CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2006

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1 Adempimenti CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2006 NOVITÀ per TASSAZIONE SEPARATA e «FAMILY AREA» QUADRO NORMATIVO Commi 6-ter e 6-quater, dell art. 4, D.P.R , n. 322 [CFF ➋ 7046]: prevedono, per i sostituti d imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, l obbligo di rilasciare la certificazione attestante l ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni e deduzioni effettuate e i contributi previdenziali e assistenziali entro il 15 marzo dell anno successivo a quello in cui tali somme sono state corrisposte; l art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato. L n. 311 (Finanziaria 2005): con effetto dai redditi 2005 (dichiarazioni 2006), ha introdotto un nuovo sistema di determinazione dell imponibile e di calcolo dell imposta, con un ulteriore revisione di scaglioni e modifiche a detrazioni d imposta e deduzioni dal reddito. Circ. Ag. Entrate , n. 2/E: ha fornito chiarimenti sulle novità Irpef introdotte dalla Finanziaria Dal , una bozza dello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi CUD 2006 è disponibile, limitatamente alle istruzioni relative ai dati fiscali, nel sito Internet delle Entrate. SOSTITUTI d IMPOSTA CERTIFICAZIONE CUD 2006: nel sito Internet delle Entrate ( è disponibile la bozza, aggiornata al , delle istruzioni per la compilazione della parte fiscale dello schema di certificazione CUD 2006, che dovrà essere rilasciata (in duplice copia) dai sostituti d imposta che, nel periodo d imposta 2005, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte per attestare l ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate e i dati previdenziali (art. 4, co. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 322/1998 [CFF ➋ 7046]). Nel CUD 2006 trovano spazio le novità della Finanziaria 2005 per l Irpef, tra le quali l introduzione della deduzione per familiari a carico la «family area» che, a partire dai redditi 2005, (da dichiarare nel 2006) ha sostituito le detrazioni per carichi di famiglia. CONTENUTO del CUD 2006: con la certificazione CUD 2006 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, unica ai fini sia reddituali sia contributivi, i sostituti d imposta devono attestare, in particolare: l ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5149 e 5150]); le anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, le indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenuta a partire dal 1974 o non ancora avvenuta; le relative ritenute d acconto; le detrazioni d imposta (ad es. per oneri e per canoni di locazione per i dipendenti che si trasferiscono per lavoro) e/o le deduzioni dal reddito (ad es. per carichi di famiglia) effettuate; i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all Inps, all Inpdap e all Ipost; l ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. La certificazione si utilizza anche per attestare l attribuzione di erogazioni liberali o compensi in natura, nonché di redditi corrisposti in relazione a prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (negli enti pubblici) e a progetto (nel settore privato) qualora tali redditi siano assimilati a quelli derivanti da lavoro dipendente e non rientrino, invece, nell ambito del lavoro autonomo. Il CUD sostituisce anche il Mod. 01/M che veniva consegnato ai dipendenti, nonché il Mod. DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. COMPENSI EROGATI nel 2006: il CUD 2006 può essere utilizzato anche per certificare i dati di periodi successivi all anno 2005, fino all approvazione definitiva del nuovo modello da utilizzare per tali periodi. INDICI NOVITÀ PRIMO PIANO ENTI NON COMMERCIALI QUESITI VARIE PREVIDENZA AGENDA 11

2 ESPOSIZIONE dei DATI da INDICARE nel CUD: il CUD deve rispettare la sequenza, la denominazione e l indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione. Si può comunque omettere di indicare la denominazione e il numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro. DECESSO del PERCETTORE: in caso di decesso del soggetto sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione CUD relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi e le altre somme ad esso corrisposte ed indicando nella Parte A i dati anagrafici relativi al defunto. La certificazione deve essere consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell art. 7, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5107], agli eredi del sostituito. TERMINE di SCADENZA per la CONSEGNA del CUD 2006: il sostituto d imposta o l ente erogante nonché gli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici devono consegnare la certificazione al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) entro il In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione va consegnata entro 12 giorni dalla richiesta dell interessato. CESSAZIONE del RAPPORTO di LAVORO nel 2005 CERTIFICAZIONE INTEGRATIVA: nel caso in cui, in seguito a cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2005, il sostituto d imposta abbia rilasciato al soggetto sostituito la certificazione prima dell approvazione del nuovo modello (CUD 2006), deve rilasciare, entro il , una certificazione integrativa che riporti i dati previsti nello schema CUD 2006 e non contenuti nello schema CUD 2005, già consegnato. Nella certificazione integrativa non è, invece, necessario riportare i dati già indicati nella vecchia certificazione (CUD 2005). NOVITÀ della CERTIFICAZIONE 2006: il CUD 2006, che va compilato esponendo i dati fiscali in centesimi (con arrotondamento per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, o per difetto se inferiore a 5) e i dati previdenziali con arrotondamento all unità di euro, presenta alcune novità rispetto a CUD Infatti il CUD 2006 (nella Parte B, relativa ai dati fiscali) recepisce le novità introdotte, a partire dai redditi 2005 (da indicare nel Mod. 730/ 2006 o nel Mod. Unico 2006), dalla Finanziaria 2005, in particolare: la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari, la cd. «family area» (nuovo art. 12, D.P.R. 917/ 1986 [CFF ➋ 5112]); è prevista anche una deduzione specifica per le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale in caso di non autosufficienza nella vita quotidiana (cd. deduzione per le «badanti»); l eliminazione delle detrazioni (e, quindi, dei relativi campi del CUD) già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore (è stato abrogato l art. 14, D.P.R. 917/1986); la tassazione separata dei dati relativi alle indennità di fine rapporto (TFR e indennità equipollenti) e alle prestazioni in forma di capitale alle quali sono applicabili le disposizioni del D.P.R. 600/1973. A partire dai redditi 2005, la Finanziaria 2005 ha anche ridotto le aliquote d imposta e modificato i relativi scaglioni di reddito (nuovo art. 13, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5113]): 23% fino a ; 33% oltre e fino a ; 39% oltre ; 39% + 4% (contributo di solidarietà) oltre Come chiarito nella C.M , n. 2/E, il contributo di solidarietà, anche se istituito come tributo autonomo e non inserito tra le norme del D.P.R. 917/1986, va considerato a tutti gli effetti come un ulteriore aliquota d imposta da applicare sui redditi eccedenti il limite di Inoltre, nel nuovo sistema di tassazione in vigore dal 2005, gli importi spettanti per gli oneri di famiglia, essendo deduzioni, non riducono più l Irpef lorda (come le detrazioni d imposta), ma riducono l imponibile fiscale (reddito complessivo) su cui calcolare l Irpef, come gli oneri deducibili e la deduzione «no tax area». Di conseguenza è stato riformulato anche l art. 3, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5103], relativo alla determinazione del reddito imponibile Irpef dal 2005: reddito imponibile Irpef = reddito complessivo oneri deducibili (art. 10, D.P.R. 917/ 1986) deduzione per assicurare la progressività dell imposta («no tax area» - art. 11, D.P.R. 917/1986) deduzioni per oneri familiari («family area» - art. 12, D.P.R. 917/1986). Come lo scorso anno, le istruzioni al CUD contengono l apposita Tabella B da cui desumere i numeri identificativi delle informazioni tipiche che il sostituto d imposta deve riportare nelle Annotazioni. DEDUZIONE «FAMILY AREA»: le detrazioni per carichi di famiglia indicate, fino al , nell art. 13, D.P.R. 917/1986, sono state sostituite, a INDICI NOVITÀ PRIMO PIANO ENTI NON COMMERCIALI QUESITI VARIE PREVIDENZA AGENDA 12

