FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

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1 FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO Polizza R.C. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; 3) Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di viaggio Polizza R.C. LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO AL- LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è Sede Legale 37, Rue Taitbout, Paris - France Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Abilitazione all esercizio delle assicurazioni Società abilitata all esercizio dell attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Imprese Assicurative, Elenco I 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'impresa è pari a La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari di cui versati La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 164,00% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZE: Condizioni di assicurazione: per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione Mod Inizio e Termine dell'assicurazione (si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione) L assicurazione è valida per eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa. Soggetti giuridici non assicurabili (si rinvia all art.3delle Condizioni di assicurazione) Non sono assicurabili persone giuridiche, Tour Operator e Agenzie di viaggio aventi sede legale o domicilio permanenti in USA o in CANADA Estensione territoriale (si rinvia all art. 4 delle Condizioni di assicurazione) L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione, tuttavia, delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada. Rinnovo del contratto (si rinvia all art. 12 delle Condizioni di assicurazione) In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così per le successive annualità. Misure restrittive (sanctions limitations exclusion clause) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell'area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo. Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall ONU, dall Unione Europea o dagli Stati Uniti. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative offerte L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, a titolo di risarcimento, per: R.C. Professionale: danni corporali, materiali, patrimoniali e qualsiasi altro danno involontariamente cagionato ai Clienti (turisti) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività professionale oggetto dell assicurazione. Si rinvia all art. 24 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZE: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 6, 7, 8 e 26 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di , ciascun evento e con i sottolimiti previsti alla voce Massi- MOD Pagina 1 di 12

3 mali ; Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti (turisti) dell'assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta. Si rinvia all art. 26 delle Condizioni di assicurazione. R.C. verso Terzi (R.C.T.): danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla conduzione dei locali nei quali svolge l attività descritta in polizza. Si rinvia all art. 27 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZE: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 6, 7, 8 e 30 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per ciascun evento ma con il sottolimite di ,00 per persona danneggiata e di ,00 per danni alle cose. R.C. verso Prestatori di lavoro (R.C.O.): gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui l Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.Lgs 276 del 10 settembre 2003). Si rinvia all art. 34 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZE: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 6, 7, 8 e 30 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per persona coinvolta e per evento. Si intendono, inoltre, comprese in garanzia le seguenti condizioni aggiuntive, a condizioni che siano espressamente richiamate nel frontespizio di polizza: A - Denaro e preziosi: l assicurazione comprende la responsabilità per i danni subiti dai turisti a seguito di smarrimento, distruzione, deterioramento o sottrazione di denaro, preziosi, voucher o titoli di viaggio. B - Escursioni facoltative: la garanzia di polizza viene estesa anche a quanto l Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per i danni subiti dai turisti in relazione alle escursioni locali (organizzate da terzi e pubblicizzati nei propri cataloghi), quando il relativo prezzo viene pagato ad incaricati dell Assicurato stesso oppure all organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell Assicurato, salvo il caso di comportamento doloso degli stessi. C- Prestazione in proprio: l assicurazione comprende la responsabilità derivante all'assicurato dall utilizzo da parte dei turisti di mezzi di trasporto non a motore di proprietà o in gestione dell Assicurato. D- Perdite pecuniarie La presente estensione di garanzia copre le maggiori spese incontrate dall Assicurato, quando a seguito di caso fortuito o di casi di forza maggiore (ad esempio: rottura aeromobili, scioperi, eventi naturali) lo stesso presti rimedi utili al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato. Per evento si intende una stessa causa di danno che perduri non oltre 72 ore. Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per i servizi non prestati, fino alla concorrenza di ,00 per evento e di 333,33 per Consumatore coinvolto nel singolo evento, con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di ,00. ESCLUSIONI: oltre a quanto previsto all art. 26 di polizza, l Assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all orario programmato, né i reclami conseguenti a fatti avvenuti o a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato, oppure conseguenti a mancato funzionamento di sistemi informativi (hardware o software). AVVERTENZA: Scoperto applicabile a tutte le garanzie Su tutti i danni diversi dai danni corporali si applica uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di 1.500,00 per evento. Si rinvia all art. 15 delle Condizioni di assicurazione. Il seguente specchietto illustra, a titolo meramente esemplificativo, diverse modalità di applicazione dello scoperto: 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio 6. Premi Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio. Aggravamento e Diminuzione del rischio Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all art.7 Aggravamento del rischio e all art. 8 Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (si rinvia all art. 3 delle Condizioni di assicurazione) L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. Premio (si rinvia all art. 13 e all art. 14 delle Condizioni di assicurazione) MOD Pagina 2 di 12

