La polizza Infortuni e Malattia

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1 Tutela & Benessere La polizza Infortuni e Malattia Modello IM 60 - Saluteplus - Edizione maggio 2011 Contratto di Assicurazione Infortuni e Malattia Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA

2 Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1 di 11) b) Condizioni di Assicurazione (pag. 1 di 28) Nota Informativa...1 A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione...1 B. Informazioni sul contratto...1 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami...7 Glossario...10 Condizioni di Assicurazione Sezione Infortuni Norme che regolano l Assicurazione Infortuni...1 Delimitazioni...2 Prestazioni...3 Prestazioni aggiuntive...6 Condizioni particolari relative alla Sezione Infortuni...8 Adempimenti in caso di sinistro...9 Codici e Classi di rischio delle Attività Professionali...11 Sezione Malattia Norme che regolano l Assicurazione Malattia Prestazioni Grandi Interventi Chirurgici...14 Prestazioni indennità giornaliera per ricovero...15 Prestazioni Invalidità Permanente da Malattia...16 Condizioni particolari relative alla Sezione Malattia...17 Delimitazioni...17 Adempimenti in caso di sinistro...19 Elenco Grandi Interventi Chirurgici...21 Norme Comuni Norme che regolano le Sezioni Infortuni e Malattia...26 UNIQA Protezione SpA Indice La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011

3 a) Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n R.E.A. n Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia Udine. - Recapito Telefonico: Sito Internet: postaprotezione@uniqagroup.it. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2010, dispone di un patrimonio netto pari a 16,35 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 11,15 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2010, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 1,72. B. Informazioni sul contratto Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 6.9 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 1 di 11

4 In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma del Codice Civile. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 periodo. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Sezione Infortuni Forma completa: l assicurazione vale per gli infortuni subiti dall Assicurato. Forma extraprofessionale: è possibile limitare l assicurazione agli infortuni subiti nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale (riferimento Codici e Classi di rischio delle attività professionali delle Condizioni di Assicurazione). L assicurazione opera automaticamente anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di molte attività sportive; quelle escluse sono elencate all art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. Garanzie assicurate in caso di infortunio indennizzabile, se richiamate in polizza: - Caso di Morte. Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la somma assicurata prevista viene corrisposta ai beneficiari designati dall Assicurato. Ulteriori particolari sono descritti negli artt. 3.2, 3.3 e 3.4 delle Condizioni di Assicurazione. - Caso di Invalidità Permanente. Se l infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente, l indennizzo viene corrisposto all Assicurato sulla base del grado di Invalidità Permanente accertato e viene calcolato in percentuale sulla somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 3.5 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA È prevista una franchigia del 5% che viene dedotta dal grado di Invalidità Permanente accertato a seguito dell infortunio. La franchigia varia per scaglioni di somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione. Es.: Somma assicurata Euro ,00, franchigia prevista dal contratto 5%, grado di Invalidità Permanente accertato a seguito dell infortunio 8%. Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Somma assicurata Euro ,00 x 3% (8% grado Invalidità Permanente accertato - 5% franchigia) = Euro 3.000,00. È possibile ridurre la franchigia dal 5% al 3% richiamando la CP 01; in questo caso è previsto un aumento del premio. - Inabilità Temporanea. Se l infortunio ha come conseguenza una Inabilità Temporanea l indennizzo viene corrisposto all Assicurato per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere alle proprie attività professionali dichiarate, per un periodo massimo di 365 giorni. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 3.7 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA È prevista una franchigia, espressa in giorni, che viene dedotta dal numero complessivo dei giorni in cui l Assicurato non ha potuto attendere alle proprie attività professionali dichiarate. La franchigia varia per scaglioni di somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 3.8 delle Condizioni di Assicurazione. Es.: Somma assicurata Euro 35,00, Inabilità Temporanea pari a 15 giorni, franchigia prevista dal contratto 7 giorni. Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Somma assicurata Euro 35,00 x 8 giorni (15 giorni Inabilità Temporanea - franchigia 7 giorni) = Euro 280,00. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 2 di 11

