F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Indice
|
|
- Luisa Cappelletti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Statuto Approvato dal CDA del 7 aprile 2016 Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016 (inviato a COVIP) Piazza Duca degli Abruzzi, 2 Trieste Indice Parte I Identificazione e scopo del Fondo Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 Forma giuridica Art. 3 Scopo Parte II Caratteristiche del Fondo e modalità d investimento Art. 4 Regime della forma pensionistica Art. 5 Destinatari Art. 6 Scelte di investimento Art. 7 Spese Parte III Contribuzione e prestazioni Art. 8 Contribuzione Art. 9 Determinazione della posizione individuale Art. 10 Prestazioni pensionistiche Art. 11 Erogazione della rendita Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 Anticipazioni Parte IV Profili organizzativi A) Organizzazione del Fondo Art. 14 Organi del Fondo Art. 15 Rappresentanza degli Associati - Delegati Art. 16 Assemblea dei Delegati Attribuzioni, delibere e modalità di funzionamento Art. 17 Consiglio di amministrazione Criteri di costituzione e composizione Art. 18 Cessazione e decadenza dei Consiglieri Art. 19 Consiglio di amministrazione Attribuzioni Art. 20 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 21 Presidente Art. 22 Responsabile del Fondo Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione 1
2 Art. 24 Collegio dei Sindaci Attribuzioni Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art.25 bis Revisione Legale dei Conti B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 26 Incarichi di gestione Art. 27 Conflitti di interesse Art. 28 Gestione amministrativa Art. 29 Sistema contabile e determinazione di valore e rendimento del patrimonio Art. 30 Esercizio sociale e bilancio d esercizio Parte V Rapporti con gli associati Art. 31 Modalità di adesione Art. 32 Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 33 Comunicazioni e reclami Art. 34 Clausola compromissoria Parte VI Norme finali Art. 35 Modifica dello Statuto Art. 36 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 37 Rinvio 2
3 Parte I - Identificazione e scopo del Fondo Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. Il Fondo Pensione dei dipendenti delle Società del Gruppo Generali, nome breve F.P.G.G., di seguito denominato Fondo, è stato costituito a Trieste con atto del 28 giugno 1988, in attuazione dei CCNL e/o dei vigenti Accordi e/o Regolamenti Aziendali applicati al personale (di seguito denominati Fonte Istitutiva ). 2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2031; la scadenza può essere prorogata con delibera dell Assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art Il Fondo ha sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, n 2. Art. 2 - Forma giuridica Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito denominata Covip o Commissione di Vigilanza ) al numero Art. 3 - Scopo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare le forme pensionistiche complementari al sistema obbligatorio e le garanzie assicurative accessorie. Al tal fine provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti, e all erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, stipulando le necessarie convenzioni con i soggetti a ciò autorizzati. Il Fondo non ha scopo di lucro. Parte II Caratteristiche del Fondo e modalità d investimento Art. 4 - Regime della forma pensionistica Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 - Destinatari 1. Possono aderire al Fondo le Società del Gruppo Generali (di seguito denominate Società Aderenti) ed i loro dipendenti non dirigenti per cui trova applicazione la Fonte Istitutiva. 2. L adesione al Fondo è volontaria e avviene mediante richiesta scritta. 3. Destinatari delle prestazioni sono i dipendenti in servizio delle Società Aderenti (di seguito denominati Associati Effettivi) o in quiescenza (di seguito denominati Associati Onorari), nonché ex Associati Effettivi che intendano mantenere in vigore la propria posizione in F.P.G.G. anche se in servizio presso Società non Aderenti (di seguito denominati Associati Cessati). 4. Si intendono Società del Gruppo Generali quelle entità ove si configuri un rapporto di controllo conformemente alle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 5. Sono Associati al Fondo anche i dipendenti cui si applica il conferimento tacito del TFR. Art. 6 Scelte di investimento 1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto secondo quanto previsto dalle Fonti Istitutive, ovvero dai CCNL e/o dai Contratti Integrativi Aziendali/Regolamenti Aziendali applicati ai dipendenti. 2. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività. Art. 7 Spese 3
4 Tutte le spese connesse con le operazioni legate all attività del Fondo sono a carico delle Società Aderenti. In particolare quelle a copertura degli oneri amministrativi durante la fase di accumulo sono riportate nella Nota Informativa. Per gli Associati Onorari e per gli Associati Cessati i versamenti volontari aggiuntivi al Fondo sono assoggettati ad una spesa fissa, come riportato nella Nota Informativa. Parte III Contribuzione e prestazioni Art. 8 Contribuzione 1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico della Società Aderente ed eventualmente dell Associato e/o attraverso il conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi, a carico rispettivamente delle Società Aderenti e degli Associati, è stabilita dalla Fonte Istitutiva in cifra fissa o in misura percentuale. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l Associato può determinare l entità della contribuzione a proprio carico su base volontaria e nell ambito di quanto per ciò previsto dalla Fonte Istitutiva. 4. E prevista l integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa. 5. L associazione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore, né del datore di lavoro, salvo diversa volontà di adesione degli stessi. Qualora il lavoratore aderisca al Fondo come stabilito dalle Fonti istitutive, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro. 6. In costanza del rapporto di lavoro l Associato aderente ha facoltà di sospendere e di riattivare in qualsiasi momento la contribuzione a proprio carico, fermi restando i versamenti al Fondo dei contributi a carico della propria Società Aderente e del TFR maturando. 