La professione veterinaria e la Condizionalitàin regione Veneto

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1 La professione veterinaria e la Condizionalitàin regione Veneto Ester Giolo 29/01/ INDICE Cos è la condizionalità? Impegni comuni e specifici Il campione Il controllo L esito La consulenza Appendice normativa Il campo tiene banco 2 1

2 COS E LA CONDIZIONALITÀ? Insieme di impegni derivanti da normative comunitarie, recepite a livello nazionale e regionale NORMATIVA REGOLE IMPEGNI divisi in 4 campi: Ambiente, Sanità, Benessere animale, Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti. 3 COS E LA CONDIZIONALITÀ? Insieme di impegni derivanti da normative comunitarie, recepite a livello nazionale e regionale NORMATIVA REGOLE 01/01/2015 IMPEGNI divisi in 3 campi: Ambiente e Buone Condizioni Agronomichee Ambientali, Sanità, Benessere animale, Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti. 4 2

3 COS E LA CONDIZIONALITÀ? Il rispetto degli impegni è la condizione necessaria per percepire interamente gli aiuti comunitari: Domanda Unica Pagamenti diretti OCM Vino (PRRV, vendemmia verde, estirpazione) PSR Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane Misura 212 Indennitàa favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle zone montane Misura 213 Indennità Natura 2000 Misura 214 Pagamenti agroambientali Misura 215 Miglioramento del benessere degli animali Misura 221 Imboschimento dei terreni agricoli Misura 224 Indennità Natura 2000 in terreni forestali Misura 225 Pagamenti per interventi silvo ambientali 5 COS E LA CONDIZIONALITÀ? Nel momento in cui l azienda presenta domanda, sottoscrive anche l impegno al rispetto della condizionalità. In questo modo, in fase preventiva di formazione del fascicolo o, al più tardi, al momento della domanda, l agricoltore è informato degli impegni che è tenuto a rispettare. 6 3

4 COS E LA CONDIZIONALITÀ? Le aziende agricole tenute al rispetto della condizionalità NON devono necessariamente rispettare tutti gli Atti e le Norme previste (REGOLE DI CONDIZIONALITÀ). Il numero e la tipologia differiscono: - in ragione dell ubicazione dell azienda, dell utilizzo di determinate sostanze pericolose o della presenza di allevamenti (criteri di gestione obbligatori CGO); - in ragione della tipologia di utilizzazione delle singole particelle aziendali dichiarate nel piano colturale (buone condizioni agronomiche ed ambientali BCAA). 7 IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE Impegni che devono essere rispettati da qualsiasi azienda indipendentemente dal proprio indirizzo produttivo 8 4

5 SE rientri nella filiera alimentare Atto B11 (CGO 4): 4 sicurezza alimentare (1) Sistema di tracciabilità DEVI Disporre di sistemi e procedure per individuare i fornitori degli alimenti, mangimi, animali etc. e le imprese alle quali hai venduto i tuoi prodotti Ad esempio: conservare le fatture/bolle d acquisto organizzate per data/fornitore/prodotto possedere un registro aggiornato di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti tenere un manuale aziendale di rintracciabilità del latte alimentare fresco tenere manuali aziendali di autocontrollo 9 SE rientri nella filiera alimentare Atto B11 (CGO 4): 4 sicurezza alimentare (2) Pacchetto Igiene DEVI Garantire che tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti o mangimi soddisfino le norme in materia di sicurezza alimentare Come fare? stoccando rifiuti speciali/sostanze pericolose in spazi dedicati separati fisicamente dagli ambienti in cui si trovano mangimi e alimenti aggiornando il registro dei trattamenti fitosanitari e veterinari e il registro delle vendite dirette e delle consegne del latte distinguendo e separando mangimi medicati da quelli non medicati isolando animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico usando in modo corretto i medicinali veterinari (prescrizione veterinaria) tenendo in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali/impianti di mungitura e di stoccaggio del latte commercializzando solo gli animali ai quali non siano state somministrate sostanze vietate o non autorizzate rispettando il periodo di sospensione prescritto in caso di animali cui sono state somministrate sostanze autorizzate acquistando mangimi da fornitori riconosciuti e/o registrati ai sensi del Reg. CE 183/

6 AZIENDA CON ALLEVAMENTI (BOVINI, SUINI, OVICAPRINI, ALTRO) 11 IMPEGNI COMUNI ALLE AZIENDE CON ALLEVAMENTI B10 (CGO 5) 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e betagoniste nelle produzioni animali B12 (CGO 9) 9 - Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi B13 - Misure di lotta contro l afta epizootica C18 (CGO CGO 13) - Protezione degli animali negli allevamenti 12 6

