BOLLETTINO UFFICIALE AMTSBLATT

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1 SpeçI. in a.p. - art. 2 oomma 20/0 legge 662/96 - Filiale di Trento" BOLLETTINO UFFICIALE AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SUDTIROL Redazione e Amministrazione: Bollettino Ufficiale -Segreteria della Giunta regionale Trento. via Gazzoletti 2 - tel 0461/ e_mai! INTERNET: regtaa.bollettino@tqs.it Direttore: Ilse Facchini AVVER.TENZE: l testi da pubblicare dovranno pervenire almenò 10 giorni prima della data di pubblicazione muniti di supporto magnetico. ScbrlftIeitung und Verwaltung: Amt rur das Amtsblatt - Sekretariat des Regionalausschusses Trient, Via Gazzoletti 2 - Tel. 0461/ e_maillnternet: regtaa..bollettino@tqs.it Direktor: lise Facchini HINWEISE: Die Texte mussen lo Tage vor dem Datum der Veroffentlichung eintre~en. wobei die entsprechende Diskette beizulegen ist. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Accordo provinciale per i medici di medicina generale L. 3000

2 2 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-1/ll- Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 26.? Nr. 22-I/II PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Assessorato alla Sanità e Attività sociali Accordo provinciale per i medici di medicina generale Approvato con deliberazione della Giunta provinciale n ddl 17 aprile 1998 ' PREMESSO - che l'art. 8 del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n: 502, come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 7 dicembre 1993, n. 517 prevede che il rapporto tra il, Serviiio sanitario nazionale e i medici di medicina generale sia disciplinato da un'apposita convenzione da stipularsi 'con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; - che in applicazione di questa disposizione' normativa, con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 è stato reso esecutivo l'accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato A.C.N.) per la regolamentazidne dei rapporti coi medici di medicina generale; - che il citato D.Le~.vo 502/92, che reca innovazioni rilevanti per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introduce principi innovativi rivolti a implementare i compiti dei medici di medicina generale per migliorare la complessiva offerta dei servizi di base da assicurare alla popolazione del territorio provinciale; - che nel rispetto di quanto precede il nuovo A.C.N. si caratterizza in particolare per i seguenti contenuti: il ruolo del medico di medicina generale è valorizzato per assicurare e mantenere le cure più appropriate ed evitare il ricorso a prestazioni di tipo ambulatoriale specialistico,elo ospedaliero, quando le stesse non risultino effettivamente motivate; ad integrazione delle prestazioni sanitarie ordinarie, il medico di medicina generale può erogare prestazioni e attività aggiuntive che sono oggetto di negoziazione a livello provinciale e sono fmanziate con risorse rese disponibili dal fondo sanitario provinciale; è riconosciuta espressamente la libera professione dei medici di medicina generale anche nei confronti dei propri assistiti, la quale può essere esercitata nel contesto del rapporto convenzionale seppur nel rispetto di regole e comportamenti che trovano defmizione nell'accordo provinciale; il medico di medicina generale è chiamato a collaborare col Servizio sanitario per la migliore utilizzazione delle risorse da attivare nell'ambito dell'attività convenzionale, in particolare ai fini del rispetto dei livelli di spesa programmati dal Servizio sanitario provinciale; gli interventi domiciliari e territoriali per le urgenze notturne, festive e prefestive sono assicurati dai medici di continuità assistenziale, istituto che va a sostituire quello di guardia medica; CONSIDERATO che l'a.c.n. demanda all'accordo provinciale la disciplina delle attività svolte dai medici di medicina generale in forma aggiuntiva ed in forma associata; RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 73 dell'a.c.n., l'accordo provinciale è stipulato dall'organo provinciale competente e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale, mentre il Presidente dell'ordine provinciale dei medici, o suo delegato, sottoscrive l'accordo per gli aspetti di deontologia professionale; TUTTO ao' PREMESSO la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dall'assessore alla Sanità e Attività Sociali dott.ssa Paola Conci Vicini, giusta deliberazione della Giunta provinciale n di data 17 aprile 1998, E le organizzazioni sindacali mediche, S.N.A.M.I., F.I.MM.G., CONF.SAL MEDICI,S.I.M.E.T., C.I.S.L. MEDI CI, FEDERAZIONE MEDIO legalmente rappresentate da: dotto Alberto Tessarini dotto Armando Gentilini dotto Giovanni Antonio Coan dotto Francesco Amante dotto Fabio Bazzoli dotto Antonio Leonardo Falanga per per per per per per CON L'INTERVENTO S.N.A.M.!. F.I.MM.G., CONF.SAL MEDICI S.!.M.E.T. CI.S.L. MEDICI FEDERAZIONE MEDICI del dotto Jorg Josef che partecipa, per gli aspetti di deontologia professionale, alla firma dell'accordo provinciale in qualità di delegato' del Presidente dell'ordine dei medici della provincia di Trento; SOTTOSCRIVONO in attuazione delle previsioni di cui all'a.c.n., il seguente Accordo provinciale. '

3 Supplemento n. 1 al B.U n. 22 I/II Beiblatt Nr. 1 zurn Amtsblatt vom Nr. 22 I/II -3 INDICE CAPO I PRINCIPI GENBRALI ART. 1 - Campo di applicazione... pag 4 ART. 2 - Graduatorie... ~... pag 4 ART. 3 - Incompatibilità...:... pag 4 ART. 4 - Prestazioni: formalità per l'accesso - condizioni e modalità di erogazione... pag 4 ART. 5 - Comunicazioni del medico all'azienda... pag 5 ART. 6 -'Partecipazione ad organismi...,... pag 5 ART. 7 - Comitato consultivo provinciale...:...:... pag 5 ART. 8 - Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale... pag 5 ART. 9 - Esercizio del diritto di sciopero e attività sindacale ;... pag 5 CAPO n. ASSISTENZA PRIMARIA ART. lo. - Copertura delle zone carenti...:...:... pag 6 ART Instaurazione del rapporto convenzionale... pag 6 ART Requisiti e apertura degli studi medici...;...,... pag 6 ART Sostituzioni...;... pag 7 ART Massimale di scelte e sue limitazioni... pag 7 ART Revoche d'ufficio...,... pag 7 ART Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa... pag 7 ART Assistenza farmaceutica e modulario... pag 8 ART Richiesta di indagini specialistiche... pag 8 ART Assistenza domiciliare integrata, assistenza nelle case-di riposo e assistenza domiciliare programmata... pag 8 ART. 20. Visite occasionali...;... pag' 9 ART Libera professione...,... pag 9 ART Indennità di piena disponibilità... pag lo. ART Zone disagiatissime...,... ~... pag lo. CAPO m. ATI1VITA' TER.RITORIAlJ BAGGIUNTIVE ART Continuità assistenziale...:... pag lo. ART. 25 Assistenza ai tunsti... pag 11 ART Emergenza sanitaria territoriale... pag 11 ART Progetti-obiettivo e prestazioni aggiuntive...,... pag 11 ART Collaborazione informatica...(... pag 12 ART. 29 Associazionismo medico...:... pag 12 ART. 30. Livelli di spesa p1'?grammati...,...,... pag 13 ART. 31 Finanziamenti...,... pag 13 ART Norma finale... pag 14 Dichiarazioni a verbale... ~... pag 14 ALLEGATO - prestazioni aggiuntive di particolare impegno professionale eseguibili dal medico di medicina generale nel proprio ambulatorio ai sensi dell'accordo provindale... :... pag 15 NOTE... pag 16

