AUTENTICHE MANUALE OPERATIVO

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1 AUTENTICHE (Ai Sensi dell art. 7 D.L n.223, convertito dalla Legge , n.248 e modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1 comma 68 Legge n. 296/2006) MANUALE OPERATIVO Nuova versione Luglio

2 TESTO NORMATIVO VIGENTE Art. 7 del DL 4 luglio 2006 n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale pubblicato in G.U. serie generale n.153 del 4 luglio 2006 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel S.O. 183 alla G.U. serie generale n.186 dell 11 agosto 2006, modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1 comma 68 Legge n.296/2006). Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati. 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell articolo 1 della legge 23 dicembre a2005, n.266, sono abrogati. Sono intervenute inoltre le circolari Aci/PRA del 31 gennaio 2007 e del 19 maggio 2008 PREMESSA Con riferimento in particolare alla circolare sopracitata del 19 maggio 2008, ai fini della migliore chiarezza e trasparenza, si fa presente: - che quanto in essa contenuto non rappresenta alcuna prevaricazione, ma sostanzialmente e semplicemente ragionevoli precisazioni, promananti dal soggetto responsabile della corretta trascrizione degli atti che, appunto, per poter essere correttamente trascritti, devono essere correttamente formati, quindi da soggetto competente - riguardo poi alla questione sede dell autentica, la circolare stessa non inventa nulla, si limita semplicemente a prendere atto di quanto dice la legge, cioè l art.7 sopra riportato, l'autenticazione della sottoscrizione può essere richiesta ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista.la formulazione che precede significa infatti che la delega del potere certificativo è stata concessa alla persona giuridica (per chiarezza, è necessario ricordare che lo STA è intestato allo studio di consulenza quale persona giuridica e non al legale rappresentante quale persona fisica, come ben recita il DPR 358/2000, all art.2, ove viene previsto che: lo Sportello può essere attivato presso le imprese di consulenza automobilistica ). È poi evidente che lo studio di consulenza estrinsecherà l attività a mezzo dei soggetti aventi potere di firma (per statuto o, dopo la riforma del dicembre 2006, per delega espressa).per tale ragione, ed atteso che la persona giuridica è identificata a mezzo di una sede legale ove si svolgono le attività della medesima, è evidente che la delega di funzioni amministrative sia limitata all esercizio della stessa all interno dei locali dello studio di consulenza ove è stato attivato il collegamento telematico denominato STA.E altrettanto evidente che al di fuori dai locali identificati quali sede dello STA, lo studio di consulenza non è più sportello telematico e, quindi, non avrà più i poteri autoritativi del Pubblico Ufficiale. 2

3 PREAMBOLO La norma, riguarda i veicoli già iscritti al PRA, con l eccezione di alcune fattispecie che possono oggi beneficiare delle modalità di autentica ai sensi dell art.7 Legge 48/2006 e precisamente: 1- formalità di prima iscrizione di veicoli usati e cancellati d ufficio o ricostruiti, 2- formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall estero, che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (richiesta d intestazione). Continuano ad essere riservati all autentica notarile in base alla legge : 1- gli atti di cancellazione di ipoteca, 2- gli atti concernenti l usufrutto, 3- atti di prima iscrizione di veicoli che necessitano di titolo autorizzativo, 4- atti di prima iscrizione di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, 5- atto di vendita autenticato all estero presso il consolato o autenticato presso un notaio all estero. Per le rettifiche di atti precedentemente autenticati dal notaio o titoli formati nella forma della scrittura privata autenticata in base all art.7 Legge contenenti dati errati, si potrà eseguire la formalità di rettifica sulla base di un atto autenticato in base all art.7 Legge 248/2006.Tale procedura può essere fattibile anche nel caso in cui occorre procedere alla rettifica di dati contenuti nell istanza dell acquirente. Nel caso in cui occorre autenticare un atto in cui il soggetto giuridico ha trasformato o variato la ragione/denominazione sociale, si potrà procedere alla trascrizione dell atto di vendita senza dover effettuare l annotazione di variazione(codice 85), in quanto ai sensi dell art.2498 c.c.il soggetto giuridico rimane lo stesso. Nel caso in cui l atto venga autenticato dal Notaio, nel corpo dell autentica deve essere indicata l attuale e la precedente denominazione/ragione sociale. Se l atto viene autenticato ai sensi dell art.7 Legge 248/2006 occorre allegare alla formalità il certificato storico camerale dal quale risulti la variazione/trasformazione.(tale certificato può essere richiesto limitatamente all evento storico da attestare e non ha, ovviamente, scadenza) Le disposizioni valgono anche per gli atti di formalità non espletabili con Sportello Telematico. Qualora si ritenga di autenticare atti di aeromobili o imbarcazioni, occorre ricordare in primis che si tratta di atti soggetti a registrazione all Ufficio del Registro entro 20 giorni, e poi che, provvedendo a tale operazione e, magari, redigendo pure l atto, di norma bilaterale, si può percepire un compenso (appunto per la registrazione e per l eventuale redazione), però, nel contempo, si assumono ulteriori responsabilità sul buon fine della transazione e sull assenza di gravami sul bene (quanto meno in ordine ad una puntuale informazione delle parti). Ferma la capacità del consulente di ricevere l incarico per le conseguenti trascrizioni. E tuttavia tematica piuttosto complessa, che richiede specifiche conoscenze e dunque si consiglia di impegnarsi solo con piena cognizione di causa. 3

4 SOGGETTI ABILITATI ALL AUTENTICAZIONE I soggetti abilitati dall articolo 7 Legge 248/2006, sono i Titolari dello STA ovvero gli studi di consulenza presso i quali è attivo e operativo e utilizzato lo STA. Conseguentemente, poiché l autenticatore è persona fisica, possono in caso di società rivestire la funzione di autenticatore i legali rappresentanti, in base alle disposizioni del codice civile e dello statuto societario. Pertanto nel caso di : - ditta individuale il titolare dell impresa, - società in nome collettivo il socio/soci amministratori, - società in accomandita semplice il socio/soci accomandatari, - società in accomandita per azioni il socio/soci accomandatari, - società a responsabilità limitata amministratore/amministratori - società per azioni l organo amministrativo della società, - società cooperativa l organo amministrativo, - società consortile colui che ha il potere amministrativo e rappresentanza. Per i titolari dello STA vedi allegato 1) da depositare al Pra. SOGGETTI ABILITATI ALL AUTENTICAZIONE DELEGATI La Legge Finanziaria 2007 (art.1 comma 68 L. n.296/2006) ha modificato l art.7 Legge 248/2006 ampliando la funzione di autenticatore al dipendente del titolare STA. Il titolare dello STA può delegare la funzione di autenticatore al proprio dipendente/i presso tutte le sedi dello studio di consulenza STA ( principale e secondaria) solo se il dipendente è assunto nelle forme previste dalla Legge. La circolare Aci n. DSD/000686/08 del ha esteso la funzione di autenticatore anche: 1- collaboratore familiare del titolare dello STA, purchè in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale. Infatti il collaboratore familiare svolge l attività lavorativa nell impresa familiare con le modalità simili a quelle del dipendente, 2- all institore per una ulteriore sede purchè legato al titolare dello STA da un rapporto di lavoro subordinato e da questo delegato a svolgere tale funzione. L institore non può delegare la funzione autenticatrice. I titolari dello STA per poter delegare il dipendente devono sottoscrivere atto di delega vedi allegato 2) da depositare al Pra. 4

