SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLATO SPECIALE. ART. 1 "Oggetto dell'appalto"

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1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 "Oggetto dell'appalto" 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (d ora in poi denominato SAD), è rivolto ad anziani, minori ed invalidi, o comunque a quanti, residenti nel Comune di Impruneta, si trovino nelle condizioni fisiche, psichiche, familiari e ambientali che non consentono loro di condurre una vita autonoma e che necessitano quindi di una serie di servizi integrati fra loro che evitino, per quanto possibile, il ricorso alla istituzionalizzazione e che facilitino una normale vita di relazione. 2. Fanno parte del SAD tutte le attività consimili prestate da altri Enti, Istituzioni, anche a carattere volontaristico che operano sul territorio in stretto collegamento con l'amministrazione comunale e con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni. 3. Il servizio di cui si tratta rientra nell'ambito delle attività svolte dall'amministrazione comunale e fa capo al Servizio Affari Generali Ufficio Socio Educativo. 4. Gli interventi del SAD nei confronti di singoli o famiglie, verranno attuati sulla base di programmi stilati dal servizio sociale ed anche con eventuali specifiche disposizioni impartite dal Responsabile dell Ufficio Socio Educativo del Comune, e sottoposti a verifiche periodiche fra gli operatori del SAD ed il servizio sociale professionale da effettuarsi con le modalità tecnico organizzative stabilite da quest ultimo. 5. Tali verifiche potranno essere effettuate con il coinvolgimento di altre figure professionali specializzate. 6. Su richiesta del servizio sociale professionale, l operatore del SAD parteciperà alle riunioni dei P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) presso gli istituti scolastici interessati, o in altre sedi opportunamente individuate e/o concordate con l Ufficio Socio Educativo. 7. Il servizio viene di norma svolto presso il domicilio del richiedente. Il SAD è inoltre volto a facilitare la partecipazione dell'utente ad attività e servizi che sono effettuati presso altre sedi (scuole, residenze protette ed assistite, ospedali, ambulatori medici, ecc.). 8. Il servizio comprende anche le attività inerenti l assistenza dei portatori di handicap ed il loro eventuale accompagnamento su idonei mezzi di trasporto. 9. La popolazione del Comune di Impruneta vive in diverse frazioni, alcune delle quali distanti fra loro e non collegate con mezzi pubblici; sul territorio inoltre si trovano diversi plessi scolastici, alcuni dei quali non raggiungibili con i mezzi pubblici di trasporto. L organizzazione del servizio dovrà pertanto tenere conto degli elementi geografici sopra indicati. ART. 2 Modalità di espletamento del servizio 1. La titolarità degli interventi di cui al presente capitolato rimane del Comune di Impruneta che la espleta attraverso l attribuzione al servizio sociale professionale della responsabilità del coordinamento tecnico e operativo degli interventi stessi. 2. Il servizio di cui trattasi viene affidato al prestatore di servizi aggiudicatario del servizio che dovrà mettere a disposizione: un Assistente Sociale Professionale diplomato presso una Scuola di servizio sociale diretta a fini speciali, o in possesso di diploma universitario di assistente sociale, e, comunque, iscritto all Albo Professionale; operatori addetti Assistenza di base ed educatori minori, tutti in possesso di patente di guida, al fine di effettuare le seguenti prestazioni:

2 A) per l assistente sociale: prestazioni di servizio sociale professionale, su indicazione del Responsabile dell Ufficio Socio Educativo; B) per gli operatori di Assistenza di base: realizzazione degli interventi rivolti agli utenti e stabiliti dal servizio sociale professionale in accordo con l Ufficio Socio Educativo, consistenti in: a) Servizi per la persona ed il suo ambiente 1. aiuto a favorire l autonomia nelle attività giornaliere: - alzata dal letto - igiene/pulizia personale, aiuto per il bagno - vestizione - aiuto per la corretta deambulazione - aiuto nella preparazione e nell assunzione dei pasti - accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali e sanitari in genere - aiuto nella organizzazione familiare relativamente ad attività che comportano maneggio di denaro, commissioni, versamenti postali e/o bancari, spesa quotidiana, ecc. - chiamata del medico di famiglia 2. aiuto per il governo della casa - riordino e pulizia dell alloggio - cambio, pulizia e riordino della biancheria e vestiario - acquisto di generi alimentari e di necessità - preparazione dei pasti e pulizia stoviglie 3. collaborazione nel settore del segretariato sociale - aiuto nella ricerca di informazioni sui diritti, aiuto nello svolgimento di pratiche e servizi, svolgimento di piccole commissioni - accompagnamento dell utente per varie pratiche e necessità 4. interventi tesi a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con strutture e risorse del territorio attraverso: - coinvolgimento dei parenti e dei vicini - rapporti con strutture ricreative, culturali, associative del territorio - partecipazione agli interventi di socializzazione e recupero - stimolo a partecipare ad attività integrative e/o di socializzazione b) Assistenza a disabili - assistenza a minori portatori di handicap sia all interno che all esterno della scuola C)per gli educatori minori: Servizio di sostegno ai minori ed a minori portatori di handicap - interventi con funzioni educative: il servizio si propone di sostenere la crescita dei minori in disagio socio-culturale e a rischio nell ambito dei servizi di supporto alla genitorialità, anche attraverso l espletamento di attività socializzanti - aiuto nello svolgimento di compiti scolastici

3 Nei casi di attività rivolte ai minori e ritenute indispensabili dal servizio sociale professionale per la particolarità e complessità del caso, potrà essere richiesta l attivazione di interventi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati (es. Accompagnamento e ritiro del minore dalla scuola, gestione dei pasti, ecc.); Inoltre al prestatore di servizi si richiedono le seguenti attività di coordinamento e di rilevazione dei servizi nell ambito dell assistenza domiciliare e della integrazione sociale: - coordinamento dei servizi affidati alla cooperativa; - monitoraggio del servizio tramite rilevazione di problematiche e di bisogni degli utenti - riunioni di verifica e di programmazione - collaborazione con il servizio sociale professionale e con gli Enti Istituzionali coinvolti - rilevazione sistematica delle informazioni necessarie al servizio sociale professionale per la definizione dei programmi di intervento e per la verifica dei risultati. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, il prestatore di servizi è tenuto a fornire il personale occorrente, nonché i mezzi, anche di trasporto, gli strumenti ed il materiale necessario per l erogazione dei servizi. 4. Il personale impiegato per il servizio di cui trattasi deve essere in possesso di idonei titoli di studio per gli operatori di base ed in possesso di titoli attestanti specifiche competenze nel settore educativo e sociale professionale, rispettivamente per gli educatori e per l assistente sociale. 5. Tutti gli operatori dovranno altresì essere in possesso della tessera sanitaria. 6. Il prestatore di servizi si impegna a reperire, per il periodo di durata dell appalto, operatori occorrenti a svolgere un monte ore complessivo presunto di n ore, indicativamente suddivise: ore per assistenza domiciliare di base; ore per assistenza educativa a minori; 864 ore di assistenza sociale professionale. 7. L amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi o meno della figura professionale dell Assistente Sociale sulla base delle esigenze del servizio. 8. Il numero delle ore d'intervento annuale potrà essere suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione fino a un quinto. 9. Le ore d'intervento da erogarsi sono comprese tra le ore 7,00 e le ore 20,00, di norma nei giorni feriali, e secondo criteri funzionali ai bisogni degli utenti ed ai relativi progetti di intervento. Per particolari esigenze ed in casi eccezionali potranno essere richiesti, su progetto specifico, interventi anche nei giorni festivi e/o in orari diversi da quelli sopra indicati. 10. L'orario di servizio potrà variare nel corso dei mesi in coincidenza del variare dei servizi stessi. 11. Il prestatore di servizi si impegna, nei tempi e con le modalità richieste dal Comune, a fornire personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio, sulla base di documentate richieste. 12. Nell'ambito del mansionario di cui al presente articolo comma 2, il personale non potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni che verranno richieste. 13. Il prestatore di servizi deve garantire l immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, per giudizio discrezionale del Comune, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni o dannoso all equilibrio della famiglia e del singolo e non adatto al raggiungimento degli obiettivi preposti, e/o che abbia dimostrato di aver perseguito interessi personali nello svolgimento del proprio servizio. 14. Per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà e/o inconveniente tecnico imprevisti o imprevedibili che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento del servizio, il prestatore di servizi deve darne immediata comunicazione all'ufficio Socio Educativo, e, comunque,

