Le novità del DLgs 81 PSC e Costi della Sicurezza

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1 Testo coordinato con : Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008) Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008) Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008) Legge del 7 luglio 2009, n. 88 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) D.Lgs. n. 81 e s.m.i. del 9 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ord. 108/L) arch daniela giuliano danielagiuliano@yahoo.it t Le novità del DLgs 81 PSC e Costi della Sicurezza

2 Struttura del PSC Il PSC potrebbe essere articolato in 10 macroaree 1 DATI GENERALI analisi dell opera (indirizzo,contesto da all.xv2,elementi progettuali) 2 SOGGETTI RESPONSABILI (e aggiornamento con nomi datori di lavoro/lav autonomi) 3 VAL RISCHI (analisi elementi all. XI!!!) Area (analisi elementi all.xv.2 dell all.xv del dlgs 81) 4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (layout con elementi del p.to222 dell all. XV del dlgs 81) 5 CRONOPROGRAMMA e LAVORAZIONI INTERFERENTI con ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI - analisi dei rischi ai sensi del p.to 223 dell all.xv del dlgs 81; - analisi integrata con all. XI - Rischi aggiuntivi anche con elementi all. XV.2 6 MISURE DI PREVENZIONE (misure preventive protettive, misure progettuali, organizzative,procedure, ecc. su: area, organizzazione, lavorazioni, all. XI ) 7 PRESCRIZIONI OPERATIVE (solo su lav interferenti) 8 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (uso comune di attrezzature, infrastrutt e modalità di COORDINAMENTO (riunioni, sopralluoghi, ecc) 9 MISURE DI EMERGENZA (procedure) 10 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

3 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4 Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

5 COSTI della SICUREZZA LAVORI PRIVATI LAVORI PUBBLICI DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 CON PSC: DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 Dpr 207 LAVORI SENZA PSC Esiste un Duvri? stima congrua, analitica per voci singole 25/03/2011 danielagiuliano@yahoo.it LAVORI SENZA PSC le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

6 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA La stima dovrà essere: congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

7 La stima dovrà essere: riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

8 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

9 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del CC, Art Variazioni concordate del progetto; Art Variazioni necessarie del progetto per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte ; Art Variazioni ordinate dal committente; Art Onerosità o difficoltà dell'esecuzione si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, e I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso

10 Novità!!! Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del CSE quando previsto.

11 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e dirigente) ( ) L appaltatore nei suoi SAL dovrà conteggiare la parte relativa alla sicurezza basandosi sulla stima del PSC 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

12 La stima dovrà essere: Come creare il costo della sicurezza? Esempi applicativi:

13 La stima dovrà essere: riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

14 -elenchi prezzi standard o specializzati, -oppure basata su prezziari (es. regione marche)

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16 Estratto dal prezziario comune milano

17 elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari (es. comune milano)

18 elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari (es. comune monza)

19 o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente (anche privato: es. EDISON)

20 elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari (es. comune taranto)

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22 Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

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26 nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

27 Come si calcolano?

28 COSTI della SICUREZZA LAVORI PRIVATI LAVORI PUBBLICI DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 CON PSC: DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 stima congrua, analitica per voci singole 25/03/2011 danielagiuliano@yahoo.it LAVORI SENZA PSC le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

29 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ( ) Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando: IL LORO COSTO DI UTILIZZO per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, LA POSA IN OPERA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO, L'EVENTUALE MANUTENZIONE E L'AMMORTAMENTO

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36 COSTI: LAVORI PRIVATI LAVORI PUBBLICI DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 CON PSC: DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 LAVORI SENZA PSC Duvri? stima congrua, analitica per voci singole 25/03/2011 danielagiuliano@yahoo.it LAVORI SENZA PSC le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

37 Metodo di stima dei costi della sicurezza

38 o Ponteggi; o Trabattelli; o Ponti su cavalletti; o Impalcati; o Parapetti; o Andatoie; o Passerelle; o Armature delle pareti degli scavi; o Gabinetti; o Locali per lavarsi; o Spogliatoi; o Refettori; o Locali di ricovero e riposo; o Dormitori; o Camere di medicazione; o Infermerie; o Recinzioni di cantiere Cosa stimare vengono definiti apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell Allegato XV.1 dlgs 81/08 sono descritti i principali apprestamenti :

39 Cosa stimare Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all interno del P.S.C. Nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio, ad esempio, questo deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza; non è possibile cioè, scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza.