5 L AUTENTICA DI FIRMA Una nozione generale di autenticazione viene offerta dal codice civile (art. 2703) che, nell ambito della disciplina delle prove documentali, dispone: Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L autenticazione consiste nell attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l identità della persona che sottoscrive. Il codice civile, con una formulazione snella e chiara, definisce quindi l autentica di firma sulla base di tre elementi: 1. la qualità dell autenticatore, 2. la necessità che la sottoscrizione sia apposta in presenza dell autenticatore, 3. la necessità che l autenticatore abbia previamente accertato l identità personale del sottoscrittore. Mancando uno dei tre requisiti appena indicati, la sottoscrizione non potrà ritenersi autenticata, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono anche in ordine alla validità della trascrizione dell atto presso il P.R.A. 1- La qualità dell autenticatore Il primo elemento caratterizzante l autentica di firma inerisce la qualifica del soggetto che provvede alla certificazione. L articolo 2703 del codice civile specifica che l attività di autentica può essere svolta esclusivamente da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Sul punto, è il caso di segnalare che la qualifica di pubblico ufficiale prescinde da una formale investitura da parte dello Stato e si basa essenzialmente sulla natura dell attività concretamente svolta. In estrema sintesi, quindi, si è pubblico ufficiale in ragione della funzione che concretamente si esercita, essendo irrilevante che ci sia o meno una nomina formale. Il principio appena enunciato viene comunemente fondato sul tenore dell articolo 357 del codice penale che recita: Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. È quindi evidente che, ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, rileva l esercizio di fatto di pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura; ciò posto, è quindi pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri Enti Pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere sostanzialmente accessorio o sussidiario ai fini istituzionali, poiché anche in questo caso ha luogo (attraverso l attività svolta) una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. 2- La necessità che la sottoscrizione sia apposta in presenza dell autenticatore Esaminato il requisito soggettivo legato all autenticatore, è necessario ora analizzare i requisiti di forma che rendono l autentica valida ai fini di legge. Il principale requisito è legato alla presenza dell autenticatore al momento della sottoscrizione. Si tratta evidentemente di un requisito imposto affinché la certezza della paternità (per meglio dire della presa d atto della paternità) dell atto sia attestata e certificata personalmente dal pubblico 5

6 ufficiale, così evidenziando il carattere strettamente personale della potestà certificativa attribuita al pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale deve dichiarare e, quindi, attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, ove con questa locuzione la norma intende non la semplice presenza fisica dell autenticatore, bensì la sua attiva ed attenta partecipazione al momento della sottoscrizione tanto da divenirne garante. La necessità che l autenticatore abbia previamente accertato l identità personale del sottoscrittore Il terzo ed ultimo requisito che (assieme ai precedenti) determina la validità legale dell autentica, risiede nell accertamento dell identità personale che il pubblico ufficiale deve porre in essere prima che l atto venga sottoscritto. La finalità di questo requisito riposa nella necessità di attribuire con certezza la paternità dell atto che si deve sottoscrivere alla persona che materialmente appone la propria firma, identificandola (se ne dirà in seguito) in ossequio ai canoni dettati dalla legge, così eliminando (o, più esattamente, diminuendo grandemente) il rischio che la sottoscrizione venga attribuita falsamente ad un soggetto diverso dall effettivo firmatario. È solo con il meticoloso rispetto dei tre requisiti appena indicati che l autentica di firma avrà il valore riconosciutole dalla legge. Ed è solo in questo modo che l autentica di firma accedente all atto potrà assolvere le finalità previste dall ordinamento; finalità che (per l argomento oggetto della presente analisi) si rinvengono principalmente in quella di prova e in quella c.d. ad regularitatem. Sul punto, è il caso di rilevare che la funzione di prova privilegiata viene attribuita dal codice civile (art. 2702) alle scritture private per le quali un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza da parte di soggetto di cui egli abbia previamente accertato l identità. La natura di prova privilegiata comporta la possibilità di disconoscere la sottoscrizione solo tramite la proposizione di querela di falso. Più in generale, cioè, gli articoli 2702 e 2703 c.c. dispongono che la scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale assume (sino a querela di falso) l efficacia di prova legale sia della provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura da colui che l ha sottoscritta, sia della data di apposizione della sottoscrizione. Per comprendere la notevole valenza di cui è dotata una prova legale, basti pensare che la proposizione della querela di falso (art. 221 c.p.c. e segg.) presuppone lo svolgimento di un giudizio di notevole gravità, circondato dalla legge di particolari cautele, quali la competenza esclusiva del Tribunale con la partecipazione del Pubblico Ministero. La natura privilegiata di prova in merito alla data di sottoscrizione del documento, si desume invece a contrario dall art. 2704, in virtù del quale la data di una scrittura privata autenticata viene definita certa. Accanto alla funzione di prova privilegiata, l autentica di firma fornisce all atto cui accede la funzione c.d. ad regularitatem. La più importante manifestazione di questa seconda funzione dell autentica di firma si ha con la trascrizione nei pubblici registri, attività per il perfezionamento della quale è necessaria la presenza di atto pubblico o scrittura privata riconosciuta. La trascrizione assolve alla funzione di pubblicità dichiarativa, rendendo possibile la c.d. opponibilità ai terzi dell atto (ad es., se Tizio vende a Caio, la vendita risultante da scrittura privata riconosciuta deve essere trascritta nei pubblici registri affinché Caio possa opporre ai terzi la sua proprietà del mezzo). È quindi proprio per le finalità di regolamentazione dei traffici che assume importanza l autenticazione delle sottoscrizioni, fornendo, da un lato la certezza giuridica di paternità necessaria affinché l atto possa essere trascritto e, dall altro, la certificazione della data in cui l atto è stato posto in essere per poter eventualmente graduare i (successivi o precedenti) diritti acquisiti dai terzi. 6

7 L accertamento dell identità delle parti ed i documenti di riconoscimento L accertamento dell identità del sottoscrittore rappresenta un elemento indispensabile per la validità dell autentica di firma. È necessario prestare quindi estrema attenzione alle modalità di identificazione personale del sottoscrittore, e ciò, in primo luogo, affinché sia valido l accertamento dell identità del firmatario e, in secondo luogo, allo scopo di escludere ipotesi di responsabilità in capo all autenticatore. A tale proposito è di sicuro ausilio il D.P.R. 445/2000 che chiarisce come, per documento di riconoscimento, si debba intendere ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. A tal fine sono quindi ritenuti documenti di riconoscimento e quindi documenti d'identità (equipollenti tra di loro): - il passaporto; - la carta di identità italiana in corso di validità; - la patente di guida anche nel nuovo formato plastificato; - la patente nautica; - il libretto di pensione; - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; - il porto d'armi; - le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un Amministrazione dello Stato. Cittadini Stranieri L autenticatore, sempre più di frequente, avrà occasione di svolgere la propria attività di autentica rispetto ad atti di vendita sottoscritti da stranieri, sia comunitari, ovvero cittadini di Stati membri dell Unione Europea, sia extracomunitari. L identificazione dello straniero, ai fini dell autentica della firma dal medesimo apposta, deve avvenire attraverso l esibizione di un documento che, per il nostro ordinamento, costituisca mezzo di identificazione personale, di riconoscimento (artt. 288 e ss. regolamento di attuazione del T.U.L.P.S; art. 35 d.p.r. 445/00; in particolare in merito alla natura di documento di identificazione della patente plastificata si veda la circolare del Ministero dei Trasposti e della Navigazione U. di G.MOT. n. A12 del 3/4/00 prot. n. 388/MN). Esaminiamo quindi singolarmente le due possibilità: cittadini comunitari Per i cittadini comunitari, che hanno diritto di soggiornare in ogni Stato membro, documenti di identificazione personale e di riconoscimento validi e necessari per procedere all autentica della sottoscrizione sono: 7

