Testo unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil

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1 Testo unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil PARTE PRIMA: misura e certificazione della Rappresentanza ai fini della contrattazione Collettiva nazionale di categoria; (pag.2-12) PARTE SECONDA: regolamentazione delle Rappresentanze in azienda; (pag ) PARTE TERZA: titolarità ed efficacia della Contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale; (pag ) PARTE QUARTA: disposizioni relative alle clausole ed alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell inadempimento; (pag ) CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI: (pag ) CRONOPROGRAMMA: (pag.53-54) 1

2 Per misura e certificazione rappresentanza delle OO.SS. aderenti alle Parti firmatarie si considerano: Dati Associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori); Dati Elettorali (voti espressi in occasione delle elezioni delle R.S.U.) 2

3 Il datore di lavoro rileva il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti a CGIL CISL UIL; La delega indica l organizzazione sindacale di categoria e iban per il versamento del contributo; Contributo non inferiore ad un valore % di una retribuzione convenzionale del minimo tabellare secondo ogni singolo CCNL; 3

4 Revoca delega: dichiarazione scritta al datore di lavoro con effetto alla fine mese di notifica (rilevazione deleghe); Nuova delega: utilizzo modulo in due parti; uno per il sindacato e uno per il datore di lavoro Delega a sindacato aderente agli Accordi: le imprese le accetteranno solo in caso di adesione ed obbligazione integrale contenuti Accordi ( e ) e T.U

5 INPS rileva numero deleghe da sezione apposita in UNIEMENS aziendali; Convenzione con INPS per rilevazione annuale numero deleghe sindacali di ogni CCNL; Codice identificativo per ogni CCNL di CTG; Codice identificativo per ogni O.S. di CTG; Rilevazione rappresentanza per stipula CCNL; 5

6 Datore di lavoro> Uniemens > codice ccnl > n deleghe > codice o.s. > forma rappresentanza sindacale unità con +15 dipp. (RSU/RSA); INPS> convenzione > elaborazione annuale > singolo CCNL > singola O.S. categoria > periodo gennaio-dicembre di ogni anno; Numero iscritti per O.S. ai fini rappresentanza = somma mensile rilevazioni deleghe : 12; 6

7 Per 2014 si rilevano deleghe del 2 semestre; Protocollo intesa firmatari T.U. con CNEL > trasmissione dati raccolti dall INPS; CNEL: pondererà dato associativo con risultati ottenuti nelle elezioni RSU; Le RSU vanno rinnovate ogni 3 anni; 7

8 Dati INPS su rilevazioni iscritti in unità produttive con RSA o senza forme di R.S. > CNEL nel febbraio successivo anno rilevazione; I verbali con i risultati delle elezioni RSU con voti per ogni O.S. da Commissione Elettorale > Comitato Provinciale dei Garanti (o simili); Invio verbali per RSU elette successivamente e per quelle ancora in carica già elette. 8

9 Comitato Provinciale Garanti > raccolta dati su RSU in validamente in carica al 31 luglio; Dati raggruppati da CPG per ogni O.S. categoria e li trasmette > CNEL entro il mese gennaio anno successivo rilevazione; CNEL > somma il n voti di ogni O.S. con n iscritti in unità produttive con + 15 dipp. (RSA o no RS) 9

10 CNEL entro aprile pondererà dato elettorale e dato associativo per ogni CCNL; Media semplice fra % iscritti (sul totale) e la % voti in elezioni RSU (sul totale votanti) con peso del 50% per ogni dato; CNEL comunica dato rappresentanza ai firmatari T.U. di ogni O.S. categoria per ogni CCNL; 10

11 CNEL comunica dati rappresentanza entro il maggio anno successivo rilevazione; 2015 > dati rappresentanza saranno utili per: 1. Raggiungimento soglia del 5%; 2. Misurazione maggioranze relative a piattaforme; 3. Rinnovo CCNL in scadenza da novembre 2015; 11

12 Dal 2016 (e di regola) i dati CNEL utili per: a) Raggiungimento soglia del 5%; b) Determinazione maggioranza del 50%+1 per: b1) sottoscrizione CCNL (ultimo dato disponibile) b2) presentazione piattaforme (dato disponibile 6 mesi prima scadenza CCNL); 12

13 13

14 Una sola forma di rappresentanza in ogni unità produttiva con +15 dipp.; Ove non ci siano mai state forme di RS e si opti non per le RSU ma le RSA: 1. Invarianza costi aziendali > come per RSU; 2. Alla scadenza RSA il passaggio a RSU deciso da OO.SS. rappresentative del 50%+1 a livello nazionale; In caso trasferimenti e mutamenti composizione unità produttive nuove elezioni RSU entro tre mesi. 14

15 Regole del T.U. che adeguano Accordo Interconfederale del e si applicano alle nuove costituzioni RSU e rinnovo di quelle esistenti; 15

16 Punto # 1: ambito ed iniziativa per la costituzione 1.1 Iniziativa costituzione RSU a O.S. categoria aderenti Accordo , protocollo e T.U criteri computo lavoratori part-time (proporzionale) e a termine (media mensile ultimi 24 mesi) 1.3 iniziativa costituzione RSU anche O.S. CTG firmatarie di CCNL applicato in unità produttiva e O.S. presentatrici liste elettorali se aderenti formalmente contenuti Accordo, Protocollo e T.U. 1.4 iniziativa esercitata congiuntamente o singolarmente dalle OO.SS. firmatarie; rinnovi anche da RSU esistente. 16

17 Punto # 2: composizione 2.1 elezione RSU a suffragio universale e scrutinio segreto; 2.2 definizione collegi elettorali; incidenza categorie lavoratori nella base occupazionale e adeguata composizione rappresentanza; 2.3 composizione liste: adeguata rappresentanza di genere e norme antidiscriminatorie; 17

18 Punto # 3: numero dei componenti A) 3 componenti RSU unità produttive > 200 dipp. B) 3 componenti ogni 300 dipp./ fraz. 300 in unità produttive > 3000 dipp. C) 3 componenti ogni 500 dipp./fraz. 500 in unità produttive dipp. In aggiunta al numero del punto b) 18

19 Punto # 4: Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio 4.1 componenti RSU subentrano a dirigenti RSA per diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti (Tit.III- L.300/70); 4.2 fatte salve condizioni miglior favore previste per le O.S. da CCNL o accordi diverso livello (numero, diritti, permessi e libertà sindacali); 4.3 sedi negoziali armonizzazione ambiti contrattuali; 4.4 le parti definiranno soluzioni che mantengano condizioni miglior favore vengano mantenute a chi le aveva stipulate; 19

20 4.5 diritti salvi per OO.SS. firmatarie CCNL applicato in U.P.: A) Indire assemblea per 3 delle 10 h/anno/lavoratore (congiuntamente o singolarmente); B) Permessi sindacali non retribuiti (art.24 L.300/70); C) Diritto di affissione (art.25 L.300/70). Punto # 5: Clausola di armonizzazione Le RSU subentrano alle RSA nella titolarità di poteri e nell esercizio delle funzioni spettanti per effetto di disposizioni di LEGGE. 20

21 Punto #6: durata e sostituzione nell incarico 6.1 Durata carica = 3 anni > decadenza automatica; dimissioni componente sostituito col primo dei non eletti appartenente alla stessa lista; 6.2 dimissioni e sostituzioni non oltre 50% componenti RSU > decadenza e obbligo di rinnovo RSU; 6.3 cambio di sindacato di componente RSU> decadenza dalla carica e sostituzione primo non eletti della lista di appartenenza originaria del sostituito; 21

22 Punto # 7: decisioni 7.1 Le decisioni delle RSU sono assunte a maggioranza secondo quanto previsto dalla PARTE TERZA di questo T.U.; 7.2 Le RSU delle imprese con più unità produttive potranno dotarsi di organi o procedure di coordinamento fissando poteri e competenze. 22

23 Punto # 8: clausola di salvaguardia 8.1 qualunque O.S. partecipi all elezione di RSU rinuncia formalmente a costituire RSA; 8.2 le O.S. di CTG aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi non costituiranno RSA dove siano state o vengano costituite RSU; 8.3 il passaggio dalle RSA alle RSU avviene solo su definizione unitaria dalle OO.SS. confederali; 23

24 Punto # 1: modalità per indire le elezioni 1.1 Almeno 3 mesi prima scadenza mandato RSU le OO.SS. congiuntamente o singolarmente o le RSU uscenti indicono le elezioni; Comunicazione affissa in apposito albo > 15 gg termine presentazione liste da affissione > scadenza h.24; 24

25 Punto # 2: quorum per la validità delle elezioni Elezioni valide col 50%+1 lavoratori aventi diritto; Quorum mancante> Commissione elettorale e OO.SS. operanti in Azienda determineranno futuri sviluppi per validità consultazione. 25

26 Punto # 3: elettorato attivo e passivo Votano (e sono eleggibili) apprendisti, operai, impiegati e quadri non in prova in forza alla data elezioni; votano pure i tempi determinati; Contrattazione di categoria disciplinerà l esercizio di voto di questi ultimi; 26

27 Punto # 4: presentazione delle liste Concorrono liste elettorali di: 1. OO.SS. Categoria aderenti Confederazioni firmatarie o firmatarie CCNL applicato; 2. Associazioni sindacali costituite con statuto e atto a condizione 27

28 che accettino formalmente e integralmente Accordo, protocollo e T.U. e con lista corredata da firme del 5% (az.+60 dipp.) o da tre lavoratori (unità prod. 16>60) Non candidabili: presentatori lista e componenti Commissione Elettorale; 28

29 Punto 4.3: candidati solo in una lista (oppure opzione prima della affissione liste); 4.4: numero candidati liste non oltre 2/3 del numero componenti la RSU da eleggere; 29

30 Punto # 5: Commissione Elettorale Una Comm. Elettorale in ogni unità produttiva; ogni O.S. presentatrice liste designerà un lavoratore della stessa e non candidato; 30

31 Punto # 6: compiti della Commissione Ricevere liste, verificare presentazione, costituire seggi, presiedere votazioni, assicurare scrutinio corretto, esaminare e decidere sui ricorsi, proclamare risultati elezioni; 31

32 Punto # 7: affissioni Liste candidati affisse ad Albo almeno 8 gg prima elezioni; Punto # 8: scrutatori Designazione (entro 24h da votazioni) uno scrutatore per seggio (non candidato) da parte presentatori liste; 32

33 Punto # 9: segretezza del voto: segreto, diretto e non è delegabile. Punto # 10: schede elettorali: scheda unica, liste in ordine presentazione e con stessa evidenza; vanno firmate da 2 componenti seggio; il Presidente del seggio consegna scheda ai votanti; voto di lista con croce su lista; il voto è nullo se la scheda è diversa, non firmata o presenta segni individuazione. 33

34 Punto # 11: preferenze Solo una della lista votata; croce o nome candidato su scheda; più preferenza a stessa lista vale solo come voto lista; voto a più liste o più candidati liste differenti > voto nullo; voto lista e candidati liste differenti> solo voto lista e nulle le preferenze; 34

35 Punto # 12: modalità della votazione: Comm. Elettorale fissa luogo e calendario votazione in accordo con Direz. Az.le; possibili più luoghi; aziende con molte unità produttive (di norma) voto contemporaneo; su Albo comunica luogo e calendario almeno 8 gg. prima votazione 35

36 Punto # 13: composizione del seggio elettorale; composto dagli scrutatori e da un Presidente nominato dalla Comm. Elettorale; Punto # 14: attrezzatura del seggio elettorale; la Comm. Elett. provvede all urna per votazioni e deve disporre elenco completo elettori aventi diritto; 36

37 Punto # 15: riconoscimento degli elettori; dovranno esibire documento riconoscimento o venire riconosciuti da min. 2 scrutatori; Punto # 16: compiti del Presidente; fa firmare da ogni elettore elenco aventi diritto al voto; 37

38 Punto #17: operazioni di scrutinio; al termine votazioni>verbale del Presidente seggio a Comm. El. > sigilla il tutto (schede, elenchi) > conserva min.3 mesi. Dopo si distrugge alla presenza delegato Comm. Elettorale; 38

39 Punto # 18: attribuzione dei seggi; Criterio proporzionale con resti più alti; liste con voti che danno seggi > candidati con più voti preferenza e in caso parità ordine di lista; 39

40 Punto # 19: ricorsi alla Commissione Elettorale Risultati scrutinio > assegnazione seggi > redazione verbale > affissione risultati > 5gg senza ricorsi > conferma verbale > trasmissione Comitato Garanti provinciale. In caso ricorsi Commissione Elettorale decide entro 48h > verbale > notifica rappresentanti liste, Comitato Garanti, Assindustria che comunicherà all Azienda; 40

41 Punto # 20: Comitato Provinciale dei Garanti Competente per ricorsi contro le decisioni della Comm. El.; decide entro 10 gg. composto da un membro per O.S. interessata al ricorso, uno di Assindustria e presieduto da Direttore DTL o suo delegato; 41

42 Punto # 21: comunicazione della nomina dei componenti della RSU; definiti eventuali ricorsi, la nomina dei componenti RSU è comunicata a Direz. Aziendale dalle OO.SS. di appartenenza; Punto # 22: adempimenti della Direzione Aziendale; Mette a disposizione elenchi dipendenti aventi diritto voto e il necessario per svolgimento corretto operazioni elettorali; 42

43 1. CCNL funzione di garanzia e certezza trattamenti economici e normativi in tutti i settori del territorio nazionale; 2. Ammessi alla contrattazione collettiva Federazioni delle OO.SS. firmatarie con rappresentatività non inferiore al 5% (% iscrizioni certificate + % voti ottenuti su voti espressi); 3. le Federazioni di CTG decideranno modalità definizione piattaforma, delegazione trattante e attribuzioni con proprio regolamento; 4. le OO.SS. favoriranno, in ogni CTG, la presentazione di piattaforme unitarie. 43

44 5. per diritti sindacali art.19 L.300/70 sono i partecipanti alla negoziazione le OO.SS. con 5% di rappresentanza e contribuito alla definizione della piattaforma e partecipato delegazione trattante ultimo rinnovo CCNL secondo queste regole; 6. assenza piattaforma unitaria> negoziazione su piattaforma di OO.SS. Che abbiano rappresentatività di settore min. 50%+1; 7. CCNL efficaci ed esigibili quelli sottoscritti da OO.SS. rappresentative del 50%+1 della rappresentanza previa consultazione certificata a maggioranza semplice (modalità stabilite per ogni ccnl); atto vincolante Parti > sottoscrizione accordo; 44

45 8. gli accordi così conclusi sono efficaci ed esigibili per tutti i lavoratori e da tutte le OO.SS. aderenti alle parti firmatarie del T.U.; 9. impegno Parti firmatarie e Federazioni CTG dare piena applicazione e non promuovere iniziative contrasto accordi; 10. contrattazione aziendale si esercita su delega e per materie e con modalità previste dal CCNL di CTG o dalla Legge; 11. contratti Aziendali> parti economiche e normative efficaci ed esigibili per tutto personale e vincola tutte le OO.SS. CTG se approvati dalla maggioranza componenti RSU elette con le regole di questo T.U.; 45

46 12. in caso di RSA> i contratti aziendali sono efficaci se approvati da RSA maggioritarie deleghe sindacali nell anno precedente e rilevate ai sensi presente T.U.; Le RSA restano in carica tre anni; I contratti aziendali votati dai lavoratori (voto promosso da RSA in seguito a richiesta entro 10gg. da almeno una O.S. CTG espressione di Confederazione firmataria o dal 30% lavoratori azienda); Voto valido consultazione con partecipazione del 50%+1 aventi diritto; intesa respinta con maggioranza semplice votanti. 46

47 13. Articolazione contrattuale dei contratti aziendali; definizione sperimentale e temporanea intese modificative CCNL nei limiti e con modalità previste dagli stessi CCNL; norma temporanea: contratti aziendali conclusi da RSU/RSA insieme a OO.SS. Territoriali CTG o aderenti formalmente, possono in casi crisi, investimenti sviluppo economico occupazionale, definire intese modificative istituti CCNL su prestazione, orario ed organizzazione del lavoro; Le intese modificative sono efficaci ed esigibili come altri accordi disciplinati dal presente T.U. 47

48 1. le Parti convengono di definire disposizioni per prevenire e sanzionare azioni di contrasto che compromettano i processi negoziali e l esigibilità e l efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto del Protocollo, dell Accordo e del T.U.; 2. i CCNL sottoscritti ai sensi del Protocollo e del T.U. dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento per garantire alle Parti (tutte) l esigibilità degli impegni assunti e a prevenire il conflitto; 3. i CCNL determineranno le conseguenze sanzionatorie per comportamenti attivi od omissivi che impediscano l esigibilità dei CCNL di CTG stipulati ai sensi del T.U.; 48

49 4. le disposizioni definite dai CCNL riguarderanno i comportamenti di tutte le Parti e prevederanno sanzioni anche pecuniarie o che comportino la temporanea sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale o altra agibilità derivante dal presente T.U.; 5. Contratti Aziendali: definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie che hanno effetto vincolante oltre al datore di lavoro per le R.S. dei lavoratori e per le OO.SS. di CTG espressione delle Confederazioni firmatarie o per le Organizzazioni formalmente aderenti, e non per i singoli lavoratori. 49

50 CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI 1. le Parti firmatarie del T.U. si impegnano a far rispettare le regole e che le rispettive organizzazioni di CTG (territoriali e aziendali) si attengano a quanto pattuito; 2. Fase transitoria: in attesa che i rinnovi dei CCNL definiscano la materia disciplinata nella Parte Quarta, le Parti concordano che eventuali comportamenti non conformi siano oggetto di procedura arbitrale a livello confederale; 3. le Organizzazioni di CTG delle Parti firmatarie o aderenti sono obbligate a richiedere alle Confederazioni la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato composto pariteticamente da rappresentanti delle OO.SS. interessate e di Confindustria più un Presidente scelto di comune accordo (oppure da una lista definita congiuntamente); 50

51 CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI 4. La decisione del Collegio entro 10 gg dalla composizione dovrà prevedere misure per le OO.SS. e DD. in caso di inadempimento obblighi assunti e del mancato rispetto dalle rispettive articolazioni; 5. Istituita una Commissione Interconfederale Permanente (CIP) con funzioni di monitoraggio e garanzia sul T.U.; 6. CIP paritetica > 7 componenti: 3 designati da Confindustria e dalle tre dalle OO.SS. più rappresentative al momento della composizione CIP > esperti diritto del lavoro e relazioni ind.li > un Presidente (esperto materia) individuato da lista comune; > nessun compenso ai componenti; 51

52 CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI 7. CIP nominata per tre anni (possibile una conferma); 8. CIP stabilisce entro tre mesi un regolamento con modalità funzionamento, poteri intervento per garantire esigibilità a contenuti T.U. definendo controversie anche con giudizio arbitrale; 9. CIP dotata di risorse per funzionamento previsti da apposito fondo di scopo istituito dalle Parti; 10. il T.U. può essere disdetto dalle parti con 4 mesi di preavviso. 52

53 C R O N O P R O G R A M M A 31 luglio (ogni anno): raccolta dati su RSU verbali elettorali > (Comitato Garanti Provinciale - CGP); Luglio > dicembre 2014: rilevamento deleghe iscrizione alle OO.SS. Az. +15 dip. (anno 14) Gennaio (ogni anno): definizione contributo associativo (CCNL di ogni Categoria) Gennaio > CGP trasmette dato RSU anno precedente per CTG sindacale > CNEL 53

54 CRONOPROGRAMMA Febbraio > INPS trasmette dati iscritti rilevati in Unità Produttive +15dip (+RSA + nors) anno precedente > CNEL Aprile > CNEL pondera dato elettorale ricevuto da CGP con dato associativo ricevuto da INPS; Maggio > CNEL comunica a parti stipulanti dato rappresentanza per ogni O.S. in ogni CCNL; 54

55 a cura di Marco De Silva CGIL Liguria 55

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