4 deve provvedere a garantire la continuità del medesimo, anche su eventuali indicazioni da parte dell'ufficio suddetto. 15. Negli interventi rivolti a minori deve essere prevista una fase di presentazione del caso qualora si renda necessaria la sostituzione, anche temporanea dell operatore/educatore. ART. 3 Personale addetto al Servizio 1. L aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione aziendale e con proprio personale capace e fisicamente idoneo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia e adeguato alla corretta realizzazione del servizio. In particolare si impegna ad offrire: un operatore Assistente Sociale Professionale diplomato presso una Scuola di Servizio Sociale diretta a fini speciali o in possesso di diploma universitario di assistente sociale e, comunque, iscritto all Albo Professionale ed in possesso di patente di guida, di cui all art. 2 comma 2); operatore/i di assistenza di base per le prestazioni di cui all art. 2 comma 2) ed in possesso di patente di guida; un educatore/i professionale/i diplomato/i o in possesso di titolo universitario per le prestazioni di cui all art. 2 comma 2), con i relativi attestati di qualifica e un curriculum formativo comprovante esperienza nel settore ed in possesso di patente di guida. Nell ambito del presente appalto il personale non potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni che verranno richieste. ART. 4 "Importo a base di gara" 1. L importo a base di gara complessivo per il periodo è di ,00 non superabili, più IVA nella misura di legge. 2. La gara viene indetta per complessive presunte ore per la durata dell appalto, secondo le tipologie del servizio di cui all art. 2 comma 6 del presente capitolato. 3. Il prezzo orario a base d asta viene stabilito in : 17,78 per operatore addetto Assistenza di base, 18,84 per educatore minori, 19,86 per assistente sociale. 4. L Amministrazione comunale riconosce all appaltatore, durante l intera durata dell appalto, a partire dal secondo anno, l incremento calcolato sull indice ISTAT dei prezzi al consumo.

5 ART. 5 Pagamenti 1. La fatturazione deve essere mensile. 2. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. 3. Al termine di ogni mese il prestatore di servizi presenta la fattura delle ore di servizio effettivamente prestate inviando entro il termine massimo di giorni 10 dalla fine del mese precedente, il prospetto delle ore del personale impiegato secondo le tipologie dei servizi svolti. 4. Trimestralmente il prestatore di servizi dovrà produrre documentazione idonea e necessaria per la dimostrazione dell avvenuto pagamento dei contributi dovuti per legge per il personale dipendente impiegato nel presente appalto. ART. 6 "Durata dell'appalto" 1. La durata dell appalto è stabilita in anni tre. 2. Il prestatore di servizi si impegna a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, fino all espletamento delle procedure per un nuovo appalto e almeno fino all affidamento del servizio, nel caso in cui non sia stato possibile procedere entro i termini contrattuali. ART. 7 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare alla gara i soggetti di natura imprenditoriale ivi comprese le cooperative sociali e i consorzi che presentino i seguenti necessari requisiti: - abbiano gestito, negli ultimi tre anni, con continuità, servizi di assistenza domiciliare di base ed educativa; - abbiano un fatturato complessivo nei servizi di assistenza domiciliare ed educativa non inferiore ad ,00 negli ultimi tre anni; 2. L affidamento del servizio è riservato ai prestatori di servizi sulla base dei criteri ed indirizzi indicati dalla deliberazione C.R. n. 199 del e DPCM La gara viene effettuata tra i prestatori di servizi di cui sia stata verificata, mediante dichiarazione da rendersi nei modi di cui alla documentazione richiesta nel bando di gara, l idoneità ad eseguire il servizio avendone la capacità giuridico amministrativa e tecnico economica sulla base dei seguenti requisiti minimi di cui alla deliberazione C.R. n. 199/2001: Una capacità economica e finanziaria adeguata all importo del servizio; Una capacità tecnico-organizzativa adeguata all esecuzione del servizio, ivi compreso il possesso o l impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell ambito territoriale della zona socio-sanitaria in cui si svolge il servizio, o quanto meno del territorio provinciale di riferimento, idonea a costituire effettivo punto di riferimento per l utenza; Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000; Operatori in possesso dei titoli prescritti dalle normative vigenti; Impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento e rimasti o inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali (gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative, qualora risultino condizioni di miglior favore).

