Polizza INFORTUNI CONVENZIONE COD.CONV. PRODUTTORE ZONA CODICI TIPO CLIENTE CODICE PAG

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1 1.272, ,10 243,90 * RM Polizza INFORTUNI AGENZIA ROMA DIREZIONE NUMERO ARCHIVIO COD. AG. COD. SUBAG. RAMO NUMERO POLIZZA N. ARCH. AG. PRODOTTO CLASSE ESERCIZIO R. PR. GRUPPI D.P. INDICE (TIPO E NUMERO) 1/ EFFETTO POLIZZA SCADENZA POLIZZA SCADENZA PRIMA RATA CODICE RATEAZIONE DATA EMISSIONE SCADENZA VINCOLO 31/12/ /12/ /12/ ANNUALE 12/11/2012 CONVENZIONE COD.CONV. PRODUTTORE ZONA CODICI TIPO CLIENTE CODICE PAG CONTRAENTE / ASSICURATO ANTEAS NAZIONALE - VIALE PRETORIO CASTRO, ROMA RM PREMI CODICE FISCALE / PARTITA IVA PREMIO NETTO ACCESSORI PREMIO TASSABILE TASSE TOTALE PREMIO PRIMA RATA PROV.RISCHIO 8.483, ,00 PREMIO NETTO ACCESSORI PREMIO TASSABILE TASSE TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE COMBINAZIONE 8.483, , ,11 243, ,01 POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO) RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO) La presente polizza è integrata dal Fascicolo informativo mod edizione RIEPILOGO DELLE PERSONE - GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE (AD USO AMMINISTRATIVO) GRUPPO 1 N TASSO (1) RETRIBUZIONI (1) PREMIO ANNUO NUMERO PERSONE 1 TASSO SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE INFORTUNI: MORTE 39, , ,73 FRANCHIGIA % (2) INVALIDITÀ PERMANENTE 5 58, , ,10 INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO) FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO) RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO) FRANCHIGIA GG. MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO) GRUPPO 2 N TASSO (1) RETRIBUZIONI (1) PREMIO ANNUO NUMERO PERSONE 1 TASSO SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE INFORTUNI: MORTE 29, , ,26 FRANCHIGIA % (2) INVALIDITÀ PERMANENTE 3 29, , ,26 INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO) FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO) 5.000, ,33 FRANCHIGIA GG. RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO) 3 7,587 50,00 379,40 MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO) 37,940 50, ,02 TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE 9.756,10 (1) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTATE ALLE RETRIBUZIONI (2) SE INDICATE SI INTENDONO IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI NOTE: * Premio per Morte e Invalidità Permanente (vigente art. 15 comma 1 lett. F) del D.P.R. 917/86) euro 6.039,46. 1_1031_SKP /11/ Unipol Assicurazioni

2 Il Contraente dichiara: DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy; di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonchè le eventuali integrazioni contenute nell'allegato di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate. Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione 1031 Unipol Assicurazioni S.p.A. UN PROCURATORE CONTRAENTE FBIO_T08_N12 Il Contraente dichiara: di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia, e di acconsentire, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento dei dati personali comuni e sensibili nei limiti delle finalità indicate nell'informativa. CONTRAENTE FBIO_DICINF08 Polizza emessa il 12/11/2012 Il premio della rata alla firma è stato pagato il I mezzi di pagamento consentiti dall'impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale L'Agente o l'incaricato 1_1031_SKP /11/ Unipol Assicurazioni

3 foglio n. 1 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: Assicurazione: Associato: Beneficiari: Contraente: Franchigia: Infortunio: Invalidità Permanente: Istituto di cura: Malattia: Operatore Volontario: Polizza Convenzione: Premio: Ricovero: Sinistro: Società: la persona garantita dalla copertura assicurativa; il contratto di assicurazione; ogni iscritto all A.N.T.E.A.S. in possesso di tessera valida per l'anno in corso, che partecipa alle attività organizzate dall Associazione, non in qualità di Operatore Volontario. gli eredi legittimi dell'assicurato, o le persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da Infortunio; A.N.T.E.A.S. - Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la Solidarietà - che stipula la Polizza Convenzione nell'interesse dei propri Associati ed Operatori Volontari e nell'interesse degli Associati e degli Operatori Volontari delle Associazioni ad essa aderenti; l'importo prestabilito in misura fissa che, in caso di danno, l'assicurato tiene a proprio carico e che, per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo; ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o la necessità di ricovero in Istituto di cura pubblico o privato; la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione; Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani; ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'assicurato non dipendente da infortunio, la quale richieda la necessità di ricovero in Istituto di cura pubblico o privato; il soggetto che presta servizio attivo effettivo senza fine di lucro, per soli fini di solidarietà, allo scopo di realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari dell'associazione di cui fa parte; il documento stipulato tra la Contraente e la Società che prova l'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la permanenza in Istituto di cura pubblico o privato che preveda almeno un pernottamento; il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione; Unipol Assicurazioni S.p.A.