5 Se prescelta la CP 02 la somma assicurata viene corrisposta per un numero di giorni da liquidare pari a quelli certificati, dedotta la franchigia prevista. L indennizzo viene determinato conteggiando l indennità integrale (100% della somma assicurata) per 2/3 dei giorni da liquidare e l indennità parziale (50% della somma assicurata) per 1/3. Es.: Somma assicurata Euro 52,00, periodo di Inabilità Temporanea 25 giorni, franchigia prevista dal contratto 7 giorni. Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: periodo di Inabilità Temporanea 25 giorni dedotta la franchigia prevista 7 giorni = Inabilità Temporanea riconosciuta 18 giorni. Somma assicurata integrale 100% Euro 52,00 x 12 giorni (2/3 di 18) = Euro 624,00 Somma assicurata parziale al 50% Euro 26,00 x 6 giorni (1/3 di 18) = Euro 156,00 Indennizzo spettante: Euro 624,00 + Euro 156,00 = Euro 780,00. - Indennità giornaliera di ingessatura. L indennizzo viene corrisposto all Assicurato per ogni giorno di applicazione di apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente (escluso collare ortopedico amovibile). La garanzia è operativa anche nel caso in cui la gessatura venga applicata a seguito di malattia. L indennità viene corrisposta per il numero dei giorni per i quali l Assicurato ha portato il gesso (escluso il giorno di rimozione), con il massimo di 365 giorni per evento. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 3.9 delle Condizioni di Assicurazione. Garanzie automaticamente operanti se richiamata in polizza la garanzia Invalidità Permanente: - Rimborso delle spese sanitarie, di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e per l eliminazione di danni estetici. Si rimborsano le spese sanitarie documentate sostenute per le voci previste, con il massimo della somma assicurata calcolata come disciplinato all art Ulteriori particolari sono descritti nell art delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA È prevista una franchigia, espressa in Euro, che viene dedotta dall ammontare delle spese sanitarie sostenute dall Assicurato in conseguenza dell infortunio. Es.: Somma assicurata Euro 5.000,00; totale delle spese sanitarie sostenute Euro 1.000,00 dedotta la franchigia prevista Euro 100,00 = indennizzo Euro 900,00. - Rimborso delle spese per cure dentarie a seguito di infortunio. Si rimborsano le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche resesi necessarie a seguito di infortunio indennizzabile, con il massimo della somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti nell art delle Condizioni di Assicurazione. È possibile elevare la somma assicurata richiamando la CP 03; in questo caso è previsto un aumento del premio. AVVERTENZA Il rimborso è dovuto solo se la necessità di cure dentarie è stata diagnosticata in Istituto di cura entro 7 giorni dall infortunio. È prevista una franchigia, espressa in Euro, che viene dedotta dall ammontare delle spese per le cure dentarie. Es.: Somma assicurata Euro 2.600,00; totale delle spese sostenute Euro 2.000,00 dedotta la franchigia prevista Euro 100,00 = Indennizzo Euro 1.900,00. Garanzie sempre operanti: - Rimborso spese per inumazione e rimpatrio salma con il massimo di Euro 2.600,00. Ulteriori particolari sono descritti nell art delle Condizioni di Assicurazione. - Indennità speciale per perdita anno scolastico con il massimo di Euro 2.600,00. Ulteriori particolari sono descritti nell art delle Condizioni di Assicurazione. - Rimborso spese per collaboratrice familiare con importi e durata previsti dall art delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 3 di 11