4 4 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-1/11 Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-1/11 CAPO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1 Campo di applicazione Il presente accordo - negli ambiti di contrattazione di cui all'art. 1, comma 2 dell'a.c.n. ed in armonia con la programmazione sanitaria provinciale - si prefigge la ulteriore valorizzazione delle attività dei medici di medicina generale per incrementare le prestazioni sanitarie sul territorio in un contesto di costante miglioramento della qualità degli interventi e della qualità di vita degli assistiti. A questo scopo l'ac.n., puntualmente interpretato, e l'accordo provinciale definiscono, a supporto dell'attività dei medici di medicina generale. idonel strumenti ricomprendenti risorse tecniche, finanziarie ed organizzative. ART. 2 Graduatorie Ai fini della assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale per l'anno 1998 è fatta riserva di una percentuale: a) del 20% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina genèrale di cui all'art.1, comma 2 e all'art.2, comma 2 del decreto legislativo n. 256/91; b) dell'80% a favore dei medici in possesso di titolo equipollentei Per i successivi anni le predette percentuali sono definite con ulteriori specifiche intese. ART. 3 Incompatibilità In relazione alle disposizioni dell'articolo 4 dell'a.c.n. si conviene sulle seguenti specificazioni: a) relativamente al comma 1, lettera a) l'attività di medico di medicina generale (la quale comprende' anche l'attività di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale) è incompatibile con qualsiasi incarico di medicina specialistica in favore del Servizio sanitario provinciale, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n E' invece compatibile con l'attività di medicina generale l'attività svolta dal medico specialista in forma libero professionale al di fuori del Servizio sanitario nazionale, fatte salve le limitazioni previste dall'ac.n.; b) relativamente al comma 2, lettera a) per ambito di operatività del. medico fiscale si intende: per il meçlico di assistenza primaria l'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte; per il medico di continuità assistenziale il territorio su cui insiste la sede di guardia medica; c) relativamente al comma 2, lettera c) è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medicina generale l'operare a qualsiasi titolo in' presidi, stabilimenti o istituzioni private soggetti ad autorizzazio.ne ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78 e convenzionati con il Serviziosanita rio. Risulta quindi incompatibile con l'esercizio. del l'attività convenzionale anche l'operare, in quali tà di direttore sanitario, a favore cij enti e asso ciazioni pubbliche e private autorizzati a svolge re attività di trasporto e soccorso di infermi e fe riti. L'attività svolta in regime libero professionale in qualità di direttore o coordinatore dei servizi sa nitari in case di riposo è invece compatibile con quella convenzionata, visto che le stesse non rientrano nella categoria dei presidi, stabilimenti o istituzioni private di cui all'art. 43 della legge n. 833/78. Parimenti è compatibile l'attività svolta nei centri di alcologia gestiti dal Servizio sanitario provin ciale. Ai sensi della legge regionale 30 novembre 1993 n. 4, la nomina alla carica di Sindaco o Assessore del Comune, nel cui territorio il medico opera in regime di convenzione, non costituisce causa di incompatibilità. Trova peraltro applicazione, in tale caso, il disposto di cui all'articolo 25, comma 4 deu'ac.n.. ART. 4 Prestazioni:formalità per l'accesso - condizioni e modalità di erogazione Ai sensi deli'articolo 6,' comma 2 dell'ac.n. l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dall'ac.n. e dagli accordi provinciali comporta il venir meno del rapporto del medico col Servizio sanitario provinciale. A tale riguardo per "assistito" deve intendersi: a. il cittadino, avente titolo, che ha espresso la scelta nei confronti del medico; b. il cittadino che, trovandosi al di fuori del proprio ambito di scelta, ricorre all'opera del medico con esibizione del documento di iscrizione al Servizio, sanitario; c. il cittadino straniero in possesso del carnet fornito dal Distretto sanitario o, in caso di urgenza, in possesso del modello Elll o di certificazione equivalente. Per gli stranieri in possesso del carnet, il medico di medicina generale deve utilizzare le ricette del carnet stesso. Nei confronti degli stranieri richiedenti

5 Supplemento n. 1 al B.U n. 22 I/II Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-J/I! 5 prestazioni di medicina generale urgenti in possesso del modello E111 o di certificazione equivalente, il medico ritira copia di tale modello che dovrà poi inoltrare all'azienda provinciale per i servizi sanitari per la presa in carico dell'assistito e per il successivo recupero delle spese. Per gli stranieri in possesso di modello E11l o di certificato equivalente (previa esibizione dello stesso) e per le sole prestazioni urgenti è utilizzato ij modello di prescrizione-proposta del Servizio sanitario provinciale. Per tutti i cittaàini, compresi gli stranieri, che accedono all'assistenza medica in regime liberoprofessionale deve essere utilizzato il ricettario privato del medico per qualsiasi prescrizione farmaceutica, specialistica o ospedaliera. ART. 5 Comunicazioni del medico all'azienda Il medico di medicina generale è tenuto a Comunicare sollecitamente al distretto sanitario competente ogni eventuale variazione relativa alla propria situazione soggettiva professionale, con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli. aspetti economici. L'omessa o tardiva segnalazione può comportare, oltre alla retro attività di eventuali effetti economici relativi alla riduzione del massimale e dell'incompatibilità, la sospensione dell'attività convenzionale in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, letto d) dell'ac.n.. L'eventuale segnalazione tardiva di variazioni nelle situazioni soggettive, che determinano èffetti economici migliorativi, non ha efficacia retra attiva e produce effetti dalla data della comunicazione. n medico convenzionato deve comunicare, nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Mediche. firmatarie dell'ac.n. e del presente accordo provinciale, la propria non adesione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'agitazione. La comunicazione può essere fatta a mezzo telegramma, a mezzo fax o consegnando una nota scritta agli uffici competenti del Distretto sanitario che ne rilasciano ricevuta. Nel caso di comunicazione alternativa a quella' telegrafica non può comunque essere motivo di contestazione da parte del medico la mancata ricezione della comunicazione da parte del distretto. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata. ART. 6 Partecipazione ad organismi Per assicurare la partecipazio:g.e dei medici di medicina generale a comitati, collegi e commissioni previsti dall'ac.n. o da normative nazionali e provinciali, nonchè per la partecipazione alle riunioni del gruppo tecnico provinciale per la formazione e l'aggiornamento, l'azienda provinciale per i servizi sanitari riconosce - a front~ degli oneri di sostituzipne a carico dei medici partecipanti - un rimborso spese forfettario e onnicomprensivo di L ART. 7 Comitatò consultivo provinciale Il comitato consultivo provinciale ha sede presso l'assessorato competente in materia di sanità della Provincia Autonoma di Trento. ART. 8 Responsabilità convenzionali e violazioni Collegio arbitrale L'applicazione delle sanzioni disciplinari spetta al Direttore Generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari previa contestazione e audizione della difesa del, medico di medicina generale, il quale può farsi assistere da un procuratore, cioè da una persona di sua fiducia. Il medico p'uò impugnare la sanzione chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'ordine dei Medici, da un membro nominato dal medico stesso e da un membro nominato dal Direttore Generale dell'azienda; il collegio delibera a maggioranza il lodo, al quale l'azienda deve conformarsi. Ai sensi di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile agli articoli 827 e seguenti, il lodo arbitrale è soggetto, da parte del medico interessato e dell' Azienda, all'impugnazione per nullità, per revocéìzione o per opposizione di terzo. ART. 9 Esercizio del diritto di sciopero e attività sindacale Ai sensi della L. 146/90 devono intendersi prestazioni indispensabili nel campo della medicina generale: le visite domiciliari urgenti; l'assistenza programmata ai malati terminali; gli interventi previsti dall'art. 52 dell'a.c.n., cioè' quelli domiciliari o territoriali richiesti al medico, che assicura la continuità assistenziale, dall'utente o dalla centrale operativa prima. della fme del t:uljlo di lavoro; gli interventi previsti dall'art. 65 dell'ac.n., cioè quelli svolti dal m:edico incaricato di emergenza territoriale che possono riassumersi in: interventi di assistenza e primo soccorso esterni al presidio ospedaliero con mezzo attrezzato, trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate e attività presso apposite centrali operative. I I! I I

