ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEI COSTI E DEGLI INDENNIZZI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI. 15 aprile 2013 ore 15.00

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEI COSTI E DEGLI INDENNIZZI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI. 15 aprile 2013 ore 15.00"

Transcript

1 INCONTRO DI APPROFONDIMENTO ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEI COSTI E DEGLI INDENNIZZI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI 15 aprile 2013 ore Mirandola - Villa Tagliata - Via D. Pietri 23

2 E male minore l agitarsi nel dubbio che riposare nell errore (A. Manzoni) Commissione studio "Bilancio e revisione"

3 Prima parte Il bilancio post terremoto Aspetti civilistici Commissione studio "Bilancio e revisione"

4 PREMESSA I danni e le spese che le aziende hanno subito e sostenuto devono trovare giusta rappresentazione nel bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, così come giusta rappresentazione devono trovare sia i rimborsi assicurativi definiti (o in corso di definizione) con le Compagnie di Assicurazione sia i contributi a fondo perduto, concessi dallo Stato a fronte dei danni subiti. Il tutto con le incertezze che ancora oggi incombono sulla possibilità di definire, in tempi brevi, l iter per la richiesta dei contributi ed ottenere gli stessi.

5 PROBLEMATICHE CONTABILI rappresentazione in bilancio delle perdite di valore subite dai beni strumentali, dei rimborsi assicurativi, dei contributi erogati ai sensi del D.L. n. 74/2012 e dei relativi costi di ricostruzione, riparazione, ecc.; rappresentazione in bilancio delle perdite di valore subite dalle scorte di magazzino, dei rimborsi assicurativi e dei contributi erogati ai sensi del D.L. n. 74/2012; rappresentazione in bilancio dei costi di delocalizzazione e dei relativi contributi erogati ai sensi del D.L. n. 74/2012. Commissione studio "Bilancio e revisione"

6 DISPOSIZIONI E PRINCIPI CONTABILI Ovviamente non esistono disposizioni o principi contabili specifici per una rappresentazione contabile dei danni conseguenti ad eventi sismici; è possibile, peraltro, rinvenire, nelle disposizioni del codice civile e nei principi contabili predisposti dall OIC, riferimenti idonei alla corretta contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle conseguenze derivate dagli eventi sismici.

7 PRINCIPI CONTABILI Principio contabile n.29 Gli effetti economici delle operazioni e degli eventi straordinari, devono essere rilevati nel conto economico fra gli oneri e i proventi straordinari I proventi ed oneri derivanti da eventi straordinari devono essere rilevati contabilmente in aderenza ai criteri di competenza ovvero nell esercizio in cui l evento si verifica Doc. Interpretativo n.1 E21. Oneri straordinari: perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari (come ad es. un terremoto) E20. Proventi straordinari: indennizzi assicurativi relativi a danni provocati da eventi naturali straordinari Commissione studio "Bilancio e revisione"

8 PRINCIPI CONTABILI Principio contabile n.11 Principio della competenza: la determinazione del risultato dell esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. Corollario fondamentale del principio di competenza: i costi devono essere correlati con i ricavi dell esercizio. Ciò risponde alla necessità di contrapporre ai ricavi dell esercizio i relativi costi siano essi certi siano essi presunti. Principio della prudenza: l applicazione del principio, si traduce nella regola secondo cui i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. Commissione studio "Bilancio e revisione"

9 PRINCIPI CONTABILI Principio contabile n.15 I crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano obbligazioni di terzi vs. l impresa. L esistenza e le caratteristiche del titolo sono definiti da criteri giuridici. Principio contabile n.19 Fondi per oneri: trattasi di passività certe, stimate nell importo o nella data di estinzione correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Gli stanziamenti devono essere effettuati sulla base di una stima realistica degli oneri e dei costi che devono essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. Commissione studio "Bilancio e revisione"

10 prima fattispecie imputazione a bilancio: 1. delle perdite di valore conseguenti ai danni provocati, ai beni strumentali (immobili e mobili), dagli eventi sismici del maggio 2012, 2. degli indennizzi assicurativi, 3. dei correlati contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell art. 3 del DL 74/2012.

11 VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI l art del codice civile prescrive che l immobilizzazione che, alla data della chiusura dell esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri del costo acquisto ridotto dell ammortamento sistematico, deve essere iscritta a tale minor valore; per valore alla data di chiusura dell esercizio si intende il valore effettivo del bene nell economia dell azienda in funzionamento, che potrà essere recuperato mediante l uso.

12 Danni provocati ai beni strumentali Preliminarmente si devono distinguere le seguenti ipotesi: a) distruzione (perdita) dell intero bene strumentale: il bene non può essere riparato, ma deve essere ricostruito, riacquistato, ecc.; b) distruzione di una parte significativa del bene strumentale: tale parte deve essere sostituita; c) danni al bene strumentale: il bene può essere riparato e, successivamente alle riparazioni, può riacquisire le funzionalità pregresse.

13 Quantificazione dei danni La quantificazione della perdita e della svalutazione dovrà essere effettuata sulla base della stessa perizia tecnica, che dovrà determinare se, in relazione al danneggiamento subito: - la perdita di valore sia totale o parziale - ed in caso di immobilizzazioni danneggiate, il valore di iscrizione sia recuperabile negli esercizi futuri. Commissione studio "Bilancio e revisione"

14 Perdita del cespite La perdita o distruzione del cespite non dipende dalla volontà dell impresa ma da un evento straordinario In tal caso, l immobilizzazione materiale deve essere considerata come alienata la perdita di valore, corrispondente, al costo non ammortizzato del bene perduto o distrutto, al netto dell ammortamento calcolato per la frazione del periodo / , deve essere rilevata quale sopravvenienza passiva alla voce E21. Oneri straordinari.

15 Perdita del cespite L esercizio di competenza in cui rilevare la perdita di valore, ovvero la sopravvenienza passiva, è quello in cui si è verificato l evento straordinario, nel caso in esame il terremoto, da cui il componente negativo deriva (P.C.n.29) Per le società con esercizio coincidente con l anno solare, la sopravvenienza passiva deve essere rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2012.

