I contratti d'impresa: contratti per l'acquisizione e il godimento di beni e servizi (2 modulo)

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1 3 GIRNT I contratti d'impresa: contratti per l'acquisizione e il godimento di beni e servizi (2 modulo) Il Commercialista giurista d impresa La consulenza per la gestione dei contratti d impresa

2 IDEZINE E PRGETTZINE ndrea Meneghello RESPNSBILE MSTER BREVE Sonia Zanconato CRDINMENT SCIENTIFIC lessandro Corsini Massimiliano Tasini Duilio Liburdi Giovanni Valcarenghi Paolo Meneghetti Norberto Villa Gian Paolo Ranocchi RELZINI ESTERNE Elena Scala Claudia Pasetto REDZINE Milena Martini SERVIZI CLIENTI Barbara dami Luca Castellani Nicola Tonon Laura Roma Rita Zantedeschi LGISTIC Patrizia Ballarini Fabia Corbioli CLLBRTRI INTERNI lvise Bissoli Diego Finetto Sergio Lovato Luca Mamone Matteo Pegoraro Umberto Vesentini Un comitato di Esperti, verifica ed approva il contenuto professionale delle singole giornate per garantire la massima correttezza, precisione e compiutezza delle informazioni. Esso è preposto, inoltre, al controllo e alla supervisione dei lavori per l organizzazione delle attività e durante l intero svolgimento delle stesse. È lo specifico impegno di Euroconference per assicurare i massimi livelli di professionalità nel fornire competenza altamente qualificata al professionista. Materiale didattico non vendibile e riservato ai soli partecipanti al Master Breve 2006/2007: IL CMMERCILIST GIURIST D IMPRES MDUL GIURIDIC Dispensa chiusa per la stampa il 6 dicembre 2006 IN CS DI MNCT PRTECIPZINE LL GIRNT IN UL Le ricordo che nel caso di assenza alle giornate del Master Breve potrà scaricare il materiale non ritirato in versione cartacea accedendo all area a Lei riservata del sito - PRFESSINL LIBRRY - digitando la login e password in suo possesso. Per ricevere, in ogni caso, la copia cartacea, si invita invece, a farne apposita richiesta scritta tramite fax almeno cinque giorni prima l incontro successivo. Il materiale potrà poi essere ritirato presso il desk di segreteria. La medesima richiesta potrà essere effettuata utilizzando l apposito modulo sempre presente sul sito GRUPP EURCNFERENCE S.P.. Via E. Fermi, 11/a Verona Tel. 045/ Fax 045/ masterbreve@euroconference.it sito internet: Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. Stampa a cura di Colorimetria Snc 2

3 INDICE PRESENTZINE SECND GIRNT - MDUL GIURIDIC pag. 5 CNTRTT DI PPLT E SUBPPLT IL CNTRTT D PPLT DI PERE a cura di Daniele Maccarrone pag. 8 - Fac simile contratto-tipo appalto di opere (file a) pag. 11 CME DISTINGUERE L PPLT DLL CMPRVENDIT E DLL SMMINISTRZINE a cura di ntonio Bianchi pag. 31 IL CNTRTT DI PPLT FR PRESTZINE DI SERVIZI E CESSINE DI BENI a cura di Stefano Chirichigno e lberto Santi pag. 38 PPLTI E SUBPPLTI: L RESPNSBILITÀ SLIDLE a cura di Giovanni Valcarenghi pag. 45 L REGLRITÀ CNTRIBUTIV NELL DISCIPLIN GENERLE DELL PPLT Tratto da La Pratica Forense pag. 55 CNTRTT DI UTSURCING IL CNTRTT DI UTSURCING a cura di ntonio Bianchi pag Schema di contratto per l affidamento in outsourcing delle attività informatiche (file b) pag. 64 CNTRTT DI CQUIST E VENDIT IL CNTRTT DI CQUIST/VENDIT a cura di Flavia Silla e Cristina Schiatti pag Fac simile contratto di vendita di beni mobili (file c) pag Fac simile contratto di compravendita di immobili (file d) pag. 104 PTT DI RISERVT DMINI: DISCIPLIN CIVILISTIC E FISCLE CNFRNT a cura di Sandro Cerato pag. 112 CNTRTT DI PERMUT CNTRTT DI PERMUT a cura di Flavia Silla pag Fac simile contratto di permuta di beni immobili (file e) pag. 116 PERMUT DI RE CN FBBRICTI: RICDUTE FISCLI a cura di Giovanni Valcarenghi pag. 121 CNTRTT DI LCZINE DIFFERENTI TIPLGIE DI LCZINI pag. 130 LE PRINCIPLI PRBLEMTICHE IN MTERI DI CNTRTTI DI LCZINE CMMERCILE: SPETTI GIURIDICI a cura di Luca Lucenti e Cristina Schiatti pag Fac simile contratto di locazione ad uso diverso (file f) pag. 142 INDENNITÀ PER PERDIT DELL VVIMENT CMMERCILE: UN PRESTZINE CHE C È, M NN SI VEDE a cura di Franco Ricca pag