6 6 Supplemento n/l al B.U fl. 22 J/II Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22!/ll Finché i servizi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale manterranno la strutturazione attuale, che garantisce solamente l'urgenza e le prestazioni di soccorso e finché non saranno loro attribuiti nuovi compiti, ai sensi dell'a.c.n. il contingente minimo per garantire le prestazioni indispensabili in caso di agitazioni sindacali corrisponde al personale previsto in servizio per assicurare il servizio di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria durante il periodo interessato dallo sciopero. li medico di continuità assistenziale o di emergenza territoriale che intende scioperare, deve comunicarlo all'azienda provinciale per i servizi sanitari; qualora l'azienda non riesca a garàntire la sostituzione, il sanitario è obbligatoriamente tenuto ad erogare le prestazioni previste per il servizio e può manifestare la propria adesione all'agitazione assicurando l'attività in forma di assistenza indiretta, rilasciando idonea attestazione all'assistito per il rimborso da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Il complessivo monte ore settimanale, spettante alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dell'ac.n., è ripartito tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo provinciale in proporzione alla percentuale di medici associati. effettive esigenze determinate da una diversa distribuzione della popolazione sul territorio. La diversa collocazione di uno studio medico è accordata al medico richiedente o disposta d'intesa con il medico interessato, previo accertamento della presenza di almeno 2/3 degli assistiti in carico al medico nel posto in cui il sanitario si trasferisce. ART. 11 lnstaurazione del rapporto convenzionale Ai fini di quanto previsto dall'art. 21. comma 2 dell'ac.n. il medico di medicina generale per instaurare il rapporto convenzionale deve, tra l'altro: a) iscriversi all'albo professionale della provincia di Trento, se è iscritto in altra provincia; in tal caso può documentare l'adempimento richiesto mediante presentazione della domanda di trasferimento dall'ordine di provenienza; b) trasferire la residenza nell'ambito territoriale nel quale è inserita la zona assegnatagli, se già non vi risiede; in attesa della conclusione della pratica di trasferimento è sufficiente che il medico documenti la sua richiesta di trasferimento di residenza. CAPO Il - ASSISTENZA PRIMARIA ART. W Copertura delle zone carenti Ai fini esplicativi si riportano di seguito le definizioni di zona carente e località carente. Per zona carente si intende l'ambito di scelta medica nel quale è possibile l'inserimento di un ulteriore medico di medicina generale in base al rapporto ottimale numero assistiti per medico. Per località ~arente si intende invece il luogo, all'interno dell'ambito, nel quale si manifesta il mag': gior bisogno di assistenza e dove quindi deve essere assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. In sede di individuazione delle zone careriti e ai fini della loro pubblicazione, l'azienda provinciale per i servizi sanitari stabilisce all'interno delle zone stesse le località di ubicazione degli studi medici in reìazione ai verificati maggiori bisogni di assistenza. Qualora in una di dette zone, oltre alla località ove deve essere ubicato lo studio medico, vi sia un'altra località carente, l'azien.,da individua la stessa, sentite le organizza-. zioni sindacali mediche, e si impegna ad assicurare in tale località la disponibilità di uno studio, nel quale il medico è tenuto ad assicurare un congruo orario di assistenza. Prima di pubblicare l'elenco delle zone carenti, l'azienda, anche su richiesta dei medici di medicina generale inseriti, può rivedere la cqllocazto:qe degli studi medici nelle zone stesse, in ragione di nuove ART. 12 Requisiti e apertura degli studi medici Lo studio del medico di medicina generale convenzionato è uno studio privato nell'ambito del quale si svolge anche un servizio pubblico. Esso è un luogo al quale gli assistibili possono accedere per sottoporsi a visita diagnostica e a particolari trattamenti terapeutici effettuati direttamente dal sanitario, senza l'ausilio di altro personale e senza l'obbligatorio utilizzo di attrezzature particolari tranne quelle indispensabili per il normale svolgimento della specifica attività di studio. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, lo studio medico deve essere aperto nella località indicata dall'azienda provinciale per i servizi sanitari. I requisiti previsti dall'art. 22 déll'ac.n. sono richiesti per gli studi medici indicati dal medico di'medicina generale quali sedi di erogazione delle prestazioni previste dall'ac.n.. Se il medico dispone di più studi medici all'interno dell'ambito, il congruo orario di assistenza ambulatoriale per ognuno di questi deve essere rapportato al numero degli assistiti del sanitario che gravitano su ciascuno studio medico. Da tale obbligo discénde che nella località dichiarata carente il medico, inserito nella relativa zona, garantisce l'assistenza ambulatoriale almeno 1 giorno a settimana. All'ingresso dello studio medico o nella sala di attesa devono essere esposte le seguenti informazioni: il nominativo del medico e la sua qualifica di. sanitario convenzionato col Servizio sanitario nazionale;

7 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-[/Il- Beiblatt Nr. lzum Amtsblatt vom Nr. 22-1/[[ 7 l'orario (preventivamente comunicato all'azienda provinciale per i servizi sanitari) dell'attività am bulatoriale convenzionata; l'orario (comunicato all'azienda provinciale per i servizi sanitari) dell'eventuale e non saltuaria at tività libero professionale che il sanitario può esercitare in tempi diversi rispetto a quelli in cui svolge i propri compiti convenzionali; l'elencazione dei diritti e dei doveri dell'assistito secondo un testo uniforme concordato tra Azien da provinciale per i servizi sanitari e le organiz zazioni sindacali mediche. Deve inoltre essere messa a disposizione degli assistiti la "Carta dei servizi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari" fornita dall'azienda stessa. ART. 13 Sostituzioni Il medico titolare deve informare nei modi più opportuni i propri assistiti dei periodi di assenza, nonchè del nominativo del proprio sostituto. Deve inoltre assicurare che, di norma, la sua sostituzione avvenga nello stesso orario e luogo in cui egli esercita l'attività convenzionale. Egli deve informare il suo sostituto in ordine alla presenza di malati o di patologie che richiedono sorveglianza, interventi specifici e/o monitoraggio clinico. ART. 14 Massimale di scelte e sue limitazioni Nei confronti del medico che svolge altre attività compatibili con l'iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero di.ore settimanali dedicate a queste attività. Per "altre attività compatibili" si intendono tutte le altre attività che il medico dichiara di esercitare oltre a quelle convenzionali e non inibite ai sensi degli articoli 4 dell'ac.n. e 3 del presente ac~ordo. Ai fini della riduzione del massimale, nel caso di esercizio di attività di odontoiatria,. sono comunque computate non merio di 10 ore settimanali. I medici che, non soggetti alla riduzion~ dei mas 'simale, hanno acquisito la possibilità di raggiungere la quota individuale di scelte ai sensi del D.P.R , conservano ancoraquesta possibilità fino a quando non insorgano nuovi motivi di limitazione. Il verificarsi, anche temporaneo, di motivi di limitazione riconduce il massimale a scelte. Una volta avvenuta tale riduzione, per gli stessi, così come per coloro che 'hanno auto limitato le scelte, non sussiste più la possibilità di ottenere nuovamente una quota individuale di scelte, anche nel caso di cessé\zione dei. motivi della limitazione.. Ai medici di medicina generale che operano anche in istituti penitenziari non si applica quanto previsto dall'art. 25 dell'a.c.n. in tema di riduzione del massimale, in forza di quanto previsto dall'art. 6 della L. 12.8;1993, n. 296 (di conversione del n.l , n. '187) che modifica la legge , n. 740 recante "Ordinamento delle categorie di persònalesanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena e non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria tt Ai medici ex condotti, a suo tempo assegnati alle UU.SS.LL. (ora Azienda provinciale per i servizi sanitari) per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi del D.P,R. 20 maggio 1987, n., 270, art. 110 e del suo regolamento di esecuzione emanato con D.M. 18 novembre 1987, n. 503, è consentito mantenere il rapporto convenzionale per la medicina generale con un massimale di scelte pari a unità, numero che può essere eventualmente assoggettato alle limitazioni previste dall'ac.n.. Le attività organizzate dall'azienda sulla base del presente accordo provinciale non comportano una riduzione del massimale per i sanitari coinvolti nelle stesse. Parimenti non comportano riduzione del massimale le attività svolte nei centri dì alcologia in attuazione delle speçifiche direttive provinciali e le atti~ vità di assistenza all'interno delle case di ripòso nelle modalità di cui all'articolo 19 del presente accordo. ART. 15 Revoche d'ufficio La previsione contenuta nell'ac.n. per cui "i cambiamenti di residenza all'interno dell'azienda sono disciplinati con accordi regionali" non trova applicazione nell'ambito della provincia di Trento visto che su questo territorio opera un'unica Azienda e che quindi possono verificarsi solo trasferimenti tra distretti sanitari. Nei casi di iscritti al Servizio sanitario nazionale a titolo provvisorio, l'iscrizione. viene rinnovata annualmente a seguito di presentazione da parte degli interessati della documentazione attestante il diritto all'assistenza sanitaria. Nel caso di revoca d'ufficio è possibile riaprire la posizione con data retroattiva qualora l'assistito dimostri che il diritto all'assistenza sussista senza soluzione di continuità e richieda la conferma dello stesso medico scelto in precedenza. Gli assistiti che si trasferiscono sono cancellati dal precedente elenco di iscrizione dal momento in cui si ha conoscenza del trasferimento. L'avvenuta cancellazione è comunicata all'ex medico di fiducia. ART. 16 Compiti del medico di medicina generale con eompenso a.quotafissa Nel caso di ricorso a prestazioni specialistiche elo a ricoveri in strutture ospedaliere, il'medico di medicina generale mantiene costanti e sistematici rapporti con i medici specialisti per garantire coerenza e con