7. L Associato aderente può decidere di proseguire la contribuzione a proprio carico al Fondo oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 8. La Società Aderente, in caso di mancato o ritardato versamento di contributi da Essa dovuti, è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell Associato ed a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Art. 9 - Determinazione della posizione individuale 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato a favore dell Associato, è alimentata dai contributi versati, al netto di eventuali somme destinate a coperture accessorie espressamente esplicitate, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento conseguito nella gestione delle risorse come descritto nella Nota Informativa. Art. 10 Prestazioni pensionistiche 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell Associato, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. L Associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del comma 7 dell art. 8 dello Statuto, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 2. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall Associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 4
5 3. L Associato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio d appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 4. L Associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione individuale in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità risulti inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l Associato può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 5. L Associato che, in base alla documentazione prodotta, risulti assunto prima del 29 aprile 1993 e, entro tale data, iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data d entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione in capitale dell intera prestazione pensionistica complementare. 6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 7. L Associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni d erogazione della rendita praticate da questa. In tal caso si applica quanto previsto dall art. 12 commi 5 e 6. Art Erogazione della rendita 1. Per l erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, al netto dell eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L Associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b. riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi ed inferiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, e in caso di adesione ai Fondi Intersettoriali di Solidarietà; c. riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti d accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all art. 10, comma 3; d. riscattare ai sensi dell art.14 comma 5 del Decreto 252/2005: I. fino al 100% dell intera posizione maturata nel caso di richiesta di Società che vanta credito; 5
6 II. nella misura del 100% oppure del 50% dell intera posizione maturata nei residui casi con il limite di una sola richiesta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro; il Consiglio di Amministrazione può altresì modificare detta percentuale di riscatto parziale; e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. 3. In caso di decesso dell Associato prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita dal Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all esercizio delle predette facoltà da parte dell Associato con tempestività e, riscontratane la fondatezza, entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. L importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Art Anticipazioni 1. L Associato può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni d iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/01, n 380; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per soddisfare sue ulteriori esigenze. 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento a disposizione degli Associati. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata dalle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Le anticipazioni del 30% per motivi diversi possono essere richieste anche più volte, ma tra una richiesta e la successiva deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un anno. 5. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione sono utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall Associato, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 6. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate volontariamente a dall Associato e in qualsiasi momento. 7. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Parte IV Profili organizzativi A) Organizzazione del Fondo Art. 14 Organi del Fondo Sono organi del Fondo: l Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile del Fondo e il Collegio dei Sindaci. 6
7 Art. 15 Rappresentanza degli Associati - Delegati 1. Gli Associati effettivi sono rappresentati nelle Assemblee di cui art.14 e seguenti da Delegati, eletti dagli Associati effettivi con le modalità di seguito riportate. Per ogni Società Aderente verrà eletto secondo le norme previste dal Regolamento Elettorale un Delegato per i primi 100 Associati effettivi o frazione ed un ulteriore Delegato ogni 200 Associati effettivi o frazioni, eccedenti i primi Possono rivestire la carica di Delegato solo gli Associati effettivi. 3. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Delegato, ad esso subentra il primo dei non eletti della medesima Società Aderente. 4. I Delegati durano in carica per tre anni. Agli effetti della durata del mandato, per quanto riguarda eventuali subentranti, si terrà conto anche del periodo di carica dei rappresentanti sostituiti. Art. 16 Assemblea di Delegati. Attribuzioni, delibere e modalità di funzionamento 1. L Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a consentire la prova dell avvenuto ricevimento, contenente l ordine del giorno, diretto a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l adunanza. L Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta, motivata con tassativa indicazione degli argomenti da trattare da almeno un terzo dei Delegati. 