4 SPESE DI MNUTENZINE SU BENI IN LCZINE a cura di Giovanni Valcarenghi pag. 160 CNTRTT DI CMDT IL CNTRTT DI CMDT: PRFILI GIURIDICI a cura di Vittorio Casara e lfredo Frangini pag. 166 IL CNTRTT DI CMDT DI BENI STRUMENTLI: SPETTI FISCLI E CNTBILI a cura di Mariateresa Cattaneo e Walter Vallero pag. 177 CNTRTT DI LESING IL LESING a cura di lfredo Frangini pag. 188 LESING PERTIV E LESING FINNZIRI a cura di Sandro Cerato pag. 196 IL LESING DEGLI IMMBILI STRUMENTLI: UN MDIFIC NRMTIV NEL SEGN DELL CERENZ Tratto da La Circolare Tributaria n. 39 del 16 ottobre 2006 pag. 198 CQUIST DEL CNTRTT DI LESING a cura di Sandro Cerato e Giovanni Valcarenghi pag. 209 L CESSINE DEL CNTRTT DI LESING SPETTI GIURIDICI a cura di lex Gilardini pag Formulario della cessione del contratto del leasing (file g) pag. 221 L CESSINE DEL CNTRTT DI LESING: SPETTI CNTBILI E FISCLI a cura di Walter Vallero pag. 223 PRFESSINL LIBRRY Sul sito, inserendo la propria login e password, è possibile accedere ad un area riservata ai soli partecipanti al Master Breve - PRFESSINL LIBRRY che consente di attingere a materiale implementativo, formulari, normativa di riferimento ecc attinenti i temi affrontati Si vedano: a) Fac simile contratto-tipo appalto di opere (in formato word) b) Schema di contratto per l affidamento in outsourcing delle attività informatiche (in formato word) c) Fac simile contratto di vendita di beni mobili (in formato word) d) Fac simile contratto di compravendita di immobili (in formato word) e) Fac simile contratto di permuta di beni immobili (in formato word) f) Fac simile contratto di locazione ad uso diverso (in formato word) g) Formulario della cessione del contratto del leasing (in formato word) Solidarietà nei subappalti e sicurezza sui luoghi di lavoro nel decreto Bersani tratto da La Circolare Tributaria n. 38 del 9 ottobre 2006 Sistema d Informazione Integrato Gruppo Euroconference Editore L outsourcing per le attività di audit: le attività che possono essere date in outsourcing Contratto preliminare per la vendita di immobili: aspetti fiscali e contabili a cura di Sandro Cerato Fac simile contratto di comodato e somministrazione (in formato word) Fac simile contratto di locazione finanziaria (in formato word) Come visionare e scaricare il materiale sopra citato: Collegarsi al sito ed accedere all area Master Breve/materiale didattico. Digitando la propria password e login, che verranno comunicate via mail alcuni giorni prima con la scaletta della giornata, (se privi di login e password digitare i propri dati e seguire le istruzioni che appaiono) si accede direttamente all area riservata ai partecipanti al Master Breve, seguire poi le istruzioni che appaiono a video. In caso di necessità contattare il nostro servizio clienti al n

5 PRESENTZINE TERZ GIRNT MDUL GIURIDIC La terza giornata del modulo giuridico ha ad oggetto i principali contratti di impresa per l acquisizione di beni e servizi. ttraverso lo studio e l approfondimento degli elementi peculiari, delle clausole contrattuali maggiormente diffuse nella redazione di tali contratti, si svilupperà l intero percorso relativo alla cognizione dei principali contratti di impresa e, in particolare, del contratto di appalto e di subappalto, del contratto di outsourcing, del contratto di vendita e di permuta, del contratto di locazione e del contratto di leasing (avuto riguardo alla differenza tra il leasing operativo e il leasing finanziario). Tra i contratti per l acquisizione di beni e servizi spicca in particolare il contratto di appalto di opere e servizi al quale, sia per la notevole diffusione nell ambito della contrattualistica di impresa, quanto per la evidente importanza assunta nella edilizia e da ultimo negli aspetti fiscali della relativa disciplina, viene dedicata particolare attenzione ai risvolti giuridici e a quelli più propriamente pratici ed aziendalistici. Gli elementi essenziali del contratto di appalto, le clausole tipiche dello stesso, le forme di responsabilità proprie dell appaltatore (vizi e rovina di edificio, la responsabilità c.d. urbanistica, la disciplina della revisione dei prezzi, il collaudo in corso d opera e/o il collaudo definitivo, le variazioni del progetto, l accettazione delle opere, la figura del direttore dei lavori) sono analizzate nell ottica dell impresa, con particolare riferimento ai rapporti tra appalto e subappalto, alla relativa disciplina e all impatto fiscale e finanche previdenziale alla luce delle modifiche apportate dalla normativa di cui al D.L. 223/06. Similmente sono rilevanti le distinzioni tra il contratto di appalto e il contratto d opera, tra il contratto di appalto e il contratto di vendita di cosa futura, tra tali contratti e la somministrazione: il richiamo al concetto di prevalenza dell elemento lavoro sulla materia prima e al concetto di organizzazione di mezzi e di servizi rispetto alla dimensione dell impresa appare essere l elemento maggiormente discretivo nella disamina delle singole figure contrattuali più da vicino analizzate nella giornata. La realizzazione di forme di esternalizzazione dei servizi, la cessione a terzi del ramo d azienda relative ad un insieme di elementi produttivi, personali e materiali che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, costituiscono forme di realizzazione di possibili tecniche mediante le quali un impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base dell azienda (cd. core business). l contratto di outsourcing di manutenzione individuato quale forma autonoma di fornitura di servizi organizzati idonea a garantire il corretto funzionamento di un impianto ed il raggiungimento di indici di efficienza preventivamente pattuiti tra le parti è dedicata la parte finale del primo modulo al fine della più compiuta distinzione dalle figure contrattuali esaminate. Il contratto di compravendita per l acquisizione di beni e servizi viene analizzato attraverso la disamina delle garanzie dei vizi della cosa venduta, della riserva di proprietà nella c.d. vendita a rate, nel patto di riscatto e negli aspetti che hanno recentemente interessato la riforma del diritto fallimentare mediante l approfondimento della relativa disciplina e della 5