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41 Cosa stimare Per quel che riguarda, invece, gli elementi di cantiere come, ad esempio, refettori, locali di ricovero e dormitori, questi debbono essere previsti in relazione alle caratteristiche del cantiere, e non in forma automatica. In un cantiere urbano, tendenzialmente, non vi è bisogno di refettori o di dormitori; al contrario, in un cantiere per infrastrutture, posizionato lontano dai centri urbani, e con cicli di lavorazione di 24 ore, necessità di questi apprestamenti.

42 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ( ) Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando: IL LORO COSTO DI UTILIZZO per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, LA POSA IN OPERA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO, L'EVENTUALE MANUTENZIONE E L'AMMORTAMENTO

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45 Metodo di stima dei costi della sicurezza

46 Cosa stimare?

47 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

48 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA a) apprestamenti previsti nel PSC; Da allegato XV 1 ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; Da PSC per lavorazioni interferenti; d) mezzi e servizi di protezione collettiva; Da allegato XV 1 I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; Da PSC f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Da PSC per lavorazioni interferenti; Da PSC

49 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. Allegato XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto

50 Per gli APPRESTAMENTI (SE PREVISTI NEL PSC) comprendere: ponteggi trabattelli ponti su cavalletti impalcati parapetti andatoie passerelle armature delle pareti degli scavi gabinetti locali per lavarsi spogliatoi refettori locali di ricovero e di riposo dormitori camere di medicazione infermerie recinzioni di cantiere altri apprestamenti previsti:

51 Apprestamenti: nell Allegato XV.1 si trova un elenco non esaustivo, si consiglia quindi di valutare quali possibili ulteriori voci: - Ponte a sbalzo; - Puntellamenti; - Delimitazione aree; - Castello di tiro; - Castello di carico; - Lavabi specifici in presenza di rischi particolari.

52 misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti: Esempi: occupazione suolo pubblico con modalità specifiche da definire con il comando della polizia locale Fornitura e posa di telo in polipropilene a protezione su scarpate e superfici in genere Realizzazione di rampa di accesso agli scavi e, all'occorrenza, relative piazzole e/o nicchie di ricovero, trasporto materiale in discarica distante max 10 Km Realizzazione diaframmi continui in conglomerato cementizio armato da 50 cm, annessi tiranti di ancoraggio delle pareti in trefoli di acciaio armonico disposti su due file compresa fornitura e mano d'opera Pannello isolante e fonoassorbente in lana di legno mineralizzata, classe 1 norma UNI 9714 M-A-F SP 35 mm Altri DPI previsti per lavorazioni interferenti: Altre MISURE previste per lavorazioni interferenti:

53 B) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti sono definite le misure preventive e protettive come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti. Se non vi è l interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal tit I e successive modifiche.

54 impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche impianti antincendio impianti di evacuazione fumi (Altri impianti nell elenco delle attrezzature di uso comune)

55 C) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dell intervento. Dovrà essere riportata la stima degli impianti (a corpo) necessari alla protezione del cantiere e non dell opera. Nella colonna 2 della tabella 2 come esempio, pertanto, andrà inserito: o Impianto di terra; o Impianto di protezione scariche atmosferiche; o Impianto antincendio; o Impianto evacuazione fumi.

56 mezzi e servizi di protezione collettiva segnaletica di sicurezza avvisatori acustici attrezzature per primo soccorso illuminazione di emergenza mezzi estinguenti servizi di gestione delle emergenze ALTRI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI: protezione dei percorsi pedonali obbligati dalla caduta di materiali dall'alto, fornitura, montaggio, smontaggio, finito, compreso controllo manutenzione e verifica Protezione ferri armatura con tappi in plastica adattabili, messa in opera e relativo recupero, fornitura, montaggio, smontaggio, finito, compreso controllo manutenzione e verifica Delimitazione mediante segnalazione con nastro bianco/rosso e paletti in ferro del perimetro degli scavi, montaggio, smontaggio, finito, compreso controllo, manutenzione e verifica Posizionamento di tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture lasciate nei solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1,20 max, fornitura, montaggio, smontaggio, compreso controllo manutenzione e verifica Pannello isolante e fonoassorbente in lana di legno mineralizzata, classe 1 norma UNI 9714 M-A-F SP 35 mm, fornitura, montaggio, smontaggio, compreso controllo, manutenzione e verifica Cartelli alluminio mm 160x160 segnaletica di sicurezza (n.50), posa, manutenzione, rimozione, finito, compreso controllo, manutenzione e verifica Baracca infermeria, cartello segnaletico, 2 cassette per primo soccorso complete, fornitura, compreso controllo manutenzione, verifica e acquisto (a corpo) materiale di maggior consumo Estintori ad uso comune, cartelli segnaletici, 6 estintori : fornitura, compreso controllo manutenzione, verifica periodica Avvisatore acustico per il raduno/evacuazione in caso di emergenza, come da procedure di cantiere illuminazione di emergenza dei percorsi carrabili,pedonali e delle zone ad uso comune