8 8 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-rfn - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-r/n tinuità nelle prestazioni volte al più rapido ripristino dello stato di salute. Tra i compiti del medico di medicina generale è prevista anche la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche. di cui al D.M. 28 febbraio 1983, art. l,lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente. In particolare rientrano nelle certificazioni indicate all'articolo 31, lettera e) dell'ac.n. anche quelle richieste per gli alunni delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. ART.17 Assistenza farmaceutica e modulario Per la prescrizione di farmaci con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale il medico usa esclusivamente i moduli adottati dal sistema sanitario pubblico. L'uso del ricettario è strettamente personale ed è esteso unicamente al medico sostituto ancorchè questi sia un medico di medicina generale convenzionato. La prescrizione di farmaci o di altre prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale va compilata con accura:tezza ed in modo completo secondo le indicazioni del modulo, anche avvalendosi di mezzi meccanografici. Il medico di medicina generale ha il compito di annotare sulla ricetta il diritto dell'assistito all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Per quanto riguarda le esenzioni dovute a condizioni soggettive di patologie e a condizioni assimilabili, ilmedico è tenuto a chiedere all'assistito il tesserino di esenzione valido rilasciato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari o da una Azienda/USL del teriitorio nazionale ed è inoltre responsabile del fatto che l'esenzione operi entro i limiti previsti. In merito alle esenzioni dovute a motivi di età elo reddito, spetta invece all'assistito che ne abbia i requisiti autocertificare tali motivi di esenzione in sede competente. I prodotti galenici sono prescrivibili dal medico secondo le modalità e i limiti previsti dalla L.P. 22 febbraio 1988, n. 8. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 11 ottobre 1996, n di data 18 ottobre 1996 e n di data 25 ottobre La prescrizione di materiale di medicazione, di presidi e ausili sanitari di prodotti dietetici e di altre prestazioni che si rendano necessari per la realizzazione di un adeguato intervento terapeutico e riabilitativo a domicilio, in alternativa al ricovero ospedaliero, è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dagli indirizzi della Giunta provinciale. L'utilizzo del modulario, ivi compreso quello previsto dai regolamenti CEE e quello richiesto per la prescrizione di prodotti farmaceutici psicotropi. è strettamente correlato con l'erogazione di presta:zioni sanitarie conseguenti all'assistenza medica convenzionata fornita in forma diretta in favore di soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale o provenienti da Paesi con i quali ci sono convenzioni per l'assistenza sanitaria in via di reciprocità con ritalia. ART. 18 Richiesta di indagini specialistiche.1 modelli di proposta per la richiesta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di ricoveri ospeda. lieri, di cure termali o di altre prestazioni sanitarie aggiu~tive sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Come previsto dalla vigente normativa le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fmo a un massimo di otto prestazioni della medesima branca, compreso il prelievo, fatte salve le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione incluse nel D.M. 22 luglio 1997 e successive modificazioni (che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli, tranne che per le specifiche patologie individuate con apposito D.M.) e fatte co. munque salve diverse successive disposizioni di legge in materia. Al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni specialistiche ed ospedaliere, tali modulari sono, utilizzabili anche dai medici specialisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dai m~dici specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e dai medici specialisti che hanno ottenuto.un incarico annuale ai sensi dell'art. 44 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8. L'utilizzo del modulario in uso al Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di farmaci e galenici o per la richiesta delle prestazioni specialistiche am- bulatoriali suggerite al medico di medicina generale dai medici specialisti individuati al capoverso precedente deve prevedere la barratura della casella "S" predisposta nel ricettario standardizzato. ART. 19 Assistenza domiciliare integrata, assistenza nelle case di riposo e assistenza domiciliare programmata Per dare risposta al mutato quadro epidemiologico caratterizzato dall'invecchiamento demografico e dalla crescente. prevalenza delle patologie a decorso cronico che interessano anche la popolazione giovane e adulta siçonviene di riservare partdcolare attenzione all'assistenza domici1i~e integj:ata,,quale intervento alternativo al ricovero, che realizza l'integrazione dei servizi socio-sanitari e la continuità tra l'assistenza sanitaria ospedaliera e l'assistenza sanitaria sul territorio. Spetta all'azienda provinciale per i servizi sanitari, a tale fine, programmare in ogni distretto sanitario, assicurando le necessarie risorse, l'attivazione

