contro la doppia imposizione o, Unione europea: dal 2004 regole uniformi iva

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "contro la doppia imposizione o, Unione europea: dal 2004 regole uniformi iva"

Transcript

1 N.24 Maggio - Giugno 2002 LETTERA PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE LEGALE Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2, comma 20/b, Legge n. 662/1996 Roma IN QUESTO NUMERO Paesi Ocse: 2 dimezzata la lista nera dei paradisi fiscali Italia: 4 riforma dei reati societari Speciale: 7 scudo fiscale - la legge proroga e la legislazione coordinata Inserto: 15 Acampora network Italia: 27 la Tremonti-bis agevola anche la formazione del personale Italia: 30 uso di elementi bancari in sede fiscale Granducato di Lussemburgo: approvata riforma fiscale Modifica delle condizioni di accesso al privilegio di affiliazione previsto dalla direttiva europea c.d. madre figlia, riduzione del carico fiscale e rilancio dell economia, costituiscono i tre motivi ispiratori della recente riforma fiscale che ha interessato il sistema impositivo lussemburghese. Tra le imposte oggetto di rinnovamento : l imposta di registro (che non è più dovuta per conferimenti relativi a partecipazioni quinquennali, pari al 65% del capitale di società con sede in un Paese dell Unione), l imposta prelevata sui redditi di qualsiasi natura, prodotti dalle società di capitali (il cui prelievo complessivo è passato dal 37,45% al 30,38%) e l imposta sugli utili, che, a richiesta delle società che destinano l utile di esercizio ad una riserva quinquennale, può essere ridotta. La riforma ha anche previsto che la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti scenda dal 25% al 20% e possa essere ulteriormente ridotta, in ragione dell applicazione di una convenzione contro la doppia imposizione o, Unione europea: dal 2004 regole uniformi iva Dal 1 gennaio 2004, grazie ad una nuova direttiva, in tutto il territorio dell Unione europea, entreranno in vigore regole uniformi in tema di iva. Dalla omogeneità dei metodi di fatturazione all archiviazione elettronica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, Bruxelles ha fissato regole di fondo, lasciando piena autonomia agli Stati membri circa la regolamentazione degli aspetti particolari del regime impositivo indiretto. Tra le novità di maggior rilievo: ULTIMA ORA addirittura, azzerata dalla direttiva madre figlia, in vigore tra una società-madre di diritto lussemburghese ed una societàfiglia. Quest ultima dovrà essere un altra società di capitali lussemburghese pienamente imponibile ovvero una società non residente, soggetta ad imposizione analoga a quella prevista in Lussemburgo o, ancora, una società residente in un Paese dell Unione. Ulteriore condizione per godere del cennato regime agevolativo: la detenzione della partecipazione (superiore al 10%) ovvero l impegno a detenerla, per un Continua a pag. 3 l eliminazione dell obbligo di sottoscrizione delle fatture e dell obbligo di utilizzare una lingua predeterminata; l introduzione della libertà di utilizzo della fatturazione elettronica; l abolizione dell obbligo assoluto di conservazione di copia delle fatture; la possibilità di certificare l autenticità, l origine e l integrità dei contenuti tramite firma elettronica; la possibilità che la fattura (la quale, secondo la regola generale, deve essere emessa da parte del soggetto passivo d imposta) venga emessa da parte di un terzo (realizzandosi, così, un subappalto della fatturazione) o da parte del cliente stesso.

2 2 PRIMO PIANO LL Australia: società estere e Cfc Il Governo australiano si è pronunciato in merito alla applicabilità del regime Cfc in vigore nel Paese, in relazione al domicilio fiscale di società per azioni statunitensi e britanniche. Una società di capitali non residente, che può avere tanto la forma di una società per azioni quanto quella di una società a responsabilità limitata, con sede nel Regno Unito o negli Stati Uniti, è considerata come domiciliata in uno dei due Paesi, se la società è ivi soggetta a tassazione sul reddito ovunque prodotto. In altri termini: secondo la legislazione Cfc australiana, non è sufficiente che la società sia stata costituita secondo la legge britannica o statunitense, se non è anche soggetto di imposta nel Paese della sede. Corea del Nord: firmata intesa fra Gm e Daewoo Grazie alla firma dell accordo con la Daewoo, la General Motors si attesta tra le prime case automobilistiche del mercato mondiale ed afferma il proprio controllo su quindici marchi del settore. La Gm pagherà 251 milioni di dollari per rilevare il 42,1% del pacchetto azionario di una nova società, costituita, d intesa con alcuni partner, insieme al colosso di Seul e la Korea Development Bank. Danimarca: tagli fiscali e privatizzazioni Il Governo danese ha varato un programma che prevede: il blocco degli aumenti fiscali, soprattutto, in ordine a redditi da lavoro ed alle successioni; l agevolazione degli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese e la privatizzazione delle società statali del gas naturale (Dong) e dei servizi postali (Post Danmark). Germania: nuovo codice di corporate governance per imprese Una commissione governativa nominata dal Ministero della giustizia tedesco ha, recentemente, elaborato un codice di autodisciplina che le imprese sono libere di adottare o meno. Quattro i punti chiave contenuti nel testo regolamentare: tutela dei diritti degli azionisti; collaborazione fra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza; trasparenza e tempestività nella comunicazione delle vicende societarie agli azionisti e pubblicazione degli stipendi dei managers nel bilancio. Medioriente: nasce la Umce Nasce la Umce (Union of mediterranean confederation of enterprises). Al nuovo organismo economico aderiscono le federazioni imprenditoriali dei 12 Paesi appartenenti al bacino sud del Mediterraneo: Algeria, Marocco, Tunisia, Libano, Israele, Giordania, Siria, Turchia, Malta, Cipro, Egitto e Palestina. Il progetto, sostenuto dai finanziamenti della Unione, rientra nell ambito del programma Meda, il principale strumento per l'attuazione del partenariato euro-mediterraneo, il quale implica misure e tecniche finanziarie per accompagnare le riforme delle strutture economiche e sociali nei Paesi non membri, facenti parte dell area mediterranea. Il programma Meda riceve un contributo finanziario che ammonta annualmente a circa 950 milioni di euro. L'importo totale destinato a tutta la linea del Mediterraneo è di 1,15 miliardi di euro. Paesi Ocse: dimezzata la lista nera dei paradisi fiscali Dei 35 Paesi appartenenti alla lista nera dell Ocse, sono pochi quelli che ancora oppongono il segreto bancario ed il rifiuto di fornire informazioni utili ai fini fiscali. Fra i territori che si sono messi in regola, ultimamente, si contano: Belize, Gibilterra, Bahamas, Isole Vergini americane, Maldive, Montserrat, Turks, Caicos. Tra quelli che, invece, non demordono si distingue il Principato di Monaco I Paesi che, nel mese di aprile 2003, figureranno ancora nella black list dell Ocse saranno soggetti all applicazione delle misure difensive, appannaggio degli Stati appartenenti all Organizzazione. Perù: favoriti gli investimenti esteri Parità di trattamento con le imprese nazionali e possibilità di concludere accordi di stabilità politica, che preservino le imprese estere da eventuali mutamenti normativi peggiorativi del trattamento loro garantito, sono due del-

