IL PRESTITO DEL PERSONALE E L IVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL PRESTITO DEL PERSONALE E L IVA"

Transcript

1 IL PRESTITO DEL PERSONALE E L IVA L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA ESONERATRICE SOMMARIO: 1. PREMESSA 2. LA NORMATIVA DEL LAVORO 3. L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO; 3.1. La base imponibile; 3.2. L interpretazione dell Amministrazione finanziaria 4. L INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE; 4.1. (segue) Brevi considerazioni a margine della sentenza: l onere della prova; 4.2. (segue) La ripetibilità dell imposta erroneamente assolta per rivalsa 5. L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 6. CONCLUSIONI. 1. PREMESSA All interno, o meno, di un gruppo di imprese il prestito del personale rappresenta un fenomeno alquanto diffuso, anche in ambito internazionale. Esso, di norma, tende a soddisfare esigenze operative volte ad acquisire una maggiore economicità delle imprese interessate, un integrazione di processi produttivi, una maggiore efficienza delle procedure amministrative. In ambito tributario non esiste una definizione di prestito del personale perché l art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come si vedrà in seguito, si limita a disporre l esclusione dall IVA per i prestiti o distacchi del personale. Considerato che gli elementi definitori del prestito coincidono, di fatto, con quelli del distacco del personale disciplinato dall art. 30, primo comma, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si ritiene utile muovere da tale fattispecie negoziale, intesa nell accezione tecnica del diritto del lavoro, per individuarne i contenuti giuridici elaborati dalla giurisprudenza. Ciò perché la dottrina del lavoro concorda nel ritenere che il legislatore del 2003 ha voluto recepire i tratti salienti dell istituto elaborati dalla prassi giudiziale e dalla dottrina precedenti. 2. LA NORMATIVA DEL LAVORO Nella sfera dei rapporti di lavoro privatistico, il distacco (o comodato) dei lavoratori è compiutamente regolato dal D.Lgs n. 276/2003, atteso che l art. 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), disciplinava l istituto con riferimento alla sola ipotesi legata alla necessità di riduzione del personale dipendente. Ai sensi dell art. 30, primo comma, del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco del personale si configura quando il datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altri soggetti per l esecuzione di una determinata attività lavorativa, senza che ciò porti all estinzione dell originario rapporto di lavoro, né generi un nuovo rapporto con il soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa. I requisiti essenziali per la legittima configurazione della fattispecie sono l interesse del soggetto distaccante e la temporaneità della prestazione (1). Il primo requisito presuppone una qualsiasi forma di interesse produttivo a vantaggio dell attività del datore di lavoro seppure la prestazione lavorativa, di fatto, avviene a favore del terzo soggetto beneficiario (distaccatario) (2). Il soddisfacimento dell interesse produttivo attuato tramite una modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è infatti considerato un esercizio normale e non fraudolento del potere direttivo del datore di lavoro distaccante (3). A ogni modo, l interesse produttivo non può identificarsi con il semplice corrispettivo economico riconosciuto per la cessione temporanea del lavoratore, riconducendosi tale ipotesi alla somministrazione irregolare di mano d opera (4). Quanto al requisito della temporaneità, esso non presuppone né che la durata del prestito sia predeterminata dall inizio, né che sia più o meno lunga, ma è ricondotto alla coincidenza della durata del distacco con l interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore del terzo (5). In tal senso, in un documento di prassi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che la durata del distacco deve coincidere ed essere funzionale alla persistenza dell interesse del distaccante (6). In conclusione, l elemento della temporaneità del distacco è concepito come un corollario dell interesse datoriale (7): fintando che in capo all impresa c è un interesse permane la liceità (1) Cass., sez. lav., 18 agosto 2004, n , in Mass., 2004; Cass., sez. lav., 7 giugno 2000, n. 7743, in Notiz. giurisp. lav., 2000, 769; Cass., sez. lav., 15 giugno 1992, n. 7328, in Dir. lav., 1993, II, 443; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751, in Dir. prat. lav., 1989, 1510; e Cass. 26 febbraio 1982, n. 1263, in Mass., (2) Cass., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9694, in Mass. Foro it., 2009, 554; e Cass., sez. lav., 26 aprile 2006, n. 9557, ivi, 2006, 817. Ciò non altera lo schema della subordinazione di cui all art c.c.: Cass. 8 agosto 1987, n. 6814, in Mass., 1987; e Cass. 12 novembre 1984, n. 5708, ivi, (3) Cass. n. 7743/2000, cit.; e Cass. n /2004, cit. (4) Art. 27, primo comma, del D.Lgs. n. 276/2003; circ. Min. lav. 24 giugno 2005, n. 28. (5) Cass. n. 1751/1989, cit.; Cass., sez. lav., 2 settembre 2004, n , in Mass., 2004; e Cass. n. 7328/1992, cit. (6) Circ. Min. lav. 15 gennaio 2004, n. 3. (7) Cass., sez. lav., 17 marzo 1998, n. 2880, in Foro it., 1998, I,