16 Esempio: Perdita del cespite: rilevazioni contabili Costo cespite: Fondo amm.to al : Ammortamento 1/1-20/05/2012: Rilevazione quota ammortamento calcolata in relazione alla frazione dell esercizio in cui il bene è stato utilizzato nel processo produttivo fra i componenti negativi ordinari alla voce B.10 (OIC n.29) Dare Avere Quota ammort. A F.do Amm.to

17 Perdita del cespite: rilevazioni contabili 2. Rilevazione della perdita di valore Dare Avere # A Cespite F.do amm.to Sopravvenienza passiva

18 Distruzione di una parte significativa del bene Se gli eventi sismici hanno determinato il danneggiamento di una parte significativa del cespite originario, si rende necessario effettuare lo storno del relativo costo e ammortamento. Il valore risultante del cespite, se esso è destinato a far parte dell organizzazione permanente dell impresa, non può eccedere il valore recuperabile tramite l uso, come definito per le imprese in funzionamento.

19 Distruzione di una parte significativa del bene L entità della perdita di valore (da rilevare alla voce 21 del Gruppo E) dovrà essere determinata sulla base di apposita perizia tecnica e sarà rapportata al valore residuo da ammortizzare: si renderà, pertanto, necessario effettuare lo storno del relativo costo e ammortamento (principio contabile n. 16). La rilevazione della perdita di valore è, mutatis mutandis, come quella precedente.

20 Immobili e perdita di valore: particolarità Sia nel caso di perdita totale che nel caso di perdita di parte significativa dell immobile strumentale, a causa degli eventi sismici di maggio 2012, la rilevazione della perdita di valore dovrà riguardare unicamente il costo non ammortizzato riferibile all immobile distrutto totalmente o solo in parte. La rilevazione della perdita di valore non dovrà riguardare l area di sedime e/o pertinenziale dell immobile.

21 Cespiti danneggiati È il caso in cui i cespiti abbiano riportato danni più o meno gravi e sono riparabili senza la necessità di eliminare parti significative. A norma dell art.2426 C.C. e del principio contabile n.16 è opportuno verificare se, a seguito dei danni e della loro riparazione, il valore netto contabile iscritto in bilancio corrisponda al valore effettivo del bene utilizzato nel processo produttivo ovvero al valore recuperabile tramite l uso. Nel caso sia superiore, si rende opportuno rilevare una svalutazione nella voce E21.Oneri straordinari

22 perdita di valore e imputazione Come si evince sia dal principio contabile n. 16 sia dal principio contabile Interpretativo 1, l entità della perdita e/o del danneggiamento andrà rilevata al Gruppo E voce 21 del conto economico (oneri straordinari). L esercizio in cui dovranno essere rilevate le perdite di valore è, indiscutibilmente, quello nel quale si sono verificati gli eventi, ossia il 2012 (così come stabilito, anche, dal principio contabile n. 11).

23 Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati L entità e la definizione dei costi di ricostruzione, riparazione, smontaggio, adattamento, ecc. devono essere determinati sulla base di apposita perizia tecnica. La rappresentazione in bilancio dei costi di ricostruzione, riparazione, smontaggio, adattamento, ecc. deve essere effettuata sulla base del principio di competenza economica Qualche indicazione più specifica è rinvenibile nel principio contabile OIC n. 16, al par. D.IX) (Perdita di immobilizzazioni materiali o riparazioni di danni ad immobilizzazioni dovute ad eventi indipendenti dall impresa). Tale paragrafo recita quanto segue:

24 Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati «.I costi sostenuti per l acquisizione del nuovo cespite vanno capitalizzati, mentre le spese sostenute per riparare i danni provocati dai predetti eventi alle immobilizzazioni vanno addebitate al conto economico

25 Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati In particolare, le fattispecie possibili sono le seguenti: a) cespiti che non sono andati perduti: i costi di riparazione, smontaggio, ecc. devono essere iscritti nel conto economico. In base a quanto precisato dal principio contabile n.29, nell esercizio in cui si è verificato l evento straordinario, devono essere rilevati nel conto economico 2012 anche quei costi che, seppur certi nel loro sostenimento, e determinati nel loro importo, avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. L accantonamento ha natura di onere straordinario (E.21), mentre il fondo oneri deve essere iscritto nello stato patrimoniale passivo nel raggruppamento B. Fondi rischi e oneri, voce 3 Altri.

26 Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati b) immobilizzazioni materiali perdute (totalmente o in parte): i costi di ricostruzione sono considerabili costi per l acquisizione del nuovo cespite e, pertanto, devono essere capitalizzati. Tale rappresentazione è coerente con il fatto che il costo storico e il fondo ammortamento del cespite perduto (in tutto o in parte) sono stati eliminati contabilmente rilevando una sopravvenienza passiva.

27 riparazioni di impianti e macchinari danneggiati A fronte, peraltro, di indennizzo assicurativo (percepito ovvero il cui importo sia certo ed oggettivamente determinabile) a ristoro di spese di riparazione dei beni strumentali oggetto di ripristino, la società dovrà rilevare i relativi costi, anche solo programmati; difatti, nel rispetto del principio contabile n. 11, i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. L entità e la definizione dei costi previsti, da iscrivere in bilancio, andranno determinate sulla base di apposita perizia tecnica.

28 RAPPRESENTAZIONE CONTABILE: RIMBORSI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI Questione attinente e conseguente alla rilevazione contabile delle riduzioni di valore o perdite subite è quella relativa alla corretta imputazione degli eventuali risarcimenti assicurativi e dei contributi (a fondo perduto) riconosciuti, in particolare, ai sensi dell art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122.

29 copertura assicurativa In presenza di copertura assicurativa, andrà determinato l esercizio in cui iscrivere il relativo indennizzo. Sulla base dei principi generali della prudenza e della competenza, l esercizio in cui rilevare le indennità assicurative sarà quello in cui si è verificata la perdita o il danneggiamento del bene, salvo che, alla data di chiusura dello stesso, le indennità stesse non siano ancora certe ed oggettivamente determinabili. In tale ultimo caso, infatti, le stesse saranno di competenza dell esercizio in cui ricorrono queste condizioni.

30 copertura assicurativa Ai fini dell individuazione dell esercizio di competenza non rileva dunque il momento della corresponsione quanto quello di definizione del rimborso con la compagnia assicurativa. I rimborsi assicurativi sono rilevati nel bilancio al se definiti entro tale termine, o comunque entro la data di approvazione della bozza di bilancio.

