Rassegna Stampa. Venerdì 28 Marzo 2014

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1 Rassegna Stampa 28 Marzo 2014

2 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Previdenza Sole 24 Ore (Il) 43 Assistenza - Il genitore può gestire l'indennità del minore (Rossi Arturo) Sole 24 Ore (Il) 43 Gestione separata - Aggiornati gli importi per malattia e degenza (Prioschi Matteo) Sole 24 Ore (Il) 43 Welfare - Il telelavoro conferma le polizze (Toriello Silvana) 1 2 3

3 Estratto da pag. 43 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Welfare. Una nuova voce tariffaria Inail sarà aperta solo nel caso di operazioni diverse rispetto a quelle già presenti in azienda Gestione separata Assistenza II genitore può gestire l'indennità del minore Arturo Rossi Le operazioni relative all'accredito dell'indennità di frequenza o dell'indennità di accompagnamento sono atti di ordinaria amministrazione e non richiedono alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare. Lo precisa l'inps con il messaggio 3606/2014, in seguito a richieste di chiarimenti sulle difficoltà riscontrate dai cittadini per l'apertura e/o la gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali. Infatti, le indennità in esame sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l'assistenza e la cura del minore, dato che si tratta di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore. Tenendo conto delle finalità stabilite dalla legge, tali indennità sono nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice. Di conseguenza, il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa anche l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. Ciò, vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità, non incidendo le modalità di erogazione dell'indennità sulla natura giuridica della stessa. Arturo Rossi Le operazioni relative all'accredito dell'indennità di frequenza o dell'indennità di accompagnamento sono atti di ordinaria amministrazione e non richiedono alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare. Lo precisa l'inps con il messaggio 3606/2014, in seguito a richieste di chiarimenti sulle difficoltà riscontrate dai cittadini per l'apertura e/o la gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali. Infatti, le indennità in esame sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l'assistenza e la cura del minore, dato che si tratta di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore. Tenendo conto delle finalità stabilite dalla legge, tali indennità sono nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice. Di conseguenza, il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa anche l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. Ciò, vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità, non incidendo le modalità di erogazione dell'indennità sulla natura giuridica della stessa. S RIPRODUZIONE RISERVATA Arturo Rossi Le operazio Previdenza Pag. 1

4 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. 43 Aggiornati gli importi per malattia e degenza Aggiornati i valori dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'inps. Come previsto dalla normativa, gli importi che verranno corrisposti variano in relazione al numero di mensilità di contribuzione accreditate nell'anno precedente la malattia o la degenza. Nel 2014 gli iscritti alla gestione separata in caso di malattia incassano 10,97 euro al giorno se hanno versato 3-4 mensilità di contribuzione; 1646 euro se le mensilità variano da 5 a 8; 21,94 euro se l contributi sono compresi tra 9 e 12 mensilità. Gli importi raddoppiano per l'indennità di degenza ospedaliera: per la precisione sono rispettivamente di 21,94; 32>92 e 43,89 euro. I valori, ricorda l'inps nella circolare 44 del 26 marzo, vengono calcolati in percentuale sul massimale contributivo previsto per la gestione, che per il 2014 è stato fissato a ,00 euro, corrispondente a 274,31 euro al giorno. L'indennità di malattia deve essere pari al 4, al 6 o all'8% di tale importo, mentre quella di degenza ha quote doppie. La circolare 44 ribadisce inoltre le aliquote contributive per gli iscritti che sono del 27,72% per i liberi professionisti iscritti in via esclusiva e del 28,72% per gli altri. Di conseguenza il contributo mensile minimo utile per maturare il diritto alle indennità è di 358,42 euro per i liberi professionisti e di 371,35 euro per gli altri iscritti. M.Pri. RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 2