8 - il passaporto; - la carta di identità del paese di appartenenza in corso di validità; - la patente di guida anche nel nuovo formato plastificato, sia italiana sia rilasciata dallo stato di appartenenza; - la carta di identità italiana in corso di validità; - la carta di soggiorno posseduta e in corso di validità. cittadini extracomunitari Per gli stranieri provenienti da Stati non appartenenti all Unione Europea i documenti di identificazione e riconoscimento che potranno essere alternativamente esibiti all autenticatore sono: - il passaporto; - il documento di identità rilasciato dallo stato di appartenenza in corso di validità; - la patente di guida italiana anche nel nuovo formato plastificato; - la carta di identità italiana in corso di validità; - la carta di soggiorno posseduta e in corso di validità. Nel caso in cui lo straniero, comunitario o extracomunitario, esibisca un documento di identità rilasciato dallo Stato di appartenenza, valido per l identificazione ma redatto in lingua straniera, l autenticatore potrà, a sua scelta, autenticare la sottoscrizione laddove conosca la lingua, oppure richiedere una traduzione asseverata ed apostillata del documento stesso in lingua italiana per i Paesi aderenti alla Convenzione dell Aja del 1961 che non abbiano successivamente aderito ad una convenzione internazionale, bi - o plurilaterale che esclude l obbligo di apostillare il documento (l apostilla è una forma semplificata ma assolutamente rigida- di legalizzazione che deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell Aja del 1961 che la prevede e che solo tra i Paesi aderenti sostituisce la legalizzazione obbligatoria per legge ai sensi art. 33 d.p.r. 445/00). È bene ricordare, infine, che sia per gli stranieri comunitari che per quelli extracomunitari il permesso di soggiorno non è un documento di identità o di riconoscimento. Esso, infatti è solo un provvedimento amministrativo, un titolo che autorizza l intestatario a soggiornare in Italia. L autenticatore dovrà, pertanto, astenersi dall attività di autentica nel caso in cui lo straniero esibisca, ai fini dell identificazione, solo il permesso di soggiorno. Riepilogando l autenticatore dovrà pertanto procedere all autentica di firma esclusivamente qualora abbia di fronte una persona che sia possibile identificare in virtù di uno dei documenti sopra elencati. È peraltro particolarmente importante ricordare che la valenza identificativa dei documenti di riconoscimento viene meno qualora si sia in presenza di documenti non in corso di validità, esibiti in fotocopia, strappati, di difficile lettura perché eccessivamente consumati, muniti di foto non corrispondenti a tratti somatici del possessore o, comunque, apparentemente non genuini Si ricorda infine che non è obbligatorio possedere la carta di identità, nemmeno per i cittadini italiani. 8

9 CONTENUTO DELL AUTENTICA E ISTRUZIONI Io sottoscritto/a (nome e cognome) legale rappresentante, quale (indicare la qualifica rivestita)* delegato con atto depositato al Pra di in data prot. * dell impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 264/1991) con sede a in, titolare dello Sportello Telematico dell Automobilista (D.P.R. 358/2000), regolarmente operante presso la stessa, attesto, ai sensi dell art. 7 D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, dopo averne accertato l identità tramite documento in corso di validità (tipo numero data rilascio ente rilasciante) che (nome e cognome) nato/a il ** ha apposto davanti a me la propria sottoscrizione alle (ora) ( facoltativo) sul presente documento/ o sul documento che precede N. (repertorio assegnato all autentica) Luogo, (inteso come località, ed indirizzo), e data. Firma leggibile per esteso e apporre timbro studio. * Formulare ovviamente l autentica con il caso, tra i due (cioè tra autenticatore titolare e autenticatore delegato), che ricorre. **Nel caso in cui il soggetto venditore è rappresentante legale di un Ente, Società, Fondazione, ecc. aggiungere la seguente dicitura : legale rappresentante munito di idonei poteri per il/la (indicare la ragione sociale/denominazione dell Ente e la relativa sede, senza l indirizzo), qualora non vengono indicati i poteri di firma nell autentica occorre allegare certificato del Registro Imprese, in bollo, non anteriore a sei mesi, dal quale siano ricavabili tali poteri. Le autentiche prive anche di uno solo degli elementi relativi alla sottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore, o della data e/o del luogo/sede dello STA e del numero di repertorio o progressivo, daranno luogo alla ricusazione della formalità. Daranno luogo alla ricusazione anche le autentiche redatte su foglio complementare perché prive della volontà da parte del venditore, così pure le autentiche redatte sui certificati di proprietà ma non compilati in tutto o in parte nello spazio (T) ovvero mancanti dei dati dell acquirente o, ancora, della firma del venditore. Questi ulteriori atti saranno considerati nulli e pertanto non potranno essere riutilizzati per la seconda ripresentazione ma, si dovrà procedere a redigere un nuovo atto in un unico esemplare in bollo, il certificato di proprietà o il foglio complementare dovranno essere allegati alla nota PRA. L autentica può essere fatta sia nello spazio apposito del Certificato di proprietà oppure su foglio a parte, in questo caso si dovrà solo collazionare, cioè pinzare o incollare (ai bordi) il foglio con l autentica al CDP, avendo cura do apporre la propria firma (sempre per esteso e leggibile) e il timbro dell agenzia a cavallo tra il CDP e il foglio con l autentica. 9

10 ASSOLVIMENTO DELL IMPOSTA DI BOLLO E RESPONSABILITA (ai sensi del T.U. imposta di bollo DPR 642/1972) L apposizione della marca da bollo deve avvenire sin dall origine e non può riportare data successiva dalla data di autentica, INOLTRE OCCORRE ANNULLARE LA MARCA O CON TIMBRO O CON PENNARELLO INDELEBILE. Le autentiche che riportano marche emesse con data successiva all autentica saranno soggette all applicazione della sanzione di legge ( DPR 642/1972) da parte dell Agenzia delle Entrate su segnalazione del Pubblico Registro Automobilistico come specificato con risoluzione dell Agenzia delle Entrate N.358/E del Si ricorda inoltre che il mancato assolvimento/ o insufficienza della marca da bollo al momento della formazione dell atto comporta non solo la successiva integrazione dell imposta non assolta ma, altresì, una sanzione che varia da 1 a 5 volte l imposta non assolta ( ridotta ad un quarto pagando entro sessanta giorni). Nei casi in cui lo studio di consulenza si veda presentare un atto già autenticato privo dell imposta di bollo assolta potrà : 1- regolarizzare entro 15 giorni dalla data del ricevimento (entro 15 giorni dalla presa incarico della formalità) l assolvimento dell imposta di bollo presso l Ufficio del Registro. Per chi regolarizza nel modo qui indicato non ci sono sanzioni, 2- rifiutare la formalità poiché il documento non è in regola con la normativa vigente, 3- diversamente lo studio di consulenza sarà tenuto solidamente a regolarizzare l imposta di bollo ed eventualmente soggiacerà alla sanzione nella misura da 1 a 5 volte l imposta non corrisposta, come previsto dall art.27 del DPR 642/1972 che prevede che siano solidamente responsabili tutti i soggetti che fanno parte della filiera. E ovvio che tutti i casi spetta allo studio di consulenza che eventualmente sia sanzionato il diritto di rivalsa nei confronti dell autenticatore, compresi gli oneri (tempi, modi, prestazioni.) per il pagamento stesso. 10