31 copertura assicurativa L indennizzo assicurativo riconosciuto andrà iscritto nel Gruppo E, alla voce 20, del Conto Economico, come precisato sia dal principio contabile n. 16 sia dal principio contabile Interpretativo 1. Dare Avere Credito vs Compagnia Ass. A Indennizzo (E20) xx xx

32 Contributi DL74/2012 bilancio di imputazione L individuazione del bilancio, in cui imputare i contributi riconosciuti ai sensi dell art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122 ed ai sensi dell Ordinanza del Commissario Delegato per la regione Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre 2012, come modificata dall Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 e, da ultimo, dall Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, segue i principi già enunciati.

33 Individuazione bilancio di imputazione ai sensi del principio contabile n.16, al paragrafo F.II.c), i contributi in conto capitale sono iscrivibili in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Il principio contabile interpretativo 1, in relazione ai contributi in conto esercizio, prescrive che debbano essere rilevati per competenza e non per cassa e, quindi, indipendentemente dai relativi movimenti di numerario.

34 Individuazione bilancio di imputazione La difficoltà, peraltro, risiede nel determinare se ricorrono i requisiti di esistenza della ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che gli stessi saranno erogati.

35 Individuazione bilancio di imputazione Detti requisiti paiono soddisfatti se vengono poste in atto le attività propedeutiche di cui alle disposizioni appositamente previste per il risarcimento dei danni alle imprese aventi sede legale o operativa nei territori interessati dal sisma del maggio 2012 ed elencati nelle disposizioni legislative e commissariali emanate a tal fine.

36 Individuazione bilancio di imputazione Le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono sostanzialmente tre: La prima condizione, come si evince dall art. 3 del D. L. n 74 del 6 giugno 2012, è la redazione di perizie giurate che dovranno verificare e documentare l avvenuto accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici. La seconda condizione è soddisfatta dal possesso dei requisiti di ammissibilità, condizione che viene soddisfatta dalla dichiarazione, a firma del legale rappresentante della società, nella quale la stessa attesta di possedere i requisiti indicati nell elenco di cui all Allegato 1 della medesima Ordinanza. Per quanto riguarda la terza condizione, ovvero la quantificazione dei contributi, si deve fare riferimento all applicazione delle percentuali stabilite dall Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 alla quantificazione del danno (risultante dalle perizie giurate).

37 Individuazione bilancio di imputazione Per quanto riguarda la certezza che i contributi saranno erogati, essa è soddisfatta dal testo normativo istitutivo delle provvidenze a favore delle imprese colpite dai danni provocati dagli eventi sismici; infatti, non sono poste condizioni ulteriori rispetto a quelle soddisfatte per quanto sopra precisato; in ogni caso, l avvenuta positiva istruttoria della domanda di contributo, da parte dell apposita struttura commissariale SII (Soggetto Incaricato dell'istruttoria) (come istituita dall art. 3 dell Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012) costituisce certezza sia dell entità sia della erogazione degli stessi.

38 Tipologia dei contributi Ritenendo di avere trovato soluzione alla tematica relativa all individuazione dell esercizio di competenza, resta da stabilire la corretta imputazione a bilancio dei contributi come sopra determinati. Preliminarmente occorre distinguere le tipologie di contributi; difatti, alla diversa natura e funzione corrisponde un diverso trattamento contabile e, quindi, di imputazione a bilancio.

39 Tipologia dei contributi contributi in conto esercizio: ai sensi del principio interpretativo 1 al principio contabile 12, deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, diverse da quella finanziaria, o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

40 Tipologia dei contributi contributi in conto capitale: ai sensi del principio contabile 16, per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate dallo Stato e da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali; detti contributi sono commisurati al costo delle medesime. Trattasi di contributi per i quali di solito l'impresa, che ne beneficia, ha il vincolo (per un determinato tempo, stabilito dalle leggi che li concedono) a non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono. I contribu in conto impian vengono concessi per sviluppare inves men in zone di di coltà opera ve; di coltà che solitamente restano presenti per un numero rilevante di anni.

41 Tipologia dei contributi Nondimeno, l art. 88 del TUIR (DPR 917/86), alla lettera b) del terzo comma, individua una terza categoria di contributi, distinguendoli da quelli in conto esercizio e da quelli concessi per l'acquisto di beni ammortizzabili (questi ultimi, così, vengono dalla prassi definiti contributi in conto impianti ).

42 Tipologia dei contributi Questo tertium genus di contributi si distingue, quindi, sia dai contributi in conto impianti, giacché non sono correlati all acquisizione di specifici fattori produttivi aventi la caratteristica di beni ammortizzabili, sia dai contributi in conto esercizio in quanto non hanno natura di integrazione dei ricavi. I contributi del tertium genus (convenzionalmente definiti contributi in conto capitale), sono erogati per aumentare i mezzi patrimoniali dei soggetti beneficiari senza, perciò, che la loro concessione si correli all onere dell effettuazione di uno specifico investimento (sentenza n. 781 del 14 gennaio 2011 della Corte di Cassazione, sezione tributaria).

43 Tipologia dei contributi La scienza economica (come riportato dalla sentenza della suprema corte sopra richiamata) ha, poi, individuato l ulteriore categoria dei contributi misti, cioè concessi al fine generico di potenziare l apparato produttivo, che in genere vengono qualificati quali contributi in conto capitale, in quanto mancherebbe una specifica correlazione con l acquisto di beni ammortizzabili

44 Tipologia dei contributi Al fine di cercare di dare una soluzione al problema della corretta imputazione a bilancio dei contributi, concessi ai sensi del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 e dell Ordinanza n. 57, occorre determinare se gli stessi sono classificabili come contributi come sopra definiti ed individuati ovvero come risarcimenti. La distinzione ha, inoltre, influenza determinate sotto l aspetto tributario, come si vedrà più oltre.

45 Tipologia dei contributi Il comma 3 dell art. 1 del DPCM 4 luglio 2012, statuisce che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, a cura dei Presidenti delle Regioni interessate, potrà essere concesso, tra gli altri, ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto; importo elevato al 100% dal DPCM 8 febbraio 2013 in relazione alla riparazione e ricostruzione degli immobili.

