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6 Le norme legislative che regolano il trattamento economico all estero a favore del personale militare impiegato presso Rappresentanze e/o Delegazioni internazionali sono contenute nella Legge n. 642/61. Gli Organismi di Cooperazione Internazionale sono costituiti, previa approvazione del Ministro della Difesa, di volta in volta a mezzo di Decreto emanato dello Stato Maggiore Difesa su proposta degli Stati Maggiori di Forza Armata. Qualora venga loro riconosciuta autonomia amministrativa, assumono la configurazione di Distaccamenti Minori dell U.A.S. - R.D. 03 Giugno 1926 n 941 concernente Indennità al personale dell Amministrazione dello Stato, incaricato di missione all estero ; - Legge 08 Luglio 1961 n 642 e successive modificazioni sul Trattamento economico del personale dell Esercito, della Marina Militare, dell Aeronautica Militare e dell Arma dei Carabinieri destinato isolatamente all estero presso Organismi Internazionali ; - D.P.R. 31 Marzo 1971 n 286 concernente Semplificazioni delle procedure previste dagli artt. 2 e 3 del Decreto Luogotenenziale n 540, riguardante le indennità al personale dell Amministrazione dello Stato incaricato di missione all estero; - Circolare del Ministero del Tesoro n 51 del riguardante Il Trattamento economico di missione all estero in vigore dal 1 Luglio 1990 ; - Legge 18 Dicembre 1973 n 836 Trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali ; - Legge 26 Luglio 1978 n 417 Adeguamento del Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali; - Legge del 23 Gennaio 1991 n 21 in merito alla estensibilità al personale comandato al seguito ed in collaborazione dei dirigenti delle agevolazioni previste per il dipendente di qualifica o grado più elevato; - Legge 29 Marzo 2001 n 86 Disposizioni in materie di Forze Armate e delle Forze di Polizia in merito all indennità di trasferimento da corrispondersi per i rientri in Patria; - Legge 30 Aprile 1969 n 153 in merito da trattenute previdenziali del trattamento economico estero;

7 - Legge 23 Dicembre 2005 n 266 (Finanziaria 2006) in merito alla soppressione dell indennità di trasferta e della differenziazione dei rimborsi di biglietti aerei nelle varie classi. - T.U.I.R. in merito all imposizione fiscale del trattamento economico estero; - D.P.R. 163/2002 e D.P.R. 164/2002 in merito all introduzione del rimborso forfetario del trattamento di missione nazionale; - D.P.R. 255/1999 in merito all uso del mezzo privato; - D.P.R. 5 Giugno 1976 n 1076 (R.A.U.); - D.P.R. 384/2001 in merito alle Spese in economia per l acquisizione di beni e servizi ; - D.P.R. 170/2005 in merito ai lavori del genio militare in economia ed in forma pubblicoamministrativa; - D.P.R n 286 in merito alla lordizzazione del trattamento economico estero; - Circolare di Segredifesa-DNA n 927/200/02 del in merito all applicazione del D.P.R. 384/2001; - D.Lgs. 15 dicembre 1997 n 446 in merito all introduzione dell I.R.A.P. e dell Addizionale regionale all I.R.Pe.F.; - D.Lgs. 28 Settembre 1998 n 360 in merito all introduzione dell Addizionale Comunale all I.R.P.E.F.; - D.Lgs. 2 Settembre 1997 n 314 in tema di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. - D.M abrogativo del D.M in merito ai servizi in economia; - Circolare dell Ufficio Centrale del Bilancio n. BL/16144 del e successive varianti : Missioni e destinazione all estero ai sensi del R.D. 941/1926 e della Legge 642/61 : procedura, trattamento economico, adempimenti amministrativi connessi ; - Circolare dell Ufficio Centrale del Bilancio n BL/16669/M.3.1 del in merito ai procedimenti di lordizzazione del trattamento economico estero; - Delibera della corte dei Conti n 1385 del in merito alle categorie di alberghi ammessi a rimborso; - Nota di Bilandife BL/II/2/ del in merito al titolo di spesa da ammettersi al rimborso per il viaggio ; - D.M n 660 in merito alla diaria da riconoscersi a soste intermedie estere; - Nota di Bilandife n BL/II/2/17239 del in merito riconoscimento di A.L.S.E. e I.S. per missioni compiute in Patria ma ordinate da Autorità sopranazionali;

