LA SVIZZERA SULLE BLACK LIST ITALIANE

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1 LA SVIZZERA SULLE BLACK LIST ITALIANE Di seguito illustreremo le normative italiane che, riferendosi alle cosiddette blacklists hanno conseguenze importanti, in termini di oneri burocratici e perdita di cifra d affari, sui rapporti commerciali fra aziende svizzere e italiane. I) Decreto incentivi E la normativa più recente, risalente al maggio 2010, che sta causando un aumento vertiginoso di burocrazia e perdita di clientela alle aziende svizzere. Le aziende italiane sono dal canto loro confrontate con obblighi di comunicazione molto severi nei confronti dell Agenzia delle entrate qualora intrattengano relazioni commerciali con aziende aventi sede in Paesi blacklist, fra cui la Svizzera. Di cosa si tratta? Al fine di contrastare le frodi fiscali, con il Decreto incentivi (DL Decreto Legge 40/2010) il legislatore italiano ha introdotto l obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare alla Agenzia delle Entrate, in via telematica, tutte le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di qualunque operatore economico, impresa o professionista (esclusi quindi i privati), avente sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti blacklist (fra cui figura, appunto, la Svizzera). Le persone obbligate alla segnalazione sulla base del Decreto sono i soggetti passivi IVA italiani. L obbligo di dichiarazione riguarda peraltro tutte le operazioni di servizi resi/ricevuti e la cessione/acquisto di beni, indipendentemente dal fatto che 1

2 l azienda svizzera sia o meno privilegiata fiscalmente (può quindi trattarsi di una holding, SA, Sagl, ditta individuale, ecc.). Le blacklists cui fa riferimento il Decreto incentivi, agli art. 1, commi 1-3, sono quelle di cui ai Decreti ministeriali D.M e Quali obblighi devono adempiere le aziende italiane? Per ogni acquisto o vendita o servizio reso ad un azienda, rispettivamente ricevuto da un azienda avente sede in un Paese Blacklist, l azienda italiana deve inoltrare una segnalazione telematica all Agenzia delle entrate tramite un apposito modulo IVA, mensilmente oppure trimestralmente, a dipendenza dell importo della transazione (inferiore o superiore a EUR 50'000). In caso di mancata segnalazione o di irregolarità, vi è il rischio per l azienda italiana di incorrere in sanzioni pecuniarie comprese tra 500 e Euro, importi che, in caso di infrazioni ripetute, possono cumularsi. Dati necessari Gli elementi informativi relativi al partner contrattuale svizzero, che l azienda italiana dovrà riportare sul modulo, oltre all importo complessivo delle operazioni effettuate, sono i seguenti: -codice fiscale o altro codice identificativo del soggetto estero -la relativa denominazione o ragione sociale e sede legale -in caso di controparte persona fisica (ad es. ditte individuali): ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale Le aziende svizzere saranno di conseguenza confrontate alla richiesta dei dati summenzionati. Notasi che il Codice fiscale non esiste in Svizzera: in alternativa si potrà fornire il numero Iva o il numero di registro di commercio. Per le ditte individuali che non dovessero essere iscritte a RC, né a contribuenti IVA il codice identificativo alternativo potrebbe consistere nel numero di contribuente. Conseguenze sulle relazioni commerciali Per le aziende svizzere che intrattengono rapporti commerciali con imprese italiane, tali adempimenti possono avere le seguenti conseguenze: 2

3 Alcune aziende italiane esigono, prima di procedere al pagamento della fattura emessa dalle ditte svizzere, di ricevere i dati necessari alla compilazione dell annuncio all Agenzia delle entrate La fatturazione può risultare più problematica ed i termini di pagamento più lunghi, con maggiori difficoltà nell incasso dei crediti In caso di fornitura dalla Svizzera il cliente italiano potrebbe chiedere una fatturazione annuale per evitare la dichiarazione mensile o trimestrale all Agenzia delle entrate Può accadere che il partner commerciale italiano non voglia ricevere fatture dalla Svizzera e chieda che vengano emesse da una filiale con sede in un paese UE Il partner italiano potrebbe voler addebitare all azienda svizzera le spese amministrative, segnatamente eventuali costi per prestazione di commercialisti derivanti dall adempimento degli obblighi di annuncio al fisco italiano Potrebbe intervenire la disdetta di contratti da parte del partner italiano ed una conseguente perdita di cifra d affari L obbligo di dichiarazione a carico della aziende italiane rende quindi più difficoltose, talvolta sino a comprometterle, le relazioni commerciali con partners svizzeri. Come reagire di fronte alla richiesta di informazioni? E probabile che le richieste di documentazione aumenteranno causando maggiori oneri burocratici. Prima di fornire i dati richiesti è opportuno valutare gli interessi in gioco e le conseguenze di un diniego di fornire la documentazione, tenendo altresì in considerazione la possibile perdita del cliente/fornitore italiano. La scelta dipenderà dall importo della transazione e dalle relazioni con il cliente italiano (cliente storico o occasionale? Transazione di vitale importanza oppure di valore irrisorio, ecc.). Link utili Sul sito dell Agenzia delle entrate è possibile visualizzare i moduli e le relative istruzioni per l annuncio che le aziende italiane sono chiamate a compilare. Come si può evincere, i dati relativi alle aziende svizzere sono necessari alla 3

