e successive modifiche ed integrazioni (aggiornato al 9 febbraio 2012) A cura di Massimo URBANI

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1 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U.R.I. n. 100 del 2 maggio 2006) e successive modifiche ed integrazioni (aggiornato al 9 febbraio 2012) A cura di Massimo URBANI

2 2 MASSIMO URBANI ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio (1984 con lode) e la Laurea in Giurisprudenza (1994), presso l Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha frequentato l Accademia della Guardia di Finanza (1985) ed ha conseguito l abilitazione professionale di Dottore Commercialista (1986) e di Revisore contabile (iscritto al nuovo Registro dal 1995). Ha conseguito il Master in Diritto e pratica dei lavori pubblici (1999) presso la Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali, svolge attività di Docente di contrattualistica pubblica (dal 1999: oltre 70 corsi per ICE, ENEA, AIPA, INAIL, Corte dei Conti, Telecom, Politecnico Milano, Assistal, AUSL Aquila, C.C.I.A.A. Frosinone, Provincia e Comune Latina, Provincia Potenza, AUSL Lecce, BT Italia, Consorzio interuniversitario sulla formazione, Croce Rossa Italiana, Reply, Siav, Finmatica, numerosi enti pubblici e privati, sia su chiamata diretta sia tramite varie società di formazione) ed è Autore di pubblicazioni a stampa e su riviste on line in tale materia (dal 1998: 35 articoli pubblicati). Attività lavorativa: esperto in contrattualistica pubblica è libero professionista quale consulente di enti pubblici e società private. Associato di Business Value s.r.l. dal gennaio Dirigente DigitPA (già CNIPA, dal al ) Responsabile Ufficio Gare e contratti; Funzionario CONSOB (dal al ) Responsabile Settore negoziale e procedure di spesa; Funzionario ENEA (dal al ) Responsabile Unità Coordinamento procedure di gara; Supplente Istituto Tecnico Commerciale Statale Matteucci Roma (ott-nov 1986) Insegnante Matematica applicata; Ufficiale cpl. Guardia di Finanza XII Legione Messina (dal al ) Ufficiale addetto Ufficio Operazioni.

3 3 INDICE PARTE I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 Oggetto Art. 2 Principi Art. 3 Definizioni Art. 4 Competenze legislative di Stato, Regioni e Provincie autonome Art. 5 Regolamento e capitolati Art. 6 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Art. 8 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell Autorità e norme finanziarie Art. 9 Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture Art. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento Art. 12 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento Art. 13 Accesso agli atti e divieti di divulgazione Art. 14 Contratti misti Art. 15 Qualificazione nei contratti misti TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (abrogato) Art. 17 Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza Art. 18 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali Art. 19 Contratti di servizi esclusi Art. 20 Appalti di servizi elencati nell allegato II B Art. 21 Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell allegato II A sia servizi elencati nell allegato II B Art. 22 Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni Art. 23 Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus Art. 24 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi Art. 25 Appalti aggiudicati per l acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia Art. 26 Contratti di sponsorizzazione Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi PARTE II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA Capo I Ambito oggettivo e soggettivo Art. 28 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria Art. 29 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

4 4 Art. 30 Concessione di servizi Art. 31 Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori Art. 33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza Capo II Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici Art. 35 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare Art. 36 Consorzi stabili Art. 37 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti Art. 38 Requisiti di ordine generale Art. 39 Requisiti di idoneità professionale Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici Art. 41 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi Art. 43 Norme di garanzia della qualità Art. 44 Norme di gestione ambientale Art. 45 Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi Art. 46 Documenti e informazioni complementari Art. 47 Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall Italia Art. 48 Controlli sul possesso dei requisiti Art. 49 Avvalimento Art. 50 Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione Art. 51 Vicende soggettive del candidato dell offerente e dell aggiudicatario Art. 52 Appalti riservati Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte Sezione I Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture Art. 54 Procedure per la individuazione degli offerenti Art. 55 Procedure aperte e ristrette Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 58 Dialogo competitivo Art. 59 Accordi quadro Art. 60 Sistemi dinamici di acquisizione Art. 61 Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella Sezione II Bandi, avvisi, inviti Art. 63 Avviso di preinformazione Art. 64 Bando di gara Art. 65 Avviso sui risultati della procedura di affidamento Art. 66 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi Art. 67 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare Art. 68 Specifiche tecniche

