Le s.r.l. a socio unico
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1 Le s.r.l. a socio unico Circolare Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano del 28 ottobre 1994 INDICE 1. Premessa 2. La normativa comunitaria: la XII Direttiva CEE (n. 89/667) in tema di società a responsabilità limitata con un unico socio 3. Il recepimento nell'ordinamento italiano della XII Direttiva (n. 89/667) 4. La società unipersonale a responsabilità limitata quale figura particolare della società a responsabilità limitata 5. La costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale 6. La pubblicità 7. I conferimenti 8. Contratti tra società e socio unico 9. Il beneficio della responsabilità limitata 10. Valutazione di sintesi 11. Profili fiscali delle società unipersonali a responsabilità limitata - Decreto legislativo n. 88 del 3/03/1993 OGGETTO: società a responsabilità limitata e socio unico 1. PREMESSA PAG Di recente ha fatto ingresso nel nostro ordinamento la figura della società a responsabilità limitata con un unico socio. Si tratta di un importante innovazione sul piano legislativo, operata in attuazione della XII Direttiva Cee n. 89/667, con la quale si è inteso promuovere la creazione o la prosecuzione in forma societaria di piccole e medie imprese con un unico titolare. Il profilo più importante e innovativo è costituito dalla limitazione della responsabilità dell unico socio al patrimonio sociale. Di conseguenza viene meno l obbligo dell unico socio di rispondere illimitatamente, con tutto il suo patrimonio personale, delle obbligazioni sociali. La figura della società unipersonale non costituisce un organismo autonomo, ma si innesta nell ambito dell ordinamento delle società a responsabilità limitata. Continuano quindi a trovare applicazione i principi che regolano tale tipo di società. 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA: LA XII DI- RETTIVA CEE (N. 89/667) IN TEMA DI SOCIE- TÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UN UNICO SOCIO Come assai spesso accade l'evoluzione del diritto societario trova impulso nell iniziativa comunitaria. L istituto della società unipersonale a responsabilità limitata è stato infatti introdotto nel nostro ordinamento a seguito del recepimento dei principi dettati dalla XII Direttiva n. 667 del Consiglio Cee del 21 dicembre 1989 "in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio". La finalità "politica" della Direttiva era quella di attuare il programma di azione comunitaria a favore delle piccole e medie imprese (approvato dal Consiglio Cee il 3 novembre 1986), di promuovere cioè lo spirito imprenditoriale della Comunità, incoraggiando la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese: "l incoraggiamento dell accesso degli imprenditori unici alla forma societaria, che rappresenta il contesto migliore per lo sviluppo degli affari del mercato interno, rientra in questa politica" (cfr. rela- Finanza & Fisco pag. 3500
2 zione introduttiva alla proposta di XII Direttiva). Sotto il profilo giuridico la Direttiva si è proposta l obiettivo di armonizzare le legislazioni degli stati membri della Comunità in tema di società unipersonale a responsabilità limitata, prevedendo l introduzione di una disciplina uniforme nei singoli ordinamenti di tal tipo di società, caratterizzata dal beneficio, in capo all unico socio, della responsabilità limitata al patrimonio sociale per le obbligazioni societarie. L esigenza della armonizzazione scaturiva dalla circostanza che alcuni stati (tra cui l Italia) ignoravano completamente l istituto, mentre altri stati (tra cui la Germania, la Danimarca ecc.) consentivano la costituzione di questo tipo di società (un cenno a parte merita il Portogallo la cui legislazione prevede l impresa individuale a responsabilità limitata al patrimonio destinato all attività imprenditoriale). Lo strumento giuridico della forma societaria consente, quando vi è un unico imprenditore, da un lato, di far venire meno l obbligo di una pluralità di soci, di cui taluni sono in realtà solo dei prestanome e, dall altro, di predisporre una serie di garanzie che consentono di separare il patrimonio sociale da quello privato dell'imprenditore. Pertanto, "anche gli imprenditori unici sono incoraggiati ad assumere il rischio di creare imprese costituite in forma di società" in quanto "ciò consente loro di limitare la propria responsabilità al patrimonio dell'istituto all'esercizio di una determinata attività pur assicurando la necessaria tutela dei terzi" (relaz. introduttiva alla proposta di XII Direttiva). In tale quadro la XII Direttiva ha previsto alcune disposizioni concernenti solo le società unipersonali, fermo