6 azione revocatoria fallimentare allorchè una delle parti del contratto di acquisizione di beni e/o di servizi sia soggetto sottoposto a fallimento, ovvero dichiarato fallito nel c.d. periodo sospetto antecedente al fallimento. Il modulo giuridico della terza giornata si conclude con la disamina dei contratti utilizzati per il godimento di beni e servizi: in particolare viene posta l attenzione sul contratto di locazione ad uso non abitativo (c.d. locazione commerciale). Gli aspetti maggiormente pratici relativi al richiamato contratto di godimento sono analizzati attraverso la previsione nel testo contrattuale delle clausole tipiche disciplinanti il diritto di recesso, alla luce delle principali statuizioni giurisprudenziali relative al complesso ed articolato rapporto locatore locatario avuto riguardo alla distinzione tra obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla indennità di avviamento commerciale, al diniego di rinnovo del contratto di locazione, ed allo stesso diritto di recesso per il locatario. Infine, viene analizzata, con compiutezza di esempi pratici, la procedura relativa all azione di sfratto per morosità ed alla risoluzione del contratto quali aspetti patologici relativi alla cessazione del contratto e del rapporto. L ultimo dei contratti esaminati nella terza giornata giuridica è il contratto di leasing, in particolare la differenza tra leasing operativo e leasing finanziario avuto riguardo alla migliore opportunità della scelta. Il contratto di leasing viene esaminato nelle sue eccezioni tipiche (leasing di beni mobili ed immobili) e tipologiche (leasing di godimento e traslativo) ed attraverso la disamina delle modalità di conclusione del contratto e consegna del bene, dell utilizzo del bene, della corresponsione del canone di leasing, delle vicende del contratto (riscatto anticipato del bene, subleasing, cessione contratto), nonchè della scadenza del contratto e dell inadempimento. l fine di rendere maggiormente efficace e completo il percorso formativo previsto per la terza giornata giuridica verrà trattato, in conclusione dello stesso modulo giuridico, l aspetto fiscale dei contratti precedentemente esaminati: in particolare, il focus previsto riguarderà, attraverso l ausilio dei relatori, le differenze e le principali novità applicabili alla intera disciplina contrattuale degli istituti esaminati, ovvero ad alcuni aspetti degli stessi. ntonio Bianchi e lessia Zoppi Coordinatori della terza giornata giuridica Comitato Scientifico Euroconference Il materiale contenuto in questa dispensa e tutto quello relativo al modulo CNTRTTI D IMPRES sarà raccolto in un cd rom FRMULRI DEI CNTRTTI D IMPRES che vi verrà consegnato in chiusura del MSTER BREVE Il cd rom conterrà una raccolta commentata dei principali contratti d impresa analizzati (e non solo quelli analizzati) nel corso della giornata in aula, completi di formule personalizzabili e di facile utilizzo. 6

7 STRUTTUR DELL TERZ GIRNT MDUL GIURIDIC Modulo su: Il commercialista giurista d impresa Contratti per l'acquisizione e il godimento di beni e servizi (2 modulo) I CNTRTTI PER IL GDIMENT DI BENI I CNTRTTI PER IL GDIMENT DI SERVIZI Contratto di appalto e subappalto Contratto di locazione Contratto di outsourcing Contratto di comodato Contratto di acquisto e vendita Contratto di leasing Contratto di permuta spetti fiscali Ricordiamo che sul sito Breve/materiale sono consultabili i Quesiti (e le relative risposte) ritenuti più interessanti, emersi nel corso della II giornata del Master Breve e quindi relativi a: Elementi fondamentali del contratto 7

8 IL CNTRTT D PPLT DI PERE a cura di Daniele Maccarrone * 1. Premessa Il contratto d appalto è un tipico contratto sinallagmatico con effetti obbligatori. l compimento dell opera da parte di un contraente (l appaltatore), corrisponde il pagamento del prezzo da parte dell altro (il committente). Si tratta altresì, di un contratto di risultato, che obbliga l appaltatore ad un determinato risultato di lavoro. È invero, la prestazione di quest ultimo ad essere considerata quella caratteristica del contratto, a fronte della neutralità della prestazione del committente di pagare il prezzo. Ed è facendo riferimento alla prestazione caratteristica, che si individua l oggetto del contratto: il risultato di un facere. La causa del contratto, e quindi la funzione economico-sociale, consiste nel compimento di un opera verso un corrispettivo in denaro, con l organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Elementi essenziali del contratto sono quindi, i soggetti, l opera da eseguire ed il corrispettivo. questi vanno aggiunti gli elementi tipizzanti, quali come a breve si dirà - l esistenza di un impresa, l autonomia nell organizzare i lavori e l assunzione del rischio di impresa. Con riguardo agli ultimi due aspetti, si segnala in particolare che, organizzazione dei mezzi necessari non comprende necessariamente anche la fornitura dei materiali, che ben può essere compiuta dallo stesso committente; essa attiene invero, più specificatamente a tutti i mezzi necessari, sotto il profilo organizzativo ed operativo, per compiere l opera. La locuzione gestione a proprio rischio inoltre, si riferisce, secondo l opinione prevalente, al rischio economico derivante dall impossibilità di determinare il costo dell opera al momento della conclusione del contratto. L appaltatore, sottoscrivendo il contratto d appalto ad un determinato prezzo, si assume il rischio di giungere ad un profitto superiore rispetto alle previsioni oppure di dover sostenere una perdita inattesa. spetto di particolare rilevanza nel contratto d appalto è quello dell autonomia dell appaltatore, autonomia che è in parte ridotta dai poteri di ingerenza spettanti al committente, tra i quali, quello di dirigere i lavori, di variare il progetto (art c.c.) e di recedere ad libitum dal contratto (art c.c.). Tali poteri tuttavia, non possono spingersi sino al punto di degradare l appaltatore a mero esecutore; quest ultimo invero, deve disporre dell autonomia necessaria (che si sostanzia in particolare, nella scelta dei mezzi) per soddisfare l obbligazione. ltro aspetto riguarda i soggetti stipulanti il contratto. Il committente, poco importa se persona fisica o giuridica, può essere costituito anche da una pluralità di soggetti (cosiddetta committenza plurima ); vi possono essere infatti più proprietari del bene su cui si intende intervenire. * Pezzo aggiornato al 06/12/2006 (Terza giornata del Master Breve 2006/2007 rea Giuridica) 8