3 LL PRIMO PIANO 3 le principali agevolazioni di cui possono godere le imprese straniere in Perù. Anche i capitali hanno facile accesso al Paese; necessari, semplicemente: l intermediazione di un istituto di credito nazionale e la registrazione presso il Conite (ossia la Commissione nazionale per gli investimenti e le tecnologie estere). Le società residenti sono tassate ad un aliquota del 27%, più una imposta addizionale del 4,1% sui profitti distribuiti. I dividendi sono esenti e le perdite fiscali realizzate, compensabili nei quattro esercizi consecutivi, a partire da quello in cui si registra il reddito imponibile. Le imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Perù, che ivi conseguano redditi, non saranno soggette ad imposizione, salvo che in ordine a: interessi percepiti da consociate (ritenuta alla fonte del 30%) e royalties (ritenuta alla fonte del 30%). La principale delle imposte indirette peruviane è la igv (imposta generale alla vendita), che ha un aliquota del 18% e si applica a cessioni di beni e prestazioni di servizi. Notevoli agevolazioni sono previste, infine, per gli investimenti, effettuati entro il 31 dicembre 2004, nelle c.d. ceticos (zone franche), in relazione ai quali è necessario che venga esportato il 92% del prodotto, per godere della esenzione dalle imposte sul reddito e dalla igv, fino al Polonia: come sfruttare fondi europei La Epf s.p.a. (Europrogetti e Finanza), costituita nel maggio del 1995, su invito del Governo, per implementare la progettualità e l utilizzo dei fondi comunitari, ha raggiunto una intesa con l agenzia polacca Ark e l istituto di credito Pekao bank. L accordo è finalizzato, in vista dell ingresso di Varsavia nell Unione, a preparare gli enti locali polacchi all ottimale sfruttamento dei fondi strutturali messi a disposizione da Bruxelles Repubblica Ceca: prosegue processo di privatizzazione Dopo aver disimpegnato le aziende nazionali di gas e petrolio, il Governo ceco ha esteso il processo di privatizzazione al settore elettrico ed a quello siderurgico. Il settore DALLA PRIMA PAGINA periodo ininterrotto di almeno 12 mesi. Altra importante novità della riforma: l introduzione della esenzione fiscale sulla plusvalenza, eventualmente, realizzata in seguito alla cessione di una partecipazione in un altra società di capitali lussemburghese pienamente imponibile o in una società non residente, soggetta ad imposizione analoga a quella prevista in Lussemburgo o, infine, in una società residente in un Paese dell Unione. Ciò alle medesime condizioni cui si è già fatto cenno: detenzione di una partecipazione superiore al 10%, per almeno 12 mesi ininterrotti ovvero prezzo di acquisto delle azioni (o quote) non inferiore a di euro. bancario, intanto, resta quello che attira maggiormente i finanziamenti e gli investimenti esteri. Russia: revisione del nuovo codice fiscale Nel breve periodo, verrà realizzata la riforma del codice tributario russo. Ciò per consentire che aumenti l afflusso di capitali esteri nel Paese, diretti, soprattutto, ai settori di commercio, alimentazione pubblica, trasporti e industria, energia. Singapore: servizi avanzati e biotecnologie, nuovo business nell isola Le imprese di Singapore stanno indirizzando i propri investimenti dal settore elettronico, ai nuovi mercati dei servizi avanzati e delle biotecnologie, promovendo la conclusione di numerosi accordi sul libero scambio, soprattutto, con i Paesi vicini. Uno tra i maggiori esportatori di beni di consumo, nel Paese, è l Italia. Italia: Montedison scompare: è solo Edison Dal primo maggio, è scomparsa la storica denominazione Montedison per lasciare il posto all unica denominazione Edison, nata dalla fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison. Verrà quotato un solo titolo, la Edison, con un flottante dell 8,52% proveniente in gran parte dalla conversione delle azioni di risparmio di Montedison. È, inoltre, prevista, a breve, la fusione della società in Italenergia.