restando le disposizioni nazionali che disciplinano le società a responsabilità limitata. I principi dettati dalla XII Direttiva, che per quanto riguarda l'italia si riferiscono alla disciplina delle società a responsabilità limitata, sono riassumibili nel seguente schema: 1) Previsione dell'istituto della società unipersonale Gli stati membri devono prevedere nei loro ordinamenti la figura della società unipersonale. Si ha un tal tipo di società sia quando la società è costituita da un socio unico (società unipersonale ab initio), sia quando tutte le quote sociali siano cumulate in un solo socio (società unipersonale sopravvenuta). Dispone, infatti, l'art. 2, comma 1, della Direttiva in esame che "la società può avere un socio unico al momento della costituzione nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano (società unipersonale)". È evidente che con l'introduzione di una società unipersonale si vuole mettere a disposizione dell'imprenditore individuale uno strumento giuridico atto a limitare la propria responsabilità, agevolando il ricorso alla forma societaria in questione da parte delle persone fisiche e delle piccole e medie società. 2) Limitazioni del beneficio della responsabilità limitata delle società unipersonali Salvo casi eccezionali gli stati membri non possono prevedere la responsabilità solidale del socio unico per le obbligazioni della società. Tali casi eccezionali si spiegano con la necessità di evitare l'abuso della forma societaria in esame mediante la costituzione di società collegate a un unico soggetto. L' art. 2, comma 2, della XII Direttiva consente quindi agli stati membri di prevedere disposizioni speciali o sanzioni nelle seguenti ipotesi: a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società; b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale; c) quando il socio unico di una società unipersonale sia una qualsiasi società di capitali. 3) La società unipersonale sopravvenuta Una società composta da una pluralità di soci può divenire società unipersonale qualora tutte le sue quote si trovino riunite nelle mani di una sola persona. In casi del genere l'art. 3 della Direttiva prescrive particolari adempimenti relativi alla pubblicità dell'unico socio e diretti alla tutela dei terzi. Pertanto, quando la società diventa, successivamente alla sua costituzione, unipersonale in seguito al cumulo di tutte le quote in un' unica mano occorre dare comunicazione della unipersonalità della società e delle generalità del socio unico nel fascicolo delle società o mediante la trascrizione nel registro delle imprese, ovvero mediante trascrizione in un apposito registro tenuto presso la sede della società e accessibile al pubblico. Finanza & Fisco pag. 3501
3 4) I poteri del socio unico Nella società unipersonale il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci (art. 4). Proprio per la caratteristica delle società unipersonali questi poteri non possono essere delegati. In considerazione di alcune divergenze tra le legislazioni degli stati membri, la Direttiva (art. 4, comma 2) consente che le decisioni adottate dal socio unico in qualità di assemblea generale dei soci siano iscritte al verbale oppure siano riportate per iscritto in altra forma. 5) Conflitto di interessi tra socio e società unipersonale Qualsiasi contratto stipulato tra una società unipersonale o pluripersonale e un socio rischia di far sorgere un conflitto di interessi, a cui le varie legislazioni nazionali fanno fronte con apposite previsioni. È evidente, tuttavia, che questo rischio è maggiore per la società unipersonale, per la quale è altresì indispensabile, al fine di garantire la trasparenza, che i patti, come le decisioni prese dal socio unico in luogo dell assemblea, siano pubblicizzati. Questo è il motivo per cui secondo la Direttiva "i contratti stipulati tra il socio e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto" (art. 5). Per i contratti tra socio e società si richiede la forma scritta. Tuttavia gli stati membri possono non prescrivere la forma scritta nelle ipotesi in cui vengono in considerazione "operazioni correnti concluse a condizioni normali". 6) Previsione della responsabilità limitata anche nei confronti del socio unico di una società per azioni unipersonale La Direttiva tiene conto del fatto che certi stati membri permettono la società unipersonale non solo per la società a responsabilità limitata, ma anche per la società per azioni. Pertanto per evitare che il grado di tutela degli interessi dei soci e dei terzi diverga nella Comunità è stato imposto agli stati membri, la cui legislazione preveda la società per azioni unipersonale, di rispettare le disposizioni della Direttiva in esame (art. 6). Nel nostro ordinamento, non essendo previsto l istituto della società per azioni unipersonale i principi della Direttiva non hanno trovato applicazione. In particolare è rimasta ferma la previsione della responsabilità solidale dell unico azionista per le obbligazioni sociali. 