9 Il contratto d appalto di opere In tal caso, sarà sufficiente la stipula del contratto da parte della maggioranza dei proprietari in comunione per le opere di ordinaria amministrazione e sarà necessario l intervento di tutti, per quelle di straordinaria amministrazione. L appaltatore, sia egli persona fisica o giuridica, deve essere necessariamente un impresa, nel senso indicato dall articolo 2195 c.c. e quindi, obbligato all iscrizione nel registro delle imprese. Nulla vieta inoltre, che l appalto venga affidato a più soggetti congiuntamente anche se questi non abbiano dato vita ad una forma societaria (talvolta accade che gli appaltatori costituiscano tra loro un associazione in partecipazione). La pluralità di soggetti può verificarsi anche successivamente alla stipula del contratto. L appaltatore invero, potrebbe aver bisogno della collaborazione di altri, sia per motivi finanziari, che meramente organizzativi. Merita d esser spesa qualche parola anche con riguardo alla responsabilità dell appaltatore. Due sono in particolare, le ipotesi di responsabilità: (i) la prima, generale, sorge allorquando l appaltatore non esegua interamente l opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla; (ii) la seconda, specifica, ricorre quando l appaltatore consegna un opera completa ma affetta da vizi e difetti tale da non renderla conforme a quella pattuita. Nel primo caso quindi, risponderà per inadempimento o per inesatto adempimento ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile in tema di obbligazioni in generale; nel secondo caso invece, si tratterà della responsabilità per la presenza di vizi e difetti prevista dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile, in tema di contratto d appalto. L applicabilità della disciplina dell inadempimento contrattuale anche in tema di appalto è ormai pacifica. Si ritiene invero, che le disposizione specifiche in tema di contratto d appalto integrano ma non sostituiscono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili quando non ricorrono i presupposti previsti dalle norme speciali (ex multis,cassazione, II sezione, 16 ottobre 1995 n 10772, in Contratti, 1996, n 2, 127). Quanto alla responsabilità per inadempimento, questa può sorgere per inosservanza dell obbligo di diligenza, delle prescrizioni contrattuali, delle regole dell arte, dell obbligo di custodia, delle richieste del committente o del direttore lavori, nonché per in esecuzione di varianti legittime, per rovina di edificio, per mancata denuncia dei difetti del materiale fornito dal committente, per ritardo iniziale, in corso d opera o nell ultimazione, per esecuzione solo parziale dell opera, per mancata consegna dell opera, per nomina non autorizzata di un subappaltatore o mancata presentazione delle garanzie pattuite. In tali casi non è previsto alcun onere in capo al committente di denuncia ed il termine prescrizionale è quello ordinario decennale. Quanto alla responsabilità per vizi e difetti invece, il committente che voglia far valere la predetta garanzia nei confronti dell appaltatore dovrà denunciare i vizi e difetti entro 60 giorni dalla scoperta e promuovere la relativa azione nel termine prescrizionale di 2 anni dal giorno della consegna del bene. Le divergenze tra i due tipi di responsabilità si riflette anche sui rimedi proponibili. P P L T E S U B P P L T 9

10 Nel caso di responsabilità dell appaltatore ex artt e 1455, il committente potrà chiedere, a sua scelta, l adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Non potrà essere chiesta la risoluzione quando si tratta di inadempimento di scarsa importanza. ve invece, si faccia leva sulla responsabilità per vizi e difetti, i rimedi sono più numerosi rispetto a quelli ordinari Ed invero il committente potrà esperire un azione tesa all adempimento del contratto in via specifica (e quindi chiedere che i vizi e difetti vengano eliminati), o una tesa alla riduzione del prezzo, o ancora, un azione volta alla risoluzione del contratto se i vizi e difetti rendono l opera inadatta alla sua destinazione. Se l appaltatore è in colpa, il committente potrà sempre chiedere il risarcimento del danno. Un ipotesi a parte in tema di contratto d appalto riguarda la rovina ed i difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata; in questo caso l appaltatore sarà responsabile, se entro 10 anni dal compimento dell opera questa rovini o presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, sempre che ne venga fatta denuncia entro un anno dalla scoperta. Entro il successivo anno il committente dovrà, a pena di decadenza, promuovere la relativa azione. ltrettanto rilevante è l inadempimento dell appaltatore nei confronti dei suoi ausiliari. Il legislatore ha previsto che gli ausiliari dell appaltatore, i quali alle sue dipendenze hanno contribuito ad eseguire l opera, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto ; ma ciò solo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Viene in altre parole, consentito all ausiliario dell appaltatore di sostituirsi al proprio debitore. ltre che alla responsabilità dell appaltatore, dev esser fatto un breve cenno anche alla responsabilità del committente. Questi può essere in particolare, ritenuto responsabile nei confronti dell appaltatore per non averlo messo in grado di eseguire l opera (e quindi, ad esempio, per non aver predisposto i macchinari, i materiali, o non aver ottenuto i consensi necessari ecc.), per aver imposto variazioni fuori dai limiti consentiti, per aver disposto rallentamenti, accelerazioni dei lavori, sospensioni o interruzioni (salvo se indispensabili) e per non aver pagato il prezzo o anche parte di esso. I rimedi esperibili dall appaltatore sono tutti quelli previsti dalla disciplina generale del contratto e quindi, la diffida ad adempiere, la domanda di condanna all adempimento, di risoluzione giudiziale e di risarcimento del danno. Quanto alla forma del contratto, è sufficiente ricordare che lo stesso non necessita, né ad probationem né ad substantiam, di una particolare forma scritta. Lo stesso può in particolare, essere concluso anche solo con la sottoscrizione dell elenco dei lavori da eseguirsi, con i relativi prezzi. * * * Conclusa questa premessa contenente alcune nozioni di base in tema di contratto d appalto, si procederà ora all analisi del contenuto del contratto e delle clausole che possono essere inserite. 10

