Il Presidente Nazionale
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- Viola Ruggeri
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1 Il Presidente Nazionale Camera dei Deputati Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" Audizione 11 febbraio 2015 Il Disegno di legge 2844 di conversione del decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015 misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti affronta vari temi di forte rilevanza per rilanciare l economia e per definire un nuovo quadro di riferimento e di tutela per imprese e famiglie. Adiconsum intende proporre alcune osservazioni in merito ai primi due articoli del disegno di legge. Art. 1 Banche popolari Entro i prossimi 18 mesi, le banche popolari, con un patrimonio superiore a 8 miliardi di euro, dovranno trasformarsi in Società per azioni, abbandonando sia il tetto di capitale detenibile da un singolo soggetto (0,5-1 per cento, ad eccezione delle fondazioni bancarie che possono detenere una percentuale massima del 3%) sia il voto capitario. Le banche popolari coinvolte, al momento, sono 10 su 70 complessive. Il tema ad avviso di Adiconsum deve essere affrontato sotto diverse prospettive. La prima delle regole in essere, la seconda del ruolo svolto dalle banche popolari nel comparto del credito, la terza, della modifica proposta con i possibili aspetti positivi, ma anche quelli negativi. Le regole in essere sono chiare. Oltre a quelle citate (tetto di partecipazione e voto capitario), il testo unico bancario già prevede le banche popolari come società per azioni, pur in forma cooperativa e consente alla Banca d'italia, nell'interesse dei creditori, ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale, ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, di autorizzare banche popolari in forma di società per azioni ovvero prevedere fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui siano società per azioni. Inoltre i soci devono essere almeno 200; infine, gli utili devono essere destinati almeno per il 10% per cento a riserva e parte a beneficienza e assistenza. Viale degli Ammiragli, 91 - Roma Tel Fax presidenza.nazionale@adiconsum.it - C.F
2 Il Presidente Nazionale La legge 179 del 2012, peraltro, aveva già modificato varie disposizioni concernenti le banche popolari. In ogni caso, il ruolo delle banche popolari è sempre stato quello di operare soprattutto nel territorio d insediamento, come dimostra l oltre milione di soci, anche quando si tratta di banche di maggiori dimensioni presenti a livello nazionale, o di banche frutto di concentrazioni. In proposito di sistemi bancari, con compente cooperativistica, senza arrivare al lontano esempio canadese, è utile ricordare il modello tedesco, costruito su tre pilastri: 1. Gli istituti bancari privati. 2. Le banche di diritto pubblico (Sparkassen e Landesbanken). 3. Gli istituti di credito cooperativi (Genossenschaftsbanken). Il secondo e il terzo pilastro sono regolati da principi mutualistici e d interesse sociale. Le Landesbank sono di proprietà maggioritaria delle Regioni; sono un unicum a livello internazionale. La loro finalità principale è lo sviluppo del credito regionale e di promozione dell'economia locale. Pur con diversità evidenti, non è sbagliato affermare che presentano delle similitudini con le banche popolari italiane. Le Genossenschaftsbanken operano principalmente per le middle class locali e per le piccole imprese come le nostre Banche di credito cooperativo. Infine, le Volkasbank, in questo esattamente banche popolari, sono al servizio dello sviluppo delle attività produttive e commerciali con finalità mutualistiche per i piccoli imprenditori locali e per il supporto dell artigianato. Per concludere il confronto con la Germania tutti gli istituti di credito cooperativo, oltre al fine mutualistico, prevedono il voto capitario, il limite di possesso delle quote della banca disciplinato dallo Statuto. Le banche operano in un area limitata, in molti casi, come le Banche di credito Cooperativo, singoli comuni o città e il loro hinterland, così come molte banche popolari. E evidente quindi che la figura della banca cooperativa ha un suo valore profondo sia territoriale che economico e che sarebbe un errore eliminarla dal contesto del panorama bancario. Certamente poi è necessario fare i conti con la