Compiti e Funzioni della Consigliera di Parità
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- Benedetto Elia
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1 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AL LAVORO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Compiti e Funzioni della Consigliera di Parità La Consigliera di Parità: compiti e funzioni. Il ruolo della Consigliera di Parità di parità per il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere. Casi sottoposti alla Consigliera di Parità Messina, 21 gennaio 2016 Dott.ssa Mariella Crisafulli Consigliera provinciale di parità 1
2 CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITA (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e succ. mod. e integr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) Art. 12 Nomina 1. A livello nazionale, regionale e provinciale (città metropolitana e degli enti di area vasta) sono nominati una consigliere o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente, che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo (in Sicilia solo effettivo/a); 2. La consigliera ed i consiglieri di parità regionali e provinciali*, effettivi, sono nominati, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità (in Sicilia la nomina spetta alla Regione Siciliana, Assessorato al Lavoro); 3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali*, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite; 4. In caso di mancata designazione provvede il Ministro del lavoro entro 60 gg dalla scadenza del mandato; 5. I decreti di nomina con allegato curriculum professionale della persona nominato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2
3 CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITA (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e succ. mod. e integr.) Art. 13 Requisiti e attribuzioni 1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché sul mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. 2. Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro. Nell esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno l obbligo di segnalazione all autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. 3
4 CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITA (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e succ. mod. e integr.) Art. 14 Mandato modificato con art. 32 del D.Lgs. 151/ Il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta e si computano i periodi svolti sia in qualità di consigliera effettiva che supplente. (in Sicilia ha la durata di cinque anni e non è rinnovabile???); 4
5 La Consigliera di Parità E la figura istituzionale preposta ad intervenire in modo specifico sulle tematiche delle Pari Opportunità legate al mondo del lavoro; Istituita dalla L. 125/91* (art. 8) e dal D.Lgs. 196/2000 Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, e successive modifiche con il D.Lgs. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna e D.Lgs. 5/2010 e D.Lgs 151/2015, vede tra i suoi obblighi quello di: - intraprendere iniziative a favore del rispetto del principio di non discriminazione; - promozione delle pari opportunità per lavoratori/trici; - La Consigliera di Parità ha compiti di garanzia attraverso il controllo e la vigilanza sul rispetto della normativa antidiscriminatoria e di promozione delle P.O. 5
6 Compiti e Funzioni delle Consigliere di Parità rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere nell accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, la retribuzione e in relazione alle forme pensionalistiche complementari collettive; Promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l individuazione delle risorse dell Unione Europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; Promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell UE e di quelli nazionali e regionali in materia di PO; Promozione delle politiche di pari opportunità nell ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; 6
7 Le Consigliere di Parità collaborano con: Direzioni Territoriali e interregionali del Lavoro Assessorati al Lavoro L obiettivo è: La rilevazione delle violazioni nelle norme di parità e contro le discriminazioni, anche attraverso l intervento ispettivo del lavoro e progettando appositi pacchetti formativi. 7
8 Le Consigliere di Parità sono componenti di diritto degli organismi di parità sul territorio e delle commissioni deputate a individuare e realizzare politiche attive sul lavoro: della Commissione centrale per l impiego; delle Commissioni regionali e provinciali tripartite; delle Commissioni di parità e degli organismi di parità del corrispondente livello territoriale; 8
9 La Consigliera di Parità e le Azioni Positive promozione di progetti di azioni positive; diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi; informazione e formazione culturale; verifica dei risultati dei Progetti di Azioni Positive e controllo nelle PPAA dell adozione dei Piani Triennali di Azioni Positive; formazione e divulgazione di tutto ciò che riguarda le politiche delle pari opportunità nel mondo del lavoro; attività di sensibilizzazione e comunicazione sul tema. 9
10 Le Consigliere di Parità: quante sono e dove contattarle? una effettiva ed una supplente a livello nazionale ed una effettiva ed una supplente per ogni Regione,Città Metropolitana ed Enti di Area Vasta. In Sicilia non è prevista la figura della supplente. L Ufficio della Consigliera provinciale di parità ha sede presso il CENTRO PER L IMPIEGO ex Ufficio provinciale del lavoro, a Messina in via Dogali 1/D L Ufficio della Consigliera Regionale di parità ha sede presso l Assessorato Regionale al Lavoro. L Ufficio della Consigliera Nazionale ha sede presso il Ministero del Lavoro 10