8 - Nota del Ministero del Tesoro n del in merito alla rimborsabilità di biglietti di viaggio smarrimenti o rubati; - Nota del Ministero dell Economia e delle Finanze n del in merito alle indennità e rimborsi connessi al trasporto di mobili e masserizie con mezzo diverso dalle ferrovie incidenza sulle tabelle di tramutamento; - Nota di Bilandife n BL/II/2/12253 del in merito al rimborso di biglietti elettronici; - Nota di D.G.P.M. n DGPM/IV/12/10/D in merito alla estensibilità del rimborso forfetario alle missioni svolte in Patria; - Direttiva D.G.P.M. n DGPM/IV/2/158214/10/C-43 del in merito al rimborso delle spese di viaggio per missioni connesse a licenze e/o fine-settimana; - Direttiva n BL/3/10430/a.9.10 del dell Ufficio Centrale del Bilancio in merito alle bollette di pesa pubblica; - Nota del II Reparto di Segredifesa n M_D/GSGDNA/2062 del in merito al tasso di cambio per le spese in valuta estera; - Direttiva n DGPM/IV/12^/049364/A.3 del in merito all uso del mezzo di trasporto per il trasferimento di mobili e masserizie; 3. TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO 3.1. Generalità Il personale militare destinato isolatamente all estero presso Delegazioni o Organismi Internazionali per un periodo non inferiore a 6 mesi ha diritto, in aggiunta allo stipendio o alla paga o agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, previsti all interno del territorio nazionale, al trattamento economico configurato dalla Legge 642 del Inoltre, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità appresso indicate, all indennità di 1^ sistemazione ed al trasloco delle masserizie e delle spese di viaggio dei componenti del proprio nucleo familiare, in caso di destinazione isolata all estero non inferiore ai 12 mesi. Il trattamento economico è costituito da : a) Assegno di Lungo Servizio all Estero; b) Indennità Speciale; 3.2. Assegno di Lungo Servizio all Estero (A.L.S.E.)

9 L assegno di lungo servizio costituisce il trattamento economico riconosciuto ai sensi della Legge n 642 del al personale militare destinato isolatamente all estero presso Delegazioni o Organismi Internazionali per un periodo non inferiore a sei mesi. In particolare esso è contemplato alla lettera b) art.1 ed all art.2 della succitata Legge. Tale assegno viene ragguagliato a 30 diarie giornaliere intere relative al Paese di destinazione (art.1) e compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all estero e cessa il giorno della cessazione dalla destinazione (art.2). L A.L.S.E. viene ridotto nella misura del 50% nei giorni di fruizione di licenza ordinaria (comma 4 art. 5 - L. 642/61). Al riguardo si cita la lettera C punto 1 del foglio prot. 9760/132/97 del di Segredifesa I^ Reparto che sancisce che, ai fini del computo della riduzione dell A.L.S.E. per motivi di licenza ordinaria, vanno presi in considerazione solo i giorni lavorativi, mentre per converso la riduzione non può essere operante nei giorni di licenza usufruiti in giorni non lavorativi, uniformando con ciò il computo della licenza ordinaria con la vigente normativa in campo nazionale. L assegno in parola non è dovuto, altresì, in caso di licenza straordinaria (comma 6, art. 5 L.642/61). Rientra, in tale ottica la licenza di convalescenza, anche se usufruita nel luogo di missione (foglio DGPM/IV/12/118770/10 del della Direzione Generale del Personale Militare). Dal suddetto assegno vanno detratte eventuali indennità o contributi qualora direttamente corrisposti ai singoli interessati da Enti, Comandi o Organismi Internazionali. Inoltre, il trattamento economico complessivo è soggetto, ai sensi dell art 4 della L. 642/61, in caso di uso di alloggio di servizio a titolo gratuito, ove previsto, a ritenute che vanno da ¼ a nel caso di alloggio ammobiliato, ovvero 1/12 in caso di alloggio non ammobiliato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con Decreto del Ministro della Difesa. L art.6 della Legge 642/61 precisa che in caso di temporaneo richiamo in Patria da parte degli Organi Nazionali o di trattenimento allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo di permanenza in Italia, l A.L.S.E. e l I.S. in misura intera per i primi 10 giorni e, limitatamente, al personale militare non di truppa, ridotti del 50% per i giorni successivi sino ad un massimo di 50 giorni. Il personale di truppa decorsi i 10 giorni è aggregato a tutti gli effetti all Ente presso cui deve compiere il servizio. Ai militari di qualunque ordine e grado che, per motivi di servizio, venissero richiamati, temporaneamente, in Italia da parte degli Organi Nazionali, viene riconosciuto l A.L.S.E. e l I.S. nei giorni strettamente necessari ai viaggi di andata e ritorno, oltre quelli di permanenza, secondo il computo delineato nel precedente capoverso.