4 Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene: anticipato in via provvisoria, nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza (100% della stima annua, ma non inferiore al 85% del volume di affari dell'anno precedente, per i tassi di polizza), all inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati; regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Il premio è conteggiato sull'ammontare complessivo degli introiti di organizzazione e delle provvigioni di intermediazione conseguiti dall'assicurato, applicando ai consuntivi annuali i tassi indicati in polizza. Entro 90 giorni dalla fine di ciascuna annualità l'assicurato deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio, che verrà conteggiato, in conformità ai tassi di cui sopra. AVVERTENZA: Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente / Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione e semprechè in valore assoluto superiore a 50,00, devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di differenza passiva, l appendice di regolazione verrà conteggiata al netto delle imposte pagate allo stato. AVVERTENZA: Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati o dell obbligo di pagamento Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15 giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. AVVERTENZA: Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo e fermo il premio minimo indicato in polizza. Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. 7. Rivalsa 8. Diritto di Recesso 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Diritto di rivalsa AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. Si rinvia all art. 22 delle Condizioni di assicurazione. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all art. 11 delle Condizioni di assicurazione. Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 10. Legge applicabile al contratto 11. Regime Fiscale Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto è applicata le seguente aliquota di imposta: 22,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Obblighi dell assicurato In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). Devono poi essere inoltrate alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità dell evento di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro. Se l Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l invio della documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia all art. 7) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione. L Assicurato ha la possibilità di denunciare il sinistro con le seguenti modalità: posta: - Ufficio Sinistri RC P.le Lodi, Milano telefax: 02/ rc@allianz-assistance.it MOD Pagina 3 di 12

5 sito web: Con la denuncia del sinistro l assicurato deve sempre fornire la seguente documentazione: - reclamo del danneggiato - relazione sull evento - contratto di viaggio sottoscritto dai clienti e/o estratto conto di prenotazione La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione utile alla valutazione del sinistro. AVVERTENZA: Per consentire alla Compagnia di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell art. 11 Gestione delle vertenze spese di resistenza, l Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documentazione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/ Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Servizio Qualità P.le Lodi MILANO (Italia) fax: Quality@allianzl-assistance.it Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 14. Arbitrato Ricorso all Arbitrato Non applicabile al presente contratto - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MOD Pagina 4 di 12