11 Il contratto d appalto di opere CNTRTT-TIP file a PPLT DI PERE * Tra, d ora in avanti committente, nato a il.. (se persona fisica), residente in./ con sede in.., C.F. o P.IV e. d ora in avanti appaltatorore, nato a il.. (se persona fisica), residente in./ con sede in.., C.F. o P.IV premesso che - il committente è proprietario dell immobile sito in., censito a.; - lo stesso intende affidare all appaltatore l esecuzione di opere di. (costruzione o ricostruzione, riparazione, modificazione, demolizione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/ straordinaria.) consistenti in. presso il cantiere sito in..; - l appaltatore dichiara di disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idonei all esecuzione delle opere di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro; - di essere iscritto alla cassa edile della provincia di (solo per gli edili); - di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 46/90, in relazione alle opere da eseguire (solo per impiantisti); - di essere iscritto alla C.C.I... di. con codice fiscale.. e numero registro imprese. come da certificato allegato; - che ai propri dipendenti applica il CCNL di settore. Si allega una dichiarazione relativa all organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all inps e all inail Tutto ciò premesso si conviene stipula P P L T E S U B P P L T RT. 1 - Premesse Le premesse e gli allegai costituiscono parte integrante del presente contratto. Tutte le comunicazioni scritte previste nelle disposizioni che seguono devono pervenire all indirizzo delle parti sopra indicate. RT. 2 - ggetto del contratto L appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d arte e quindi, in conformità con la legislazione vigente e con le regole della tecnica, le opere descritte nel progetto redatto da.. (allegato ), fornito dal committente, con i materiali e le finiture descritte nel capitolato (allegato B). * scaricabile in formato WRD dal sito (vedi indice della presente dispensa) 11

12 RT. 3 - neri a carico del committente Salvo diverso accordo scritto, il committente si fa carico della disponibilità di acqua, corrente elettrica, idonei spazi di cantiere, ivi compreso l eventuale uso di parti comuni/condominiali. L appaltatore potrà utilizzare: - gli immobili e le loro porzioni; - gli impianti; le attrezzature; - le macchine; (altro). di proprietà e/o disponibilità del committente, secondo le seguenti modalità convenute:.. L appaltatore utilizza tali beni del committente nella misura strettamente necessaria all esecuzione dell opera e conformemente alla legislazione vigente. 2. Le variazioni in corso d opera Nel corso dell esecuzione del contratto potrebbe accadere che, per esigenze tecniche o per volontà del committente, debbano essere apportati alcuni cambiamenti al progetto originario. Si deve anzitutto distinguere tra varianti in corso d opera e lavori extracontrattuali. Le prime invero, costituiscono modifiche del contratto d appalto, i secondi invece sono estranei al contratto e investono opere autonome rispetto ad esso. La distinzione è fondamentale tenuto conto che ai lavori extracontrattuali, frutto di una pattuizione successiva, non si applicano gli accordi precedenti. pere in variante sono, secondo l espressione codicistica, variazioni alle modalità convenute dell opera ed anche variazioni al progetto ; l oggetto quindi, può essere estremamente ampio, potendo comprendere tanto modifiche strutturali, quanto modifiche delle quantità, qualità o forma dell opera. Le varianti possono essere di diversi tipi: (i) quelle arbitrarie dell appaltatore, o (ii) proposte dall appaltatore e autorizzate dal committente, (iii) quelle necessarie ovvero (iv) ordinate dal committente. I e II. Sono considerate variazioni arbitrarie dell appaltatore quelle da questi eseguite senza l autorizzazione del committente, anche se volte a migliorare l opera (utilizzando ad esempio materiale più pregiato). Per escludere che si tratti di una variazione arbitraria è necessario che l autorizzazione del committente sia data per iscritto. Non sono invece considerate variazioni arbitrarie e quindi, non necessitano di un autorizzazione scritta, le semplici segnalazioni comunicate al committente di vizi ed imprecisioni e di possibili soluzioni alternative. L aver eseguito variazioni non autorizzate espone l appaltatore a responsabilità per difformità dell opera. 12

13 Il contratto d appalto di opere Responsabilità che assume toni differenti a seconda degli effetti della variante. Se quest ultima ha provocato un danno, sorgerà in capo al committente il diritto all eliminazione ovvero alla riduzione del prezzo e nel caso in cui l opera divenga inadatta al fine cui è destinata, il committente avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno. Se invece, la variante non ha danneggiato l opera (anche se si tratta di variante che ha comportato un aumento di valore), vi è comunque una difformità da quanto pattuito; in questo caso il committente avrà ugualmente diritto ad ottenere l eliminazione della difformità, ma non anche la riduzione del prezzo, né la risoluzione del contratto. III. Il legislatore ha regolato poi le varianti necessarie, quelle cioè che devono essere necessariamente eseguite perché l opera sia a regola d arte. Ed ha in particolare previsto che se le parti non si accordano, sarà il Giudice a determinare le variazioni da introdurre e le variazioni del prezzo. Di fronte ad una variazione necessaria comunque, l appaltatore non potrà procedere di sua iniziativa ma dovrà informare il committente per ottenere il suo consenso; tale obbligo tuttavia, è sprovvisto di sanzione in quanto non è richiesta, come accadeva invece per le varianti non necessarie proposte dall appaltatore, l autorizzazione scritta del committente. In altre parole, il committente non potrà dolersi di non essere stato consultato, salvo che si tratti di un variante di notevole entità. In quest ultimo caso invero, il committente potrà sempre recedere dal contratto e dovrà corrispondere un equo indennizzo. L appaltatore dal canto suo, potrà se non ritiene di eseguire la variante necessaria - recedere dal contratto quando l importo delle variazioni superi il sesto del prezzo complessivo. Si ritiene infatti, che qualora più varianti divengano necessarie in corso d opera e il totale di esse superi il sesto del prezzo, l appaltatore potrà recedere dal contratto al momento in cui l ultima di esse, sommata alle precedenti, ecceda detta percentuale. L appaltatore che sceglie di recedere dal contratto avrà diritto ad un equa indennità. IV. Dalle varianti proposte dall appaltatore e autorizzate dal committente vanno distinte quelle che il committente ordina all appaltatore il quale si limita a subirle. Sono tali quelle che traggono origine da un iniziativa del committente e vengono accettate dall appaltatore, il quale matura un diritto ad un compenso per i maggiori lavori eseguiti. Il potere del committente di disporre varianti è limitato a quelle che non superino il sesto del prezzo complessivo stabilito, che non comportino notevoli modificazioni della natura dell opera (e quindi, anche delle dimensioni) o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori. Va da sé che l interpretazione del termine notevoli, come pure la decisione concreta se siano o meno rispettati i predetti limiti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Le parti possono comunque pattuire diversamente. P P L T E S U B P P L T 13