2 del distacco, cessato l interesse viene meno la ragione giustificatrice della causa negoziale (8). Durante la fase del distacco, l obbligazione di prestare l attività lavorativa nei confronti del datore di lavoro resta sospesa e viene adempiuta nei confronti del soggetto distaccatario, seppure il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento normativo, economico, contributivo e assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali del lavoratore (9). Il distacco del lavoratore può anche essere parziale, nel senso che la prestazione lavorativa può eseguirsi in parte a vantaggio del soggetto distaccante e in parte presso il distaccatario (10). 3. L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 3.1. La base imponibile Ai sensi dell art. 13, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la base imponibile dell IVA è costituita dall ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all esecuzione e i debiti o gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Il riferimento della norma all ammontare dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, sta a indicare che la base imponibile non deve essere limitata al corrispettivo dei beni ceduti o delle prestazioni eseguite, ma deve comprendere gli oneri e le spese inerenti l esecuzione del contratto. Motivo per cui, alla determinazione dell imposta concorrono anche le cessioni e le prestazioni di servizio accessorie, ovverosia quelle distinte dall operazione principale e che assumono un carattere di strumentalità o di complementarietà rispetto all oggetto principale del contratto (11). Peraltro, a norma dell art. 15, primo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Infine, ai sensi dell art. 8, comma 35, della legge n. 67/1998: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo» L interpretazione dell Amministrazione finanziaria A causa del difetto del presupposto oggettivo per l imposizione (12), inizialmente l Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che dovevano ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell IVA i prestiti del personale a fronte dei quali veniva riconosciuto a favore del soggetto distaccante il solo rimborso del (8) Cass. n. 5708/1984, cit.; Cass. 13 maggio 1981, n. 3150, in Mass., 1981; Cass. n. 2880/1998, cit.; e Cass. n /2004, cit. (9) Cass., sez. lav., 5 settembre 2006, n , in Riv. it. dir. lav., 2007, II, 663. Il potere di licenziamento permane in capo al soggetto distaccante: Cass., sez. lav., 22 marzo 2007, n. 7049, in Mass. Foro it., 2007, 580. (10) Circ. n. 3/2004, cit.; nota Min. lav. 11 aprile 2001, n. 5. (11) G. MANDÒ - D. MANDÒ, Manuale dell imposta sul valore aggiunto, Milano, 2009, 275 ss. (12) Ved. art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. costo sostenuto per retribuzioni e oneri previdenziali (13). Tuttavia, l Amministrazione precisava che nell ipotesi in cui le parti avessero pattuito somme ulteriori, l intero corrispettivo, comprensivo quindi della quota parte relativa al rimborso, doveva assoggettarsi all imposta (14). In un successivo intervento, avente a oggetto un contratto di locazione di azienda ove le parti avevano previsto corrispettivi diversi, uno per la locazione e l altro per il costo del personale dipendente, il Ministero sembrò mutare indirizzo interpretativo e affermò che l operazione doveva intendersi nella sua globalità, e quindi realizzatrice di una prestazione di servizio rientrante nella previsione di cui all art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. A tal fine non rilevava la previsione contrattuale di uno specifico importo riconosciuto a titolo di rimborso del costo del personale distaccato, motivo per cui doveva assoggettarsi a imposta l intero corrispettivo pattuito, comprensivo di quanto dovuto per il prestito del personale (15). A seguito dell entrata in vigore dell art. 8 della legge n. 67/1988, e sotto un altro profilo di rilievo, l Amministrazione finanziaria precisò che per i servizi resi costituivano elementi qualificanti la fattispecie il passaggio del potere gerarchico dal distaccante al soggetto beneficiario della prestazione e la determinazione analitica delle persone e dei tempi di lavoro utilizzati (16) (segue) Il luogo della prestazione e il trasferimento fisico del lavoratore Un intervento più recente dell Amministrazione finanziaria ha riguardato l istanza di interpello presentata da una società la quale chiedeva di conoscere il trattamento da riservare alle somme da addebitare a una sua società controllata, avente sede legale all estero, a fronte dell attività svolta dal proprio personale e nella sede nazionale a favore della società controllata. L istante riteneva la fattispecie costitutiva di una forma legittima di prestito del personale, anche se non prevedeva il distacco fisico dei dipendenti presso la sede della società estera. La fatturazione della prestazione di servizio doveva pertanto avvenire senza applicazione dell IVA, ai sensi dell art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, perché resa a favore di un soggetto non residente nel territorio dello Stato. Nel parere espresso, l Agenzia delle entrate precisò che la locuzione prestito di personale, contenuta nella citata norma dell art. 7, corrispondeva, in ambito comunitario, a quella di messa a disposizione del personale di cui all art. 9, par. 2, lett. e), della VI Direttiva CEE. Ragione per cui, per quanto qui di rilievo, concluse affermando che il mancato trasferimento fisico dei lavoratori dal soggetto distaccante al distaccatario non realizzava (13) Ris. 5 luglio 1973, n , in Boll. Trib., 1973, 1499: la risoluzione riguardava un prestito di personale tra società dello stesso gruppo; in seguito, il Ministero precisò che la legittimità dell operazione non era subordinata ad alcun collegamento di natura organica o finanziaria tra le imprese interessate: ris. 19 febbraio 1974, n , ivi, 1974, 587. (14) Ris. 20 marzo 1981, n , in Boll. Trib., 1981, 597. (15) Ris. 31 ottobre 1986, n , in Boll. Trib., 1986, (16) Circ. 26 febbraio 1999, n. 53/E, in Boll. Trib., 1999,