6 L art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione riporta dettagliatamente le attività sportive escluse dalla copertura e quelle per le quali è prevista una riduzione dell indennizzo. L Assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. L art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione elenca le tipologie di infortunio escluse dalla copertura assicurativa. La copertura assicurativa non è operante per le persone affette dalle patologie dettagliatamente riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. Se tali patologie insorgono in corso di contratto l assicurazione cessa. La garanzia Inabilità Temporanea, al di fuori dei Paesi europei, viene riconosciuta unicamente per il periodo di ricovero ospedaliero. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione. L art. 6.7 delle Condizioni di Assicurazione riporta i termini relativi alla sospensione delle coperture assicurative. AVVERTENZA: L assicurazione non vale per le persone che abbiano compiuto i 75 anni di età successivamente al periodo di assicurazione originariamente previsto, per effetto di tacita proroga. In tal caso l assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. Tale cessazione dà luogo alla corrispondente diminuzione del premio qualora siano assicurate più persone. Sezione Malattia Garanzie assicurate in caso di malattia o infortunio indennizzabile, se richiamate in polizza: - Rimborso spese ricovero per Grandi Interventi Chirurgici. In caso di Grande Intervento Chirurgico compreso tra quelli elencati nelle Condizioni di Assicurazione si rimborsano, con il massimo della somma assicurata, le spese sostenute per le tipologie di spese dettagliatamente elencate negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, e 1.4 delle Condizioni di Assicurazione. Se richiamata la CP 04 la somma assicurata si intende quale disponibilità unica per anno assicurativo e per l insieme delle persone assicurate che costituiscono un unico Nucleo Familiare, in questo caso è prevista una diminuzione del premio. AVVERTENZA Gli articoli precitati prevedono: - limiti di rimborso per alcune tipologie di spesa sostenuta; - limiti temporali per l effettuazione di alcuni accertamenti e cure oggetto di rimborso. - Indennità giornaliera per ricovero. L indennizzo viene corrisposto per ciascun giorno di ricovero (escluso quello di dimissione) dipendente da malattia, infortuni, parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traumatico, con il massimo di 365 giorni per sinistro. AVVERTENZA In caso di ricovero in regime di Day Hospital dovuto alla stessa causa per una durata di almeno 2 giorni, viene corrisposta un indennità nella misura del 50% della somma assicurata per ricovero. Ulteriori particolari sono descritti negli artt. 2.1, 2.2 e 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. Richiamando la CP 05 l indennità viene corrisposta solo a seguito ricovero dipendente da Infortunio; in questo caso è prevista una diminuzione del premio. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 4 di 11

7 Se il ricovero ha avuto una durata superiore a 3 giorni, viene corrisposta una indennità per convalescenza nella misura del 50% dell indennità assicurata per ricovero per un periodo pari al ricovero e per una durata massima di 40 giorni. Richiamando la CP 07 (che prevede un aumento di premio) l indennità per convalescenza verrà calcolata: a) per un numero di giorni pari a due volte la durata del ricovero, se il ricovero è reso necessario da malattia, parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traumatico, b) per un numero di giorni pari a tre volte la durata del ricovero, se il ricovero è reso necessario da infortunio, con il massimo di 120 giorni (4 mesi), indipendentemente dalla durata della convalescenza prescritta dal medico curante;. - Invalidità Permanente da Malattia. In caso di malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente, viene corrisposto un indennizzo determinato sulla base di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti negli artt. 3.1 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Si dà luogo ad indennizzo se il grado di Invalidità Permanente accertato è superiore al 20%. In questo caso l indennizzo viene determinato sulla base delle percentuali previste dalla tabella riportata all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione. Se richiamata la CP 06 (che prevede una diminuzione di premio) si dà luogo ad indennizzo solo se il grado di Invalidità Permanente accertato è superiore al 60% e in questo caso viene corrisposta l intera somma assicurata. AVVERTENZA Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. La copertura assicurativa, relativa alla Sezione Malattia, non è operante per le persone affette dalle patologie dettagliatamente riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione. Se tali patologie insorgono in corso di contratto l assicurazione cessa. L art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione elenca le cause, riferibili ad infortuni e malattia, motivo di esclusione dall assicurazione. L art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione della Sezione Infortuni, riporta dettagliatamente le attività sportive escluse dalla copertura e quelle per le quali è prevista una riduzione dell indennizzo. L art. 6.7 delle Condizioni di Assicurazione riporta i termini relativi alla sospensione delle coperture assicurative. AVVERTENZA L assicurazione non vale per le persone che abbiano compiuto: - 65 anni d età per la sola garanzia relativa all Invalidità Permanente da malattia; - 75 anni d età per tutte le altre garanzie, successivamente al periodo di assicurazione originariamente previsto, per effetto di tacita proroga. In tal caso l assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione. Tale cessazione dà luogo a corrispondente diminuzione del premio qualora siano assicurate più persone. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA In caso di malattia le garanzie operano trascorsi i termini previsti dall art. 4.5 Sezione Malattia delle Condizioni di Assicurazione, da computarsi a partire dalla data di pagamento del primo premio. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 5 di 11