57 D)mezzi e servizi di protezione collettiva I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell Allegato I, comma 4 del Regolamento: o Segnaletica di sicurezza o Avvisatori acustici o Attrezzature per il primo soccorso o Illuminazione di emergenza o Mezzi estinguenti o Servizi di gestione delle emergenze E opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all interno di questa voce, non debbono poi ritrovarsi anche all interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce separata se però previsti a supporto dell impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare

58 procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza Gestione della procedura delle emergenze del cantiere (antincendio, pronto soccorso, evacuazione e salvataggio) Servizi di emergenza salvataggio per il recupero dell infortunato in quota: squadra emergenze di SITO (interaziendale di cantiere) n. addetti formati o da formare (compresa di costo di informazione, formazione, addestramento con specifico riferimento alle procedure di cantiere da PSC integrate con le procedure dell impresa) Servizi di emergenza generica: prova raduno/evacuazione in caso di emergenza, come da procedure di cantiere Servizi di emergenza soccorso: squadra emergenze di SITO (interaziendale di cantiere) n. addetti formati o da formare (compresa di costo di informazione e formazione con specifico riferimento alle procedure di cantiere da PSC integrate con le procedure dell impresa affidataria) Procedura di gestione delle attività interferenti - riunioni di coordinamento Procedura gestione degli ingressi all'interno del cantiere Procedura di interferenza gru Procedura di sollevamento carichi Procedura di..

59 E) Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza. Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti

60 F) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del P.S.C., non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti

61 G) Le misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l uso comune.

62 pubblico

63 COSTI: LAVORI PRIVATI LAVORI PUBBLICI DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 CON PSC: DLGS 81 ALL.TO XV CAP 4 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 stima congrua, analitica per voci singole 25/03/2011 danielagiuliano@yahoo.it LAVORI SENZA PSC le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

64 costi Alcuni Riferimenti legislativi, in ordine cronologico: Legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. "Legge Merloni (abrogata dal codice degli appalti D. Lgs. 163/06) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge 109/94" DM n 145 del regolamento recante il capitolato generale d'appalto (parzialmente abrogati dal codice degli appalti D. Lgs. 163/06) D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (abrogato dal dlgs 81/08) Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma1,della Legge n. 109 (rinnovato nell art. 131 del D.Lgs.163/2006); - Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza (D.P.R. 222/2003); - Linee Guida Conferenza delle Regioni del 2006; Delibera Autorità dei lavori pubblici n.4/2006. D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti", entrato in vigore il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. conosciuto come "Testo Unico della Sicurezza Determinazione n. 04 oneri della sicurezza e apprestamenti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) Circolare Ministero del Lavoro n. 5 dell 11 febbraio 2011

65 Sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 entrerà in vigore l'8 giugno 2011 Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.p.r. n. 554/1999) 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. 2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all articolo 16, comprende, oltre all importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all articolo 17, c 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari

66 Sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 entrerà in vigore l'8 giugno 2011 Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, d.p.r. n. 554/1999) 3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono: a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, nonché l importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Art Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture 1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene: ( ) b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

67 articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al c. 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente). ( ) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (RUP?) (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, d.p.r. n. 554/1999) 1. Il responsabile del procedimento fra l altro dd) svolge, ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

68 Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche COME? e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

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70 Documento itaca

71 aspetti amministrativi e procedurali dei costi della sicurezza Evidenziazione degli oneri L articolo 31, comma 2 della Legge 109/94 e ss.mm.ii., poneva l obbligo alle stazioni appaltanti di evidenziare tutti gli oneri della sicurezza nei bandi di gara, e di far si che tutti questi, nessuno escluso, non vengano ribassati. Il testo completo così recita: Il piano di sicurezza e di coordinamento [ ] ovvero il piano di sicurezza sostitutivo [ ], nonché il piano operativo di sicurezza [ ] formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta.