3 l ipotesi della messa a disposizione del personale per carenza delle prerogative tipiche del rapporto di lavoro subordinato (17) (segue) La pretesa inscindibilità della prestazione Un successivo intervento dell Agenzia delle entrate ha riguardato l istanza di interpello avanzata da un consorzio esercente l attività di elaborazione dati per conto dei consorziati (18). L istante precisava che per lo svolgimento dell attività di elaborazione dati si avvaleva delle attrezzature e del personale dipendente di un altra impresa. I rapporti contrattuali erano regolati su basi distinte: da una parte v era il prestito del personale a favore del consorzio a fronte del quale competeva all impresa distaccante il rimborso del relativo costo; dall altra v era l affitto dei macchinari e del software con il riconoscimento del relativo corrispettivo per l uso. L istante riteneva pertanto di dover assoggettare a imposta il canone previsto per l affitto dei beni e non il rimborso del costo relativo al prestito del personale, in forza dell esclusione prevista dall art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988. In risposta all istanza, l Agenzia affermò che la norma di esclusione ineriva al solo schema negoziale della fornitura del prestito o distacco del personale. E poiché il caso di specie rappresentava una figura contrattuale complessa e articolata con la quale il consorzio, sfruttando le competenze e il know-how della società terza, svolgeva l attività di elaborazione dati per conto dei consorziati con la contestuale fornitura di risorse umane, materiali e immateriali essa doveva ricondursi a una prestazione unica e inscindibile che esulava dal campo di applicazione della norma premiale. Ragione per cui, il corrispettivo della prestazione resa doveva assoggettarsi integralmente a imposta, comprensivo della quota del rimborso del costo del personale distaccato. 4. L INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE La qualificazione normativa della relazione tra il costo del personale e l IVA è stata oggetto di un recente intervento del Giudice di legittimità (19). Esso inerisce al distacco di alcuni dipendenti presso l impresa committente, a fronte del quale il datore di lavoro aveva ricevuto un corrispettivo predeterminato in modo forfetario. L accordo prevedeva, oltre il prestito del personale, l acquisizione da parte del distaccatario dei diritti sulle invenzioni, le scoperte, i miglioramenti, inclusi eventuali brevetti relativi all elaborazione dei dati sviluppati nel corso dei servizi resi durante l esecuzione del contratto. L Amministrazione finanziaria riteneva violato l art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, perché a causa della sua predeterminazione forfetaria, a consuntivo il corrispettivo pattuito risultava di un importo superiore al costo del personale prestato. L assunto era contestato dal datore di lavoro, secondo cui il corrispettivo ricevuto risultava essere di importo inferiore. Ad ogni modo, dopo i due giudizi di merito, la controversia era (17) Ris. 2 agosto 2002, n. 262/E, in Boll. Trib., 2002, (18) Ris. 5 novembre 2002, n. 346/E, in Boll. Trib. On-line. (19) Cass., sez. trib., 7 settembre 2010, n , in Boll. Trib. On-line. devoluta alla Corte di Cassazione alla quale veniva sottoposto il seguente quesito di diritto «se per ritenere irrilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo sia sufficiente il riferimento al costo del personale distaccato, essendo irrilevante la sua concreta determinazione e, comunque, la diversa intenzione delle parti». Previo richiamo dei disposti normativi applicabili alla fattispecie, nella sentenza emessa la Corte di Cassazione ha affermato che: i) ai sensi dell art. 8 della legge n. 67/1988, il rimborso del costo del personale è irrilevante ai fini dell IVA perché entro tale limite non si configura una prestazione di servizio da attrarre a tassazione ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n. 633/1972; ii) l imposta eventualmente assolta non potrebbe essere detratta in forza di quanto previsto dall art. 19, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, confermato, in negativo, dal successivo secondo comma, n. 1); iii) la somma corrisposta in eccedenza al rimborso del costo trova giustificazione nella corrispondenza dell acquisto di un bene o dell acquisizione di un servizio e pertanto deve assoggettarsi a IVA, con conseguente legittima detrazione da parte del committente (segue) Brevi considerazioni a margine della sentenza: l onere della prova Quale utile corollario di quanto sin qui riportato, è opportuno un breve richiamo all assolvimento dell onere della prova in caso di richiesta di esclusione dall applicazione dell IVA. Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che «l onere della prova in materia tributaria grava di norma sulla parte che fa valere la pretesa fiscale, e quindi sull Amministrazione finanziaria, salvo che la legge non preveda espressamente o implicitamente che debba essere il contribuente a fornire la prova di situazioni a lui favorevoli. È in particolare il caso in cui il contribuente fa valere particolari circostanze che, pur non escludendo il diritto impositivo del Fisco, ne riducono sul piano quantitativo la pretesa. In tali ipotesi, il contribuente deve provare l esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della sua eccezione, non essendo possibile far gravare sull Amministrazione finanziaria la prova dei fatti negativi al singolo contribuente» (20). Sul piano concreto, si ritiene che ai fini della prova circa la reale sussistenza di un interesse produttivo od organizzativo del datore distaccante, e quindi del diritto all esclusione dall imposizione, non siano sufficienti generiche allegazioni circa i legami contrattuali o proprietari con il soggetto distaccatario. La sussistenza di un interesse qualificato dev essere provata con la pattuizione di un attività lavorativa determinata nell oggetto, nella collocazione spaziale e, almeno tendenzialmente, nella durata. Inoltre, occorre la prova della puntuale corrispondenza tra l attività individuata nell accordo intervenuto tra distaccante e distaccato, precedente al prestito, e l atti- (20) Cass., sez. trib., 9 maggio 2003, n. 7124, in Boll. Trib. On-line: il principio di diritto secondo cui la prova delle circostanze che rendono le prestazioni di servizio escluse dal campo di applicazione dell IVA è a carico del soggetto che se ne avvantaggia è consolidato nella giurisprudenza di legittimità; si veda, per tutte, Cass., sez. trib., 26 maggio 2010, n , ivi. 676

