Il principio di colpevolezza.
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- Giuditta Marini
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1 Il principio di colpevolezza. LA RESPONSABILITA PENALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Relazione prof.ssa MARIA ANTONELLA PASCULLI-docente di diritto penale del lavoro- Università di Bari Facoltà di Giurisprudenza
2 COLPEVOLEZZA E RESPONSABILITA : Responsabilità è un concetto bifronte: vuol dire essere responsabile nel senso prima materiale e poi morale della causalità dell evento; ed essere fatto responsabile ovvero portare il peso di qualcosa (res-pondere). Colpevolezza (responsabilità colpevole) è l attribuibilità del fatto all autore dal punto di vista soggettivo; può essere la meritevolezza della sanzione.
3 Colpevolezza e responsabilità La colpevolezza è una condizione essenziale di efficienza del sistema penale, perché non ha senso prevedere una pena per chi non sia colpevole, o perché non ha commesso il fatto, o perché lo abbia commesso senza dolo, né colpa, o perché non sia imputabile.
4 Colpevolezza e responsabilità La colpevolezza è una condizione di garanzia del cittadino nei confronti del sistema penale, perché non è giusto punire chi non sia colpevole l'elaborazione dottrinale, procedendo autonomamente, ha attribuito alla nozione di colpevolezza spazi crescenti nel sistema penale. Si è affermata una nozione di colpevolezza riferita al singolo fatto, comprensiva di tutti gli elementi che concorrono a fondare la rimproverabilità del fatto al suo autore: e tali elementi vengono oggi per lo più individuati nel dolo o nella colpa, nella normalità delle circostanze concomitanti al fatto, nella conoscenza o conoscibilità del divieto, nonché nella capacità di intendere e di volere.
5 Dottrina in tema La colpevolezza, secondo i sostenitori della c.d. concezione psicologica, consiste nel rapporto psicologico esistente tra il soggetto agente e l'azione che cagiona l'evento. Invece, secondo i sostenitori della concezione normativa, l'essenza della colpevolezza va ravvisata nel rapporto di conflittualità tra la volontà del soggetto agente e la volontà della società, immanente nella norma violata; sicché ciò che rileva non è tanto la volontà dell'azione causativa dell'evento, quanto l'atteggiamento antidoveroso della volontà.
6 La responsabilità penale nel codice e nella costituzione Responsabilità per dolo e per colpa art. 42 c.p. Responsabilità per delitto preterintenzionale art. 42 c.p. Responsabilità obiettiva art. 42 c.p. Elemento psicologico del reato art. 43 c.p. La responsabilità penale è personale art. 27 Cost.
7 ART. 42 C.P. Secondo il codice penale Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
8 Classificazione dogmatica La coscienza e volontà della condotta (azione o omissione) costituiscono la sua attribuibilità soggettiva, psicologica all autore materiale del reato. La coscienza e volontà mancano nei casi di forza maggiore, caso fortuito e costringimento fisico ai sensi degli artt.45, 46 c.p.
9 Funzione della colpevolezza il comma 1 dell'art. 42 esige per la configurabilità del reato la c.d. suitas e cioè la coscienza e volontà della condotta, cioè l'esistenza di un nesso psichico tra l'agente ed il fatto. Sussiste tale «nesso» tutte le volte in cui la condotta è posta in essere volontariamente e quando, pur non sussistendo tale esplicita volontà, con uno sforzo del volere la condotta integrante il reato poteva essere evitata dal soggetto. Pertanto devono attribuirsi alla «suitas» dell'agente anche gli atti automatici od abituali, i quali con un maggiore dominio della volontà potevano essere evitati e i fatti compiuti in stato emotivo anche forte (soltanto a certe condizioni estreme può essere esclusa l'imputabilità).
10 Fondamento sostanziale dell elemento soggettivo Il principio di colpevolezza trova il suo fondamento nell'art. 27 della Costituzione che, al primo comma, individua nella personalità il carattere essenziale della responsabilità penale. Con riferimento, poi, all'interpretazione della portata del mentovato principio costituzionale, secondo una tesi restrittiva, l'art. 27 comma 1 stabilirebbe solo il divieto di prevedere ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo la prevalente dottrina, invece, la portata dell'art. 27, 1 comma sarebbe ben più ampia in quanto volta ad escludere la responsabilità penale in difetto della possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto.
11 Colpevolezza e responsabilità L'art. 27, 1 comma cost. imporrebbe la responsabilità personale colpevole ed esprimerebbe, quindi, il principio della colpevolezza come necessario presupposto della responsabilità penale con la conseguente tendenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.