5 5 Art. 69 Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell invito Sezione III Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto Art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Art. 71 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte Art. 72 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo Art. 73 Forma e contenuto delle domande di partecipazione Art. 74 Forma e contenuto delle offerte Art. 75 Garanzie a corredo dell offerta Art. 76 Varianti progettuali in sede di offerta Sezione IV Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni Art. 77 Regole applicabili alle comunicazioni Art. 78 Verbali Art. 79 Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Art. 79 bis Avviso volontario per la trasparenza preventiva Art. 80 Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni Sezione V Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse Art. 81 Criteri per la scelta dell offerta migliore Art. 82 Criterio del prezzo più basso Art. 83 Criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa Art. 85 Ricorso alle aste elettroniche Art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse Art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse Art. 89 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi Capo IV Servizi attinenti all architettura e all ingegneria Sezione I Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione Art. 90 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici Art. 91 Procedure di affidamento Art. 92 Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti Art. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori Art. 94 Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti Art. 95 Verifica preventiva dell interesse archeologico in sede di progetto preliminare Art. 96 Procedura di verifica preventiva dell interesse archeologico Sezione II Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi Art. 97 Procedimento di approvazione dei progetti Art. 98 Effetti dell approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi

6 6 Sezione III Concorsi di progettazione Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto Art. 100 Concorsi di progettazione esclusi Art. 101 Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione Art. 102 Bandi e avvisi Art. 103 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione Art. 104 Mezzi di comunicazione Art. 105 Selezione dei concorrenti Art. 106 Composizione della commissione giudicatrice Art. 107 Decisioni della commissione giudicatrice Art. 108 Concorso di idee Art. 109 Concorsi in due gradi Art. 110 Concorsi sotto soglia Sezione IV Garanzie e verifiche della progettazione Art. 111 Garanzie che devono prestare i progettisti Art. 112 Verifica della progettazione prima dell inizio dei lavori Art. 112 bis Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro Capo V Principi relativi all esecuzione del contratto Art. 113 Cauzione definitiva Art. 114 Varianti in corso di esecuzione del contratto Art. 115 Adeguamenti dei prezzi Art. 116 Vicende soggettive dell esecutore del contratto Art. 117 Cessione dei crediti derivanti dal contratto Art. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro Art. 119 Direzione dell esecuzione del contratto Art. 120 Collaudo TITOLO II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Art. 121 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Art. 123 Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia TITOLO III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori Art. 126 Ambito di applicazione Art. 127 Consiglio superiore dei lavori pubblici Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici Art. 129 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici Art. 130 Direzione dei lavori Art. 131 Piani di sicurezza

7 7 Art. 132 Varianti in corso d opera Art. 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi Art. 134 Recesso Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell attestazione di qualificazione Art. 136 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo Art. 137 Inadempimento di contratti di cottimo Art. 138 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto Art. 139 Obblighi in caso di risoluzione del contratto Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell esecutore Art. 141 Collaudo dei lavori pubblici Capo II Concessioni di lavori pubblici Sezione I Disposizioni generali Art. 142 Ambito di applicazione e disciplina applicabile Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici Sezione II Affidamento delle concessioni di lavori pubblici Art. 144 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici Art. 145 Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte Art. 146 Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all affidamento a terzi di una parte dei lavori Art. 147 Affidamento al concessionario di lavori complementari Sezione III Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici Art. 148 Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici Sezione IV Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici Art. 149 Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici Art. 150 Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici Art. 151 Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici Capo III Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori Art. 152 Disciplina comune applicabile Art. 153 Finanza di progetto Art. 154 Valutazione della proposta (abrogato) Art. 155 Indizione della gara (abrogato) Art. 156 Società di progetto Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto Art. 158 Risoluzione Art. 159 Subentro Art. 160 Privilegio sui crediti Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

8 8 Capo IV Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Sezione I Infrastrutture ed insediamenti produttivi Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile Art. 162 Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi Art. 163 Attività del Ministero delle infrastrutture Art. 164 Progettazione Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell opera Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo Art. 169 Varianti Art. 169-bis. Approvazione unica progetto preliminare Art. 170 Interferenze Art. 171 Risoluzione delle interferenze Art. 172 La società pubblica di progetto Art. 173 Modalità di realizzazione Art. 174 Concessione relative a infrastrutture Art. 175 Promotore e finanza di progetto Art. 176 Affidamento a contraente generale Art. 177 Procedure di aggiudicazione Art. 178 Collaudo Art. 179 Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l approvvigionamento energetico Art. 180 Disciplina regolamentare Art. 181 Norme di coordinamento Sezione II Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere Art. 182 Campo di applicazione Art. 183 Procedure Art. 184 Contenuto della valutazione di impatto ambientale Art. 185 Compiti della commissione speciale VIA Sezione III Qualificazione dei contraenti generali Art. 186 Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche Art. 187 Requisiti per le iscrizioni Art. 188 Requisiti di ordine generale Art. 189 Requisiti di ordine speciale Art. 190 Consorzi stabili e consorzi di cooperative Art. 191 Norme di partecipazione alla gara Art. 192 Gestione del sistema di qualificazione Art. 193 Obbligo di comunicazione Sezione IV Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale Art. 194 Interventi per lo sviluppo infrastrutturale TITOLO IV - CONTRATTI IN TALUNI SETTORI