4 vità in seguito effettivamente svolta dal prestatore in costanza di distacco. Sul piano quantitativo occorre predisporre la necessaria documentazione, tramite gli strumenti tipici previsti dalla normativa del lavoro, comprovante le ore di lavoro effettuate e i costi sostenuti per il personale distaccato (21) (segue) La ripetibilità dell imposta erroneamente assolta per rivalsa L intervento dei Massimi Giudici appare di rilievo sotto un altro profilo: la detrazione dell IVA erroneamente addebitata in fattura dal cedente o prestatore di servizio per un operazione non assoggettabile all imposta. Nella sentenza in commento, la Corte indica tra le disposizioni normative cui sussumere la fattispecie controversa anche l art. 19, comma 2, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui «Non è detraibile l imposta relativa all acquisto di servizi afferenti ad operazioni non soggette all imposta». Il rilievo potrebbe interessare i contribuenti che, prestando un legittimo affidamento sui documenti di prassi dell Amministrazione finanziaria in seguito rilevatisi errati, a fronte della corresponsione del rimborso del costo del personale distaccato abbiano ricevuto una fattura gravata da un IVA non dovuta, dopo detratta dall imposta versata. Sul punto occorre considerare che con la Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE, il legislatore comunitario ha inteso limitare il diritto alla detrazione al solo caso in cui i beni o servizi acquistati risultino impiegati per il compimento di operazioni imponibili (22) e che la detrazione dell IVA assolta in fattura presuppone un operazione a monte assoggettabile all imposta (23). Ora, poiché il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce delle Direttive comunitarie (24), la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in ipotesi di fatturazione con addebito di IVA di un operazione (in realtà) non imponibile, non è ammessa la detrazione dell imposta assolta per errore in via di rivalsa (25). Escludendosi, fra l altro, ogni simmetria tra l obbligo del cedente o prestatore di servizio di versare l IVA e il diritto del cessionario o committente di portare in detrazione l imposta assolta in fattura (26). Sicché, per il recupero dell imposta a seguito di accertamento in rettifica da parte (21) Con riguardo alla nozione di costo sostenuto per il personale in prestito, l art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, non ne specifica il contenuto. Per la giurisprudenza e la prassi ministeriale alla determinazione del costo concorrono le retribuzioni, gli oneri previdenziali e assistenziali, i premi Inail e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto: cfr. Cass., sez. I, 6 marzo 1996, n. 1788, in Boll. Trib., 1996, 1553; ris. n /1974, cit.; ris. 30 gennaio 1974, n , ivi, 1974, 516; ris. 6 febbraio 1974, n , ibidem, 422; ris. 19 gennaio 1976, n , ivi, 1976, 464; ris. 5 ottobre 1979, n , ivi, 1979, 1738; e ris. n /1981, cit. (22) Corte Giust. CE 13 dicembre 1989, causa C-342/87, in Boll. Trib. On-line. (23) Corte Giust. CE 8 giugno 2000, causa C-98/98, in Boll. Trib. On-line. (24) Cfr., ex multis, Cass., sez. trib., 3 novembre 2010, n , in Boll. Trib. On-line. (25) Cfr., ex multis, Cass., sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1607, in Boll. Trib., 2008, (26) Cass., sez. trib., 