Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n del 27/06/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

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1 Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n del 27/06/2013 Sent. n. 2516/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA composta dai Magistrati: dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente f.f. dott. Antonio NENNA Consigliere dott. Giuseppe GRASSO Referendario ha emesso la seguente : SENTENZA 2516/2013 nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al numero del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di SGARITO Giusepp, rappresentato e difeso dall avv. Enrico Quattrocchi. Uditi, alla pubblica udienza del , il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale dr.ssa Maria Concetta Carlotti e l avv. Antonino Gulotta, delegato dall avv. Quattrocchi. Esaminati gli atti e documenti di causa. FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, in relazione al pag. 1 di 20

2 procedimento penale n. 769/05 RGNR, emetteva richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sig. Giuseppe Sgarito, il quale, al fine di essere incluso nelle graduatorie per le supplenze in diversi istituti scolastici, avrebbe presentato un falso diploma di specializzazione polivalente per l insegnamento di sostegno, asseritamene rilasciato dall Associazione Nazionale Famiglie Emigrati ( A.N.F.E.). In particolare, il sig. Sgarito risultava aver utilizzato detto titolo di studio per essere incluso nelle graduatorie dei supplenti negli istituti scolastici IPAA di Castelbuono, ITCG di Prizzi, M. Picone di Lercara Friddi, ITC di Alia, Liceo Classico di Valledolmo, ITG di Vicari. In sede di indagini la Polizia Giudiziaria procedeva a sentire a s.i. il sig. Paolo Genco, delegato regionale dell A.N.F.E. il quale dichiarava che: il sig. Sgarito non aveva mai frequentato alcun corso presso l Associazione; al n. 32 del registro di rilascio diplomi relativo ai corsi biennali di specializzazione polivalente ( biennio 1995/97- corsi di Favara ed Agrigento) ed al corrispondente n. 152 del Provveditorato agli Studi di Agrigento, corrispondeva il nominativo di tale sig. Giuseppe Randazzo e non dello Sgarito; il nominativo dello Sgarito non risultava nei verbali degli esami finali dei corsi di Favara e Agrigento, unici corsi svolti nella provincia nel periodo di riferimento; pertanto il diploma in questione era da ritenere falso e che all esame erano da non ritenere autentiche le firme del direttore del corso di Favara e del Provveditore agli Studi. Veniva sentito anche il sig. Randazzo il quale dichiarava di aver conseguito, presso l A.N.F.E. di Favara, l attestato per l insegnamento di sostegno in data 23/9/1997; di ricordare tutti i cognomi dei colleghi di corso e di poter affermare con certezza che il signor Sgarito non aveva frequentato quel corso. pag. 2 di 20

3 In sede istruttoria, il PM presso questa Corte acquisiva, quindi, presso la Direzione Territoriale - Palermo del Ministero dell Economia e delle Finanze la documentazione relativa alle somme liquidate al sig. Sgarito per gli incarichi espletati (c.d. cedolini) nel periodo dal gennaio 2001 al febbraio 2009, quantificate in complessivi ,10 (come risulta dalla nota prot. n /09 del 9/4/2009 e relativi allegati). Tutto ciò considerato, ritenuto sussistere un danno quantificabile in ,10 ascrivibile al comportamento doloso del sig. Sgarito, in data 27 aprile 2009, veniva emesso invito a dedurre, ritualmente notificato. A seguito di richiesta di quest ultimo di essere sentito, in data 10 luglio 2009,il PM procedeva ad audizione dello stesso. Nell atto di citazione il PM ha osservato che, in base alla specifica normativa in materia, l'insegnante di sostegno è un insegnante in possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, e che ha conseguito lo specifico titolo di specializzazione, al termine di un corso biennale. In quanto tale, l'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, con funzione docente e didattica in senso proprio, assegnato a tutta la classe (e non al singolo alunno portatore di handicap) che partecipa alla programmazione educativa, avendo la contitolarità dell'insegnamento e curando la programmazione delle attività scolastiche. La sua presenza, in classi con soggetti portatori di handicap, rappresenta la risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato). In ciò la sua figura si differenzia dalla figura dell'assistente educatore, il quale non pag. 3 di 20

4 svolge attività didattica, ma una semplice attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa, per consentire all'alunno disabile la piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Si tratta, quindi, di un'attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso stretto, essendo tale attività un semplice supporto materiale rivolto al singolo per tutto quanto gli possa essere utile alla sua piena partecipazione alle proposte scolastiche formative. Come tale detto servizio non può, quindi, essere equiparato all'attività dell'insegnante di sostegno, la quale è prestata da insegnanti in possesso del titolo di specializzazione, in aggiunta al diploma di laurea), quale imprescindibile requisito prescritto dall ordinamento. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia, ha affermato che l'attività di sostegno prestata da un insegnante in favore di alunni handicappati in carenza del titolo di specializzazione non può essere valutata come servizio pre-ruolo (Cons. Stato, Sez. VI, 07/05/2004, n.2808) e che il servizio svolto dall'insegnante in attività di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione previsto dal D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970, non è valutabile ai fini dell'inquadramento nel ruolo del personale docente (Cons. Stato, Sez. VI, 20/03/2001, n Cons. Stato, Sez. VI, 16/11/2000, n.6119), con ciò ribadendo l imprescindibilità del possesso del titolo specialistico quale requisito per l accesso a tale tipologia di docenza ( Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2003, n. 937). Ciò premesso, nel caso in esame le risultanze documentali, come esposte nella parte in fatto, proverebbero inequivocabilmente, ad avviso del PM, che la condotta tenuta dal sig. Sgarito, oltre ad integrare una fattispecie penalmente rilevante, ha cagionato anche pag. 4 di 20

5 un danno erariale corrispondente alle retribuzioni percepite dallo stesso. Invero, lo stesso al fine di conseguire, negli anni dal 2001 al 2009 gli incarichi di supplenza presentava falsa documentazione attestante il conseguimento del titolo specialistico. Tale comportamento doloso che non è stato certamente connotato da requisiti di lealtà e correttezza cui sono tenuti tutti i cittadini in generale, ed in particolare i pubblici dipendenti, integra anche gli estremi di una fattispecie di responsabilità contabile. Infatti, il legittimo esercizio di un attività professionale, per la quale l ordinamento richiede specifici titoli di studio, consegue all esigenza che determinate professioni, richiedenti ben individuati requisiti siano esercitati soltanto da chi, avendo seguito un apposito corso di studi universitari risulti in possesso delle qualità culturali richieste dalla legge. Il possesso del diploma di specializzazione costituisce requisito imprescindibile per l accesso all insegnamento quale docente di sostegno, né può riconoscersi un residuo valore all attività comunque prestata in assenza del titolo specifico, giacché si tratterebbe di altra e diversa tipologia di supporto, riconducibile ad una distinta figura professionale. Trattandosi, quindi, di attività prestata in assenza del titolo di studio previsto e come tale non riconducibile ad accertate conoscenze culturali e capacità professionali, la prestazione resa non può essere considerata in alcun modo utile ai fini del perseguimento dell interesse pubblico cui la stessa è preordinata. Al riguardo, recente giurisprudenza di questa Corte, chiamata a pronunciarsi in proposito, ha affermato che la percezione di emolumenti da parte di soggetto privo del titolo di studio richiesto costituisce indebita percezione di somme, trattandosi di retribuzione corrisposta senza giusta causa corrispettiva. Esclude, altresì, che l attività pag. 5 di 20

6 prestata possa aver recato alcun vantaggio patrimonialmente quantificabile all ente medesimo (Corte dei Conti, Sez Appello per la Sicilia, n. 154/A/ Sez. Giuris. Sicilia n.1737/2009 e n. 1794/2009 ). Ciò premesso il PM ha ritenuto che non possano sussistere ragionevoli dubbi sulla responsabilità dello Sgarito che poneva in essere la sua condotta dolosa, mediante presentazione del suddetto certificato falso, al fine trarre utilità personale derivante dall ingiusto profitto. Tale condotta, sicuramente penalmente rilevante, integra anche fattispecie di responsabilità amministrativo contabile, poiché attuata in dispregio ed in violazione di ogni norma di carattere generale inerente i doveri di correttezza, lealtà e fedeltà che gravano su tutti i pubblici dipendenti; ciò aggravato dalla considerazione che una maggiore coscienza delle funzioni che avrebbe dovuto svolgere e del ruolo rivestito avrebbero certamente richiesto alla stessa maggior coscienza e senso responsabilità. Per tali ragioni il PM ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione della somma di ,10 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con memoria depositata il , il convenuto ha chiesto la sospensione del processo contabile in attesa della definizione del processo penale. Inoltre ha affermato che: il diploma da lui prodotto non è falso; per conseguire la supplenza era sufficiente il diploma di ragioniere ed il titolo di specializzazione è servito solo per conseguire un punteggio aggiuntivo (tanto risulterebbe dalla circolare emessa dal Dipartimento per l Istruzione Direzione Regionale per il personale della scuola prot. N Uff. III del e dalla nota del Ministero della P.I: del riguardante la pubblicazione delle pag. 6 di 20

7 graduatorie d istituto di II e II fascia definitive per le supplenze del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado); dopo l inizio del procedimento penale egli ha conseguito altro titolo di specializzazione nel 2007; ha svolto l attività di insegnante di sostegno con una valutazione ampiamente positiva dei capi d istituto. Successivamente questa Corte, con Ordinanza disponeva la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale pendente per i medesimi fatti. Quindi il PM riassumeva il giudizio facendo presente che il processo penale era stato definito con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.140/201 del , divenuta irrevocabile in data Dall esame di detta sentenza si evince che nei confronti dell odierno convenuto è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione (Capo A dell imputazione) per il delitto previsto dagli artt. 62 n. 2, 476 e 482 del c.p. (per avere formato un falso diploma di specializzazione polivalente, apparentemente rilasciato dall A.N.F.E.). Inoltre lo stesso: è stato dichiarato colpevole (Capo B dell imputazione) del delitto previsto dagli artt. 81 e 640 co. 2, n. 1 del c.p.,limitatamente ai fatti concernenti gli istituti scolastici IPAA di Castelbuono e M. Picone di Lercara Friddi, e condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa; è stato assolto dalla stessa imputazione di cui al capo B limitatamente ai fatti concernenti gli ulteriori istituti scolastici indicati in detto capo d imputazione (ITCG di Prizzi, ITC di Alia, Liceo Classico di Valledolmo, ITG di Vicari) in quanto il giudice penale ha accertato che non risulta, in alcun modo ( né in forza delle deposizioni pag. 7 di 20

8 assunte, né in forza della documentazione acquisita) che lo Sgarito abbia mai presentato domanda di insegnamento e/o espletato attività lavorativa presso gli istituti scolastici da ultimo citati.. Con memoria depositata il il difensore del convenuto ha fatto presente che il convenuto è stato prosciolto per intervenuta prescrizione dal reato di cui al capo A) della rubrica, vale a dire dall'imputazione di falsificazione del diploma di specializzazione polivalente per l'insegnamento di sostegno, nel procedimento penale definito con sentenza n. 140/2011 del Tribunale di Termini Imerese, mentre è stato condannato per il reato di cui al capo B) - vale a dire per il reato di truffa limitatamente all'attività di insegnamento prestato presso gli istituti scolastici di Castelbuono e Lercara Friddi. Ha inoltre rappresentato che la mancata impugnazione in termini della sentenza è stata dovuta ad un disguido è perciò la stessa è passata in giudicato. Le risultanze processuali, ad avviso del difensore, hanno dimostrato l'autenticità del titolo di studio di specializzazione perchè riconosciuto dalla Direttrice del Corso che lo aveva rilasciato, come attesta la testimonianza resa dalla Direttrice Didattica dott.ssa Maria Mannone. Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato riconoscendone l'innocenza anziché limitarsi a rilevare l'intervenuta prescrizione, stante l'acquisizione della prova certa dell'insussistenza della falsificazione del titolo e di conseguenza del suo utilizzo. In ogni caso l'inesistenza della falsificazione del diploma di specializzazione ad opera dei comparente e il fatto che lo steso fosse in possesso del titolo di geometra lo abilitava alla attività di insegnante di sostegno. Il diploma di specializzazione ha semmai favorito il convenuto solo nel collocamento utile nelle graduatorie. pag. 8 di 20

9 In conseguenza nessun ingiusto profitto ha conseguito il convenuto. Ciò si evince dalla Circolare emessa dal Dipartimento per l'istruzione Direzione Regionale per il personale della scuola - prot. n Uff. 1/1 del e dalla Nota del del Ministero della Pubblica Istruzione riguardante la pubblicazione delle graduatorie d'istituto di II e III fascia definitive per le supplenze del personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado. Le supplenze possono essere attribuite infatti anche ad aspiranti privi di titolo di specializzazione. Le prestazioni di attività lavorative da parte del deducente sono state regolari ed hanno conseguito risultati soddisfacenti, apprezzati sia da parte del Dirigente dell'istituto che dei familiari dei soggetti seguiti. A fronte dell'imputazione che gli era stata elevata il convenuto aveva frequentato nuovamente altri corsi di specializzazione conseguendo il relativo titolo nell'anno Se un danno economico può supporsi che sia derivato dalla condotta contestata al comparente questo potrebbe in ipotesi riguardare eventuali concorrenti superati nella graduatoria ingiustamente dallo Sgarito in virtù del maggiore punteggio fatto valere dalla presentazione del titolo specializzante, e non altri. Il Diploma di specializzazione non é stato ritenuto falso dal Tribunale che non ne ha disposto la distruzione, come risulta dal dispositivo di sentenza in quanto pienamente accreditato dal riconoscimento di autenticità della firma che ne ha fatto la Direttrice del Corso ISEF che aveva rilasciato quell'attestato, la dott.ssa Mannone Maria, assunta quale teste dell'accusa nel corso dell'inchiesta dibattimentale. Il che rende maggiormente evidente la legittimità delle prestazioni didattiche fornite dal convenuto e del corrispondente diritto dello stesso di percepire le retribuzioni per pag. 9 di 20

10 l'insegnamento prestato, valutato dai capi di istituto interessati positivamente. Non sussiste una reale offesa patrimoniale patita dal Ministero della Pubblica Istruzione ad opera del convenuto, che al contrario verrebbe a soffrire un grave ed ingiusto depauperamento perché avrebbe prestato valida attività didattica senza ricevere la giusta ricompensa in violazione delle disposizioni dettate dall'art.36 della Costituzione. Per i detti motivi la difesa ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria. In via istruttoria, ha chiesto autorizzarsi il convenuto a richiedere copia degli attestati dell'attività didattica prestata presso i predetti istituti ed il giudizio espresso dai capi di Istituto. Successivamente questa Corte ha disposto un supplemento istruttorio, da eseguirsi a cura del PM, per accertare con precisione, in relazione ai fatti di cui si discute nell odierno giudizio, l importo delle retribuzioni complessivamente percepite dal convenuto nel periodo, in relazione ai fatti di causa, in cui ha insegnato presso gli istituti scolastici IPAA di Castelbuono e M. Picone di Lercara Friddi. Quindi il PM, esperito il supplemento istruttorio, con istanza del , ha chiesto la fissazione della odierna udienza ed ha allegato la nota n del del Ministero dell Economia e delle Finanze dalla quale risulta che il convenuto, in relazione ai fatti di causa, nel periodo in cui ha insegnato presso gli istituti scolastici IPAA di Castelbuono e M. Picone di Lercara Friddi, ha percepito la somma complessiva di ,07. Con memoria depositata il , la difesa del convenuto ha fatto presente che, nel corso del giudizio penale, era stata assunta la testimonianza della dott.ssa Mannone Maria, direttrice del Corso ANFE che aveva riconosciuto l'autenticità del titolo e della propria firma apposta sul diploma conseguito da Sgarito Giuseppe. pag. 10 di 20

11 Quest'ultimo aveva in effetti frequentato il Corso ANFE tenuto ad Agrigento dal Prof. Carmelo PATTI - Corso che non era stato convalidato dall'associazione ANFE per ragioni economiche, ma che era stato espletato sotto il controllo del Provveditorato degli Studi di Agrigento e della direttrice Maria Mannone. Il convenuto ha agito in assoluta buona fede e comunque era in possesso di un titolo di studio ( diploma di ragioneria) che di per sé lo abilitava a questo tipo di insegnamento. Ne consegue che poteva al più ritenersi danneggiato chi lo seguiva nella graduatoria e non certamente lo Stato, che ha beneficiato del lavoro regolarmente prestato - con profitto e con lode dall'ins. Sgarito Giuseppe. Avverso la graduatoria non venne interposto alcun gravame perchè chi seguiva sapeva della regolarità e validità del titolo di specializzazione posseduto dal collega Sgarito Giuseppe, il quale vantava un più lungo periodo di insegnamento e non lo precedeva semplicemente per il possesso del titolo di specializzazione. Infatti, il convenuto è sempre stato in possesso di titolo di diploma che lo abilitava a svolgere l'attività professionale di insegnante di sostegno, indipendentemente dal diploma di specializzazione conseguito nel corso tenuto dall'associazione A.N.F.E. in Favara, che è stato oggetto di contestazione. Tale titolo di specializzazione ha avuto solo carattere aggiuntivo, in quanto è valso, come detto, solo ad accrescere il punteggio vantato dal comparente, e certamente non dargli titolo per espletare l'attività di insegnante di sostegno, in quanto tale possibilità gli era consentita dal titolo di studio posseduto. A fronte dell'imputazione che gli è stata elevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il convenuto ha frequentato comunque altri corsi di specializzazione ed ha riconseguito altro diploma di specializzazione nell'anno 2007, rilasciato dall'università degli Studi di Catania (allegato alla memoria), a pag. 11 di 20

12 dimostrazione della sua idoneità a potere espletare l'attività di insegnante di sostegno. L'indagine dibattimentale ha comunque provato l'assunto difensivo di Sgarito Giuseppe, di avere partecipato al corso A.N.F.E. tenutosi in Agrigento, perchè riconosciuto dalla teste direttrice del corso, Mannone Maria, e di avere legalmente conseguito il diploma di specializzazione, che non è stato riconosciuto fals,. tanto vero che la sentenza penale, che ad ogni ragione fa stato, non dispone la distruzione del titolo, proprio perchè non se ne riconosce la falsità. Di guisa che non sussiste il reato di falso e il comparente non è stato condannato per il reato di falso e non ricorre l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, perchè tale fattispecie di reato è condizionata essenzialmente dal conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale avvalendosi di una azione ingannevole, azione che in questo caso non sussiste perchè manca la falsità del titolo. Tale diploma, infatti, è stato riconosciuto autentico dalla direttrice scolastica dott.ssa Maria Mannone che aveva curato il corso e rilasciato quel titolo ed il Tribunale di Termini Imerese non.ne ha disposto la distruzione, cosa che avrebbe necessariamente statuito ove avesse riconosciuto con certezza la falsità del titolo. Pertanto, Sgarito Giuseppe non ha tenuto una condotta dolosa causativa di danno erariale per un importo pari al compenso percepito per le mansioni di insegnante di sostegno svolte negli anni in contestazione. Il compenso percepito dal convenuto è stato legittimamente erogato e trova un essenziale presupposto nel possesso da parte dello stesso delle competenze specialistiche richieste per tale mansione e nel lavoro effettivamente svolto. Se si considera che si è trattato di poche ore di insegnamento e per potersi recare nei detti istituti, il comparente doveva spostarsi dal proprio comune di residenza (Favara) con un proprio mezzo, non essendo la zona raggiungibile in modo adeguato con mezzi pag. 12 di 20

13 pubblici, il costo effettivo di spesa che lo stesso ha dovuto sostenere è pari o forse superiore al ricavato, ma si è sobbarcato a tale impegno, anche fisico, con i rischi che comportava il continuo spostamento in macchina, solo perchè aveva interesse a conseguire dei punteggi che gli permettessero di progredire nella carriera e di assicurarsi un impiego duraturo e assicurare di che vivere alla propria famiglia composta dallo stesso, dalla moglie e da tre figli. Per tali ragioni la difesa ha chiesto il proscioglimento del suo assistito. DIRITTO L art. 8 del D.P.R , n.970, e l art. 325 del D.L.vo , n.297, e successive modificazioni, hanno espressamente stabilito che gli insegnanti di sostegno, incaricati di svolgere attività didattica nelle classi in cui sono inseriti alunni portatori di <handicap>, debbono essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso teorico-pratico di durata biennale presso Istituti di rango universitario, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. In base a tale normativa appare evidente che l espletamento dell attività d insegnante di sostegno a favore di alunni disabili presuppone il possesso di una preparazione professionale di tipo specialistico, la quale deve aggiungersi a quella ordinariamente richiesta al docente comune. Proprio per questo motivo gli aspiranti insegnanti di sostegno vengono inseriti in appositi elenchi, stilati e tenuti dall Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda della specializzazione da essi rispettivamente conseguita e delle particolari tipologie di alunni che dovranno seguire. Le specializzazioni possono essere, infatti, di vario tipo: monovalente per minorati psicofisici in genere; monovalente per soggetti affetti da menomazioni visive; pag. 13 di 20

14 monovalente per soggetti affetti da menomazioni uditive; polivalente; finalizzato all applicazione del metodo Montessori ecc.. Pertanto, quando l Amministrazione scolastica affida un incarico di sostegno ad un insegnante, essa non si limita a richiedere l espletamento di una qualsiasi attività didattica bensì pretende che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata, per l esecuzione della quale la legge impone, come regola generale, il possesso di uno specifico titolo di studio. Ne consegue che: la prestazione resa dal soggetto privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la frequenza dell apposito corso di specializzazione, non può affatto qualificarsi come insegnamento di sostegno in senso tecnico; l attività lavorativa che sia stata, in qualche modo, svolta non può ontologicamente aver prodotto (a causa dell oggettiva carenza dello <standard> di capacità professionale occorrente) la specifica utilità che l Amministrazione aveva preventivato di ricevere in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro. Passando all esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, risulta inequivocabilmente provato che il convenuto ha ottenuto il conferimento di incarichi di supplenza come insegnante di sostegno soltanto mediante la produzione di false dichiarazioni sul possesso del titolo di specializzazione prescritto dalla legge; ciò risulta accertato con sentenza n. 140/2011 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato con la quale il convenuto è stato condannato per il reato di cui al capo B) - vale a dire per il reato di truffa limitatamente all'attività di insegnamento prestato presso gli istituti scolastici di Castelbuono e Lercara Friddi; per altro i fatti come acclarati nel processo penale conclusosi con sentenza passata in giudicato non possono pag. 14 di 20

15 essere oggetto di alcuna contestazione in questa sede, giusto il disposto dell art. 651 c.p.p.; in virtù di tale norma, l efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa che concerne l accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l evento e il nesso di causalità materiale che sono stati assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni valutazione e statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento. Inoltre, nella fattispecie, l accertamento del giudice penale si è esteso anche, al fine di poter pronunciare la sentenza di condanna per truffa, a verificare la sussistenza dell elemento soggettivo per dolo. Deve, pertanto, affermarsi che: il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa specializzata (che avrebbe dovuto essere resa dal convenuto ai fini del soddisfacimento dell interesse pubblico prefissato dalla legge) ed il compenso correlativamente pattuito con l Amministrazione (in conformità al C.C.N.L. di categoria) risulta irrimediabilmente inficiato dalla carenza nel docente incaricato della peculiare professionalità richiesta dalla normativa vigente; non può esservi alcun dubbio sul fatto che le retribuzioni percepite dal convenuto (per effetto del fraudolento conseguimento da parte sua, in violazione di norme imperative, degli incarichi come insegnante di sostegno) siano giuridicamente prive di giusta causa. Né può assumere rilevanza in contrario l argomentazione addotta dallo stesso, secondo cui, sulla base della Circolare emessa dal Dipartimento per l'istruzione Direzione Regionale per il personale della scuola - prot. n Uff. 1/1 del e dalla pag. 15 di 20

16 Nota del del Ministero della Pubblica Istruzione, sarebbe stato possibile, ove fossero risultati ormai esauriti gli elenchi dei docenti specializzati, il conferimento di supplenze in qualità d insegnante di sostegno a soggetti ancora privi dell apposito diploma prescritto dalla legge. Infatti l ipotesi contemplata in tale circolare avrebbe, comunque, un carattere d eccezionalità (in quanto verosimilmente correlata all impossibilità di provvedere altrimenti ad una, sia pur limitata e provvisoria, tutela degli interessi scolastici degli alunni disabili) rispetto alla regola generale della necessità che l incarico come insegnante di sostegno venga conferito soltanto a chi sia già in possesso del diploma di specializzazione prescritto dalla legge. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non risulta, comunque, dimostrato che, alle epoche in cui il convenuto ottenne gli incarichi di supplenza come insegnante di sostegno, gli elenchi tenuti dall Ufficio Scolastico Provinciale fossero esauriti e, quindi, non vi fossero più docenti specializzati disponibili. In ogni caso l art. 325 del citato decreto legislativo prevede chiaramente, infatti, che il personale docente nelle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. E vero che l art. 127, 4 comma, del medesimo decreto ammette l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione, ma ciò è consentito unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati e nei modi previsti dal successivo articolo 455. Quest ultima disposizione (comma 12 ) impone che i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di pag. 16 di 20

17 ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. Nessuno di tali presupposti risulta sussistente nella fattispecie e, d altra parte, la falsificazione del titolo di specializzazione è avvenuta proprio perché l insegnante non si trovava in alcuna delle condizioni previste dalla norma per essere legittimamente nominato. Circa la presunta utilità, prospettata dalla difesa, che la prestazione resa dal convenuto, comunque, prodotto alla scuola, ritiene il Collegio che l attività svolta, proprio perché non collegata al possesso di un titolo di studio, che allo stato attuale della legislazione è requisito fondamentale ed indispensabile per l attività dell insegnamento di sostegno, non possa avere recato alcun vantaggio. Si rileva, in proposito, che la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio o comunque di un titolo di studio non legittimamente conseguito, comportano un danno risarcibile per l Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzione riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (C. Conti, Sez. III, 20/02/2004, n. 151). Possono, quindi, essere legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento nel possesso di conoscenze specialistiche. Nel caso in esame, il possesso di requisiti professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento dell intera attività di insegnante di sostegno svolta pag. 17 di 20

18 dallo Sgarito, cosicchè la mancanza del titolo di specializzazione esclude che anche solo una parte delle prestazioni da lei rese possano essere in alcun modo compensate. Nella valutazione dell assenza di utilità del lavoro svolto, occorre, altresì, considerare che l attività fraudolenta posta in essere dal convenuto ha impedito che insegnanti maggiormente preparati potessero meglio sviluppare e sostenere l integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, violando così il loro diritto all'educazione e all'istruzione. Aggiungasi che la violazione di norme imperative, come quelle che regolano la specifica materia dell insegnamento, costituenti principi basilari del nostro ordinamento giuridico, comportano un illiceità della causa del contratto di lavoro, con impossibilità di applicare l art c.c. Ne consegue che la circostanza di avere svolto la prestazione lavorativa negli anni in contestazione non può acquisire alcuna rilevanza, giacché la specifica prestazione richiesta prevedeva il possesso di apposito titolo, non conseguito dall interessata, né alcuna utilità o arricchimento ne sono derivati per la P.A. Da quanto sopra esposto si evince che nella fattispecie dedotta in controversia è dato, pertanto, riscontrare tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che compongono la struttura dell illecito erariale, ovvero una condotta, nello specifico attiva, etiologicamente connessa ad un evento dannoso ed ascrivibile sul piano psicologico ad un soggetto agente, a titolo di dolo. Va, pertanto, affermata la responsabilità del convenuto per l indebita percezione delle retribuzioni contestate. Con riferimento alla quantificazione del danno operata dalla Procura, ritiene questo Collegio che la stessa debba essere condivisa. Non soltanto deve escludersi l applicabilità dell art.1, comma 1-bis, legge 14 gennaio pag. 18 di 20

19 1994, n. 20, come sopra ampiamente esposto, ma nemmeno può riconoscersi validità alla tesi difensiva secondo cui dovrebbe tenersi conto delle spese sostenute per svolgere l attività di insegnamento. Infatti, a fronte di una condotta dolosa dell interessato, è evidente che non può tenersi conto di asserite e non dimostrate spese sostenute proprio per il compimento di tale condotta. Si rileva, altresì, che la condotta dolosa dell interessato esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell addebito, di cui all art. 52 co. 2 del regio decreto 12 luglio 1934 n e all art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923 n In conseguenza va affermata la responsabilità del convenuto e quest ultimo va condannato al pagamento della somma di ,07 in favore del Ministero della Pubblica Istruzione ( oggi Ministero dell Istruzione, Università e ricerca ) oltre: 1)alla rivalutazione monetaria su tale somma, da determinarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., a decorrere dalla data dei singoli pagamenti (effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione in favore del convenuto) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; 2)agli interessi legali su detta somma, rivalutata come sopra, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. 3)alle spese di giudizio, in favore dello Stato. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, condanna il sig. Sgarito Giuseppe al pagamento, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione ( oggi Ministero dell Istruzione, Università e ricerca ), della somma di ,07, oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma, da determinarsi secondo gli indici pag. 19 di 20

20 I.S.T.A.T., a decorrere dalla data dei singoli pagamenti (effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione in favore del convenuto) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali su detta somma, rivalutata come sopra, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza ora detta e fino al soddisfo. Condanna inoltre detto convenuto alle spese di giudizio che si liquidano in EURO 444,82. Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del Il Presidente f.f. estensore F.to Vincenzo Lo Presti Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 27 giugno 2013 Il Funzionario C2 F.to Dr.ssa Claudia Chiarello pag. 20 di 20

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