6 GLOSSARIO Ai fini della presente polizza si intendono per: ASSICURATO CONTRAENTE COSE DANNO MATERIALE DANNO CORPORALE DANNO DA VACANZA ROVINATA DANNO PATRIMONIALE EVENTO FORNITORE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI INTROITI DI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZATORE DI VIAGGIO PACCHETTO TURISTICO POLIZZA PREMIO PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE SINISTRO SCOPERTO SOCIETÀ TURISTA VENDITE AL NETTO VOLUME DI AFFARI il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali; la distruzione o il deterioramento di cose; la morte o le lesioni corporali; come definito all art. 47 del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo) la decurtazione del patrimonio del danneggiato; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l assicurazione che origina uno o più sinistri; qualunque persona di cui l Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente; qualunque persona fisica o giuridica che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, si impegni a proprio nome a procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di viaggio tutto compreso proposto da un organizzatore di viaggi che uno o più servizi turistici separati, indicando per iscritto il nome dell organizzatore o del fornitore dei servizi; gli importi complessivi pagati dai clienti comprensivi anche delle commissioni pagate a chi di competenza; il soggetto che professionalmente o meno, sia a titolo di attività principale o meno, si impegni in nome proprio a realizzare e a procurare a Terzi pacchetti turistici, verso corrispettivo forfetario. (ex art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio (di cui all art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico. il documento che prova l'assicurazione; l importo che il contraente paga alla Società per ottenere le garanzie descritte in polizza. le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione; la richiesta di risarcimento di danni; la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato; l impresa assicuratrice ; qualunque persona fisica con cui l Assicurato ha preso l impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente; gli introiti di organizzazione, per i quali l'assicurato/contraente acquista pacchetti di viaggio organizzati tecnicamente da altri organizzatori e per i quali non si è assunto l'organizzazione tecnica; la somma delle provvigioni di intermediazione e degli introiti di organizzazione / vendite al netto / incoming MOD Pagina 5 di 12

7 DEFINIZIONI Ai fini della presente polizza si intendono per: ASSICURATO CONTRAENTE COSE DANNO MATERIALE DANNO CORPORALE DANNO DA VACANZA ROVINATA DANNO PATRIMONIALE EVENTO FORNITORE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI INTROITI DI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZATORE DI VIAGGIO PACCHETTO TURISTICO POLIZZA PREMIO PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE SINISTRO SCOPERTO SOCIETÀ TURISTA VENDITE AL NETTO VOLUME DI AFFARI il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali; la distruzione o il deterioramento di cose; la morte o le lesioni corporali; come definito all art. 47 del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo) la decurtazione del patrimonio del danneggiato; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l assicurazione che origina uno o più sinistri; qualunque persona di cui l Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente; qualunque persona fisica o giuridica che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, si impegni a proprio nome a procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di viaggio tutto compreso proposto da un organizzatore di viaggi che uno o più servizi turistici separati, indicando per iscritto il nome dell organizzatore o del fornitore dei servizi; gli importi complessivi pagati dai clienti comprensivi anche delle commissioni pagate a chi di competenza; il soggetto che professionalmente o meno, sia a titolo di attività principale o meno, si impegni in nome proprio a realizzare e a procurare a Terzi pacchetti turistici, verso corrispettivo forfetario. (ex art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/201) i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio (di cui all art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico. il documento che prova l'assicurazione; l importo che il contraente paga alla Società per ottenere le garanzie descritte in polizza. le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione; la richiesta di risarcimento di danni; la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato; l impresa assicuratrice ; qualunque persona fisica con cui l Assicurato ha preso l impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente; gli introiti di organizzazione, per i quali l'assicurato/contraente acquista pacchetti di viaggio organizzati tecnicamente da altri organizzatori e per i quali non si è assunto l'organizzazione tecnica; la somma delle provvigioni di intermediazione e degli introiti di organizzazione / vendite al netto / incoming MOD Pagina 6 di 12