9 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-I/n - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-I/II 9 dell'assistenza domiciliare integrata in relazione alle esigenze rilevate. L'assistenza domiciliare integrata è condotta secondo la regolamentazione di cui all'allegato H dell'a.c.n., eventualmente specificata e implementata a seguito di intese con le organizzazioni sindacali mediche. In tale ambito per ogni accesso concordato con il distretto è riconosciuto, con decorrenza l luglio 1997, un compenso di L (comprensive déll,a.' tariffa di' L ex A.C.N.) 'a fronte dell'impegno per il medico àd assicurare una comple~ ta assistenza e senza' ulteriori oneri per prestazioni aggiuntive, nonchè a garantire l'indispensabile collaborazione ed il coordinamento con le altre figure professionali coinvolte. Per assicurare una costante ed adeguata assistenza all'interno delle case di riposo, l'azienda provinciale per i servizi sanitari programma per ogni casa di riposo la presenza giornaliera di un medico per una durata oraria proporzionata al numero degli ospiti non autosuffidenti. Detta presenza, concordata anche ai fini dell'organizzazione del lavoro con il medico coordinatore delle attività sanitarie della casa di riposo, è garantita secondo turni prestabiliti su base volontaria dai medici dell'assistenza primaria che vi abbiano propri assistiti. Nelle giornate di sabato e di domenica e nelle' festività infrasettimanali il servizio può essere svolto da un medico incaricato della continuità assistenziale. Durante il proprio turno di presenza ciascun medico presta a tutti gli ospiti la propria assistenza comprendente visite, prestazioni aggiuntive, prescrizione di farmaci e prestazioni di secondo livello non rinviabili. Salvo diversi accordi tra i medici turnanti, ciascun medico assicura prestazioni assistenziali per un numero di ore settimanali proporzionale al numero dei propri assistiti ospiti della casa di riposo. L'attività di assistenza nelle e::ase di riposo così organizzata non comporta riduzione di massimale individuale e non può dar luogo a variazioni di scelta tra i medici turnanti senza l'autorizzazione del medico titolare e la richiesta in tal senso dell'assistito. Essa è forfettariamente compensata in ragione di L per ogni ora di presenza. La predetta modalità di assistenza nelle case di riposo è attuata a decorrere dal l luglio L'Azienda a tal fme assume come parametro di riferimento l'erogazione di 5 ore settimanali di assistenza fmo a 35 osp~ti non autosufficienti aumentate di 1 ora per ogni ulteriori 10 ospiti fino al limite di 20 ore settimanali complessive.,. I medici che nòìl aderiscono al nuovo modello diassisténza sond ~comunque tenuti ad 'assicurare ai propri assistiti tutte le prestazioni previste dal regime. di convenzione senza alcun ulteriore specifico compenso. Solo presso le case di riposo dove, a giudizio dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, non sia possibile, a causa di oggettivi impedimenti di natura organizzativa, attivare il nuovo modello di assistenza,.l'assistenza stessa è garantita con le modalità attual 'mente in essere che trovano disciplina nella deliberazione n. ll058 di data 30 agosto 1991 della Giunta provinciale. In quest'ultimo caso il compenso autorizzato in ordine a ciascun intervento programmato e a ciascun ospite è elevato da L a L con un massimo di L per ogni accesso in rapporto a tre o più prestazioni individuali erogate. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari impartisce, direttive omogenee per l'atl:l!azione dell'assistenza domiciliare. programmata nei confronti di. pazienti non ambulabili e,' tenuto conto 'della spesa storica, assicura ad ogni distretto sanitario risorsè sufficienti a garantire una soddisfacente risposta ai bisogni di assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili. In proposito, con decorrenza 1 luglio 1997, il limite del 20%. di cui al comma 3, lettera G) dell'articolo 45 dell'a.c.n., è elevato al 30%. A decorrere dal 'Azienda provinciale per i servizi sanitari dispone gli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del programma di attività predisposto ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. lo. ART. 20 Visite occasionali Il medico di medicina generale, per le' visite occasionali utilizza il ricettario del Servizio sanitario nazionale. Spetta al medico convenzionato' accertare la validità del titolo esibito dal paziente occasionale per ottenere le prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario provinciale. nmedico deve quindi visionare la tessera. di iscrizione al Servizio sanitario o la documentazione equivalente e quindi riportarne gli estremi sulla prescrizione o sulla proposta onde permetterne l'utilizzazione per le prestazioni successive. Nel caso che la documentazione esibita non consenta a causa dell'usura di rilevarne con esattezza gli estremi, il medico è comunque tenuto a riportare sulla prescrizione' o sulla proposta il numero di codice fiscale del paziente. La puntuale individuazione del soggetto avente titolo alle prestazioni sanitarie permette altresì all'azienda pro'l.1nciale per i servizi sanitari il recupero delle spese nei confronti delle Aziende/Unità sanitarie locali extraprovinciali e delle altre istituzioiù competenti, pena il regresso nei confronti del medico prescrivente. ART. 21 Libera professione Fermo restando l'adempimento degli obblighi convenzionali, al medico di medicina generale è consentito svolgere attività libero professionale sia nei confronti dei propri assistiti che di altri pazienti.

10 10 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-I/II - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-I/II I L'attività libero professionale: a) nei confronti dei propri assistiti e degli altri soggetti verso i quali il medico è tenùto a svolgere attività ai sensi della convenzione (assistiti del Servizio sanitario nazionale anche, occasionall' mente presenti sul territorio provinciale, straniel, ri in possesso delle attestazioni internazionali per fruire dell'assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale e altri soggetti assimilati agli stranieri) riguarda solo prestazioni complementari ai compiti previsti nell'a.c.n. In particolare: 1. l'attività libero professionale si concretizza in attività specialistica elo in attività diverse da quelle previste dall'ac.n.; 2. l'attività specialistica non può essere consi- derata libero professionale se inquadrabile 'nella normale visita medica ambulatoriale, anche se integrata da conpscenze specialistiche particolari;, 3. gli orari dell'attività libero professionale devono essere diversi da quelli dichiarati all'azienda quali orari di ambulatorio per l'esercizio dell'attività convenzionale; 4. gli orari dell'attività libero professionale devono essere comunicati all'azienda e devono essere portati a conoscenza dei propri assi~ stiti mediante l'esposizione delle relative indicazioni all'ingresso dello studio medico; b) nei confronti degli altri soggetti~ per cui non sussiste un obbligo convenzionale di fornire assistenza, deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti e dichiarati all'azienda per l'esercizio dell'attività convenzionale, fatta salva la richiesta di visite saltuarie urgenti. Sono da considerare in libera professione le visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite nei giorni e negli orari coperti dal servizio di continuità assistenziale. L'attività libero professionale non deve rappresentare ostacolo alla corretta erogazione dell'assistenza convenzionalmente assicurata, in particolare non deve precludere a priori la possibilità del sanitario di recepire e soddisfarè le chiamate urgenti. L'attività libero professionale non può determinare alcun onere diretto a carico del Servizio sanitario. provinciale. ART. 22 Indennità di piena disponibilità Non hanno diritto all'indennità di piena disponibilità i medici di medicina generale che hanno un qualsiasi rapporto di lavoro con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio sanitario nazionale. In particolare questa indennità: a) non spetta al medico di fabbrica; fiscale (Azienda I INPS); con rapporti p:r;ofessionali con le FF.SS.; a vario titolo incaricato in istituti peniten ziari; a contratto presso Enti pubblici previden, ziali (INPS, INAIL...); coordinatore all'interno delle ca~e di riposo; b) spetta al medico. che svolge attività libero professionale occasionale all'interno del proprio studio'; che svolge attività di~attica in maniera saltuaria. ART. 23 Zone disagiatissime Le zone disagiatissime di cui all'art. 45, c. 3, letto. H) dell'ac.n., le quali corrispondono all'ambito di scelta, sono individuate dall'azienda provinciale per i servi~i sanitari sulla base dei seguenti criteri: 1) conformazione fisica completamente montagnosa del territorio con rilevanti modificazioni idrografiche che rendono difficili le comunicazioni; 2) popolazione sparsa (meno di 30 abitanti per km 2 ), di cui la maggior parte dislocata in frazioni e masi isolati (rispetto al centro sede del Comune); 3) situazione ambientale, climatica e stagionale che rende difficile la circolazione e i trasferimenti; 4) numero della popolazione inferiore al rapporto ottimale pieno (1 a 1000). Per ciascun assistito che risiede nell'ambito della zona disagiatissima è riconosciuto al medico un compenso aggiuntivo forfèttario annuo di L CAPO m-ati1vita' TERRITORIAU E AGGIUNTIVE ART. 24 Continuità assistenziale La continuità assistenziale prevista dall'articolo 48 dell'a.c.n. viene assicurata attraverso i medici singolarmente convenzionati con il Servizio sanitario provinciale ed incaricati di svolgere il servizio nelle fasce orarie notturne, festive e prefestive non coperte. dalla presenza di medici dell'assistenza primaria. Si conviene che il servizio della continuità assistenziale viene attivato, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, anche nelle giornate di sabato nella fascia pi orario dalle otto alle quattordici. E' fatto salvo tuttavia l'obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdi ai sensi dell'art. 33, comma 2 dell'a.c.n..

11 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-r!II - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-I/II 11 A fronte di ciò e premesso che le attività di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 8, comma 5 dell'a.c.n., sono di norma organizzate di sabato, i medici dell'assistenza primaria assicurano altresì la' disponibilità per la partecipazione ad iruziative, promosse dalla Provincia o dall'azienda, di studio, programmazione e valutazione dell'attività medica e garantiscono, a titolo gratuito, i compiti aggiuntivi indicati all'articolo 27 del presente accordo.. I medici incaricati del servizio di continuità assistenziale assicurano nelle giornate di sabato e festive l'erogazione delle prestazioni domiciliari di assistenza integrata o di assistenza nelle case di riposo, ove richiesti dal medico titolare dell'assistenza e subordinatamente all'assolvimento dell'attività istituzionale. Ai. medesimi sono riconosciuti a compensazione di tali prestazioni gli emolumenti previsti dall'articolo 19 del presente accordo. L'organizzazione del servizio di continuità assistenziale forma oggetto di uno specifico progetto di revisione in relazione anche alla ristrutturazione del servizio di emergenza territoriale, progetto da adottare; sentite le organizzazioni sindacali mediche. entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. In tale progetto sono tra l'altro definite le problematiche attinenti al personale medico dedicato. ART. 25 Assistenza ai turisti L'organizzazione dell'assistenza è ridisciplinata, sentite le organizzazioni sindacali mediche, con regolamento provinciale adottato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, fermo restando che la misura dei compensi per le visite domiciliari e ambulatoriali effettuate dai medici incaricati dell'assistenza ai turisti è quella determinata dall'art., 43, comma 3 dell'a.c.n. per le visite occasionali. ART. 26 Emergenza sanitaria territoriale L'organizzazione dell'emergenza sanitaria territoriale forma oggetto di uno specifico progetto di revisione dell'intero sistema in relazione anche alla ristrutturazione del servizio della continuità assistenziale, progetto da adottare, sentite le organizzazioni sindacali mediche, entro 6 mesi della sottoscrizione del presente accordo. In tale progetto sono tra l'altro definite le problematiche attinenti al personale medico dedicato. Nelle more della predisposizione del progetto, anche sulla base delle indicazioni del Dipartimento di urgenza-emergenza, potranno essere effettuate delle sperimentazioni relative all'integrazione dei medici dell'assistenza primaria nella gestione dell'emergenza sanitaria territoriale su coordinamento di Trentina Emergenza U8. Per i medici addetti all'emergenza sanitaria territoriale con decorrenza 1') gennaio 1998 è riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a L orarie al lordo delle ritenute. A fronte di tale compenso i suddetti medici, quando non direttamente impegnati all'esterno della struttura ospedaliera in attività di soccorso, sono tenuti a svolgere attività di servizio presso il Pronto Soccorso, ovvero attività di formazione e addestramento del personale dell'emergenza secondo le disposizioni del dirigente' sanitario competente. Qualora risulti da attestazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari che le suddette prestazioni sono state di fatto rese fmo dall'anno 1997, si conviene di riconoscere il suddetto compenso aggiun-. tivo con decorrenza dalla data attestata di svolgimento effettivo delle prestazioni e comunque non anteriormente al 10 gennaio ART. 27 Progetti-obiettivo eprestazioni aggiuntive Allo scopo di affinare la tecnica di prestazioni già in atto. o sperimentare l'efficacia di nuovi interventi sia a beneficio di particolari categorie di pazienti sia, con riferimento alla intera popolazione, per ottenere specifici risultati nella prevenzione e cura di determinate patologie, nel controllo del quadro epidemiologico e nel campo dell'educazione sanitaria, la Provincià Autonoma di Trento e l'azienda provinciale per i servizi sanitari promuovono, con riferimento alle fmalità e alle azioni della programmazione. sanitaria provinciale ed anche su proposta delle organizzazioni sindacali mediche, la realizzazione di progetti obiettivo su base provinciale o relativi ad uno o più distretti sanitari. Previamente alloro avvio nei progetti sono specificati in accordo con le organizzazioni sindacali mediche: gli obiettivi perseguiti; -. la durata e le fasi del progetto; il budget di spesa necessario per la messa a disposizione dei mezzi, per la formazione e per le eventuali sostituzioni dei medici partecipanti, nonché per l'erogazione dei compensi ai medesimi nella misura e con le modalità concordate in relazione all'impegno richiesto. Rientrano nei progetti-obiettivo le azioni rivolte a: 1. definire protocolli e linee guida per omogeneizzare comportamenti ed attività di assistenza sanitaria sul territorio; 2. gestire malati affetti da patologie di rilevante e costante impegno sanitario, realizzando interventi di diagnostica e cura di norma delegati alle strutture di secondo livello;. 3. collaborare nell'attuazione di iniziative di promozione della salute, di educazione sanitaria e prevenzione primaria, nonché di interventi di prevenzione secondaria;