4 foglio n. 2 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE Per gli Associati l'assicurazione sarà operante esclusivamente per gli Infortuni subiti nello svolgimento delle attività ricreative, sportive e culturali rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni ad essa aderenti, secondo quanto previsto dagli Statuti Sociali. Si conviene altresì che le garanzie saranno operanti anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori, con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei suoi organi periferici o delle Associazioni ad essa aderenti. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di complessi di Associati. Per gli Operatori Volontari l'assicurazione sarà operante per gli eventi occorsi durante l'espletamento delle attività inerenti al servizio di volontariato individuato negli Statuti delle Associazioni di Volontariato e definito dalla Legge n. 266 del 11/07/1991 e successivo D.M. del 14/02/1992 pubblicato sulla G.U. del 22/02/1992 n. 44. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si considerano attività di volontariato: assistenza e trasporto anziani, handicappati, infermi e tossicodipendenti; assistenza domiciliare; servizi presso case protette ed assistite; interventi di protezione civile e di pubblica utilità; servizi interni all'associazione di Volontariato; guida ed uso di mezzi di trasporto dell'associazione di Volontariato. Le garanzie sono operanti anche in occasione della partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento in qualità sia di docenti che di alunni, ad assemblee e riunioni organizzative, nonché durante il tempo necessario per compiere il percorso dalla propria abitazione al luogo dove si presta l'attività di volontariato e viceversa con l'uso di mezzi pubblici e privati di locomozione, ivi compresa la guida di autovetture proprie e di terzi, nel limite massimo di 1 ora prima dell'inizio dell'attività ed 1 ora dopo il suo termine. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: a) conseguenti ad uso e guida di natanti in genere, purché l'assicurato sia in possesso della prescritta patente di abilitazione; b) sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche grave, nonché in stato di malore od incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti); c) causati da asfissia non di origine morbosa per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose e da avvelenamento conseguente ad ingestione di sostanze dannose per loro natura; d) causati da punture di insetti ed aracnidi, ferma l'esclusione della malaria, del carbonchio e di tutte le malattie tropicali; e) cagionati da calci e morsi di animali in genere; f) causati da annegamento, assideramento, congelamento e folgorazione; g) derivanti dalle conseguenze della pressione dell'acqua, escluse le embolie; h) derivanti da atti di temerarietà compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

5 foglio n. 3 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ i) cagionati da sforzi muscolari traumatici, ferma l'esclusione dell'apoplessia, dell'infarto e delle ernie di qualsiasi tipo (salvo quanto previsto al successivo articolo 2) Ernie traumatiche; j) causati da colpi di sole o di calore, nonché da influenze termiche ed atmosferiche. Art. 2 ERNIE TRAUMATICHE A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1 Oggetto dell assicurazione, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche, con l'intesa che: 1. qualora l'ernia risulti operabile, verrà riconosciuto esclusivamente l'indennizzo previsto per l'indennità giornaliera da ricovero; 2. qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale. Art. 3 INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI A parziale deroga dell'art c.c., l'assicurazione è estesa agli Infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di ,00 per tutti gli indennizzi. Qualora questi indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale delle somme assicurate. Art. 4 RISCHI ESCLUSI Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da: guida ed uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; collaudo di mezzi di trasporto in genere e guida dei medesimi qualora l'assicurato sia privo della prescritta abilitazione od in stato di ubriachezza; guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei; assorbimento di sostanze tossiche; partecipazione a competizioni -- o relative prove --sotto l'egida delle Federazioni o Associazioni sportive competenti, o comunque remunerative; ubriachezza, uso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio; delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; guerra, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto al precedente Art. 3) Infortuni causati da calamità naturali; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi

6 foglio n. 4 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni subiti dall'assicurato: nello svolgimento dell'attività di pugilato, atletica pesante, alpinismo, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere, sci acrobatico, football americano e rugby; nello svolgimento dell'attività di appartenente a corpi militari e di polizia, artista del circo, controfigura cinematografica e stuntman, fantino, guida alpina e scalatore di roccia o ghiaccio, palombaro e sommozzatore, pirotecnico e commerciante di esplosivi; durante il servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione per motivi di carattere eccezionale. Art. 5 SOMME ASSICURATE Le somme assicurate sono fissate come segue: Per gli Associati: ,00 per il caso di morte da infortunio(vd. Art 13 delle condizioni di polizza) ,00 per il caso di invalidità permanente da infortunio (vd. Art 17 delle condizioni di polizza) 200,00 per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto in ambulanza reso necessario da infortunio (vd. Art 24 delle condizioni di polizza). Per gli Operatori Volontari: ,00 per il caso di morte da infortunio (vd. Art 13 delle condizioni di polizza) ,00 per il caso di invalidità permanente da infortunio (vd. Art 17 delle condizioni di polizza) 50,00 per indennità giornaliera in caso di ricovero reso necessario da infortunio (vd. Art 20 delle condizioni di polizza) 50,00 per indennità giornaliera in caso di ricovero a seguito di malattia contratta in servizio o per causa di servizio (vd. Art 21 delle condizioni di polizza) 300,00 per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto in ambulanza reso necessario da infortunio (vd. Art 24 delle condizioni di polizza) ,00 per il caso di morte di un Assicurato genitore (vd. Art 15 delle condizioni di polizza) ,00 per il caso di morte a seguito di incidente stradale (vd. Art. 16 delle condizioni di polizza)

7 foglio n. 5 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ ,00 per il rimborso delle spese sanitarie a seguito di ricovero o di degenza diurna con durata di almeno 6 ore continuative (day hospital) indennizzato a termini di polizza (vd Art. 22 delle condizioni di polizza) 150,00 per il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchiature ortopediche e protesiche a seguito di evento indennizzato a termini di polizza (vd Art. 23 delle condizioni di polizza). Art. 6 SINISTRI CATASTROFALI Nel caso di un unico evento che provochi l'infortunio di più persone assicurate con la presente Polizza e con eventuali altre assicurazioni stipulate dall'assicurato o da altri con la Società, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di ,00 =. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. Art. 7 TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE DECORRENZA DELLA ASSICURAZIONE La presente Polizza viene stipulata per la durata di anni 1, con effetto dalle ore del 31 dicembre 2012 fino alle ore del 31 Dicembre 2013, a condizione che venga debitamente sottoscritta dall'a.n.t.e.a.s. - Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la Solidarietà e dalla Società. Nei confronti dei singoli Associati le garanzie assicurative previste dalla Polizza avranno la durata di una stagione associativa e decorreranno dalle ore del giorno di rilascio della tessera numerata da parte della Contraente, a mezzo dei suoi organi periferici da questa specificatamente autorizzati, attraverso le forme organizzative che la medesima riterrà di adottare ed avranno termine alle ore del 31 Dicembre di ciascun anno, a prescindere dalla data di rilascio della tessera numerata, purché venga pagato il premio secondo le disposizioni della presente Polizza. La tessera numerata dell'a.n.t.e.a.s. è pertanto il titolo che costituisce diritto, per gli Associati alle garanzie assicurative. Per gli Operatori Volontari le garanzie assicurative previste dalla Polizza avranno la durata di una stagione associativa e decorreranno dalle ore del giorno di iscrizione nei registri delle Associazioni di Volontariato previsti dalla Legge n. 266 del 11/08/1991 e successivo D.M. del 14/02/1992, pubblicato sulla G.U. 22/02/1992, n. 44 ed avranno comunque termine alle ore del 31 Dicembre di ciascun anno. Art. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del premio avverrà alla firma ed in via anticipata sulla base forfettaria di ,00, salvo conguaglio secondo le modalità descritte nel successivo Art. 10 Regolazione del premio. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Per le

