C O M U N E DI L A N C I A N O SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

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1 C O M U N E DI L A N C I A N O SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI REGOLAMENTO SERVIZI DOMICILIARI AI MINORI, ADULTI, ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP E SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI ART 1 - Individuazione del servizio Tipologia di servizio Servizio domiciliare per soggetti e nuclei familiari in difficoltà, tipologie: Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti anziani e per soggetti fragili (SAD); Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili: ADD o ADH ovvero Aiuto personale ai disabili (ex art. 9 della legge n. 104) e interventi per la non autosufficienza di cui alla L. n. 328/2000 e Piano Locale per la non autosufficienza (PLNA); Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per nuclei familiari, con minori, in difficoltà (ADM); Servizio di Assistenza Domiciliare per famiglie con genitori anziani e figli disabili psichici e fisici (denominato L Ancora ); Servizio di cure domiciliari-assistenza domiciliare integrata (ADI). Normativa di Riferimento L. 328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; L. 104/92 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; L. 162/98 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave; - Piano Sanitario Regionale 2008/2010 approvato con la L.R. n. 5 del ; - Delibera di C.C. N. 57 dell' approvazione del Regolamento generale di accesso dei servizi sociali; - Piano Sociale Regionale ART.2 - Definizione del servizio Il servizio di assistenza domiciliare è un intervento di natura socio-assistenziale rivolto a soggetti in condizione di fragilità finalizzato a sostenerne la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita. Si colloca nella rete dei servizi diurni e può essere attivato come servizio: stabile ed in grado di soddisfare i bisogni socio-assistenziali del soggetto; integrato con altri servizi; temporaneo, in risposta ad un bisogno definito; complementare ad altri servizi e di supporto alla realizzazione di un progetto personalizzato. L intervento si compone di un insieme di prestazioni rivolte alla persona ed all ambiente di vita in senso lato, sulla base di progetti individualizzati, caratterizzati da: continuità, operatività concreta di sostegno ed aiuto, mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, fondamentali per favorire il benessere della persona. Finalità Le finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare sono: Garantire il mantenimento della persona in situazione di fragilità nel proprio ambiente di vita;

2 Aiutare e favorire, per quanto possibile, l autonomia del soggetto disabile e la persona non autosufficiente. Stimolare il mantenimento delle sue abilità residue o migliorare il livello di autonomia del soggetto per ridurre o contenere lo stato di svantaggio esistenziale, attraverso un coinvolgimento attivo del soggetto; Rendere meno difficile la permanenza di tali soggetti in famiglia attraverso il necessario supporto ai nuclei familiari in difficoltà a svolgere funzioni di cura nei confronti del proprio familiare in situazione di svantaggio e più soddisfacente la qualità della vita anche sotto il profilo della relazioni affettive intrafamiliari e interpersonali; Assicurare un idoneo supporto al nucleo familiare che spesso non è in grado di far fronte con efficacia ai problemi innescati dalla presenza di un disabile grave all interno del nucleo familiare. Intervenire nel nucleo familiare di riferimento affinché lo stesso possa costituire il primo fondamentale nucleo assistenziale per il soggetto disabile, sia partecipe e diventi parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza; Attivare azioni positive per ridurre al massimo la condizione di isolamento e di emarginazione della persona disabile, con interventi mirati a favorire la vita di relazione e l integrazione sociale, stimolando la sua partecipazione a momenti di incontro e socializzazione e prevenire situazioni a rischio di emarginazione di persone che vivono in condizioni psico-fisiche e sociali precarie; Consentire le dimissioni protette a domicilio; Limitare il ricorso a strutture residenziali che comporterebbero costi elevati sia sul piano affettivo e sociale che sul piano economico ed evitare ricoveri impropri; Collaborare ed utilizzare la rete dei servizi del territorio per un intervento mirato e flessibile; Integrarsi con le offerte del privato sociale e della rete informale. ART. 3 Destinatari Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge a soggetti residenti nel territorio del Comune di Lanciano e bisognosi di aiuto nella gestione di sé, dell ambiente di vita, delle relazioni e nella realizzazione di semplici attività esterne. Accedono al servizio inoltre le famiglie di soggetti fragili che necessitano di sostegno e aiuto nel compito di assistenza e cura. In particolare il servizio si occupa di: anziani, disabili, famiglie in difficoltà con minori, soggetti fragili soli o conviventi con familiari. L intervento può essere previsto anche per un tempo limitato utile alla ripresa delle capacità di gestione autonoma, momentaneamente compromesse. In particolare, i soggetti destinatari del servizio si caratterizzano per la presenza di problemi di autonomia e capacità organizzativa nella gestione di sé, nello svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno; in queste situazioni l assenza o la carenza di aiuti significativi, sia parentali che della rete informale, induce la richiesta di un intervento di sostegno dei servizi ad integrazione delle cure fornite dalla rete primaria. Gli interventi sono estesi ai destinatari di cui all art.2 del vigente regolamento per l accesso ai servizi sociali comunali, approvato con delibera di C.C. n. 57/2005. ART. 4 Requisiti Sono ammessi al servizio: - SAD (Servizio Assistenza Domiciliare): gli anziani che abbiano raggiunto l età di 65 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Possono usufruirne, temporaneamente, anziani che si trovino in condizioni alquanto gravi in attesa di servizio più idoneo; - ADD (Assistenza domiciliare disabili): le persone con ridotta autonomia in possesso dei requisiti previsti dalla L.104/92 in situazione di gravità ai sensi dell art. 3 comma 3. Le persone