9 9 Capo I Contratti nel settore della difesa Art. 195 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa Capo II Contratti relativi ai beni culturali Art. 197 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali Art. 198 Ambito di applicazione Art. 199 Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi Art. 200 Limiti all affidamento congiunto ed all affidamento unitario Art. 201 Qualificazione Art. 202 Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie Art. 203 Progettazione Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione Art. 205 Varianti PARTE III CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA Capo I Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo Art. 206 Norme applicabili Art. 207 Enti aggiudicatori Art. 208 Gas, energia termica ed elettricità Art. 209 Acqua Art. 210 Servizi di trasporto Art. 211 Servizi postali Art. 212 Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi Art. 213 Porti e aeroporti Art. 214 Appalti che riguardano più settori Capo II Soglie e contratti esclusi dall ambito di applicazione del presente titolo Art. 215 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali Art. 216 Concessioni di lavori e di servizi Art. 217 Appalti aggiudicati per fini diversi dall esercizio di un attività di cui ai settori del capo I, o per l esercizio di una di dette attività in un Paese terzo Art. 218 Appalti aggiudicati ad un impresa comune avente personalità giuridica o ad un impresa collegata Art. 219 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza Capo III Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte Sezione I Tipologia delle procedure di scelta del contraente Art. 220 Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara Art. 221 Procedura negoziata senza previa indizione di gara Art. 222 Accordi quadro nei settori speciali

10 10 Sezione II Avvisi e inviti Art. 223 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull esistenza di un sistema di qualificazione Art. 224 Avvisi con cui si indice una gara Art. 225 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati Art. 226 Inviti a presentare offerte o a negoziare Sezione III Termini di presentazione delle domande di partecipazione Art. 227 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Sezione IV Informazioni Art. 228 Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione Art. 229 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati Sezione V Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione Art. 230 Disposizioni generali Art. 231 Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione Art. 232 Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive Art. 233 Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione Sezione VI Criteri di selezione delle offerte Art. 234 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi Capo IV Concorsi di progettazione Art. 235 Ambito di applicazione ed esclusioni Art. 236 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza Art. 237 Norma di rinvio TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Art. 238 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria PARTE IV CONTENZIOSO Art. 239 Transazione Art. 240 Accordo bonario Art. 240-bis. Definizione delle riserve Art. 241 Arbitrato Art. 242 Camera arbitrale e albo degli arbitri Art. 243 Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale Art. 243 bis Informativa in ordine all intento di proporre ricorso giurisdizionale Art. 244 Giurisdizione Art. 245 Strumenti di tutela Art. 245 bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni Art. 245 ter Inefficacia del contratto negli altri casi

11 11 Art. 245 quater Sanzioni alternative Art. 245 quinquies Tutela in forma specifica e per equivalente Art. 246 Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi Art. 246 bis Responsabilità per lite temeraria (abrogato) PARTE V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI Art. 247 Normativa antimafia Art. 248 Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori Modifiche degli allegati Art. 249 Obblighi di comunicazione alla Commissione dell Unione Europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie Art. 250 Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria Art. 251 Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali Art. 251 bis Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell Unione Europea Art. 252 Norme di coordinamento e di copertura finanziaria Art. 253 Norme transitorie Art. 254 Norma finanziaria Art. 255 Aggiornamenti Art. 256 Disposizioni abrogate Art. 257 Entrata in vigore ALLEGATI Allegato I - Elenco delle attività di cui all articolo 3, comma 7 Allegato II - Elenco dei servizi di cui all articolo 3, comma 10 Allegato II A - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 Allegato II B - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 Allegato III - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all articolo 3, comma 27 Allegato IV - Autorità governative centrali di cui all articolo 28 Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all articolo 196 (Appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato VI - Elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli 3, comma 29, e da 208 a 214 (settori speciali) Allegato VI A - Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica Allegato VI B - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità Allegato VI C - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile Allegato VI D - Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari Allegato VI E - Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tranviari, filoviari e di autobus Allegato VI F - Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali Allegato VI G - Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio e di gas Allegato VI H - Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi Allegato VI I - Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali Allegato VI L - Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