46 Tipologia dei contributi L art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come più sopra ricordato, prevede: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali,., aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all attività di loro proprietà. omissis

47 Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012 finalità contributi in conto impianti in conto capitale misti per la realizza zione di dirette a lla costruzione, a lla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali aumentare i mezzi patrimoniali dei soggetti beneficiari potenziare l apparato produttivo contributi ex DL 74/2012 iniziative riparazione ra o ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti

48 Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012 L interpretazione logico-sistematica trova, peraltro, conferma nella interpretazione autentica fornita dall art. 3-ter del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, che così dispone: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis),del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

49 Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012 Identica interpretazione si desume dalla lettura del comma 1- bis dell art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 (introdotto dal decreto legge n.174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 237) che così dispone: I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

50 Articolo 32, comma 1 Dlgs 12 aprile 2006, n. 163: d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a euro, allorché' tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi; Commissione studio "Bilancio e revisione"

51 Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012 Ulteriore conferma arriva dalle Linee Guida antimafia di cui all art.5-bis, comma 4, del D.L.74/2012, pubblicate nella G.U. n.262 del , nelle cui premesse alla parte III si legge: Più in dettaglio, le citate disposizioni richiedono l acquisizione della documentazione antimafia per i «contributi, finanziamenti.concessi dallo Stato, o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». L ampia formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere nelle fattispecie assoggettate a controllo non solo le sovvenzioni che hanno una finalità di «arricchimento» dell operatore economico, ma anche quelle che hanno una finalità più prettamente compensativa o di indennizzo per le perdite subite.

52 Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012 Alla luce di quanto sopra esposto, risulta acclarato che le provvidenze comunque denominate e, quindi, anche se qualificate contributi riconosciute a favore dei soggetti colpiti da eventi sismici, sono concesse a titolo di risarcimento dei danni patiti e, quindi, più correttamente dovrebbero essere denominate contributi compensativi.

53 In quanto la finalità del contributo ex art.3 DL74/2012 ha natura risarcitoria la rilevazione contabile si ritiene segua le medesime regole previste dal documento n.1 del principio contabile n.12. I contributi compensativi in quanto concessi a copertura di spese che hanno dato origine a oneri di natura straordinaria, costituiscono proventi straordinaria da rilevare alla voce E20 Commissione studio "Bilancio e revisione"

54 Seconda fattispecie: danni alle scorte di magazzino Le perdite di valore conseguenti ai danni, provocati alle scorte di magazzino, dagli eventi sismici andranno, naturalmente, rilevate come minori rimanenze finali, in sede di quantificazione delle stesse al termine dell esercizio; in tal caso, gli indennizzi conseguiti andranno rilevati nella voce A5 del Gruppo A del conto economico.

55 Terza fattispecie: spese di delocalizzazione Relativamente ai costi, in parte sostenuti ed in parte ancora da sostenere, conseguenti alle attività di delocalizzazione presso la sede temporanea vale quanto sopra precisato. Si ritiene utile puntualizzare che, anche in tal caso, tutti gli oneri e tutti gli indennizzi andranno iscritti nel Gruppo E del conto economico, in quanto rilevati in occasione di fatti eccezionali.

56 Modalità di fruizione del contributo Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza (n.57) sono le seguenti: 1. per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a) (immobili), b) (beni mobili strumentali) e d) ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d Intesa e successivo DPCM dell 8 febbraio 2013; 2. per gli interventi indicati alle lettere c) (scorte), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall art. 2 del D.L. n.74/2012; 3. per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l abbattimento dei tassi di interesse all art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto Commissione studio "Bilancio e revisione"

57 Modalità di fruizione del contributo L Art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 prevede che: 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. 2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Commissione studio "Bilancio e revisione"

58 Modalità di fruizione del contributo Il beneficiario stipula con la banca prescelta un contratto di finanziamento erogabile in più soluzioni. Il finanziamento è erogato in più soluzioni sulla base dello stato avanzamento lavori, prodotti dal beneficiario. Le erogazioni a valere sul finanziamento, sono effettuate mediante accredito su conto corrente vincolato intestato al beneficiario. Le somme accreditate sul conto corrente vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dall impresa affidataria o dallo stesso beneficiario qualora abbia anticipato le spese relative agli interventi ammessi a contributo o dalla banca nell ipotesi in cui quest ultima abbia provveduto. Commissione studio "Bilancio e revisione"

59 Modalità di fruizione del contributo Il beneficiario si obbliga a rimborsare tutti gli importi in linea capitale erogati a valere sul finanziamento entro la data di scadenza finale, secondo un piano di ammortamento modulato sulle singole erogazioni. Il piano di ammortamento è composto dai piani di ammortamento delle singole erogazioni in linea capitale effettuata dalla banca. Commissione studio "Bilancio e revisione"

60 Modalità di fruizione del contributo Quale mezzo esclusivo di pagamento delle rate del finanziamento, la banca accetta, con effetto liberatorio per il beneficiario, la cessione del credito di imposta Attenzione: il beneficiario, a determinate condizioni espressamente ammesse dal contratto di finanziamento quadro, può rimborsare anticipatamente il finanziamento. In tal caso, però, il beneficiario non potrà avvalersi della cessione del credito di imposta, quindi potrà rimborsare anticipatamente il finanziamento soltanto mediante il pagamento della relativa somma. Commissione studio "Bilancio e revisione"

61 Modalità di fruizione del contributo Il credito d imposta, che matura alle singole erogazioni del finanziamento, è utilizzato dai beneficiari per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ottenuto, mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Il credito di imposta ceduto alla banca deve essere evidenziato nel modello dichiarativo dei redditi (Unico SC), nel quadro RU. Commissione studio "Bilancio e revisione"

62 Modalità di fruizione del contributo Attenzione: le istruzioni al quadro RU in corrispondenza del rigo RU9 in cui deve essere indicato l ammontare del credito di imposta ceduto, avvertono che l indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito di imposta. Commissione studio "Bilancio e revisione"