8 Parte comune alla Sezione Infortuni e Malattia 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Altre circostanze che possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo sono disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione. I particolari sono descritti in: Sezione Infortuni, artt. 2.2, 4.1 e Sezione Malattia, artt. 4.1 e Norme Comuni, artt. 6.1, 6.2 e 6.4. AVVERTENZA Per la sola copertura Invalidità Permanente da Malattia è previsto il questionario anamnestico da compilare in maniera precisa e veritiera a cura dell Assicurato e del suo medico; tale questionario forma parte integrante del contratto. AVVERTENZA Le condizioni di polizza non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge. 5. Aggravamento e riduzione del rischio e variazioni nella professione Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall Assicurato alla Società. Ulteriori particolari sono descritti negli artt. 6.2 e 6.3 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell art del Codice Civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art del Codice Civile. La variazione della professione può rappresentare un aggravamento o una riduzione del rischio per le garanzie Infortuni. Es.: Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato dichiarata in polizza, senza che l Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro l indennizzo sarà corrisposto a norma dell art. 4.3, Sezione Infortuni delle Condizioni di Assicurazione: - integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio, con riferimento ai Codici e classi di rischio delle Attività Professionali contenuto nelle Condizioni di Assicurazione. Es.: attività dichiarata in polizza: Impiegato, Categoria B - attività svolta al momento del sinistro: Lattoniere, Categoria D; indennizzo riconosciuto nella misura del 60% (vedi tabella art. 4.3). 6. Premio Salvo il caso di contratto di durata inferiore a 365 giorni (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS). UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 6 di 11

9 7. Adeguamento del premio e della somma assicurata Non è previsto adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Per la Sezione Infortuni è prevista la possibilità di recedere dal contratto: - sia da parte del Contraente consumatore che da parte della Società; - solo da parte della Società se il Contraente non è consumatore. Per la Sezione Malattia, la facoltà di recesso può essere esercitata da entrambe le parti ma solo entro i primi 730 giorni (2 anni) dal giorno di stipula del contratto. Per i termini e modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l art. 6.6 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma del Codice Civile. In caso di contratto poliennale, è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 periodo. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 365 giorni dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730 giorni (2 anni) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: - Garanzia Infortuni 2,5% - Garanzia Malattia 2,5%. Gli oneri fiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri - liquidazione dell indennizzo Sezione Infortuni AVVERTENZA Il sinistro insorge nel momento in cui si verifica l evento considerato infortunio ai sensi di polizza. In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all intermediario che ha intermediato la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 7 di 11