7) L opzione, consentita agli stati membri, per l istituto dell impresa individuale a responsabilità limitata Gli stati membri possono introdurre contemporaneamente la società unipersonale e l'impresa unipersonale; in tale caso la Direttiva si applica a entrambe le forme di organizzazione. La Direttiva consente comunque agli stati membri di optare per uno dei due istituti (società unipersonale o impresa individuale a responsabilità limitata). Uno stato membro può non consentire la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori persone fisiche, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla stessa Direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie. 8) Obbligo per gli stati membri di conformarsi alle disposizioni comunitarie Gli stati membri della Comunità sono i destinatari della XII Direttiva (art. 9). Essi cioè dovevano predisporre tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 1 gennaio IL RECEPIMENTO NELL ORDINAMENTO ITALIANO DELLA XII DIRETTIVA (N. 89/667) Il recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni dettate dalla XII Direttiva Cee (n. 89/667) è avvenuto con la legge delega n. 142 del 19 febbraio 1992 (legge comunitaria per il 1991), il cui art. 1 delegava il governo a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle Direttive delle Comunità europee (tra le quali era ricompresa la XII Direttiva). I principi e i criteri direttivi, a cui il governo doveva ottemperare, sono indicati dall art. 17 della legge delega n. 142/1992: 1) esclusione del beneficio della responsabilità li- Finanza & Fisco pag. 3502
4 mitata e conseguente applicazione delle disposizioni contenute nell art. 2497, comma 2, c.c. (responsabilità solidale dell unico socio per le obbligazioni sociali), qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero una persona fisica che ricopra la veste di socio unico di più società; 2) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'art. 2 della stessa legge delega, quando non siano rispettati i seguenti obblighi posti dalla Direttiva: - pubblicizzazione dell'esistenza della società unipersonale e delle generalità dell'unico socio mediante trascrizione nel registro delle imprese o nell apposito registro tenuto presso la sede sociale e messo a disposizione del pubblico (art. 3); - iscrizione a verbale o redazione in forma scritta delle deliberazioni del socio unico in sede assembleare (art. 4), nonché dei contratti stipulati fra la società e il socio unico in proprio (art. 5); 3) applicazione della Direttiva alle sole società a responsabilità limitata. La legge delega ha escluso che le disposizioni comunitarie, in particolare quelle che prevedono la responsabilità limitata, possono essere estese ad altri tipi di società di capitali. Viene in considerazione sotto tale profilo la figura della società per azioni con un unico socio, figura riconosciuta dal nostro ordinamento. Tuttavia l inapplicabilità a tale figura della normativa comunitaria comporta delle conseguenze che portano a differenziare notevolmente la società unipersonale a responsabilità limitata e la società per azioni con un unico socio. Le conseguenze più significative sono: a) l impossibilità di costituire una società per azioni mediante un atto unilaterale; permane nel nostro ordinamento il principio che per la costituzione di una società per azioni occorre il requisito della pluralità dei soci fondatori, potendosi verificare l'ipotesi della società per azioni con un unico socio solo successivamente alla costituzione (quando le azioni si cumulano in un solo soggetto); b) permane la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali dell unico azionista; continua, in altri termini, a trovare applicazione l art c.c. in base al quale, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa, a differenza che nel caso della società unipersonale a responsabilità limitata, risponde illimitatamente; c) inapplicabilità alle società per azioni con unico socio degli obblighi prescritti per le società unipersonali a responsabilità limitata; in particolare non devono essere comunicate al registro delle imprese l esistenza e le generalità dell unico socio, non devono essere redatti per iscritto i contratti tra società e unico socio, non devono essere integralmente liberati i conferimenti in denaro, ecc.. 4. LA SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPON- SABILITÀ LIMITATA QUALE FIGURA PARTI- COLARE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABI- LITÀ LIMITATA La società a responsabilità limitata con un unico socio non costituisce una forma giuridica societaria autonoma e distinta dalla società a responsabilità limitata. Difatti la legge delegata che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui alla legge delega n. 142/1992 ha semplicemente integrato il corpus delle norme che disciplinano l istituto della società a responsabilità limitata, apportando quelle modifiche e quelle integrazioni che sono state giudicate necessarie per il recepimento dei principi indicati nella XII Direttiva comunitaria. La disciplina fondamentale delle società unipersonali e delle società pluripersonali a responsabilità limitata non cambia a seconda che queste siano state costituite direttamente per atto unilaterale o per contratto, ovvero vengano in essere successivamente alla costituzione a seguito della perdita o della ricostituzione della pluralità dei soci. La nuova disciplina è stata prevista dal D.L.gs. 3 marzo 1993, n. 88 (testo riportato a pag. 3508) ("Attuazione della Direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a respon- Finanza & Fisco pag. 3503
5 sabilità limitata con un unico socio") con il quale il legislatore nazionale ha inteso esercitare la delega, come affermato nella relazione di accompagnamento del Decreto Legislativo, "nel senso più restrittivo", giacché il privilegio della limitazione della responsabilità non opera in una serie di ipotesi prese in considerazione dalla legge. Pertanto, lo si ribadisce, la disciplina del D. Lgs. n. 88/1993 non crea un nuovo tipo di società (s.r.l. unipersonale con unico socio limitatamente responsabile), ma prevede norme che trovano applicazione nei confronti della società a responsabilità limitata a carattere unipersonale nei diversi momenti che il legislatore ha considerato rilevanti (costituzione, sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, ricostituzione della pluralità dei soci, rapporti economici con l unico socio). Ciò indipendentemente dalla natura dell "unico socio", cioè che si tratti di persona fisica o giuridica che possiede tutto il capitale sociale. La natura dell "unico socio" rileva, come si vedrà, unicamente sotto il profilo della responsabilità: limitata per la persona fisica, in conseguenza dell adempimento di taluni obblighi, e solidale per la persona giudica. 5. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE Tra le novità di più evidente rilievo emergenti dal D.Lgs. n. 88/1993 figura quella della possibilità di costituire una s.r.l. da parte di un unico soggetto (sia esso persona fisica o giuridica). Diversamente che in passato quindi la società non deve essere costituita mediante un contratto tra più soggetti, ma può costituirsi anche con un atto unilaterale. Dispone l art. 2475, ultimo comma, c.c., come novellato dall art. 3 del D.Lgs. n. 88/1993): "La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore". Dalla disposizione si desume anzitutto la rinuncia del nostro legislatore al tradizionale concetto della società come contratto. Permane il principio (né poteva essere altrimenti) che la società (come normalmente accade) possa avere origine da un contratto, più precisamente dal contratto di società così come definito dall art c.c. ("con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividere gli utili"). Ciò che invece cambia è l introduzione nell ordinamento della facoltà di costituzione per atto unilaterale della (sola) società a responsabilità limitata. In altri termini muta la "nozione" di società, giacché essa non presuppone più ab initio la pluralità dei soci (è significativo che l art. 1 del D.Lgs. n. 88/1993 ha modificato la rubrica dell art c.c. da "nozione" di società in "contratto di società"). L atto unilaterale di costituzione di una società personale è soggetto alle medesime formalità previste per il contratto di società (cfr. art c.c.). La società deve costituirsi per atto pubblico. L atto costitutivo deve indicare, tra l'altro, oltre al nome e cognome dell unico socio, la sede sociale, l oggetto sociale e l ammontare del capitale che deve essere sottoscritto e interamente versato (art c.c.). L atto unilaterale di costituzione della s.r.l., assieme allo statuto che ne forma parte integrante, deve essere depositato dal notaio che lo ha ricevuto presso l ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Prima della iscrizione, esso è soggetto al giudizio di omologazione da parte del tribunale. Il tribunale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società e controlla la conformità alla legge dell'atto. L'esito favorevole del controllo ha quale conseguenza l'emissione da parte del tribunale del decreto di omologazione, con il quale viene ordinata l'iscrizione della società nel registro delle imprese. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (art bis c.c.). L'effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese consiste nell'acquisizione da parte della società della personalità giuridica (art c.c.). Il riconoscimento della personalità giuridica alla società unipersonale a responsabilità limitata attribuisce alla società la veste di soggetto di diritto distinto dal socio fondatore e conseguentemente limita la responsabilità dell unico socio persona fisica al capitale sociale conferito. Prima dell iscrizione nel registro delle imprese, è responsabile delle obbligazioni sociali, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore. Finanza & Fisco pag. 3504
6 Si tratta di un principio di salvaguardia posto nell interesse dei terzi, nel senso che, prima che la società diventi soggetto di diritto, è parso opportuno far ricadere la responsabilità delle operazioni sociali non solo sull amministratore (come è previsto per tutte le società dall art. 2331, comma 2, c.c.), ma anche sull unico titolare della società sulla base della presunzione "che chi ha agito in nome della società non ancora iscritta sia uno strumento dell unico socio" (relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 88/1993). 6. LA PUBBLICITÀ L art. 4 del D.Lgs. n. 88/1993 ha introdotto nell ordinamento l art bis che prevede un particolare tipo di pubblicità per le società unipersonali a garanzia dei terzi. La pubblicità ha per oggetto la persona dell unico socio. Difatti, quando le quote societarie appartengono a un unico socio o quando muta la persona dell unico socio, è fatto obbligo agli amministratori di depositare per l iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell unico socio. Analogamente quando viene meno la unipersonalità della società, gli amministratori devono depositare per l iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione che si è costituita o ricostituita la pluralità dei soci. La pubblicità è requisito fondamentale per accordare all unico socio il beneficio della responsabilità limitata. Ecco perché la legge consente al socio unico, in caso di inerzia degli amministratori, di sostituirsi ad essi nell attuare la pubblicità. In mancanza dell iscrizione nel registro delle imprese, anche per le obbligazioni sorte dopo il trasferimento di una quota da parte dell unico socio ad un nuovo socio, il vecchio socio unico potrebbe essere chiamato a rispondere con tutto il suo patrimonio delle obbligazioni sociali, a meno che non provi che il terzo era venuto altrimenti a conoscenza della diversa situazione societaria. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione. Un altra forma di pubblicità ha per oggetto la natura unipersonale della società. L art. 2250, ultimo comma, c.c. (aggiunto dall art. 2 del D.Lgs. n. 88/1993 ) stabilisce che "negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio". La ratio della norma è quella di rendere edotti i terzi che vengano a contatto con la società della natura unipersonale della stessa. Oggetto delle indicazioni negli atti e nella corrispondenza deve essere unicamente la natura unipersonale della società, e non l identità del socio unico o altre informazioni risultanti dal registro delle imprese. Ancora, come rilevato nella relazione governativa, "la finalità della norma... non è dunque quella di indicare direttamente se per le obbligazioni della società risponda solo essa con il suo patrimonio oppure in via sussidiaria anche l'unico socio con il suo patrimonio, ma il mettere sull'avviso il terzo di questa alternativa in modo che possa venire a conoscenza consultando il registro delle imprese". 7. I CONFERIMENTI Quando la società a responsabilità limitata ha un unico socio il capitale sociale deve essere interamente versato (cfr. art c.c. come integrato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 88/1993). Non è ammesso il versamento dilazionato dei decimi (es. i tre decimi al momento della costituzione). All atto della costituzione il versamento del capitale sociale, per l intero importo, deve essere effettuato presso un istituto di credito ai sensi dell art. 2329, n. 2, c.c., mentre per gli aumenti di capitale presso le casse sociali al momento della sottoscrizione. Nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci, la legge impone all unico socio di effettuare i versamenti ancora dovuti entro tre mesi. La previsione dell integrale versamento dei conferimenti in denaro da parte dell unico socio ha la finalità di evitare abusi dello strumento della responsabilità limitata nelle società unipersonali. 8. CONTRATTI TRA SOCIETÀ E SOCIO UNICO Il nuovo art bis c.c. (introdotto dall art. 6 Finanza & Fisco pag. 3505