14 differenza di quanto avveniva per le varianti proposte dall appaltatore, per provare che l iniziativa sia del committente non è necessario munirsi di prova scritta, ma è consentita anche la prova per testimoni o addirittura per presunzioni. Si segnala inoltre, che una clausola contrattuale che consenta al committente di disporre varianti a suo piacimento sarebbe nulla per mancanza del requisito della determinatezza dell oggetto. l contrario, le parti potrebbero decidere di escludere totalmente, o anche solo di limitare, il potere del committente di imporre varianti. Si noti peraltro, che l esecuzione di varianti comporta il diritto in capo all appaltatore di un termine suppletivo che tenga conto del maggior tempo richiesto. RT. 4 Variazioni 4.a. Variazioni proposte dall appaltatore e concordate L appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto negli allegati e B salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. Se il prezzo dell intera opera è stato determinato globalmente l appaltatore non ha diritto a compenso per maggiori lavori eseguiti, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 4.b. Variazioni ordinate dal committente Il committente ha diritto di apportare variazioni a quanto previsto negli allegati e B attraverso una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all appaltatore e, per quanto di competenza, al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, purché il loro ammontare non superi 1/6 (un sesto) del prezzo complessivo convenuto e comunque purché le stesse non determinino notevoli modificazioni della natura dell opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto. L appaltatore ha diritto al compenso per maggiori lavori preventivamente concordati con il committente per iscritto, anche se il prezzo dell opera era stato determinato globalmente. I patti così definiti devono comprendere le modalità, i tempi di esecuzione ed i termini dei pagamenti e vengono intesi come parti integranti del presente contratto a far data dalla loro stipula. 4.c. Variazioni necessarie Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l esecuzione dell opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo del prezzo. Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni da verificarsi dell evento, le parti demanderanno la composizione della vertenza ad un esperto nominato da. (specificare chi provvederà alla nomina: la camera di commercio, l ordine degli ingegneri, ecc.) Se l importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità... 14

15 Il contratto d appalto di opere Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo, da determinarsi tenendo conto dello stato di avanzamento lavori e del valore dell appalto. In caso di disaccordo la somma verrà determinata da un esperto nominato da (specificare chi provvederà alla nomina: la camera di commercio, l ordine degli ingegneri, ecc.) sulla base del prezziario delle opere edili. 3. La direzione tecnica E facoltà del committente nominare un soggetto, il cosiddetto Direttore Lavori, incaricato di sorvegliare, nel suo interesse, i lavori dell appaltatore (lo stesso si differenzia dal capo cantiere o dal direttore del cantiere, nominati dall appaltatore per dirigere i lavori). L incarico può essere affidato tanto ad una o più persone fisiche, quanto ad una società. La nomina di un direttore lavori non priva peraltro l appaltatore dell autonomia di cui si è detto in premessa. L appaltatore quindi, da un lato è tenuto ad osservare gli ordini impartiti dal direttore lavori, ma dall altro, in forza dell obbligo di esatto adempimento, è tenuto a rilevare nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli carenze od errori nelle istruzioni impartitegli dal direttore lavori. Con riguardo ai poteri spettanti al direttore lavori, questi coincidono con quelli spettanti al committente, tra i quali, a titolo esemplificativo, si ricordano: - controllo dei disegni e specifiche fornite dall appaltatore; - controllo dei dati amministrativi forniti dall appaltatore; - esame di proposte ed accordi; - verifica delle qualifiche dell appaltatore e dei subappaltatori; - controllo del programma lavori; - controllo dei materiali consegnati in cantiere; - verifica andamento lavori; - controllo normativa in materia di lavoro; - esame del giornale cantiere dell appaltatore e della tenuta di un proprio registro lavori; - verifica e liquidazione degli stati di avanzamento lavori; - stima dei costi di varianti. Viene invece escluso il potere del direttore lavori di ordinare, in assenza di un espresso potere conferito dal committente, variazioni dell opera. E pertanto opportuno che il committente conferisca al direttore lavori specifici poteri ed informi d ciò l appaltatore; in caso contrario l appaltatore potrà, al fine di evitare di incorrere in responsabilità per aver dato esecuzione ad istruzioni del direttore lavori, chiedere l esibizione dei poteri. P P L T E S U B P P L T 15