modifica strutturale dei sistemi bancari, con la necessaria patrimonializzazione, con la vigilanza che, dopo questa fase di avvio, sarà sempre più centralizzata a livello europeo. Soluzioni possibili esistono e possono essere perseguite. La prima è di mantenere le banche cooperative in aree di minori dimensioni (territoriali, regionali, macroregionali) dove le grandi banche non hanno interesse di intervenire ovvero raccolgono il risparmio per utilizzarlo, poi, in altre aree. Ciò riguarda certamente la quasi totalità delle banche di credito cooperative e larga parte delle banche popolari. Viale degli Ammiragli, 91 - Roma Tel Fax presidenza.nazionale@adiconsum.it - C.F
3 Il Presidente Nazionale La seconda è la razionalizzazione e la concentrazione di alcune banche popolari, che in più di un caso ha dato già esiti positivi. La razionalizzazioni consentirebbe risparmi, l utilizzo del personale in maniera più adeguata rispetto alle esigenze della clientela, maggiore facilità di raccolta del funding, possibile riduzione delle condizioni praticate, La concentrazione, unita al rafforzamento patrimoniale attuato negli ultimi anni, sarebbe anche un argine, non tanto all ingresso, comunque utile, ma all acquisizione del controllo da parte di nuovi soci. La terza è la revisione della governance della banca, oggi troppo sbilanciata verso una perpetuazione sia degli organi sociali sia del top management, un rapporto di causa effetto per la concessione del credito e l adesione societaria. La quarta la sterilizzazione del potere di voto degli azionisti oltre un certo limite, così da mantenere l ancoraggio al territorio anche in presenza di nuovi investitori. Meno condivisibile sembrano le ipotesi di S.p.A. ibride con doppia tipologia di voto (nuovi soci con espressione proporzionale alle azioni possedute e vecchi soci con voto capitario) o con differenziazioni a favore dei soci storici. Infine, si potrebbe anche far ricorso a una distinzione tra società quotate e non quotate. L applicazione integrale (o parziale) delle misure proposte, rafforzerebbe all origine il sistema cooperativo e consentirebbe anche di ripensare parte delle previsioni del disegno di legge, a partire dal limite proposto di otto miliardi di attivi patrimoniali anche come gruppo bancario. Meno condivisibile sembra essere l abbassamento delle maggioranze assembleari, ridotte a due terzi dei votanti senza alcun altro limite. Ugualmente, non molto condivisibile, pur se riveniente da direttiva europea (2013/36/UE) in via di recepimento, la previsione sul blocco del diritto di recesso, pur temporaneo, nel caso di problemi nel mantenimento del patrimonio di vigilanza. Utile, invece, la modifica delle deleghe detenibili dal singolo socio. Ciò potrà consentire ai soci minori, se vorranno, di essere rappresentati in maniera significativa nelle decisioni aziendali. Infine, ma fondamentale per una rappresentanza dei consumatori clienti bancari, è il mantenimento delle condizioni applicate alla clientela. Troppo spesso fusioni o altre attività hanno comportato un peggioramento delle condizioni applicate o il loro mantenimento per un periodo troppo breve. Articolo 2 Portabilità conto corrente In premessa si condivide la scelta effettuata in quanto potrà raggiungere due importanti risultati: il primo relativo alla mobilità della clientela con un potenziale miglioramento della concorrenza, della qualità e della contendibilità della clientela stessa; il secondo è il contributo a eliminare una distorsione che, come segnalato dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d Italia, per cui i vecchi correntisti penalizzati in termini di condizioni applicate, rispetto ai nuovi correntisti. Viale degli Ammiragli, 91 - Roma Tel Fax presidenza.nazionale@adiconsum.it - C.F