6 4. Qualora dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di concorrenti non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, si procede all integrazione dell elenco dei soggetti da invitare con altri soggetti qualificati, attingendo all Albo Regionale Toscano delle cooperative sociali, rispettando l ordine cronologico d iscrizione e il principio di rotazione. ART. 8 "Modalità di aggiudicazione" 1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà nei confronti del prestatore di servizi che avrà rimesso l'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dell art. 11 della L.R.T. 87/1997, modificata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 31/10/ L aggiudicazione avverrà inoltre in applicazione del 2 comma dell art. 15 della L.R.T. n. 38/ L affidamento è sottoposto a periodiche verifiche tendenti ad accertare i risultati conseguiti in ordine alla qualità della prestazione del servizio. 4. Ad insindacabile giudizio dell amministrazione comunale, in caso di esito negativo della verifica, la stessa amministrazione comunale promuoverà un contraddittorio con il prestatore di servizi per acquisire in modo diretto eventuali motivazioni giustificatorie. Qualora anche tale contraddittorio confermi l esito negativo, il contratto è risolvibile senza altre modalità che quella della comunicazione mediante raccomandata A.R. inviata dal Comune di Impruneta entro il mese successivo all accertamento dell irregolarità o dell inadempimento. ART. 9 Criteri per l attribuzione del punteggio 1. L affidamento sarà disposto - dalla commissione giudicatrice nominata alla scopo al prestatore di servizi che avrà presentato il progetto offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggioso, valutabile in base ai seguenti elementi indicati: Qualità del progetto punteggio massimo 35 Merito tecnico organizzativo punteggio massimo 35 Offerta economica punteggio massimo 30 TOTALE Sulla scorta di quanto indicato dalla deliberazione C.R. n. 199/2001, che costituisce base di riferimento per quanto specificatamente non regolamentato nel presente capitolato, per la valutazione delle offerte rimesse sono presi in considerazione i seguenti parametri con i seguenti punteggi: Offerta economica fino a un massimo di 30 punti La valutazione della economicità delle offerte è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all entità del ribasso ottenuto sull importo a base di gara. Il punteggio massimo previsto, di 30 punti, viene attribuito rispetto ad una percentuale di ribasso del 5,5%. Per le altre percentuali di ribasso il punteggio viene così attribuito: Ribasso Punteggio 0,00-0, ,50-0, ,00-1, ,50-1, ,00-2,49 23