3 CUD BOZZA INTERNET 14/9/2005 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e6-quater 2006 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL ANNO EURO PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1 Redditi per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all art.11 del TUIR Ritenute Irpef 5 6 Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all art. 11, c. 1 del TUIR 2 Addizionale regionale all Irpef ADDIZIONALI IRPEF Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all art. 11 commi 2 e 3 del TUIR Lavoro dipendente Pensione Addizionale comunale all Irpef Ritenute Irpef sospese Addizionale regionale all Irpef sospesa Addizionale comunale all Irpef sospesa Primo acconto Irpef trattenuto nell anno Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell anno Acconti sospesi DEDUZIONE «NO TAX AREA» EFFETTIVA- MENTE SPETTANTE NUOVA DEDUZIONE «FAMILY AREA» SPET- TANTE Credito Irpef non rimborsato Credito di addizionale regionale all Irpef non rimborsato Credito di addizionale comunale all Irpef non rimborsato ALTRI DATI Deduzione per la progressività dell imposizione (art. 11 del TUIR) 17 Deduzione per coniuge e familiari a carico (art. 12, cc. 1 e 2 del TUIR) Imponibile IRPEF Imposta lorda Credito d imposta per Detrazioni per oneri le imposte pagate all estero Contributi previdenza Contributi previdenza complementare esclusi complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 dai redditi di cui ai punti 1 e Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 26 Previdenza complementare T.F.R. destinato al fondo per familiari a carico Contributi versati a enti e Presenza di assicurazioni casse aventi esclusivamente Applicazione sanitarie stipulate dal datore Richiesta di non applicazione della fini assistenziali maggiore ritenuta di lavoro deduzione di cui all art. 11 del TUIR Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d imposta 27 RICHIESTA DI NON APPLICARE LA «NO TAX AREA» Casi particolari 37 partire dal 2005, con il nuovo sistema di deduzioni per oneri di famiglia, nel quale tali deduzioni (come per la «no tax area», introdotta dalla L. 350/2003 Finanziaria 2004 e in vigore dai redditi 2004) spettano, però, in via teorica e non in modo automatico. Infatti le deduzioni per coniugi, figli e altri familiari a carico effettivamente spettanti variano in base al reddito complessivo dei contribuenti e si calcolano applicando la formula prevista nel co. 4-ter dell art. 12, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5112], in modo analogo a quella per determinare la «no tax area»: ( deduzioni per oneri familiari teoriche + oneri deducibili reddito complessivo) / Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione teorica spetta per intero, mentre non compete se è pari o minore di zero; se, invece, il rapporto è compreso tra zero e 1, la deduzione effettiva si ottiene moltiplicando quella teorica (si vedano sotto gli importi) per il risultato del rapporto, considerando le prime quattro cifre decimali (con troncamento). IMPORTI delle NUOVE DEDUZIONI 2005: dal reddito complessivo 2005 si deducono, per oneri di famiglia, i seguenti importi (teorici): coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 3.200; figlio (anche se non convivente e a prescindere dall età) e altri familiari di cui all art. 433 c.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria: (si ricorda che i familiari di cui all art. 433 c.c. sono: coniuge, figli, anche naturali e adottivi, genitori, ascendenti naturali e adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, anche unilaterali). L importo di viene aumentato a: per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; per il primo figlio se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli; per ogni figlio portatore di handicap. Le maggiori deduzioni riconosciute per i figli minori di 3 anni, per il primo figlio in caso di mancanza dell altro genitore ovvero per i figli portatori di handicap sostituiscono la deduzione INDICI NOVITÀ PRIMO PIANO ENTI NON COMMERCIALI QUESITI VARIE PREVIDENZA AGENDA 13

4 di e sono alternative tra loro. Pertanto, per un figlio minore di 3 anni la deduzione di spetta in sostituzione (e non in aumento) di quella pari a 2.900, e per un figlio minore di 3 anni, portatore di handicap, è riconosciuta la deduzione più favorevole di La deduzione per le spese documentate sostenute per le badanti di persone non autosufficienti spetta fino a TASSAZIONE degli ARRETRATI di LAVORO DIPEN- DENTE: le nuove aliquote Irpef si applicano dall anche sugli arretrati di lavoro dipendente (art. 17, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5117]). Per gli emolumenti arretrati erogati a partire dal 2005, cessa anche l applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 2002, mentre si applicano direttamente quelli introdotti dalla Finanziaria 2005 e in vigore nel Con riferimento