4 4 PRIMO PIANO LL Italia: riforma dei reati societari Con il decreto legislativo , n. 61, è stata introdotta la nuova disciplina relativa ai reati societari. Il provvedimento ha dato attuazione alla legge delega , n. 366, che nel suo art. 1 conferisce al Governo il compito di riformare la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il nuovo decreto risponde alle esigenze di razionalizzazione del sistema penale societario, avvertite da tempo nel nostro ordinamento giuridico ed alla necessità di introdurre nuove ipotesi incriminatici volte a colmare lacune da tempo segnalate dalla dottrina penalistica. Il numero dei reati è stato ridotto in modo considerevole, sia perché alcuni di essi sono stati accorpati in un unica fattispecie, come le diverse figure di aggiotaggio, sia perché, ad esempio, è diminuito il numero di fattispecie criminose a tutela dell integrità del capitale sociale. Contestualmente, nuove figure criminose sono state introdotte, come l infedeltà patrimoniale. Va, inoltre, segnalato che, finalmente, si è provveduto ad allontanare dalla matrice squisitamente civilistica le fattispecie oggetto del dlgvo ed a conferire una chiara definizione ai beni oggetto delle norme incriminatici: il patrimonio sociale, l integrità del capitale sociale ed il regolare funzionamento degli organi sociali. Il primo reato a trovare nuova configurazione è quello di false comunicazioni sociali commesse da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, con lo scopo di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Le false comunicazioni consistono nella esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero nella omissione di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Naturalmente, è richiesta la idoneità di tale condotta (commissiva od omissiva) ad indurre in errore i destinatari delle cennate informazioni. La fattispecie è punita con l arresto e può avere per oggetto anche informazioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Cause di esclusione della punibilità: la mancanza di alterazione sensibile della rappresentazione della situazione societaria, o, comunque, in misura non superiore al 5%, in relazione al risultato economico di esercizio ovvero all 1%, in ordine al patrimonio netto. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente, considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Altra fattispecie oggetto della riforma è il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, posta a tutela esclusiva del patrimonio sociale. La struttura della fattispecie ricalca quella del reato di false comunicazioni sociali, ma la punibilità è legata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Analogamente a quanto previsto per la falsità nelle comunicazioni sociali, poi, la punibilità è estesa anche al caso i cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Anche in questo caso, causa di esclusione della punibilità è la mancanza di alterazione sensibile della rappresentazione della situazione societaria, o, comunque, in misura non superiore al 5%, in relazione al risultato economico di esercizio ovvero all 1%, in ordine al patrimonio netto. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente, considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Per fornire una adeguata tutela all affidamento del pubblico degli investitori alla particolare comunicazione sociale costituita dal prospetto informativo, è stato previsto l autonomo delitto del falso in prospetto. Reato comune, finalizzato a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all investimento o dell ammissione alla quotazione nei

5 LL PRIMO PIANO 5 mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, il falso in prospetto è caratterizzato dalla consapevolezza della falsità e dalla intenzione di ingannare i destinatari del prospetto. Oggetto del reato: la esposizione di false informazioni o l occultamento di dati o notizie, che, tuttavia non provochino danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni, puniti con la reclusione fino ad un anno. La norma, infatti, prevede un autonoma ipotesi di reato aggravato dal cagionamento di un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, punito con la reclusione da uno a tre anni. C è, poi, la fattispecie della falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, per cui saranno perseguibili i responsabili della revisione, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Attestazione del falso od occultamento delle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell ente o del soggetto sottoposto a revisione, sono l oggetto del reato che, non è richiesto, provochi un danno patrimoniale. Anche in questo caso, infatti, è prevista una fattispecie aggravata punita, rispetto a quella ordinaria che prevede l arresto fino ad un anno, con la reclusione da uno a quattro anni. Fattispecie ibrida, in quanto accorpante due ipotesi di illecito, uno amministrativo ed uno penale, è quella dell impedito controllo esercitato dagli amministratori, nei confronti dei soci o degli altri organi sociali od anche delle società di revisione. L illecito amministrativo consiste, per l appunto, nell impedire l esercizio della funzione di controllo; quello penale, nell occultamento dei documenti ovvero nel ricorso ad altri idonei artifici. L impedito controllo che non cagiona danno patrimoniale è punito con una sanzione pecuniaria, mentre, quello che lo provoca, con la reclusione fino ad un anno e semprechè la persona offesa proponga querela. Fattispecie generale a tutela dell integrità del capitale sociale è l indebita restituzione dei conferimenti, in base alla quale gli amministratori, fuori dai casi della legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall obbligo di eseguirli. Caratterizzata dalla eliminazione della differenza fra la disciplina precedentemente prevista per gli utili e per gli acconti sugli utili e della rilevanza penale delle inosservanze formali in tema di riparto di acconti, la nuova previsione della illegale ripartizione degli utili e delle riserve è riferita alle riserve obbligatorie ed a quelle non costituite da utili. La norma punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite da utili, che non possono essere distribuiti. È, tuttavia, prevista una causa estintiva del reato, costituita dalla restituzione dei cennati utili o dalla ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l approvazione del bilancio. Nel dlgvo n. 61/2002, è contemplata anche l ipotesi delle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Essa è caratterizzata da tre elementi: la tipologia della condotta, che può consistere, per l appunto, nell acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote; l oggetto materiale della condotta (quote sociali o azioni, anche emesse dalla società controllante) e la effettiva lesività dell operazione per l integrità del capitale sociale o le riserve obbligatorie per legge. La condotta perseguita è quella degli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono quote sociali o azioni, anche emesse da una società controllante, ledendo l integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La fattispecie, però, prevede una causa estintiva nel caso in cui capitale sociale o riserve vengano ricostituiti prima del termine previsto per l approvazione del bilancio, relativamente al quale è stata posta in essere la condotta. Concepito per tutelare l integrità del patrimonio sociale, è il reato di danno rubricato come: operazioni in pregiudizio dei creditori. Caratterizzato dalla procedibilità a querela della persona offesa, il reato può essere commesso dagli amministratori (requisito della specialità) che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cagionando un danno ad essi. Se quest ultimo viene risarcito prima del giudizio, il reato si estingue.

