Le condizioni generali di contratto
|
|
- Domenico Calabrese
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Inserire testo Inserire testo Le condizioni generali di contratto Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie: in particolare, la riserva di proprietà A cura dell Avv. Simona Cardillo
2 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLE VESSATORIE: IN PARTICOLARE, LA RISERVA DI PROPRIETÀ Le condizioni generali di contratto (art c.c.) sono una serie di clausole contrattuali che un soggetto predispone per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali. Nel campo dei rapporti commerciali tra imprenditori, la previsione delle condizioni generali nasce difatti dalla necessità di razionalizzare i rapporti dell imprenditore che è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti. Per evitare di estendere il dibattito contrattuale ad ogni singola clausola contrattuale, il legislatore ha consentito la possibilità di individuare clausole applicabili genericamente a tutti i futuri rapporti commerciali. Proprio in quest ottica il Legislatore non chiede che dette clausole debbano essere singolarmente approvate dall'altro contraente e prevede, invece, che le condizioni generali di contratto per essere efficaci semplicemente debbano essere da quest ultimo conoscibili. L agevolazione del Legislatore trova fondamento nel principio per cui, con l'accettazione del contratto, il non predisponente si assoggetta volontariamente alla disciplina predisposta dall'altra parte. Non è, quindi, prevista la necessità di accertarsi che le condizioni generali siano effettivamente conosciute dai contraenti, se questi ultimi avrebbero potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Abbiamo detto quindi che l imprenditore che intende avvalersene ha l onere di rendere manifesta ai contraenti l'esistenza di condizioni generali e di renderle conoscibili, pena l inefficacia delle stesse. Le condizioni generali inoltre devono essere chiaramente comprensibili: se le clausole sono ambigue, si interpretano a favore dell'aderente ex art c.c.. Le condizioni generali di contratto sono generalmente espressione del fenomeno dei contratti commerciali nei quali un soggetto predispone l'intero regolamento contrattuale senza previa discussione del contenuto specifico, mentre l'altro non può far altro che accettare o rinunciare. Sono quindi previste una serie di cautele a favore della parte più debole, cautele che si realizzano in particolare nella previsione di una serie di clausole alle quali il soggetto aderente dovrebbe dedicare maggiore attenzione. Si tratta delle cc.dd. clausole vessatorie che sono nulle, se non approvate specificamente per iscritto. La legge determina in modo tassativo quali, fra le condizioni generali di contratto, siano da ritenere 'vessatorie' e stabilisce appunto che, per la loro validità, esse debbano essere specificamente approvate per iscritto (art c.c.). Non basta cioè che sia firmato il documento contrattuale nel suo complesso: occorre anche che dette clausole siano appositamente approvate con una ulteriore specifica sottoscrizione.
3 Le clausole vessatorie sono quelle che stabiliscono, a favore del predisponente, limitazioni di responsabilità (ammissibile comunque solo nel caso di colpa lieve) e facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione. Sono inoltre vessatorie le clausole che sanciscono, a carico dell'aderente: a) decadenze e limiti alla facoltà di proporre eccezioni; tuttavia, la clausola non è valida per le eccezioni di nullità, annullabilità, rescissione del contratto (art. 1462) e se la decadenza rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965); b) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (v. però gli artt sul divieto di alienare, 1566 sul patto di preferenza nella somministrazione, 2569 sul patto di non concorrenza); c) tacite proroghe o rinnovazioni del contratto (v. però l'art. 1899); d) clausole 'compromissorie', che deferiscono cioè ad arbitri privati la decisione di una futura lite (clausole comunque non consentite per i diritti indisponibili). Per tali clausole dunque è necessaria la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente aderente. Richiede particolari tutele ed è subordinata al requisito della forma scritta, seppur non sia una clausola vessatoria il PATTO DI RISERVATO DOMINIO (dottrina e giurisprudenza appaiono concordi nel ritenere che il patto in esame, avendo l obiettivo di caratterizzare la natura del negozio posto in essere, non rappresenti una clausola limitatrice della responsabilità del venditore o restrittiva della libertà contrattuale dell acquirente cit. Bianca). Per la legge italiana, salvo rare eccezioni, il passaggio della proprietà del bene dal venditore al compratore si realizza nel momento di perfezionamento del contratto, ovvero quando l offerta e l accettazione si incontrano. Nella vendita a rate (o comunque in caso di pagamento dilazionato del prezzo) è possibile, però, che le parti decidano di subordinare tale passaggio di proprietà all integrale pagamento del prezzo delle merci vendute; il patto con cui si realizza tale obiettivo è, appunto, la riserva di proprietà o patto di riservato dominio. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, in forza dell art.1523 c.c., il compratore assume i rischi (di perdita o deterioramento) della cosa dal momento della consegna, ma ne acquista la proprietà solo col pagamento dell ultima rata di prezzo (con conseguente divieto fino a tale momento di rivendere, modificare o trasformare la cosa). Per effetto della riserva di proprietà, per quanto i beni si trovino nella materiale disponibilità del compratore, il venditore ne resta quindi proprietario sino al loro pagamento integrale. L effettiva utilità della riserva di proprietà dipende però in larga misura dalla sua opponibilità ai terzi.