12 12 Allegato VII - Elenco della legislazione comunitaria di cui all articolo 219 nei settori speciali Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche Allegato IX - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi nei settori ordinari Allegato IX A - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici Allegato IX B - Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici Allegato IX C - Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non è un amministrazione aggiudicatrice Allegato IX D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice Allegato X - Caratteristiche relative alla pubblicazione Allegato XI - Registri Allegato XI A - Appalti e concessioni di lavori pubblici Allegato XI B - Appalti pubblici di forniture Allegato XI C - Appalti pubblici di servizi Allegato XII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi Allegato XIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del codice Allegato XIV - Informazioni che devono comparire negli avvisi sull esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice Allegato XV - Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici nei settori speciali di cui alla parte III del codice Allegato XV A - Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici Allegato XV B - Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «Profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara Allegato XVI - Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, nei settori speciali di cui alla parte III del codice Allegato XVII - Informazioni che devono comparire negli avvisi dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice Allegato XVIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice Allegato XIX - Tabella riassuntiva dei termini previsti dall articolo 227 del codice nei settori speciali (Parte III) Allegato XX - Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell articolo 249 del codice nei settori speciali (Parte III) Allegato XXI - Allegato tecnico di cui all articolo 164 Allegato XXII - Modello di cui all articolo 189

13 13 PREMESSA Il nuovo codice dei contratti pubblici nasce, innanzitutto, dall esigenza di recepire nell ordinamento giuridico nazionale due direttive comunitarie in materia di appalti pubblici: - la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ovvero dei cosiddetti settori speciali. Con riferimento ai citati settori speciali (in precedenza indicati come settori esclusi in quanto erano esclusi dall applicazione delle norme comunitarie in materia) si segnala l uscita da tale ambito del settore delle telecomunicazioni, ritenuto ormai aperto alla concorrenza, e l entrata del settore postale; - la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi in tutti i settori, tranne quelli speciali e tranne gli altri casi particolari indicati dalla direttiva stessa, ovvero nei cosiddetti settori ordinari. Le suddette direttive riproducono in parte le direttive precedenti ed operano una profonda razionalizzazione della materia. Inoltre, tali direttive introducono nuovi istituti e strumenti volti a rendere più moderna e flessibile l attività contrattuale delle varie stazioni appaltanti ed in particolare delle pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo il perseguimento di principi ed interessi pubblici irrinunciabili. L art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 recante Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, imponendo la raccolta in un unico testo normativo sia della disciplina degli appalti e delle concessioni di rilevanza comunitaria, sia degli appalti e delle concessioni sotto soglia comunitaria. Il testo del citato articolo è il seguente: 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

14 14 a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell Unione europea; b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; c) conferimento all Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell impatto della normazione per l emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell ambito delle competenze istituzionali dell Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C- 247/ I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all articolo 1, commi 2, 3 e In attesa dell emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Viene, conseguentemente, emanato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (su G.U.R.I. n. 100 del 2 maggio 2006). Inizialmente, il codice prevedeva la sua entrata in vigore a partire dal 1 luglio 2006 per tutti i bandi pubblicati dopo tale data, con talune eccezioni relative alla pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall art. 5 del Codice, di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (in vigore dal 8 giugno 2011). In sede di conversione in legge del D.L. 12 maggio 2006 n. 173, con la legge 12 luglio 2006 n. 228 sono state apportate alcune novità in materia: - si è mantenuta la data del 1 luglio 2006 come data generale di entrata in vigore del codice; - è stata rinviata l entrata in vigore del codice ai bandi e avvisi pubblicati dopo il 1 febbraio 2007 con riferimento ai seguenti istituti: art. 33, commi 1 e 2, nonché secondo periodo comma 3 - bandi pubblicati da centrali di committenza; art. 49, comma 10 - nell ipotesi di avvilimento la previsione che il contratto debba essere eseguito solo dall impresa che partecipa alla gara non potendo l impresa ausiliaria assumere il ruolo di appaltatore o subappaltatore; art. 58 dialogo competitivo; art. 59 accordi quadro nei settori ordinari; per gli appalti di lavori pubblici: o art. 3, comma 7 - definizione degli appalti pubblici di lavori (in cui è definito come appalto di lavori quello che ha per oggetto l esecuzione di un opera oppure, oltre all esecuzione, anche la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante o la progettazione definitiva sulla base del progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante). Questo è uno dei punti fondanti dell intera riforma che colpisce il vecchio principio della separazione tra attività di progettazione e di esecuzione: considerata la delicatezza della materia il Legislatore ha sospeso l entrata in vigore di tale importante novità; o art. 53, commi 2 e 3 recante le tipologie e l oggetto del contratto di lavori pubblici (tale rinvio si riconnette a quello di cui sopra); o art. 56 procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara; o art. 57 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (in tal caso il rinvio al 1 febbraio 2007 non è dal bando ma dall invito a presentare l offerta); art. 8, comma 6 istituzione di apposito ruolo del personale dell Autorità. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina delle offerte anomale (costo lavoro e oneri sicurezza).