6 6 LL PRIMO PIANO Il nuovo dlgvo, poi, prevede due figure di illecito amministrativo omissivo: l omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (reato speciale) e l omessa convocazione dell assemblea, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto (reato speciale, a carico di amministratori o sindaci). Nel primo caso, in riferimento alla ipotesi dell omesso deposito dei bilanci, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Ciò, per l indiscutibile gravità del fatto rispetto alle altre ipotesi di omissione. In relazione alla seconda ipotesi, è specificato che, ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell assemblea dei soci. La sanzione amministrativa sarà aumentata di un terzo, nel caso di omessa convocazione in caso di perdite od in seguito ad una espressa, legittima, richiesta da parte dei soci. La prima delle fattispecie di reato, poste a tutela dell effettività del capitale sociale, è quella relativa alla formazione fittizia del capitale ed è volta a colpire le condotte che incidono sul processo formativo del capitale sociale: la costituzione e l aumento. Si tratta di un reato di evento a condotta vincolata, nel senso che può consistere nella attribuzione di azioni o quote sociali, per una somma inferiore al valore nominale delle stesse, nella sottoscrizione reciproca delle cennate azioni o quote ovvero nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Posta a tutela dei creditori, in sede di liquidazione, c è poi la norma che contempla l ipotesi della indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prima del pagamento dei creditori stessi o dell accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Causa estintiva del reato: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Ci sono, poi, le due ipotesi di infedeltà: la infedeltà patrimoniale e la infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Autori della prima possono essere: amministratori, direttori generali e liquidatori, in conflitto di interesse con la società ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro tipo di vantaggio. Strumento attraverso il quale realizzare la condotta illecita: la deliberazione di atti di disposizione dei beni sociali, che causi un danno patrimoniale alla società. Incarna l ipotesi di reato anche che il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata e del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall appartenenza al gruppo. Dell ipotesi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità sono responsabili gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori ed i responsabili della revisione che, per l appunto, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, cagionano danno alla società. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Incarna la struttura di un reato comune, quello di illecita influenza sull assemblea, che si perfeziona attraverso la irregolare formazione della maggioranza. Per irregolare si intende quella influenzata da atti simulati o fraudolenti, realizzati al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. A porre fine allo stato di confusione normativa generato dalla coesistenza, nell ambito della legislazione speciale, di varie disposizioni aventi lo stesso oggetto, è intervenuta la norma in tema di aggiotaggio. Anch esso reato comune, la norma che lo contempla mira a tutelare l economia pubblica e, in particolare, il regolare funzionamento del mercato. Quest ultima prevede la diffusione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati o non quotati) ovvero ad incidere in modo significativo (espressa clausola di lesività) sull affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. È, inoltre, perseguita, quale ostacolo all esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità, l esposizione di fatti Continua a pag. 27

7 LL SPECIALE SCUDO FISCALE 7 SCUDO FISCALE La proroga e la legislazione coordinata

8 8 SPECIALE SCUDO FISCALE LL Premessa Con il dl , n. 350, convertito, con modificazioni, dalla l , n. 409, è stato introdotto nel nostro ordinamento il c.d. scudo fiscale, provvedimento mediante il quale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell art. 5 del dpr , n. 917 possono dichiarare ( far emergere ) le attività detenute all estero, ivi esportate o detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, contenute nel dl , n. 167, convertito dalla l , n In seguito al dl n. 350/2001, l Agenzia delle entrate ha emanato le seguenti circolari e risoluzioni: , n. 85; , n. 99; , n. 101; , n. 9; 5. ris , n. 134; , n. 37. Sempre in seguito al cennato provvedimento sono state emanate dall Abi le circolari , n. 27 e , n. 8 e dall Assonime la circolare , n. 60. Anche l Assofiduciaria, con propria nota , si è occupata della problematica. Proroga dei termini per effettuare la emersione Il dl n. 350/2001 consentiva la presentazione della c.d. dichiarazione riservata, entro il 28 febbraio Gli intermediari e le associazioni professionali, per rimuovere gli ostacoli derivanti tanto dai tempi tecnici connessi alle operazioni di regolarizzazione delle attività che rimangono all estero, quanto dai necessari tempi di "apprendimento" della nuova disciplina, del tutto innovativa, soprattutto, da parte dei contribuenti, hanno manifestato la necessità di una proroga del termine per effettuare le operazioni di emersione. Necessità di cui il Governo si è fatto carico, emanando il dl , n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge , n. 73, che ha, per l appunto, prorogato i termini per effettuare le operazioni di emersione delle attività detenute all estero, in ragione delle possibili cause ostative oggettive che si frappongono al rimpatrio od alla regolarizzazione. Oltre alla proroga del termine per effettuare le cennate operazioni, la nuova legge ha inserito, nell art. 17 del dl n. 350/2001, il comma 2-ter in materia di antiriciclaggio, di cui si dirà infra. In seguito all approvazione del dl n. 12/2002, l Agenzia delle entrate ha chiarito, nella circolare

9 LL SPECIALE SCUDO FISCALE , n. 24, recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero, cosa debba intendersi per cause ostative non dipendenti dalla volontà dell interessato, che giustificano il ricorso alle procedure di emersione nei nuovi termini. Anche l Abi, con la circolare , n. 8, ha ritenuto di fornire alle associate un aggiornamento in tema di emersione di attività estere, facendo seguito alla circolare n. 27/2001. Cause ostative Come anticipato, il termine per la presentazione della dichiarazione riservata è prorogato al 15 maggio 2002 (art. 1, comma 1, dl n. 12/2002, conv. nella l. n. 73/2002). Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell interessato, gli effetti dell emersione si producono comunque se: a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione, indicando, tra l altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata (art. 1, comma 2, dl n. 12/2002, conv. nella l. n. 73/2002). L Amministrazione fiscale elenca le tipologie di cause ostative che possono influenzare le operazioni di rimpatrio: - ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti (ad esempio, ritardi nell esecuzione dei bonifici transfrontalieri o nell incasso di assegni); - necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio; - necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore; - necessità di attendere l acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli. Nel caso di regolarizzazione, invece, esse possono consistere in: - necessità di attendere l esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare da parte dell intermediario non residente; - necessità di acquisire la documentazione dell intermediario non residente attestante l esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare; - necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il