7 2,50-2, ,00-3, ,50-3, , ,50-4, ,00-5, ,50 e oltre 30 Qualità del progetto fino a un massimo di 35 punti, valutabile secondo i seguenti parametri. Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell utenza, in relazione alla qualità del servizio da perseguire attraverso le seguenti fasi: o analisi dei bisogni dell utenza; o programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi; o programma di gestione tecnico organizzativa. Punti da 0 a 20 Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla collaborazione, all integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell utenza. Punti da 0 a 9 Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante documentati accordi, sinergie e forme di collaborazione con cooperative sociali di tipo B ai sensi della L. 381/1991 ovvero inserimento lavorativo di disabili in numero superiore alle quote di riserva previste all art. 3 della L. n. 68 del 12 marzo Punti da 0 a 4 Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel capitolato. Punti da 0 a 2 Merito tecnico organizzativo, fino ad un massimo di 35 punti, valutabile sulla base dei seguenti elementi. Qualità professionale degli operatori - sia quelli impegnati nell'organizzazione intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza acquisita legati al settore d intervento in cui si colloca l oggetto dell affidamento. Punti da 0 a 5 Modalità adottate per il contenimento del turn over del personale impiegato nel servizio. Punti da 0 a 3 Servizi con caratteristiche similari a quelle del servizio oggetto di affidamento, gestiti nel triennio precedente dal concorrente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento. Punti da 0 a 5

8 Dichiarazione del fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari relativo a servizi identici a quello oggetto del presente capitolato con elenco dei principali servizi prestati nel triennio con specifica indicazione delle date, degli importi, dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. Punti da 0 a 6 Presentazione di programmi migliorativi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, oggettivamente valutabili e verificabili. Punti da 0 a 2 Formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dalla cooperativa. Punti da 0 a 3 Attività di progettazione/coprogettazione finanziate o autofinanziate sviluppate nell'area su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e finalizzate all'implementazione di reti di protezione e promozione sociale (L.R.41/05, Legge 285/97, L.R. 32/2000, altre leggi di interesse sociale, programmi UE, etc) sviluppate sull area in cui insistono i servizi oggetto del presente capitolato. Punti da 0 a 3 Servizi alla persona autonomamente attivati sullo stesso territorio. Punti da 0 a 4 Entità dei beni immobili, mobili, attrezzature e materiali, strumentali all erogazione del servizio di cui la prestatore di servizi abbia la disponibilità o che siano stati attivati in precedenza nell espletamento dello stesso servizio. Punti da 0 a 2 Modello organizzativo inteso come complesso dei tecnici che fanno parte integrante della struttura o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza e come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni, comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, e alle persone che vi si dedicano stabilmente). Punti da 0 a 2 La documentazione probatoria relativa a questo paragrafo consiste in una approfondita relazione sul livello tecnico-organizzativo del prestatore di servizi, sulla qualificazione degli operatori e sull'attività di formazione svolta, sugli altri servizi alla persona attivati autonomamente, sulle attività di progettazione sviluppata. 2. L'aggiudicazione è effettuata a favore del prestatore di servizi che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto. 3. Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto al merito tecnico-organizzativo, sia quelle che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto alla qualità del progetto. 4. L aggiudicazione può avvenire anche in presenza di solo una offerta valida.

9 ART. 10 Divieto di cessione del contratto e di subappalto" 1. Il prestatore di servizi aggiudicatario non può sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto, né avvalersi di subappalto, pena la risoluzione del contratto. ART. 11 "Recesso unilaterale" 1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere in ogni tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; la volontà di recesso potrà essere comunicata al prestatore di servizi dal Dirigente del Servizio. ART. 12 Risoluzione del contratto" 1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune per ogni inadempienza degli oneri e/o obblighi e/o modalità di espletamento del servizio risultanti dal presente capitolato, tale da compromettere la funzionalità degli interventi. La risoluzione del contratto può essere disposta anche per inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o che siano stati adottati gli opportuni provvedimenti senza che siano state fornite appropriate giustificazioni. 2. Con la risoluzione è fatto comunque salvo ogni ulteriore risarcimento del danno causato al Comune dal prestatore di servizi. 3. Ai sensi dell art 19 della LRT n. 38 del 13/07/07, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune per le seguenti cause: a) la mancata sostituzione dei responsabili previsti dall art. 2 del D.Lgs. 626/1994; b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell esecuzione dell appalto; c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e la mancata cooperazione all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; d) l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l impresa non provveda all immediata regolarizzazione; e) la violazione dell obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