2. L Assemblea si svolge di norma presso la sede del Fondo o, ovvero in altro luogo indicato nella convocazione; è ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il VicePresidente. 3. I Delegati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Delegati che non ricoprano la carica di Consigliere, Sindaco o Responsabile del Fondo. Ogni Delegato non può essere portatore di più di tre deleghe. 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea nomina il Presidente. Svolge la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio d Amministrazione; in mancanza è l Assemblea a nominare il Segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all Assemblea, con facoltà di farsi coadiuvare da scrutatori e/o assistenti all uopo nominati. 5. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. 6. L Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Fondo e su quant altro ad essa demandato per legge; essa delibera inoltre sul conferimento dell incarico di revisione legale dei conti a soggetti esterni abilitati ai sensi della normativa vigente, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci; determina il corrispettivo spettante; delibera sulla revoca del mandato a società/professionista incaricato, per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, provvedendo a conferire l incarico ad altro Soggetto idoneo. 7. L Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciò con eccezione dell Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento del Fondo che è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Le deliberazioni dell Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Con eccezione della votazione relativa allo scioglimento del Fondo che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati. 7
8 8. L Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione e del Regolamento Elettorale e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 9. I Consiglieri di Amministrazione, anche qualora rivestano la qualifica di Delegato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità. Art. 17 Consiglio di Amministrazione Criteri di costituzione e composizione 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici componenti dei quali metà eletti dai Delegati, come previsto dal Regolamento Elettorale, e metà nominati dalle Società Aderenti di comune accordo e nel rispetto dei criteri di rappresentatività. 2. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause d ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione. 4. I Consiglieri durano in carica per tre anni. Agli effetti della durata del mandato, per quanto riguarda gli eventuali subentranti, si terrà conto del periodo di carica dei rappresentanti sostituiti. I Consiglieri possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi, AGGIUNTO: scadono all ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l Assemblea approva il terzo Bilancio da essi predisposto. Art Cessazione e decadenza dei Consiglieri 1. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri tra quelli eletti dai Delegati, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a sostituirli con i candidati che in occasione delle ultime elezioni hanno ricevuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. 2. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri tra quelli nominati dalle Società, queste ultime provvedono tempestivamente alla loro sostituzione. 3. I Consiglieri subentrati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all atto del loro subentro. 4. Venendo a cessare tutti i Consiglieri, il Collegio dei Sindaci deve convocare d urgenza l Assemblea dei Delegati e provvedere nel frattempo all ordinaria amministrazione. 5. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Art. 19 Consiglio di Amministrazione Attribuzioni 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all Assemblea. 2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e presenta all approvazione dell Assemblea ordinaria il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e quello preventivo dell'esercizio successivo. 3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire mandato al Presidente di promuovere e sostenere giudizi, rinunziarli, transigerli, nominare arbitri e prendere qualsiasi altro provvedimento per la gestione dell associazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe a singoli Consiglieri per specifiche fattispecie. Art. 20 Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario nel luogo da lui fissato. 8
9 2. Il Consiglio si riunisce altresì qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per adottare le deliberazioni di cui al secondo comma dell'articolo E ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il VicePresidente. 4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi di legge. 5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. 7. Delle riunioni del Consiglio d Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 8. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni specificatamente attribuite ad uno o più Consiglieri. 9. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee a titolo consultivo ove non rivestano la qualifica di delegati, fatta eccezione per quanto disposto dall art. 16 comma 9. Art. 21 Presidente 1. Il Presidente e il VicePresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti eletti dagli Associati effettivi e quelli nominati dalle Società. 2. Il Presidente e, in sua assenza, il VicePresidente, ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. 3. Il Presidente del Fondo deve ottemperare a tutte le disposizioni della COVIP, fornire le informazioni da essa richieste, trasmettere ogni variazione delle Fonti Istitutive e comunicare le sopravvenute variazioni delle condizioni di onorabilità dei componenti degli organi statutari. 4. La firma sociale spetta in via congiunta al Presidente e al VicePresidente oppure a uno di essi con un Consigliere a ciò delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 5. Le disposizioni riguardanti incassi e pagamenti di somme dovranno essere sottoscritte con doppia firma di Presidente e/o Vicepresidente e/o Responsabile del Fondo; o da uno di essi con un Consigliere eventualmente delegato ai sensi del comma precedente. Art. 22 Responsabile del Fondo 1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. 2. Il Responsabile del Fondo dura in carica per tre anni e scade contemporaneamente agli altri organi del Fondo. 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall incarico e l obbligo del Consiglio di procedere alla sua immediata sostituzione. 4. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio d Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all art codice civile. 5. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo di: a. assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni dell'assemblea ed è convocato con le stesse modalità. Se il Responsabile del Fondo non assiste senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade; 9