10 Il militare cedente l incarico, ma, eventualmente, trattenuto per un limitato periodo di affiancamento e passaggio di consegne, conserva il trattamento economico previsto dalla L.642/61, per un periodo massimo non superiore a 20 giorni. Qualora decorso tale periodo si dovesse rendere necessario un ulteriore periodo, il militare cedente, su richiesta del Capo Delegazione, da inoltrarsi al Superiore Organo di Comando per la relativa autorizzazione, passerà, per un periodo massimo di 10 giorni, dalla posizione di destinazione all estero, ai sensi della L.642/61, a quella di missione all estero, ai sensi del R.D n Indennità Speciale (I.S.) L art. 3 della Legge 642/61 prevede la corresponsione, al personale che ha diritto ad usufruire del trattamento economico previsto dalla L.642/61, di una indennità speciale mensile, qualora l A.L.S.E. non fosse ritenuta sufficiente, in relazione, in linea di massima, alle particolari condizioni di servizio, alla situazione familiare ed al costo della vita. Valgono, anche per l I.S., le ipotesi di riduzione configurate per l A.L.S.E., in caso di uso di alloggio gratuito di servizio(art. 4 L. 642/61) ed al richiamo in Italia per servizio o trattenimento in Patria al termine della licenza ordinaria (art. 6 della L. 642/61) secondo le modalità già enunciate nel paragrafo precedente; tuttavia in caso di licenza ordinaria o straordinaria, l I.S. continua ad essere corrisposta per intero (art.5 L. 642/61). Occorre precisare che la Legge n.266 del , al Capo V art.14 comma 3, ha soppresso la corresponsione del contributo per spese di vestiario originariamente previsto dalla Legge n 698 del Trattamento economico durante l assenza all estero L assenza all estero può essere determinata da diverse motivazioni: a) licenza ordinaria; b) licenza straordinaria; c) richiamo temporaneo in Patria per esigenze di servizio; d) trattenimento in Patria oltre il periodo di decorrenza della licenza ordinaria; e) missione in altro Paese estero rispetto a quello di assegnazione; Per quanto attiene la licenza ordinaria occorre precisare che dopo un anno di permanenza e per ogni anno successivo al primo, gli ufficiali ed i sottufficiali hanno diritto a 30 giorni di licenza ordinaria,

11 oltre i giorni di viaggio strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno. Per i militari di truppa i giorni di licenza ordinaria sono ridotti a 20, oltre i citati giorni di viaggio, sempre che sia trascorso un anno di permanenza all estero e per ogni anno successivo al primo. I militari di truppa hanno diritto, altresì, al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno in occasione della licenza ordinaria, con riferimento ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all estero (vedasi Circ. DGPM IV Rep. prot. M_D/GMIL_05/IV/12/1/14013 del ). Oltre ai giorni di licenza ordinaria, il personale ha diritto ai 4 giorni previsti dalla Legge 937/77, mentre le ulteriori due giornate di riposo, previste dalla menzionata legge, sono state assorbite nel computo dei trenta e/o dei venti giorni di licenza, spettanti rispettivamente agli Ufficiali e Sottufficiali ed al personale di truppa, ai sensi del comma 3 dell art.12 del D.P.R. 394/95 (parere di Segredifesa n.2609 del 20 Luglio 2000). Il computo dei giorni di licenza avviene non con riferimento agli anni solari, bensì relativamente al periodo di permanenza effettiva all estero (come meglio precisato dal foglio prot. 9760/132/97 del di Segredifesa I^ Reparto), significando che essa può essere fruita anche frazionatamente ed in proporzione al periodo di servizio prestato. La licenza ordinaria, per imprescindibili esigenze di servizio, può essere cumulata, al massimo, con la licenza ordinaria dell anno successivo (comma 3, art.5 della L.642/61). In casi assolutamente straordinari, dettati da precise, imprescindibili e documentate esigenze di servizio, in cui non dovesse essere possibile fruire di giorni di licenza durante il periodo di servizio prestato all estero, il Capo Delegazione/Rappresentanza può inoltrare, al Comando gerarchicamente sovraordinato, una richiesta di autorizzazione alla liquidazione di una indennità sostitutiva dei giorni di licenza non fruiti dall interessato. La procedura autorizzatoria dovrà essere puntuale e preventiva alla materiale elargizione della liquidazione. Durante il periodo di fruizione della licenza ordinaria e/o dei 4 giorni di cui alla L.937/77 equiparati a congedo ordinario e per i soli giorni lavorativi - viene corrisposta all interessato l I.S. per intero e l A.L.S.E. ridotta del 50% ad esclusione dei 4 gg. di cui alla Legge 937/77. L A.L.S.E. e l I.S. vengono corrisposte per intero anche nei giorni strettamente necessari al viaggio di andata e ritorno senza che tali giorni siano computati nei 10 giorni sopra detti, escludendo sempre i giorni non lavorativi. In caso di licenza straordinaria, includendo i casi di licenza di convalescenza fruita all interno del Paese estero di destinazione e/o in Patria, viene sospesa interamente la corresponsione dell A.L.S.E., mentre resta vigente il percepimento dell I.S. In caso di fruizione di licenza straordinaria, al raggiungimento del 46 giorno si renderà necessaria la sospensione del trattamento economico previsto dalla 642/61.