11 CONSIGLI / REPERTORIO_ La Legge non ha dato indicazioni riguardante la conservazione di copia degli atti autenticati nè dell obbligo di un repertorio, l Associazione ha sempre consigliato nell interesse dell Utente e del titolare dello STA di adottare le sottoelencate indicazioni, oggi pure sancite dalla circolare Aci del 19 maggio Predisporre di un registro, non soggetto a vidimazione, ma con pagine numerate, contenente almeno quattro colonne così suddivise : - nella prima indicare il numero progressivo che dovrà essere indicato nel corpo dell autentica, - nella seconda la data di autentica, - nella terza l ora della sottoscrizione, (facoltativo) - nella quarta il numero di targa del veicolo interessato Può essere aggiunta una quinta colonna per indicare, in presenza di più autenticatori, il nominativo di chi ha operato la specifica autentica. Infine, se si vuole, si può prevedere una specifica colonna per indicare il nominativo del venditore e a fianco del quale si può anche far apporre, in aggiunta rispetto all atto, la firma del venditore medesimo. Tenere fotocopia dell atto autenticato con allegata la fotocopia del documento/i identità/riconoscimento del soggetto sottoscrittore e fotocopia di altro documento che è servito ad accertare/riconoscere i poteri di firma del soggetto. L autentica deve essere fatta nello stesso momento in cui si riceve la firma, non può essere fatta in un secondo momento, nel caso in cui l atto deve essere sottoscritto da più persone in tempi diversi, le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi e in tempi diversi. L atto si riterrà perfezionato con l autentica dell ultimo sottoscrittore. 11

12 La responsabilità del soggetto autenticante La rilevanza pubblicistica che viene attribuita dalla legge all attività dell autenticatore impone il rispetto di particolari accorgimenti e cautele durante l esercizio della funzione al fine di escludere rischi e responsabilità per l imperfetto o superficiale svolgimento dell incarico. Per comprendere pienamente quali siano i rischi e le responsabilità in cui può incorrere il soggetto che debba autenticare una firma, occorre inevitabilmente prendere le mosse dalle copiose elaborazioni che dottrina e giurisprudenza hanno realizzato con riguardo alla figura del notaio, con l avvertimento imprescindibile che tali elaborazioni ed osservazioni vanno rapportate ed adeguate al ruolo svolto in concreto dal soggetto autenticante, comunque non notaio, alle sue conoscenze ed alla sua qualifica professionale. È in ogni caso necessario tenere a mente che si tratta di un attività particolarmente rigorosa e che, pertanto, il mancato rispetto dei canoni che la legge impone, comporta l elevato rischio di sanzioni e responsabilità civili e penali. 1- Profili di responsabilità civile La responsabilità civile del soggetto autenticatore va innanzitutto considerata ed analizzata come responsabilità di natura contrattuale. Nell adempimento delle funzioni di autentica di firma richiesta dal cliente (o dei clienti) che si è rivolto allo STA, la responsabilità di natura, appunto, contrattuale che si può prospettare in capo all autenticatore muove dall art c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Per valutare la diligenza nell adempimento dell obbligazione che viene richiesta all autenticatore occorre prendere in considerazione l art del cod civ: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Si evidenzia che il buon padre di famiglia a cui si riferisce il codice civile non è soltanto la figura del c.d. uomo medio, ma è il modello di cittadino avveduto, che vive in un determinato ambiente sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima storico politico. Con riguardo in particolare all adempimento di obbligazioni come quelle in questione, ovverosia inerenti all esercizio dell attività professionale, occorre fare riferimento alla natura dell attività esercitata. Quindi, la diligenza del soggetto autenticatore andrà valutata con riferimento al fatto che l autenticatore stesso è un soggetto dotato di competenza particolarmente qualificata nel settore della consulenza automobilistica, con riferimento alle regole proprie del settore di attività professionale esercitata. In sostanza, nel caso di un soggetto che agisca in giudizio a titolo di responsabilità civile contrattuale nei confronti dell autenticatore, spetterà a quest ultimo provare, per andare assolto da responsabilità, che l inadempimento (per esempio, non ho richiesto il documento d identità oppure ho autenticato sulla base di un documento scaduto e il soggetto è successivamente risultato non essere il proprietario del veicolo) o il ritardo nella prestazione di autenticazione richiesta è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tale causa non imputabile sarà valutata alla luce della particolare diligenza che l ordinamento richiede ad un soggetto che ha specifica professionalità nel settore della consulenza automobilistica. Si evidenzia che il termine per proporre l azione a titolo di responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ossia dalla data in cui è stata effettuata l autentica della sottoscrizione. La responsabilità civile del soggetto autenticatore va ulteriormente considerata ed analizzata come responsabilità di natura extracontrattuale, o aquiliana. Ciò in quanto l attività di pubblica fede che l autenticatore pone in essere è destinata non solo e non tanto a realizzare gli interessi del cliente e a fornirgli l assistenza per il caso che questi gli sottopone, quanto piuttosto a tutelare le aspettative e gli interessi dei terzi in generale, cioè di tutti 12