8 foglio n. 6 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ successive inclusioni l'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno di ricevimento da parte della Società della Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta per il numero di Associati e per gli Operatori Volontari elencati nominativamente di cui sia stato richiesto l'inserimento in garanzia. I premi annui pro-capite si intendono stabiliti come segue e sono comprensivi delle imposte governative: Associati 2,50 Operatori Volontari 9,00 Ai fini del pagamento del premio resta inteso che: se l'inclusione avviene nel corso del primo semestre dell'anno solare, la stessa comporta la corresponsione per intero dei premi annuali, così come precedentemente specificati; se l'inclusione avviene nel corso del secondo semestre dell'anno solare, la stessa comporta la corresponsione del 50% dei premi annuali, così come precedentemente specificati. Se la Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo q uello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art C.C. Art. 9 DURATA E TACITA PROROGA L'Assicurazione ha durata annuale. Al termine di ciascun anno la Polizza può essere disdettata mediante lettera raccomandata spedita dalla Contraente o dalla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In assenza di disdetta, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente. La Contraente si impegna, nel caso di disdetta, a comunicare ai suoi Associati ed Operatori Volontari ed alle Associazioni ad essa aderenti la cessazione dell'assicurazione. Art. 10 REGOLAZIONE DEL PREMIO Premesso che l'importo di premio versato alla firma come anticipo deve considerarsi come premio minimo che rimarrà comunque acquisito dalla Società, entro 30 giorni dal termine dell'anno assicurativo la Società fornirà alla Contraente l'elenco riportante il numero degli Assicurati divisi per categoria (Associati ed Operatori Volontari) riferito all'anno assicurativo decorso e ciò ai fini dell'eventuale regolazione del premio che la Contraente si impegna a perfezionare entro e non oltre i 30 giorni successivi all'emissione, da parte della Società, dell'apposita appendice di incasso. Trascorso tale periodo, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione, l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore del giorno di cui si effettua il pagamento, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite, ai sensi dell'art C.C

9 foglio n. 7 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ Art. 11 LIMITI DI ETÀ L'Assicurazione vale per le persone di qualsiasi età, purché appartenenti alla Contraente o ad una delle Associazioni ad essa aderenti e ad una delle categorie assicurate con la presente Polizza (Associati ed Operatori Volontari). Tuttavia per le persone che abbiano superato il 80 anno di età, la franchigia prevista per il caso di invalidità permanente verrà elevata nella misura e nei modi disciplinati al successivo art. 18 Franchigia per invalidità permanente. Art. 12 VALIDITÀ TERRITORIALE L'Assicurazione vale per il mondo intero. Art. 13 MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte derivante da Infortunio si verifica, anche se successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi e/o testamentari del de cuius, salvo diversa designazione. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 14 MORTE PRESUNTA Qualora l'assicurato sia scomparso a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e, in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell'art. 211 del Codice della Navigazione, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tal evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi almeno sei (6) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, è provata l'esistenza in vita dell'assicurato, la Società ha diritto di agire sia nei confronti dei beneficiari sia dell'assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. Art. 15 BENEFICIO SPECIALE IN CASO DI MORTE DELL ASSICURATO GENITORE Se a causa di infortunio garantito con la presente polizza consegue la morte di un Assicurato genitore con qualifica di Operatore Volontario, unico produttore di reddito, l indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni se ed in quanto beneficiari sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di

10 foglio n. 8 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ (garanzia valida solo per gli operatori volontari) Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50% della totale. Art. 16 BENEFICIO SPECIALE IN CASO DI MORTE PER INCIDENTE STRADALE (garanzia valida solo per gli operatori volontari) Se a causa di infortunio garantito con la presente polizza consegue la morte di un Assicurato con qualifica di Operatore volontario a seguito di incidente stradale, la società liquiderà ai beneficiari l indennizzo previsto per il caso di morte maggiorato del 50% a condizione che, al momento dell incidente, l Assicurato indossasse le cinture di sicurezza, sia in qualità di guidatore che di passeggero. Non è in ogni caso prevista la cumulabilità dei disposti agli artt. 15 e 16. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l applicabilità di quanto previsto agli articoli medesimi, si intenderà operativo il disposto più favorevole all Assicurato. Art. 17 INVALIDITÀ PERMANENTE A) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società corrisponde la somma assicurata per invalidità permanente. B) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva parziale e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alla tabella di cui all'allegato n. 1 al DPR , n (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente Polizza, in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente, tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso di infortunio che determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici, fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