10 La denuncia del sinistro deve essere corredata dal certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di prolungamento dell Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 4.1 e 4.2 delle Condizioni di Assicurazione. Sezione Malattia AVVERTENZA Ove non espressamente citato, i richiami agli articoli sotto riportati si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione. Per le garanzie di cui agli artt. 1.1 Rimborso spese ricovero per Grandi Interventi Chirurgici, 2.1 Indennità giornaliera per ricovero e 2.2 Indennità giornaliera per Day Hospital il sinistro insorge nel momento in cui si verifica il ricovero ospedaliero. Per le garanzie di cui all art. 1.2 Estensione di garanzia per le Malattie Oncologiche il sinistro insorge nel momento in cui viene diagnosticata una malattia oncologica. Per le garanzie di cui all art. 3.1 Invalidità Permanente da malattia il sinistro insorge nel momento in cui si manifesta la malattia. In caso di sinistro l Assicurato od i suoi aventi diritto debbono ottemperare ai seguenti obblighi: A) Per le garanzie di cui agli artt. 1.1 Rimborso spese ricovero per Grandi Interventi Chirurgici, 1.2 Estensione di garanzia per le Malattie Oncologiche, 2.1 Indennità giornaliera per ricovero e 2.2 Indennità giornaliera per Day Hospital : 1) presentare, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la denuncia del sinistro, corredata dalla necessaria documentazione medica, inclusa copia completa della cartella clinica; 2) acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società ed a qualsiasi indagine che la stessa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti. B) Per la garanzia di cui all art. 3.1 Invalidità Permanente da malattia : 1) presentare denuncia della malattia che, secondo parere medico, possa comportare una Invalidità Permanente indennizzabile a termini di contratto. La denuncia deve essere presentata alla Società entro 10 giorni dal rilascio del relativo certificato medico e comunque non oltre 180 giorni (6 mesi) dalla data di cessazione dell assicurazione; 2) fare seguito con attestazioni mediche in ordine allo stato della malattia, copia completa delle cartelle cliniche ed ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti; 3) trascorsi 180 giorni (6 mesi) dalla denuncia della malattia e comunque non oltre 240 giorni (8 mesi) dalla data della stessa, presentare certificazione medica attestante l Invalidità Permanente direttamente ed esclusivamente residuata dalla malattia denunciata, richiedendo gli accertamenti del caso da parte della Società. Il grado di Invalidità Permanente da malattia deve essere accertato tra i 6 ed i 18 mesi dalla data della denuncia. L inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia anche agli artt. 5.1, 5.2 e 5.3 delle Condizioni di Assicurazione. Assistenza diretta - Convenzioni Non sono previste convenzioni per assistenza diretta. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 8 di 11

11 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All attenzione dell Ufficio Reclami UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti all art. 6.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è il Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. AVVERTENZA In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità Giudiziaria. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 9 di 11

12 Glossario Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Beneficiari Contraente Franchigia Indennizzo Premio Società il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso Morte. il soggetto che stipula il contratto. la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. la somma dovuta dal Contraente alla Società. UNIQA Protezione SpA. Si considera: Infortunio Malattia Invalidità Permanente Inabilità Temporanea Malattia Oncologica Grande Intervento Chirurgico Ricovero Istituto di cura ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un Invalidità Permanente oppure un Inabilità Temporanea. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato ad attendere alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate. ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive. ogni intervento chirurgico contenuto nell elenco di cui a pag. 26 e seguenti. la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura. ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 10 di 11

13 Day Hospital Nucleo familiare la degenza, esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in istituto di cura. un insieme di persone conviventi legate da vincoli di matrimonio o situazioni di fatto assimilabili, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 11 di 11

14 b) Condizioni di Assicurazione Sezione Infortuni Norme che regolano l Assicurazione Infortuni Art Rischio assicurato L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: 1) i colpi di sole, di calore e di freddo, l assideramento o il congelamento; 2) le conseguenze d ingestione di sostanze dovute a causa fortuita; 3) l asfissia non di origine morbosa; 4) l annegamento; 5) quelli causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario, nonché quelli causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato; 6) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile, nonché gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 7) quelli sofferti in stato di malore o di incoscienza; 8) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile. L assicurazione vale altresì: 9) per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace; 10) per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni che colpissero l Assicurato al di fuori della regione ove si trova il Comune dove egli ha la sua residenza anagrafica. Art Attività sportive L assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi attività sportiva con esclusione di: - sports aerei in genere e paracadutismo; - partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura. Tuttavia, qualora l infortunio si sia verificato in occasione della pratica dei seguenti sports: - alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3 grado della scala di Monaco; - guidoslitta; - sci acrobatico ed estremo; - rugby e football americano; - speleologia; - immersioni con autorespiratore; - pugilato; - atletica pesante; - arti marziali; - lotta nelle sue varie forme; - arrampicata libera (free-climbing); - canoa fluviale oltre il terzo grado; - salto dal trampolino con sci od idrosci; - bob; UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 1 di 28