63 Rilevazioni contabili del contributo art.3-bis Se tutto quanto precisato fino ad ora è corretto. 1. Rilevazione del contributo nel bilancio al qualora esistano le condizioni di ragionevole certezza per il suo riconoscimento e per la sua erogazione Dare Credito vs Stato a Contributo ricostruzione sisma 2012 (E20) xx xx Avere Commissione studio "Bilancio e revisione"

64 Rilevazioni contabili del contributo art.3-bis 2. Rilevazione del finanziamento alle singole 3. Rilevazione del credito di imposta pari all importo del finanziamento erogato Dare Banca c/c vincolato a Banca c/finanziamento ricostr. xx xx 4. Utilizzo del finanziamento Commissione studio "Bilancio e revisione" Dare Avere Credito di imposta a Credito vs Stato xx xx Dare Impresa affidataria (al netto IVA) a Banca c/c vincolato xx xx Avere Avere

65 Rilevazioni contabili del contributo art.3-bis 4.1 Utilizzo del finanziamento (nel caso di spese per gli interventi anticipate dal beneficiario 5. In corrispondenza delle rimborso delle singole rate del finanziamento ( di ogni anno solare) Dare Banca c/c ordinario a Banca c/c vincolato xx xx Dare Banca c/c finanziamento a Credito di imposta xx xx Avere Avere Commissione studio "Bilancio e revisione"

66 Contributi extra D.L.74/ Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/ Bando regionale delocalizzazione PMI Commissione studio "Bilancio e revisione"

67 Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/ I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni. Commissione studio "Bilancio e revisione"

68 Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/ bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi. (miglioramento sismico al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione) Commissione studio "Bilancio e revisione"

69 Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/2012 Posto che manca ancora oggi il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità di applicazione delle misure previste dall art.67-octies, si evidenzia quanto segue: 1. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. 2. Per fruire del contributo, le imprese devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui sopra, all'agenzia delle entrate, che concede il contributo. Commissione studio "Bilancio e revisione"

70 Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/ Per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive 4. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Si tratta di contributo compensativo per quanto riguarda il 1 comma, mentre si ritiene possa qualificarsi, in funzione delle finalità e degli interventi ammessi, come contributo in conto esercizio o in conto capitale per quanto riguarda le disposizioni di cui al 2 comma. Commissione studio "Bilancio e revisione"

71 Bando regionale delocalizzazione PMI REQUISITI PREVISTI: Le attività economiche, esercitate da persone fisiche o giuridiche, devono: possedere il requisito di PMI; risultare attive al 20 maggio 2012, ad eccezione dei consorzi e delle A.T.I., purchè le imprese del consorzio e dell A.T.I. risultino attive al 20 maggio; essere localizzate nei comuni danneggiati ai sensi del Decreto MEF del 01/06/2012 e del D.L. n. 74 del 06/06/2012; possedere al 20 maggio 2012 una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o altri enti previdenziali; appartenere a questi settori di attività Ateco 2007: Commissione studio "Bilancio e revisione"

72 Requisiti previsti Sezione C: Attività manifatturiere svolte tipicamente nei centri urbani quali alimentare, tessile-abbigliamento-calzature-plletteria, carta, vetro/ceramica, oreficieria, bigiotteria. Sono inoltre ammesse le attività dell'artigianato artistico e dell'artigianato di servizio. Sezione G: Ammessa tutta la sezione; Sezione I: Ammessa tutta la sezione tranne e ; Sezione J: Ammessa tutta la sezione; Sezione K: Ammessa tutta la sezione escluse banche e assicurazioni ; Sezione L: Ammessa tutta la sezione; Sezione M: Ammessa tutta la sezione; Sezione N: Ammessa tutta la sezione; Sezione Q: Ammessa tutta la sezione, escluse voci ; Sezione R: Ammessa tutta la sezione; Sezione S: Ammessa tutta la sezione, esclusa voce 94. Commissione studio "Bilancio e revisione"

73 Requisiti previsti Le attività esercitate da persone giuridiche devono inoltre: essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio; non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. Commissione studio "Bilancio e revisione"

74 Requisiti previsti Tali requisiti devono essere mantenuti per almeno tre anni dalla data di conclusione del progetto. INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili gli interventi di localizzazione, anche temporanea, delle attività economiche in aree, zone o strutture individuate dai Comuni, al fine di garantire un offerta plurima e integrata di servizi. Commissione studio "Bilancio e revisione"

75 Spese ammissibili: spese impiantistiche per allestimento di aree/strutture e opere accessorie strettamente correlate; spese per acquisto e messa in opera di strutture temporanee; spese per affitto o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti e rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e comunque non oltre il 31/12/2013; spese per allacciamenti per utenze e traslochi; spese per acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche inerenti l attività economica svolta. I costi sono ammessi al netto di IVA, bolli, spese bancaria, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Commissione studio "Bilancio e revisione"

76 INIZIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI: Al fine della ammissibilità, le spese potranno essere sostenute a partire dal 20 maggio 2012 (si considera la data fattura). I progetti dovranno essere iniziati entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo e conclusi e rendicontati entro il 31 luglio Per i contributi per progetti con affitto e noleggio la scadenza è prorogata al 14 febbraio Commissione studio "Bilancio e revisione"

77 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE: Ciascuna Provincia approva la graduatoria dei progetti ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse e provvede alla concessione dei contributi entro 30 giorni dalla relativa scadenza di presentazione delle domande. Le domande ricevute saranno istruite dalla Provincia verificando: - il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande; - Il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi da parte dei soggetti che hanno presentato domanda; - la completezza della compilazione delle domande. Commissione studio "Bilancio e revisione"

78 Si ritiene che anche il contributo in esame per le finalità perseguite abbia natura indennitaria - compensativa Per la sua rilevazione valgono le regole già indicate, ovvero: - Rilevazione nel bilancio al in presenza di provvedimento di concessione - Rilevazione nella voce E20 Proventi straordinari Commissione studio "Bilancio e revisione"

79 Grazie per l attenzione Dott.ssa Sandra Guerzoni ODCEC Modena Commissione revisione e bilancio sandra.guerzoni@studiobenatti.com Commissione studio "Bilancio e revisione"

80 Seconda parte Il bilancio post terremoto risvolti fiscali Commissione studio "Bilancio e revisione"

81 (Ir)rilevanza Ires e Irap dei contributi per la ricostruzione Gli aspetti fiscali delle poste positive e negative di bilancio correlate agli eventi sismici Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