12 4. Trasporto Mobili e masserizie in occasioni di movimenti da e per l estero 4.1. Generalità Destinatari dei rimborsi e delle indennità previste dalle L. 836/73 e L. 417/78 sono le seguenti categorie di persone: - personale militare trasferito d autorità ai sensi della L. 642/61 purché il dipendente scelga di stabilirsi o nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in un comune viciniore sito entro un raggio di 90 chilometri (cd. limite di tolleranza ) dalla nuova sede di servizio; - personale comandato all estero ai sensi del R.D. 941/26 per un periodo inizialmente previsto di durata non inferiore ai 15 mesi semprechè il dipendente decida di risiedere o nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in un comune viciniore sito entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio. Al personale suddetto competono i seguenti emolumenti: - rimborso spese per il trasporto del bagaglio e relativa indennità fissa per le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l itinerario, previsti dall art. 9 della L. 642/61. La Direzione Generale per il Personale Militare, con circolare n. DGPM/IV/ l8/10/A.3, emessa in data , ha precisato che l Ufficio Amministrazioni Speciali è competente alla corresponsione del predetto rimborso/indennità, indipendentemente dal fatto che il personale militare venga inviato all estero o rientri dall estero. Risulta, a tal riguardo, destinatario del rimborso in questione espressamente il personale militare che opera in ambito missioni O.N.U.;

13 - rimborso spese sostenute per il trasferimento del militare, dei familiari, dei mobili, delle masserizie e degli effetti personali nonché il rimborso forfetario previsto per le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, disciplinati dalla L. 836/73, integrata e/o modificata dalla L. 417/78; - indennità di 1^ sistemazione, prevista ai sensi dell art. 21 Legge 836/73, come modificata dalla Legge 417/78 a titolo di ristoro per le spese di impianto, personali e della famiglia al seguito, nella nuova residenza di servizio o di elezione. 4.2 Indennità di 1^ Sistemazione (L.836/73 come modificato da L.417/78). L indennità di 1^ sistemazione è ristoratrice delle spese di impianto nella nuova residenza di servizio o di elezione. Essa trova regolamentazione nell art. 21 della L.836/73, rivisitata dalla L.417/78 (art. 12), che ha rideterminato i parametri di liquidazione senza però modificarne i requisiti oggettivi e soggettivi degli aventi diritto. Tale indennità è costituita da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è pari a 103,29 (Lire ) per i Generali di Corpo d Armata e di Divisione ed a 87,80 (Lire ) per il rimanente personale. La quota variabile è pari a tre mensilità dell indennità integrativa speciale vigente all atto della movimentazione. La suddetta indennità, (accomunate ad eventuale indennità di trasferimento ed equipollenti per i rientri dall estero) ai sensi dell art.51 comma 7 del D.P.R n 917, non concorre a formare reddito nella misura del 50%, fino ad un importo complessivo annuo non superiore a 4.648,11 (Lire ) relativamente ai trasferimenti al di fuori del territorio nazionale. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, venissero corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Al riguardo va precisato che una volta fissato l importo delle indennità e la relativa quota esente, la materiale erogazione può anche avvenire in più periodi d imposta se ciò più agevole per le parti. L emolumento, nella misura in cui concorre a formare reddito fiscale (50%), costituisce, altresì, imponibile ai fini contributivi, secondo quanto dettato dal d.lgs. n 314/97 che ai fini dell unificazione delle basi imponibili fiscali e contributive, all art.6 così recita Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all art.46 comma 1 (attuale art.49), del t., approvato con d.p.r , n 917, maturati nel periodo di riferimento. Lo stesso articolo