15 od in occasione di corse o gare - e relative prove ed allenamenti - organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a: - calcio e calcetto; - ciclismo; - hockey; - sport equestri; l indennizzo dovuto a termini di polizza viene riconosciuto nella misura del 50%. Art Infortuni durante il servizio militare L Assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per le esercitazioni. È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L Assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all Assicurato il rimborso della parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurato ha diritto di ottenere la proroga dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. Art Esposizione agli elementi La Società in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle presenti condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre concomitanze (es. perdita di orientamento), l Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. Delimitazioni Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.1 punto 9); 2) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.1 punto 10); 3) dalla guida di aeromobili, nonché dal loro uso come membro dell equipaggio; 4) dall uso, anche come passeggero di: a) mezzi per il volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri deltaplani, parapendio; b) aeromobili di ditte o privati condotti da piloti non professionisti; c) mezzi subacquei; 5) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; 6) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 7) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 8) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; 9) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 2 di 28

16 nonché quelli causati dalla pratica dei seguenti sports: 10) paracadutismo e sports aerei in genere; 11) tutti quelli costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata. Art Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da: - alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, o da una delle seguenti infermità mentali: - sindromi organico-cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall art. 6.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle presenti Condizioni di Assicurazione e dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio, al netto dell Imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art Limiti d età L assicurazione non vale per le persone che abbiano compiuto i 75 anni d età successivamente al periodo di assicurazione originariamente previsto, per effetto di tacita proroga; in tal caso l assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio. Tale cessazione darà luogo alla corrispondente diminuzione di premio qualora siano assicurate più persone. Art Limiti territoriali L assicurazione vale in tutto il mondo. L Inabilità Temporanea, al di fuori dei Paesi europei, vale unicamente per il periodo di ricovero ospedaliero e dal giorno di rientro in Italia dell Assicurato. Prestazioni Art Criteri d Indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 3.5 Invalidità Permanente delle Condizioni di Assicurazione, sono diminuite tenendo conto del grado d invalidità preesistente. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 3 di 28

17 Art Morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. Art Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3), del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti dei beneficiari per la restituzione della somma corrisposta. Art Commorienza dei coniugi Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte dell Assicurato e del coniuge - o convivente more uxorio - la Società liquida: - ai loro figli minori designati in polizza quali beneficiari; - ai loro figli portatori di handicap tale da renderli non autosufficienti, designati in polizza quali beneficiari, la somma spettante in misura doppia restando però inteso che tale maggior esborso non potrà superare l importo complessivo di Euro ,00. Art Invalidità Permanente Se l infortunio ha per conseguenza un Invalidità Permanente, la Società liquida un indennità calcolandola sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta, secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino al con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l arto superiore destro e la mano destra varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l importo liquidato od offerto. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 4 di 28

18 Art Franchigia e supervalutazione per Invalidità Permanente Qualora l infortunio determini una Invalidità Permanente, l indennizzo è calcolato secondo le seguenti modalità: a)sulla parte della somma assicurata fino a Euro ,00 non si dà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5% della totale; b) sulla parte della somma assicurata eccedente Euro ,00 non si dà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente accertata è di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se invece il grado di Invalidità Permanente accertata è superiore alle percentuali sopra indicate l indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in base alle percentuali previste dalla seguente tabella: Grado percentuale Percentuale da liquidare Percentuale da liquidare di Invalidità Permanente sulla somma assicurata sulla somma assicurata accertata fino a Euro ,00 oltre a Euro ,00 da 1 a e oltre SUPERVALUTAZIONE SUPERVALUTAZIONE UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 5 di 28