10 b. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell esclusivo interesse degli Associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; c. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo; d. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; e. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Associati. 6. Il Responsabile del Fondo ha l obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 7. Il compenso del Responsabile del Fondo è determinato dal Consiglio d Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci. Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti dei quali metà eletti dagli Associati effettivi come previsto dal Regolamento Elettorale e metà nominati di comune accordo dalle Società. 2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. 4. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre anni e scadono contemporaneamente al Consiglio d Amministrazione. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 5. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell ambito della relativa componente. 6. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Art. 24 Collegio dei Sindaci Attribuzioni 1. Il Collegio dei Sindaci controlla l amministrazione del Fondo, vigila sull osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. 2. Il Collegio dei Sindaci esprimerà un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione che sarà depositata presso la sede del Fondo. Per l espletamento dei suoi compiti, il Collegio dei Sindaci si scambia tempestivamente le informazioni rilevanti con il soggetto Revisore incaricato del controllo contabile nonché della revisione del bilancio. 3. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'assemblea nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Collegio ha l obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 5. Il Collegio ha altresì l obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati presentino irregolarità, sia quelli delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio. 6. Il Collegio Sindacale propone all Assemblea la nomina del Soggetto Revisore incaricato della revisione legale e della certificazione al bilancio nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa, come da art. 16 comma 6 dello Statuto. 7. All Assemblea dei Delegati essi partecipano senza diritto di voto. 10
11 Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente. 2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio sindacale. 3. E ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 5. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. 6. I Sindaci effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni dell'assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono. 7. I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico; sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 8. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. 9. L azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall art del Codice Civile. Art. 25 bis Revisione Legale dei Conti 1. La revisione legale dei conti è esercitata da Soggetto iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. L incarico della Revisione legale dei conti è conferito dall Assemblea, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci. 2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambio di informazioni con il collegio dei Sindaci: - verifica nel corso dell esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se conforme alle norme che lo disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio 3. l incarico ha la durata di tre esercizi e scade contemporaneamente al Collegio dei Sindaci. Parte IV Profili organizzativi B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 26 Incarichi di gestione 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione a Società d assicurazione facenti parte del Gruppo Generali mediante convenzioni di tipo assicurativo. Il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalle Fonti Istitutive. 2. Le stesse Fonti Istitutive definiscono le modalità e le condizioni per gestione del trattamento previdenziale complessivamente previsto tramite contratti di assicurazione di ramo I e/o III con Società del Gruppo Generali. 3. Le Fonti Istitutive normano esplicitamente il trattamento previdenziale per i dipendenti attivi e pensionati (Associati Effettivi e Onorari). Il diverso trattamento previdenziale per gli Associati Cessati è attuato tramite una polizza specifica sottoscritta dal Fondo con Generali Italia, alle migliori condizioni previste per la clientela. 11