82 Art. 12-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese comma inserito dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

83 Esercizio di competenza fiscale degli indennizzi Gli indennizzi costituiscono componenti di reddito di competenza dell'esercizio in cui si è verificata la perdita o il danneggiamento del bene, salvo che, alla data di chiusura, esse non siano ancora certe ed oggettivamente determinabili, nel qual caso esse sono di competenza del periodo d'imposta in cui ricorrono queste condizioni Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

84 Certezza e determinabilità Certezza: quando si verifica la definitività del titolo giuridico sottostante, vale a dire nel momento in cui esiste un vincolo avente origine in un contratto, in un fatto illecito, in un atto della Pubblica Amministrazione o direttamente dalla norma (Cassazione n /2012 vedi infra) Oggettiva determinabilità: quando la valutazione estimativa si basa su criteri non soggettivi, bensì suffragati da elementi oggettivi che comprovino la reale possibilità di tradurre gli accadimenti aziendali in espressioni numerarie Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

85 Cassazione - Ordinanza n del 4/9/2012 (I) Con riferimento alle erogazioni di contributi condizionate all espletamento di procedure amministrative, i requisiti di certezza e determinabilità devono intendersi verificati solo all esito del procedimento amministrativo teso a verificare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata l erogazione degli stessi e non al momento della richiesta Conferma da parte del SII Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

86 Cassazione-Ordinanza n del 4/9/2012 (II) La prova della sussistenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità delle componenti positive di reddito deve essere fornita dall Amministrazione finanziaria, mentre quella relativa alle componenti negative di reddito ricade sul contribuente. Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

87 ESCLUSA la deducibilità di un determinato componente reddituale in esercizi precedenti o successivi a quello di competenza, "non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile" (Cass n , Cass n , Cass n , Cass n , Cass n. 2213) Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che la certezza e l'obiettiva determinabilità si verificano in un periodo d'imposta diverso da quello di competenza civilistica (Cass n , Cass n , Cass n ) Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

88 Ambito temporale La certezza e l'oggettiva determinabilità devono manifestarsi e sussistere entro la chiusura dell'esercizio e non già entro il momento di redazione del relativo bilancio o di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, pur potendo le stesse essere conosciute successivamente. Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

89 Risoluzione 251/E del 14/09/2007 (Istanza interpello - indennizzo assicurativo evento alluvionale) La liquidazione dell indennizzo risulta irrilevante dal punto di vista fiscale L esercizio di competenza, anche in via parziale, è quello in cui la compagnia di assicurazione procede a riconoscere il risarcimento spettante (anche per danno minimo ) = requisiti della certezza o oggettiva determinabilità L esigibilità futura non mette in discussione la certezza e determinabilità dell indennizzo Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

90 Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

91 Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

92 Trattamento fiscale indennizzi Tipologia Esercizio di rilevazione Qualifica TUIR Indennizzi per perdita durevole, ancorchè parziale, di beni strumentali Indennizzi per danneggiamento beni strumentali riparabili Rilevate nell anno della perdita del bene Rilevate nell esercizio successivo a quello della perdita Rilevate nell anno della perdita delle merci ovvero in quello successivo Plusvalenza patrimoniale Sopravvenienza attiva Art. 86 co. 1 Art. 88 co. 2 Sopravvenienza Art. 88, co. 3, attiva lett. a) Indennizzi per danneggiamento beni merce Rilevate nell anno della perdita delle merci ovvero in quello successivo Ricavi Art. 85 co. 1 Indennizzi per danni diversi da perdite beni strumentali e merci Rilevate nell anno della di rilevazione dei costi o in quelli successivi Sopravvenienza attiva Art. 88, co. 3, lett. a) e b) Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

93 Tipologia del danno Corte di Cassazione n del 6/10/2011 Con indennizzo Senza indennizzo Competenza Competenza 2012 esercizi successivi insussitenza passiva/minusvalenza deducibile nell esercizio di competenza ai sensi dell art. 102, co. 4 Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

94 Art. 86 TUIR Plusvalenze patrimoniali 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: ( ) b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato ( ) 3. ( ) 4. Le plusvalenze realizzate ( ) concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

95 Art. 88 TUIR - Sopravvenienze attive 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 (risarcimenti per perdita beni strumentali) vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo (rateizzabili). Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

96 Esempio 1: distruzione totale immobile Indennizzo Costo acquisto cespite (esclusa area sottostante) Fondo ammortamento (esclusa parte relativa area sottostante se rilevato) Costo residuo da ammortizzare Plusvalenza/sopravvenienza attiva (*) = (*) regime ordinario: tassata nell esercizio di realizzo o, se il cespite è posseduto da più di tre anni, in quote costanti nell esercizio di realizzo e nei quattro successivi Rilevazione delle imposte differite per la variazione in diminuzione pari ai 4/5 della plusvalenza/sopravvenienza Regime agevolato ex art. 12 bis DL 74/2012 = plusvalenza/sopravvenienza non tassabile Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

97 Esempio 2 : distruzione totale immobile Indennizzo Costo acquisto cespite (esclusa area sottostante) Fondo ammortamento (esclusa parte relativa area sottostante se rilevato) Costo residuo da ammortizzare Minusvalenza patrimoniale (*) = (*) regime ordinario: deducibile integralmente nell esercizio ai sensi dell art. 101, co.1, TUIR se risulta da elementi certi e precisi ex art. 12 bis DL 74/2012 = nulla vieta la deduzione della minusvalenza realizzata Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

98 Deducibilità dei costi I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso di specie in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell Irap. In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati. (Circolare 44/E del 13 agosto 2010) Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

99 Dare Rilevazione contabile Rilevazione della perdita del cespite con indennizzo rilevato nel 2012 Cassa/Credito per indennizzo Fondo ammortamento cespite Avere Costo acquisto cespite Plusvalenza Rilevazione della perdita del cespite con indennizzo rilevato in esercizi successivi Dare Minusvalenza straordinaria (2012) Fondo ammortamento cespite Avere Anno di rilevazione per competenza dell indennizzo Costo acquisto cespite Cassa Sopravv. Attiva Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