14 elenca a seguire gli emolumenti che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva, tra i quali non rientrano le sopraccitate indennità. L indennità così come descritta costituisce la c.d. misura intera ed è riconosciuta al personale trasferito con famiglia al seguito, purché la famiglia sia a carico e convivente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Inoltre, affinché il personale percepisca la misura intera è necessario che nella nuova residenza, non fruisca di alloggio gratuito di servizio o di indennità di alloggio, in quest'ultimo caso per coloro che rientrano dall estero. E il caso di precisare i concetti di convivenza abituale e di familiare a carico : il primo si realizza con l effettiva coabitazione e con la comunanza di vita, escludendo, pertanto, quelle situazioni in cui la medesima ha carattere saltuario e/o ha prolungate interruzioni. La definizione di familiare a carico è supportata dalla lettera della Direzione Generale del Personale Militare prot. DGPM/IV/12/100087/10 del che ha precisato, sulla base di quanto previsto dall art. 12, comma 3 del D.P.R n.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi ) e delle Istruzioni impartite dal Ministero dell Economia e delle Finanze, che personale a carico sono da considerarsi i componenti del nucleo familiare destinatari dell indennità e dei rimborsi connessi con il trasferimento, a condizione che abbiano percepito redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare non superiore a 2.840,51 (Lire ) al lordo degli oneri deducibili e risultano conviventi con il capo famiglia. L indennità è ridotta : - al 50 % per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico, alla data decorrenza del provvedimento di trasferimento. - Al 50 % per il dipendente che pur avendo famiglia convivente ed a carico, non movimenta la propria famiglia contestualmente al proprio trasferimento. In tal caso, qualora, si provvedesse al ricongiungimento del nucleo familiare nella sede estera entro il triennio successivo alla movimentazione dell interessato, si maturerà il diritto alla corresponsione della seconda metà della suddetta indennità. - L indennità, al netto delle eventuale riduzione sopra menzionata, sarà soggetta ad una ulteriore riduzione ad un terzo qualora, il personale, nella nuova sede di rientro, fruisca di alloggio gratuito di servizio ovvero sia provvisto di indennità di alloggio, (pertanto, ad es. in caso di trasferimento di personale celibe ed in alloggio gratuito di servizio, maturerà il diritto alla corresponsione dell indennità di prima sistemazione ridotta ad 1/6). In merito si riporta il parere del Consiglio di Stato n.702/94 che ha chiarito che gli alloggi ASI non sono considerati gratuiti in quanto per essi viene corrisposto un canone ancorché minimo, per cui è estensibile al personale che usufruisce di alloggio di servizio (ad. Es. ITALDELEGA SHAPE).

15 Ai fini della corresponsione della misura intera ovvero della seconda metà dell indennità di prima sistemazione, il personale percettore ha l onere di rilasciare agli organi deputati alla liquidazione, un autocertificazione da cui si evincano i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico (riportandone quindi i relativi redditi complessivi che non possono essere superiori a 2.840,51), la abituale convivenza con essi alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento all estero e la ricongiunzione del nucleo medesimo entro il triennio. In merito alla individuazione degli organi competenti alla liquidazione si precisa che per il viaggio di andata, la suddetta indennità è liquidata direttamente dall Organismo di Cooperazione Internazionale di assegnazione se provvisto di ufficio amministrativo, altrimenti sarà cura diretta dell Ufficio Amministrazioni Speciali. Per quanto attiene invece il viaggio di rientro, la 1^ sistemazione sarà liquidata ed erogata direttamente dall Ente nazionale di rassegnazione. 4.3 Rimborso spese sostenute per trasporto bagaglio personale. Il bagaglio (o effetti personali) è costituito da quell insieme di oggetti personali che il militare reca al proprio seguito in occasione dei mutamenti di sede di servizio. Si chiamerà bagaglio a mano, quando in funzione dei limiti di peso consentiti dal vettore, viaggia gratuitamente nello stesso compartimento ferroviario, cabina della nave o dell aereo in cui ha preso posto il dipendente. Per tale bagaglio, essendo per l appunto gratuito, non è previsto alcun rimborso spese. Si chiamerà invece bagaglio registrato, quando o per motivi di superamento dei limiti consentiti o di ingombro, esso viaggia con lo stesso mezzo usato dal dipendente ma in bagagliaio o in stiva e comporta per il personale il sostenimento di un costo. L art.9, comma 2 lett. a) della L.642/61, quindi a tutto il personale militare destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi, prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal personale sino ad un peso massimo di 300 Kg per gli Ufficiali, Kg.150 per i Sottufficiali e Kg.100 per i militari di truppa e riconosce al personale militare indipendentemente dal grado- nei casi in cui l Amministrazione autorizzi per ragioni di servizio il viaggio in aereo, il diritto ad ottenere il rimborso delle spese del trasporto aereo di una quota di bagaglio di peso non superiore a kg. 50. Tale quota sarà considerata in detrazione ai limiti sopra descritti per i restanti bagagli trasportati con altro mezzo. Analoga tipologia di trasporto è riconosciuta al personale comandato in missione all estero per un periodo non inferiore ai sei mesi, L.316/70, art.1 comma 1.