4 Il Presidente Nazionale In tema di abolizione dei costi e del termine di chiusura del conto corrente, nonché dell eventuale risarcimento del danno, va sottolineata la differenza esistente tra il titolo e il corpo dell articolo. Nel titolo si citano i conti correnti, mentre nel corpo si parla di conti di pagamento. Secondo le previsioni della cd. PSD. Payment System Directive (D.Lgs. 11/2010 art. 1.1), i conti di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente come recita la dizione per pagamenti (a debito e a credito). I conti correnti bancari possono, invece, avere anche funzione di risparmio. Per tale motivo e per evitare comportamenti diversi da parte del sistema bancario sembrerebbe utile uniformare in conti correnti ogni dicitura dell articolo. In tal senso, si fa presente che la norma nulla riporta circa la sua applicabilità anche al conto di base, al conto corrente semplice e ai conti di deposito e soprattutto non si fa riferimento ai conti correnti postali attualmente non portabili a causa della mancanza di dialogo tra il sistema bancario e quello postale. Considerato che sarà la banca subentrante a gestire il passaggio di ogni operazione sul nuovo conto, per tutte la domiciliazione delle utenze, alla luce di quanto accaduto in passato, dovrebbe essere previsto, che ogni eventuale ritardo nel trasferimento degli addebiti diretti di qualsiasi tipo, non debba comportare costi, particolarmente quelli di mora verso il beneficiario, per il correntista. Nei limiti imposti dalla libertà di mercato, sarebbe utile confermare che ogni variazione negativa per il cliente, nel caso specifico relativamente ai giorni di chiusura del conto (alcune banche già adottano un termine inferiore) deve essere data informativa preventiva nei termini previsti dal TUB. E pienamente condivisa l introduzione del comma 1 bis all art. 116 del testo unico bancario, in quanto aumenta le informazioni, la trasparenza e la comparabilità delle offerte. In conclusione, Adiconsum auspica che altri temi di forte rilevanza nel rapporto banca cliente che non hanno trovato spazio nel presente disegno di legge, possa essere recuperato nell ambito della prevista discussione e legiferazione in tema di concorrenza, come proposto dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Roma, 10 febbraio 2015 Prot. 506/2015/PG/ar Il Presidente NazionaleAdiconsum Pietro Giordano Viale degli Ammiragli, 91 - Roma Tel Fax presidenza.nazionale@adiconsum.it - C.F
5 Contributo di Altroconsumo Audizione presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati: istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Roma, 11 febbraio 2015 Con il presente documento Altroconsumo, associazione indipendente dei consumatori, intende illustrare alcune istanze inerenti l oggetto dell audizione. PREMESSA: A) In merito all art.1 Banche Popolari : In base al decreto varato del Governo, entro 18 mesi le principali banche popolari, (quelle con un totale delle attività superiore a 8 miliardi in tutto sono 10, tra cui Bpm, Ubi Banca e Banco Popolare), dovranno trasformarsi in società per azioni e rispettare, di conseguenza, il principio secondo cui a ogni azione corrisponde un voto (oggi, invece, in queste società il voto è capitario, cioè a ogni socio corrisponde un voto indipendentemente dalla quota di azioni posseduta). Non ci sono chiare le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad uno strumento d urgenza come il decreto per una riforma così importante. Il sospetto è che il vero scopo sia prima di tutto risolvere il problema di banche problematiche come Mps e Carige, spingendo le banche popolari ad acquisirle. E noto che i mercati hanno sempre considerato le banche popolari meno efficienti rispetto alle colleghe strutturate come società per
6 azioni: il peso dei piccoli azionisti, spesso anche dipendenti delle stesse banche, è visto come un freno ai tagli ai costi. Se la motivazione ufficiale è rendere più efficienti queste società, i dati in questo senso non sono univoci, come si può notate anche dalle tabelle allegate al presente documento. Se il costo medio del personale è, in effetti, un po più alto, altri parametri come la % di sofferenze su crediti non vanno nella stessa direzione. Guardando anche alla classifica dei conti correnti online, ce ne sono alcuni davvero convenienti per i risparmiatori, (seppur magari per offerte promozionali). il voto multiplo, inoltre, a nostro avviso, di fondo avvantaggia i grandi investitori. La trasformazione delle banche popolari in società per azioni apre la strada alla finanza estera (e in particolare britannica), che da tempo cerca nuovi spazi in Italia, ma che difficilmente può abbordare prede delle dimensioni più ampie, come quelle ad esempio di Intesa e Unicredit. Su questo fronte si aprono quindi gli interessi e le manovre dell alta finanza che certamente escludono il piccolo investitore. In tema di misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, francamente riteniamo che siano ben altri i settori che richiedono un intervento urgente del legislatore, come ad esempio la tassazione degli investimenti ai fini pensionistici. Anziché includere nella tassazione agevolata, come sarebbe auspicabile, tutti gli investimenti a lungo termine destinati alla pensione, (compresi obbligazioni e prodotti postali), si è andati verso una tassazione più gravosa dei fondi pensione. B) In merito all art.2 Portabilità dei conti correnti L art.2 del DL 3/2015 così com è scritto non basta, servono ulteriori specificazioni per far sì che la portabilità possa realizzarsi bene e ci sia certezza dei diritti del cliente. Bisogna chiarire che la procedura interbancaria per il trasferimento dei conti è già disponibile e che inizia con il modulo di autorizzazione al trasferimento firmato presso il nuovo operatore dal cliente. Bisogna ribadire come già sancito dal dlgs 11/2010 che ha recepito la direttiva PSD (direttiva sui servizi di pagamento) che se il cliente ha pagato in un unica soluzione dei costi fissi (ad esempio il canone di una 2
7 carta di debito) deve avere indietro la parte del costo relativa al periodo successivo al trasferimento. Il risarcimento deve essere quantificato altrimenti si lascia adito a troppe libere interpretazioni. Proponiamo l 1% della giacenza del conto per mese o frazione di mese di ritardo. E anche un importo minimo di 100 euro per indennizzare adeguatamente del ritardo anche chi ha pochi soldi sul conto da trasferire ma subisce le stesse conseguenze negative di chi ha tanto denaro in giacenza. Deve essere specificato che le disposizioni valgono anche se il cliente non accetta le modifiche sul conto fatte unilateralmente dalla banca ex articolo 118 del TUB. Nel caso in cui, poi, al conto sia collegato un deposito titoli il trasferimento deve avvenire in un massimo di 20 gg lavorativi. Sarebbe assurdo escludere queste casistica. (abbiamo espresso le nostre osservazioni in questo articolo sulla nostra pagina web: Di seguito alcune nostre più specifiche richieste di emendamenti in merito all art.2 del disegno di legge C oggetto dell audizione: ARTICOLO 2. (in giallo le parti giallo le parti di cui chiediamo la modifica). (Portabilità conti correnti). 1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente. La procedura interbancaria di comunicazione tra le banche, Poste e istituti di pagamento è resa immediatamente disponibile attraverso un modulo predisposto da ogni operatore, che deve essere firmato, per autorizzazione presso l operatore nuovo verso cui vuole trasferire il conto, dal cliente titolare del rapporto da trasferire. La banca originaria è tenuta a restituire al cliente la parte dei costi fissi pagati in un unica soluzione dal cliente, ad inizio rapporto o inizio anno, e relativi al periodo successivo al trasferimento del conto. 2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento 3
8 è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. Il risarcimento sarà pari all 1% della giacenza presente sul conto per ogni mese o frazione di mese di ritardo con un minimo di 100 euro e dovrà essere richiesto dal cliente alla banca originaria. Resta salva la possibilità di rivalsa della banca originaria nei confronti della nuova se si dimostrano responsabilità di quest ultima nel ritardo del trasferimento. 3. Queste stesse disposizioni, su tempi e risarcimenti, si applicano anche ai casi in cui il conto di pagamento sia trasferito perché il cliente non accetta le modifiche unilaterali delle condizioni di conto da parte della banca originaria ex articolo 118 del TUB. 4. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore. Nel caso in cui ad un conto corrente sia collegato un deposito titoli il trasferimento avviene in un massimo di 20 giorni lavorativi dalla richiesta di trasferimento titoli fatta al nuovo operatore unitamente alla richiesta di trasferimento dei sistemi di pagamento. 4. All articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l indicatore sintetico di costo e il profilo dell utente come individuati dalle disposizioni di Banca d Italia, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.». Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi - Relazioni Esterne Istituzionali 4
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