4 I terzi in questione sono, in particolare, i successivi acquirenti del compratore (nell ipotesi in cui il compratore trasgredisca al divieto di cedere a terzi i beni prima di averli pagati al venditore ) ed i creditori del compratore. I primi sono coloro che hanno acquistato (a titolo di rivendita o altro) le merci sottoposte al vincolo della riserva di proprietà. Si presume, sino a prova contraria, che tale acquisto sia stato compiuto in buona fede (vedi art c.c.). I creditori del compratore sono coloro che, vantando un diritto nei confronti di quest ultimo, possono, per via giudiziaria, far pignorare e vendere coattivamente i beni del loro debitore in caso di mancato realizzo del loro diritto. Perché sia opponibile ai successivi acquirenti, questi ultimi devono aver agito in mala fede, acquistando la merce nella consapevolezza dell assenza del titolo di proprietà in capo al loro venditore. Perché sia opponibile ai creditori del compratore, il patto di riservato dominio deve risultare da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento promosso da tali creditori (Per quanto riguarda il requisito della data certa, essa può risultare dalla certificazione di un notaio o di un pubblico ufficiale, ma anche, più semplicemente, dall apposizione di un timbro datario presso un ufficio postale). Non solo, la legge disciplina alcune ipotesi nello specifico: a) se la clausola di riservato dominio ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49 (art. 1524, comma 2, c.c.): in questo caso occorre trascrivere il patto di riservato dominio nell apposito registro tenuto presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove si trovano le macchine; la somma di lire non è mai stata aggiornata dal b) qualora riguardi macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire e sia stato applicato in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto (art. 1, Legge 28 novembre 1965, n. 1329); in questo caso la somma di L è quella originale espressa in lire. In questa ipotesi, il contratto di compravendita con clausola di riserva di proprietà deve essere stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (art. 2, comma 1, Legge 1329/1965) e trascritto presso la cancelleria del Tribunale con formalità analoghe a quelle di cui al punto precedente (art. 3, comma 1, Legge 1329/1965). Infine, sempre al fine di rendere opponibile a tutti i terzi la riserva di proprietà cui sono sottoposte le macchine utensili di cui sopra, occorre predisporre e consegnare al compratore un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali (art. 2, comma 2, Legge 1329/1965). Il D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, ha però reso maggiormente fruibile la tutela offerta dallo strumento codicistico della riserva di proprietà.
5 In forza dell art. 11, comma 3 del D. lgs. n. 231/2002, infatti, la riserva della proprietà, di cui all articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili. Alle scritture contabili (e qui sta la novità) è quindi espressamente riconosciuto valore probatorio della data delle forniture. La nuova legge ha un ambito di applicazione relativamente limitato, ma comunque si applica alle forniture commerciali (di merci e servizi) tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. Come si può notare, il richiamato art. 11 D. lgs. n. 231/2002, non fa invece riferimento ai successivi acquirenti ai quali il compratore stesso abbia ceduto le merci prima di pagarle. In questo caso restano pertanto validi i requisiti di opponibilità già previsti dal codice civile. La disciplina sulle clausole vessatorie fa sì che sia posta attenzione alle stesse, ma di fatto la sua efficacia risulta spesso limitata laddove l'aderente si trovi nell impossibilità di rifiutarle se non astenendosi dalla sottoscrizione dell intero contratto e rinunciando quindi all intera operazione contrattuale. Proprio per affrontare tale circostanza, esistono norme comunque inderogabili dalle parti ed esistono cautele maggiori per i casi in cui il contratto intercorra tra un professionista ed un consumatore (parte inesperta e certamente debole rispetto al sinallagma contrattuale).
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliRAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.
1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono
DettagliDiritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015
Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio
DettagliCONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,
DettagliL. 28 novembre 1965, n. 1329 (1). Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (2) (3).