12 Art Conflitti di interesse La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art. 28 Gestione amministrativa 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa ed in particolare ad esso compete: a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori; b. la tenuta della contabilità; c. la raccolta e gestione delle adesioni; d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli Associati; e. la gestione delle prestazioni; f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; h. gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Nell ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. Art. 29 Contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 1. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della tenuta delle scritture e dei registri richiesti dalla COVIP. 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci. 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP. Art. 30 Esercizio sociale e bilancio d esercizio 1. L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all approvazione dell Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell esercizio seguente. Il Bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione di gestione e dalla Nota Integrativa nonché dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dal Soggetto Revisore incaricato. 3. Il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e del Soggetto Revisore incaricato devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione. Parte V Rapporti con gli Associati Art. 31 Modalità di adesione 1. L adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte, ovvero mediante altre forme elettroniche di adesione on-line. L adesione di coloro che hanno manifestato la volontà di diventare Socio del Fondo deve 12
13 essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. All atto dell adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L Associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dall aderente direttamente o per il tramite della Società che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle Fonti Istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Società per la trattenuta della contribuzione a carico dell Associato aderente. 5. In caso di conferimento tacito del TFR, sulla base dei dati forniti dalla Società, il Fondo comunica al dipendente l avvenuta associazione come da Fonti Istitutive e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest ultimo l esercizio delle scelte di sua competenza. 6. Per la trasmissione dei dati personali e la gestione degli stessi il Fondo applicherà le disposizioni previste dalla Legge 196/03 e successive eventuali modifiche, in materia di tutela della privacy. Art. 32 Trasparenza nei confronti degli Associati 1. Il Fondo mette a disposizione degli Associati lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all art.13 e tutte le altre informazioni utili all Associato secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili nel sistema Intranet delle Società. Il Fondo mette a disposizione degli Associati lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il bilancio, e la relazione del Soggetto Revisore incaricato, il documento sulle anticipazioni di cui all art.13 e tutte le altre informazioni utili all Associato secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia o dalle disposizioni di legge. Gli stessi documenti sono disponibili nel sistema Intranet delle Società. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all Associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull andamento della gestione. Art. 33 Comunicazioni e reclami Nel sito internet del Fondo sono evidenziate le informazioni utili per ogni necessità di contatto. Le modalità di presentazione dei reclami sono portate a conoscenza degli Associati nella Nota Informativa e pubblicate nella specifica voce in chiaro sul sito Internet. Art Clausola compromissoria Tutte le eventuali controversie tra Associati e l Associazione o suoi organi aventi ad oggetto le Prestazioni di cui agli articoli 10/11/12/13 sono soggette alla cognizione della sola Autorità giudiziaria ordinaria. Saranno invece sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall Assemblea le sole controversie concernenti la tutela delle posizioni soggettive dei singoli associati che si assumono lese a causa della violazione d una norma relativa all organizzazione dell associazione. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile. Parte VI Norme finali Art Modifica dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all approvazione della COVIP. 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte Istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. 3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell Assemblea degli Associati alla prima riunione utile. 13
14 Art Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di due liquidatori, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo. 2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo. a. In caso di liquidazione del Fondo, l Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Art Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente. 14
F.S.G.G. Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016
F.S.G.G. Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Statuto Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016 Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3
DettagliPrevimoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie
Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie Il testo evidenziato in rosso è soppresso, quello evidenziato in verde è il nuovo testo approvato dall Assemblea il 24/10/2012. Il testo non evidenziato
DettagliGenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali
GenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE Aggiornato al 20 aprile 2012 DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA Art. 1 Art. 2 Art. 3 L'Associazione,
DettagliFondo Pensione dei dipendenti amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia
Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi Sede legale in Roma Via del Tritone, 53 STATUTO Approvato dall Assemblea degli aderenti del 9 giugno 2008 pag. 2 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL
DettagliFondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE
DettagliPiano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Modifiche al Regolamento. Schema di Raffronto
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Modifiche al Regolamento Schema di Raffronto Nota: La colonna di sinistra (testo depositato) riporta la formulazione attualmente prevista dall articolato;
DettagliFondo Pensione Interaziendale AXA MPS. Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO
Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO... 5 Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede... 5 Art. 2 - Forma giuridica... 5 Art. 3 - Scopo...
DettagliFondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) (nuovo testo) Vimercate, 25 maggio 2012 INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Vimercate, 25 maggio 2012 Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,
DettagliGenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali
GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE Deliberato dal CdA in data 22 marzo 2018 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,
DettagliNUOVO TESTO. (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI
NUOVO TESTO (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA PARTE I - IDENTIFICAZIONE
DettagliSTATUTO. S.p.A. 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP.
STATUTO S.p.A. PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. E costituito il Fondo Pensione Complementare per il Personale Direttivo di Fintecna S.p.A.,
DettagliFondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare
Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare OGGETTO: STATUTO SOCIALE MODIFICHE AGLI ARTT. 6, 8, 10 E 12 LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 205/2017) Decorrenza: immediata Tipo: Circolare Data: 14 marzo 2018 Numero:
DettagliSTATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010
STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva,
DettagliFONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470
FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470 STATUTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2018 Indice Art.
DettagliMULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO FONDO PENSIONE Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.
MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO FONDO PENSIONE Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1366 PROPOSTA DI MODIFCA STATUTARIA DOCUMENTO DI RAFFRONTO
DettagliFONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art.
DettagliSTATUTO. Fondo Pensione
Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA Associazione non riconosciuta art. 36 cc. Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione N 1092 3 maggio 2000 Tel. 051 242009 - Fax 051 251564 - E-Mail
DettagliSTATUTO approvato nell assemblea del INDICE
STATUTO approvato nell assemblea del 10.12.2015 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II
DettagliStatuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
DettagliFONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO
FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO (Modificato con assemblea straordinaria del 27 aprile 2010) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva,
DettagliFONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO ( aggiornato con le modifiche deliberate dall Assemblea Straordinaria del 12 Marzo 2009) Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE La Cassa
DettagliModalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso
Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso Entro 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 (dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007) o entro
DettagliDIRCOOP. Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi. Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112
DIRCOOP Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112 STATUTO 11 giugno 2015 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO
DettagliNOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE
NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE Multifond Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato è un
DettagliArt Trasferimento e riscatto della posizione individuale
STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI
DettagliVERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018
VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018 Presso la sala mensa della sede legale del FIACI in Roma, Via Fiume delle Perle 24,
DettagliSTATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 30 giugno 2014
INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO
DettagliINDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO
INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO
DettagliFONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO
FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - DENOMINAZIONE DURATA SEDE Art. 2 FORMA GIURIDICA Art. 3 SCOPO PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D
DettagliSTATUTO. (aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018)
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti STATUTO (aggiornato con le modifiche approvate
DettagliStatuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria
Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag. 6 Art. 3 Scopo
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliStatuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole
Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag. 6 Art.