11 CONSIGLIERA di PARITA' NAZIONALE Consigliera effettiva: Francesca Bagni Cipriani Consigliera supplente: Daniela De Blasio Sede: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso la Direzione Generale per l'impiego- Divisione IV - Via Flavia, Roma 11
12 E istituita la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità al posto della Rete delle Consigliere di Parità La Conferenza nazionale è coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere Nazionale in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza del livello regionale, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi..dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12
13 CONSIGLIERE di PARITA REGIONE SICILIANA 13
14 ATTIVITA ANTIDISCRIMINATORIA Le Consigliere di Parità operano sul territorio offrendo una concreta ed adeguata assistenza ogni qualvolta una lavoratrice/ore denuncia una violazione della normativa nello svolgimento del rapporto di lavoro. Nella massima privacy, le Consigliere di Parità sostengono la lavoratrice/ore offrendo consulenze, incontrando le aziende, promuovendo soluzioni transattive nell ambito dell azione conciliativa e di mediazione (tentativo di conciliazione che consente di definire in modo veloce ed evitare onerose attività processuali) oppure ricorrendo in giudizio innanzi al giudice del lavoro, o al Tar sia su delega della lavoratrice/ore o intervenendo ad adiuvandum nei giudizi promossi dall interessata/o. 14
15 COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE - diretta è qualsiasi atto che produca un effetto pregiudizievole o discriminatorio in ragione del sesso, razza, orientamento religioso o politico. In una situazione di parità fra due lavoratori di sesso diverso il datore di lavoro tratta meglio l'uno rispetto all'altro. Es.: quando negli annunci di lavoro viene richiesta una "bella presenza", chiaramente riferito all'ambito femminile, quindi discriminatoria dell'uomo. - indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, patto o comportamento apparentemente neutro mette o può mettere in posizione di particolare svantaggio i lavoratori dell altro sesso. Es.: può essere la richiesta in un annuncio di una statura minima di 1.70, escludendo così indirettamente molte persone, tra cui molte donne. PUO ESSERE INDIVIDUALE O COLLETTIVA 15
16 Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato molestie/molestie sessuali o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti molesti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi 16
17 4 marzo Norme contro la discriminazione determinata dall orientamento sessuale o dall identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili ART. 6 Le Consigliere di parità intervengono anche nei casi di discriminazione motivate dall orientamento sessuale o dall identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione. 17
18 Casi di discriminazioni di genere nel lavoro Tipologia casi Conciliazione lavoro-famiglia: trasferimenti, diritti, congedi parentali, part-time, Flessibilità orario, maternità Casi multipli (es. violazione legge sulla maternità e rifiuto flessibilità orario o part-time, demansionamento a seguito di un rientro da maternità e contemporanea richiesta di trasferimento della lavoratrice ad altra sede) Discriminazioni nell accesso al lavoro, salariali, nell avanzamento di carriera, per l età, relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro ecc. Mobbing Stalking Demansionamento Molestie sessuali Molestie verbali Casi di natura sindacale (inviati alle OOSS) Casi di natura collettiva (inviati alla Consigliera Regionale) 18
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26 Alcuni casi. 26
27 Casi frequenti di discriminazioni Una infermiera sola con un figlio alla quale l ospedale nega il parttime; una operaia che non riesce ad ottenere dieci minuti di flessibilità per portare il figlio al nido; una lavoratrice che subisce molestie sessuali; una neolaureata licenziata durante il periodo di prova perché rimasta incinta; una lavoratrice rumena licenziata da una impresa di pulizie e causa di 6 gg. di assenza per assistere la figlia in ospedale: tutte donne che hanno caratteristica comune! Sono vittime della più odiosa delle discriminazioni nel lavoro: quella che colpisce le donne a causa della maternità. Comportamenti contrari a leggi e contratti che possono essere contrastati da appositi organismi ai quali è possibile ricorrere per consulenza ed assistenza, sino all azione in giudizio. La stessa figura della Consigliera di parità che ha funzioni di garanzia e controllo contro le discriminazioni è poco conosciuta! 27
28 ANCHE I PAPA HANNO DIRITTO AI PERMESSI PER L ALLATTAMENTO La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia vince una causa di un lavoratore del Ministero dell Interno al quale erano stati negati i riposi giornalieri per l allattamento Con sentenza n. 192/2012 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, ha accolto il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'interno accertando la natura discriminatoria del diniego espresso al ricorrente in merito alla fruizione dei riposi ex art. 40 e del permesso di assentarsi per malattia del figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001. La decisione risulta particolarmente significativa per i seguenti motivi: 1. ha accertato la natura discriminatoria del comportamento tenuto dall Amministrazione consistito nel diniego al padre-lavoratore della possibilità di fruire dei permessi (due ore al giorno di permesso retribuito nel primo anno di vita per l allattamento) ex art. 40 e del congedo di malattia figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001 perché coniuge di moglie casalinga. La discriminazione è stata ravvisata in quanto altre amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati, invece, riconoscono pacificamente tale diritto; 2. ha affermato che anche il lavoro della "casalinga" deve essere definito attività lavorativa a tutti gli effetti; 3. ha liquidato una cifra in via equitativa a titolo di risarcimento del danno per il mancato esercizio del lavoro di cura verso il proprio figlio. 28