13 coloro che, immediatamente o in futuro, devono o possono riporre il loro affidamento sulla bontà dell operato dell autenticatore stesso (p.e. futuri acquirenti del bene). Stante la natura generalizzata dell obbligo imposto di attribuzione di pubblica fede, conseguenza è che vi è responsabilità sia nei confronti di coloro che abbiano partecipato all atto, di natura contrattuale (quella trattata immediatamente sopra), sia nei confronti di tutti coloro che siano terzi all atto medesimo, di natura extracontrattuale. Ai sensi dell art c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Vediamo, da un punto di vista generale, quali sono gli elementi costitutivi di tale responsabilità. Innanzitutto, il danno ingiusto. Un punto è fuori discussione: non basta, per aversi un danno ingiusto la lesione di un semplice interesse altrui (chi costruisce sul proprio terreno lede l interesse dei vicini a godere della vista del panorama, ma non cagiona a loro un danno ingiusto, perché il loro interesse a continuare a godere della vista del panorama non è giuridicamente protetto). Va poi sottolineato che il principio della responsabilità conseguente ad ogni danno qualificabile come ingiusto è una clausola generale ; quando non è la legge a valutare, essa stessa, che un dato danno è ingiusto, riconoscendo a chi lo ha subito il diritto al risarcimento (ad esempio in materia di concorrenza sleale, art c.c.), la valutazione è rimessa all apprezzamento del giudice, il quale decide, caso per caso, se l interesse leso è degno di protezione secondo l ordinamento giuridico e se la lesione, di conseguenza, costituisce un danno ingiusto, che deve essere risarcito. Si può parlare di atipicità dell illecito civile, in antitesi con la tipicità dell illecito penale, retto dal principio secondo il quale nessuno può essere punito se non per un fatto previsto dalla legge come reato. Deve poi sussistere fra fatto e danno, un rapporto di causa ed effetto, per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo; ed incombe sul danneggiato l onere di darne la prova. Si suole adottare, per applicare questo principio, il criterio della cosiddetta regolarità statistica: un dato fatto è considerato, giuridicamente, come causa di un evento se questo, sulla base di un giudizio di probabilità anteriore, poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel fatto. Occorre poi l elemento soggettivo: il dolo o la colpa. E dolo l intenzione di provocare l evento dannoso (come, ad esempio, l intenzione di sottrarre clienti ad un imprenditore concorrente nella concorrenza sleale, magari diffondendo notizie false sull impresa del collega). E perciò fatto doloso il comportamento assunto con l intenzione di provocare, come conseguenza, il danno. E colpa la mancanza di diligenza, di prudenza, di perizia: l evento dannoso non è voluto, ma è provocato per negligenza, imprudenza o imperizia. Il fatto colposo è, appunto, il comportamento negligente (il giornalista, ad esempio, diffonde una notizia che risulta diffamatoria senza preoccuparsi di controllarne la veridicità) o imprudente (si uccide involontariamente una persona mentre si maneggia per gioco una pistola) o imperito (l ingegnere sbaglia, per impreparazione, e il ponte da lui costruito crolla, provocando la morte dei passanti). Si tende, tradizionalmente, a sottovalutare la distinzione tra dolo e colpa, sul presupposto che, ai fini della responsabilità dell agente, è comunque sufficiente la seconda. A diversi effetti, tuttavia, la distinzione è rilevante; ad esempio, nell assicurazione della responsabilità civile sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni derivanti da fatti dolosi (art. 1917, comma 1). Chi ha cagionato il danno deve risarcirlo, conclude l art Il danno da risarcire è sia il danno patrimoniale sia, se ricorre il presupposto di cui all art. 2059, il danno non patrimoniale. La natura del danno non è in relazione necessaria con la natura del diritto o dell interesse leso dal fatto illecito: la lesione di un diritto non patrimoniale può comportare danno patrimoniale. Il risarcimento del danno patrimoniale consiste, di norma, nel pagamento di una somma di denaro, che si calcola secondo i principi sulla valutazione dei danni di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. In linea di principio il risarcimento del danno patrimoniale è l equivalente monetario della perdita subita dal patrimonio del danneggiato.per quel che riguarda l onere della prova, sarà il soggetto che agisce nei confronti dell autenticatore che dovrà provare, a differenza di quanto sopra visto relativamente alla responsabilità contrattuale, non solo che la condotta dell autenticatore gli ha causato un danno, ma anche che si tratta di una condotta tenuta con colpa o con dolo.il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ossia dal giorno in cui è stata effettuata l autentica decorre il termine quinquennale per proporre la domanda risarcitoria (art. 2947, comma 1 c.c.).se, invece, il fatto è considerato dalla 13

14 legge come reato (p.e. autenticare una firma che non è stata vergata dinanzi al soggetto autenticante) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all azione civile volta al risarcimento del danno (art. 2947, comma 3 c.c.). 2- Profili di responsabilità penale Individuato l autenticatore STA, alla luce delle osservazioni che precedono, come Pubblico Ufficiale, porre in essere un autentica al di fuori dei canoni indicati fino ad ora, costituisce nella stragrande maggioranza delle circostanze, oltre che un illecito civile economicamente risarcibile, un reato perseguibile che può facilmente condurre all interdizione della attività professionale, oltre ad incidere sull onorabilità nell esercizio della consulenza automobilistica.da questo punto di vista, occorre ribadire come il concetto di autentica di firma si ricavi da una lettura combinata del disposto degli artt. 72 l. notarile e 2703, 2 comma, c.c.l art. 2703, 2 comma, del codice civile attribuisce, come anticipato ai paragrafi che precedono, al soggetto autenticatore la qualifica di Pubblico Ufficiale, individuando le due principali fasi del procedimento di autenticazione della firma i) nell accertamento dell identità della persona che sottoscrive e ii) nella successiva attestazione dell avvenuta apposizione della firma in sua presenza.la dichiarazione di certezza da parte dell autenticatore (non notaio) dell identità del soggetto, è il risultato di una mera attività di certificazione che prende le mosse da un elemento fondamentale, ovvero la presa in visione di un valido documento di riconoscimento.qualora l autenticatore attesti falsamente di aver accertato l identità personale del sottoscrittore (ed invece non abbia svolto alcuna forma di accertamento di identità) e/o attesti falsamente di aver ricevuto la sottoscrizione nella sede dello STA (intesa come località e indirizzo), potrà rispondere del reato previsto dall art. 479 del codice penale. Le pene stabilite per tale reato sono prescritte dall art. 476 c.p. il quale prevede che il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.un ulteriore profilo con possibile rilevanza penale, riguarda la falsità relativa alla dichiarazione di presenza dell autenticatore al momento dell apposizione di firma. Come si è indicato in precedenza, nel procedimento di autentica, figura la dichiarazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.le ipotesi di cui ci si deve occupare riguardano, da un lato, la non menzione della dichiarazione, dall altro, la falsa dichiarazione di presenza dell autenticatore al momento di apposizione della firma. Mentre la mancata apposizione da parte dell autenticatore della dichiarazione che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, rappresenta di per sé una violazione delle regole extrapenali, fonte di possibili sanzioni di natura amministrativa o disciplinare, la valutazione in sede penale, invece, deve ruotare attorno a diversi e più consistenti presupposti, tenendo presente che falso penalmente rilevante deve essere considerato solo quel falso che abbia una effettiva rilevanza nel traffico giuridico.ciò considerato, qualora la dichiarazione di presenza dell autenticatore al momento della sottoscrizione sia stata apposta ma falsamente, in quanto all autenticatore perviene un atto già firmato in altro luogo dall autore, l autenticatore affermando fatti difformi dal vero viene meno ai propri doveri di probità e di fedeltà e, pertanto, sarà parimenti perseguibile ai sensi dell art. 479 c.p. (articolo che, si ricorda, prevede la pena di cui al comma 2 dell art. 476 e cioè la reclusione da tre a dieci anni).analogamente, sussiste la responsabilità penale per falso ideologico ai sensi dell art. 479 a carico dell autenticatore che collochi l atto da lui ricevuto in un momento diverso, ovverosia in una data diversa da quella in cui dichiarazioni, atti o fatti si siano verificati in sua presenza, ovvero in un luogo(località e/o indirizzo) diverso.per quanto riguarda, invece, i reati di falso di cui all art. 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), merita considerazione la possibile alterazione di un atto da parte del pubblico ufficiale (ad esempio nel caso in cui l autenticatore modifichi a posteriori- la data dell autentica). A tale riguardo, è bene precisare che, la dottrina penalistica più moderna ha cercato di evitare l attribuzione di rilevanza penale alle ipotesi di alterazione eccessivamente rigoristiche e formalistiche. Così, non commette il reato di falsità materiale il pubblico ufficiale che, dopo la sottoscrizione dell atto pubblico da parte dei contraenti e sua, si limiti, nel ricontrollare l atto stipulato, ad effettuare correzioni di errori materiali di scrittura prima di chiuderlo definitivamente. Altre ipotesi rilevanti dal punto di vista penale, ma nella pratica marginali, sono la fattispecie di cui all art. 328 (omissione d atti d ufficio), la corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d ufficio (319 c.p.) o l abuso dei poteri inerenti al pubblico ufficio (art. 323 c.p.). 14