10 10 SPECIALE SCUDO FISCALE LL valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra le quali, gioielli, oggetti d arte, immobili) che il contribuente ha la facoltà di richiedere, ancorché le stesse non debbano essere obbligatoriamente allegate alla dichiarazione riservata. Atteso che, coloro che rimpatriano o regolarizzano le attività estere entro il 15 maggio 2002, utilizzeranno il modello approvato ai sensi del dl n. 350/2001, conv. con mod. nella l. n. 409/2001, quelli che lo faranno nel termine del 30 giugno (materialmente, 1 luglio 2002, perché il 30 giugno cade in un giorno festivo), dovranno compilare il modello approvato ai sensi della nuova legge. In proposito, l Agenzia delle entrate, nella circ. n. 24/2002, ha specificato: per effetto della proroga, è necessario che, entro il 15 maggio 2002, i soggetti interessati presentino la dichiarazione riservata (compilando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia del 23 novembre 2001), mentre nel caso in cui il soggetto interessato ritenga che il termine del 15 maggio 2002 non possa essere rispettato per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà, è tenuto a presentare un apposita dichiarazione riservata redatta utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 4 marzo Quest ultimo si compone di due parti: l importo indicato inizialmente nella dichiarazione riservata (parte prima del modello) non può essere inferiore a quanto effettivamente emerso, come risultante dalla parte seconda del modello. L unica differenza fra l ammontare complessivo dei capitali pervenuti all intermediario e quello indicato nella parte seconda del modello può eventualmente essere costituita dai proventi attinenti alle attività rimpatriate, percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla data del completamento della procedura, per i quali ricorrendone i presupposti, il contribuente può optare per l applicazione delle imposte a titolo definitivo per il tramite dell intermediario. In tal caso agli effetti dello scudo rimane fermo l importo indicato nella seconda parte della dichiarazione riservata, per il quale è stata corrisposta la somma del 2,5 per cento ovvero sono stati sottoscritti i titoli di Stato a tasso ridotto. Naturalmente, le operazioni di emersione non produrranno effetto alcuno se, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia già stata constata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o, ancora, altre attività di accertamento, di carattere tributario o contributivo, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, anche per il tramite di richieste, inviti e questionari, secondo quanto previsto dall art. 51, comma 2, del dpr , n. 633 e dell art. 32 del dpr , n Le norme, da ultimo citate, sono relative all accertamento ai fini iva ed a quello delle imposte sui redditi. Determinazione dei redditi Il dl n. 22/2002, conv. nella l. n. 73/2002, all art. 1, comma 2-bis, dispone: La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate, per i quali i soggetti interessati, ex art. 14, comma 8, dl n. 350/2001, conv. con mod. nella l. n. 409/2001 possono comunicare agli inter-

11 LL SPECIALE SCUDO FISCALE 11 mediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la entrata in vigore del decreto n. 350/2001 e prima della dichiarazione medesima, può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell art. 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni. La norma da ultimo citata stabilisce: le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d imposta. L intermediario applicherà, sui redditi così determinati, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 27%, con risoluzione n. 132/E, l Agenzia delle entrate ha stabilito che il pagamento, tramite F24, potrà essere effettuato con il codice tributo Per quanto riguarda, infine, il codice tributo 1801 é consentita la compensabilità ai sensi dell art. 17 del decreto 241/1997. L imposta è prelevata dall intermediario ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l operazione di rimpatrio. Nel caso previsto dall art. 1, comma 2-bis, della nuova legge, il termine, del sedicesimo giorno del mese successivo, decorre dalla ricezione, da parte dell intermediario, di una comunicazione del soggetto rimpatriante (da presentare entro il 15 maggio 2002), relativa alla volontà di avvalersi del regime previsto nell art. 6 del dl n. 167/1990, conv. con mod. nella l. n. 227/1990. Atteso che il contribuente effettua l operazione di rimpatrio delle attività finanziarie avvalendosi della nuova scadenza, egli potrà comunicare all intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti nel periodo che va dal 1 agosto 2001 alla data di presentazione della parte seconda della dichiarazione riservata. L unica data, cioè, in cui è in grado di conoscere l ammontare effettivo dei redditi di capitale percepiti e dei redditi di natura finanziaria realizzati, nell arco di tempo considerato. L Abi, nella circ. n. 8/2002, ha specificato: è confermato l orientamento dell Associazione circa la riconducibilità nell ambito applicativo della disciplina in esame non solo dei redditi di capitale, ma anche delle plusvalenze e degli altri redditi diversi per i quali l imposta sostitutiva può essere applicata a cura dell intermediario. Restano quindi escluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di cui all art. 81, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.. Ed ancora: non possono invece essere tenute in conto dall intermediario eventuali minusvalenze o perdite