3 che presentino un handicap che non consenta loro lo svolgimento in modo autonomo delle normali attività quotidiane di cura della persona e di vita sociale, mancando il sostegno del nucleo familiare o risultando lo stesso insufficiente; - ANCORA: famiglie dove vi è la presenza di genitori anziani con figli disabili, in particolare disabili psichici; - ADI (Assistenza domiciliare integrata): persone che abbiano bisogni complessi sanitari e sociali tali da presupporre un elevato livello di coordinamento e di integrazione tra i diversi attori del sistema, superando il settorialismo e integrando competenze e servizi diversi; - ADM (Assistenza domiciliare minori): minori le cui famiglie siano impossibilitate o trovino difficoltà nell assicurare loro un adeguato sviluppo psico-fisico e della personalità nell ambito dei rapporti familiari e sociali. ART. 5 - Modalità di accesso Il servizio domiciliare può essere richiesto dal soggetto interessato e/o dai suoi familiari o altri soggetti che lo rappresentino, agli uffici competenti: Segretariato sociale, PUA,URP. La domanda, predisposta su apposito modulo, dovrà contenere le dichiarazioni inerenti la situazione del soggetto. L istruttoria della pratica avviene secondo le modalità di cui all art. 5 del vigente regolamento per l accesso ai servizi sociali comunali. Ammissioni e dimissioni L attivazione degli interventi di AD avviene su proposta dell Assistente Sociale competente previa valutazione integrata con gli altri operatori coinvolti nella gestione della situazione; nel caso di soggetti disabili/portatori di handicap-non autosufficienti (servizio ADI) la valutazione della richiesta e la progettazione dell intervento verrà effettuata in collaborazione con l équipe multidisciplinare del Distretto sanitario di base (UVMD) della Asl, che redige il Piano assistenziale individualizzato (PAI) e designa l operatore di riferimento sia per la persona assistita e i suoi familiari che per gli operatori che intervengono a domicilio per la realizzazione del progetto stesso. Sarà cura dell Assistente Sociale e dell équipe verificare la disponibilità del monte ore necessario per la realizzazione dell intervento richiesto. Qualora non vi fosse sufficiente disponibilità di ore verrà proposto l incremento del monte ore a disposizione e, in attesa, potrà essere disposto un piano di intervento alternativo avvalendosi di altri servizi e/o risorse. Qualora venisse rilevata l utilità di concludere l intervento per motivi diversi (superamento della condizione di bisogno, orientamento verso altri servizi, rinuncia al servizio da parte dell interessato, etc.) l assistente sociale curerà la dimissione dal servizio rendendone partecipe l interessato e la sua famiglia e curerà la comunicazione formale agli uffici competenti ( Ufficio di Piano). Lista d attesa Il servizio sociale, che raccoglie le domande di intervento presentate direttamente dai soggetti e/o dalle loro famiglie, qualora non vi siano sufficienti risorse per rispondere a tutte le richieste formula una lista d attesa. Le domande collocate in lista d attesa dovranno essere prese in considerazione a fronte di disponibilità di nuove risorse, secondo la collocazione in graduatoria fatta eccezione per situazioni che verranno prese in considerazione a prescindere dalla lista d attesa quali: dimissioni protette, fasi terminali o condizioni di emergenza che compromettono la vita della persona. Progetto di intervento L Assistente Sociale, raccolta la domanda presentata da parte dell interessato e/o della sua famiglia e valutati i bisogni, anche attraverso l unità di valutazione, formula il progetto di intervento e produce una relazione illustrativa contenente: - presentazione del caso, - descrizione della situazione familiare,