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. Inizio e Termine dell'assicurazione L assicurazione prestata con la presente polizza è valida per gli eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa. Art. 2. Art. 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Soggetti giuridici non assicurabili Non sono assicurabili persone giuridiche, Tour Operator e Agenzie di viaggio aventi sede legale o domicilio permanenti in USA o in CANADA Art. 4. Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada. non risponderà delle conseguenze di azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo (vedasi art. 23). Art. 5. Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando ad ognuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 6. Art. 7. Art. 8. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell art del C.C. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 9. Modificazioni dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 10. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). Devono poi essere inoltrate alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità dell evento di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro. Se l Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l invio della documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 11. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 12. Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così per le successive annualità. Art. 13. Premio Il premio della presente polizza è conteggiato, come previsto dall'art. 10 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, sull'ammontare complessivo degli introiti di organizzazione e delle provvigioni di intermediazione conseguiti dall'assicurato, applicando ai consuntivi annuali i tassi indicati in polizza. Tali tassi sono comprensivi degli accessori, conteggiati nella misura del 10% e delle imposte governative, conteggiate nella misura del 22,25%. In base ai volumi preventivati dall'assicurato per l'annualità di polizza, alla decorrenza l'assicurato versa il premio annuo anticipato indicato in Polizza. Entro 90 giorni dalla fine di ciascuna annualità l'assicurato deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio, che verrà conteggiato, in conformità ai tassi di cui sopra. Art. 14. Regolazione del premio - Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene: anticipato in via provvisoria, nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza (100% della stima annua, ma non inferiore al 85% del volume di affari dell'anno precedente, per i tassi di polizza), all inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati; regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza. a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente / Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a MOD Pagina 7 di 12

9 quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione e semprechè in valore assoluto superiore a 50,00, devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di differenza passiva, l appendice di regolazione verrà conteggiata al netto delle imposte pagate allo stato. b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati o dell obbligo di pagamento Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15 giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo e fermo il premio minimo indicato in polizza. d) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 15. Franchigie o scoperti Per le responsabilità conseguenti a danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di 50 per ogni danneggiato ed il massimo di per evento. Art. 16. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 17. Foro Competente Per tutte le controversie tra la Società e l Assicurato, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente sarà quello di Milano. Art. 18. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Art. 19. Misure restrittive (sanctions limitations exclusion clause) 1) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell'area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo. 2) Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall ONU, dall Unione Europea o dagli Stati Uniti. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Gestione delle vertenze - spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa. La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni. Art. 23. Rinvio alle norme di legge La presente assicurazione è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo), della Legge n (CCV), alla voce Massimali della presente Polizza. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono esclusivamente le norme della legislazione italiana. MOD Pagina 8 di 12

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE I Responsabilità Civile Professionale Art. 24. Oggetto dell assicurazione L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per l'esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: - intermediazione di servizi turistici; - organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; - vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori. La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai turisti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza. L assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai turisti. La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'aver venduto servizi turistici ad altri organizzatori di viaggio, ma esclusivamente per i danni cagionati ai turisti. E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni per conto dell'assicurato, a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Nel caso che a seguito dell'inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno l'assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell'assicurato coperta dalle condizioni di polizza. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo entro l importo per evento e per anno di ,00, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni. Art. 25. Organizzazione di viaggi studenteschi Laddove l'assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di ,00 per evento, in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Art. 26. Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: a) conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'assicurato; b) la responsabilità derivante all'assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche; c) di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 19 della CCV in qualità di organizzatore; d) diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, sabotaggio, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento a proprietà da o sotto l ordine di qualsiasi Governo, Stato o Autorità Locali, nonché tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti; e) avvenuti in occasione di epidemie; f) conseguenti ad errori od omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti di assicurazione; g) conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore; h) derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento; i) di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; j) direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propostiti politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; k) di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome); l) e le richieste derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore; m) conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'assicurato; n) conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo. Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai turisti dell'assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta. SEZIONE II Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro Art. 27. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte e lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose; MOD Pagina 9 di 12