12 12 SPECIALE SCUDO FISCALE LL realizzate dal contribuente nel periodo di tempo intercorrente tra il 1 agosto 2001 e la presentazione della dichiarazione riservata. Requisito della residenza La fruizione dello scudo fiscale è riservata ai soggetti residenti in Italia. Questo requisito deve sussistere per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e non necessariamente nei periodi di imposta precedenti. Al riguardo, precisa l Agenzia delle entrate, considerato che ai sensi dell articolo 2 del TUIR, il requisito della residenza si acquisisce ex tunc [ossia con efficacia retroattiva] nel corso del periodo di imposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, si deve ritenere che possano essere inclusi nel novero dei soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano ad acquisire successivamente a tale data detto requisito in quanto, ad esempio, abbiano inteso stabilire nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. In altri termini: i soggetti non residenti in Italia al momento della presentazione della dichiarazione riservata, che abbiano violato le norme sul monitoraggio fiscale nei periodi di imposta nei quali essi erano residenti in Italia, potranno usufruire dello scudo fiscale se, in seguito alla presentazione della cennata dichiarazione, richiedano la iscrizione nelle anagrafi tributarie italiane. In proposito, l Abi, nella citata circolare, ha sottolineato: l accertamento dalla posizione di residente in Italia agli effetti fiscali, non coinvolge la responsabilità dell intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata, trattandosi di una problematica che attiene alla sfera dei rapporti tra il contribuente interessato alla procedura di emersione e l Amministrazione finanziaria. Obblighi dell intermediario Nella circ. n. 24/2002, l Agenzia delle entrate ha specificato: L intermediario che riceve la dichiarazione riservata non ha l obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all estero (tra le quali, la residenza in Italia e la detenzione all estero delle attività alle date prestabilite), né di verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa. Nel caso di regolarizzazione, la attenzione dell intermediario deve essere maggiore, soprattutto, con riferimento alla documentazione allegata alla dichiarazione riservata e proveniente dagli intermediari esteri. In proposito, la più volte citata circolare dell Agenzia delle entrate sottolinea che deve essere verificato che le attività finanziarie certificate dall intermediario non residente risultino dalla stes-

13 LL SPECIALE SCUDO FISCALE 13 sa documentazione riconducibili al soggetto che presenta la dichiarazione riservata ovvero diverso soggetto per il tramite del quale il contribuente detiene le attività all estero (interposta persona). Riservatezza Tenuto conto dell ampliamento del termine di conclusione delle operazioni di emersione, si ritiene che, qualora sia iniziata un attività di accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria successivamente alla presentazione del nuovo modello di dichiarazione riservata (parte prima), ma prima della presentazione della sua integrazione (parte seconda), gli effetti preclusivi dell accertamento sono comunque immediatamente opponibili, a condizione che l integrazione della dichiarazione riservata avvenga entro il previsto termine del 1 luglio Analogamente, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare comunicazioni dei dati e delle notizie relativi alle dichiarazioni riservate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione del nuovo modello di dichiarazione riservata e la data di presentazione della sua integrazione. Ciò è quanto precisato dall Amministrazione finanziaria, nella più volte citata circ. n.24/2002, in relazione al regime della riservatezza. Esso si applica al denaro e alle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell importo indicato nella dichiarazione riservata. Entro quest ultimo limite, inoltre, tale regime si estende anche alle attività finanziarie acquisite dall interessato con l utilizzo del denaro rimpatriato o dall alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati. l importo indicato nella dichiarazione riservata può essere superato con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate, sempreché si tratti di redditi assoggettati a tassazione definitiva da parte dell intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d imposta. Inoltre: il regime della riservatezza rimane applicabile alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività rientranti nel conto segregato anche nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di compensazione con minusvalenze realizzate nell ambito di altri rapporti non segretati intrattenuti con il medesimo intermediario e intestati allo stesso contribuente. Fondamentale, infine, il passaggio in cui l Agenzia delle entrate ha specificato: la riservatezza è totale e pertanto gli intermediari, anche in caso di richieste ai sensi dell articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o dell articolo 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti a fornire all Amministrazione finanziaria nessuna indicazione in ordine ai conti segretati. Ed ancora: il regime della riservatezza non si estende alle informazioni relative a soggetti diversi dal

14 14 SPECIALE SCUDO FISCALE LL contribuente che ha eseguito il rimpatrio dato il carattere personale della riservatezza. Pertanto, ai conti sui quali è conferita delega ad un soggetto terzo non si applica il regime della riservatezza nei confronti del delegato. Ne consegue che il regime della riservatezza viene a cessare necessariamente anche nei confronti del delegante in caso di informazioni relative al delegato. Per analoghe ragioni, non si ritiene possibile applicare il regime della riservatezza ai conti cointestati con soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione riservata. In questo caso, il conto non può usufruire della segretazione neanche per eventuali richieste di informazioni riguardanti il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata. Si conferma che il regime della riservatezza non viene meno qualora il denaro e le attività finanziarie vengano successivamente trasferite dall intermediario che ha ricevuto la dichiarazione riservata presso altro intermediario, su incarico del soggetto interessato. Effetti penali della emersione Connessa al regime della riservatezza, (oltreché la preclusione dell accertamento tributario e contributivo, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all estero e oggetto di emersione, e l estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali) è la esclusione della punibilità per i reati previsti dagli articoli 4 e 5 del dlgvo , n. 74, relativi, rispettivamente, alla dichiarazione infedele ed all omessa dichiarazione, salvo che per i cennati illeciti sia già stato avviato un procedimento penale, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Ciò, ex art. 1, comma 3-ter, del dl n. 22/2002, conv. nella l. n. 73/2002, che, nel sostituire il secondo periodo dell art. 14, comma 7, del dl n. 350/2001, dispone: Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi quando per gli illeciti penali ivi indicati [per l appunto: la dichiarazione infedele e l omessa dichiarazione] è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. L art. 17, comma 2-bis, del dl n. 350/2001, conv. con mod. nella l. n. 409/2001, dispone: L utilizzo delle modalità per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità, non produce effetti ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata. La norma non si applica al caso di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall ordinamento. In proposito, l Agenzia delle entrate, nella circ. n. 24/2002, ha sottolineato che potranno avvalersi delle operazioni di emersione delle attività detenute all estero e beneficiare dei relativi effetti anche quei contribuenti che hanno nel passato commesso reati, anche se diversi da quelli previsti Continua a pag. 19

15 LL INSERTO 15 SERVIZI LEGALI PER SOCIETÀ CON INTERVENTO DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI. ASSISTENZA IN CONTRATTUALISTICA, PATROCINIO IN VERTENZE ED ARBITRATI INTERNAZIONALI. ACQUISIZIONI AZIENDALI, INGEGNERIA SOCIETARIA, PIANIFICAZIONI FISCALI E CONTABILI. COSTITUZIONE, DOMICILIAZIONE, GESTIONE DI SOCIETÀ E DI TRUSTS.