15 15 Con il primo decreto correttivo del codice, di cui al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, è stata nuovamente prorogata dal 1 febbraio al 1 agosto la sospensione delle suddette norme (appalto integrato, dialogo competitivo, accordi quadro, centrali di committenza, procedura negoziata per lavori pubblici) ad eccezione delle norme riguardanti l avvalimento (è stato modificato il comma 10 dell art. 49) ed il ruolo del personale dell Autorità. Con tale decreto correttivo si conclude la prima fase del processo di riforma partita nel mese di giugno 2006 ed ha visto il coinvolgimento di Parlamento, Conferenza unificata delle Regioni e Consiglio di Stato. La seconda fase del processo di riforma è stata portata a termine con il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che ha nuovamente prorogato dal 1 agosto alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice (8 giugno 2011) la sospensione di alcune delle suddette norme (appalto integrato, dialogo competitivo), rendendo invece operative quelle su accordi quadro, centrali di committenza, procedura negoziata per lavori pubblici (con alcune modifiche). Inoltre, di rilievo le norme riguardanti le Commissioni di gara, la soppressione della forcella negli appalti di servizi e forniture, la validazione del progetto esecutivo, il subappalto, le cause di esclusione. Altre modifiche sulla disciplina delle offerte anomale sono state apportate dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia). Una piccola modifica viene anche dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), con l abrogazione del comma 8 dell art. 17. E stato, infatti, previsto un apposito decreto per la disciplina delle procedure contrattuali del DIS (Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza), dell AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e del AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna), poi emanato con d.p.c.m. n. 8/2009. Di rilievo la sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale in alcune parti del Codice: l art. 5, comma 2, limitatamente alle parole «province autonome»; i commi 2, 3, 8 e 9, dell art. 84, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; l art. 98, comma 2. Occorre evidenziare che con la sentenza citata i giudici promuovono il Codice dei contratti pubblici e precisano, quindi, che: nei criteri di aggiudicazione spetta allo Stato dettare regole uniformi per stabilire le modalità di gara e la verifica delle offerte anomale; nelle tipologie di gara le Regioni non possono stabilire una disciplina diversa da quella statale e sono, dunque, illegittime le disposizioni locali che danno più margini alle procedure negoziate; il subappalto è materia statale in quanto i limiti al sub affidamento riguardano da un lato il contratto e dall altro la concorrenza e sono di competenza esclusiva dello Stato; anche nelle gare sottosoglia le Regioni non possono dettare proprie regole poiché non è giustificata una disciplina non uniforme per gare che devono, comunque, essere aperte a tutti gli operatori. Successivamente, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul Codice dei contratti mantenendo ferma l impostazione data con la sentenza sopra esaminata e respingendo tutti gli attacchi portati al Codice dalle Regioni (sentenze n. 431 del 14 dicembre 2007, n. 320 del 30 luglio 2008 e n. 322 del 1 agosto 2008): per quanto sopra, si deduce che tanto nella fase contrattuale relativa alla scelta del contraente, quanto nella fase procedurale relativa alla disciplina delle procedure di gara, il rispetto della legge dello Stato diventa imprescindibile, vuoi per necessità di una tutela superiore e uniforme, vuoi per conferma della presenza dirimente del codice civile. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato una piccola modifica in materia di accordo bonario (art. 240) ed una grande novità in materia di arbitrato (art. 241); infatti, quest ultimo articolo non sarà più applicabile alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti, ai sensi dell articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della citata legge finanziaria 2007, a partire dal 1 gennaio 2009 (in forza dell art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, il termine era stato posto al 1 luglio Successivamente, l art.4 bis, comma 12, della legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del d.l. 3 giugno 2008, n. 97, ha prorogato ulteriormente al il termine previsto dall art.15 legge 31/2008). Si evidenzia che il motivo principale circa il divieto di arbitrati risiede nel fatto che la assoluta maggioranza degli arbitrati sugli appalti pubblici di costruzione dà ragione alle imprese e torto alla pubblica amministrazione e di