16 4.4 Diritto al ricongiungimento del nucleo familiare e rimborso spese. Qualora, il periodo di permanenza all estero dovesse superare la previsione di un periodo minimo di 1 anno, il 3 comma del succitato art.9 della L.642/61 prevede altresì il diritto riconosciuto al personale di trasferire all estero il proprio nucleo familiare, con diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio delle persone di famiglia conviventi e a proprio carico con l osservanza dei medesimi limiti di peso correlati al grado del militare in trasferimento. In correlazione a quanto sopra, la L.316/70, art.1 comma 2 estende tale diritto al personale comandato in missione all estero non in regime di L.642/61, per un periodo non inferiore ai 15 mesi, semprechè il ricongiungimento familiare avvenga nei primi dieci mesi dalla data di inizio della missione. Il dipendente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva in atto notorio attestante le generalità complete (cognome, nome, data di nascita e relazione di parentela con il capo famiglia) dei familiari conviventi ed a carico nonché l avvenuto trasferimento, sia per l estero sia per il rientro in Patria, dei familiari stessi indicando espressamente la data del trasferimento nella località ed il domicilio sia estero che italiano. Tale dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà avere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante. 4.5 Imballaggio, presa e resa a domicilio nonché scarico e carico lungo l itinerario del bagaglio. L art.9, 2 comma della Legge 642/61 riconosce una indennità fissa pari a 7,746 (Lire ), 5,164 (lire ) e 2,582 (lire 5.000), per le spese sostenute per le operazioni di imballaggio e disimballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, rispettivamente, del personale militare ufficiale, sottufficiale e truppa semplice. 4.6 Rimborso delle spese sostenute per il trasporto di mobili e delle masserizie. Tabelle di tramutamento. Come previsto all art. 19 della L. 836/73, al dipendente compete il rimborso, oltre il bagaglio personale e dei componenti il nucleo familiare e fiscalmente a carico, delle spese sostenute per la

17 spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali secondo la tariffa d uso applicata. Il predetto prende in esame anche il caso in cui il dipendente effettui il trasporto dei soli effetti personali (ribadito dalla D.G.U.E. con nota n. 7/4/A.8/67 in data ) o il trasporto dei mobili e delle masserizie per via ordinaria, e stabilisce che, in tale ipotesi, 1 Amministrazione, ai fini della determinazione del rimborso spettante al dipendente per le spese in questione, è tenuta ad effettuare una mera operazione di moltiplicazione dei tre seguenti fattori: - quantitativo di peso dei mobili e delle masserizie trasportate entro i limiti massimi consentiti dalla legge; - distanza chilometrica - certificata dall A.C.I. o dalle Autorità preposte - esistente tra la località di partenza e quella di arrivo (nel rispetto del limite di tolleranza enunciato al paragrafo 2); - un indennità ( di importo pari a lire 127/ 0,0656 o lire 310/ 0,1600 a seconda che il percorso sia o non sia servito da ferrovia) fissa, tassativamente stabilita dalla legge, spettante per ciascun chilometro. A seguito delle varianti introdotte dall art. 8 del D.P.R. n 163 / 2002, il personale trasferito all estero può optare, altresì, per il trasporto dei mobili e delle masserizie in una qualsiasi località nazionale, ove intenda eleggere domicilio, in luogo della sede di servizio all estero. In tal modo la materia resta disciplinata dagli artt.19 e 20 della Legge 18/12/1973 n 836, significando che nel caso di trasporto sul territorio nazionale, l interessato potrà usufruire della Ditta eventualmente convenzionata con l A.D. o effettuare il trasporto a titolo oneroso. In quest ultimo caso le spese sostenute saranno rimborsate dall Ente amministrativo nazionale che gestisce il personale interessato. La legge (art. 19 della L.836/73 modificato e/o integrato dall art. 8 della L. 417/78), in relazione alla circostanza che il dipendente richieda ed ottenga dall Amministrazione l autorizzazione ad effettuare il trasporto per via ordinaria (pur in presenza di un collegamento ferroviario esistente tra le due località del trasferimento) oppure che il percorso oggettivamente non sia - totalmente e/o solo parzialmente - servito da ferrovia, determina l importo dell indennità chilometrica (quota fissa) in 0,0656 (Lire 127) ovvero 0,1600 (Lire 310) al quintale per chilometro - circolare n.7189/t.e.b. del della Direzione Generale per gli Ufficiali dell Esercito. Il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del ha precisato che il caso in cui la società TreniItalia S.p.A. effettui il servizio trasporto mobili e masserizie solo a carro completo e non per piccole partite ordinarie non possa essere assimilato ad una carenza assoluta di collegamento ferroviario fra le località, con conseguente diritto degli interessati a vedersi ristorare il servizio di trasporto per la maggiore indennità al q. per Kg. di 0,1600 (Lire 310) in luogo di 0,0656 (Lire 127). E stato ritenuto