7 IMPEGNI COMUNI ALLE AZIENDE CON ALLEVAMENTI casi particolari SE l allevamento è bovino devi rispettare: A7 (CGO 7) 7 - Identificazione e registrazione dei bovini C16 (CGO 11)- Norme minime per la protezione dei vitelli SE l allevamento è ovicaprino: A8 (CGO 8) 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini B15 - Misure di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini SE l allevamento è suino A6 (CGO 6) 6 - Identificazione e registrazione dei suini B14 - Misure di lotta contro alcune malattie degli animali nonchémisure specifiche per la malattia vescicolare dei suini C17 (CGO 12) - Norme minime per la protezione dei suini 13 Atto B10 (CGO 5): 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e betagoniste NON SI DEVE SOMMINISTRARE Tireostatici, stilbenie suoi derivati, estradiolo-17beta e sostanze beta -agoniste, sostanze ad azione estrogena androgena o gestagena, nonchéqualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante agli animali in azienda e agli animali d acquacoltura NONSI DEVE DETENERE Tali sostanze in azienda (escluse quelle sotto controllo ufficiale, prescritte a scopo terapeutico dal veterinario) NONSI DEVE inoltre COMMERCIALIZZARE - né animali trattati con tali sostanze vietate, né prodotti derivati da tali animali - né animali per i quali nonèstato rispettato il tempo di sospensione in caso di somministrazione di sostanze autorizzate, né prodotti derivati da tali animali 14 7

8 Atto B12 (CGO 9): 9 prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi (TSE) NONsi deve Somministrare ai ruminanti alimenti a base di proteine di origine animale, gelatine ricavate dai ruminanti, prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato di-tri calcico di origine animale SI DEVE Denunciare immediatamente alle autorità competenti ogni caso di sospetta infezione da TSE e i casi di decessi sospetti 15 Atto C18 (CGO 13 CGO 13): norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti SI DEVE Ad esempio: Garantire libertà di movimento (spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali): Assicurare che i fabbricati e locali di stabulazione: siano puliti e disinfettati non presentino spigoli taglienti e sporgenze tali da causare lesioni presentino adeguate condizioni di temperatura, umiditàe circolazione dell aria e che le quantitàpolveri e la concentrazione di gas siano mantenute entro limiti non dannosi per gli animali presentino condizioni di illuminazione adeguata (NO buio costante e nemmeno illuminazione artificiale senza periodo di riposo) possiedano, in caso di ventilazione artificiale, anche un impianto di riserva Somministrare alimenti e liquidiagli animali in modo da non causare loro sofferenze (NO alimentazione forzata ad anatre e oche) NON SI DEVE effettuare Ad esempio: La bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e code per i bovini (POSSIBILE solo a fini terapeutici certificati) Il taglio del becco dopo i primi giorni di vita La spiumatura di volatili vivi La cauterizzazione dell abbozzo corneale dopo le 3 settimane di vita senza anestesia La castrazione dopo il raggiungimento della maturità sessuale N.B. le suddette pratiche, quando consentite, devono essere effettuate sotto il controllo medico veterinario dell azienda 16 8

9 Se l allevamento è BOVINO Atto A7 (CGO 7): 7 Identificazione e registrazione dei bovini SI DEVE Richiedere la registrazione presso la Asl dell allevamento in BDR/BDN (Banca dati regionale/banca dati nazionale) Possedere un registro di stalla (anche informatizzato) Aggiornare sia il registro di stalla sia la BDN secondo nascite, decessi, vendite,acquisti, furti/smarrimenti degli animali allevati nei tempi previsti (n. CAPI IN AZIENDA = n. CAPI ATTIVI SU REGISTRO = n. CAPI ATTIVI SU BDN) Possedere un passaporto per ogni animale allevato e compilare eventuali passaggi di proprietà Compilare il modello IV *ogni qualvolta movimenti un capo Richiedere all ASL/ente delegato marche auricolari (con relativa cedola identificativa) sia per nascite sia per eventuale smarrimento di marche Identificare e marchiare i capi con doppia marca auricolare entro 20 ggdalla nascita e compilare la relativa cedola identificativa * dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali 17 Se l allevamento è BOVINO Atto C16 (CGO 11): norme minime per la protezione dei vitelli NONSI DEVE Né tener legati alla catena i vitelli e nemmeno apporre loro la museruola SI DEVE Ad esempio: Prevedere, per i vitelli di età inferiore a 2 settimane, una lettiera adeguata Rimuovere con regolaritàgli escrementi, l urina, e i foraggi non mangiati o caduti Garantire ai vitelli un idonea nutrizione: a. colostro dopo la nascita e entro prime 6 ore di vita b. alimenti con un tenore di ferrosufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g%; c. dose giornaliera di alimento fibroso dopo le 2 settimane di vita d. dose giornaliera di alimento fibroso aumentata da 50 g a 250 fra le 8 e le 20 settimane di vita e. mangimi adeguati all età dell animale dopo lo svezzamento Assicurare sempre acqua fresca ai vitelli malati e sottoposti acondizioni atmosferiche di grande calore 18 9