16 16 conseguenza si traduce in un pesante aggravio per la finanza pubblica. Altro motivo del divieto, sempre in un ottica di contenimento della spesa pubblica, è l eccessivo importo delle parcelle degli arbitri. Tuttavia, tale impostazione sarà superata in sede di recepimento della Direttiva 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell efficacia delle procedure di ricorso in materia d aggiudicazione degli appalti pubblici. Anche per la necessità di adeguare le norme nazionali alle osservazioni della Commissione europea (v. decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2008: Procedura di infrazione 2007/2309 ex art. 226 trattato CE - Incompleta trasposizione del codice appalti), è stata conclusa in extremis la terza fase del processo di riforma del codice con il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152: di rilievo le norme riguardanti le situazioni giuridiche dei concorrenti, i requisiti di ordine generale e speciale, l avvalimento, l operato della commissione giudicatrice, l esclusione automatica delle offerte anomale, la verifica dell anomalia, il project finance, il subappalto delle SIOS, la qualificazione SOA, il collaudo. Con la legge 22 dicembre 2008, n. 201, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, è stata prevista una deroga al sistema di adeguamento dei prezzi previsto all art. 133 del codice, con applicazione di un diverso meccanismo di rilevazione. Inoltre, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche ed al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici, è stato inserito un nuovo periodo all art. 92, comma 5, circa la disciplina dell incentivo alla progettazione. Ed ancora, per semplificare le procedure di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, è stato inserito il comma 7 bis all art. 122 del codice, che prevede la procedura di gara informale per gli affidamenti compresi tra i ed i euro. Infine, l art. 1-ter di questa legge, ha differito il termine del al circa la possibilità di fare ricorso all arbitrato. Con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è stata prevista una modifica alle disposizioni transitorie in materia di concessioni (sostituito l art. 253, comma 25). Inoltre, è stato differito il termine del al 31 dicembre 2009 circa la possibilità di fare ricorso all arbitrato e sono stati dimezzati i compensi degli arbitri (modificato l art. 241, comma 12). Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono state introdotte misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici, abrogando il divieto per i consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lettera c), e 36 del Codice e per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui all art. 34. comma 1, lettera b), del Codice, di far partecipare alla medesima procedura di gara anche i consorziati non indicati quali soggetti per i quali concorre il consorzio medesimo, nei casi in cui è previsto il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all art. 122, comma 9, ed all art. 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. A partire dal 1 luglio 2009 è caduto tale divieto, che era stato previsto al fine di evitare cordate tra imprese amiche, ma che aveva suscitato non poche polemiche da parte delle associazioni di categoria. Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) è stata introdotta una nuova causa di esclusione alla lettera m-ter) dell art. 38 del Codice, che colpisce le vittime della criminalità organizzata se non denunciano i tentativi di estorsione o di concussione avvenuti in un arco di tempo che può arrivare fino ai tre anni prima della pubblicazione del bando. In particolare, il titolare ed il direttore tecnico nelle imprese individuali, il socio ed il direttore tecnico nelle società in nome collettivo, i soci accomandatari ed il direttore tecnico nelle società in accomandita semplice e gli amministratori con poteri di rappresentanza e, sempre, il direttore tecnico in tutte le altre società rischiano di far escludere la propria impresa se non denunciano i tentativi di estorsione o concussione. Tuttavia, per evitare paradossi, sono fatti salvi i casi in cui sia invocabile una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell art. 4, primo comma, della legge n. 689 del Semplificando: l imprenditore può evitare l esclusione dalla procedura d appalto invocando lo stato di necessità. Ad esempio, se dimostra di non aver denunciato il racket per salvare sé o un prossimo congiunto dal pericolo di un grave danno alla persona. Nonostante ciò, la nuova norma continua a sollevare dubbi e critiche. Basti pensare che la circostanza che giustifica l esclusione dalle gare (non aver denunciato il racket) dovrebbe risultare non da una sentenza penale, ma dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Infine, la norma introduce sempre all art. 38, il comma 1-bis, che non fa scattare le cause di esclusione per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca antimafia e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