29 agosto 2007, n , in Boll. Trib. On-line; e Cass., sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6194, ivi. dell Amministrazione finanziaria, al beneficiario della prestazione competerebbe l azione di ripetizione, ex art c.c., di quanto erroneamente pagato in via di rivalsa al soggetto distaccante, quale sua controparte contrattuale (27). E a questi competerebbe nei confronti dell Amministrazione finanziaria l azione di rimborso dell indebito versamento dell IVA, o, per meglio dire, dell importo erroneamente ritenuto un imposta dovuta, da esperire nel termine biennale di decadenza (28). 5. L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il corretto ambito di applicazione della norma esoneratrice dall imposta. In seno a una previsione contrattuale ove le parti pattuiscano prestazioni diverse e ulteriori rispetto al prestito del personale a fronte delle quali si determina un compenso forfetario, comprensivo del prestito, l esatto assolvimento dell imposta è il seguente: i) se a consuntivo il compenso forfetario risultasse di importo superiore al costo del personale distaccato, la somma eccedente sarebbe gravata da imposta, mentre il rimborso della quota parte relativa al costo del personale resterebbe escluso dall IVA; ii) se il compenso forfetario risultasse inferiore al costo, il beneficiario della prestazione non avrebbe acquistato alcun bene e non avrebbe usufruito di alcuna prestazione dal parte del soggetto distaccante il personale, motivo per cui si continuerebbe a versare nel campo dell irrilevanza ai fini IVA. La sentenza muove dalla circostanza che dagli atti processuali emergeva un contrasto (non risolto nei gradi di giudizio di merito) sull entità delle somme corrisposte determinate in via preventiva e forfetaria. Per l ente impositore esse risultavano superiori al costo, mentre per il contribuente erano addirittura inferiori. L incertezza potrebbe aver determinato da parte dei Massimi Giudici la sussunzione della fattispecie in seno all art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, secondo cui: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo». Per contro, si ritiene che alla presenza di una cessione di beni o di una pluralità di prestazioni rese, comprensiva quella del prestito del personale, la norma di esclusione dall applicazione dell IVA sia da individuare nell art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, per configurare un anticipazione eseguita in nome e per conto della controparte è necessario che le spese addebitate si accompagnino a un operazione principale soggetta a IVA, rispetto alla quale le prime assumono una veste di accessorietà. Il prestito del personale non accompagnato da altri obblighi del cedente o prestatore di servizi configurerebbe l unica operazione concordata, con conseguente attrazione nel campo di applicazione dell imposta del rimborso del relativo costo. In tale fattispecie si ritiene trovi la sua ratio l art. 8 della legge n. 67/1988, laddove il legislatore ha inteso escludere da imposi- (27) Cass., sez. un., 13 dicembre 1991, n , in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. I, 10 giugno 1998, n. 5733, in Boll. Trib., 1999, 523; e Cass., sez. I, 18 aprile 1991, n. 4181, in Boll. Trib. On-line. (28) Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n