15 Parte Speciale Terminato l esame degli elementi che assumono rilievo nelle operazioni di autentica, è ora necessario analizzare nello specifico le situazioni che potranno più di frequente verificarsi per il soggetto autenticatore che si trovi a dover svolgere la propria attività di consulenza nell ambito di passaggi di proprietà di autoveicoli. I paragrafi che seguono offriranno uno schema di massima al quale rapportarsi nella genericità delle situazioni, con l avvertimento che, qualora le circostanze specifiche siano particolarmente complesse, è indispensabile prestare estrema cura nell attività di individuazione del titolare dei diritti, astenendosi dall effettuare la prestazione richiesta qualora la situazione giuridica non appaia del tutto chiara. Ciò nel pieno rispetto del principio in virtù del quale l autenticatore ed il consulente 264 svolgono la propria attività professionale in favore di tutti i soggetti interessati e sarà quindi nell interesse di tutti che dovrà rispettarsi rigidamente la necessità di precisione operativa e puntualità di esame delle singole situazioni. 1.- Coniugi 1.1- Introduzione: regime legale di comunione A seguito delle novità introdotte nel 1975 dalla c.d. riforma del diritto di famiglia, il naturale regime patrimoniale dei coniugi è costituito dalla comunione dei beni (art. 159 c.c.). Entrano a far parte della comunione (e quindi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie) tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dopo il matrimonio. In virtù della comproprietà dei beni che scaturisce dal regime di comunione, gli atti di straordinaria amministrazione (e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento) spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (art. 180 c.c.). Essendo la comunione dei beni la normale situazione patrimoniale prevista dalla legge in caso di matrimonio, la possibilità che un autoveicolo rientri tra i beni appartenenti al patrimonio comune dei coniugi sarà particolarmente frequente. È pertanto evidente che l atto di vendita di un autoveicolo che ricada in comunione dei beni, in quanto atto di straordinaria amministrazione, necessiterà, nella normalità dei casi, della sottoscrizione di entrambi i coniugi venditori affinché si abbia il pieno perfezionamento dell atto di vendita Beni esclusi dalla comunione legale. Il codice civile prevede (articolo 179 c.c.) alcuni specifici casi in cui l autoveicolo è escluso dalla comunione dei beni. In presenza di queste particolari situazioni sarà sufficiente la firma del coniuge proprietariovenditore, e non sarà quindi necessaria la doppia sottoscrizione. I casi più comuni sono i seguenti: - autoveicolo acquistato dal venditore prima della data del matrimonio; - autoveicolo ricevuto personalmente dal venditore per effetto di donazione o successione (a meno che nell atto di successione non sia espressamente specificato che il bene è attribuito alla comunione); - autoveicolo di uso esclusivamente personale; - autoveicolo utilizzato esclusivamente per la professione del solo venditore; 1.3- Regime di separazione dei beni. È importante ricordare che gli sposi possono liberamente decidere di derogare (e quindi escludere) il regime di comunione legale dei beni, ma tale facoltà è assoggettata a rigide modalità di formalizzazione. Il codice civile indica gli atti per mezzo dei quali si deroga al regime di comunione legale quali convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.). 15

16 Le convenzioni matrimoniali che escludono il regime legale di comunione debbono, a pena di nullità, risultare: - da atto pubblico; - da dichiarazione resa nell'atto di matrimonio ed annotata nell atto stesso Rischi per il compratore Qualora l atto di vendita di un veicolo in comunione dei beni venga firmato da uno solo dei coniugi, il coniuge dissenziente avrà la facoltà di far annullare la vendita entro un anno dalla data di trascrizione dell atto con conseguente annullamento dei relativi effetti. Al fine di escludere la responsabilità professionale dello Studio di Consulenza è quindi necessario che l acquirente sia informato, per iscritto, dei rischi che corre qualora accetti che l atto di vendita sia sottoscritto da uno solo dei coniugi nel caso di bene in comproprietà. Pertanto oltre ad essere sufficiente la firma del solo coniuge, proprietario del veicolo qualora si tratti di : - autoveicolo acquistato dal coniuge prima della data del matrimonio; - autoveicolo ricevuto personalmente dal coniuge per effetto di donazione o successione; - autoveicolo di uso esclusivamente personale; - autoveicolo utilizzato esclusivamente per la professione del solo venditore. E COMUNQUE SUFFICIENTE CHE IL CONSULENTE TENGA IL SEGUENTE COMPORTAMENTO: far sottoscrivere all acquirente il documento di Informativa sulla privacy integrata da quella sui trasferimenti di proprietà di cui all ALLEGATO 3. Attenzione che dall informativa sui trasferimenti di proprietà contenuta nella sezione (B) dell appena citato ALLEGATO 3 potrebbe scaturire la richiesta dell acquirente e/o committente, al consulente 264, come si può ben vedere, di una verifica (che si ha il diritto di farsi compensare, purchè lo si chiarisca bene al richiedente) sullo stato civile e patrimoniale del cedente persona fisica, verifica questa ultime che, in relazione a cosa voglia chi la domanda, potrà estrinsecarsi di norma nell acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà (artt.46 e 47 DPR 445/2000) del cedente medesimo resa conformemente alla traccia dell ALLEGATO 4 in riferimento alla concreta situazione tra quelle in esso elencate, potendo altresì o in alternativa, quando il venditore risultasse in comunione legale, acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà del relativo coniuge attestante il proprio consenso al negozio (vedere ALLEGATO 4-bis), dichiarazioni da consegnare successivamente, appunto, a chi le ha commissionate. Fino ad arrivare, sempre se espressamente richiesti e sempre dietro compenso, all ottenimento presso le competenti Amministrazioni dell estratto del certificato di matrimonio dell alienante (annotato o meno con riguardo al regime familiare), da consegnare anch esso a chi lo ha domandato. 2.- Successione ereditaria La successione ereditaria è l istituto in forza del quale uno o più soggetti (eredi) subentrano nel patrimonio (detto anche asse ereditario ) facente capo ad un altro soggetto (c.d. de cuius) a causa della sua morte. Il codice civile contiene una disciplina molto dettagliata della materia successoria tant è che vi dedica l intero secondo libro, composto di circa 353 articoli (dal 456 al 809). In via di sintesi ed al solo fine di fornire le coordinate di massima del sistema successorio, valgano le seguenti indicazioni. Il nostro ordinamento prevede tre tipi di successione. a) Successione legittima. Essa opera qualora il de cuius non abbia disposto per testamento di tutti o di parte dei propri beni. In tal caso supplisce la legge che individua, in ragione del vincolo di parentela, i soggetti che sono chiamati all eredità. L art. 578 c.c. elenca i soggetti astrattamente abilitati alla successione: - il coniuge, - i discendenti legittimi e naturali, - gli ascendenti legittimi, - i collaterali, 16