12 DOLO ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO ART. 43 C.P.. Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso e pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
13 STRUTTURA DEL DOLO la dottrina ha elaborato tre teorie: a) la teoria dell'intenzione, secondo cui l'essenza del dolo è la volontà di cagionare l'evento come fine ultimo della condotta. la teoria della rappresentazione, per la quale il dolo consiste nella volontà della condotta e nella previsione dell'evento. la teoria della volontà, secondo cui il dolo è coscienza e volontà sia del fatto costitutivo che dell'evento tipico. La sussistenza del dolo passa attraverso due momenti: il momento rappresentativo ed il momento volitivo.
14 PRETERINTENZIONE Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente La preterintenzione sussiste quando l'agente ha la volontà di un evento minore (es.: percosse o lesioni), ma si verifica un evento più grave, che va oltre l'intenzione (es.: la morte nell'omicidio preterintenzionale). Perché tale evento più grave sia attribuito all'agente, è sempre necessario che sussista un nesso causale con la condotta.
15 teorie sulla preterintenzione Secondo una parte della dottrina la preterintenzione costituirebbe un'ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva in quanto non è dalla legge espressamente richiesto che l'evento più grave sia rimproverabile all'agente per negligenza, imperizia od imprudenza. Un secondo orientamento, seguito dalla dottrina e giurisprudenza dominanti, identifica la preterintenzione in un dolo misto a colpa: dolo per l'evento minore, colpa per l'evento più grave. Sicché, se l'evento più grave non è attribuibile all'agente quanto meno per negligenza, imperizia od imprudenza, non è possibile configurare il delitto preterintenzionale
16 COLPA Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline Il fondamento della colpa, secondo la dominante dottrina, risiede nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento. La prevedibilità si sostanzia nella possibilità per l'agente di rappresentarsi nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione.
17 COLPA GENERICA E COLPA SPECIFICA La colpa generica è connessa alla violazione di generiche regole cautelari, provenienti da fonti sociali (cioè generalmente riconosciute dalla collettività) e si sostanzia nella negligenza, imprudenza ed imperizia. La colpa specifica è connessa alla violazione di specifiche norme poste da legge, regolamento, ordini e discipline. Occorre verificare di volta in volta se le norme scritte esauriscano la misura della diligenza richiesta all'agente in una determinata situazione o si imponga il rispetto anche delle ulteriori, generiche, regole della prudenza, diligenza e perizia.
18 ART. 27 COSTITUZIONE La responsabilità penale personale. è Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Non è ammessa la pena di morte.
19 Responsabilità penale Il primo comma dell art. 27 sancisce il principio della personalità della penale. La"responsabilità penale" è la condizione di chi subisce le conseguenze del proprio agire: ad esempio, una sanzione detentiva comminata a seguito del riconoscimento di colpevolezza di un reato che la prevede. Non è possibile, quindi, sostituzione personale nella responsabilità penale, come lo è, viceversa, in quella civile, cioè nell'obbligo al risarcimento dei danni causati da un atto illecito.
20 Responsabilità penale Il II comma dell art. 27 prevede il principio della presunzione d innocenza. Un imputato, che opponga ricorso contro una sentenza di condanna, non può essere considerato colpevole della colpa per cui pure è condannato in prima istanza fino alla pronuncia della sentenza definitiva sulla stessa imputazione. Vige, dunque, nel nostro sistema la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva: questo principio, affermato già da Montesquieu e presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, ha trovato piena attuazione solo col codice di procedura penale del 1989.
21 Responsabilità penale Il III comma attribuisce alla pena una funzione rieducativa, ripudiando ogni trattamento contrario al senso di umanità: il diritto di ogni individuo a non essere sottoposto né a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti viene garantito anche dalla Costituzione europea e va ad inserirsi nella più ampia tutela della dignità umana e del diritto all'integrità della persona. A questi principi è ispirata la Legge 354/75 di riforma dell'ordinamento penitenziario.
22 Responsabilità penale L ultimo comma, nel testo approvato dall'assemblea Costituente, recitava: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Il testo attuale è frutto della Legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007, che ha eliminato la pena di morte anche dai codici penali militari di guerra. La norma costituzionale, nella sua formulazione originaria, appariva ormai in conflitto con l'evoluzione sia dell'ordinamento italiano sia di quello europeo nonché contraddittoria con lo stesso art. 2 della Costituzione. La modifica apportata ha, tra l'altro, reso più forte la posizione dell'italia nella richiesta di sospensione universale delle pene capitali.