5 zione (anche) il prestito o il distacco del personale a fronte dei quali è versato (solo) il rimborso del relativo costo. In sintonia con l art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, il quale stabilisce che il datore di lavoro distaccante rimane responsabile diretto del trattamento economico (oltre che normativo) previsto a favore del lavoratore distaccato (29). 6. CONCLUSIONI Si ritiene che la sentenza della Corte di Cassazione ponga fine a una presa di posizione dell Amministrazione finanziaria che appare condizionata da eccessivi timori di elusione dell imposta da parte dei contribuenti. Invero, la previsione contrattuale di diverse prestazioni di servizio, magari di rilievo irrisorio, oltre a quella del prestito del personale, potrebbe costituire per gli imprenditori un facile espediente per eludere l imposta. Non a caso, in passato il Ministero delle finanze aveva inserito la fattispecie del prestito o del distacco del personale tra le operazioni potenzialmente a rischio di elusione dell IVA (30), con la conseguenza che l istituto si era permeato di un alone di rigore eccessivo che sul piano concreto potrebbe averne ridotto l operatività (31). In tal senso potrebbero leggersi i documenti di prassi, prima citati, circa il preteso trasferimento fisico dei lavoratori presso la sede del soggetto distaccatario, la scindibilità delle prestazioni pattuite oltre il prestito del personale, l assoluta corrispondenza dell importo rimborsato al datore di lavoro con l effettivo costo sostenuto. Tuttavia, dalla sentenza in commento si evince che tale indirizzo interpretativo, seppure astrattamente giustificabile, non trova conforto né nella lettera né nella ratio del quadro normativo di riferimento. Esso appare, oggi, oltremodo penalizzante il mondo del lavoro verso cui, viceversa, il legislatore si indirizza con maggiore favore, evitando di frapporre inutili ostacoli o formalismi a quelle fattispecie contrattuali, come quella che ci occupa, meritevoli di tutela quando sono sorrette da genuine esigenze organizzative e produttive dell imprenditore (32). E sotto tale profilo, (29) Seppure la previsione del rimborso degli oneri economici sostenuti dal distaccante non assume rilevanza specifica ai fini della qualificazione del distacco c.d. Genuino : cfr. Cass., sez. un., 13 aprile 1989, n. 1751, in Dir. prat. lav., 1989, 1510; e Cass., sez. III, 2 marzo 2001, n. 3021, in Mass., 2001, secondo cui è compatibile la previsione di un rimborso spese con un contratto a titolo gratuito. (30) Cfr. circ. 26 febbraio 1999, n. 53/E, in Boll. Trib., 1999, 501. (31) Invero, poiché nella norma non vi sono dati testuali che possano individuare in concreto la natura dell interesse del distaccante si deve procedere a una valutazione caso per caso, con possibili soluzioni molto soggettive. (32) Si pensi, ad esempio, all interesse del datore di lavoro ossia quello di sottrarre le fattispecie realizzatrici di valide soluzioni alle esigenze produttive dell impresa a una rigida applicazione del divieto dell interposizione fittizia di manodopera, mette conto rilevare che l opera della Corte di Cassazione, sezione lavoro, è stata incessante nel tempo (33). Infine si osservi che, anche in ambito tributario, con riferimento a una controversia avente ad oggetto il prestito del personale, di recente un attenta Corte di merito ha omesso ogni indagine quantitativa sul corrispettivo pattuito tra le parti e ha indirizzato la propria analisi verso un ragionamento di tipo qualitativo. Nel decidere la controversia, la stessa non ha mancato di evidenziare il giusto rilievo che nella fattispecie assumeva la normativa del lavoro, segnatamente il D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. legge Biagi). Sicché, al fine di accertare l esistenza dell interesse e il suo nesso derivativo con il prestito, la Corte di merito ha mutuato gli elementi definitori elaborati in campo giuslavoristico. Di fatto, ha così abbandonato il dogma fiscale dell assoluta parità tra somme rimborsate e costo del personale prestato (34) a favore della ricerca dei contenuti giuridici propri del diritto del lavoro, contribuendo a indebolire le rigide e anacronistiche tesi sinora sostenute dall Amministrazione finanziaria (35). Dott. Mauro Tortorelli alla sua supervisione nell esecuzione di un contratto di appalto; al rafforzamento e al miglioramento dell organizzazione di un attività produttiva di un gruppo di imprese; all interesse di preservare il patrimonio professionale dell impresa attraverso opportunità di scambio dei lavoratori con soggetti diversi, ma appartenenti al medesimo gruppo. In un ottica sociale, si pensi all istituto quale alternativa al licenziamento dei lavoratori: una società in stato di provata crisi potrebbe impiegare temporaneamente parte dei dipendenti presso un impresa collegata, con la prospettiva di reinserirli nel proprio organico una volta migliorate le condizioni del mercato. (33) Tra le ipotesi legittime di collaborazione commerciale tra imprese si ricorda: svolgimento in comune di un pubblico servizio (Cass. n. 1751/1989, cit.) o di un attività no-profit (Cass., sez. lav., 17 gennaio 2001, n. 594, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 407); controllo diretto di un fondo assistenziale (Cass., sez. lav., 13 giugno 1995, n. 6657, in Mass., 1995), ristrutturazione di imprese controllate (Cass. 8 febbraio 1988, n. 1325, in Notiz. giurisp. lav., 1988, 648; e Cass. n. 2880/1998, cit.) e altre situazioni analoghe in cui tra i due soggetti economici coinvolti dal distacco vi sia una stabile relazione economica e commerciale che vada al di là di un semplice collegamento a livello di assetti proprietari. (34) In passato di rilievo anche per la giurisprudenza, Comm. trib. centr. 10 maggio 2001, n. 3523, in il fisco, 2002, (35) Comm. trib. reg. del Piemonte 22 gennaio 2010, n. 2, in Boll. Trib. On-line. 678

