CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI CHIARAD&O
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- Lamberto Luciani
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI CHIARAD&O Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del Glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it; Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n Imp. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031
2 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it; Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n Imp. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031
3 CHIARAD&O NI_IRNB001_06 CHIARAD&O Nota Informativa La presente nota informativa è aggiornata alla data del 30/06/2015 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Attenzione: Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: sito internet: Indirizzo di posta elettronica: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,474 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 4,149 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,82. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale con Tacito Rinnovo. AVVERTENZA: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente polizza prevede le seguenti garanzie: 1.A) Responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti. L Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell Assicurato durante il Periodo di Durata della Polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito commesso nell esercizio delle sue rispettive mansioni. 1.B) Rimborso all Azienda. L Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante il periodo di Durata della Polizza in seguito ad Atti Illeciti commessi nell esercizio delle mansioni, nella misura in cui la Società abbia indennizzato o debba indennizzare l Assicurato per la Perdita Pecuniaria. Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono inoltre previste delle estensioni alle sopramenzionate garanzie. Elenchiamo a titolo di esempio le seguenti: - Presenza ad indagini ed esami: La presente polizza fornirà copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Assicurato della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società; - Eredi, patrimonio e rappresentanti legali Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica di agire, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle Perdite Pecuniarie derivante da qualsiasi Richiesta di Pagina 1 di 5
4 CHIARAD&O NI_IRNB001_06 Risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'assicurato in relazione a qualsiasi Atto illecito commesso da tale Assicurato - Responsabilità civile per i beni comuni. La presente polizza viene estesa alla perdita derivante da qualsiasi richiesta di Risarcimento presentata contro il coniuge legittimo di un Assicurato in relazione ad ogni Richiesta di Risarcimento derivante dal suo stato, comprese quelle connesse con l esistenza di un regime di comunione legale dei beni, in relazione ad un Atto Illecito di un Assicurato; - Richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro. La presente Polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniarie degli assicurati, che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento inerente a rapporti di lavoro con la società. Ai soli fini di questa garanzia per Assicurato si intende qualsiasi dipendente della Società; Si rinvia agli articoli 1.A e 1.B della Polizza, agli articoli dal 4.1 al 4.8 delle Estensioni, per gli aspetti di dettaglio relativi alle presenti garanzie. AVVERTENZA: le garanzie sopra menzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito si richiama l attenzione sul contenuto dell art. 1.B), delle Definizioni di cui all art. 2, degli articoli da 3.1 a 3.13 (Esclusioni), degli articoli 5.5, 5.11, 5.13 e 5.19 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: le garanzie di responsabilità civile contenute nella presente polizza sono prestate in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto in assenza di circostanze note che possano generare una Richiesta di Risarcimento e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza. Si rinvia alla Premessa delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di massimali e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 3.9, 4.1, 4.8, 5.7 e 5.13 delle Condizioni di Assicurazione. Per massimale si intende l importo massimo entro il quale la Compagnia di Assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo. A titolo esemplificativo: Massimale: Richiesta di risarcimento: Danno liquidabile: Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia agli artt. 5.2 e 5.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve dare comunicazione per iscritto all Assicuratore di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto Chiara non avrebbe prestato l assicurazione o l avrebbe prestata a un premio differente cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dell evento assicurato. Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio. Esempio: - la fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto; - l acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall art del codice civile; - l insolvenza, la richiesta di ammissione o l ammissione del Contraente a qualsiasi tipo di procedura concorsuale. Pagina 2 di 5
5 CHIARAD&O NI_IRNB001_06 Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo, alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio. Esempio: - forte diminuzione del fatturato in seguito a fuoriuscita da un mercato estero Gli aggravamenti di rischio rilevanti non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art del Codice Civile. La diminuzione del rischio può comportare, il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso per l Assicuratore. Fermo quanto disposto dagli articoli 1897 e 1898 del codice civile in tema di diminuzione ed aggravamento del rischio, il Contraente è esonerato dal comunicare la variazione (in diminuzione o in aumento) di fatturato, risultante dall ultimo bilancio approvato e depositato, nel caso in cui tale variazione sia inferiori o pari al 30% del fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione ed indicato sul modulo di polizza. Per le variazioni superiori a tale percentuale, il dato relativo al fatturato dovrà essere comunicato all Assicuratore che, laddove riscontri una diminuzione od un aumento del rischio, avrà facoltà di applicare nuove condizioni di premio a far data dalla prima scadenza anniversaria di polizza. Qualora il Contraente non accetti tali nuove condizioni di premio il contratto si intenderà risolto da tale data. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione. 6. Premi Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale tramite addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio. La polizza non prevede sconti di premio a condizioni predeterminate. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 5.1 e 5.3 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse La polizza non prevede un diritto di rivalsa nei confronti dell Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione. 8. Diritto di recesso La polizza non prevede alcun diritto di recesso, salvo quanto indicato al punto 5 della presente Nota informativa 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime Fiscale I premi, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta del 22,25% del premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: la presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. In caso di sinistro, l Assicurato dovrà trasmettere, non appena possibile, una comunicazione scritta all Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un assicurato: (i) in qualsiasi momento durante il periodo di Durata della Polizza; oppure (ii) entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Durata della Polizza, a condizione che di tale Richiesta o tali Richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali Richieste sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato. Pagina 3 di 5