4 - bisogni ed interventi necessari, - ipotesi di intervento, - proposta operativa: attività e prestazioni da erogare, finalità, obiettivi, tempi ed orari di realizzazione, -durata dell intervento, modalità organizzative, tempi di verifica. Alla relazione è allegata la certificazione ISEE del reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto ai fini della determinazione della partecipazione al costo del servizio. Il progetto verrà condiviso con l utente e la sua famiglia. Copia del progetto viene conservata nella cartella dell utente presso il servizio sociale e costituirà la base per le diverse fasi di realizzazione e verifica. L Assistente sociale, sulla base di quanto stabilito con il gestore operativo del servizio, si raccorda con il personale previsto nella realizzazione dell intervento per tutte le informazioni ed indicazioni necessarie per la corretta realizzazione delle attività previste, si farà carico inoltre di valutare e proporre eventuali modifiche all intervento in base alle necessità di ogni caso. Qualora l intervento subisse variazioni, modifiche, interruzioni, sospensione o proroghe, l Assistente Sociale di riferimento ne informerà gli uffici competenti per la gestione delle risorse relative al servizio. ART. 6 Organizzazione, strumenti e contenuti del servizio Luogo dell intervento L attività viene espletata a domicilio e, per le mansioni richieste e specificate nel progetto, in spazi collettivi esterni: ambulatorio medico, negozi, luoghi di aggregazione e socio occupazionali, centri di ritrovo, tenuto conto anche delle esigenze di relazione e/o di interventi straordinari. Strumenti di lavoro Sarà cura del gestore operativo fornire al personale: - gli strumenti necessari all esecuzione degli interventi previsti in ogni progetto individualizzato, - il materiale utile alla tenuta della registrazione degli interventi e dell aggiornamento dell evoluzione di ogni singola situazione in carico, - gli strumenti utili a tutelarsi da eventuali rischi per la salute nel corso dell espletamento del proprio lavoro. Orari e giorni di funzionamento Il servizio funziona dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diversa indicazione, da stabilire di volta in volta, in base ad esigenze particolari del soggetto interessato per un minimo di n.3 ore settimanali (salvo diversa volontà della persona assistita) ad un massimo di n.12 ore settimanali(salvo diversa valutazione di situazioni di eccezionale gravità fatta dall UVMD). Sono escluse prestazioni notturne. Nelle festività non si effettuano prestazioni domiciliari, tranne in casi particolarmente gravi e debitamente documentati, né vengono recuperati i giorni che ricadono nelle festività. Il servizio viene espletato nei giorni, nella fascia oraria e per il numero di accessi definiti nel progetto individualizzato. Sono possibili più accessi al giorno. Prestazioni Nell ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare vengono attuate prestazioni di natura socio assistenziale che aiutano la persona svantaggiata a vivere adeguatamente nel proprio ambiente di vita salvaguardandone la relazione con il contesto familiare e sociale. Gli interventi assistenziali realizzati devono essere finalizzati alle situazioni individuali dei soggetti in carico considerandone la particolare situazione sociale, economica e relazionale.

5 Le strategie d intervento non possono prescindere dalla conoscenza della realtà della persona e si basano sulla valutazione del soggetto nella sua globalità psico-fisica, emotiva, affettiva e relazionale. In particolare le prestazioni previste fanno riferimento a: - osservazione del contesto di vita per acquisire elementi utili alla realizzazione del proprio intervento; - aiuto alla persona nella cura di se e del proprio ambiente di vita: cura e igiene personale, aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti, mobilizzazione, pulizia ambienti, riordino del letto e delle stanze, cambio biancheria; - spesa e commissioni esterne; - aiuto nel pianificare l organizzazione domestica in funzione dell autonomia e delle capacità del soggetto destinatario dell intervento; - aiuto alla famiglia nella cura del soggetto fragile; - interventi, esclusivamente espletati nell ambito del territorio comunale, volti a favorire il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità relazionali anche tramite il collegamento con l esterno, l affiancamento nei momenti di partecipazione ad iniziative socializzanti, riabilitative o di aggregazione secondo quanto previsto dal piano assistenziale ( accompagnamento ed accesso ai servizi, partecipazione ad attività ricreative-culturali del territorio o promosse dai servizi comunali, mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato, informazioni su diritti, pratiche e servizi, disbrigo di semplici pratiche personali); - interventi con valenza riabilitativa e di accompagnamento all autonomia; - sostegno, ascolto del soggetto e di chi cura ed assiste; - interventi atti a modificare abitudini e comportamenti malsani; - attività tese a favorire un corretto inserimento nelle strutture scolastiche/educative e di formazione professionale; - segretariato sociale: informazioni su diritti (previdenziali sanitari assistenziali- ecc.) pratiche e servizi; disbrigo di semplici pratiche personali. Sono escluse più prestazioni della stessa natura domiciliare contemporaneamente,in quanto non si possono concedere più servizi domiciliari; se sono venuti a mancare i presupposti di accesso ad un servizio domiciliare si passa ad un altro. Servizi accessori od aggiuntivi - Servizi complementari Il servizio domiciliare potrà di volta in volta essere integrato con altri servizi sulla base dei bisogni, delle disponibilità, delle collaborazioni attivate anche con soggetti del privato sociale. I servizi complementari previsti nel Piano di Zona o interventi generali del Comune sono: - Servizio trasporto; - telesoccorso; - servizio di telecompagnia; - centri diurni per anziani e disabili. Programmazione, organizzazione, coordinamento Il servizio rientra nella logica della programmazione dell insieme dei servizi diurni per soggetti in condizione di fragilità, pertanto si integra con gli altri servizi diurni e semiresidenziali già attivi sul territorio; la programmazione tiene conto delle necessità espresse dal territorio, delle risorse economiche e dei servizi già attivi. La programmazione complessiva del servizio ed il coordinamento fa riferimento al servizio sociale di ambito. Gli operatori dell ambito garantiscono interventi finalizzati alla progettazione, avvio, verifica, realizzazione del servizio.