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Roma, 01 dicembre 2008

Roma, 01 dicembre 2008 RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica RISOLUZIONE N. 203/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2009 OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO RISOLUZIONE N.106/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 novembre 2011 OGGETTO: Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972. RISOLUZIONE N. 101/E Roma, 18 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett.

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito.

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito. RISOLUZIONE N. 241/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento ai fini IVA del credito maturato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 255/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 2 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 cessione dello sfruttamento economico del diritto d immagine

Dettagli

Roma,05 novembre 2009

Roma,05 novembre 2009 RISOLUZIONE N. 274/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 procedura di reso nella vendita per corrispondenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre

Dettagli

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI SCUOLA FORENSE MILANO, 7 MARZO 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 1. Il trasferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 42/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 42/E QUESITO RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 aprile 2012 OGGETTO: Interpello (art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 122/E

RISOLUZIONE N. 122/E RISOLUZIONE N. 122/E Roma, 06 maggio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA. Art. 4 DPR n. 633 del 1972. Assoggettabilità

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

B) partner nello svolgimento del progetto

B) partner nello svolgimento del progetto L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori 1 Aprile 2011, ore 09:00 Escluse le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio 1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori Il meccanismo del reverse charge si applica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

OGGETTO: IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell ambito dei progetti per lavori di utilità sociale.

OGGETTO: IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell ambito dei progetti per lavori di utilità sociale. RISOLUZIONE N. 384/E Roma, 19 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell ambito dei progetti per lavori di utilità

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 giugno 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

Roma, 12 novembre 2008

Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto

Dettagli