6 CHIARAD&O NI_IRNB001_06 L Assicurato potrà inoltre comunicare per iscritto all Assicuratore ogni circostanza di cui sia venuto a conoscenza durante il Periodo di validità della polizza e dalla quale possa conseguire una Richiesta di risarcimento. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all articolo 5.8 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicurato ha il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa nei suoi confronti e non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell Assicuratore. Si rinvia all articolo 5.10 e 5.14 delle Condizioni di Assicurazione. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c. AVVERTENZA: La gestione dei sinistri è stata affidata da Chiara a Aig Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Via della Chiusa Milano. 13. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Chiara Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, Milano Fax reclami@chiaraassicurazioni.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : 2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il Pagina 4 di 5
7 CHIARAD&O NI_IRNB001_06 proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto; è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate. Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria. 14. Arbitrato Non è prevista una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alla presente polizza di assicurazione. * * * Glossario Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Assicuratore: la società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS (già ISVAP) e sottoposta alla sua vigilanza. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Indennizzo: la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Massimale: l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Modulo di polizza: il documento, sottoscritto dal Contraente e dall Assicuratore, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. Polizza: l insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Risarcimento: la somma dovuta dall Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa: il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Il Rappresentante Legale Claudio Rampin Pagina 5 di 5
8 CHIARAD&O CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 30/09/2013 PREMESSA La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (retroattività illimitata) in assenza di circostanze note che possano generare una Richiesta di Risarcimento e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza, nei seguenti termini. In considerazione del premio pagato ed in fede alle dichiarazioni rese all Assicuratore sul modulo di polizza, Chiara Assicurazioni S.p.A., di seguito chiamata Assicuratore, concorda quanto segue: 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A) RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l Assicurato. B) RIMBORSO ALL'AZIENDA L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale di Polizza, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'assicurato della Perdita Pecuniaria. Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva. 2. DEFINIZIONI A. Per Amministratore o Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della società. Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società. Si precisa che nella definizione di Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005. B. Per Assicurato si intende qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società e di ogni sua Società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, la persona designata quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 626/1994 e dalle successive modifiche intervenute, la persona designata quale responsabile della privacy come indicato dalla Legge n. 675/1996 e successive modifiche intervenute, qualsiasi membro dell'organo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'atto Illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto. C. Per Assicuratore si intende Chiara Assicurazioni S.p.A. D. Per Atto Illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati Pagina 1 di 11
9 commessi dall Assicurato, nell esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento. La copertura opera anche per il caso di colpa grave. E. Per Contraente si intende la Società specificata sul modulo di polizza. F. Per Costi di Difesa si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta di risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato. G. Per Paese Common Law si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, EIRE, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica. H. Per Perdite Pecuniarie si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro la Perdite Pecuniarie non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita. I. Per Periodo di Durata della Polizza si intende il periodo di tempo specificato sul modulo di polizza. J. Per Fatturato si intende il fatturato consolidato dell ultimo esercizio come da ultimo bilancio approvato e depositato. Nel caso in cui la Società abbia una o più controllate e non consolidi il bilancio, per fatturato si intende quello corrispondente alla somma di tutti i fatturati delle diverse Società. Ai fini della sua quantificazione si deve fare riferimento al totale della voce A) Valore della produzione del conto economico (art C.C.) K. Per Premio Annuale Intero si intende l ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del periodo di durata della polizza. L. Per Richiesta di Risarcimento si intende: (i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; (ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato; (iii) qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; (iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specifico commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure (v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito: (a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto L (ii), (iii) o (iv); oppure (b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detta assicurato di un mandato di comparizione; L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzante contro un assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato. Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento. M. Per singolo Atto Illecito si intende un atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e Pagina 2 di 11
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