7 del D.Lgs. n. 88/1993) stabilisce che i contratti tra la società e l unico socio o le operazioni a favore dell unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità dell iscrizione nel registro delle imprese del nominativo dell unico socio, essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto scritto. L adempimento di tali formalità è volto sia a salvaguardare i terzi, sia ad evitare conflitti di interessi tra socio e società. L ultimo comma dell art bis c.c. precisa poi che i crediti che il socio unico con responsabilità limitata vanta nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione. Si tratta quindi di crediti chirografari (e non privilegiati). 9. IL BENEFICIO DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA Il beneficio della responsabilità limitata è, insieme alla possibilità della costituzione per atto unilaterale, l elemento fondamentale di tutta la nuova disciplina della società unipersonale. La finalità di agevolare a livello comunitario la creazione o la prosecuzione in forma societaria di piccole e medie imprese con un unico titolare (persona fisica) è stata perseguita nel nostro ordinamento mediante la limitazione della responsabilità al patrimonio sociale dell'unico socio della s.r.l.. L art. 2497, comma 2, c.c. restringe tuttavia l ambito della responsabilità limitata. Le fattispecie di esclusione della responsabilità limitata (o, il che è lo stesso, di previsione della responsabilità illimitata) dell unico socio per le obbligazioni sociali sono le seguenti: a) quando l unico socio sia una persona giuridica. Il termine "persona giuridica" è da intendersi in senso lato e non in senso tecnico, altrimenti, contrariamente allo spirito della XII Direttiva, si precluderebbe ad una società di capitali di godere della responsabilità limitata che potrebbe essere accordata ad una società di persone; b) quando la persona fisica sia unico socio di una società di capitali; c) quando i conferimenti non siano stati effettuati per intero; d) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità mediante l iscrizione nel registro delle imprese del nominativo dell unico socio. L esistenza di una delle fattispecie indicate rende il socio unico illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali. 10. VALUTAZIONE DI SINTESI L introduzione nel nostro ordinamento dello strumento della società unipersonale a responsabilità limitata risponde, come già in precedenza evidenziato, all esigenza, sentita in sede comunitaria, di promuovere l accesso degli imprenditori individuali alla forma societaria. La società a responsabilità limitata può essere costituita mediante un atto unilaterale di unico soggetto, il socio fondatore, il quale però è assoggettato ai seguenti vincoli: - è tenuto al versamento integrale del conferimento in denaro, costituente il capitale sociale, presso un istituto di credito; - è illimitatamente e solidamente responsabile, con coloro che le hanno poste in essere, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione al registro delle imprese; - nell'ipotesi di aumento del capitale sociale il versamento integrale del conferimento deve avvenire al momento della sottoscrizione dell aumento; - i contratti tra la società e l unico socio, nonché le operazioni a favore di quest ultimo devono risultare da atto scritto oppure devono essere annotati sul libro delle adunanze del consiglio di amministrazione; - i crediti del socio unico limitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione. A fronte di tali vincoli v è il privilegio della re- Finanza & Fisco pag. 3506
8 sponsabilità limitata al patrimonio sociale che la legge, salve le fattispecie indicate al paragrafo precedente, accorda al socio unico. 11. PROFILI FISCALI DELLE SOCIETÀ UNIPERSONALI A RESPONSABILITÀ LIMI- TATA Il trattamento fiscale delle società unipersonali a responsabilità limitata è il medesimo di quello che la legge prevede per tutti gli altri tipi di società di capitali. La unipersonalità della società non influisce sulla disciplina fiscale: essa rimane analoga a quella stabilita per tutti gli altri tipi di società di capitali. Il reddito conseguito dalla società a responsabilità limitata con un unico socio è soggetto ad Irpeg ai sensi dell art. 87, lett. a), del T.U.I.R. e ad Ilor ai sensi dell art. 116 del medesimo T.U.I.R. Rispetto alle società di persone ed alle imprese individuali, non v è alcuna differenza sotto il profilo dell imposizione patrimoniale (Ilor), mentre tale differenza è riscontrabile sotto il diverso