra Civile Americana ( ) e segnò il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra 5 di 11
6 esistenti. Tuttavia il Codice non aveva valore di trattato dal momento che venne destinato solo ai soldati dell Unione, una delle parti in conflitto. 2.2 Evoluzione dei principi del DIU Diversi altri giuristi e filosofi si interessarono alla regolamentazione dei conflitti ben prima dell adozione e dello sviluppo della Prima Convenzione di Ginevra del Nel diciottesimo secolo, Jean-Jacques Rousseau diede un importante contributo formulando il seguente principio relativo alla guerra tra stati la guerra non è una relazione tra uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati. Poiché l oggetto della guerra è quello di distruggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finchè questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano ad essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla vita. Nel 1899 Fyodor Martens enunciò il seguente principio per i casi non considerati dalle Convenzioni di Diritto umanitario i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza. Questo principio, noto come la Clausola di Martens inizialmente viene considerato come norma di diritto consuetudinario e successivamente viene incorporato nell art.1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del Mentre Rousseau e Martens enunciarono i principi di umanità, gli autori della Dichiarazione di San Pietroburgo (1868 relativa al divieto di utilizzo di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 gr.) formularono, sia esplicitamente che implicitamente, i principi di distinzione, di necessità militare e quello che vieta di causare sofferenze inutili. Testualmente recita: Considerando che lo scopo legittimo che gli stati devono prefiggersi durante la guerra è di indebolire le forze militari del nemico; che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici; che si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendano la morte inevitabile. 6 di 11
7 I Protocolli Aggiuntivi del 1977, alle Convenzioni di Ginevra,hanno riaffermato e sviluppato questi principi, in particolare quello della distinzione: le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, nonché tra beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni solo contro obiettivi militari Infine il principio implicito di proporzionalità cerca di raggiungere un equilibrio tra due interessi divergenti, uno dettato da considerazioni di necessità militare e l altro da esigenze di carattere umanitario allorquando non si tratti di diritti o di divieti assoluti. 2.3 Diritti umani Di pari passo vanno gli sviluppi dei diritti umani, cioè i diritti della persona, in quanto individuo appartenente ad uno stato, ad una società, e quindi titolare di diritti fondamentali della persona. Un importante passo venne fatto con la stesura della Charta Libertatum del 1215, relativo a fondamentali concetti di diritti individuali. Huig van Groot (Grozio) ( ) dette un grande contributo alla definizione dei diritti delle genti. Van Groot nacque a Delft in Olanda. La sua opera fondamentale rimane il De jure belli ac pacis del In conseguenza della Riforma Luterana-Calvinista, egli affermò che il diritto non doveva più essere inteso come espressione di una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione umana e che esso non precedeva la prassi ma ne derivava. Secondo Groot, il diritto naturale è comune a tutti i popoli proprio perché si fonda sulla natura umana. E' questa che spinge gli individui ad unirsi ed a obbedire ad alcune norme fondamentali, quali il rispetto della vita e dei beni altrui, il mantenere i patti, il risarcire i danni. Tuttavia, il dato fondamentale, per Groot, è che il diritto si fonda sulla natura umana, che tutti riconoscono, e non sulla Parola di Dio. Quindi, essendo nelle mani dell uomo la gestione dei rapporti con i simili, ne scaturisce il bisogno di trovare un altro principio unitario che governasse le relazioni internazionali. Dal diritto naturale devono derivare sia il diritto civile, cioè le leggi di ogni stato, sia qualcosa di ancora più importante: il diritto delle genti. Cioè dei rapporti tra i popoli. 7 di 11
8 E' evidente che a questo punto Groot afferma un principio universale molto importante, asserendo che esiste un diritto internazionale (come diremmo noi oggi) non ancora scritto e codificato, che tuttavia dovrebbe essere rispettato da tutti gli stati. Tale diritto delle genti dovrebbe avere validità sia in pace che in guerra, e persino stabilire quando una guerra dovrebbe essere fatta, perché giusta, in quanto mossa in difesa del diritto stesso. Il ragionamento sulla guerra porta Groot ad una catalogazione che distingue tre tipi di guerra: pubblica, privata, mista. La guerra pubblica è quella condotta dal governo. Quella privata è quella condotta da chiunque non sia investito da un potere sovrano; quella mista vede contrapposti un governo ed un privato privo di sovranità. I contenuti del pensiero di Groot, come anche quelli della Charta Libertatum, vennero poi ripresi e sviluppati nel Bill Of Rights redatto in Inghilterra nel 1689, che pone limiti alla sovranità assoluta del Re, introducendo il concetto che anche il Re è soggetto alla legge e sovvertendo quello precedente che il Re era la Legge. Una pietra militare per i Diritti dell Uomo è il contenuto dei principi fondanti della dichiarazione dell Indipendenza Americana (1776) e, ancora più precisamente, nei