agli adempimenti dei sostituti d imposta, per quanto concerne gli arretrati di lavoro dipendente percepiti dal 2005, il reddito da considerare per determinare l aliquota media applicabile (reddito complessivo netto del biennio anteriore all anno in cui i redditi sono percepiti) deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell imposizione («no tax area»). DOPPIA CLAUSOLA di SALVAGUARDIA: la Finanziaria 2005 ha ulteriormente prorogato la possibilità per il contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, le «vecchie» modalità di tassazione, se più favorevoli al contribuente. Quindi in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2005 (Mod. 730/2006 o Mod. Unico 2006) sarà possibile optare per le regole di tassazione in vigore al oppure al SOSTITUTI d IMPOSTA CONGUAGLIO e CERTIFI- CAZIONE CUD 2006: come specificato nella C.M , n. 2/E, secondo la formulazione in vigore dal 2005 dell art. 23, co. 2, lett. a), D.P.R. 600/1973 [CFF ➋ 6323], il sostituto d imposta effettua la ritenuta alla fonte sulla parte imponibile delle somme e dei valori che formano il reddito di lavoro dipendente (senza includere le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati) o assimilato (ad es. co.co.co.), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote Irpef, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni «no tax area» e «family area» rapportate al periodo di paga. Il sostituto d imposta deve tener conto delle deduzioni per familiari a carico (art. 12, co. 1 e 2, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5112]) e non anche della deduzione riconosciuta per gli addetti all assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (art. 12, co. 4-bis, D.P.R. 917/1986). Quest ultima deduzione, infatti, potrà essere fatta valere dall interessato in sede di dichiarazione dei redditi. Al momento del conguaglio (entro il 28 febbraio dell anno successivo o in caso di cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà procedere al ricalcolo definitivo delle deduzioni spettanti per assicurare la progressività dell imposizione e per oneri di famiglia. Tenuto conto dell importo delle deduzioni risultanti da tale calcolo, il sostituto effettuerà il conguaglio tra l ammontare delle ritenute operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo, se riferiti all anno precedente, e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti stessi. Nella certificazione CUD 2006 il sostituto dovrà indicare: l importo della deduzione «no tax area» (art. 11, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5111]) riconosciuta per assicurare la progressività dell imposizione; l importo delle deduzioni riconosciute per oneri di famiglia (art. 12, commi 1 e 2 del D.P.R. 917/1986). N.B.: tali indicazioni vanno effettuate anche in caso di rapporti cessati nel corso del 2005, prima della predisposizione del modello CUD In questo caso, l indicazione delle deduzioni per oneri familiari riconosciute deve essere effettuata nelle «Annotazioni» del CUD 2005, utilizzando il codice 99, Tabella B (C.M , n. 2/E). PARTE B del CUD 2006 DATI FISCALI: nella Parte B della bozza di CUD 2006, relativa ai dati fiscali, devono essere certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti, e indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni o acconti erogati nell anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993 erogate in forma di capitale), gli oneri deducibili e detraibili, e gli altri dati necessari ai fini dell eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che erogano pensioni di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. Come l anno scorso, nel punto 1 si indica il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati per i quali è teoricamente possibile usufruire della «no tax area» di cui all art. 11, co. 1, 2 e 3, D.P.R. 917/1986, vale a dire l importo base forfetario di più, alternativa- INDICI NOVITÀ PRIMO PIANO ENTI NON COMMERCIALI QUESITI VARIE PREVIDENZA AGENDA 14