16 16 INSERTO LL Ricerca e documentazione Acampora network è innanzitutto informazione dei propri professionisti e della clientela. Consapevole della importanza che la conoscenza di ogni possibile novità sul piano societario, fiscale e finanziario riveste per le scelte imprenditoriali e personali, Acampora network affianca ai servizi specifici di consulenza anche un attività di costante informazione. L attività di Acampora network è stata sempre caratterizzata dalla preparazione e pubblicazione di testi di specifico interesse legale, in particolare tributario e societario. Infatti, sin dal 1970 sono stati editi periodici specializzati in materia legislativa, Informazioni parlamentari, e fiscale, Rassegna iva ed altre imposte, poi confluito nel Giornale tributario - Espansione e nella Lettera tributaria - Espansione, già pubblicati dalla Casa editrice Mondadori. Nel 1977, fu varata Fiscal Data, prima banca dati, in Italia, di ricerca elettronica a mezzo computers di legislazione, prassi amministrativa e giurisprudenza fiscali: é stata l antesignana degli attuali cd. Mediante professionisti esclusivamente addetti alla rilevazione dei principali avvenimenti legali, fiscali e finanziari di molti Paesi, Acampora network procede a: raccogliere leggi, decreti, regolamenti, indirizzi amministrativi, interventi giurisprudenziali delle alte Corti nazionali ed internazionali; predisporre e distribuire un periodico specialistico ( Lettera legale ), segnalante, in agile sintesi, i più importanti e significativi avvenimenti societari, tributari e finanziari, internazionali; fornire apporti redazionali a periodici specializzati; approfondire specifiche problematiche giuridiche, preparando studi o dossiers a tema. Patrocinio e consulenza Nello svolgimento di ogni attività è necessario operare una attenta valutazione delle scelte possibili per il raggiungimento degli obiettivi: siano essi l esito di una vertenza, la ottimizzazione di un investimento, la prospettiva di un migliore posizionamento economico. In tale ottica Acampora network offre un supporto specialistico in grado di valutare, con una attenta disamina delle rilevanze giuridiche, le scelte programmate e/o elaborate, fornendo, attraverso specifici apporti professionali: patrocinio e rappresentanza in: vertenze contrattuali e societarie; arbitrati internazionali; recupero crediti; registrazione di marchi e di brevetti; registrazione di navi e di aerei; quotazione in Borsa; esecuzione di sentenze straniere; procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale e tributaria; pareristica in: diritto societario; diritto tributario; diritto industriale e sulla concorrenza; diritto penale dell economia; diritto finanziario, bancario e valutario; diritto della navigazione; consulenza ed assistenza in: transazioni nazionali ed internazionali; redazione di contratti commerciali; partnerships, trasformazioni, acquisizioni e fusioni; franchising internazionale; trasferimenti interstatuali di sede.

17 LL INSERTO 17 Formazione di gruppi d impresa, joint ventures, ristrutturazioni societarie e, in generale, tutte le operazioni di mergers and acquisitions necessitano di una specifica assistenza professionale: Acampora network fornisce, in quest area, servizi per la ottimizzazione dei costi di investimento e delle risorse finanziarie impiegabili nonché per i migliori e più tutelanti assetti patrimoniali anche ai fini successori, attraverso: studi di fattibilità valutazioni aziendali ricerca di partners aziendali business planning project financing costituzione di: Ingegneria societaria società commerciali in genere; società immobiliari e marittime; società holdings; società di partecipazione finanziaria ( soparfi ); fondazioni; formazione di trusts per: regolare una successione; tutelare il patrimonio da ingiustificate aggressioni (asset protection trusts); finalità lucrative in ambito societario (business trusts); attività benefiche (charitable trusts); attività previdenziali (corporate pension plans and trusts). La costituzione di un asset protection trust è quella usualmente posta in essere dagli esperti di Acampora network. Pianificazioni fiscali e contabili La ristrutturazione, la costituzione o il trasferimento interstatuale di società, le cessioni di aziende, le problematiche personali, spesso successorie, presuppongono una globale analisi dell impatto, sul piano fiscale, di ogni processo di iniziazione, trasformazione o ristrutturazione imprenditoriali o, semplicemente, valutativo delle proiezioni economiche. Acampora network, attraverso lo studio comparatistico delle legislazioni fiscali dei vari Stati e l analisi delle opportunità agevolative offerte dalle convenzioni internazionali, elabora e propone le più attuali strategie per la ottimizzazione delle implicazioni fiscali rispetto al caso sottoposto. Pertanto, Acampora network procede a: predisposizione di tax plannings anche di gruppo studio dei riflessi tributari sul piano personale pianificazioni ed adempimenti contabili Acampora network, all occorrenza e previa assunzione di mandati fiduciari e/o di domiciliazione, talvolta attribuiti, secondo le legislazioni locali a legali corrispondenti, opera la gestione amministrativo-contabile di strutture societarie, mediante: predisposizione di atti costitutivi; approntamento di verbali di assemblee, ordinarie e straordinarie, e di consigli di amministrazione; articolazione di patti parasociali; messa a disposizione di amministratori e revisori contabili; tenuta della contabilità; controllo dei bilanci; assolvimento dei periodici obblighi dichiarativi: societari e fiscali.