11 foglio n. 9 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ Art. 18 FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE A parziale deroga dell'art. 17 Invalidità permanente, l'indennizzo per invalidità permanente parziale verrà calcolato sulla somma assicurata (vedi Art. 5 ) in proporzione al grado di invalidità accertato, dopo aver applicato le seguenti franchigie fisse ed assolute: 1. Associati - 5% - Pertanto se l'invalidità è inferiore od uguale al 5% non sarà dovuto alcun indennizzo; se l'invalidità è maggiore del 5%, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente. Nel caso in cui l'assicurato abbia superato l 80 anno di età, la franchigia fissa ed assoluta applicata verrà elevata al 10%; pertanto per l'invalidità permanente inferiore od eguale al 10% non sarà dovuto alcun indennizzo, mentre per l'invalidità permanente superiore al 10%, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 10% Qualora l'invalidità permanente risultasse superiore al 25% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza applicare la franchigia sopra indicata. 2. Operatori Volontari - 3% - Pertanto se l'invalidità è inferiore od uguale al 3% non sarà dovuto alcun indennizzo; se l'invalidità è maggiore del 3% l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente. Nel caso in cui l'assicurato abbia superato il 80 anno di età, la franchigia fissa ed assoluta applicata verrà elevata al 10%; pertanto per l'invalidità permanente inferiore od eguale al 10% non sarà dovuto alcun indennizzo, mentre per l'invalidità permanente superiore al 10%, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 10% Qualora l'invalidità permanente risultasse superiore al 25% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza applicare la franchigia sopra indicata. Art. 19 INVALIDITÀ PERMANENTE ANTICIPO INDENNIZZO Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società - quando richiesta - corrisponderà all'assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. Art. 20 INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO (garanzia valida solo per gli operatori volontari) In caso di ricovero, superiore a 3 giorni, in ospedale o Istituto di cura pubblico o privato, reso necessario da infortunio, l'assicurato con qualifica di Operatore Volontario ha diritto all'indennità giornaliera garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 180 giorni per anno assicurativo. L'indennità giornaliera viene liquidata con deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di 3 giorni interi. In caso di infortunio che comporti periodi non consecutivi di degenza in ospedale od in Istituto di cura pubblico o privato, comunque riconducibili allo stesso evento, la franchigia fissa ed assoluta verrà applicata solamente una volta, computando in diminuzione 3 giorni interi sul totale dei giorni di degenza. Ai fini del pagamento dell'indennità, il giorno di entrata in ospedale od in Istituto di cura pubblico o privato e quello di dimissioni dal medesimo, verranno considerati come un giorno unico.

12 foglio n. 10 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ Art. 21 INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO PER MALATTIA (garanzia valida solo per gli operatori volontari) In caso di ricovero in ospedale od in Istituto di cura pubblico o privato, reso necessario da malattia contratta in servizio o per causa di servizio, l'operatore Volontario assicurato ha diritto all'indennità giornaliera garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 180 giorni per anno assicurativo. È considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Ai fini del pagamento dell'indennità, il giorno di entrata in ospedale od in Istituto di cura pubblico o privato e quello di dimissioni dal medesimo, verranno considerati come un giorno unico. Non danno in ogni caso diritto ad indennità: a) le malattie ricollegabili a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza dell'assicurazione; b) le malattie contratte per causa diversa da quella di servizio; c) le psicosi in genere e le sindromi nevrotiche caratteriali; d) gli eventuali ricoveri conseguenti a contagio accidentale da virus HIV e da AIDS e le sindromi ad esse correlate. Art. 22 RIMBORSO SPESE SANITARIE IN CASO DI RICOVERO (garanzia valida solo per gli operatori volontari) In caso di ricovero o day hospital (degenza diurna con durata di almeno 6 ore continuative) in Istituto di cura pubblico o privato, reso necessario da infortunio occorso durante il servizio o di malattia contratta in servizio o per causa di servizio, l'operatore Volontario assicurato ha diritto, entro il limite della somma assicurata di 5.000,00 = valido per anno assicurativo e per sinistro, al rimborso delle spese sostenute per: onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento); assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami diagnostici durante il periodo di ricovero; rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono; l'acquisto di protesi ortopediche sostitutive di parti anatomiche (comprese le protesi oculari); il trasporto con ambulanza in Istituto di cura, nonché il ritorno o il trasferimento da un Istituto di cura all'altro. Si intendono comprese in garanzia, qualora l'emergenza lo richieda, le spese eventualmente sostenute per l'intervento dell'eliambulanza o dell'aereo sanitario; cure mediche e trattamenti fisioterapici riabilitativi effettuati nei 30 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico; cure dentarie (anche extraricovero) rese necessarie dall'infortunio, semprechè l'infortunio sia provato da referto medico di pronto soccorso pubblico o di struttura equivalente. La presente garanzia vale per le spese effettivamente sostenute e documentate dall'assicurato e la liquidazione avverrà comunque con deduzione di quanto rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. La somma assicurata a titolo di spese mediche deve intendersi come massima disponibilità per persona, per uno o più infortuni nel corso dello stesso anno assicurativo. Per i ricoveri avvenuti all'estero, l'indennizzo verrà versato in Italia, in valuta italiana, al cambio indicativo segnalato dall'u.i.c. - Ufficio Italiano Cambi - e