6 L Ufficio di Piano si fa carico di mantenere tutti i contatti formali con il gestore operativo del servizio e di mantenere informata l amministrazione comunale sui singoli interventi. ART. 7 Personale Il personale impiegato nel servizio di assistenza domiciliare è costituito da: operatore Socio-Assistenziale (OSA), Operatore Socio Sanitario (OSS), Assistente Educatore (AE), Educatore Professionale (EP). Le diverse figure professionali sono impiegate a seconda dei destinatari dell intervento e del progetto da realizzare. L Assistente Sociale del servizio di riferimento del soggetto si raccorda con altri operatori coinvolti nella gestione del caso e/o con l équipe multidisciplinare della ASL per predisporre il piano di intervento PAI (progetto assistenziale individualizzato) definendo: tempi, finalità, obiettivi, strumenti, verifiche, laddove è previsto. Il coordinamento del personale che opera nel servizio viene svolto dalla ditta incaricata alla quale compete il raccordo con il servizio sociale per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali richiesti dal singolo caso; l assistente sociale garantisce tutti i supporti utili alla conoscenza della situazione da parte del personale interessato, alla presa di contatto ed all accompagnamento nell avvio del progetto, alla realizzazione di momenti di verifica. Rapporto operatori utenti Il rapporto tra gli operatori e gli utenti ha carattere esclusivamente professionale, pertanto non comprende iniziative personali che vadano oltre il progetto di intervento individualizzato. Eventuali richieste di intervento non previste nel progetto individualizzato dovranno essere valutate dall assistente sociale competente. Gli operatori del servizio si rapportano con l utente secondo le metodologie e le tecniche proprie di ogni singola professionalità, nel rispetto del piano di lavoro previsto. ART. 8 Ambiti di collaborazione Famiglie Alle famiglie viene chiesto di collaborare attivamente nella realizzazione del progetto personalizzato del proprio parente, mantenendo un costante scambio con il servizio sociale per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Enti, Servizi e Agenzie di territorio I rapporti tra il servizio sociale, gli operatori, le agenzie del territorio ed enti diversi, utili alla realizzazione di ogni progetto, dovranno essere improntati al rispetto dei ruoli e delle competenze, onde evitare l assunzione di iniziative scorrette e non rispondenti ai livelli di responsabilità di ogni parte coinvolta. Volontariato Il volontariato, sia a livello individuale che associativo, rappresenta una risorsa aggiuntiva che operando in collaborazione con il servizio sociale compartecipa alla realizzazione del servizio e ne integra gli interventi. ART 9 Sistema delle cure domiciliari Premessa L'allungamento della vita media ed il progressivo invecchiamento della popolazione, comportano il contestuale aumento dell'incidenza e prevalenza di poli-patologie cronico-degenerative e la progressiva perdita dell'autosufficienza. Il sistema di offerta assistenziale deve dare risposte efficaci e appropriate lungo tutto il percorso assistenziale dei pazienti (ospedale, residenzialità extra-ospedaliera, domicilio) al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza in tutte le fasi di sviluppo delle patologie.