17 - i genitori del figlio naturale, - gli altri parenti, - lo Stato (art. 565 c.c.). - b) Successione necessaria. Il principio generale è quello secondo il quale il proprietario può disporre dei suoi beni non solo, come è ovvio, per il periodo della sua vita, ma anche per il periodo successivo alla sua morte. Tuttavia la sua libertà dispositiva non è priva di limiti. L ordinamento giuridico, muovendo dalla considerazione dell opportunità di tutelare i congiunti più stretti del de cuius (tassativamente indicati dalla legge), prevede la c.d. intangibilità della quota di legittima. Esiste cioè una parte di beni che viene assoggettata a vincoli di destinazione in quanto deve necessariamente essere attribuita a determinati soggetti. Il de cuius, in relazione a tale quota di patrimonio, perde la propria libertà dispositiva. Ove vi sia lesione della quota di legittima, perché ad esempio il testatore devolve tutti i suoi beni al coniuge, ignorando i figli, questi ultimi, in quanto riservatari, possono esercitare l azione di riduzione, la quale è finalizzata a ridurre, appunto, le disposizioni testamentarie e le donazioni fino a giungere ad una consistenza patrimoniale equivalente alla loro quota di riserva. c) Successione testamentaria. È la tipologia successoria che si realizza attraverso un negozio giuridico che prende il nome di testamento. Per espressa definizione dell art. 587 c.c. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Esso viene definito dalla dottrina come atto mortis causa poiché avrà efficacia solo dopo la morte del testatore Il testamento Le forme ordinarie di testamento sono: - testamento olografo, - testamento pubblico, - testamento segreto. Il testamento olografo è quello che è scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 c.c.). Anche una semplice missiva che risponda ai suindicati requisiti può avere il valore di un testamento olografo. L autografia è richiesta affinché l atto possa essere ascritto con sufficiente certezza al de cuius. È escluso che la forma del testamento in parola possa ritenersi rispettata se l atto è scritto a macchina, stampato ovvero se un terzo abbia fornito una collaborazione grafica. La sottoscrizione deve essere apposta in calce al documento e deve indicare il nome e cognome dell autore, sebbene sia consentito l uso di qualsiasi espressione (pseudonimo, vezzeggiativo) che individui con certezza la persona del testatore. Il testamento pubblico è quello redatto con l'ausilio del notaio. Sette le condizioni richieste:1) il notaio, accertata l identità del testatore, raccoglie la dichiarazione di volontà che è resa oralmente; 2) è necessaria la presenza di due testimoni quale garanzia della libera volontà del testatore e della sua fedele riproduzione; 3) il notaio cura la redazione del testamento (ma può essere aiutato nell opera materiale di redazione); 4) il notaio legge l atto; 5) il testatore sottoscrive il testamento; 6) è richiesta l indicazione della data che deve comprendere anche l ora; 7) deve essere specificato che tutte le formalità richieste sono state rispettate. Il testamento segreto, è così definito perché, pur intervenendo la figura del notaio, diversamente da quanto accade nel testamento pubblico, il contenuto della volontà del testatore rimane appunto riservato. In un primo momento il de cuius compila la c.d. scheda testamentaria (che può essere composta da uno o più fogli) e la sottoscrive. Tale scheda è sigillata dal notaio il quale fa sottoscrivere l atto di ricevimento al testatore ed ai due testimoni. Quale che sia il tipo di successione che operi in concreto, l acquisto dell eredità non è automatico. Affinché si realizzi l effetto tipico della successione ereditaria, ossia il subingresso dell erede nel patrimonio del de cuius, è necessaria l accettazione L'accettazione dell'eredità può essere: 17

18 - espressa, - tacita. Espressa: qualora l erede dichiari espressamente per iscritto di accettare l'eredità. Tacita: qualora il chiamato all eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Attraverso un comportamento chiaro ed inequivocabile si manifesta la volontà e l interesse ad accettare l'eredità. È ad esempio il caso di chi, chiamato all eredità, si appropria di beni ereditari, oppure dispone degli stessi beni (ad esempio donandoli, vendendoli o semplicemente utilizzandoli), o ancora, esercita un'azione processuale. L'accettazione dell'eredità è un atto puro in quanto non può essere subordinata a condizioni o a termini, ed è irrevocabile. Non è consentita un'accettazione parziale dell'eredità dal momento ossia di una sola parte dell asse ereditario (per esempio un accettazione con la quale una persona dichiari di accettare un auto e di rifiutarne un altra). Ne consegue che in casi del tipo di quelli appena descritti, l autenticazione delle firme è esclusa in quanto l accettazione è invalida ed il soggetto richiedente è sprovvisto dei poteri di firma. Accettando l'eredità si ha la fusione dei due patrimoni, quello del defunto e quello dell'erede, in un unico patrimonio. Ne consegue che è possibile anche ereditare i debiti (a volte un patrimonio ereditario può essere costituito solamente da debiti). In questo caso colui che eredita risponderà direttamente dei debiti del defunto. Per ovviare a tale effetto, che prende il nome di confusione dei patrimoni (e che si realizza nell ipotesi di accettazione pura e semplice), è possibile ricorrere alla c.d. accettazione con beneficio d'inventario. Attraverso l accettazione con beneficio di inventario i patrimoni del defunto e dell'erede rimangono separati e l erede risponderà dei debiti ereditati solo entro i limiti di quanto ereditato. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario deve essere fatta per iscritto in presenza di un notaio o del cancelliere del Tribunale di competenza. È opportuno sottolineare (anche al fine di evitare responsabilità di sorta connesse al potere di autenticazione delle firme) che vi sono dei casi in cui, proprio per evitare gli effetti negativi della confusione patrimoniale che possono scaturire dall accettazione pura e semplice, la legge richiede inderogabilmente l accettazione con beneficio d inventario. È quanto si prevede con riferimento ai minori o agli interdetti (art. 471 c.c.), ai minori emancipati o agli inabilitati (art. 472 c.c.), alle persone giuridiche, alle associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.) che possono accettare l eredità esclusivamente con beneficio di inventario L autentica dell accettazione di eredità. Venendo alla possibilità di autenticare sottoscrizioni di accettazione dell eredità da parte dei titolari STA, vi sono fortissime perplessità che non permettono di sostenere con certezza che un simile atto sia ricompreso tra quelli indicati all articolo 7 della legge n. 248/06. Anzi, un interpretazione letterale ed altresì un esegesi estensiva dell art. 7 porterebbe ad escludere in radice l accettazione di eredità dal novero degli atti suscettibili di autentica di sottoscrizione da parte dei titolari STA. Ed infatti, il testo dell articolo indicato si riferisce espressamente ad atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati. Il concetto di alienazione è relativo ad atti il cui contenuto implichi la fuoriuscita di un bene dal patrimonio del disponente. Al contrario, l accettazione dell eredità comporta l ingresso di un determinato bene nel patrimonio dell erede. Proprio per la portata del termine utilizzato dall articolo 7, le sottoscrizioni degli atti di accettazione di eredità non paiono assolutamente suscettibili di essere autenticati ai sensi della norma in questione, anche se si tratti, all apparenza, di solo atto di vendita da parte degli eredi e/o legatari (in quanto, anche così, contengono un accettazione tacita dell eredità). 3.- Minori Nel nostro ordinamento fino al 1975 la capacità di agire, intesa come idoneità a svolgere l'attività giuridica che riguarda la sfera d'interessi propria della persona, si acquistava al compimento del 21 18