72 evidenziare coincide con le seguenti fasi procedurali: - Stimare i costi delle voci - Evidenziare il valore complessivo dei costi nel bando di gara; - Escludere i costi dal ribasso delle offerte.

73 evidenziare quando si passa agli oneri relativi ai piani di operativi di sicurezza Cosa significa? Meno chiaro, invece, è il senso del termine evidenziare quando si passa agli oneri relativi ai piani di operativi di sicurezza; non si riscontra, cioè, piena coerenza tra la legge sugli appalti pubblici ed il Regolamento. E però possibile chiarificarne il senso semplicemente seguendo la logica sequenziale delle procedure sino ad ora descritte; infatti: - i costi relativi allo specifico cantiere (comprese sovrapposizioni ed interferenze) sono stati già stimati dalla pubblica amministrazione (P.S.C.) e messi in evidenza nel bando di gara per sottrarli al ribasso; - rimangono da evidenziare, quindi, solo gli oneri (costi) relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori per quel che riguarda le singole lavorazioni, ma anche quelli relativi all organizzazione stessa dell impresa; - l amministrazione pubblica ha solo l obbligo di evidenziarli, ma non di stimarli analiticamente, essendo questi oneri di competenza delle singole imprese; - mettere in evidenza questi oneri (costi) ha sempre lo scopo di non porli al ribasso, al fine di evitare comportamenti scorretti delle imprese nella formulazione delle offerte.

74 elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari (es. comune taranto)

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76 Decreto legislativo 81/08 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

77 Le spese generali dell impresa Quanto trattato nella precedente sezione chiarisce la necessità per le amministrazioni pubbliche di: 1) chiedere esplicitamente nel bando di gara che le imprese offerenti evidenzino: - i propri oneri (spese) per la sicurezza, cioè tutto quello che non è stato stimato dal P.S.C.; - l assenza di ribassi sugli oneri (spese) per la sicurezza; 2) controllare le singole offerte delle imprese per verificare: - la congruità e la correttezza degli oneri messi in evidenza; - l assenza di ribassi sui costi della sicurezza. In questo quadro spesso è stato posto il dubbio se alcuni degli oneri (spese) che le imprese devono affrontare all interno del piano operativo di sicurezza, in specifico quelle assimilabili alle spese generali, possano essere incluse, differentemente dalle altre, nei costi ribassabili in sede di offerta. La risposta è tassativamente negativa: - nessun onere (costo, spesa) per la sicurezza può essere oggetto di ribasso. Questo perché: - la non ribassabilità di qualsivoglia onere per la sicurezza è quanto disposto dal già citato articolo 31 comma della Legge 109/94 e ss.mm.ii. ([ ]i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta.); - gli oneri della sicurezza assimilabili a spese generali 3, pur essendo tali (con ogni conseguenza in materia di quantificazione e rischio), restano e sono sempre obbligatori per le imprese ex lege, in quanto cioè imposti da norme giuridiche (vedi, ad esempio, D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.); di conseguenza, non sono assoggettabili al principio del ribasso. Questa condizione di non ribassabilità è coerente, inoltre, con quanto specificato prima in merito alla necessità per le pubbliche amministrazioni di obbligare le imprese ad evidenziare gli oneri della sicurezza nell offerta finale; l obiettivo primario, infatti, è quello di controllare la congruità e la correttezza dell offerta, ed evitare comportamenti anomali o speculativi delle imprese utilizzando proprio i costi della sicurezza, anche quando questi ultimi siano assimilati alla categoria della spese generali.

78 COSTI Con PSC SENZA PSC DUVRI Senza Duvri Lavori Privati DLgs Dlgs 81 Stima dei costi a cura del CSP Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso- Lavori PUBBLI CI Dlgs 81 Stima dei costi a cura del CSP Ed evidenzian o la quota parte dei costi generali le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. evidenziano la quota parte dei costi generali Nei singoli contratti di subappalto evidenziano la quota parte dei costi generali evidenziano la quota parte dei costi generali

79 esempio 1 Il cantiere prevede: - nel lato nord il rifacimento della facciata di un fabbricato e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento della coibentazione termica della falda; - nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole), - nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria). Il P.S.C. prevede: - per il lato nord un ponteggio per tutta la facciata, sino alla falda; - per il lato sud la parapettatura della falda; - per il lato ovest una piattaforma sviluppabile. Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura della falda sud sono costi della sicurezza essendo questi elementi catalogabili nella voce apprestamenti. La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è un costo della sicurezza essendo catalogabile nella voce attrezzatura ; sono invece costi della sicurezza tutti gli apprestamenti necessari alla sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione temporanea dell area di stazionamento del mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza).