7 Cure domiciliari - definizione del servizio, ai sensi della Legge del , n. 5 Le cure domiciliari si definiscono come una modalità di assistenza sanitaria e/o sociale erogata al domicilio dell'assistito (intendendo per domicilio l'abituale ambiente di vita della persona, sia esso la propria abitazione, una comunità protetta, una casa di riposo o residenza) in modo continuo ed integrato in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni a cui si rivolge. Gli obiettivi specifici delle Cure Domiciliari sono: fornire adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e/o sociale suscettibile di trattamento domiciliare, evitando i ricoveri ospedalieri impropri e l'ingresso in residenza; rendere possibili dimissioni tempestive ed assicurare la continuità assistenziale mediante lo strumento della dimissione protetta ; favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, favorendo il recupero o la conservazione delle capacità residue di autonomia e relazionali; supportare i caregiver e trasmettere loro delle competenze che possano tradursi in autonomia di intervento; migliorare in ultima analisi la qualità della vita di persone non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, favorendo il mantenimento delle capacità residue. Per il conseguimento degli obiettivi su esposti sono fondamentali: l'attivazione della rete dei servizi; l'integrazione tra servizi sanitari territoriali ed ospedalieri e tra servizi sanitari e servizi sociali; l'ampliamento ed il rafforzamento della rete familiare e del volontariato; l'implementazione di idonei strumenti di valutazione della qualità dell'assistenza finalizzati al miglioramento continuo; la formazione continua degli operatori coinvolti; Ciò premesso, i presupposti essenziali per l'attivazione di un programma di Cure Domiciliari sono: presa in carico del Medico curante per le problematiche di tipo sanitario, consenso informato da parte dell'assistito e della sua famiglia, in particolare del caregiver, con condivisione del piano di assistenza; verifica della presenza di un valido supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale; verifica dell'idoneità della condizione abitativa; compatibilità delle condizioni cliniche dell'assistito con la permanenza a domicilio e con gli interventi sanitari e socio assistenziali necessari; I principali attori del sistema Cure Domiciliari sono rappresentati da: Servizi distrettuali; Medici di MG; Altri servizi aziendali territoriali ed ospedalieri; Enti gestori dei servizi socio-assistenziali; Sistema della rete familiare e del volontariato;

8 Luogo elettivo di tale integrazione è il Distretto Sanitario, unico centro di riferimento in cui realizzare l'incontro e il confronto tra i bisogni espressi dalla realtà locale e i soggetti titolari delle funzioni di organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali. Le scelte concordate a livello di piano di zona dell'ambito sociale, nel programma delle attività territoriali del distretto e nel piano aziendale della ASL, sono definite mediante una convenzione tra ciascuna ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. TIPOLOGIE DI CURE DOMICILIARI ( LR. n. 5 del Piano Sanitario Regionale) In relazione ai bisogni si distinguono i seguenti profili: 1. Cure Domiciliari Prestazionali caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato: es ADP (Assistenza domiciliare programmata) e AID (assistenza infermieristica domiciliare). 2. Cure Domiciliari Integrate di primo (2A) e secondo livello (2B) che ricomprendono quelle già definite ADI. Questa tipologia di cure domiciliari è caratterizzata dalla formulazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI), redatto in base alla valutazione globale multidimensionale ed erogate attraverso la presa in carico multidisciplinare e multi professionale. 3. Cure Domiciliari Integrate di terzo livello (3A) e cure domiciliari palliative per malati terminali (3B) che ricomprendono l'ospedalizzazione domiciliare (OD 3A), e l'ospedalizzazione domiciliare - cure palliative (OD-CP, 3B). Sono caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di elevata complessità definita dal PAI ed erogata da un'équipe in possesso di specifiche competenze. I requisiti indispensabili per l'attivazione delle cure domiciliari integrate sono: Ridotta autosufficienza; Evidenziata mediante applicazione di apposite scale di valutazione validate sul piano scientifico internazionale in soggetti con funzioni fortemente compromesse. Complessità assistenziale del paziente; Ossia necessità di coinvolgimento di più figure professionali per interventi multidisciplinari di natura sanitaria e sociale. Idoneità delle condizioni socio-ambientali dell'assistito Questi aspetti vanno rilevati mediante l'applicazione della Scheda di valutazione Sociale, sulle condizioni familiari, economiche ed abitative. Dovranno essere valutate le condizioni di assistibilità del malato a domicilio, che si concretizzano nella presenza simultanea di: - supporto familiare. In caso di assenza o insufficiente supporto, valutare la possibilità di intervento da parte dei servizi sociali o volontariato che possa vicariarlo; - alloggio idoneo o con possibilità di renderlo tale con interventi di assistenza abitativa. Necessità di assistenza primaria; ADI (assistenza domiciliare integrata) L assistenza domiciliare integrata è un complesso coordinato di prestazioni di carattere sanitario e socio-assistenziale, rese al domicilio del soggetto, in forma integrata e con la partecipazione di figure professionali specifiche. L ADI si distingue e, pertanto, può essere erogata in due diverse modalità:

9 - ADI 1: MMG più almeno due figure professionali con Piano Assistenziale Individualizzato approvato in sede di UVMD; - ADI 2: MMG più almeno due figure professionali, con piano di valutazione Non possono essere ammessi in A.D.I. pazienti che presentano necessità di interventi altamente specialistici o di tecnologie complesse che richiedono il ricovero ospedaliero. Pertanto sono ammissibili, salvo diversa determinazione concordata in sede di UVMD, in relazione a situazioni socio-ambientali ed al quadro clinico, i pazienti che presentano: malattie progressivamente invalidanti; incidenti vascolari acuti; gravi fratture in anziani; forme psicotiche acute gravi; vasculopatie con necessità di riabilitazione; lesioni neurologiche con necessità di riabilitazione; malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano; necessità di dimissione protette; Prestazioni Le prestazioni sono quelle previste dall art. 9 della L. n. 104/92 e dalle Linee guida emanate dalla Regione Abruzzo per l'attuazione del sistema delle cure domiciliari, approvato con L.R. n. 5/2008, riportate all art.6. Modalità di accesso La richiesta di attivazione delle cure domiciliari integrate è inoltrata dal medico di medicina generale al Punto Unico di Accesso. L EAS, ricevuta la segnalazione da parte della ASL raccoglie per mezzo dell assistente sociale incaricata una serie di informazioni a domicilio del richiedente ed in qualsiasi altro luogo ritenuto utile, utile ad avere un quadro completo delle condizioni socio-economiche complete. Il protocollo assistenziale definitivo viene predisposto dall UVMD di concerto con il medico curante e il servizio sociale comunale dove vengono stabilite tipologie, tempi e modalità dell intervento assistenziale. Il responsabile del protocollo assistenziale è il medico curante. Alla fine della diagnosi sociale l assistente sociale formula un piano di intervento secondo gli standard minimi previsti nell art. 2 della Legge regionale n. 5 del L istruttoria della pratica per la parte socio-assistenziale viene effettuata adottando i criteri previsti all Art.5 del presente regolamento. ART 10 - Graduatoria Qualora il numero dei richiedenti il servizio di assistenza domiciliare sia superiore ai posti disponibili, sarà formulata apposita graduatoria, adottando i seguenti criteri con relativi punteggi cumulabili:

10 Situazione familiare e psico-fisica - persona Sola (unico componente nucleo familiare) P famiglia monoparentale P convivente more uxorio P persona priva di valido supporto familiare o di assistente(badante) P persona pluriminorata P soggetto con patologia oncologica in fase terminale P persona non deambulante cronica P famiglia con più di un disabile P persona deambulante con ausilii P. 05 Situazione economica Fascia Esente P. 10 Fascia A P. 09 Fascia B P. 08 Fascia C P. 07 Fascia D P. 05 Fascia E P. 03 Fascia F P. 01 Oltre Fascia F P. 00 La graduatoria ha validità annuale, si aggiorna continuamente con l ammissione di nuove domande, salvo quanto previsto dall UVMD, gli utenti del servizio dovranno produrre, annualmente, al Comune di Lanciano dichiarazioni o attestazioni comprovanti la situazione socioeconomica e familiare in regola con il presente regolamento. (Per gli utenti in lista obbligo di comprovare annualmente la situazione). Gli utenti potranno, in qualunque momento, produrre istanze comprovanti il diritto a una migliore posizione in graduatoria. Cessazione del servizio Il servizio domiciliare può cessare in caso di: - A seguito di decisione dell'uvmd di dismissione dal servizio essendo venuti meno i motivi che lo avevano provocato; - Rinuncia scritta dell utente; - Decesso o ricovero definitivo dell anziano presso istituti, qualora nessuno dei familiari restanti necessiti ulteriormente del servizio stesso; - Assenza ripetuta dell utente nell orario di servizio, senza preventivo avviso all assistente sociale o all assistente domiciliare. - Assenza prolungata dalla propria abitazione per un periodo superiore a trenta giorni ad esclusione di ricoveri presso centri ospedalieri e riabilitativi. - Da verifiche e controlli risultino la produzione di atti falsi o non veritieri come previsto dall art. 16 del regolamento generale di accesso.