4 compilazione di questi moduli, pena la pronuncia di sanzioni nei confronti delle aziende italiane: 9ce3ff8abd8/comunicazione+paesi+IVA.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHE ID=84a41a0042a512f8a851b9ce3ff8abd8 II) Norma sull indeducibilità dei costi Una normativa che causa parecchi problemi nelle relazioni con l Italia è quella di cui all art. 110 comma 10 TUIR (Testo unico sull imposizione dei redditi), relativo all indeducibilità dei costi. Cosa significa indeducibilità dei costi? Ai sensi dell art. 110 comma 10 del TUIR, i costi sostenuti dalle aziende italiane per l acquisto di beni o servizi da Paesi considerati dall Italia a fiscalità privilegiata (ad esempio la Svizzera) non sono deducibili a meno che il contribuente sia in grado di dimostrare che le società estere con le quali hanno rapporti commerciali svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione. Blacklist di riferimento: quelle di cui al Decreto Ministeriale D.M del Ministero dell economia e delle finanze. Conseguenze sulle relazioni commerciali L azienda svizzera deve aspettarsi di ricevere richieste di diverse informazioni e/o documentazione, quali: Attestazioni fiscali (in genere cantonali e comunali) comprovanti che la ditta svizzera non beneficia di privilegi fiscali (v. formulari presenti sul nostro sito: Partita IVA Codice fiscale ( non esiste in Svizzera, in sostituzione: partita IVA, numero di Registro di commercio) 4

5 Per le ditte individuali e società di persone: dati personali dei titolari (quali dati anagrafici, n. passaporto, domicilio fiscale, ecc.) Come reagire di fronte alla richiesta di informazioni? E probabile che le richieste di documentazione aumenteranno e diverranno più articolate, causando maggiori oneri burocratici. Prima di fornire i dati richiesti è opportuno ponderare gli interessi in gioco, valutando le conseguenze di un diniego di fornire la documentazione e tenendo in considerazione la possibile perdita del cliente/fornitore italiano. La scelta dipenderà dall importo della transazione e dalle relazioni con il cliente italiano (cliente storico o occasionale? Transazione di vitale importanza oppure di valore irrisorio, ecc.). III) La pratica CFC (Controlled Foreign Companies) e l imputazione dei redditi La disciplina prevista dall art. 167 TUIR relativa alle CFC prevede l imputazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalle società controllate residenti in Paesi black list. Di cosa si tratta? La normativa concerne i gruppi di società e mira ad evitare pratiche elusive tendenti a localizzare il reddito della società controllata estera prevalentemente o unicamente nel Paese a fiscalità più moderata rispetto all Italia, per beneficare di una tassazione più bassa. Pertanto, in linea di principio i redditi conseguiti dalla società estera controllata, saranno in parte imputati e tassati in Italia. A tale risultato è però possibile ovviare tramite le cosiddette esimenti. Balcklist di riferimento: quelle di cui al Decreto Ministeriale D.M Per quanto riguarda la Svizzera, ai fini della pratica CFC sono blacklist le società non soggette alle imposte cantonali e comunali quali le società Holding e di amministrazione come pure altri soggetti che usufruiscono 5

6 di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi in virtù di accordi o provvedimenti dell amministrazione fiscale. Possibilità di esenzione dall imputazione dei redditi L esenzione dall imputazione dei redditi è possibile invocando una delle cosiddette esimenti previste dalla legge, fornendo la prova dell effettività della controparte o della specifica operazione: Prima esimente: l operatore italiano deve dimostrare che l azienda svizzera svolge un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato di insediamento. Deve avere una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell attività commerciale dichiarata, dotata peraltro di autonomia gestionale. Significa che deve essere radicata nello Stato d insediamento, avere un legame economico e sociale e partecipare alla vita economica dello Stato. Seconda esimente: l operatore italiano deve dimostrare che lo scopo della struttura in un paese blacklist non è quello di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Pertanto la controllata svizzera deve dimostrare che i redditi dalla CFC sono tassati in misura congrua. Quali documenti sono idonei per l ottenimento delle esimenti? Fra i documenti ritenuti idonei, dal fisco italiano, a dimostrare il collegamento fisico della struttura commerciale al territorio blacklist (circ , n.29) figurano i seguenti. L azienda svizzera controllata deve pertanto aspettarsi di fornire se non tutti, almeno parte dei seguenti documenti: Attestazioni fiscali per poter dimostrare che i redditi hanno subito una tassazione regolare (v. formulari presenti sul nostro sito. Prospetto descrittivo dell attività esercitata Organigramma aziendale Copia contratto di locazione dei locali ad uso ufficio Copia dei contratti conclusi con il personale dipendente e copia dei permessi di lavoro Copia fatture utenze elettriche e telefoniche relative a uffici e altri immobili utilizzati 6

7 Estratti dei conti correnti bancari bilanci Copia delle scritture contabili Copia contratti stipulati con consulenti locali Copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici Come deve reagire l azienda controllata svizzera? Per quanto riguarda le strutture internazionali (gruppi di società), pur trattandosi di documentazione in parte sensibile, la sua esibizione non dovrebbe costituire un grosso ostacolo, seppur incidendo notevolmente sull onere burocratico. Resta il fatto che questi dati entrano in possesso di un autorità fiscale estera. In caso di mancata consegna di questi documenti l ottenimento delle esimenti potrebbe altresì risultare difficile se non impossibile. Cc-Ti/ Maggio

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