principi contenuti nella celebre dichiarazione dei diritti dell Uomo e del cittadino, del 1789, scaturita dalla Rivoluzione Francese. Entrambe sono finalizzate a riconoscere, fra i diritti fondamentali degli uomini, i principi di libertà e di uguaglianza. Da quelle date lo sviluppo è stato costante e progressivo, con l acquisizione dei principi dei diritti dell uomo da parte di numerose leggi costituzionali dei paesi europei nel secolo XIX, allargandosi successivamente anche in altri continenti. Solo durante il secolo scorso si ebbero le fondamentali codificazioni dei diritti dell Uomo, come leggi universali e ratificate da numerosi stati. In particolare abbiamo: la Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco nel 1945, per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale, reprimere gli atti di aggressione, pervenire a composizione pacifiche delle controversie tra Stati; sviluppo di relazioni amichevoli tra stati basandosi sul principio dell uguaglianza dei diritti dei popoli, diritto all autodeterminazione dei popoli, cooperazione internazionale in campo sociale e umanitario, incoraggiare il rispetto dei diritti dell uomo, ed infine costituire un centro di coordinamento delle attività delle nazioni per il conseguimento di questi fini comuni; 8 di 11
9 dichiarazione universale adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1948, relativa ai diritti dell uomo, in quanto nascono liberi ed uguali nella dignità e nei diritti; Convenzione Europea Roma 1950, relativa alla salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle libertà fondamentali. 9 di 11
10 3 Il diritto internazionale umanitario ed i diritti umani 3.1 Differenze Il Diritto internazionale Umanitario e il Diritto internazionale dei Diritti dell Uomo (Diritti Umani) sono complementari. Entrambi mirano a proteggere la persona umana. Ma la proteggono in circostanze e con modalità differenti. Il Diritto Umanitario si applica nelle situazioni di conflitto armato, mentre i Diritti Umani, o almeno alcuni tra di essi, proteggono la persona umana in ogni tempo, tanto in guerra che in pace. Se il Diritto Umanitario ha per fine quello di proteggere le vittime cercando di limitare le sofferenze causate dalla guerra, i diritti umani mirano a proteggere la persona umana e a favorirne lo sviluppo. Il Diritto Umanitario si occupa anzitutto del trattamento delle persone cadute in potere della parte avversa, oltre che della condotta delle ostilità. I Diritti Umani mirano essenzialmente a prevenire gli arbitri, limitando il potere dello stato sugli individui; I diritti umani non hanno come scopo la regolamentazione della condotta delle ostilità. Per assicurare il rispetto delle proprie norme, il Diritto Umanitario contempla meccanismi che realizzano una forma di controllo continuo della sua applicazione e mette l accento sulla cooperazione tra le parti in conflitto ed un intermediario neutro, al fine di prevenire eventuali violazioni. E per questo motivo che le istituzioni atte a far rispettare il Diritto Umanitario, devono privilegiare la strategia della persuasione, della diplomazia e della accettazione. Relativamente ai Diritti Umani, i meccanismi di controllo sono molto diversificati. In molti casi, le istituzioni preposte sono chiamate a stabilire se uno stato ha rispettato o meno il diritto. Così la Corte Europea dei Diritti dell Uomo può, al termine di una procedura instaurata su iniziativa di un individuo, dichiarare che la Convenzione europea dei diritti dell uomo è stata violata da un autorità nazionale. Questa sarò allora obbligata a prendere le misure necessarie per uniformare la situazione sul piano interno alle disposizioni della Convenzione. I Meccanismi di attuazione dei diritti umani sono sostanzialmente orientati verso la riparazione dei pregiudizi subiti. Pertanto, I Diritti umani contengono delle clausole che devono essere rispettati in ogni circostanza. Eccezionalmente, in particolari situazioni di grave pericolo pubblico, alcuni diritti possono essere sospesi, in adesione ad alcune clausole che autorizzano gli Stati ad agire in tal senso. 10 di 11
11 Restano, tuttavia, inviolabili alcuni dei diritti umani fondamentali. Infatti, non è in nessun caso possibile derogare a questi, quale che sia il trattato. In particolare si tratta di: - diritto alla vita - divieto di tortura - divieto di pene e trattamenti inumani, divieto di riduzione in schiavitù e dell assoggettamento in servitù - diritto del principio di legalità e di non retroattività della legge - diritto a giudizi giusto e con possibilità di adeguata difesa. 3.2 Punti di contatto tra diritti umani e diritto umanitario Dal momento che il diritto umanitario trova applicazione specificamente in situazioni eccezionali, quali i conflitti armati, il contenuto dei diritti umani che gli stati devono rispettare in ogni circostanza (trattati nel paragrafo precedente) tende a convergere verso le garanzie fondamentali e giudiziarie previste dal Diritto Umanitario. Per esempio il divieto di tortura e delle esecuzioni sommarie (previsti dai Protocolli aggiunti alle Convenzioni di Ginevra). Inoltre in situazioni di conflitto armato, il DIU sancisce come diritti umani inderogabili per la popolazione civile l accesso a beni di prima necessità quali:cibo, vestiario, medicamenti, in quanto diritti indispensabili per la garanzia del diritto fondamentale alla vita ed alla salute. 11 di 11
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