16 Quanto alla qualificazione del rapporto tra direttore lavori e committente, si osserva che il primo non è altro che un rappresentante, limitatamente all aspetto strettamente tecnico, del committente. Il committente potrà conferire l incarico ad un semplice dipendente (in questo caso si tratterà di un rapporto di dipendenza), o ad un libero professionista (con la conseguente instaurazione di un rapporto d opera professionale) o infine, ad una società di engineering (si darà vita così ad un appalto di servizi). Il conferimento o meno del potere di rappresentanza e quindi, del potere di porre in essere atti che si ripercuotano direttamente nella sfera del committente dipende comunque, dall atto di nomina. L obbligazione del direttore lavori, trattandosi di una prestazione intellettuale, è di mezzi e non di risultato. Secondo alcuni tuttavia, alla stessa non è applicabile la disciplina prevista dall art c.c. che esonera il prestatore d opera intellettuale dalla responsabilità per vizi o difformità quando vi sia stata l accettazione espressa o tacita dell opera. Tale opinione non è tuttavia, condivisa da altri autori. La responsabilità del direttore lavori, prestatore d opera professionale, è pertanto quella per inadempimento ai doveri di alta sorveglianza dei lavori; tali doveri non comprendono invece, secondo la giurisprudenza, le operazioni più semplici (tale è stato ritenuto ad esempio il controllo della qualità del conglomerato cementizio adoperato dall appaltatore). Nella casistica, si ricorda che è stata affermata la responsabilità del direttore lavori (i) che abbia autorizzato l appaltatore ad ultimare i lavori oltre i termini contrattuali, o (ii) che non abbia contestato all appaltatore l impiego di una quantità inferiore di materiale, o (iii) che abbia omesso di vigilare sull esecuzioni dei lavori in relazione al capitolato ed alle regole della tecnica e che abbia omesso di impartire le opportune disposizioni all appaltatore, o (iv) che abbia omesso di individuare e correggere eventuali carenze progettuali che impediscono quella buona riuscita per la quale è tenuto ad adoperarsi. La responsabilità del direttore lavori (sia esso o meno progettista) e quella dell appaltatore, secondo un primo datato orientamento, non sarebbero tra loro solidali, traendo origine da due distinti rapporti contrattuali. La solidarietà potrebbe invero, sussistere solo nel caso di collusione ai danni del committente. Secondo un secondo e più recente orientamento, le due responsabilità, in quanto conseguenza di due concorrenti inadempimenti, sarebbero invece solidali. (Cassazione 10 maggio 1995 n 5103, in pp. Urb. Ed., 1996, 319). RT. 5 Direzione tecnica del cantiere L appaltatore si obbliga a svolgere ogni attività necessaria di direzione del cantiere personalmente e/o incaricando persona di propria fiducia, sin d ora individuata nel geom./ing... 16

17 Il contratto d appalto di opere RT. 6 Direzione tecnica dei lavori Il nominativo del direttore dei lavori verrà comunicato all appaltatore prima dell inizio dei lavori. Il direttore dei lavori è il solo referente tecnico per l appaltatore. 4. Il controllo e le verifiche del committente Prima di entrare nel dettaglio delle verifiche spettanti al committente, merita d esser fatto un breve cenno sulla definizione e sulla natura dei vizi e delle difformità dell opera che determinano la responsabilità dell appaltatore di cui si è detto in premessa. Vizi e difetti sono in particolare, imperfezioni nel processo di produzione del bene o della sua struttura. Per difformità si intende invece, la non conformità dell opera alle prescrizioni contrattuali o alle regole dell arte. Tanto i vizi quanto le difformità possono essere palesi od occulti; i primi sono quelli conosciuti o riconoscibili (con riguardo ai parametri di riconoscibilità si fa riferimento al soggetto che esegue la verifica e quindi, varieranno a seconda che questi sia un tecnico nominato dal committente ovvero il committente stesso) i quali non potranno più essere invocati dal committente dopo che questi ha accettato l opera. I secondi sono invece quelli non riconoscibili o che siano stati occultati con mala fede dall appaltatore, dei quali lo stesso continuerà ad essere responsabile anche dopo l accettazione dell opera da parte del committente. La disciplina speciale di cui agli articoli 1667 e segg. c.c., prevede un obbligo da parte del committente di denunciare i vizi e difetti entro 60 giorni dalla scoperta ed un termine prescrizionale per l esercizio dell azione, di 2 anni decorrenti dalla consegna dell opera, suscettibile di sospensioni ed interruzioni (con la precisazione che le interruzioni verificatasi in relazione ad una specifica difformità o vizio non interromperà il termine relativo alle altre difformità o vizi). La denunzia non è tuttavia necessaria se l appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. La garanzia per vizi e difformità cui è tenuto l appaltatore mira a tutelare tanto le situazioni in cui l opera appaltata sia adatta alla propria destinazione, quanto quelle in cui, per effetto dei vizi, l opera sia del tutto inadatta alla destinazione contrattuale. Nella prima ipotesi, i rimedi esperibili sono: (i) l azione per esatto adempimento (al fine di rimuovere i vizi), (ii) l azione per la riduzione del prezzo e (iii) in ogni caso, l azione per il risarcimento dei danni, qualora vi sia la colpa dell appaltatore. L eliminazione dei vizi e la riduzione del prezzo possono essere chieste anche in via alternativa all appaltatore, sempre che il vizio sia eliminabile; in caso contrario invero, al committente non resterà che chiedere la riduzione del prezzo. P P L T E S U B P P L T 17

18 Nella seconda ipotesi e solo in questa, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto. Presupposto per la risoluzione è comunque l ultimazione delle opere, in caso contrario (e quindi, in corso d opera) l appaltatore ben potrebbe porre rimedio, fatta eccezione per i vizi e le difformità ineliminabili. L inidoneità dell opera viene normalmente valutata secondo parametri oggettivi, sempre che le parti non abbiano pattuito una speciale destinazione dell opera. Le parti inoltre, ben possono modificare contrattualmente la responsabilità dell appaltatore ad esempio limitando gli effetti dell esito positivo del collaudo (di cui si dirà a breve) o dell accettazione senza riserve, ovvero fissando un termine più lungo entro il quale possano contestarsi i vizi. Le verifiche in corso di esecuzione Il committente ha diritto di effettuare in corso d opera la verifica dei materiali e delle opere dell appaltatore, senza che sia necessaria una specifica pattuizione. Nel caso in cui non sia stata prevista nel contratto una verifica del committente e di fatto la verifica non avvenga nel corso delle opere, non viene comunque pregiudicato il diritto del committente di contestare in seguito i materiali e le opere. D altra parte, la circostanza che la verifica abbia luogo e si concluda con un esito positivo non esclude che il committente possa comunque far valere vizi occulti che si dovessero manifestare in futuro. Parte della dottrina ritiene che tale possibilità sussista anche in relazione ai vizi palesi, potendo il committente giudicare definitivamente solo ad opera ultimata. Se a seguito della verifica emergessero vizi e difetti, o comunque si accertasse che l esecuzione non procede secondo quanto stabilito, il committente può chiedere all appaltatore di sostituire i materiali o di conformarsi alle condizioni pattuite, pena la risoluzione del rapporto. Per i materiali forniti dal committente, d altra parte, l appaltatore ha il dovere di comunicare al committente l esistenza di eventuali vizi. Si ritiene invero, che l appaltatore non possa essere esonerato dalla responsabilità per vizi e difetti in relazione al materiale fornito dal committente, se non ne ha dato avviso al committente al momento della consegna (o subito dopo), se si tratta di vizi riconoscibili a prima vista, o nel corso dell opera, se si tratta di vizi non riconoscibili al momento in cui è avvenuta la consegna. Una volta adempiuto l obbligo di comunicazione, l appaltatore dovrà, in mancanza di pattuizioni a riguardo, sospendere i lavori o non darvi inizio, a seconda che siano o meno già iniziati. La contestazione dei vizi e difetti nei materiali forniti dal committente è peraltro, preclusa all appaltatore che abbia accettato il materiale senza riserva. In questo caso infatti, potrà contestare solo i difetti occulti ma non anche quelli palesi. 18