13 foglio n. 11 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ relativo al giorno dell'avvenuto pagamento, documentato da parte dell'assicurato. Art. 23 INDENNITÀ AGGIUNTIVA (garanzia valida solo per gli operatori volontari) La Società rimborsa, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato un ricovero, e sempreché nella relativa cartella clinica vi sia una espressa previsione in tal senso, le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle dimissioni dall Istituto di cura per: acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche; acquisto o noleggio di apparecchi protesici o ortesi di qualsiasi tipo; acquisto o noleggio di apparecchi terapeutici. La liquidazione avverrà per le spese effettivamente sostenute e documentate dall Assicurato e comunque con deduzione di quanto rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso deve intendersi aggiuntivo rispetto alla somma liquidabile a titolo di indennità giornaliera e sarà in ogni caso limitato al 50% delle spese effettivamente documentate e sostenute con il massimo di 150,00 = per ciascun evento. Art. 24 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN AMBULANZA Entro il limite della somma assicurata e sempreché sostenute in dipendenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese per il trasporto in ambulanza in ospedale od in Istituto di cura pubblico o privato, nonché il ritorno o il trasferimento da un ospedale od Istituto di cura all'altro, fino alla concorrenza della seguente somma: A) Associati 200,00 per evento e per anno assicurativo; B) Operatori Volontari 300,00 per evento e per anno assicurativo. Art. 25 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili dalla presente Polizza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, forme maniacodepressive o stati paranoidi. Sono pure escluse dall'assicurazione le persone affette da positività HIV e da AIDS. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate. Art. 26 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro dieci (10) giorni da quando lo stesso si è verificato o da quando ne abbiano avuto la possibilità e comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della polizza, indicando luogo, giorno, ora dell'evento ed una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L'Assicurato od i suoi aventi diritto devono inoltre inviare alla Società copia della tessera associativa in corso di validità o, nel caso degli Operatori Volontari, copia del registro previsto dalla Legge n. 266 del 11/08/1991 e successivo D.M. del

14 foglio n. 12 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ /02/1992 da dove risulti l'iscrizione. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificati medici. Nel caso in cui vi sia stato ricovero, è necessario presentare la copia conforme all'originale della cartella clinica. In caso di morte dell'assicurato, la denuncia deve essere corredata da certificato di morte. L'Assicurato è altresì obbligato, in caso di sinistro, a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C.C.. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari per la definizione del sinistro, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato prima, durante e dopo il ricovero in ospedale od Istituto di cura pubblico o privato ed autorizzando gli stessi a fornire alla Società tutte le informazioni inerenti il suo stato di salute ed accettando di sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società e che la stessa ritenga necessari per la definizione del sinistro. Art. 27 ASSICURAZIONI PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dalla Contraente o dalle Associazioni intestatarie delle singole appendici di Polizza, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Art. 28 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 17 Invalidità permanete sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente Polizza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nell Art. 26 Denuncia del sinistro. La liquidazione del sinistro verrà effettuata dalla Società all'assicurato o, in caso di morte dell'assicurato, ai suoi Beneficiari. Art. 29 ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFERMITÀ, MUTILAZIONI O DIFETTI FISICI Fermo il disposto dell'art. 25 Persone non assicurabili, la Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati stessi fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 28 Criteri di indennizzabilità della presente Polizza.