5 Estratto da pag. 43 Welfare. Una nuova voce tariffaria Inail sarà aperta solo nel caso di operazioni diverse rispetto a quelle già presenti in azienda Gestione separata Assistenza II genitore può gestire l'indennità del minore II telelavoro conferma le polizze Infortunio «in itinere» quando l'attività è svolta integralmente a casa o nell'impresa Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) nuncia di esercizio. Sotto il profilo assicurativo la creazione di una postazione di telelavoro non renderà necessaria l'apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale perché non si tratta di stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Ciò che muta è solo la formula organizzativa del lavoro. Perquanto concerne la classificazione tariffaria, nel caso in cui la lavorazione svolta dal telelavoratore sia nuova rispetto a quelle già presenti in azienda nella Posizione assicurativa territoriale (Pat) di riferimento presente negli archivi Inail verrà aperta una nuova voce di tariffa, altrimenti le retribuzioni del/dei lavoratori in telelavoro verranno denunciate sulla voce di rischio già presente all'inter-silvana loriedo Al dipendente con il telelavoro continuano ad applicarsi le disposizioni previste per i lavoratori subordinati anche in materia di coperture Inail. L'utilizzo di tecnologie che consentono al lavoratore di svolgere la propria attività in un contesto ambientale diverso da quello aziendale non cambia, infatti, in alcun modo modalità e condizioni dell'applicabilità delle regole sull'assicurazione obbligatoria. Adempimenti datoriali Sotto il profilo degli adempimenti dei datori di lavoro per l'assicurazione Inail si possono distinguere due ipotesi: O aziende che trasformano il rapporto di alcuni dipendenti in telelavoro, sia nel caso che tale attività sia prestata in tutti i giorni della settimana sia solo in alcuni. O aziende per le quali il rapporto di lavoro nasca già come telelavoro. Nel primo caso il datore di lavoro dovrà comunicare all'istituto la modifica delle modalità del rapporto di lavoro, i nominativi dei dipendenti assegnatari di forme di telelavoro a domicilio, l'ubicazione del luogo dove l'attività è svolta, la descrizione analitica degli ambienti di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riguardo alle giornate in cui il lavoratore presta la sua attività al proprio domicilio, l'orario di lavoro e le fasce di reperibilità. Nel secondo caso il datore di lavoro dovrà effettuare le stesse comunicazioni all'atto della de no della Pat. Circa gli obblighi di denuncia di eventi dannosi stante l'applicazione anche nel telelavoro dei concetti di evento dannoso, occasione di lavoro, attività tutelata e responsabilità nel verificarsi dell'evento - particolare attenzione dovrà prestarsi nella compilazione della denuncia di infortuni o di malattia professionale all'indicazione delle attività inerenti il rapporto di lavoro, dell'orario di lavoro e degli ambienti destinati alla postazione. Tutela del lavoratore I telelavoratori sono tutelati applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del rischio elettivo scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento. Nell'ipotesi in cui le singole giornate siano integralmente lavorate o in azienda o presso il domicilio del lavoratore, si considera "infortunio in itinere" quello avvenuto durante i tragitti. Nell'ipotesi, invece, in cui le singole giornate vengano lavorate parte in azienda e parte presso il domicilio del lavoratore, un eventuale infortunio avvenuto durante il percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa, non è da considerarsi "infortunio in itinere", bensì nfortunio avvenuto, per finalità lavorative, durante il percorso che collega un luogo di lavoro a un altro. Un simile tipo di infortunio incide pienamente sul tasso specifico aziendale. RIPRODUZIONE RISERVATA Telelavoro Pertelelavoro si intende la prestazione di lavoro eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, al di fuori della sede ordinaria di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie che consentano il collegamento con l'azienda e/o l'amministrazione di appartenenza. Il lavoro a distanza non comporta un mutamento di mansioni, in quanto) contenuti della prestazione rimangono invariati eii dipendente resta inserito nell'organizzazione aziendale Previdenza Pag. 3