11 In riferimento al primo comma del presente articolo, in caso di dimissioni da parte dell'uvmd, il Comune di Lanciano, si riserva la più ampia facoltà di rivedere il caso e di assegnare il cittadino ad un altro servizio, sussistendone le condizioni, sempre in riferimento a quanto previsto e contemplato ai servizi domiciliari, di cui alla L.R. n. 5/2008. ART. 11 Compartecipazione alla spesa Il costo del servizio di Assistenza domiciliare è sostenuto con fondi ex L. 328/00, fondo sociale regionale ex circ. 4, fondi del comune, compartecipazione dell utenza. Gli utenti del Servizio di Assistenza domiciliare, ad esclusione del servizio ADM erogato a titolo gratuito, ed i familiari tenuti per legge, hanno l obbligo di contribuire al costo delle prestazioni dei servizi domiciliari, secondo il proprio reddito ISEE e secondo l intensità della prestazione erogata. Per la determinazione dell ISEE si fa più ampio riferimento agli artt.8, 9, 10 e 11 del regolamento Generale di accesso, prendendo a riferimento il nucleo familiare estratto, intendendosi per esso il solo anziano, i coniugi anziani, anziani conviventi more uxorio, ai sensi di quanto stabilito dall art.1 bis del DPCM 7 maggio 1999 n.221 e del DPCM 4 aprile 2001 n.242. Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento dell utente beneficiario della prestazione L I.S.E.E. da assumere come riferimento per la determinazione della compartecipazione in capo all utente è quello più vantaggioso tra: 1. il nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e del D.P.C.M. n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000; 2. il nucleo familiare composto dal solo richiedente la prestazione, se si tratta di persona con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché di persona ultra sessantacinquenne, la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall ASL. Il richiedente la prestazione presenta un unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.. Il Comune tiene conto della variazione dal mese successivo a quello di presentazione, inoltre, può richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.. ART. 12 Determinazione del valore Isee Per il calcolo dell ISEE si adotteranno tutti i criteri previsti dalle normative sull applicazione della situazione economica equivalente, nonché quanto previsto dalla L.328/2000 riguardo alla compartecipazione della spesa e in particolare adottando i criteri di cui alle linee guida emanate dalla Regione Abruzzo per la verifica del diritto alle prestazioni sociali agevolate ed in particolare all applicazione dell ISEE. Nel caso di servizi domiciliari destinati a minori in situazione di fragilità sociale e per tutti i servizi all infanzia e all adolescenza, il nucleo familiare di riferimento è limitato ai soli genitori, secondo quanto previsto dal già citato decreto e, in ogni caso, si fa riferimento al nucleo familiare più favorevole per il richiedente.

12 Il Comune di Lanciano, qualora se ne ravvisi la necessità e per avere un quadro più preciso e completo della situazione economica, effettuerà ulteriori accertamenti mirati, per mezzo della Guardia di finanza e tramite il servizio SIATEL. La quota di compartecipazione è determinata individuando sei fasce diverse di reddito, con riferimento ai minimi di compartecipazione alla spesa dei servizi secondo il Piano Sociale della Regione Abruzzo ed ai minimi di pensione INPS, aggiornate annualmente di cui agli allegati A, B, C e D. Detti importi saranno automaticamente rivalutati ogni anno secondo i dati ISTAT o le indicazioni regionali e governative. I cittadini richiedenti il servizio, ovvero quelli segnalati dall U.V.M.D., i cui redditi I.S.E.E., sono inferiori a quelli previsti alla fascia A), saranno ammessi al servizio a titolo gratuito. Per chi è in godimento di pensioni o altri redditi non assoggettabili all IRPEF, non si prenderanno in considerazione, al fine dell'eventuale compartecipazione alla spesa, salvo diverse disposizioni normative. I cittadini il cui reddito I.S.E.E. risulti superiore a quelli previsti nella fascia F), saranno ammessi al servizio previo pagamento della quota massima (Costo del servizio+ tasso di copertura (stabilito dall'ente) % /2 - vedi tab.) In caso il cittadino usufruisca, contemporaneamente di più di un servizio, si adotteranno i criteri di cui all art. 20 del regolamento generale di accesso ai servizi sociali vigente. Nel caso in cui gli interventi erogati dall'ente interessino più componenti dello stesso nucleo familiare, si applica una tariffa più favorevole di quella riferita all'isee, per i quali sia prevista la compartecipazione alla spesa. In particolare: 1. Nel caso in cui, nello stesso anno, si benefici contemporaneamente di due diversi servizi a compartecipazione, la quota a carico dell utente, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 50%. 2. Nel caso in cui, nello stesso anno, si benefici contemporaneamente di tre diversi servizi, la compartecipazione, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 65%. 3. Nel caso in cui, nello stesso anno si benefici contemporaneamente di quattro diversi servizi la compartecipazione, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 75%. 4. Ogni altro servizio, ulteriore al quarto, sarà erogato gratuitamente. 5. La gratuità sarà sempre riferita ai servizi meno onerosi per l Ente. 6. I contributi economici in denaro se aventi carattere ordinario vengono valutati alla stregua di qualunque altro servizio oneroso. 7. Sono esclusi dal computo tutti i servizi gratuiti di cui all art. 7 del già citato regolamento comunale di accesso del compresi i contributi economici in denaro aventi carattere straordinario. In presenza di parenti obbligati all assistenza ai sensi di legge (art. 433 C.C. e 570/591 C.P.) e avendone accertate le possibilità economiche, gli stessi saranno interessati al problema al fine di informarli che l'assistito ha facoltà di richiederne la contribuzione ai fini dell'assistenza. ART. 13 Pagamento quota di compartecipazione Il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, deve essere eseguita con cadenza mensile dall assistito stesso o chi ne abbia la cura o la custodia, nelle forme indicate all uopo dall Ufficio di Segretariato Sociale dell Assessorato alle Politiche Sociali o dall Ufficio URP.