11 in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla conduzione degli uffici nei quali si svolge l attività descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori. Art. 28. Estensioni diverse Sono compresi nell assicurazione RCT: a) il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all attività descritta in polizza; b) il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stands; c) il rischio della proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni; d) il rischio della proprietà e della gestione, nell ambito dell azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all Assicurato nella sua qualità di committente, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti; e) il rischio derivante dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani; f) il rischio della committenza di cui all art del C.C., di dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione; g) il rischio derivante dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore; h) i rischi in genere ai sensi dell articolo 2049 del C.C. Art. 29. Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono invece considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali: d) i titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione; e) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; f) professionisti in genere che abbiano rapporti occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico. Art. 30. Esclusioni Dalla garanzia RCT sono esclusi i danni: a) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti od aeromobili; b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; c) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo; d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività; e) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; f) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'assicurato; g) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi; h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge. Dalle garanzie RCT e RCO sono esclusi i danni: a) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; b) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo; c) i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento; d) derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico. Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. Art. 31. Responsabilità personale di dirigenti e dipendenti in genere, collaboratori e accompagnatori designati dall assicurato - L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dirigenti, quadri, dipendenti in genere dell'assicurato, collaboratori e accompagnatori designati dall Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato/contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'assicurato, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché, dall'evento, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C. verso prestatori di lavoro. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Art. 32. Committenza di lavori di ordinaria manutenzione - L'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza. Art. 33. Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta - L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell'ambito degli immobili di proprietà od uso dell Assicurato ove si svolge l attività descritta in polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall art. 20) Esclusioni punto.a) della presente sezione di polizza. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi. Art. 34. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro - La Società si obbliga a tener indenne l Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente superiore al 5%. Agli effetti dell assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. MOD Pagina 10 di 12

12 L assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro è efficace alla condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge, oppure abbia, in buona fede, errato nell'interpretazione delle relative norme vigenti. Tanto l assicurazione R.C. verso terzi, quanto l assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n Art. 35. Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL - A parziale deroga della condizione "Persone non considerate terzi" lett. c), sono considerati terzi, nei limiti di massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL. Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO. Art. 36. Prestatori d'opera utilizzati nell'ambito dell'impresa compresi i lavoratori interinali - In deroga alle condizioni Persone non considerate terzi lett. c), qualora l'assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d'opera non dipendenti, lavoratori interinali compresi, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'assicurato. MOD Pagina 11 di 12

13 CONDIZIONI AGGIUNTIVE AVVERTENZA: Le seguenti condizioni aggiuntive sono valide in quanto espressamente richiamate nel frontespizio di polizza A - Denaro e preziosi A deroga dell art. 26 punto f delle Norme che regolano l assicurazione di responsabilità civile e ferme le altre condizioni di polizza, l assicurazione comprende la responsabilità per i danni subiti dai turisti a seguito di smarrimento, distruzione, deterioramento o sottrazione di denaro, preziosi, voucher o titoli di viaggio. B - Escursioni facoltative Premesso che l Assicurato nei propri cataloghi ed in tutto il materiale informativo distribuito ai turisti pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni organizzate da terzi, la garanzia di polizza viene estesa anche a quanto l Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per i danni subiti dai turisti in relazione alle suindicate escursioni locali, quando il relativo prezzo viene pagato ad incaricati dell Assicurato stesso oppure all organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell Assicurato, salvo il caso di comportamento doloso degli stessi. C - Prestazione in proprio A deroga dell art. 26) punto b delle Norme che regolano l assicurazione di responsabilità civile, l assicurazione comprende la responsabilità derivante all'assicurato dall utilizzo da parte dei turisti di mezzi di trasporto non a motore di proprietà o in gestione dell Assicurato. D- Perdite pecuniarie La presente estensione di garanzia copre le maggiori spese incontrate dall Assicurato, quando a seguito di caso fortuito o di casi di forza maggiore (ad esempio: rottura aeromobili, scioperi, eventi naturali) lo stesso presti rimedi utili al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato. Per evento si intende una stessa causa di danno che perduri non oltre 72 ore. Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per i servizi non prestati, fino alla concorrenza di ,00 per evento e di 333,33 per turista coinvolto nel singolo evento, con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di ,00. ESCLUSIONI: oltre a quanto previsto all art. 26 di polizza, l Assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all orario programmato, né i reclami conseguenti a fatti avvenuti o a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato, oppure conseguenti a mancato funzionamento di sistemi informativi (hardware o software). MOD Pagina 12 di 12

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