19 Art Inabilità Temporanea integrale Se l infortunio ha per conseguenza un inabilità dell Assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, la Società liquida la somma assicurata per Inabilità Temporanea, integralmente per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere alle proprie attività. L indennità per Inabilità Temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno dell infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Nel caso in cui l Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall art. 4.1, la liquidazione dell indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente. Art Franchigia per Inabilità Temporanea La somma assicurata per Inabilità Temporanea è soggetta alle seguenti franchigie assolute: a) 7 giorni sulla somma fino a Euro 35,00; b) 14 giorni sulla somma eccedente Euro 35,00. Pertanto, sulla somma assicurata: - fino a Euro 35,00, la Società liquida l indennità a partire dall 8 giorno successivo a quello computabile a termini dell art. 3.7; - eccedente Euro 35,00, la Società liquida l indennità a partire dal 15 giorno successivo a quello computabile a termini dell art Art Indennità giornaliera di ingessatura Se in conseguenza dell infortunio all Assicurato viene applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente (escluso collare ortopedico amovibile), la Società liquida l indennità giornaliera assicurata dal giorno di applicazione sino al giorno precedente alla sua rimozione, con il massimo comunque di 365 giorni per evento. La garanzia è operativa anche nel caso in cui la gessatura venga applicata a seguito di malattia. Prestazioni aggiuntive Sempre operanti Art Rimborso delle spese sanitarie, di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e per l eliminazione di danni estetici Nel caso in cui sia operante la garanzia Invalidità Permanente, la Società, per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza, risarcisce il rimborso delle spese per: - onorari dei chirurghi o dell équipe operatoria; - uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento; - rette di degenza; - esami ed accertamenti diagnostici; - trattamenti fisioterapici e rieducativi; - trasporto dell Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza; - prestazioni medico-infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche, esclusi i medicinali. Relativamente alle protesi ed alle cure dentarie, il rimborso avviene nei termini previsti dal successivo art Qualora l Assicurato venga ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell Assicurato. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 6 di 28

20 Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica od estetica. L intervento di chirurgia estetica dovrà avvenire entro 730 giorni (2 anni) dalla data di guarigione clinica dell infortunio. Sono inoltre comprese le spese per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura o struttura alberghiera, ove sia comprovata la non disponibilità ospedaliera, di un accompagnatore dell Assicurato infortunato d età non superiore a 18 anni. La Società effettua il rimborso a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e dei documenti giustificativi di spesa in originale. La presente garanzia vale fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente con il massimo di Euro ,00. Sono in ogni caso esclusi i primi Euro 100,00 per sinistro. Art Rimborso delle spese per cure dentarie a seguito di infortunio Qualora sia assicurato il caso Invalidità Permanente, la Società rimborsa le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche resesi necessarie in conseguenza d infortunio indennizzabile a termini di polizza, purché diagnosticate in Istituto di cura entro 7 giorni dall infortunio stesso. Se al momento dell infortunio l Assicurato è minorenne, la Società rimborserà le spese necessarie alle cure odontoiatriche conseguenti all infortunio stesso, fino al raggiungimento del suo 18 anno d età. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. La presente garanzia vale fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per evento. Sono in ogni caso esclusi i primi Euro 100,00 per sinistro. Art Rimborso spese per inumazione e rimpatrio salma In caso di decesso dell Assicurato in conseguenza d infortunio indennizzabile, la Società rimborsa le spese sostenute per la cerimonia funebre, fino a concorrenza di Euro 2.600,00. Se il decesso avviene all estero, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma, fermo comunque il massimale sopra previsto. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Art Indennità speciale per perdita anno scolastico La Società liquida un indennità speciale di Euro 2.600,00 a favore dell Assicurato che al momento dell infortunio risulti regolarmente iscritto a scuole elementari, medie o secondarie superiori italiane o straniere, se, in conseguenza dell infortunio avvenuto durante l anno scolastico, si sia trovato nell incapacità fisica di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare, secondo le disposizioni in materia, la perdita dell anno scolastico. Il pagamento dell indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell anno scolastico è avvenuta per le suddette assenze. Art Rimborso spese per collaboratrice familiare In caso di ricovero in Istituto di cura in conseguenza d infortunio indennizzabile a termini di polizza di persona Assicurata con professione di casalinga, la Società rimborsa le spese sostenute per le prestazioni di una collaboratrice familiare professionale per un periodo pari a quello della degenza aumentato di 7 giorni e con il limite di 60 giorni (2 mesi) per anno assicurativo e di Euro 60,00 giornalieri. Questa garanzia viene prestata alla duplice condizione che non sia assicurato il caso di Inabilità Temporanea e che il ricovero sia di durata superiore a 3 giorni. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza infortuni e malattia IM 60 ed. 05/2011 pag. 7 di 28

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