L. 28 novembre 1965, n. 1329 (1). Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1965, n. 311. (2) Vedi, anche, l'art. 12, L. 7 agosto 1997,
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliSOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.
SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliCIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.
CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare
DettagliIL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Maurizio Voi
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Maurizio Voi Il regolamento di condominio è previsto dal codice civile all art. 1138 c.c. L articolo è l unico, nel capo dedicato al condominio, che prevede la necessità del
Dettagliwww.gaglione.it La compravendita di beni immobili in Italia
La compravendita di beni immobili in Italia Scheda A Normativa di diritto civile 1. La vendita 2. La vendita immobiliare 3. La forma del contratto 4. La conclusione del contratto 5. Il preliminare di vendita
DettagliOGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita
Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura
DettagliREGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA
COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA!" #$!% REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 60 del 05/11/2015 ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA' 1. Il Comune di Cadelbosco di Sopra (di
DettagliDr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno. - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo;
Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo; - Vendita con riserva di proprietà e con condizione di adempimento/indempimento (cd: buy
DettagliESAMI AGENTI D AFFARI IN MEDIAZIONE
ESAMI AGENTI D AFFARI IN MEDIAZIONE Nella società semplice l amministrazione spetta: a tutti i soci congiuntamente a tutti i soci disgiuntamente a tutti i soci disgiuntamente, se l atto costitutivo non
DettagliDentro la Notizia. 5 Dicembre 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 157/2013 DICEMBRE/3/2013 (*) 5 Dicembre 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto
DettagliIl contratto estimatorio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Il contratto estimatorio (art.1556-1558 c.c.) Volodymyr LESYUK & Andrea TRAVAGLIANTI 2010 D O C E N T E : S A R A D U R S O La distribuzione dei prodotti imprenditore
DettagliREGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50
REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliLotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE
Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliLe modalità di stipula dei contratti pubblici
Le modalità di stipula dei contratti pubblici Dott. Turcato Gian Paolo Vecchio testo Art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.
Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
DettagliCOMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI
COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PROT. 2543 DEL 2/2/2015 l conferimento Il Comune di Bastia Umbra intende procedere per il conferimento degli
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliI contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione
I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE
DettagliGentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:
Gentile Cliente, compilando il presente documento diventerà cliente Sorgenia, subentrando al contratto di fornitura in essere di un nostro cliente, secondo le modalità previste dall Autorità per l energia
DettagliANSO. (Associazione Nazionale Stampa Online) - Regolamento attuativo -
ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) - Regolamento attuativo - REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE STAMPA ONLINE CAPITOLO 1 Natura dell'associazione Nazionale della Stampa Online L'Associazione Nazionale
DettagliL apposizione di firme e informazioni su documenti firmati
L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati Il presente documento si pone l obiettivo di chiarire alcuni aspetti generali dei formati di firma CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliOggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP
RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale
DettagliProfessionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro
Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliNotaio Claudio Calderoni ALTRI ATTI
ALTRI ATTI In questo documento si tratteranno i seguenti argomenti: 1. Rapporti di famiglia 2. Procure 3. Atti di natura amministrativa, estratti, copie e certificati 4. Atti relativi a veicoli e motocicli
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliPRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI
PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI Gli statuti delle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative, costituite ai sensi dell
DettagliA Democracy CLASSIC Quota 250,00
DEMOCRACY SIMULAZIONE PARLAMENTO 2014 L anno, il giorno del mese di tra Future Leader Society S.r.l. con sede a Milano, Piazzale Cadorna 9, Codice Fiscale e Partita IVA084286409680, in persona dell amministratore
DettagliAUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA COME REAGIRA L AUTO USATA ALLE ATTUALI DIFFICOLTA DEL MERCATO AUTO?
AUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA COME REAGIRA L AUTO USATA ALLE ATTUALI DIFFICOLTA DEL MERCATO AUTO? INNOVAZIONI NORMATIVE SUL COMMERCIO DELL AUTO USATA EMANUELA PREGNOLATO ANFIA Studi e Statistiche
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliArt. 120 t.u.b. comma 2
Art. 120 t.u.b. comma 2 Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
Dettagli2.2 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi dell art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000, del D.M. 2.05.2001 e dell art. 54 D.Lgs. n.163/2006
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliRISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013
RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione
Dettagli1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DALLA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI HOLTER ONLINE tra M&M s.r.l. con sede in Milano, via Ettore Bugatti 11, P. IVA 04733180964, in persona del legale rappresentante
DettagliFactoring Tour: Bari
Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato
DettagliASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA
Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliRegolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune
Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse
DettagliCOMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliCITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO
CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
DettagliReg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it
Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo
DettagliPROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA
PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA Programma Agente Referral Hotel Seeker TM (https://www.hotelseeker.it) è una piattaforma di marketplace basata su tecnologia internet ( il Portale ) gestita da Hotel
DettagliCorso di Diritto Commerciale
Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 Powered by PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Control Editing dott. Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliCOSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2
4 COSTI DI PUBBLICITÀ Attivo SP B.I.2 Prassi Documento OIC n. 24; Comitato consultivo per le norme antielusive, pareri 19.2.2001 n. 1; 24.2.2004 n. 1; 5.5.2005 n. 8 e 7.3.2006 n. 5; R.M. 5.11.74 n. 2/1016;
DettagliAmministrazione e Contabilità
Amministrazione e Contabilità Elementi del regolamento di Amministrazione e Contabilità per la gestione nei dipartimenti universitari 2 febbraio 2007 a cura di Noemi Rossi 1 Ambito di applicazione e finalità
DettagliIl rapporto di lavoro dirigenziale ed il mandato di amministratore Profili giuslavoristici, previdenziali e societari.
Il rapporto di lavoro dirigenziale ed il mandato di amministratore Profili giuslavoristici, previdenziali e societari La conciliazione Milano 10 luglio 2014 Avv. Gaspare Roma De Berti Jacchia Franchini
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione S.I.C.E.S. SrL Società
DettagliPLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.
CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA O PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE. Art. 1. Identificazione delle Parti Con la presente scrittura privata da valere ad
DettagliArt. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica
DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA. Art. 1 - Finalità 1. Ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliRoma, 07 novembre 2007
RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone
N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio
DettagliAcquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento
Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi
DettagliCREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1
T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliCOMUNE DI CENTURIPE Provincia di E N N A
COMUNE DI CENTURIPE Provincia di E N N A REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI - Approvato con deliberazione del C.C. n.33 del 27 novembre 2008 - INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento
DettagliALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE
ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE data: MAGGIO 2015 1 SOMMARIO Art. 1 Normativa di riferimento
DettagliBanca dati Professioniste in rete per le P.A. Guida all uso per le Professioniste
Banca dati Professioniste in rete per le P.A. Guida all uso per le Professioniste versione 2.1 24/09/2015 aggiornamenti: 23-set-2015; 24-set-2015 Autore: Francesco Brunetta (http://www.francescobrunetta.it/)
Dettagli5 lezione PUBBLICITA LEGALE
CAPACITA PER L ESERCIZIO DELL IMPRESA STATUTO IMPRENDITORE COMMERCIALE INCOMPATIBILITA E INABILITAZIONI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Individua PARTICOLARI COLLABORATORI
DettagliConsorzio Sviluppo Italia
RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: CITTA : PROVINCIA: CAP: TELEFONO: FAX: EMAIL: WEB SITE: CODICE FISCALE: P. IVA: SETTORE MERCEOLOGICO: ATTIVITA PRINCIPALE RESPONSABILE RAPPORTI CON IL CSI: PRODUTTORE: COMMERCIANTE:
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliEditrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni
DettagliCONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI
CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI Tra MUOVERSI SRL (di seguito detta MUOVERSI) con sede in Milano,, C.F. e P.IVA. 05525760962, iscritta nel Registro Imprese di Milano
DettagliRitardi di Pagamento
Ritardi di Pagamento Recepimento Direttiva Late Payments Direttiva 2011/7/UE (Late Payments) Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliRISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.
RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello
DettagliCOMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari
COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI COMUNALI (Approvato con Delibera Consiliare n. 32 del 29/07/2014 e modificato con delibera Consiliare n.
DettagliLa perizia contrattuale nella prospettiva del giurista
La perizia contrattuale nella prospettiva del giurista Avv. Andrea La Mattina Professore a contratto nell Università di Genova Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo Definizione Con la stipulazione di
DettagliTitolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a
Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma
DettagliModello di contratto. Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Modello di contratto Lavoro subordinato a tempo indeterminato MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO... [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante Sig...., nato
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliFONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE Domande frequenti relative all Avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla Razionalizzazione, riorganizzazione
DettagliLa responsabilità da illeciti tributari
La responsabilità da illeciti tributari La disciplina della responsabilità amministrativa nei casi di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è differente a seconda
DettagliRAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)
D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti Art. 3 comma 20 Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,
Dettagli