10 Se l allevamento è BOVINO Atto C16 (CGO 11): norme minime per la protezione dei vitelli SI DEVE inoltre Garantire un adeguata illuminazione naturale o artificiale (illuminazione naturale disponibile tra le ore 9.00 e le 17.00), una temperaturaadeguata (18-22 C) e un adeguato livello di umidità (65-75%), un idonea circolazione dell aria attraverso una ventilazione naturale (presenza di camini e finestre apribili e/o di ventole funzionanti come integrazione alla ventilazione naturale) o artificiale Assicurare che i fabbricati e locali di stabulazione e relative attrezzature siano lavabili e disinfettabili e che le pavimentazioni non siano sdrucciolevoli e siano prive di asperità con superficie rigida piana e stabile (se gli animali non sono allevati in recinti all aperto fissi o mobili) Garantire che i vitelli stabulati in gruppo dispongano di uno spazio libero idoneo Allevare in box multipli i vitelli di etàsuperiore alle 8 settimane, non malati MAPUÒ Allevare i vitelli di età< alle 8 settimane in box singoli aventi le seguenti dimensioni: - larghezza min pari all altezza al garrese del vitello - lunghezza almeno pari alla lunghezza del vitello 19 Se l allevamento è OVICAPRINO Atto A8 (CGO 8): 8 identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini SI DEVE Richiedere la registrazione dell allevamento in BDR / BDN alla ASL - Entro il 30 aprile di ogni anno REGISTRARE in BDR/BDN tramite l ASL la consistenza dell allevamento riferito al 30 marzo (censimento annuale) Compilare il modello IV ogni qualvolta movimenti un capo Identificare i capi entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della loro movimentazione MA PUÒ Sei esentato dalla comunicazione del censimento annuale (nota ministeriale del marzo 2012) se i singoli capi del tuo allevamento, (eccezion fatta per gli agnelli da inviare al macello entro i 12 mesi di età), sono stati registrati singolarmente in BDR/BDN insieme alle relative movimentazioni (nascite, morti o invii al macello ed eventuali compravendite) Marchiare ogni singolo individuo con doppia marca auricolare univocaed individuale * (marchio giallo IT + 13 o 12 numeri) E obbligatoria l identificazione elettronica: su un orecchio va apposto il marchio elettronico (o il bolo endoruminale), sull altro orecchio il marchio tradizionale. NB -Per gli animali destinati alla macellazione entro i 12 mesi: marchiare con unico marchio auricolare (identificazione semplificata) all orecchio sxo un tatuaggio recante il codice aziendale (marchio salmone es. IT + 001BG001) NB -Greggi vaganti: Gli animali destinati al pascolo vagante OLTRE al doppio identificativo univoco ed individuale devono recare ANCHE il tatuaggio riportante il codice aziendale. Il tatuaggio va apposto dopo lo svezzamento. Registro di stalla: Riportare sul registro di stalla obbligatoriamente la consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codiceunivoco ed individuale Registro di stalla: registrazioni solo per partita per i capi in possesso della marcatura semplificata (capi sotto i 12 mesi destinati al macello) mentre registrazione individuale per i capi con doppia marcatura (sopra i 12 mesi) * ATTENZIONE Se perdi una marca la sostituzione con la doppia è obbligatoria solo prima della movimentazione ricordati di tenerne traccia sul registro di stalla! 20 10