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30 Caso di CONCILIAZIONE. Oggetto: Richiesta di concessione di part-time Lavoratrice dipendente nel settore della grande distribuzione, inquadrata al 2 livello del CCN del Terziario, con figlio minore disabile, non ottiene il part-time a 30 ore in una sede più vicina alla sua residenza. La richiedente dichiara la sua disponibilità al demansionamento pur di ottenere la riduzione di orario. A seguito dell azione di Conciliazione attuato dalla Consigliera di Parità l azienda - concede il part-time e relativo accordo sulla turnazione; - vincola il periodo per due anni, - verifica la possibilità di collocazione in alta sede, - concede possibilità di rinnovo, - inquadra la lavoratrice al 3 livello retributivo, - valuta la possibilità di riqualificare la lavoratrice al termine del part-time. Evoluzione: La lavoratrice alla scadenza del periodo del part-time, sempre con intervento di Conciliazione della Consigliera di Parità, ne ottiene il rinnovo per il biennio successivo. 30
31 I casi sottoposti alla Consigliera di Parità della provincia di Messina nell anno 2015: Conciliazione 22% Rientro dalla maternità 17% Tutela della maternità 41% Progressione di carriera 2% Mobbing e molestie 5% Altro 13% 31
32 CHI SI PUO RIVOLGERE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA? LA LAVORATRICE O IL LAVORATORE che ritiene di aver subito una discriminazione di genere nell accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella carriera, nella retribuzione, accesso alle forme pensionistiche complementari collettive, molestie o mobbing sul luogo di lavoro, licenziamento o dimissione forzate conseguenza di discriminazione diretta o indiretta, in relazione alla maternità o all ambiente di lavoro. 32
33 CHI SI PUO RIVOLGERE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA? I SOGGETTI ISTITUZIONALI LOCALI per presentare il PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE, obbligo previsto dall art. 48 del D.Lgs. 196/2000. Sono PIANI volti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; per istituire organismi di parità come il COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 33
34 CHI SI PUO RIVOLGERE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA? I CITTADINI per ricevere chiarimenti e tutela in caso di discriminazioni sul lavoro o violazione della normativa di pari opportunità 34
35 CHI SI PUO RIVOLGERE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA? I SOGGETTI SINDACALI per segnalare casi di discriminazione e collaborare alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici 35
36 CHI SI PUO RIVOLGERE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA? LE AZIENDE PUBBLICHE E/O PRIVATE per ricevere consulenza, per avere informazioni sui finanziamenti destinati alla promozione di azioni positive a favore delle P.O. 36
37 STRUMENTI Le Consigliere di parità possono proporre interventi di mediazione, conciliazione e sono legittimate a proporre ricorso giudiziale anche in via di urgenza per tutti i casi di discriminazione, diretta e indiretta, davanti al giudice del lavoro o al TAR 37
38 Attività di informazione e promozione sul territorio 38
39 Attività di informazione e promozione sul territorio 39
40 Attività di informazione e promozione sul territorio 40
41 Azioni per la promozione del Lavoro e delle Pari Opportunità nella Rete Educativa. attraverso incontri con gli studenti per conoscere le regole del lavoro, inserimento e crescita occupazionale e le politiche attive del lavoro offerte da soggetti pubblici e privati 41
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44 DONNE IN RETE 44
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47 Azioni di informazione per la tutela dei diritti e contro ogni forma di discriminazione 47
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49 Azioni di sensibilizzazione e in-formazione per prevenire e contrastare ogni forma di forma di violenza 49
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51 Azioni di vigilanza e denuncia per combattere e contrastare ogni forma di pubblicità sessista e lesiva della dignità delle persone e delle donne in particolare 51
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53 Osservatorio sull attività di Conciliazione e Banca Dati Discriminazioni sul Lavoro 53
54 Si tratta di strumenti nuovi per facilitare il lavoro delle Consigliere di Parità, ma anche di tutti gli operatori del diritto: Avvocati, ispettori del lavoro, giudici, Esperti e studiosi della materia. 54
55 La Banca-Dati sulle Discriminazioni contiene una raccolta sistematica di sentenze, decreti d urgenza e provvedimenti di conciliazione e transazione nei casi di contenzioso in materia di discriminazioni sul lavoro e di mancata applicazione delle norme con particolare riferimento alle donne. 55
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57 in collaborazione con UNAR L Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull origine etnica è stato istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2004/43 CE ed opera nell ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 57
58 L UNAR ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull operativi degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso. 58
59 Grazie per l attenzione! 59
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