DettagliFONDI PENSIONE NEGOZIALI
FONDI PENSIONE NEGOZIALI Fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa (art. 3, comma 1, lettere a) - f) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) SCHEMA DI STATUTO Deliberato
DettagliI fondi e la crisi. I fondi e la crisi
I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 1 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 2 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 3 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 4 I fondi e la
Dettagli" FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" già
" FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive
DettagliFONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO
FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - DENOMINAZIONE DURATA SEDE Art. 2 FORMA GIURIDICA Art. 3 SCOPO PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D
DettagliSTATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA. Art.1. E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA Art.1 E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un Associazione, non avente finalità di lucro, denominata Cassa Interanziendale
DettagliMODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO
Art. 6 - Scelte di investimento 1.Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con gestione assicurativa di ramo I. Tale comparto risulta idoneo, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma
DettagliSTATUTO ( DICEMBRE 2010)
STATUTO FONDO PENSIONE CASINO DE LA VALLEE ( DICEMBRE 2010) FONDO PENSIONE CASINO' DE LA VALLEE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Denominazione, fonte istitutiva, durata,
DettagliFONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO Milano, 30 ottobre 2014 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO... 3 ART. 1 - DENOMINAZIONE, FONTE
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliArt. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA
STATUTO Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA Art. 2 Essa ha sede legale in Milano, Via Marina n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una o più sedi operative alle quali
DettagliSTATUTO del FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO FONDIARIA SAI
STATUTO del FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO FONDIARIA SAI ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 1.1) E costituita l Associazione denominata Fondo Pensione Cassa di previdenza
DettagliS T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018
S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018 FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI - FONSEA INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,
DettagliFondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura STATUTO. Art. 1 Costituzione
Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura STATUTO Art. 1 Costituzione A seguito dell accordo interconfederale sottoscritto in data odierna, tra la Confederazione
DettagliSTATUTO APULIA FONDO DI PREVIDENZA
STATUTO APULIA FONDO DI PREVIDENZA Art. 1 Denominazione E costituito il Fondo di Previdenza Apulia Fondo di Previdenza di seguito denominato Fondo come soggetto giuridico di natura associativa non riconosciuta
DettagliFONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO. Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A.
FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A. del 29/05/2007 Art. 1 DENOMINAZIONE FONTI ISTITUTIVE La Cassa interaziendale
DettagliFondoSanità STATUTO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE INDICE
FondoSanità FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE STATUTO INDICE PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva,
DettagliFondo Pensione per i Dipendenti IBM
Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE
DettagliREGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017
REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017 Indice Art. 1 - Scopi... pag. 3 Art. 2 - Modalità di iscrizione al... pag. 3 Art. 3 - Registri amministrativo-contabili... pag.
DettagliASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
DettagliAssociazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
DettagliFONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL
FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 143
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliINDICE. Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Testo deliberato il 4 aprile 2008 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
FONDO PENSIIONE PER II DIIPENDENTII IIBM STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II
DettagliFONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" già
" FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive
DettagliFONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO
FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO APPROVATO IL 08 SETTEMBRE 2017 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
DettagliSTATUTO INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO
STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI
Dettagli(aggiornato al 31 luglio 2018)
(aggiornato al 31 luglio 2018) www.prevaer.it info@prevaer.it PREVAER FONDO PENSIONE Sede Legale Via Giacomo Schneider snc Torre Uffici 1 Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino RM Codice Fiscale 97192890586
DettagliSTATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI
STATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI Art. 1 Denominazione È costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in osservanza del Decreto Lgs 460/97 denominata FONDO SANITARIO
DettagliStatuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag.
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo Art. 1 - Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli
DettagliRegolamento del Comitato per la Remunerazione e le Nomine
Regolamento del Comitato per la Remunerazione e le Nomine Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nella riunione del 13 novembre 2017 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Il presente
DettagliAINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali
AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali STATUTO Art. l - Denominazione Art. 2 - Soci ordinari Art. 3 - Scopi Art. 4 - Assemblea dei soci Art. 5 - Il Consiglio Direttivo Art. 6
DettagliSTATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
Dettagliiscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 16/05/2018)
FI PACI FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1226 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 16/05/2018) FIPACI Documento sul regime
DettagliFondoSanità STATUTO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE INDICE
FondoSanità FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE STATUTO INDICE PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva,
DettagliDocumento sul regime fiscale
Documento sul regime fiscale Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza
DettagliAccordo 23 marzo 2004 Modifiche Statutarie Fondo Comit
Accordo 23 marzo 2004 Modifiche Statutarie Fondo Comit Il giorno 23 marzo 2004 tra Banca Intesa S.p.A. e le OOSSLL nella loro qualità di Fonti istitutive del Fondo Pensioni per il Personale della Banca
DettagliSTATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010
STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art.