aspetto dell imposizione personale. I soci delle società di persone e gli imprenditori individuali sono assoggettati ad Irpef, l imposta personale progressiva (per scaglioni) che grava sul reddito complessivo delle persone fisiche. Le società di capitali, invece, sono assoggettate ad Irpeg, l imposta personale proporzionale che grava sul reddito complessivo di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (siano esse persone giuridiche in senso tecnico, che altri tipi di organizzazioni ). Il reddito della società a responsabilità limitata unipersonale, determinato secondo le norme del Capo VI del Titolo I del T.U.I.R. (concernenti il reddito di impresa), è assoggettato all aliquota Irpeg del 36% e a quella Ilor del 16,2%, con una incidenza complessiva pari al 52,2% del reddito imponibile. Il reddito complessivo delle società a responsabilità limitata è considerato dalla legge (art. 95 del T.U.I.R.) come reddito d impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli artt. da 52 a 77. Redditi di altra natura possono quindi concorrere a formare il reddito d impresa, quali componenti positivi di tale reddito. La dichiarazione dei redditi, redatta sul mod. 760, deve essere presentata entro un mese dall approvazione del bilancio il quale deve essere redatto secondo i criteri formulati dagli artt c.c. e ss., come modificati o integrati dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha recepito la IV e la VII Direttiva CEE. Il socio unico avrà diritto agli utili prodotti dalla società solo a seguito della formale deliberazione assunta dallo stesso in sede assembleare. Il dividendo distribuito dalla società unipersonale assume una diversa qualificazione a seconda della natura del socio unico: se si tratta di una persona fisica si avrà un reddito di capitale; se invece si tratta di una società commerciale si avrà un reddito d impresa. I dividendi concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio unico nel periodo in cui sono percepiti. Ancora, i dividendi distribuiti dalla società unipersonale devono essere assoggettati ad una ritenuta d'imposta a titolo di acconto del 10%. Al socio unico spetterà un credito d'imposta pari a 9/16 dei dividendi percepiti, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del T.U.I.R.. Si rammenta inoltre che nel caso di socio unico persona fisica che svolga la funzione di amministratore, il compenso percepito non è soggetto ad Ilor in quanto rientrante nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. Finanza & Fisco pag. 3507
9 Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88 (in Suppl. ord. n. 34 alla G. U., 3 aprile 1993, n. 78). Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio. Art. 1 Contratto di società 1. La rubrica dell art del codice civile è sostituita dalla seguente: «Contratto di società». Art. 2 Indicazione negli atti e nella corrispondenza 1. All art del codice civile è aggiunto il seguente comma: «Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio». Art. 3 Costituzione 1. Il secondo comma dell art del codice civile è sostituito dai seguenti: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330-bis, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore». Art. 4 Pubblicità 1. Dopo l art del codice civile è inserito il seguente: «Art bis (Pubblicità). Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell unico socio, gli amministratori devono depositare per l iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l iscrizione nel registro delle imprese. L unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione». Art. 5 Conferimenti 1. All art del codice civile sono aggiunti i seguenti commi: «In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi». Art. 6 Contratti con il socio unico 1. Dopo l art del codice civile è inserito il seguente articolo: «Art bis (Contratti con il socio unico) I contratti tra la società e l unico socio o le operazioni a favore dell unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all art bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell art o risultare da atto scritto. I crediti dell unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione». Art. 7 Responsabilità 1. Il secondo comma dell art del codice civile è sostituito dal seguente: «In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall art. 2476, secondo e terzo comma; c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall art bis». Art. 8 Disposizione transitoria 1. Per le società a responsabilità limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475-bis e 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data. Finanza & Fisco pag. 3508
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