D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009

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1 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.191 del 19 agosto 2009) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; VISTO in particolare l articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni; VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 e, in particolare, l articolo 1; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la Definizione delle norme generali relative alla scuola dell infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 11; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativo alle Norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e, in particolare, l articolo 3, comma 3, e l articolo 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola lavoro; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente la Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 1, 13, 14; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d istruzione; VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 e, in particolare, l articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

2 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli articoli 4, 6, 8 e 10; VISTO il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione; VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, concernente disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1; VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado; CONSIDERATA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l apprendimento permanente; CONSIDERATA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l apprendimento permanente (EQF); CONSIDERATA la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); CONSIDERATO l articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità; SENTITO il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 2009 ; SULLA proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca; EMANA il seguente regolamento Articolo 1 Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e ad enucleare le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall articolo 3, comma 5, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato come decreto legge.

3 2. La valutazione è espressione dell autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l obiettivo dell apprendimento permanente di cui alla Strategia di Lisbona nel settore dell istruzione e della formazione adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell offerta formativa. 6. Al termine dell anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell adempimento dell obbligo di istruzione ai sensi dell articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l inserimento nel mondo del lavoro. 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 8. La valutazione nel primo ciclo dell istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all obbligo d istruzione ai sensi dell articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Articolo 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n La valutazione dell insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all articolo

4 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l ampliamento e il potenziamento dell offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 6. L ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge. 7. Nel caso in cui l ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest ultimo alla famiglia dell alunno. 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni e dell articolo 2 del decreto legge, è espressa: a. nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell articolo 2 del decreto legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Articolo 3 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell istruzione 1. L ammissione all esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l esame medesimo restano disciplinati dall articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n L ammissione all esame di Stato, ai sensi dell articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell anno scolastico, nei confronti dell alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall allievo nella scuola secondaria di primo grado. 3. L ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. 4. Alla valutazione conclusiva dell esame concorre l esito della prova scritta nazionale di cui all articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter. 5. L esito dell esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge.

5 6. All esito dell esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 7. Per i candidati di cui al comma 3, all esito dell esame di Stato e all attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all unanimità. 9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all albo della scuola, ai sensi dell articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Articolo 4 Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l ampliamento e il potenziamento dell offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell articolo 2 del decreto legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 3. La valutazione dell insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l ammissione alla frequenza della classe successiva e l attribuzione del credito scolastico.

6 Articolo 5 Assolvimento dell obbligo di istruzione 1. L obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Articolo 6 Ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo dell istruzione 1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all esame di Stato. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all insegnamento della religione cattolica. 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall articolo 5, comma 1-bis e comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni. 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all albo della scuola, ai sensi dell articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Articolo 7 Valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all articolo 2 del decreto legge, si propone di favorire l acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla

7 prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, numero 249 e successive modificazioni e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 8 Certificazione delle competenze 1. Nel primo ciclo dell istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e ricerca, ai sensi dell articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge e a quelle del presente regolamento. Articolo 9 Valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall articolo 314, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

8 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell istruzione secondo le modalità previste dall articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del All alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Articolo 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Articolo 11 Valutazione degli alunni in ospedale 1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Articolo 12 Province di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Articolo 13 Scuole italiane all estero 1. Per gli alunni delle scuole italiane all estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall anno scolastico 2009/2010. Articolo 14 Norme transitorie, finali e abrogazioni 1. Per l anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 2. Per l anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l ammissione all esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n Per gli alunni di cui all articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall anno scolastico 2010/2011. Per l anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con

9 riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 5. È abrogato l articolo 304 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell alunno. 6. E abrogato il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 16 gennaio 2009, n A decorrere dall anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 10. Dall attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Articolo 15 Clausola di invarianza della spesa 1. Dall attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca Tremonti, Ministro dell economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278

10 Note: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Nota al titolo: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»: «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti) Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

11 sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.». «Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli studenti) Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche' la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi". 4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.». Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 33, 87, e 117 della Costituzione: «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi

12 nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». «Art Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». «Art La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

13 culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

14 - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»: «Art. 1 (Cittadinanza e costituzione) A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», vedere le note al titolo. - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1997, n La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2007, n Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»: «Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi) Il primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali. 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione

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