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81 Esempio 2 Il cantiere prevede, all interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue: - sabbiatura delle travi in legno del soffitto; - realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti. Il P.S.C. prevede l utilizzo di speciali DPI per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, nonostante la presenza di polveri che non rientrano nei rischi ordinari dell impresa che realizza le tracce per gli impianti. L uso dei DPI per ridurre i rischi d interferenza deriva da una precisa richiesta della committenza che, per garantire tempi rapidi di conclusione del cantiere, ha chiesto al coordinatore di progettare adeguate soluzioni di sicurezza al fine di permettere l esecuzione in contemporanea delle due fasi esecutive, tendenzialmente tra di loro non compatibili.

82 P.S.C. : prescrizione operativa A questo scopo il Coordinatore definisce all interno del P.S.C. una specifica prescrizione operativa in cui obbliga le imprese che dovranno eseguire le tracce degli impianti termici ed elettrici a dotare i rispettivi lavoratori di adeguati DPI (maschere con filtro), idonei a permettere l esecuzione di suddette lavorazioni anche in presenza della polvere derivante dalla sabbiatura. Normalmente i DPI non rientrano nei costi della sicurezza; in questo caso il costo dei DPI viene calcolato come costo poiché la richiesta di esecuzione delle tracce in contemporanea con la sabbiatura obbliga il Coordinatore per la progettazione a richiedere nel P.S.C. l adozione di DPI non previsti nella normale dotazione di sicurezza delle imprese che eseguono queste lavorazioni, cioè a dire proprio come previsto dal comma: DPI per lavorazioni interferenti.

83 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

84 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

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86 Ma come costruire un costo della sicurezza così richiesto? N. Sigla Descrizione Elemento degli Oneri 1 AA 2 AP 3 AN 4 MDO Apprestamenti Ammortizzabili. Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature, mezzi d opera, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto l utilizzo in cantiere, tali apprestamenti essendo beni strumentali all esercizio dell impresa ed essendo beni durevoli vanno computati tenendo conto dell ammortamento degli stessi. Nel caso gli oneri di cui agli A.A. siano riferite ad opere compiute (mezzi d opera e manodopera) in ammortamento andranno solamente i costi dei mezzi d opera, e i costi della manodopera saranno riconosciuti per intero. Apprestamenti a Perdere. Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature, mezzi d opera, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto l utilizzo in cantiere, tali apprestamenti sono considerati a perdere nel caso non siano più riutilizzabili in altri cantieri, il loro utilizzo è esclusivo per il cantiere oggetto della stima, questi oneri vanno computati per intero. Apprestamenti a Nolo. Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature, mezzi d opera, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto il Noleggio degli stessi all interno del cantiere, il loro utilizzo è esclusivo per il cantiere oggetto della stima, questi oneri vanno computati per intero. Manodopera. Identifica i costi di eventuale manodopera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza delle attività di cantiere, es. ricerca di linee energetiche interrate, personale di sorveglianza durante attività pericolose, sospensione di attività temporanee per sfasamento temporale delle fasi di lavoro, assistenza alla movimentazione dei carichi in caso di particolari difficoltà, assistenze varie se finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni.

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88 stima dei costi Vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni, i costi di: Apprestamenti (opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere ) Misure preventive e protettive (gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute )

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90 stima dei costi Vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni, i costi di: ( ) c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; Mezzi e servizi di protezione collettiva

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92 stima dei costi e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

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94 stima dei costi della sicurezza I costi della sicurezza così individuati sono compresi nell importo totale dei lavori, ed individuano la parte di costo dell opera da non assoggettare a ribasso.

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98 stima dei costi della sicurezza Fase di gestione della commessa: il Direttore dei Lavori liquida l importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, PREVIA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CSE

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100 fine BUON lavoro!!!!! Arch daniela giuliano

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