13 Nel caso di mancato assolvimento del pagamento della quota a carico, l assistito riceverà ammonimento scritto ed invito a provvedere entro 15 giorni. Se anche questo tentativo fosse inutile, l amministrazione comunale inoltrerà formale diffida all assistito affinché provveda a sanare la situazione entro 15 gg. versando, nelle casse comunali, quanto dovuto. In caso contrario si provvederà alla sospensione del servizio, previa adozione di formale atto dirigenziale, da cui siano evidenziati i motivi della sospensione, come previsto e contemplato agli artt. 16 e 21 del regolamento generale di accesso ai servizi sociali. L Ente si riserva, comunque, la più ampia facoltà di procedere alla riscossione coattiva di eventuali somme dovute e non pagate. Una volta provveduto a sanare il debito, il cittadino potrà reiterare la domanda di assistenza. ART. 14 Strumenti di informazione Carta dei servizi E cura dell ente gestore redigere la carta del servizio che verrà resa disponibile per tutta l utenza nella fase di presentazione del servizio e di presa in carico. Questionario di soddisfazione Periodicamente, almeno con cadenza annuale, verrà proposto a tutti i soggetti in carico la compilazione del questionario volto a rilevare il livello di soddisfazione del servizio. Utilizzo dei dati personali Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono agli enti gestori ed ai servizi. E altresì ammessa la comunicazione dei dati personali a Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale richiesta. Al soggetto richiedente il servizio verrà richiesta l autorizzazione all uso dei dati personali in fase di presentazione della domanda di accesso al servizio. Tutto quanto riguarda il trattamento dei dati verrà garantito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore. ART. 15 Gestione, controllo e valutazione Gestione Il Comune nell ambito delle proprie competenze provvede alla gestione diretta delle attività rivolte a realizzare fini sociali, pertanto nel caso in cui le prestazioni erogate siano affidate a terzi, il rapporto tra amministrazione e gestore deve essere regolato con contratto di servizio, nel quale siano specificati i livelli qualitativi di erogazione e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare. L'attività viene svolta "per conto e in luogo dell'amministrazione". Controllo L Amministrazione Comunale pone in essere modalità e criteri di controllo con appositi atti interni, nei modi stabiliti dall art.16 del regolamento generale di accesso. Qualora dai controlli emergano atti falsi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, il settore competente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 21 del regolamento di accesso, adotta ogni misura utile a sospendere o revocare il servizio ed eventualmente recuperare i benefici concessi. Inoltre, sono previste verifiche generali del servizio a cadenza trimestrale e vedrà coinvolti i referenti di area a livello di ambito con referenti del gestore operativo. I momenti di verifica hanno la finalità di rilevare l andamento del servizio e proporre eventuali modifiche e/o correzioni di strategia, metodo e rappresentano inoltre lo spazio per la rilevazione di eventuali criticità, di nuovi bisogni, in funzione della programmazione del servizio.

14 Il questionario di soddisfazione verrà somministrato dagli assistenti sociali del servizio di riferimento all utente, riconsegnato in busta chiusa e rielaborato dagli operatori di area a livello di ambito. Valutazione La valutazione dell azione è data da indicatori: - di processo: diminuzione del tempo di attesa medio per l erogazione dei servizi; - di esito: massima rispondenza fra i bisogni manifestati dall utente e le risposte date dai servizi; - di efficienza: il rapporto tra i risultati e le risorse impiegate; - di efficacia: capacità dei servizi di coordinarsi con altri servizi presenti sul territorio al fine di consentire la permanenza dell utente nel proprio domicilio. ART. 16 Norme finali Il presente regolamento è pubblicato sull albo pretorio online, è visionabile sul sito del Comune all apposita sezione ed è reso disponibile presso la sede URP del Comune di Lanciano e presso il Servizio di Segretariato Sociale, operante presso l Assessorato Politiche Sociali del Comune di Lanciano, per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini, degli utenti dei servizi e chiunque vi abbia interesse.

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