DettagliINDICE. PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art.
STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI
DettagliSTATUTO. Statuto di Cooperlavoro 22 giugno
STATUTO Statuto di Cooperlavoro 22 giugno 2011 1 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II
DettagliPagina 2 di 16 INDICE
STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI
DettagliEUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE ED. MARZO 2015 REGOLAMENTO
ED. MARZO 2015 EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
DettagliRegolamento del Comitato per le Nomine
Regolamento del Comitato per le Nomine 1. Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato per le Nomine (il Comitato ) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione
DettagliINTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO Milano, 19 aprile 2018 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO
DettagliFondo Assistenza e Previdenza Personale Polizia Locale - Municipale REGOLAMENTO
Fondo Assistenza e Previdenza Personale Polizia Locale - Municipale REGOLAMENTO Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/04/2016 REGOLAMENTO FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE
DettagliREGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6.06.2013 Indice Art. 1 - Scopi... pag. 3 Art. 2 - Modalità di iscrizione al... pag 3 Art. 3 - Registri amministrativo-contabili... pag 3 Art.
DettagliFONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA. ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO
FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO PREV.I.LOG. cod. fisc. 97462060159 - iscritto al n 158 dell
DettagliStilnovo. Regolamento
Stilnovo Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione (Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Tariffa 4060 Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5045
DettagliAssociazione PREVIAMBIENTE. Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO
Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto Associazione PREVIAMBIENTE Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE
DettagliPrevimmobili. STATUTO (atto costitutivo)
Previmmobili STATUTO (atto costitutivo) Società Immobiliare a responsabilità limitata codice fiscale e partita I.V.A. 04251290963 Sede Sociale: piazza F. Meda, 4 20121 Milano 1 STATUTO Articolo 1 - Denominazione
DettagliStatuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI)
Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI) 01 NOVEMBRE 2018 1 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma
DettagliSTATUTO DEL FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL FONDENEL
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL FONDENEL I N D I C E PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede 3 Art. 2 Forma giuridica 4 Art.
DettagliStatuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
DettagliRegolamento Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca s.c.p.a.
Regolamento Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca s.c.p.a. Compiti e regole di funzionamento (ex art. 49 dello Statuto) Premessa Ai sensi dell articolo 49 dello Statuto sociale di UBI Banca s.c.p.a.
DettagliSTATUTO Statuto FASDAC - sottoscritto dalle Parti il 13/10/2015
STATUTO Articolo 1 Costituzione del FASDAC 1. Ai sensi dell art. 46 primo comma della legge n. 833 del 23.12.1978, è costituito in Roma (con sede in Via E. Duse, 14/16) il Fondo Assistenza Sanitaria per
DettagliRegolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
DettagliDocumento sul regime fiscale
Documento sul regime fiscale Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza
Dettagli5 agosto Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018
5 agosto 2014 5288 Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018 Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 Fondo Pensione Complementare
Dettagli5 agosto Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018
5 agosto 2014 5288 Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018 Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 Fondo Pensione Complementare
DettagliFontedir Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia
FAQ DOMANDE FREQUENTI A) IL FONTEDIR 1. Che cos è Fontedir? Fontedir è il Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Telecom Italia, costituito nel dicembre 1986. E un associazione riconosciuta ai sensi della
DettagliFONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE STATUTO - 19 APRILE
FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE STATUTO - 19 APRILE 2018 - INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata,
DettagliRegolamento del COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Regolamento del COMITATO CONTROLLO E RISCHI ARTICOLO 1 FUNZIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI 1.1 Il Comitato Controllo e Rischi (nel prosieguo anche il Comitato ), costituito nell ambito del Consiglio
Dettagli