23 Colpevolezza e responsabilità
24 Elementi costitutivi art. 52 c.p. Necessità della difesa Idoneità dell azione difensiva a neutralizzare il pericolo Condotta necessitata con il minor danno possibile all aggressore. Mancata previsione dell evitabilità del pericolo. Offesa ingiusta riguarda tutti i diritti Proporzione tra offesa e difesa ovvero tra mezzi a disposizione dell aggredito e quelli impiegati nella reazione difensiva. Giudizio di proporzione più complesso ovvero tra i beni contrapposti quello minacciato e quello realmente leso in relazione al grado di pericolo, ovvero di tutte le circostanze esistenti dall inizio e alla fine dell evento aggressivo.
25 Difesa legittima art. 52, 2 c.p. L.13 febbraio 2006, n.59 introduce due nuovi commi La difesa legittima in privato domicilio/o in altro luogo in cui si eserciti attività commerciale, professionale o imprenditoriale consente l uso di arma legittimamente detenuta o altro mezzo per difendere in senso proporzionale la propria ed altrui incolumità o i propri e altrui beni in caso di mancata desistenza o di pericolo di aggressione. Contrasto con art. 2, 2 Convenzione europea sui diritti dell uomo, presunzione della proporzione. Natura giuridica Ipotesi speciale di legittima difesa Uso legittimo d armi da parte di privato
26 Difesa legittima art. 52, 2 c.p. Elemento specializzante della violazione di domicilio deroga alla disciplina dell art. 52 comma1. Indecifrabilità della situazione di pericolo. Requisito della necessità difensiva Attualità del pericolo Elemento soggettivo Il fine di difendere la propria o altrui incolumità/ Pericolo attuale di offesa al patrimonio La non desistenza momento in cui il pericolo è imminente e si manifesta nella sfera dell aggredito. Pericolo di aggressione riferito ai beni patrimoniali.
27 Stato di necessità art. 54 c.p. stato di necessità (art. 54 c.p.): <<non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo>>. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l ha costretta a commetterlo.
28 Elementi costitutivi art. 54 c.p. Situazione necessitante Pericolo attuale di aggressione ai beni giuridici/imminenza, immanenza, incombenza Danno grave alla persona Pericolo non volontariamente causato situazione riferita alla persona di colui che agisce e non a colui cui si riferisce il beneficio. Causazione colposa del pericolo Pericolo non altrimenti evitabile Azione necessitata. Azione determinata dall esigenza di salvare sé o altri da pericolo di danno Proporzione tra fatto e pericolo.
29 Stato di necessità In presenza di un pericolo attuale di un grave danno alla persona, il soggetto interessato può compiere, in danno di un terzo, un fatto previsto dalla legge come reato. Ai fini della esclusione del reato, occorre che tale comportamento sia necessario per salvarsi, che sia proporzionato al pericolo e che non sia stato posto in essere e/o provocato dal soggetto agente. Si differenzia dalla legittima difesa per il bene tutelato (solo diritti personali) e per il fatto che il danno non viene provocato all aggressore ma a un soggetto terzo incolpevole. L articolo 2045 c.c. stato di necessità stabilisce che quando chi ha compiuto un fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un indennità, la cui misura è rimessa all equo apprezzamento del giudice. Il primo comma prevede anche la fattispecie del cd. soccorso di necessità che ricorre quando l azione lesiva di un interesse protetto proviene non dal soggetto minacciato ma da un terzo soccorritore.
30 Giurisprudenza in tema di stato di necessità RIFIUTI - Discarica abusiva - Scriminante dello stato di necessità - Esclusione - Fattispecie. La scriminante dello stato di necessità opera solo allorché la condotta illecita sia diretta ad evitare un danno grave alla persona, da intendersi nella sua accezione fisica e morale, ma non patrimoniale. Nella specie, non può essere invocato lo stato di necessità della sua azione per fini sociali e di mercato relativi ai dipendenti della sua azienda. Nella specie era stato effettuato un deposito incontrollato di un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi e scarti provenienti dalla lavorazione del marmo realizzata una discarica non autorizzata dei predetti rifiuti, violati i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria per impedire la prosecuzione dell'attività illecita effettuazione uno scarico di acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione del marmo senza la prescritta autorizzazione. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 203
31 Uso delle armi art 53 c.p. uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.): <<non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona>>. Tale scriminante ha natura sussidiaria e si applica solo quando non può trovare applicazione la legittima difesa e l adempimento di un dovere. Per poter beneficiare della scriminante occorre essere un Pubblico Ufficiale.