19 Il contratto d appalto di opere Il committente, ricevuta la contestazione da parte dell appaltatore potrà scegliere se sostituire i materiali ovvero ordinargli di utilizzarli comunque; con la conseguenza che, in questo secondo caso, l appaltatore non incorrerà in responsabilità nei confronti del committente. Ciò tuttavia, non significa che sia esonerato anche nei confronti della Pubblica mministrazione o di terzi. La verifica ad opera ultimata Il Committente ha altresì diritto di verificare l opera compiuta prima di ricevere la consegna. E potrà a tal fine giovarsi della collaborazione di un tecnico nominato ad hoc ovvero incaricare lo stesso direttore lavori ovvero ancora, nominare una commissione di collaudo, composta da più tecnici. L appaltatore quindi, una volta ultimate le opere, ne darà comunicazione al committente, invitandolo ad eseguire la verifica. L appaltatore dovrà inoltre, predisporre quanto necessario affinché la verifica possa avere luogo (personale, energia elettrica ecc.). Il committente invece, si dovrà far carico dei relativi costi. Le parti possono convenire un termine, dall ultimazione dei lavori, entro il quale l appaltatore dovrà invitare il committente ad effettuare la verifica, così come potranno convenire un termine, decorrente dal ricevimento della comunicazione, entro il quale il committente dovrà eseguire la verifica. Se il committente non provvede alla verifica entro un ragionevole termine (ovvero entro il termine convenuto) l opera si intenderà accettata. P P L T E S U B P P L T L accettazione e la consegna L accettazione dell opera può essere espressa e quindi con dichiarazione del committente, ovvero tacita. Per l accettazione tacita, è necessario che il committente ponga in essere atti che presuppongono la volontà di accettare, quali ad esempio la presa in consegna dell opera senza riserve (come previsto dal comma 4 dell art 1665 c.c.). Il committente che voglia, senza aver effettuato la verifica e senza accettare l opera, ottenerne comunque la consegna, dovrà esprimere chiaramente tale intenzione. Gli effetti dell accettazione sono di particolare importanza, poiché comportano: (i) la liberazione dell appaltatore da responsabilità per i difetti apparenti, (ii) il passaggio del rischio in capo al committente, (iii) il diritto del committente alla consegna. Una volta accettata l opera sorge quindi, in capo all appaltatore l obbligo di effettuare la consegna. Fino all avvenuta consegna, l appaltatore dovrà custodire l opera, così pure i materiali affidatigli dal committente per l esecuzione, e quindi, provvedere alla manutenzione, non utilizzarla né farla utilizzare a terzi. 19

20 Se il committente intende far valere la garanzia per vizi (palesi) deve non accettare l opera o accettarla ma con riserva. Il legislatore non specifica cosa intenda con la locuzione riserva e spetta quindi all interprete definirla. Si ritiene che essa consista nell enunciazione dell intenzione di prendere posizione in seguito, senza rinunciare, al momento, ad alcun diritto. Merita infine d esser fatto un breve cenno al momento in cui il committente acquista la proprietà dell opera eseguita. Non vi è in merito un opinione unanime; alcuni invero ritengono che, per il principio dell accessione, il committente, proprietario del suolo in cui viene costruita divenga proprietario ab origine dell opera. ltri invece, riconducono l istituto dell accessione ai soli casi in cui un terzo esegua opere su un fondo altrui al di fuori di qualsiasi disciplina contrattuale e ritengono poi che la proprietà del bene realizzato venga acquistata solo dopo l ultimazione dei lavori ed in particolare, con l accettazione. L acquisto originario si avrebbe, secondo tale impostazione solo quando i materiali siano stati forniti dal committente e compito dell appaltatore sia stato solo quello di trasformare la materia. Vengono riportate qui di seguito alcune clausole contrattuali relative al controllo dei lavori, alle verifiche ed alla accettazione. RT. 7 Controllo sull esecuzione dei lavori Il controllo sui lavori è esercitato dal committente personalmente e/o per il tramite del Direttore Lavori. Qualora nel corso dell opera si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il committente può fissare un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il contratto si considererà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno. La prosecuzione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del committente al risarcimento del danno. RT. 8 - Dichiarazioni di conformità L appaltatore è tenuto a rilasciare o a far rilasciare dai propri subappaltatori le dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti ed a trasmetterle con le modalità previste dalla legge. Tale documentazione dovrà pervenire al committente prima della verifica dell opera. RT. 9 - Verifica ed accettazione dell opera La verifica dell opera sarà eseguita dal committente o dal Direttore Lavori, in presenza dell appaltatore, su espresso invito di quest ultimo inoltrato tramite raccomandata.r. Il committente o il suo Direttore lavori rilascia all appaltatore dichiarazione scritta di accettazione dell opera indicando eventuali riserve ovvero dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi. Se, nonostante l invito a verificare l opera, il committente non procede alla verifica senza giusti motivi entro 30 giorni dal ricevimento dell invito ovvero non ne comunica l esito per iscritto entro 30 giorni dall effettuazione della verifica, l opera si intende accettata. 20

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