15 foglio n. 13 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ Art. 30 MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE Ogni eventuale modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto. Art. 31 RINUNCIA AL RECESSO DA PARTE DELLA SOCIETÀ La Società s'impegna a non recedere dal contratto a seguito di sinistro occorso all'assicurato. Art. 32 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art. 33 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali divergenze di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 28 Criteri di indennizzabilità, debbono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità i legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 34 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. Art. 35 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

16 foglio n. 14 di 14 allegato a polizza n. 418/77/ Art. 36 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. LA CONTRAENTE UNIPOL ASSICURAZIONI SpA Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art C.C., le disposizioni di polizza qui richiamate: Art. 4 - Rischi esclusi; Art. 7 - Titoli che danno diritto all'assicurazione - Decorrenza dell'assicurazione; Art. 8 - Pagamento del premio; Art. 9 - Durata e tacita proroga; Art Regolazione del premio; Art Persone non assicurabili; Art Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato; Art Modalità di valutazione del danno; Art Foro competente. LA CONTRAENTE

17 Assicurazioni Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.P.A. Nota Informativa Rami Infortuni e Malattia Modello n Edizione Luglio 2010 Premessa La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. er maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. 1. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Stalingrado 45, Bologna (Italia), tel fax , sito internet: Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.P.A. La Società è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/ Informazioni relative al contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari. 2.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni Unipol Assicurazioni propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 2.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B San Donato Milanese (MI) - Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: , reclami@unipolassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all ISVAP contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e Unipol Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 2.3 Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale Decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio riscontro, Via Stalingrado, 45, Bologna, fax n Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. 2.4 Durata del contratto Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine indicato in polizza, si rinnova tacitamente per una ulteriore annualità e così successivamente di anno in anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, non viene previsto il tacito rinnovo del contratto. Pertanto la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 3. Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale de diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art.li 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

18 4. Periodi di carenza contrattuale Per le polizze Infortuni la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento della prima rata di premio (ex art del Codice Civile). Per le polizze Malattia la garanzia decorre dalle ore 24 del: - giorno di pagamento della prima rata di premio, per gli infortuni; - 30 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le malattie; - 30 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per l aborto terapeutico se effettuato nel secondo trimestre di gravidanza e per le malattie dipendenti da gravidanza (compreso l aborto spontaneo), soltanto se quest ultima ha avuto inizio in un momento successivo al giorno del pagamento del premio; giorno successivo a quello di pagamento dell a prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici noti al Contraente e/o all Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla stipulazione dell assicurazione, dichiarati dall Assicurato ed accettati dalla Società; giorno successivo a quello di pagamento dell a prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data; giorno successivo a quello di pagamento dell a prima rata di premio, per il parto e per le malattie dipendenti da puerperio. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della polizza sostituita, per le prestazioni da questa già previste. In caso di variazione intervenuta nel corso del contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, l assicurazione vale per le Invalidità Permanenti conseguenti ad una malattia che si sia manifestata dopo 90 giorni dal momento in cui decorre l assicurazione. 5. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Unipol Assicurazioni S.p.A.

19 APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante dell allegato Fascicolo informativo Il presente documento è valido a decorrere dal 1 l uglio 2011 La presente appendice integrativa - consultabile sul sito alla sezione [ ] - prevede l aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo composto da: - nota informativa - condizioni di assicurazione - informativa privacy. L aggiornamento è conseguente alla variazione della denominazione sociale di UGF Assicurazioni S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A., con effetto dal 1 luglio A seguito della variazione di denominazione sociale sono stati conseguentemente aggiornati gli indirizzi relativi al sito internet della Società e ai recapiti di posta elettronica utili per effettuare comunicazioni e richieste. Pertanto nei documenti contenuti nel Fascicolo informativo: - la denominazione UGF Assicurazioni S.p.A. deve intendersi sostituita con Unipol Assicurazioni S.p.A. ; - l indicazione del sito internet deve intendersi sostituita con ; - la dicitura ugfassicurazioni negli indirizzi di posta elettronica deve intendersi sostituita con unipolassicurazioni (ad esempio: reclami@unipolassicurazioni.it, info-danni@unipolassicurazioni.it, privacy@unipolassicurazioni.it ). Unipol Assicurazioni S.p.A. rimane il soggetto titolare del trattamento dei dati personali degli assicurati ai sensi del Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003). Tale trattamento non subisce variazioni rispetto al passato e continua ad essere svolto insieme alla capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. per alcuni servizi che sono gestiti dalla stessa capogruppo per conto di tutte le società del Gruppo Unipol. Informazioni dettagliate in proposito ed in ordine anche ai diritti di accesso degli interessati ai dati personali ed agli altri diritti previsti dal Codice sono riportate sul sito alla voce Privacy. Unipol Assicurazioni S.p.A. Pagina 1 di 1

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