18 invece che il dipendente, possa nei casi di specie, legittimamente utilizzare, per il trasporto di mobili e masserizie, il carro completo con diritto al rimborso della spesa sostenuta, su presentazione dei documenti giustificativi oppure farsi autorizzare all uso del vettore privato con diritto al rimborso dell indennità di 0,0656 (Lire 127) al q. per Kg. Tale rimborso è previsto anche per il trasporto di mobili e masserizie dal continente al Regno Unito. La circolare n. BL/17429/A.9.10 in data dell Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, prendendo in esame i casi in cui il trasporto dei mobili e delle masserizie venga effettuato per via marittima, dispone che l Amministrazione rimborsi al dipendente le spese sostenute per il nolo mare nonchè per le sole operazioni portuali connesse necessariamente all imbarco/sbarco delle merci, sulla base di quanto indicato sulla polizza ordinaria di carico marittimo e specificato sulla relativa fiscal copy oppure, nel caso di una fatturazione del nolo assai elevata (vds. le polizze di carico dirette e/o combinate nel paragrafo del trasporto marittimo), effettui il rimborso delle spese relative alla tratta via mare, procedendo - alla stregua del trasporto per via ordinaria - mediante l applicazione dell indennità chilometrica alla distanza, espressa in miglia marittime ed in chilometri terrestri, intercorrente tra la località di consegna e quella di riconsegna del carico tra vettore marittimo e trasportatore terrestre. La Direzione Generale per il Personale Militare, con circolare n. DGPMJIV/l2 /049364/A.3 in data , ha precisato, sulla base della decisione emessa dal Consiglio di Stato in data , che nei trasporti marittimi intercontinentali non potendosi configurare il viaggio come trasferimento di due sedi collegate da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria, spetta al dipendente il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei mobili e delle masserizie e del bagaglio previsto sui percorsi non serviti da ferrovia. Giova rammentare che la legge stessa, però, impone un limite alle suddette procedure di calcolo in quanto dispone tassativamente che il rimborso spettante al dipendente non potrà in nessun caso superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata: ossia l Amministrazione procederà al rimborso dell importo della fattura, (comprensivo di I.V.A.). qualora il medesimo risultasse più economico rispetto al conteggio in precedenza descritto. La predetta circolare stabilisce, altresì, che sarà cura dell Ufficio liquidatore esprimere un giudizio di congruità sul prezzo indicato in fattura, utilizzando, in mancanza di altri più specifici, i parametri adottati per fattispecie analoghe e, conseguentemente, facendo un raffronto con quelli fissati dalla L. 838/73 relativa al trattamento economico degli Addetti Militari. Resta del tutto evidente che il Comando / Ente di appartenenza è tenuto, in ogni caso, a rilasciare la tabella di tramutamento ( o Mod. DP/6553) al dipendente trasferito.