12 12 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-I/n - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-I/n 4. definire, anche attraverso periodiche verifiche bilaterali, procedure semplificate nonché schemi e moduli di informazione e certificazione standardizzati e unitari, ai fini dello snellimento delle incombenze di natura amministrativa, della certezza delle prescrizioni e della facilità di rilevazione e archivio dati. Oltre alle prestazioni aggiuntive previste nell'allegato D, parte a) e b) dell'a.c.n. è riconosciuta, senza preventiva autorizzazione; l'erogazione presso l'ambulatorio del medico delle prestazioni specialistiche di cui all'allegato A al presente accordo. Le suddette. prestazioni sono remunerate secondo il tariffario di cui al D.M. 22 luglio Costituisce prestazione aggiuntiva, per i medici di medicina generale che svolgono attività alcologiche il rilascio di certificati medici sullo statoa1cologico del paziente richiesti dalla Commissione medico legale per il rilascio della patente dopo il ritiro della medesima in stato di ebbrezza. Il compenso per tale attività è stabilito, come previsto dal tariffario provinciale delle prestazioni specialisitche ambulatoriali, in L., Per il pagàmento dei compensi il medico di medicina generale che svolge attività a1cologiche inserirà tale voce nel riepilogo mensile delle prestazioni di particolare impegno, allegando copia della quietanza dell'avvenuto pagamento del ticket consegnata dal paziente in occasione della visita. Sono considerati compiti aggiuntivi da assicurarsi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 24 del presente accordo: a) la certificazione inerente l'idoneità alla pratica sportiva di cui al D.M. 28 febbraio 1983, art. 1, letto b) nei confronti di soggetti di età pari od in; feriore agli anni 18;. b) la certificazione prevista dalle direttive emanate dalla Giunta Provinciale per l'applicazione della Legge Provinciale n. 14/91 relativamente agli stati di malattia di durata superiore a 5 giorni per le persone affette da handicap ospiti in istituti residenziali o semiresidenziali. La disciplina dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale è stabilita dalla Giunta provinciale su proposta del gruppo tecnico provinciale per la formazione e l'aggiornamento di cui fanno parte di diritto anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali mediche. ART. 28 Collaborazione informatica Per realizzare un modulo "medicina di base" del sistema informativo sanitario provinciale - finalizzato alla razionalizzazione delle procedure ed alla qualificazione della programmazione e del governo delle politiche sanitarie la Provincia e l'azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, elaborano ed attuano, d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche, un progetto per lo scambio di informazioni attraverso la connessione telematica dei medici tra di loro, con le strutture specialistiche ed ospedaliere, con l'azienda e con l'assessorato alla Sanità. Per favorire lo sviluppo del modulo "medicina di base" del sistema informativo sanitario provinciale è estesa a tutti i medici l'indennità di collaborazione informatica di cui all'art. 45, comma 3), lettera i) dell'a.c.n., purché la strumentazione tecnica posseduta sia idonea ai collegamenti in rete. n suddetto corrispettivo contrattuale è concesso con decorrenza 10 gennaio 1997 per i medici che autocertificano nella data il possesso delle apparecchiature informatiche idonee. Il medesimo corrispettivo è concesso, sempre su autocertificazione dei medici interessati, dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in possesso delle citate apparecchiature. Resta inteso che le apparecchiature informatiche in argomento devono risultare compatibili con i sistemi informativi dell' Azienda anche al fine di poter aderire al progetto di cui sopra. L'indennità di collaborazione informatica per il possesso di apparecchiature informatiche, a decorrere dalla data di attivazione del progetto di cui al primo alinea e in ogni caso entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, viene aumentata per i medici che aderiscono al progetto medesimo di ulteriori L mensili. ART. 29 Associazionismo medico Scopo dell'associazione è il potenziamento dell'assistenza realizzabile attraverso il coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici associati, tale da assicurare un orario complessivo di apertura degli stessi, per almeno 6 ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio, e per 5 giorni a settimana, secondo un orario rapportato alle esigenze della popolazione assistita. I medici Sh.e partecipano all'associazione sono tenuti ad erogare le prestazioni di medicina generale (limitatamente a quelle richieste presso lo studio medico) a favore di tutti gli assistiti in carico all'associazione stessa, mentre ciascun medico di medicina generale può far parte di una sola associazione. L'associazione, di,norma, è costituita da medici inseriti nello stesso ambito di scelta medica, e deve essere pubblicizzata tra gli assistiti dei medici stessi e principalmente nelle sale d'attesa degli ambulatori. L'informazione deve almeno recare: l'elenco dei medici aderenti all'associazione; la dislocazione degli studi dei medici e l'orario di apertura; le modalità di accesso agli studi medici con indicazione delle prestazioni erogate.

13 , Supplemento n. 1 al B.U n. 22-1/11 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-1/11 Per l'avviamento di nuove associazioni a ciascun medico è riconosciuto l'importo di L per ogni 500 assistiti o frazione di 500 superiore a 250 e fino al massimale di assistiti. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione e previa verifica del suo effettivo regolare funzionamento è riconosciuto i un compenso annuale pari a L. 500 per ogni assistito.,in sostituzione agli incentivi, di cui sopra, sono riconosciuti i compensi stabiliti dall'a.c.n. per i medici che realizzano la-medicina di gruppo ai medici di medicina generale aderenti ad associazioni mediche definite di secondo livello che realizzano ulteriori servizi in favore dell'utenza, ed in particolare: a) 'pongono tra le proprie le seguenti finalità: innalzare il livello qualitativo delle presta zioni; aumentare il potenziale diagnostico clinico e strumentale; facilitare il rapporto tra cittadino e medico di medicina generale anche mediante l'accesso su prenotazione~ aumentare la disponibilità del medico di medicina generale; incrementando le attività del servizio ambulatoriale; favorire la soluzione dei problemi sanitari che possono essere risolti a livello territo riale anche attraverso prestazioni coordinate e congiunte;. cooperare con il Servizio sanitario provin ciale per interventi di prevenzione o di for-, mazione e ricerca; b) rispettano le condizioni e modalità costitutive dell'associazione già previste dall'articolo 40, lettere "a", "b", "c", "f', "g", "m", Un" e "o" dell'a.c.n. per la medicina di gruppo; c) associano da due a non più di sei medici ed individuano uno degli studi dei medici associati quale sede dell'associazione; d) garantiscono l'adesione al progetto informativo di cui all'art. 28; e) aderiscono ogni anno ad almeno uno degli altri progetti-obiettivo' di cui all'articolo 27; t) prevedono una riunione presso uno degli studi dei medici associati a scadenza almeno mensile per la programma2:ione di attività tendenti al perseguimento delle finalità dell'associazione; g) assicurano le eventuali reciproche sostituzioni presso lo studio (salvo che gli studi siano collocati nel medesimo edificio) e negli stessi orari del medico sostituito; h) forniscono agli assistiti informazioni precise e complete circa gli scopi perseguiti ed i servizi assistenziali aggiuntivi erogati dall'associazione. Alle associazioni mediche di secondo livello, ogni due medici di m~dicina generale può aderire un medi, co pediatra di libera scelta. ART. 30 Livelli di spesa programmati E' perseguita la razionalizzazione dei consumi sanitari, ossia l'eliminazione dei consumi farmaceutici impropri e degli esami strumentali e di laboratorio non strettamente pertinenti alla definizione del quesito diagnostico e la limitazione dell'avvio agli interventi di secondo livello a quelli necessari e appropriati. A tal fine sono stabiliti annualmente, con riferimento alla spesa storica riconducibile alle prescrizioni dei medici di medicina generale e tenuto conto delle variabili indipel}denti che incidono Sulla sua variazione, i livelli di spesa programmati nei settori della spesa farmaceutica, per attività specialistiche, per attività diagnostiche e per' ricoveri ospedalieri. La differenza positiva tra spese programmate e costi sostenuti, quantificata in sede di consuntivo, si traduce per il 50% in economie di bilancio e per il restante 50% è attribùita, nell'anno successivo, a favore degli interventi di medicina generale. In particolare questo ultimo importo è destinato a sostenere prestazioni e attività aggiuntive ed è ripartito tra i! distretti in misura proporzionale al contributo apportato dai medici inseriti in ciascun distretto al contenimento della spesa., Per l'anno 1998 è avviata l'azione per il contenimento dei consumi farmaceutici impropri. In proposito l'azienda provinciale per i servizi sanitari comunica periodicamente ai medici di medicina generale tutte le informazioni utili in ordine all'andamento ed alla distribuzione della spesa farmaceutica da loro indotta sia a livello complessivo che individuale., Alla Commissione professionale ex articolo 15 dell'a.c.n. è inoltre affidato il compito di elaborare linee guida di riferimento circa l'appropriata prescrizione di farmaci in relazione alle patologie più ricor. renti e diffuse. ART. 31 Finanziamenti La Provincia Autonoma di Trento quantifica annualmente il budget complessivo da assegnare ali'azienda provinciale per i servizi sanitari per lo svolgimento dei compiti con compenso a quota varia.bile e per le attività di cui agli articoli 70, 71 e 72 dell'ac.n., indicando la quota prevista per ogni singola voce. L'Azienda, con rifèrimento alle voci di spesa, ripartisce il budget in parola tra i distretti in modo da assicurare un equilibrato sviluppo nel territorio delle iniziative di assistenza programmata e per la qualificazione dell'attività di medicina generale. L'Azienda e, per i fondi di cui sono assegnatari, i distretti sanitari possono, verificato l'andamento degli impegni nel primo semestre di ogni anno, ridistribuire le risorse tra le diverse voci di spesa.