5 mente, per i dipendenti e assimilati, o per i pensionati. L eventuale richiesta di non applicazione della «no tax area» quest anno va segnalata nella casella 36. In tal caso, ferme restando le modalità di compilazione dei punti 3 e 4, nel punto 17 non si indica alcun importo. Tra le tipologie di reddito da indicare nel punto 1, rientrano, ad es., stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc. Nel punto 1 il reddito va indicato al lordo della «no tax area» e, novità 2005, della «family area» effettivamente attribuite dal sostituto d imposta al percipiente evidenziate, rispettivamente nei punti 17 e 18, ma al netto degli oneri deducibili (art. 10, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5110]), indicati ai punti 26 e 28 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito, in quanto trattenuti direttamente dal sostituto. Nel punto 2 si indica il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile usufuire teoricamente solo della deduzione di cui all art. 11, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5111] (vale a dire solo l importo base forfetario di 3.000) e non delle ulteriori deduzioni di cui ai co. 2 e 3 ( per i dipendenti e assimilati e per i pensionati). Tra le tipologie di reddito da indicare nel punto 2, rientrano indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni (non rese nell esercizio di professioni o imprese commerciali), indennità percepite per l esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l attività libero-professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc. Come previsto al punto 1, anche l importo da evidenziare nel punto 2 deve essere al lordo delle deduzioni per la progressività e per oneri familiari eventualmente riconosciute ed esposte, rispettivamente, nei punti 17 e 18. Inoltre, con riferimento ai redditi esposti nei punti 1 e 2, nelle Annotazioni va fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito conguagliato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa), del relativo importo, della presenza del T.F.R. ai sensi dell art c.c., specificando anche se si tratti di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Gli importi delle addizionali regionale e comunale Irpef eventualmente evidenziati, rispettivamente, nei punti 6 e 7 sono determinati, per i residenti, sui redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della deduzione per coniuge e familiari a carico di cui al punto 18 e comportano l obbligo per il sostituto d imposta di trattenere le addizionali in rate, nel corso del periodo d imposta successivo, oppure in un unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In quest ultimo caso, le Annotazioni devono contenere l informazione che tali importi sono stati interamente trattenuti (codice 14, tabella B). Nel punto 17 (che, però, non va compilato se il percipiente ha richiesto al sostituto la non applicazione della deduzione) va indicato l importo della «no tax area» riconosciuta ai sensi dell art. 11, D.P.R. 917/1986 (importo forfetario e importo variabile) e determinata come previsto dal co. 5 del medesimo articolo. La «family area» trova, invece, spazio nel nuovo punto 18, in cui va riportato il totale delle deduzioni spettanti per coniuge e familiari a carico (commi 1 e 2, art. 12, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5112]), calcolato ai sensi del co. 4-ter di tale articolo (si veda la formula a pag. 13). Nel punto 18 va ricompresa anche la maggiore deduzione spettante per ogni figlio di età inferiore a tre anni, per il primo figlio in mancanza dell altro coniuge e quello per ogni figlio portatore di handicap. I dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si applica il D.P.R. 600/1973 vanno indicati nei punti da 68 a 72; in particolare si tratta di: T.F.R., indennità equipollenti, altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate nel 2005, relativi acconti e anticipazioni erogati nel 2005 ed eventualmente in anni pregressi, e le ritenute operate; indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. in cui il diritto all indennità risulti da un contratto di data certa anteriore all inizio del rapporto; prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, comprese le anticipazioni erogate nel 2005 ed eventualmente in anni pregressi, il riscatto anche parziale ai sensi dell art. 10, co. 1-bis, D.Lgs. 124/1993, il riscatto esercitato ai sensi dell art. 10, co. 3-ter e 3- quater (vale a dire il riscatto da parte del coniuge, dei figli o dei genitori delle somme versate ai fondi pensione da parte degli eredi delle posizioni pensionistiche individuali) e il riscatto esercitato ai sensi dell art. 10, co. 1, lett. c) dello stesso decreto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché le relative ritenute operate. Ilaria Callegari INDICI NOVITÀ PRIMO PIANO ENTI NON COMMERCIALI QUESITI VARIE PREVIDENZA AGENDA 15

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