17 17 Ulteriori modifiche sono arrivate con la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha modificato l articolo 179, comma 6, del Codice con riferimento ai poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Con la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, all art. 4, comma 4-bis, sono stati ricondotti alla categoria dei contratti segretati di cui all art. 17 del Codice anche i contratti appaltati dal amministrazione finanziaria che riguardano la gestione del sistema informativo della fiscalità, mentre con l art. 4-quater è stato modificato l art. 70, comma 11, lettera b), del Codice nella parte in cui sono disciplinati i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure ristrette con urgenza, nonché è stata modificata la procedura relativa all esame delle offerte anomale, abrogando l obbligo delle giustificazioni preventive di cui all art. 86, comma 5, del Codice e semplificando la procedura e la tempistica di cui agli articoli 87 e 88. Infine, è stata ridotta la tempistica in tema di progettazione delle infrastrutture strategiche di cui agli articoli 165 e 166. Con la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante Disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per l esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, è stata prevista una modifica alle cause di esclusione di cui all art. 34 ed all 38 del Codice, per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia 19 maggio 2009 C-538/07, in materia di partecipazione alla medesima gara da parte di imprese che si trovano in situazioni di controllo ex art codice civile, abrogando la causa di esclusione assoluta di cui all art. 34, comma 2, ed introducendo una nuova causa di esclusione relativa all art. 38, lettera m-quater). Con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, all art. 5 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti), comma 4, è stato differito il termine del al 30 aprile 2010 circa la possibilità di fare ricorso all arbitrato, ciò in quanto non è ancora intervenuto il recepimento della direttiva 2007/66/CE che incentiva l inserimento degli arbitrati nelle gare pubbliche, mentre la Legge Finanziaria 2008 ne prevedeva l eliminazione. Con il decreto legislativo n. 53 del 20 marzo 2010, recante Attuazione direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell efficacia delle procedure di ricorso in materia d aggiudicazione degli appalti pubblici. Come è noto, la direttiva 2007/66/CE dell 11 dicembre 2007 nel modificare le direttive 89/665/CE e 92/13/CE concernenti le procedure di ricorso in materia, rispettivamente, di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, e di procedure di appalto nei c.d. settori speciali ha introdotto alcune misure finalizzate a rafforzare l effettività del sistema di tutela, fondato su mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti al rispetto del diritto comunitario, in modo da garantire che l intervento del giudice abbia luogo, per quanto possibile, in un momento in cui le violazioni possono ancora essere corrette (cfr. considerando da 1 a 4). Il legislatore ha inserito nella legge comunitaria 2008 una disposizione di delega per l adozione delle misure di recepimento necessarie (art. 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88). La delega conferita al Governo aveva però portata più ampia e comprendeva anche disposizioni riguardanti altri istituti, come l accordo bonario e l arbitrato. Secondo una precisa indicazione della legge delega, dunque, il decreto legislativo provvede ad un vero e proprio riordino del contenzioso in materia di contratti pubblici introducendo, fra l altro, alcune disposizioni volte ad agevolare e potenziare gli strumenti di risoluzione alternativi alla tutela giurisdizionale, specie in fase di esecuzione del contratto. Presumibilmente, proprio perché ha inteso dare corpo ad un sistema di regole non solo processuali, il legislatore delegato ha preferito non collocare il recepimento della direttiva 2007/66/CE nell ambito della riforma del processo amministrativo, optando invece per la diversa soluzione di introdurre modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti pubblici, soprattutto nella sua Parte IV dedicata al contenzioso. Con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante Attuazione dell art. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, all Allegato 4, articolo 3, comma 19, sono state previste alcune modifiche di natura processuale in materia di appalti e contratti pubblici per coordinare il Codice dei contratti pubblici con il Codice del processo amministrativo. Per quanto riguarda le novità di natura strettamente processuale, introdotte dal d.lgs. n. 53/2010 agli articoli 244, 245, 245-bis, 245-ter, 245-quater, 245-quinquies e 246, si segnala come le stesse siano state espunte dal codice dei contratti

18 18 pubblici per essere trasferite nell ambito del nuovo codice del processo amministrativo, di cui al recente d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante Attuazione dell art. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (Allegato 4, articolo 3, comma 19). Il codice del processo amministrativo, nel pieno rispetto della serrata tabella di marcia imposta dall articolo 44 della legge delega n. 69/2009, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, in data 24 giugno 2010, ed è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 148 alla G.U.R.I. n. 156 del 7 luglio Il codice, entrato in vigore il 16 settembre 2010, introduce alcune significative innovazioni anche alla disciplina di diritto interno riguardante il recepimento della direttiva ricorsi n. 66/2007, inserita a pieno regime nel nostro ordinamento dal 27 aprile Il nuovo intervento normativo, quindi, apporta numerose modifiche alle recenti regole processuali contenute nel codice dei contratti pubblici (come delineate dal decreto legislativo n. 53/2010), in larga misura trasferite nel codice del nuovo processo amministrativo (Allegato 1, Titolo V, artt ), ma con talune differenze lessicali e di contenuto. Inoltre, occorre evidenziare che non tutte le norme introdotte dal decreto legislativo n. 53/2010 confluiscono nel codice del nuovo processo amministrativo: molte di esse, infatti, si riferiscono ad una fase che precede il contenzioso, oppure riguardano le conseguenze sostanziali di domande proposte dai soggetti interessati. Con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, all art. 1 (Proroghe non onerose di termini in scadenza), comma 1, i termini riportati nella allegata tabella 1 sono stati differiti al 31 marzo 2011; in particolare il termine del 31 dicembre 2010, entro il quale le imprese possono dimostrare i requisiti di capacità tecnica ed economica facendo riferimento ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, ed i progettisti possono dimostrare i requisiti di capacità tecnicoprofessionali ed economico-finanziaria, riferendosi ai migliori 3 anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara in relazione a procedure di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura (art. 253, comma 9-bis e 15-bis). Con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 recante Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità, dove all art. 2 sono contenute alcune modifiche all art. 211 del Codice, relativo ai Servizi postali, consistenti nelle nuove definizioni di invio postale e servizi postali, conseguenti alla modifica apportata al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. Una corposa modifica al codice è stata introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l economia, dove per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e per ridurre il contenzioso, all art. 4 sono apportate alla disciplina vigente numerose modifiche per estendere il campo di applicazione della finanza di progetto, limitare la possibilità di iscrivere riserve, introdurre un tetto di spesa per le varianti e per le opere cosiddette compensative, contenere la spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione, ridurre la spesa per gli accordi bonari, istituire nelle Prefetture un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, disincentivare le liti temerarie, gestire i requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, estendere il criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l esecuzione dei lavori pubblici con controlli essenzialmente ex post sul loro possesso, riscrivere le cause di esclusione relative ai requisiti morali di cui all art. 38, tipizzare le cause di esclusione dalle gare, obbligare allo scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto, razionalizzare e semplificare il procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ( Legge obiettivo ), innalzare i limiti di importo per l affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata e per l accesso alla procedura ristretta semplificata, innalzare i limiti di importo per poter ricorrere all esclusione automatica delle offerte anomale, determinare le offerte al netto del costo del personale con esclusione di questa componente di costo dagli elementi da valutare in sede di verifica di anomalia, innalzare il limite di importo per l affidamento diretto in economia di forniture e servizi. Inoltre, con modifica al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