19 4.6.a Il limite di peso ammesso a rimborso nel trasporto dei mobili e delle masserizie L art. 19, 1 comma della L. 836/73 dispone che al dipendente trasferito è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e delle masserizie per non oltre 40 quintali e, testualmente recita sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare. In tale quantitativo di peso non è, quindi, da ritenersi compreso il quintalaggio degli effetti personali e/o bagaglio (vedasi paragrafi precedenti). Il Consiglio di Stato, con parere 115/2001 emesso in data dalla III Sezione, ha ritenuto non rimborsabile il trasporto di mobili e masserizie oltre il limite di 40 quintali, previsto dall art.7 del D.P.R: 255/1999, tenuto conto, in base alla gerarchia delle fonti, che un D.P.R. non possa delegare ad una norma di legge (L.836/73). 4.6.b. Accertamento del peso : pesa pubblica L art. 19, 7^ comma della L.836/73 stabilisce che nel caso in cui il trasporto di mobili e masserizie venga effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, il peso degli stessi deve essere accertato da una pesa pubblica riconosciuta (preferibilmente del luogo di arrivo) e documentato con regolare bolletta (non sostituibile da un atto sostitutivo di notorietà). All uopo si precisa che l Ufficio Centrale del Bilancio ed Affari Finanziari, con Circolare BL/3/10430/A del ha precisato che laddove tra le località interessate al trasferimento esista un collegamento per via ferroviaria, il dipendente è tenuto ad accertarsi, prima di effettuare il trasporto per via ordinaria, che sussista la possibilità di ottenere la prescritta bolletta della pesa pubblica, in assenza della quale nessun altro documento può essere ritenuto valido ai fini del rimborso e che la bolletta rilasciata da una Ditta privata può essere accettata dall A.D. solo nel caso in cui, non sussistendo un collegamento per linea ferroviaria, manchino del tutto pese pubbliche nel luogo di partenza, di arrivo e lungo l itinerario percorso. Nel caso ricorrano le ipotesi di impossibilità sopra descritti, il dipendente dovrà allegare l originale del talloncino, rilasciato dalla ditta privata, ed una dichiarazione, resa ai sensi dell art.485 del C.P., attestante l impossibilità di produrre la bolletta della pesa sopra descritta per mancanza di pese pubbliche o riconosciute come tali sia nella località di arrivo, sia nella località di partenza, sia nelle località intermedie al percorso; infine, dovrà attestare che il peso, risultante dal talloncino rilasciato dalla ditta privata, corrisponda al peso dei mobili e delle masserizie effettivamente trasferiti.

20 4.6.c Dichiarazione di distanza tra le sedi Nel trasporto per via ordinaria, tale dichiarazione viene rilasciata dall A.C.I. o, in alternativa, dall Autorità Consolare e contiene la distanza chilometrica tra il domicilio di partenza e quello di destino. Nel caso di trasporto marittimo deve indicare la distanza chilometrica tra il domicilio di partenza ed il porto di imbarco e tra il porto di sbarco ed il domicilio di arrivo, mentre la distanza tra il porto di imbarco e quello di sbarco, espressa in miglia marine o in chilometri, deve risultare dalla dichiarazione della Capitaneria di Porto (Nolo Mare). 4.6.d. Anticipazione L Ufficio liquidatore può concedere, su istanza dell interessato, un anticipazione pari al 50% di quanto spettante per la tratta fra la località di partenza e quello di destinazione e per il peso ipotizzato presuntivamente dal trasportatore. Il dipendente trasferito, si impegnerà formalmente ad inviare entro massimo tre/quattro mesi la documentazione probatoria per la liquidazione del trasporto mobili e masserizie, pena il recupero in un unica soluzione della somma anticipata. Ai fini del rilascio dell anticipazione, il dipendente dovrà riprodurre all ufficio liquidatore dell U.A.S. la tabella di tramutamento rilasciata dall Ente di appartenenza in territorio nazionale (per i movimenti per l Estero) o dalla Rappresentanza estera (per i movimenti di rientro definitivo in Patria), il dispaccio di trasferimento e/o ordine di missione, n.3 o più preventivi di spesa redatti su carta intestata da diverse ditte di trasloco sulla base dei quintali presuntivamente da trasportare ed infine eventuale autorizzazione al trasporto per via ordinaria rilasciata dal Comando/Ente di appartenenza, qualora i percorsi siano serviti da linea ferroviaria. L importo dell anticipo darà trascritto sul frontespizio della tabella di tramutamento (mod. DP/6553). 4.6.e Fatturazione L originale della fattura della Ditta di trasporto a cui il personale ha affidato il servizio di trasporto dei mobili e delle masserizie, debitamente quietanzata e firmata in maniera chiara e leggibile da soggetto abilitato ad impegnare la ditta nei rapporti contrattuali esterni, dovrà indicare: - le generalità dell interessato; - la natura del trasporto internazionale;

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