6 Estratto da pag. 43 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) 011 IL PRINCIPIO II dipendente che lavora a distanza continua a godere delle coperture assicurative Inail offerte agli altri lavoratori subordinati. L'utilizzo di tecnologie che consentono di fornire la propria prestazione in un contesto ambientale diverso da quello aziendale non incidono sulle condizioni di applicabilità delle regole sull'assicurazione obbligatoria 02 I TRASFORMAZIONE II datore di lavoro, nel caso in cui trasformino il rapporto di alcuni dipendenti in telelavoro, dovrà comunicare all'inaii la modifica delle modalità del Le indicazioni 011 IL PRINCIPIO II dipendente che lavora a distanza continua a godere delle coperture assicurative Inail offerte agli altri lavoratori subordinati. L'utilizzo di tecnologie che consentono di fornire la propria prestazione in un contesto ambientale diverso da quello aziendale non incidono sulle condizioni di applicabilità delle regole sull'assicurazione obbligatoria 02 I TRASFORMAZIONE II datore di lavoro, nel caso in cui trasformino il rapporto di alcuni dipendenti in telelavoro, dovrà comunicare all'inaii la modifica delle modalità del rapporto, i nominativi dei dipendenti interessati, il luogo dove l'attività è svolta, la descrizione degli ambienti di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riguardo alle giornate in cui il lavoratore presta la sua attività al proprio domicilio, l'orario di lavoro e le fasce di reperibilità 03 I NUOVEASSUNZIONI Nel caso in cui il datore di lavoro proceda fin dall'inizio ad assunzioni con la modalità del telelavoro le comunicazioni precedenti andranno effettuate all'atto della denuncia d'esercizio 011 IL PRINCIPIO II dipendente che lavora a distanza continua a godere delle coperture assicurative Inail offerte agli altri lavoratori subordinati. L'utilizzo di tecnologie che consentono di fornire la propria prestazione in un contesto ambientale diverso da quello aziendale non incidono sulle condizioni di applicabilità delle regole sull'assicurazione obbligatoria 02 I TRASFORMAZIONE II datore di lavoro, nel caso in cui trasformino il rapporto di alcuni dipendenti in telelavoro, dovrà comunicare all'inaii la modifica del Le tutele. Via libera solo dietro consenso se si opera in casa Sicurezza garantita da ispezioni e modalità del rapporto, i nominativi dei dipendenti interessati, il luogo dove l'attività è sv Per l'ambiente dove sarà collocata la postazione di telelavoro l'azienda dovrà assicurare i requisiti di igiene e sicurezza. Il decreto legislativo 81/08 prevede che a tutti i lavoratori a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli cui fanno riferimento il Dpr 70 dell'8 marzo 1999 e Paccordoquadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2OO2, si applicano le disposizioni del titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, esse lta, la descrizione degli ambienti di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riguardo alle giornate in cui il lavoratore presta la sua attività al proprio domicilio, l'orario di lavoro e le fasce di reperibilità 03 I NUOVEASSUNZIONI Nel caso in cui il datore di lavoro proceda fin dall'inizio ad assunzioni con la modalità del telelavoro le comunicazioni precedenti andranno effettuate all'atto della denuncia d'esercizio 011 IL PRINCIPIO II dipendente che lavora a distanza continua a godere delle coperture assicurative Inail offerte agli altri lavoratori subo devono essere conformi alle disposizioni del titolo III. I telelavoratori devono anche essere informati sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali, e applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normati dinati. L'utilizzo di tecnologie che consentono di fornire la propria prestazione in un contesto ambientale diverso da quello aziendale non incidono sulle condizioni di applicabilità delle regole sull'assicurazione obbligatoria 02 I TRASFORMAZIONE II datore di lavoro, nel caso in cui trasformino il rapporto di alcuni dipendenti in telelavoro, dovrà comunicare all'inaii la modifica del Le tutele. Via libera solo dietro consenso se si opera in casa Sicurezza garantita da ispezioni e modalità del rapporto, i nominativi dei dipendenti interessati, il luogo dove l'attività è sv Per l'ambiente va nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta al suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. S.To. dove sarà collocata la postazione di telelavoro l'azienda dovrà assicurare i requisiti di igiene e sicurezza. Il decreto legislativo 81/08 prevede che a tutti i lavoratori a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli cui fanno riferimento il Dpr 70 dell'8 marzo 1999 e Paccordoquadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2OO2, si applicano le disposizioni del titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca RIPRODUZIONE RISERVATA attrezzature proprie, o Previdenza Pag. 4

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