19 19 Con la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d impresa. Statuto delle imprese) è stato modificato l articolo 91, comma 1, del Codice con riferimento all innalzamento delle soglie per il ricorso alla gara informale per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, prevedendo così procedure più flessibili con l intento di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese (modifica annullata dal successivo d.l. n. 201/2011). Con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al Codice del processo amministrativo) è stato introdotto il n. 36-bis all allegato 4, articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, con il quale è stato abrogato l art. 246-bis del Codice (la responsabilità per lite temeraria è stata inserita all art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, come modificato dallo stesso decreto legislativo n. 195/2011). Con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE) è stato specificato che il codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione. Di conseguenza, è stato abrogato l art. 16, sostituito l art. 17 e modificato l art Con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sono state apportate alla disciplina vigente numerose modifiche per: favorire l accesso delle piccole e medie imprese, prevedere il ricorso alle centrali di committenza per i piccoli Comuni, eliminare l assurda norma del costo del personale fuori dalla base di gara, reintrodurre la gara formale per i servizi tecnici superiori a euro, prevedere ulteriori casi per il subentro nel contratto ed introdurre alcune regole in tema di concessioni di lavori pubblici e di infrastrutture ed insediamenti produttivi. Inoltre, sono state chiarite le regole per la verifica di congruità del costo del lavoro negli appalti, sono state interpretate alcune norme del d.l. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 (cd. decreto sviluppo) nella parte in cui modifica il Codice dei contratti, è stato previsto un più ampio ricorso alla CONSIP quale centrale di committenza ed è stata prevista l esecuzione libera delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria. Con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, è stata introdotta una nuova causa di risoluzione del contratto di appalto prevedendo una modifica all art. 135 del Codice ed inserendo i reati di usura e riciclaggio tra le cause di risoluzione. Da ultimo, con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, è stato previsto che dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l Autorità dall articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Inoltre, sono state introdotte novità in materia di contratti di sponsorizzazione e di finanziamento di lavori pubblici stipulati da concessionari, con una nuova disciplina per la selezione di sponsor. Infine, è stata modificata la sanzione prevista per false dichiarazioni o documentazioni disposta dall AVCP. Il decreto legge modifica anche il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 in materia di criteri di accertamento e valutazione dei lavori eseguiti all estero. Nel testo che segue, si riporta una tabella riassuntiva delle numerose modifiche ad oggi intervenute. a cura di Massimo Urbani

20 20 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) 3 DECRETI CORRETIVI - DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. 6 (primo decreto correttivo): numerose modifiche e rinvio alcuni istituti al 31 luglio 2007; - DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto correttivo): numerose modifiche e rinvio alcuni istituti all entrata in vigore del regolamento; - DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n 152 (terzo decreto correttivo): numerose modifiche. 25 CORREZIONI MINORI - LEGGE 12 luglio 2006 n. 228 (cd. Mille proroghe ): rinvia l entrata in vigore di alcuni istituti al 1 febbraio 2007; - LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): modifiche su offerte anomale per costo lavoro e oneri sicurezza; - LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia): modifiche su offerte anomale per costo lavoro e oneri sicurezza; - LEGGE 3 agosto 2007, n. 124 ((Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): abrogata la previsione di un regolamento per la disciplina delle procedure contrattuali del CESIS, SISMI e SISDE, in virtù della riforma attuata nel settore della sicurezza; - SENTENZA n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale: ha dichiarato l illegittimità costituzionale in alcune parti del Codice; - LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008): ha apportato una piccola modifica in materia di accordo bonario ed una grande novità in materia di arbitrato non più applicabile alle pubbliche amministrazioni a partire dal 1 luglio 2008 (in forza dell art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008). Successivamente, l art. 4 bis, comma 12, della legge 2 agosto 2008,

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