La valutazione. a.s.2013/14 Formazione docenti neo-assunti. Maria TORELLI. Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
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1 La valutazione a.s.2013/14 Formazione docenti neo-assunti Maria TORELLI Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
2 La normativa DPR 122/2009 D.Lgs 59/04 frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato DL 147/07 (L.176/07) Introduzione test INVALSI nell Esame di Stato del I ciclo DL 137/2008 (L.169/2008) Valutazione espressa in voti numerici, anche per la condotta
3 Perché si valuta? La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
4 Chi valuta? La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria dal consiglio di classe. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
5 Come si valuta? Ogni alunno ha diritto ad una valutazione valida, attendibile, trasparente e tempestiva. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa. Devono essere assicurate omogeneità, equità e trasparenza della valutazione. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.
6 Informazione tempestiva Per il miglioramento dei livelli di conoscenza Per certificare livelli di competenza e di apprendimento Coerenza con gli obiettivi del POF VALUTAZIONE Basata su criteri per garantire omogeneità, equità e trasparenza Dimensione individuale e collegiale
7 Scuola primaria Organo competente: il docente ovvero collegialmente i docenti contitolari della classe Non ammissione alla classe successiva: la decisione deve essere assunta all'unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi d apprendimento, la scuola inserisce una specifica nota nel documento individuale di valutazione I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
8 Scuola primaria Apprendimenti: valutazione espressa in voti e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno I docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici. Condotta: giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti Religione: senza attribuzione di voto numerico
9 Scuola secondaria I grado Organo competente: consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico Non ammissione alla classe successiva: la decisione deve essere assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi d apprendimento, la scuola inserisce una specifica nota nel documento individuale di valutazione. Condizioni per l ammissione alla classe successiva: voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
10 Scuola secondaria I grado Apprendimenti: valutazione espressa in voti numerici la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale Condotta: voto numerico espresso collegialmente in decimi, illustrato con specifica nota Religione: senza attribuzione di voto numerico I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
11 Esame conclusivo I ciclo Ammissione: previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina voto di comportamento non inferiore a sei decimi Giudizio di idoneità: Previsto dal D.Lgs 59/2004 Espresso in decimi (DPR 122/09 art.3 c.2) Prove: Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale INVALSI Voto: media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove (compresa prova INVALSI) e voto del giudizio di idoneità
12 Scuola secondaria di II grado Organo competente: consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti di religione /attività alternativa partecipano limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Non ammissione alla classe successiva: deliberazione assunta a maggioranza Condizioni per l ammissione alla classe successiva: voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
13 Scuola secondaria II grado Apprendimenti: valutazione espressa in voti (tranne che per Religione/attività alternative) Condotta: voto numerico espresso collegialmente in decimi (concorre alla determinazione dei crediti scolastici) Sospensione del giudizio: Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline A conclusione degli interventi didattici di recupero delle carenze si effettua l integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze In caso di esito positivo viene deliberata l'ammissione alla classe successiva con attribuzione del credito scolastico.
14 Esame conclusivo II ciclo Ammissione: previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina voto di comportamento non inferiore a sei decimi Gli «ottisti» non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo non essere incorsi in ripetenze. Riferimenti normativi: Legge 425/97 e DPR323/98 Legge 1/2007 Ordinanza annuale sugli Esami di Stato
15 Credito scolastico Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell esame di maturità. L attribuzione del credito scolastico tiene conto della media dei voti di ciascun anno scolastico(che comprende il voto di condotta), dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, delle attività complementari ed integrative e di eventuali crediti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 punti.
16 MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (punti) III ANNO IV ANNO V ANNO M= <M <M <M <M
17 Riforma degli ordinamenti: cosa cambia? CM 94 del 18 ottobre 2012 opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio devono essere acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche
18 Valutazione del comportamento Finalità: favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Statuto delle Studentesse e degli Studenti: Le regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni.
19 Valutazione comportamento inferiore a 6 E decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare a seguito di comportamenti: previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del DPR 249/1998 che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR 249/1998 La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
20 Valutazione allievi disabili -primo ciclo La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. L esame conclusivo si svolge con prove differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate a cura dei docenti componenti la commissione e hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell esame e del conseguimento del diploma di licenza. Sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive,
21 Valutazione allievi disabili -secondo ciclo Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del D.Lgs 297/1994. Sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l autonomia e la comunicazione, nonché l uso degli ausili necessari Gli alunni che hanno svolto un percorso didattico differenziato è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito.
22 PRIMO CICLO SECONDO CICLO PROVE DIFFERENZIATE Secondo il PEI PROVE DIFFERENZIATE Prove d esame corrispondenti con valore equivalente Diploma o, in casi di particolare gravità, attestato di credito formativo Obiettivi «minimi» Prove d esame equipollenti (diploma) Percorso differenziato Prove d esame differenziate (attestato, certificato di credito formativo
23 Valutazione allievi con DSA e BES Deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni sono adottati gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
24 Valutazione allievi stranieri I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani; In caso di necessità dovute a problemi di carattere linguistico è possibile effettuare la valutazione secondo le modalità previste per i BES.
25 Valutazione studenti in ospedale I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
Art. 1. Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione
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