100 Plusvalenza in caso di perdita parziale Nel momento in cui l'evento non determini la perdita totale o la distruzione del bene, ma bensì una perdita parziale o un danneggiamento rilevante, si pone il problema di quantificare il costo residuo del bene da confrontare con l indennizzo ricevuto al fine di determinare la plusvalenza. Sul punto, sembra ancora attuale il documento degli Ispettori Compartimentali del Ministero delle Finanze del : costo residuo totale indennizzo del bene X conseguito = costo residuo valore normale del bene al momento del danno parte danneggiata (X) (senza tenere conto del danneggiamento stesso) Plusvalenza = indennizzo conseguito costo residuo parte danneggiata (X) Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

101 Esempio: distruzione parziale cespite Indennizzo assicurativo Costo acquisto cespite Fondo ammortamento Costo residuo da ammortizzare Valore del bene al momento del danneggiamento (ante) Incidenza indennizzo rispetto al valore del bene ante / = 60% Costo residuo cespite danneggiato (da rilevare a insussistenza passiva E 21) Costo acquisto attribuibile a parte danneggiata da stornare Fondo amm.to attribuibile a parte danneggiata da stornare x 60% = x 60%= x 60%= Plusvalenza = Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

102 Rilevazione contabile Dare Rilevazione del danneggiamento parziale al cespite Insussistenze passive (E21) Fondo ammortamento riferito a parte danneggiata Avere Costo acquisto riferito a parte danneggiata Dare Cassa/Credito per indennizzo Rilevazione del risarcimento assicurativo Avere Risarcimento assicurativo (E20) Ai fini fiscali, la parte (de)tassata è la plusvalenza pari a ( ) Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

103 Tipologia del danno Corte di Cassazione n del 6/10/2011 Con indennizzo Senza indennizzo Competenza 2012 Competenza esercizi successivi Spese di manutenzione deducibili ai sensi dell art. 102, co. 6 TUIR Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

104 Danneggiamento di bene strumentale qualora il danno relativo ad un bene strumentale può essere riparato, il bene mantiene il valore espresso in bilancio prima dell'insorgenza del danno medesimo (Cass n ) spese di riparazione sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa secondo i criteri stabiliti dall'art. 102 co. 6 del TUIR (5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all inizio dell esercizio (*) con eccedenza deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi) eventuale indennizzo risarcitorio costituisce una sopravvenienza attiva che concorre a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 co. 3 lett. a) del TUIR (ordinariamente tassabile tutto nell esercizio) Ex art. 12 bis DL 74/2012: NON tassabile (*) eliminato il ragguaglio per i beni acquistati in corso d anno dall'art. 3, comma 16-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con Commissioni modificazioni, di studio "Bilancio dalla L. e revisione" 26 aprile 2012, n. 44, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29 aprile 2012

105 Art. 88 comma 3 Sopravvenienze attive per indennizzi su beni patrimoniali (non strumentali) Tassabili tutte nell anno di rilevazione dell indennizzo, così come i ricavi (merce) e le plusvalenze su beni posseduti da meno di 3 anni Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

106 Quote di ammortamento La deducibilità delle quote di ammortamento di un bene è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dall'art. 102 del TUIR, cioè la strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e l'entrata in funzione, senza che sia necessaria l'effettiva operatività del bene nell'esercizio in cui il costo viene imputato (C.T. Prov. Bari n. 122/12/11). Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

107 Danni alle merci Distruzione Non dà luogo a rilevazioni in contabilità generale in quanto il minor quantitativo si riflette sulle quantità inventariate a fine esercizio e, di conseguenza, sul valore delle rimanenze finali Tale valore assume rilevanza fiscale per via del principio di derivazione del reddito d impresa dalle risultanze contabili ex art. 83 e 92 TUIR Danneggiamento In sede di valutazione delle rimanenze alla fine dell esercizio si potrà operare una svalutazione delle merci danneggiate, nel rispetto dell art. 92, co. 1 TUIR Cassazione n del 9/04/2013 Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

108 Indennizzi per danni alle merci Se rilevata per competenza nello stesso esercizio del verificarsi della perdita: ricavi (art. 85 TUIR) se rilevata per competenza in esercizi successivi : ricavi (art. 85 TUIR) Rientra nel 12 bis? Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

109 Presunzione di cessione Riferimento normativo: art.16 del D.P.R. n. 435/2001 Riferimento di prassi: circolare ministeriale , n. 6/E Nel caso di perdita dei beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, la presunzione di cessione non opera a condizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata alternativamente da: idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione; da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro trenta giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza. Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione debba essere prodotta all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria. Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

110 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO (art. 47, D.P.R , n. 445) ALFA s.r.l., con sede in Mirandola, Via xxy, Capitale sociale euro ,00 i.v., Partita Iva, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. XXXXXXX, esercente l'attività di..., in persona del suo legale rappresentante Sig...., nato a... il..., Codice fiscale..., ai fini della presente domiciliato presso la sede legale della società DICHIARA che a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 che ha colpito la zona di Mirandola l'immobile presso il quale viene esercitata l'attività è stato fortemente danneggiato; che i consistenti crolli strutturali, come risulta dalla documentazione fotografica allegata, hanno comportato la distruzione di buona parte delle merci di magazzino e dei beni strumentali di proprietà; che, considerato lo stato di inagibilità dell'immobile, non è stato possibile, per ovvie ragioni di sicurezza, eseguire tempestivamente una verifica dei beni strumentali e delle merci danneggiate e distrutte dal crollo dell'immobile; che come risulta dalla documentazione allegata alla presente il valore dei beni distrutti ammonta a complessivi euro relativamente ai beni strumentali a a complessivi euro relativamente alle merci La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.P.R.441/1997, così come modificato dall'art. 16, D.P.R. 435/2001 e conservata agli atti della società. Mirandola, lì Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

111 Delocalizzazione Costi aggiuntivi Indennizzi Già sostenuti Previsti Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