32 Eccesso colposo art. 55 c.p. A norma dell art. 55, <<quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti degli artt. 51, 52, 53, 54 c.p., si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall ordine dell autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo>>. In presenza dei presupposti di fatto delle scriminanti, l agente per colpa travalica i limiti: es. nella legittima difesa a causa di errore inescusabile di valutazione uccide invece si limitarsi a percuotere. Il travalicamento dei confini della scriminante deve dipendere da difetto inescusabile di conoscenza della situazione concreta da parte dell agente, ovvero, da altre forme di inosservanza di regole di condotta a contenuto precauzionale, relative all uso di mezzi o alle modalità di realizzazione dei comportamenti.
33 Forme di eccesso colposo Si verifica quando si cagiona un determinato risultato volutamente, perché si valuta erroneamente la situazione di fatto; La prima forma -in definitiva coincidente con quella prospettata nella tesi monisticasarebbe caratterizzata da un errore di valutazione e si verifica allorché l agente valuta erroneamente la situazione, ritenendo così di rientrare nella scriminante, e, pertanto, vuole l evento più grave. Si difende ad esempio il diritto ingiustamente aggredito uccidendo l'aggressore senza che ricorrano i requisiti della necessità e della proporzione Si verifica quando la situazione di fatto è valutata esattamente, ma per errore esecutivo si produce un evento più grave di quello voluto. riconducibile allo schema dell'errore di esecuzione, che importa una responsabilità colposa per quanto cagionato fuori o al di là del voluto Tizio volendosi difendere contro Caio che lo aggredisce con un frustino per percuoterlo, scambiando erroneamente il frustino per una lunga arma da punta, reagisce con una pugnalata e uccide l aggressore.
34 Disciplina scriminanti art. 59,1 c.p. L art. 59 comma 1 c.p. stabilisce che <<le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell agente, anche se da lui non conosciute o da lui ritenute per errore inesistenti>> Valenza oggettiva delle scriminanti operano comunque a prescindere dalla consapevolezza dell agente Valenza soggettiva fondata sulla presenza di stati psicologici. Ambito della cd. scriminanti speciali, applicabili a talune figure di reato Es. scriminante della reazione agli atti arbitrari del.p.u.
35 Scriminante putativa art. 59, 4 c.p. L art. 59 comma 4 c.p. stabilisce che <<se l agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena queste sono sempre valutate a favore di lui>>. L errore per avere efficacia scusante deve investire: 1) i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione stessa; 2) una norma extrapenale integratrice di elemento normativo di fattispecie giustificante. È esclusa, dunque, la rilevanza esimente dell errore di diritto (es. la provocazione non esclude il reato. Chi commette un reato nell erronea convinzione che sussistano circostanze scriminanti, agisce senza dolo allo stesso modo di chi erra sull esistenza di un requisito positivo della figura in questione.
36 Errore sulla scriminante per colpa. L art. 59 comma 4 c.p. stabilisce, inoltre che <<se l errore sulla presenza di una scriminante è dovuto a colpa dell agente, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come reato colposo>>. Disciplina analoga a quella preveduta dall art. 47 comma 1 c.p. applicabilità anche alle contravvenzioni. Esempio errore di valutazione dovuto ad eccessiva precipitazione di giudizio.
37 Differenza con eccesso colposo. Oggetto del giudizio di colpa Art. 59 comma 4 u.parte. C.p. se il soggetto è in colpa per aver erroneamente creduto di essere stato minacciato da un pericolo che non esisteva, o non attuale, egli è in colpa per non aver esattamente percepito e apprezzato le realtà che le varie esimenti descrivono come presupposti condizionanti la sua condotta. Art. 55 c.p. se il soggetto ha percepito esattamente tali realtà, ma poi per colpa, non ha adeguato al sua successiva condotta che la legge richiedeva fosse da lui posta in essere risponderà di eccesso colposo.
38 Università degli studi di Bari ALDO MORO Facoltà di Giurisprudenza Dott.ssa MARIA ANTONELLA PASCULLI PHD criminal law and organized crime Senior Lecturer in criminal law/university teacher Visiting distinguish researcher at School of law Birmingham Penal lawyer-research fellow Honorable judge in penal affairs Docente di diritto penale del lavoro
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