IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

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1 D.Lvo 39/ Artt. 6 Parere: CONSOB Concerto MIN. GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l albo dei revisori legali dovrà acquisire ai fini dell iscrizione; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; VISTO in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonché le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa; VISTO l articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l accertamento dei requisiti per l abilitazione, nonché la cancellazione; VISTO l articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dell amministrazione digitale ; 1

2 VISTO l articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. in data in merito allo schema del presente regolamento; UDITO il parere del Consiglio di Stato, formulato nell adunanza consultiva per gli atti normativi in data.; VISTA la nota del n., con la quale, ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA Il seguente regolamento: CAPO PRIMO Disposizioni Generali Articolo 1 Registro dei revisori legali 1. Presso il Ministero dell economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n L iscrizione nel Registro dà diritto all uso del titolo di revisore legale. Articolo 2 Requisiti per l iscrizione al Registro dei revisori legali 1. Possono chiedere l iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo. 2

3 CAPO SECONDO Iscrizione delle persone fisiche e delle società Articolo 3 Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche 1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale; c) il codice fiscale e l eventuale numero di partita IVA; d) l indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente; i) il nome, il numero di iscrizione, l indirizzo e il sito internet dell eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell Unione europea o in Paesi terzi, con l indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; l) l indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; m) l eventuale rete di appartenenza, così come definita nell art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all art. 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti. 2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso il domicilio fiscale; c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA; d) l indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l indicazione dell autorità competente alla tenuta dell albo o registro; 3

4 g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell Unione europea o in Paesi terzi, con l indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; h) l indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; i) l eventuale rete di appartenenza così come definita nell art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all art. 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; k) di aver superato la prova attitudinale prevista dall articolo 2 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo; 3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano: a) le informazioni di cui ai punti da a) a j) del comma precedente; b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall art. 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo. Articolo 4 Contenuto della domanda di iscrizione delle società 1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all art. 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano quanto segue: a) la denominazione o la ragione sociale; b) l indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia; c) i riferimenti necessari per contattare la società, l eventuale sito internet e l indirizzo di posta elettronica, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società; d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società ed il codice fiscale degli amministratori; e) il nome, cognome e numero di iscrizione dei soci e degli amministratori della società di revisione, dei revisori legali che collaborano all attività di revisione presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lett. e), con l indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lett. e), con l indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell Unione europea o in Paesi terzi, con l indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; h) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell Unione europea o in Paesi terzi, con 4

5 l indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo; j) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all art. 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero del sito internet o altro luogo destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni. Articolo 5 Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1, è allegata la seguente documentazione: a) autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al superamento dell esame di idoneità professionale, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) copia del documento d identità in corso di validità; c) copia della ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. 3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo: a) autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al superamento della prova attitudinale; b) copia del documento di identità in corso di validità; c) copia della ricevuta di pagamento del contributo di cui all articolo 7 del presente regolamento. 4. Il Ministero dell economia e delle finanze disciplina, con propri atti, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. 5. Le persone fisiche che richiedono l iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. 6. Il Ministero dell economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione al Registro, acquisendo, tra l altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione. 5

6 Articolo 6 Presentazione della domanda di iscrizione delle società 1. La domanda di iscrizione delle società, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo: a) copia conforme all originale dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi; b) certificato camerale emesso da non oltre 60 giorni; c) autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società relativa ai dati ed ai requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera i), del presente regolamento; d) copia della ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. 3. Il Ministero dell economia e delle finanze disciplina, con propri atti, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. 4. I legali rappresentanti delle società che richiedono l iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. 5. Il Ministero dell economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione al Registro, acquisendo, tra l altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione. CAPO TERZO Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro Articolo 7 Contributo per l'iscrizione 1. I soggetti di cui all art. 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L importo di detto contributo è determinato con decreto del Ministero dell economia e delle finanze. 2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo. Articolo 8 Esame delle domande e iscrizione 6

7 1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione. 2. L Ufficio competente, se accerta l insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell istruttoria è sospeso. 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell economia e delle finanze dispone, con provvedimento motivato, il diniego all iscrizione. 4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell economia e delle finanze entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché comunicato al richiedente. Articolo 9 Decorrenza dell iscrizione 1. L iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella Gazzetta Ufficiale. CAPO QUARTO Cancellazione dal registro dei revisori Articolo 10 Cancellazione 1. Il Ministero dell economia e delle finanze dispone la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) in caso di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione. 2. Il Ministero dell economia e delle finanze, sentita la Commissione istituita ai sensi dell articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dispone la cancellazione del revisore o della società di revisione: a) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci; b) nei casi di gravi inadempimenti nello svolgimento dell attività di revisione legale, a seguito di un procedimento disciplinare che abbia avuto come esito un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, ai sensi degli artt. 24 e 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) nel caso in cui il revisore o la società di revisione legale non abbia ottemperato ai provvedimenti di cui agli articoli 24, comma 1, e 26, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 7

8 d) in caso di perdurante omesso versamento del contributo, laddove la procedura sanzionatoria non sia azionabile per irreperibilità del revisore legale o della società di revisione legale per tre anni consecutivi presso il domicilio o la sede indicati ai fini dell iscrizione al Registro. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il Ministero dell economia e delle finanze assegna all interessato un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell economia e delle finanze, sentito l interessato, dispone la cancellazione dal Registro con provvedimento motivato. 4. Il provvedimento di cancellazione è notificato all interessato con le formalità previste dal libro I, titolo VI, sezione IV, del codice di procedura civile. 5. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previo pagamento del contributo annuale previsto per i revisori inattivi relativo all intera durata del periodo di cancellazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 6. Salvo i casi di cancellazione previsti al comma 5, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione non possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali se non sono trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Tale nuova iscrizione è comunque subordinata alla rimozione delle cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro. 7. Il Ministero dell economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Articolo 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 8

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