11 Se l allevamento è SUINO Atto A6 (CGO 6): 6 identificazione e registrazione dei suini SI DEVE Registrare l allevamento in BDR/BDN Tenere un registro di carico e scarico (registro di stalla) che riporta numero degli animali presenti in azienda alla data del 31 marzo di ogni anno, le movimentazioni in ingresso ed uscita entro 3 ggdall evento ed il numero di animali nati/ morti entro 30 giorni dall evento Compilare il modello IV ogni qualvolta movimenti un capo Assicurare che gli animali siano contrassegnati nell azienda di origine entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione, attraverso: - obbligatoriamente un tatuaggio sull'orecchio sinistro o in alternativa sulla parte esterna delle cosce e - nonobbligatoriamente anche una marca auricolare da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro in aggiunta al tatuaggio Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare, riportano il codice allevamento identificativo dell'azienda di nascita e NON è individuale. Casi particolari: A - Il detentore di un solo capo suino da ingrasso deve assicurarsi che il capo sia identificato con tatuaggio e deve comunicare all ASL la detenzione del capo e il suo destino finale. B - I detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 capi, che non movimentano animali verso altri allevamenti (autoconsumo) sono obbligati a registrare l allevamento presso l ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare i soli ingressi (mediante il mod. IV). 21 Se l allevamento è SUINO Atto C17 (CGO 12): norme minime per la protezione dei suini SI DEVE (per scrofe e scrofette), ad esempio: - Fornire loro mangime riempitivo ed alimenti ad alto tenore energetico - Assicurare un accurata pulizia prima della loro sistemazione negli stalli da parto (tali stalli devono prevedere una zona libera dietro l animale per rendere agevole il parto e possedere strutture per proteggere i lattonzoli) - Prevedere nella settimana precedente il parto una lettiera adeguata - Allevarle in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e la settimana prima della data prevista per il parto e NON SI DEVE tenerle legate SI DEVE inoltre, ad esempio: - Iniziare lo svezzamento dei lattonzoli solo dopo 28/21 giorni di vita - Procedere alla riduzione uniforme degli incisivi mediante levigatura o troncatura entro i primi 7 giorni di vita - Far eseguire la castrazione di suini di sesso maschile da personale qualificato 22 11

12 Se l allevamento è SUINO Atto C17 (CGO 12): norme minime per la protezione dei suini SI DEVE inoltre, ad esempio: Assicurare che i locali di stabulazione siano costruiti in modo da permettere a suini da ingrasso, scrofe scrofette, lattonzoli di: a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita b. consentire loro di stare distesi contemporaneamente e di riposare e alzarsi agevolmente* c. vedere altri suini d. muoversi su pavimentazioni lavabili e disinfettabili non sdrucciolevoli e privi di spigoli taglienti, con superficie rigida piana e stabile* e. avere adeguata temperatura (per lattonzoli t = intorno ai 30 C; per suini adulti tra 16 e 24 C), umiditàdell aria (65-75%) e illuminazione (almeno 40 lux per un minimo di 8 ore al giorno) Prevedere recinti individuali di dimensioni adeguate* per i verri e per isolare temporaneamente soggetti particolarmente aggressivi, attaccati da altri suini, malati, feriti etc. Fornire materiale manipolabile *FARE ATTENZIONE alle dimensioni degli spazi liberi e a quelle delle pavimentazioni da garantire per le diverse categorie d età! 23 Se l allevamento è SUINO Atto C17 (CGO 12): norme minime per la protezione dei suini SI DEVE rispettare le dimensioni sottoindicate! Dimensioni minime degli spazi liberi da garantire per le diverse categorie d età Ciascun suinetto o suino all ingrasso allevato in gruppo ha a disposizione almeno uno spazio libero idoneo ossia: 0,15 mq per suini di peso vivo pari o < a 10 kg 0,20 mq per suini di peso vivo compreso tra 10 kg e 20 kg 0,30 mq per suini di peso vivo compreso tra 20 kg e 30 kg 0,40 mq per suini di peso vivo compreso tra 30 kg e 50 kg 0,55 mq per suini di peso vivo compreso tra 50 kg e 85 kg 0,65 mq per suini di peso vivo compreso tra 85 kg e 110 kg 1,00 mq per suini di peso vivo superiore a 110 kg Ogni verro ha a disposizione un recinto individuale con le seguenti caratteristiche: -la superficie libera al suolo minima di 6 mq -la superficie al suolo è di almeno 10 mq, se viene utilizzato anche per l accoppiamento Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta e scrofa allevate in gruppo sono di: -1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione -2,25 mq per ciascuna scrofa I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza: -superiore a 2,8 m -oppure superiore a 2,4 m se sono allevati meno di 6 animali Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di: a)< di 6 animali = le superfici libere disponibili (1,64 o 2,25 mq) sono aumentate del 10% b)40 o più animali = le superfici libere disponibili (1,64 o 2,25 mq) sono ridotte del 10% Caratteristiche pavimentazioni per le diverse categorie d età Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in calcestruzzo: A) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli; 14 mm per i suinetti; 18 mm per i suini all'ingrasso; 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; B) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 80 mm per i suini all'ingrasso, per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. Le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide devono avere a disposizione un pavimento pieno continuo: -di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta -di almeno 1,3 mq per ogni scrofa Pavimentazione dei box dei lattonzoli deve essere piena e/o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato 24 12