18 18 INSERTO LL Il network Acampora consulting s.r.l. via Pompeo Magno, n Roma (Italia) tel. +39/ fax +39/ it@acamporaconsulting.com Acampora consulting s.à.r.l. 8, rue Rodolphe Toepffer Genève (Suisse) tel. +41.[0]22/ fax +41.[0]22/ ch@acamporaconsulting.com Acampora consulting and trust s.a. Forum Royal - 25c, boulevard Royal (8 me et.) L-2449 Luxembourg tel. +352/ fax +352/ lu@acamporaconsulting.com Acampora consulting and trust Sp. z o.o. Lim Center - al. Jerozolimskie, 65/79 (14 th f.) Warsaw (Poland) tel. +48.[0]22/ fax +48.[0]22/ pl@acamporaconsulting.com Acampora consulting and trust ltd. Silver Fortune Plaza - 1 Wellington Street (13 th f.) Central Hong Kong tel. +852/ fax +852/ hk@acamporaconsulting.com Acampora consulting ltd. Norfolk House - Frederick Street Nassau (Bahamas) tel. +1/242/ fax +1/242/ bs@acamporaconsulting.com Acampora consulting ltd. The Lake Building, suite Wickhams Cay 1 Road Town - Tortola (B.V.I.) tel. +284/ fax +284/ vg@acamporaconsulting.com

19 LL SPECIALE SCUDO FISCALE 19 dall articolo 14, comma 1, lettera c), della legge, per i quali non opera più la punibilità ovvero per i quali è intervenuta la prescrizione. Tale deroga non trova applicazione per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e comunque per i delitti puniti con l ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione (art. 2, comma 2-ter, dl n. 22/2002, conv. nella l. n. 73/2002). Per questi reati, infatti, gli effetti delle operazioni di emersione non operano, nonostante essi siano estinti per decorso del tempo o per qualsiasi altra causa estintiva prevista dall ordinamento. Testo del dl , n. 350 (g.u , n. 224), coordinato con la l , n. 409 (g.u , n. 274), recante: «Disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», ulteriormente modificato dalla l , n. 73 (g.u , n. 96), che ha convertito, con modificazioni, il dl , n. 12 (g.u , n. 46), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero e di lavoro irregolare» Capo III EMERSIONE DI ATTIVITA DETENUTE ALL ESTERO Art. 11. Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) «interessati», le persone fisiche, gli enti non commerciali, le socetà semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) «intermediari», le banche italiane, le società d intermediazione mobiliare previste dall articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;

20 20 SPECIALE SCUDO FISCALE LL c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori; e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare 1 uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) lettera soppressa; g) «decreto legislativo n. 319 del 1998», il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell Ufficio italiano dei cambi, a norma dell articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; h) «decreto legislativo n. 74 del 2000», il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n Art. 12. Rimpatrio 1. Nel periodo tra il 10 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 1 agosto 2001 fuori del territorio dello Stato, senza l osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile. 2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato. Art. 13. Adempimenti 1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall estero e optando per il versamento della somma di cui all articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

IL PROGRAMMA 2016. MODULO I - I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE DELL IMPRESA 1 22 gennaio 2016-15.00-19.00

IL PROGRAMMA 2016. MODULO I - I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE DELL IMPRESA 1 22 gennaio 2016-15.00-19.00 IL PROGRAMMA 2016 MODULO I - I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE DELL IMPRESA 1 22 gennaio 2016-15.00-19.00 Il diritto penale dell impresa nell evoluzione legislativa e giurisprudenziale: le norme e

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

REATI SOCIETARI ALLEGATO 3

REATI SOCIETARI ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 REATI SOCIETARI 1. False comunicazioni sociali Art. 2621 c.c. Salvo quanto previsto dall articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

Teksid S.p.A. Approvato dal CdA del 30 settembre 2004 PARTE SPECIALE 2. Reati Societari

Teksid S.p.A. Approvato dal CdA del 30 settembre 2004 PARTE SPECIALE 2. Reati Societari PARTE SPECIALE 2 Reati Societari INDICE PARTE SPECIALE 2 Teksid S.p.A. 1. Le fattispecie dei reati societari (art. 23 ter del D.Lgs. 231/2001)...3 2. Funzione della Parte Speciale - 2 -...6 3. Processi

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 200/E RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente

Dettagli

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione Legge 27/5/2015 n. 69 (G.U. 30/5/2015 n. 124) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio Articolo 1 - Modifiche alla disciplina

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009 Lo scudo fiscale III Paolo Ludovici Maisto e Associati Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali estere a)attività detenute da soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito Responsabilità degli amministratori in ambito penale tipologie di reati specifici per le società quotate in borsa REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA a cura di Margherita Gardi per il

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro

Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Le modifiche al sistema delle sanzioni penali tributarie hanno decorrenza immediata: infatti, la riforma della

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento

Dettagli

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER SUBAPPALTATORI DI LAVORO

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER SUBAPPALTATORI DI LAVORO QUESTIONARIO INFORMATIVO PER SUBAPPALTATORI DI LAVORO RAGIONE SOCIALE: FORMA GIURIDICA: COD. FISCALE: P.IVA: ANNO DI COSTITUZIONE: ISCRIZIONE C.C.I.A.A. Provincia Numero di iscrizione Data di iscrizione

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti. DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente

L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente Con la circolare n. 48/E/2009, l Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto 2011. Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto 2011. Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 40/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 agosto 2011 OGGETTO: Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 gennaio 2008 RISOLUZIONE N. 7/E OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972,

Dettagli

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008 Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 SCUDO FISCALE E ATTIVITÀ ALL ESTERO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IL QUESITO Nella circolare n. 48 del 2009 l Agenzia delle entrate

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli