Enti Culturali, Turistici e Sportivi Ferdeculture
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1 Enti Culturali, Turistici e Sportivi Ferdeculture Parti contraenti Stipula Decorrenza Scadenza Rinnovo Economica Normativa economico Federculture (Federazione Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero), Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-FPL Si veda anche il verbale integrativo stipulato in data Liv. Qualifiche Minimi A Personale privo di particolare esperienza che svolge attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza.060,00.6,00 A Personale che svolge attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza.275,64.337,29 A2 Personale che svolge compiti ausiliari e/o attività di attesa e di custodia.296,08.358,72 A3 Personale qualificato.344,40.409,38 B Personale privo di particolare esperienza che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere.90,00.252,00 B Personale che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere.364,85.430,8 B2 Personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità.445,40.55,26 B3 Personale in possesso di specializzazione di notevole complessità.488,75.560,7 C Personale di concetto che svolge attività di ordine tecnico, amministrativo e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori.549,56.624,45 C2 Personale di concetto che svolge attività di elevato contenuto professionale.593,8.670,8 C3 Personale di concetto che, in possesso delle capacità del livello inferiore, le esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni ed elevata variabilità.65,90.73,74 D Personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche.740,43.824,55 D2 Personale direttivo preposto alla guida di unità organizzative di particolare importanza D3 o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico , ,80 Personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie, di elevata variabilità, di notevole e particolare complessità 2.02, ,36 Q Quadri 2.29, ,83 Q2 Quadri 2.69, ,78 Contingenza 2 Il personale inquadrato nei suddetti livelli permarrà nel livello base per la durata massima di 3 anni; alla scadenza il personale acquisterà, automaticamente, il diritto al passaggio nel livello retributivo immediatamente superiore dell area professionale di pertinenza. 2 Conglobata nel minimo. NB. In aggiunta all incremento retributivo, verrà riconosciuto un importo mensile lordo pari ad e 5,00, il quale andrà a confluire nel Fondo per progetti speciali di interesse aziendale (fondo costituito dall importo di 5,00 per il numero complessivo di dipendenti per 4 mensilità). INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro Diploma Laurea Cassa 28,47, liv. Q vedere indennità 562,93, liv. Q2 Numero Coefficiente Coefficiente Orario normale mensilità giornaliero orario di lavoro settimanale ore medie settimanali distribuite su 6 giorni continuativi o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità (.666 annue) La media di 37 ore settimanali, può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali. Possono adottarsi le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio nell arco dell intera settimana: a) orario su nastro lavorativo ampio: prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 0 e le 4 ore. I lavoratori interessati fruiscono della riduzione di mezz ora di lavoro a settimana; b) orario in turno: nei periodi di effettuazione dell orario in turni di tipo A i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione è pari a 2 ore a settimana; c) orario plurisettimanale: comporta il superamento dell orario medio settimanale con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell anno. Nei periodi di superamento dell orario medio settimanale non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell orario medio settimanale, ai lavoratori è corrisposta la normale retribuzione. I lavoratori interessati fruiscono, della riduzione di ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 giorni di ferie all anno per periodi di prestazioni superiori a 4 settimane, o di solo giorno per periodi inferiori; d) orario con sospensione annuale: è quello effettuato in fasi cicliche programmate dell anno e comporta una corrispondente sospensione della prestazione lavorativa in altre fasi temporali settimanali e/o mensili dell anno. I lavoratori interessati percepiscono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale; hanno diritto alla riduzione di ora di lavoro a settimana, corrispondenti a 45 ore su base annua e di settimana aggiuntiva di ferie; e) orario per favorire lo sviluppo formativo: le Parti possono prevedere, in sede di contrattazione aziendale, ulteriori e particolari articolazioni dell orario di lavoro, collegate a riduzioni rispetto agli orari disciplinati dal CCNL f) è possibile, a livello aziendale, sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto. BANCA ORE. Nel conto ore confluiscono le ore di prestazioni supplementari e straordinarie da utilizzarsi entro l anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. Il datore di lavoro si impegna a garantire, nel corso del competente anno di fruizione, anche in assenza di accordo aziendale, il godimento di almeno il 30% delle ore complessivamente richieste a tale titolo, nei periodi individuati dagli interessati, salvo comprovate improcrastinabili necessità aziendali, tali da giustificare un motivato differimento degli stessi entro i 2 mesi successivi da quello cui la richiesta inerisce. Il restante 70% sarà usufruito, ove ve ne sia richiesta, entro l anno successivo a quello di maturazione, armonizzando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. RETRIBUTIVI Una tantum ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza al , un importo forfetario, quale una tantum, per il periodo di vacanza contrattuale a copertura del periodo secondo gli importi indicati: Livello Una tantum A 504,00 A 554,87 A2 563,77 A3 584,79 B 558,00 B 593,68
2 RETRIBUTIVI ORARIO EAR Premi aziendali e di risultato Indennità trasferta Gratifica natalizia Tredicesima Quattordicesima Altre mensilità aggiuntive Scatti anzianità Anzianità convenzionale Straordinari (limiti e maggiorazioni) Contrattazione integrativa aziendale o territoriale Indennità Mansioni discontinue Cottimo, magg. garantita Erogazione TFR Vitto e alloggio B2 628,72 B3 647,58 C 674,03 C2 693,00 C3 78,54 D 757,05 D2 870,84 D3 94,64 Q 965,46 Q2.39,29 Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall una tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi. i lavoratori che, alla data dell , fossero rimasti ovvero permangano nel livello di appartenenza per complessivi 3 anni avranno diritto, alla maturazione del 3 anno di anzianità, ad un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari ai seguenti importi:,62, area A; 5,49, area B; 9,36, area C; 23,23, area D. I suddetti valori saranno raddoppiati al raggiungimento del 6 anno di anzianità, in assenza di passaggi di area e/o livello. La corresponsione dei suddetti importi decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto premio di risultato: correlato a parametri di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed altri elementi di competitività delle aziende. Il premio da erogare annualmente si compone di 2 quote: la prima (corrispondente al 50% della cifra totale disponibile) va riferita e misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità; la quota rimanente fa, invece, riferimento diretto alle redditività dell azienda. Il premio, determinato sulla base del bilancio consuntivo, viene erogato sotto forma di una tantum ed è liquidato con le competenze del mese successivo all approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi aziendali nei termini previsti dalla legge. le spese di viaggio, vitto e pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista. Le spese per i pasti sono rimborsate fino a concorrenza di 5,64 giornaliere con un massimale di 30,98 per singolo pasto. Al dipendente compete, altresì, per ogni trasferta superiore a 2 ore un indennità, pari a 8,44, e per le trasferte superiori alle 24 ore un indennità, pari a 6,88. Tali indennità vengono raddoppiate in caso di trasferta all estero vedere tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre mensilità da corrispondere nel mese di giugno non prevista ammessi nel limite di 80 ore annue individuali, eccezionalmente elevate a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca ore. Maggiorazioni: a. 5%, lavoro supplementare; b. 25%, lavoro straordinario; c. 20%, lavoro festivo; d. 0%, lavoro notturno (dalle 22 alle 6). Banca ore - nel conto ore confluiscono le ore di prestazioni supplementari e straordinarie sulla base di quanto previsto sopra, da utilizzarsi entro l anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga a. di cassa - tipo A: 0,56/giorno effettivamente lavorato fino a circa 2.9,42 di denaro trattato per mese; tipo B - 0,84/giorno effettivamente lavorato oltre l ammontare di 2.9,42 di denaro trattato per mese; b. disagio:,2/ giorno per il liv. ; 2,25/giorno, liv. 2; 3,37/giorno, liv. 3; c. di lavoro domenicale: 6,00; d. di turno: 2,25 per ogni giornata di prestazione diurna;,25 per ogni giornata di prestazione notturna; e. di reperibilità: massimo 0 giorni al mese pro capite; divieto in ogni caso d i superamento dei 6 giorni continuativi di reperibilità. Reperibilità fino a 0 ore: 4,50 al giorno; oltre le 0 e fino alle 4 ore: 6,75 al giorno; superiore a 4 e fino alle 24 ore: 0,4 al giorno l orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è di 48 ore settimanali. Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48 ma ora vengono retribuite con la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla 3 a successiva all orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro straordinario a partire dalla 4 a ora successiva all orario programmato le aziende istituiscono un servizio mensa, di norma attraverso l adozione di buoni pasto o ticket restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto. In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto in misura non superiore a /3 Ferie a. 30 (28+2) giorni lavorativi più ulteriori 4 giorni in sostituzione delle festività soppresse, per i lavoratori con orario su 6 giorni; b. 25 giorni per i lavoratori con orario distribuito su 5 giorni, più ulteriori 4 giorni in sostituzione delle festività soppresse. La malattia superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso Permessi retribuiti a. per l espletamento dei propri compiti e funzioni i componenti dalla RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di ora per dipendente in forza al 3.2 dell anno precedente a quello di fruizione; b. 3 giorni, per lutto familiare; c. 3 giorni, per particolari motivi personali o familiari, compreso la nascita di figli d. i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea in azienda nei limiti di 2 ore annue retribuite; e. giorno per donazione sangue; f. 2 ore per dipendente in forza al 30.9 dell anno precedente a quello di fruizione, ai lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale inerente al loro mandato; g. per l espletamento dei compiti al Rappresentante per la sicurezza spettano: 2 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti; 30 ore annue nelle aziende da 6 a 5 dipendenti; 40 ore annue nelle aziende con oltre 5 dipendenti; h. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
3 GESTIONE RAPPORTO ASSENZE ORARIO Riduzione orario Festività Festività soppresse Flessibilità orario contrattuale Permanenza massima passaggio cat. superiore Passaggio qualifica superiore Malattia Infortunio Maternità Congedo matrimoniale Diritto allo studio: massimo 50 ore retribuite pro-capite per triennio, usufruibili anche in un solo anno. Il numero dei lavoratori che può usufruire di permessi contemporaneamente, è equivalente a nelle aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il 3% del totale della forza occupata nelle aziende di maggiori dimensioni vedere orario di lavoro oltre a quelle di legge, il Santo Patrono vedere ferie vedere orario di lavoro qualora l assegnazione ad area superiore si protragga per più di 3 mesi continuativi (o di 6 mesi nel caso in qui il lavoratore appartenga alla qualifica di quadro), salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l assegnazione diviene definitiva. Nel caso in cui gli incarichi a mansioni superiori non siano a carattere continuativo i periodi di cui sopra diventano rispettivamente di 50 e 20 giorni computati nell arco continuativo di 365 giorni a. conservazione del posto per 2 mesi (non concorrono al raggiungimento dei 2 mesi i periodi di degenza ospedaliera); b. trattamento economico: retribuzione al 00% per 2 mesi e al 50% fino al termine del 6 mese di aspettativa per gli affetti da malattie gravissime. Le prestazioni economiche a carico dell INPS sono anticipate dal datore di lavoro conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 00% fino alla guarigione clinica 00% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria e 30% per il periodo di assenza facoltativa 5 giorni consecutivi di calendario da usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/946 e DPR 237/964 Permessi Sospensione/riduzione del lavoro o CIG Aspettative per giustificati motivi personali o familiari. La durata di detti permessi non può superare le 30 ore complessive nell arco dell anno. Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate; in caso contrario al retribuzione viene proporzionalmente decurtata a. per malattia, al termine del periodo di comporto, per un periodo massimo di 2 mesi, elevabili a 24 per lavoratori affetti da malattie gravi; b. non superiore a 2 mesi, per giustificati motivi personali o di famiglia; c. per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali; d. per tossicodipendenti e lavoratori in stato di sieropositività, per l esecuzione del programma terapeutico e riabilitativo; e. ai familiari di tossicodipendenti per partecipare al programma riabilitativo; f. ai lavoratori con qualifica di volontariato in servizio civile o cooperative Prova non può essere superiore a 6 mesi e inferiore a 2 mesi di servizio effettivo, più precisamente: a. quadri e area D: 6 mesi; b. aree C e B: 3 mesi; c. area A: 2 mesi Preavviso Tirocinio Apprendistato a. quadri e area D: 6 mesi; b. aree C e B: 3 mesi; c. area A: 2 mesi. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti a metà. I termini di preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data del recesso non previsto a. è istituito per la formazione alle professionalità di operai qualificati e specializzati a partire dal liv. A2 in su della classificazione e per la formazione di impiegati qualificati e specialisti tecnici ed amministrativi anche di area B e C; b. non è consentita la stipula di contratti di apprendistato nelle aziende che al momento della richiesta di autorizzazione all Ispettorato del lavoro, risultino non aver confermato, al termine del periodo di apprendistato, almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti; c. prova: pari alla metà dei corrispettivi periodi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato nell area di inquadramento. Detto periodo è ridotto ulteriormente a metà quando si tratta di apprendista che abbia frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire; d. formazione e durata: profilo titolo di istruzione formazione durata Aree A e B - istruzione dell obbligo 20 ore 3 anni - istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 20 ore 4 anni - istruzione post-obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 ore 2 anni Area C - istruzione superiore o attestato di non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 20 ore 3 anni - istruzione superiore o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 ore 2 anni Area D - laurea non idonea rispetto al profilo professionale da conseguire 00 ore 30 mesi - laurea idonea rispetto al profilo professionale da conseguire 50 ore 8 mesi e. trattamento retributivo: viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le seguenti percentuali: durata anno 2 anno 3 anno 4 anno 2 anni 80% 90% (6 mesi) anni 75% 80% 90% (6 mesi) - 4 anni 75% 80% 85% 90% Le parti decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante e apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Regolamentazione: - a. non è consentita la stipulazione di nuovi contratti, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato; b. possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 8 anni ed i 29 anni, per l acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali delle aree A e B; c. le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 00% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; d. durata: Area A, 42 mesi; Area B, 30 mesi; e. relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin da ora si obbligano a rispettare il livello minimo di formazione teorica, interna ed esterna, determinata nella misura di 20
4 ore annue; f. la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di inquadramento retributivo spettante g. trattamento economico: viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le seguenti percentuali: durata anno 2 anno dal 25 mese al dal 3 mese al 30 mese 42 mese 30 mesi 85% 95% 00% 42 mesi 80% 85% 90% 00% GESTIONE RAPPORTO Contratto intermittente Contratto tempo determinato Part time Contratti d inserimento Lavoro domicilio Lavoro interinale Lavoro stagionale Telelavoro h. prova: 2 mesi oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. per coprire necessità straordinarie derivanti dall assunzione di nuovi servizi o dall avvio di nuove tecnologie; b. per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c. per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; d. per far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi comunque limitati nel tempo; e. per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze; f. per affiancare lavoratori per i quali è programmata un astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Per le causali di cui sopra l azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a 3 anni. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo steso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato a far data dalla scadenza dei predetti termini. Periodo di prova e preavviso: 5 giorni per i rapporti di durata fino a 6 mesi e 30 giorni per quelle di durata superiore a. può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme: orizzontale, verticale o misto; b. la durata della prestazione non sarà inferiore al 40% dell orario normale di lavoro a tempo pieno; la durata della prestazione minima giornaliera continuativa è fissata in 2,5 ore; c. l Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della richiesta, valuta positivamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:. lavoratori con figli d età inferiore a tre anni; 2. lavoratori tutelati dalla legge n. 04/ 92 e successive modifiche; 3. lavoratori studenti di cui all art. 0 della legge n. 300/70; 4. lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale; 5. lavoratori con gravi patologie oncologiche. Al di fuori seguenti casi, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l Azienda valuta l accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all Azienda, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. d. in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la durata può essere a tempo determinato, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi; e. sia nelle ipotesi di nuove assunzioni che nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile); f. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica) può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull orario annuale originariamente programmato; g. l esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del lavoratore, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 0% per i primi 4 mesi successivi all intervenuto incremento o variazione. h. consentita, nei contratti di tipo orizzontale, l effettuazione di lavoro supplementare, nei limiti del 20% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad mese, da utilizzare nell arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto parttime di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo; le ore di lavoro supplementare verranno retribuite nella misura pari al 0%; nel caso di superamento del limite di cui sopra, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. i. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, non superiore al 40% dell orario contrattualmente pattuito a. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di inserimento e/o reinserimento, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di inserimento e/o reinserimento sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, che non abbiano superato il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto d inserimento e/o reinserimento, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d inserimento e/o reinserimento; b. durata: non potrà essere inferiore a 9 mesi né superare i 8 mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai 36 mesi; c. il contratto non è rinnovabile; d. la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un livello, ai livelli retributivi previsti dal CCNL, ad eccezione dei livelli base A e B, per i quali l assunzione con contratto di inserimento avverrà con il corrispondente livello retributivo; e. la formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore oltre ai casi previsti dalla legge 96/997, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. per l assunzione di nuovi servizi o l introduzione di nuove tecnologie; b. per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti produttivi aziendali o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale; c. per far fronte a picchi di attività non prevedibili o ricorrenti a cadenze regolari, o indotte da altri settori aziendali; d. per l esecuzione di un opera o di un servizio definiti o limitati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale; e. per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; f. per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a picchi di attività e flussi straordinari di utenti attività connesse. Non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo per le figure professionali di operai ed impiegati di inquadramento inferiore al liv. B, per i quali non è prevista la stipulazione di CFL relativi alle professionalità elevate e/o intermedie. I prestatori di lavoro temporaneo, per le ipotesi di cui sopra, non potranno superare l 8% dell organico aziendale da calcolarsi, come media su base annua, rispetto ai lavoratori occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso è consentita la stipulazione di contratti di lavoro temporaneo per almeno 5 prestatori di lavoro. Per le causali previste all ultimo punto le aziende potranno impiegare prestatori di lavoro temporaneo fino al 20% dell organico aziendale Condizione superata dall art. 64 della Legge 488/999 N.B. Con l entrata in vigore dal D.Lgs. 276/2003 tale prestazione è denominata somministrazione di lavoro. L art. 86 del medesimo decreto ha stabilito che le clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti al , riferiti alle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione del lavoro a termine mantengono la loro efficacia, salvo diverse intese, fino alla data di scadenza degli stessi non previsto
5 GESTIONE RAPPORTO PREVIDENZA ASSISTENZA Lavoro ripartito (job sharing) Viaggiatori e piazzisti Collocamento Previd. integrativa/complem. Assistenza integrativa Polizze vita Polizze infortuni Quadri la gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo. In qualunque momento è possibile modificare consensualmente fra coobbligati la distribuzione dell orario di lavoro Fondo nazionale di previdenza complementare Previambiente - contribuzioni: a. % a carico dell azienda e % a carico del lavoratore. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente; b. quota mensile dell accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al è dovuta l integrale destinazione del TFR a decorrere dall Per quanto non regolato si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente non prevista l azienda provvede, attraverso apposita polizza assicurativa, ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali
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