13 IL CAMPIONE GLI IMPEGNI DEVONO ESSERE RISPETTATI!!! AVEPA CONTROLLA OGNI ANNO UNA PARTE DELLE AZIENDE: ALMENO L 1%!!! Fatte salve percentuali previste da altri regolamenti 3% aziende con allevamenti BOVINI 3% aziende con allevamenti OVICAPRINI 1% aziende con allevamenti SUINI ANNUALMENTEVENGONO DEFINITE E CONCORDATE LINEE GUIDA PER L INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI DELLE ATTIVITA DICONTROLLO SVOLTE DAI SSVV REGIONALI 25 IL CONTROLLO - Ogni controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo redatta dall autoritàcompetente, che viene lasciata in copia all azienda. Gli organismi di controllo specializzatisono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme. Gli organismi pagatorisono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare. In deroga, gli Stati membri possono decidere di affidare all organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalitào ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato

14 IL CONTROLLO 27 IL CONTROLLO -Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante telerilevamento. - ( ) - In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposti a controlli in loco viene controllato in un momento in cui può essere controllata la maggior parte dei criteri e delle norme per cui è stato selezionato. - I controlli in loco vengono effettuati nel corso dell anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto

15 IL CONTROLLO I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalitàdel controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 5 giorni (per AVEPA). Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. ( ) Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all agricoltore o a chi ne fa le veci. 29 L ESITO 30 15

16 L ESITO In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% ( ) Negligenza: qualsiasi infrazione cui non sia attribuito carattere di intenzionalità 31 L ESITO Inadempienza di importanza minore: inadempienza di scarsa rilevanza con livelli bassi di portata, gravità e durata. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza

17 L ESITO Azioni correttive Azione agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-inadempienza oppure l eliminazione degli effetti negativi della stessa, tramite interventi alternativi. Nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva e l azienda non la realizzi nei termini previsti, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Nel caso in cui l azienda la realizzi nei termini previste, l infrazione saràannullata e non si procederàcon la riduzione 33 L ESITO Impegni di ripristino Azione agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-inadempienza oppure l eliminazione degli effetti negativi della stessa, tramite interventi alternativi. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei termini previsti, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Nel caso in cui l azienda lo realizzi l infrazione rimane! 34 17

18 L ESITO ( ) e in caso di recidivail 15%. Infrazione ripetuta (reiterazione): l inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo, purché l agricoltore sia stato informato di una infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza. La percentuale fissata per il primo caso di infrazione deve essere moltiplicata per 3 (tre) 35 L ESITO Intenzionalità: infrazione commessa intenzionalmente dall agricoltore. La percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all esclusione totale da uno o piùregimi di aiuto ed essere applicata a uno o più anni civili. Si considera intenzionale l infrazione rilevata in uno dei seguenti casi: a) quando l infrazione alla singola norma supera i livelli stabiliti dall Autorità di controllo b) quando sia riscontrato dagli Enti Specializzati nel corso dei loro controlli c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell infrazione 36 18

19 19 37 L ESITO B15 B14 B13 B12 B11 B10 A8 A7 A C18 C17 C16 Benessere Salute pubblica 38 IL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