19 anno di età. In seguito all entrata in vigore della c.d. riforma del diritto di famiglia (legge n. 39/75), è stata abbassata l età in cui si raggiunge la capacità di agire, e fissata al compimento del 18 anno. L art. 2 del Codice Civile prevede infatti che, compiuti i 18 anni, il soggetto sia legalmente capace di agire, ossia che abbia raggiunto quella necessaria maturazione psicofisica che lo rende idoneo ad esercitare i diritti e ad adempiere agli obblighi senza turbare il corretto andamento dell ordinamento. Oltre al maggiorenne ed al minorenne, vi è poi una terza figura nel nostro ordinamento che è quella del minore emancipato. Ai sensi dell art. 390 codice civile, tale è il soggetto minorenne che ha contratto matrimonio. Per ovviare alla carenza di capacità di agire del minore, il codice civile prevede che gli atti di disposizione del patrimonio del minore vengano posti in essere da sostituti (che possono agire entro ben determinati limiti e nel rispetto delle cautele prevista dal codice) Veicolo intestato al minore L atto di vendita di un autoveicolo di cui il minore risulti intestatario dovrà essere posto in essere con l intervento dei genitori che eserciteranno la capacità di agire che difetta in capo al figlio minorenne, ed entrambi dovranno provvedere alla sottoscrizione dell atto di vendita in luogo del minore. Questa è l ipotesi ordinaria nel caso di vendita di veicolo intestato a minore, in quanto l articolo 316 del codice civile (come sostituito dall art. 138 della legge di riforma del diritto di famiglia 19/05/1975, n. 151) al primo e secondo comma fa riferimento alla potestà dei genitori che è esercitata di comune accordo e l art. 320 al primo comma del codice civile prevede espressamente che: I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Inoltre, siccome la vendita di un autovettura va considerato atto eccedente l ordinaria amministrazione dei beni del minore, oltre alla sottoscrizione di entrambi i genitori, occorrerà che gli stessi genitori esibiscano il provvedimento preventivo di autorizzazione, ovverosia un decreto del giudice tutelare. Infatti, ai sensi del comma 3, dell art. 320 c.c.: I genitori non possono alienare i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. Si evidenzia sul punto che, a norma dell art. 322 del codice civile, l atto di vendita compiuto senza le prescrizioni fin qui indicate, ovverosia la sottoscrizione di entrambi i genitori e senza avere preventivamente ottenuto l autorizzazione del giudice tutelare, potrà essere annullato su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni. Per completezza, si sottolinea che i genitori esercenti la potestà non possono rendersi acquirenti, neppure per interposta persona, dei beni dei figli. Può succedere che davanti all autenticatore si presenti un solo genitore che dichiari di avere la potestà esclusiva sul minore (ad esempio, esibendo un verbale di separazione o una sentenza di separazione o divorzio) e quindi pretenda di sottoscrivere singolarmente l atto di vendita dell autoveicolo in luogo del minore. In questo caso, l autenticatore dovrà astenersi dall effettuare attività di autentica. Infatti, da una parte si ricorda che come sopra evidenziato la compravendita di un veicolo è da considerarsi atto eccedente l ordinaria amministrazione, dall altra si sottolinea che la legge n. 54/06 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ha modificato l art. 155 del codice civile prevedendo espressamente che: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Ciò significa che, anche in presenza di genitore separato o divorziato che abbia l affidamento del minore, l atto di vendita deve essere effettuato con l adozione delle prescrizioni sopra indicate e cioè con la sottoscrizione di entrambi i genitori e la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. In caso contrario, e cioè in caso di atto di vendita di autoveicolo sottoscritto da uno solo dei due genitori, essendo quest ultimo l affidatario del minore, l atto potrà essere annullato su istanza dell altro genitore esercente la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa, con termine di cinque anni. 19

20 Unico caso in cui si può prescindere dal consenso di entrambi i genitori nel caso di atto di vendita di un autoveicolo è quando uno dei due genitori (in costanza o meno di matrimonio) ai sensi dell art. 330 del codice civile sia dichiarato, con decreto del Tribunale per i minorenni, decaduto dalla potestà sul figlio poiché viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri. In questo caso, l atto potrà essere sottoscritto anche da un solo genitore (ovviamente quello non dichiarato decaduto) previa esibizione del decreto di decadenza emesso dal Tribunale per i minorenni e ferma restando la preventiva acquisizione dell autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto la dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un minore deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, previa esibizione del decreto di autorizzazione del giudice tutelare. È necessario trattenere copia del decreto di autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre i genitori esercenti la potestà non possono rendersi acquirenti, direttamente o per interposta persona, dei beni dei figli Nel caso in cui un genitore è stato dichiarato decaduto dalla potestà la sottoscrizione dell atto viene sottoscritta dal genitore ancora titolare della potestà previa esibizione del decreto di decadenza emesso dal Tribunale per i minorenni e ferma restando la preventiva acquisizione dell autorizzazione del giudice tutelare. 4.- Minori emancipati Ai sensi dell art. 390 del codice civile: Il minore è di diritto emancipato col matrimonio. Con il termine emancipazione, si designa lo stato di limitata capacità di agire che il minore acquista come automatica conseguenza del matrimonio. Il minore emancipato è sottratto, infatti, alla potestà dei genitori ed acquista la capacità di compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di natura personale; per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione, abbisogna, invece, dell assistenza di un curatore, che sarà il coniuge se il minore è sposato con persona maggiore di età; se invece entrambi i coniugi sono minorenni, a norma del comma 2 dell art. 394 del codice civile, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, preferibilmente scelto tra i genitori. Oltre all assistenza del curatore, occorrerà anche il decreto di autorizzazione del giudice tutelare (nel caso particolare in cui il curatore non sia il genitore, l autorizzazione deve essere data dal Tribunale su parere del giudice tutelare). Occorrerà, quindi, che l autenticatore verifichi la qualità di emancipato del minore tramite la richiesta e la conseguente esibizione da parte del minore stesso del certificato di matrimonio, da tale documento si verificherà che il soggetto che si è presentato con il minore è il coniuge maggiorenne. Entrambi i soggetti dovranno sottoscrivere l atto di vendita. Nel caso di minore coniugato con altro minorenne, occorrerà verificare che il soggetto che si presenta con il minore (solitamente il genitore dell uno o dell altro coniuge) abbia il potere di curatela nei confronti del minore coniugato, risultante dal provvedimento di nomina del giudice tutelare. Ovviamente anche in questo caso entrambi i soggetti (minore e curatore) dovranno sottoscrivere l atto di vendita. Tutto ciò, ferma restando la necessità del decreto di autorizzazione del giudice tutelare (nel caso particolare in cui il curatore non sia il genitore, l autorizzazione deve essere data dal Tribunale su parere del giudice tutelare). La sottoscrizione della dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un minore emancipato coniugato con persona maggiorenne dovrà avvenire con il minore ed il coniuge maggiorenne in veste di curatore, previa esibizione dei seguenti documenti: - certificato di matrimonio; - decreto di autorizzazione alla vendita emesso dal Tribunale su parere del giudice tutelare. La sottoscrizione della dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un minore emancipato coniugato con persona minorenne dovrà avvenire con il minore ed il curatore, previa esibizione dei seguenti documenti: - certificato di matrimonio; - provvedimento di nomina del curatore da parte del Giudice tutelare; 20

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