10 ART. 13 "Cauzione provvisoria e definitiva" 1. In sede di gara il concorrente deve presentare cauzione provvisoria di ,80, pari al 2% (2 per cento) dell importo a base di gara, costituita alternativamente: - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio Impruneta; - fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell economia e delle finanze. 2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell amministrazione. 3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell offerta e deve contenere l impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Dopo l avvenuta aggiudicazione definitiva il prestatore di servizi è tenuto a prestare una cauzione pari al 10% dell importo complessivo aggiudicato. ART. 14 "Obblighi del prestatore di servizi" 1. Il prestatore di servizi oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze a favore dei dipendenti e dei volontari e/o soci impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga ad applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune è, espressamente, esonerato da qualsiasi obbligo e/o responsabilità al riguardo. 2. Il medesimo dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e di ogni terzo, compresi gli utenti del servizio con scrupolosa osservanza delle disposizioni in vigore in materia. 3. Il prestatore di servizi provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto. 4. Il medesimo dovrà presentare, altresì, al Comune copia conforme delle polizze sottoscritte. 5. Inoltre lo stesso è tenuta a fornire, trimestralmente la documentazione comprovante il pagamento dei contributi di legge per i soggetti impiegati nel servizio. 6. Il prestatore di servizi deve nominare un proprio responsabile ai sensi della Legge 626/94 e successive modificazioni. 7. Il prestatore di servizi è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n 196 in materia di detenzione e trattamento dei dati relativi all utenza.

11 ART. 15 Verifiche da parte del Comune 1. La stazione appaltante procede all aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell offerta. 2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell impresa appaltatrice. 3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell ambito della verifica di cui al comma La stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell appalto, invita l impresa a provvedervi entro i quindici giorni successivi. Qualora l impresa non provveda nel termine assegnato, la stazione appaltante effettua il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all impresa appaltatrice per l esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata. ART. 16 "Penalità" 1. Fatta salva la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente capitolato ed in generale alle norme vigenti, sono stabilite le seguenti penalità: a) mancata effettuazione di uno o più servizi per un giorno: verrà applicata una penale pari al doppio del costo giornaliero del servizio non effettuato; b) mancata effettuazione di uno o più servizi per periodi superiori ad un giorno: può comportare il recesso del contratto senza che il prestatore di servizi possa vantare nessun diritto; c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: verrà applicata una penale di 100,00 per ogni singolo evento; il perdurare o il ripetersi per più di due volte dei comportamenti suddetti dovrà portare alla sostituzione del personale interessato, entro e non oltre giorni 10; in caso di superamento del suddetto termine, senza che il prestatore di servizi abbia ottemperato alla sostituzione prevista, il contratto si intenderà automaticamente risolto ed il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva. 2. Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi affidatario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. 3. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva. 4. All appalto oggetto del presente capitolato si applica l art. 18 della LRT n. 38/2007.

12 ART. 17 "Responsabile del servizio affidato" 1. Il Responsabile dei servizi affidati al prestatore di servizi, precedentemente individuato dal medesimo e comunicato all'ufficio Socio Educativo, risponde della completa realizzazione del servizio appaltato, dell'organizzazione del personale della cooperativa, dei collegamenti con l'ufficio del Comune suddetto con il quale concorda, con cadenza almeno trimestrale, riunioni per la verifica comune del corretto sviluppo dell'attività programmata. ART. 18 "Spese contrattuali" 1. Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico dell aggiudicatario. ART. 19 Clausola conciliativa 1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. ART. 20 "Norme di rinvio" 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché al bando di gara. 2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Firenze 3. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, il diritto di modificare in tutto o in parte i termini del presente capitolato qualora intervengano diverse regolamentazioni legislative in materia.

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