20 IL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE Gli Stati Membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell azienda (sistema di consulenza aziendale), gestito da una o piùautoritàdesignate o da enti privati. Il sistema di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche ed ambientali. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario. Misura Utilizzo dei servizi di consulenza Gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali possono avere il contributo previsto dalla Misura 114 del PSR per le spese di consulenza sulla condizionalità e sulla prevenzione e protezione sul lavoro rivolgendosi agli Organismi di Consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto. La deliberazione della Giunta regionale n del 08/07/2008ha stabilito i requisiti che devono possedere le società e le associazioni per essere riconosciute come Organismi di Consulenza. La Direzione regionale Agroambiente, competente per le istruttorie, ha riconosciuto gli Organismi di consulenza idonei iscrivendoli nell'elenco regionale degli Organismi di Consulenza per la Misura 114 distinto nelle sezioni agricola e forestale. Gli interessati possono trovare nei due elenchi tutte le informazioni utili per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi IL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE Denominazione : Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV Riconoscimento con Decreto del Dirigente Dir. Agroambiente e Servizi per l Agricoltura n. 67 del 12/02/09 Indirizzo sede operativa: corso Australia 67/A PADOVA PD Telefono : Fax : Posta elettronica : arav@arav.it Denominazione : UNICARVE - associazione produttori carni bovine del triveneto Riconoscimento con Decreto del Dirigente Dir. Agroambiente e Servizi per l Agricoltura n. 67 del 12/02/09 Indirizzo sede operativa: via 1 maggio Legnaro PD Telefono : Fax : Posta elettronica : info@unicarve.it Denominazione : Associazione Provinciale Allevatori di Treviso Riconoscimento con Decreto del Dirigente Dir. Agroambiente n. 15 del 20/02/12 Indirizzo sede operativa: vicolo Mazzini Fontane di Villorba TV Telefono : Fax : Posta elettronica : segreteria@apatv.net 40 20

21 IL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE 2. Soggetti richiedenti Possono richiedere il riconoscimento dell idoneità all erogazione di servizi di consulenza agricola e forestale gli organismi privati con forma giuridica di società o associazione, anche professionale, costituita con atto pubblico. 3. Criteri di ammissibilità Per essere riconosciuti idonei all erogazione di servizi di consulenza agricola e forestale, gli organismi richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi: a) fini statutari o oggetto sociale comprendenti la realizzazione di attività e servizi di consulenza/assistenza agli imprenditori agricoli e /o ai detentori di aree forestali; b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; d) adeguata capacità e qualificazione dello staff tecnico che deve, nel suo complesso, possedere adeguate conoscenze e competenze su tutti i campi di condizionalità previsti dalla normativa comunitaria (ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali) e in materia di sicurezza sul lavoro, nonché sugli aspetti tecnico-gestionali relativi all applicazione degli atti e delle norme che ad essi si riferiscono. Lo staff tecnico deve essere composto da almeno quattro operatori da impiegare direttamente nell erogazione di servizi di consulenza e deve comunque comprendere almeno un laureato o diplomato in materie agrarie, un laureato in discipline ad indirizzo zootecnico o veterinario e un esperto in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, di cui 41 al Testo unico Dlgs 81/2008 art.32 con specializzazione nel settore agricoltura. IL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE Gli operatori esperti in condizionalità devono essere singolarmente in possesso di tutti i requisiti di seguito specificati: - titolo di studio di livello, come minimo, di scuola superiore pertinente con le materie oggetto di consulenza (laurea in scienze agrarie, forestali, delle preparazioni alimentari, delle produzioni animali, medicina veterinaria, diploma di perito agrario, agrotecnico, ed eventuali altre lauree o diplomi pertinenti); - partecipazione ad iniziative formative/informative di almeno 20 ore complessive in tema di condizionalità, frequentando appositi corsi, per i quali sia previsto il rilascio di attestato, organizzati, anche in modalità e-learning, dall ente strumentale regionale Veneto Agricoltura o da altri istituti ed enti pubblici. Successivamente al 1 gennaio 2009, la durata di tali iniziative formative/informative sarà di almeno 24 ore. Da tale data, inoltre, per mantenere l autorizzazione a svolgere attività di consulenza, gli operatori dovranno frequentare iniziative formative/informative di aggiornamento della durata minima di 24 ore con cadenza almeno biennale, organizzate, anche in modalità e-learning, dall ente strumentale regionale Veneto Agricoltura o da altri istituti ed enti pubblici; - esperienza lavorativa almeno biennale nell ambito della consulenza agricola e/o forestale. Il possesso del titolo di studio e dell esperienza lavorativa devono essere documentati mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale sottoscritto dall interessato cui dovranno essere allegati gli attestati relativi alla partecipazione ad iniziative formative/informative di almeno 20 ore in tema di condizionalità. Gli operatori dello staff tecnico, privi dei requisiti formativi sufficienti, sono tenuti ad acquisirli entro il 31/12/2008. Dal 01/01/2009 dovranno essere attestate almeno 24 ore di partecipazione ad iniziative formative/informative in tema di condizionalità

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