14 14 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-I/I! - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-r/Il ART. 32 Normajjnale Si conviene che l'incremento dell'l % sugli emolumenti complessivi corrisposti nell'anno 1994 di cui alla norma finale n. 3, comma 1 dell'ac.n., sono corrisposti anche ai medici incaricati a tempo indeterminato per la medicina generale e per la guardia medica, che siano çessati dall'incarico antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 484/96. LEITO, FIRMATO E SOITOSCRIITO in Trento, il giorno 17 aprile 1998 Dichiarazione a verbale della F.tMM.G. Premesso che l'attivazione della continuità assistenziale alle 8 del sabato determina un'assenza dei medici di medicina generale di 60 ore, sì chiedi; a breve l'apertura di un tavolo di trattativa tra i medici di medicina generale, i medièi di continuità assistenziale e la,parte pubblica per trovare un sistema di maggiore integrazione e collaborazione tra assistenza primaria e continuità assistenziale tenuto conto dei nuovi compiti (ADI, assistenza programmata, terminali, AIDS, psichici, eventuali RSA, ecc... ). - DOTI. ARMANDO GENTIIlNI / PER LE ORGANIZZAZlONI SINDACAIJ MEDICHE: DOTI. ALBERTO TESSARINI PER S.N.A.M.l. DOTI. ARMANDO GENTIUNI PER F.I.MM.G. DOTI. GIOVANNI ANTONIO COAN PER CONF.SAL MEDIO DOTI. FRANCESCO AMANTE PER S.I.M.E.T. DOTI. FABIO BAZZOIl PER C.i.S.L. - MEDIO DOTI. ANTONIO LEONARDO FALANGA PER FEDERAZIONE MEDICI PER LA PROVINOA AUTONOMA DI TRBNTO: DOTI. SSA PAOLA CONO VIONI ASSESSORE A.U.A SANrrÀ ED ATIIVITÀ SOCIALI PER L'ORDINE Dm MEDICI DELLA PROVINOA DI TRENTO: DOTI. JOSEF JÒRG DELEGATO DEL PRESIDENTE Dichiarazione a verbale di S.N.A.Ml. Il presente accordo provinciale, integrativo dell'accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con D.P.R. 484/96, per quanto in esso contenuto a qualunque titolo, può essere rivisto e considerato all'entrata in vigore del nuovo Accordo Collettivo Nazionale sostitutivo dell'attuale che sta vigendo in regime di prorogatio. - DOTI. ALBERTO TESSARINI Dichiarazione a verbale S.N.A.M.I. - EMERGENZA SA NITARIA TERRITORIALE Si richiede che le Organizzazioni Sindacali Mediche facciano parte organica delle Commissioni di studio per la' revisione del sistema di emergenza sanitaria territoriale e per la ristrutturazione del servizio di continuità assistenziale, in particolare per le problematiche attinenti al personale medico dedicato all'emergenza. Inoltre si richiede che ai medici attualmente impegnati nell'emergenza sanitaria territoriale sia riconosciuto un diritto di precedenza nell'assegnazione della titolarità dell'incarico e della sede. - DOTI. ALBERTO TESSARINI - DOTI. GIOVANNI LUCA SEMERARO

15 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-I/II - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-r/II 15 CODICE PRESTAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE ESEGUlBW DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NEL PROPRIO AMBULATORIO AI SENSI DELL'ACCORDO PROVINCIALE DESCRIZIONE, ~ PRESTAZIONE ALLEGATO TARIFFE DELLE PRBSTAZIONI DM ORECCHIO Controllo di epistassi mediante tamponamento nasalè anteriore Controllo epistassi mediante cauterizzazione (e tamponamento) (cura completa) Irrigazione dell'orecchio (irrigazione con rimozione di cerume) INTERVENTI SUll'ÀNO Incisione di ascesso perianale Iniezioni delle emorroidi ADDOME Drenaggio percutaneo addominale (paracentesi) delle regioni superficiali Escluso: creazione di fistola cutaneoperitoneale i _.. "'~ INTERVENTI SU VESCICA cateterismo ves cicale Derotazione del funicolo e del testicolo (manuale). Escluso: quella associata ad orchidopessi ARTICOLAZIONI ' Artrocentesi (Aspirazione articolare) Escluso: quella per biopsia delle strutture articolari (80.30), iniezione di farmaci (81.92), artrografia (88.32) Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nellega~ento Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all'interno di altri tessuti molli Escluso: Iniezioni sottocutanee o intramuscolari ( ), CUTE ETESSUTO SOITOCUTANEO Aspirazione della cute e del tessuto sotto cutaneo (Sulle unghie, sulla pelle o sul , tessuto sottocuta.neo. Aspirazione di: ascesso, ematoma, sieroma) Infiltrazione di cheloide ' Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo (estrazione di corpo estraneo profondo. Escluso: rimozione di corpo estraneo senza incisione ) Rimozione asportativa di ferita, infezione, ustione (rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tes~uto necrotico Escluso: sbrigliamento di: parete addominale (ferita), osso, muscolo, della mano, unghia (matrice ungueale) (plica) (86.27), sorigliamento non asportativo di ferita, infezione o ustione (86.28), innesto a lembo o peduncolato (86.75» Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale Curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico. Escluso: rimozione drunghia, matrice ungùeale o plica un gueale (86.23» Rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione Rimozione NAS. Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, scrubbing (per I seduta) Asportazione ci demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo mediante cauterizzazione o folgorazione (per seduta) ! Rimozione di corpo estraneo, NAS Rimozione di corpo estraneo inttaluminale dall'orecchio, senza incisione Sutura estetica di ferita al volto ,2 Sutura estetica di ferita in altri distretti del corpo (di piccole dimensioni: fino a cm.), I

16 16 Supplemento n. 1 al B.U n. 22-I/11 - Bèiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 22-I/11! MISURE ANATOMICHE BF'ISIOLOGIOIE ED ESAMI MANUAU I Spirometria semplice Spirometria globale I Test di broncodilatazione farmacologica (spirometria basale e dopo somministrazio ne di farmaco), Emogasanalisi arteriosa sistemica i Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso Determinazione della PO.l Trasfusione di sangue o emocomponenti i l INIEZIONE OINFUSIONE DI SOSTANZE 1'EIlAPElITICHE OPROFILATTICHE Immunizzazione per allergia (desensibilizzazione) Immunizzazione per malattia autoimmune Infusione di immunoglobuline endovena Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non classificate al trove i TEST FUNZIONAU CARDIOLOGICI Elettrocardiogranlma i ORTOPEDIA 93.54:8 Doccia gessata di dito della mano o del1'?~ede (applicazione di stecca di Zimmèr) Bendaggio adesivo elastico TERAPIA INALATORIA Medicanlento respiratorio somministrato per mezzo di nebulizzatore - Aerosolterapia (per seduta) (Ciclo di lo sedute) CHIRURGIA Riduzione manuale di ernia Rimozione di corpo estraneo, NAS NOTE: 1. Le prestazioni aggiuntive sono erogate nello studio del medico di medicina generale per favorire una immediata risposta ai bisogni di diagnosi e cura, nel corso dei cinque giorni di attività settimanale, anche per evadere richieste determinate da mìcro lesioni diversamente indirizzate al Pronto Soccorso. 2. Lo studio medico deve possedere idoneo strumentario e materiale sanitario conforme alle esigenze di ciascuna prestazione. 3. Le prestazioni aggiuntive sono eseguibili senza autorizzazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e devono essere notulate a fine mese secondo le indicazioni dell'azienda stessa. Composizione: Centro stampa della Regione Autonoma Trentlno Alta Adige Stampa: GrafICa Veneta S.r.l. Trebaseleghe (PD) San: Druckerei und Vervielfàltigungsdienst der Autonomen Region Trentlno Sudtirol Druck: Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

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