112 Costi di delocalizzazione sostenuti e da sostenere per locazione sede temporanea, noleggio macchinari, spese di trasloco Senza indennizzo nel 2012 Costi sostenuti da rilevare per competenza tra gli oneri straordinari (E21) e deducibili nell esercizio 2012 Costi programmati ma non ancora sostenuti: da rilevare nell esercizio di competenza (oneri straordinari E21) - vedi OIC 29 Con indennizzo nel 2012 Rilevazione indennizzo tra i proventi straordinari E20, sopravvenienza attiva ex art. 88, co.3, NON tax art. 12bis DL 74/2012 Costi sostenuti = oneri straordinari E21 deducibili Costi programmati = oneri futuri E21 deducibili ex art. 109, co. 1 se certi e determinati (PERIZIA) Principio correlazione dei costi ai ricavi Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

113 Lucro cessante (business interruption) qi danni economici conseguenti alla sospensione/interruzione dell attività non rientrano tra quelli risarcibili ai sensi del DL74/2012 qgli eventuali indennizzi assicurativi atti a risarcire tali minori ricavi ai fini fiscali sono equiparati ai ricavi e imponibili sia IRES che IRAP (A5) qnon possono attualmente rientrare nel regime di detassazione del 12bis Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

114 Eliminazione carenze strutturali vi costi sostenuti, in assenza di danni, per l eliminazione delle carenze strutturali ai fini dell ottenimento dell agibilità provvisoria non rientrano tra quelli risarcibili ai sensi del DL 74/2012 vi costi di manutenzione sono deducibili nei limiti dell art. 102, co.6 vil contributo ottenuto in base all ordinanza 23 (Inail) ha la natura di contributo in c/esercizio, tassabile nell esercizio di competenza (sia Ires che Irap) Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

115 L importanza delle perizie Ai fini della deducibilità dei costi, ancorchè presunti (art. 109) Ai fini della detassazione degli indennizzi ex art. 12 bis Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. OPPORTUNA! Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

RISOLUZIONE N. 251/E

RISOLUZIONE N. 251/E RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Imposte differire: le voci da controllare

Imposte differire: le voci da controllare Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 2013/4047 Modalità di fruizione del credito d imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

LO STATO PATRIMONIALE. A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni

LO STATO PATRIMONIALE. A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni LO STATO PATRIMONIALE A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni LE MODIFICHE ALLO SCHEMA STATO PATRIMONIALE ATTIVO C.II.4.BIS CREDITI TRIBUTARI C.II.4.TER IMPOSTE ANTICIPATE STATO PATRIMONIALE

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA Circolare N. 28 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 12 aprile 2011 LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA Le attività e le passività in valuta esistenti al 31 dicembre devono essere valutate al tasso di

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 50 27.05.2015 Spese di manutenzione e riparazione Profili contabili e compilazione modello Unico Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

Corso Diritto Tributario

Corso Diritto Tributario Corso Diritto Tributario Il reddito d impresad Lezione 16/ PARTE I Il reddito d impresad L articolo 55 tratta del reddito d impresa d delle persone fisiche (come categoria IRPEG) Le norme sulla determinazione

Dettagli

Esempio di determinazione delle imposte correnti

Esempio di determinazione delle imposte correnti Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere ( ) Rimanenze iniziali di merci 55.000

Dettagli

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009 CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rivalutazione dei beni d impresa Chiarimenti

Dettagli

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014 CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal Circolare n. 24 Marzo 2013 Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 Con precedenti informative, alle quali si rinvia, avevamo dato conto della possibilità,

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013

Ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 Assegnazione di

Dettagli

Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli

Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli Titoli non costituenti immobilizzazioni (Attivo Circolante) Art. 94 c. 3 DPR 917/86 I titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura, intendendo della stessa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLA TREMONTI-QUATER

LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLA TREMONTI-QUATER INFORMATIVA N. 134 06 MAGGIO 2015 BILANCIO LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLA TREMONTI-QUATER Art. 18, DL n. 91/2014 Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 5/E Principi contabili OIC 16 e 25 Informativa

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 30.05.2014 I canoni di leasing in Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico-Società di capitali Con specifico riferimento

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BECCHETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BECCHETTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1509 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BECCHETTI Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre valute

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 15 14.05.2014 La svalutazione dei crediti Disciplina fiscale ed esempi di compilazione del modello Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA INTEGRATIVA Viale Mirabellino 2, 20900 Monza (MB) www.reggiadimonza.it RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA INTEGRATIVA 1 INVENTARIO Il processo di armonizzazione contabile, impone una corretta gestione

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 216/E

RISOLUZIONE N. 216/E RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO RISOLUZIONE N.55/E Roma, 7 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico

Dettagli

CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO. Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi

CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO. Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi Torino, 22 novembre 2013 CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi INTEREST RATE SWAP Gli strumenti finanziari che vengono utilizzati a copertura

Dettagli

Circolare Informativa n. 2/2013

Circolare Informativa n. 2/2013 Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai

Dettagli

Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES

Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 1 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES Imposta proporzionale sui redditi complessivi delle società. Risultato di bilancio

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 20 MARZO 1 FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Esame dell agevolazione alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell Agenzia delle Entrate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI.

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro è differenziata a seconda della

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

NOTA OPERATIVA N.12 /2015

NOTA OPERATIVA N.12 /2015 NOTA OPERATIVA N.12 /2015 OGGETTO: Le spese di manutenzione. - Introduzione Con la presente nota operativa si affronterà il tema delle spese di manutenzione e del loro corretto trattamento contabile. Saranno

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL VIA PALLODOLA 23 19038 - SARZANA (SP) CODICE FISCALE 00148620115 CAPITALE SOCIALE EURO 844.650 BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013 Nota integrativa La presente

Dettagli

INNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro

INNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro INNOVAETICA SRL Sede in ROMA Codice Fiscale 12170501006 - Numero Rea ROMA 1355872 P.I.: 12170501006 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Società in liquidazione:

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI. L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19. (Tremonti ambientale)

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI. L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19. (Tremonti ambientale) Pagina 1 di 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI 13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Circolare N.160 del 15 Novembre 2012

Circolare N.160 del 15 Novembre 2012 Circolare N.160 del 15 Novembre 2012 Sisma Emilia. Presentazione del modello e versamento imposte premi e contributi. Doppia proroga Sisma Emilia: presentazione del modello e versamento imposte premi e

Dettagli

Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Immobilizzazioni finanziarie III FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: - imprese controllate - imprese collegate - imprese controllanti

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 118/E RISOLUZIONE N. 118/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale - Art. 16-bis del TUIR - Istanza

Dettagli