Anno 2014 N. RF343. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2014 N. RF343 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO RAVVEDIMENTO DI UNICO REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 29/12 RIFERIMENTI DLGS. N. 471/97; ART. 13 DLGS. N. 472/97; ISTRUZIONI MODELLO UNICO 2014 CIRCOLARE DEL 23/12/2014 Sintesi: entro il prossimo 29/12/2014 è possibile sanare le violazioni relative la mancata presentazione di Unico Decorso tale termine la dichiarazione è considerata omessa e, se presentata, costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate. Superati i 90 giorni ed entro il termine di presentazione di Unico 2015 (30/09/2015) è possibile regolarizzare una dichiarazione validamente presentata, contenente errori formali o sostanziali, mediante l invio di una dichiarazione integrativa. Le violazioni di Unico 2014 (concetto valido anche per la Dichiarazione Irap e/o Iva), il cui termine di presentazione è scaduto al 30/09/2014, comportano una sanzione differenziata a seconda che siano regolarizzate entro il termine di 90 giorni dalla scadenza per l invio o meno. MODIFICHE A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE - SINTESI: ove effettuate: a) entro il 29/12/2014 (90 gg dal termine per l invio): si applica la sanzione fissa di 258 (indipendentemente dall imposta a debito ) alla presentazione di una dichiarazione: tardiva : laddove l Unico non sia stato presentato integrativa nei 90 giorni : laddove il modello sia stato presentato con dati errati. b) una volta decorso tale termine: non si potrà più sanare l Unico non presentato (che si considera irrimediabilmente omesso) alle dichiarazioni infedeli/irregolari non sarà più applicabile la sanzione fissa. SANZIONI (da ridurre col ravvedimento) "NUOVA" DICHIARAZIONE A SFAVORE Ravved. ENTRO 90 GG Entro il termine di presentazione di Unico DLgs. VIOLAZIONE dal termine del periodo successivo (1) 472/97 DICHIARAZIONE NON PRESENTATA DICH. INFEDELE NO EX ART. 36-BIS/TER sanzione fissa di. 258 dal 120% al 240% maggior debito/minor credito, col minimo di. 258 (ravvedimento non ammesso) Art. 13 c. 1 lett. c) dal 100% al 200% del maggior debito/minor credito (2) Art. 13 c. 1 lett. b) VIOLAZIONI EX ART. 36-BIS/TER 30% del maggior debito/minor credito (2) (1) Oltre tale termine, è possibile presentare l integrativa, ma senza ravvedimento (divenendo controproducente) (2) Non si applica la sanzione da. 258 ad ex art. 8 c. 1 Dlgs 471/97, dovuta non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (CM 23/1999). CAUSA OSTATIVA AL RAVVEDIMENTO: posto che l'attività di liquidazione delle dichiarazioni non è ovviamente ancora intervenuta, l'unica causa ostativa sarà in concreto costituita solo da un accesso dei verificatori che dichiarino di voler verificare anche il periodo d imposta DICHIARAZIONE TARDIVA O INTEGRATIVA PRESENTATA NEI 90 GIORNI Le dichiarazioni presentate nei 90 giorni dal termine ordinario possono derivare da dichiarazioni: precedentemente non presentate (cd. tardiva ) presentate nei termini ma non corrette, che si intende integrare.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 2 / 11 A) DICHIARAZIONE TARDIVA ENTRO 90 GIORNI La dichiarazione presentata oltre i termini ordinari ma entro 90 giorni da questi (cioè entro il 29/12/2014 per i soggetti con periodo d imposta solare): è considerata valida, anche se tardiva ; ciò rende dovuta una sanzione, anche se fissa SANZIONI (art. 1 DLgs. 471/97): si applica la sanzione fissa da 258 a per ciascuna dichiarazione (redditi/iva/irap), a prescindere dal fatto che le imposte siano state o meno versate. all eventuale tardivo/carente versamento dell imposta si applica la sanzione del 30%. Mancato assorbimento sanzione: l applicazione della sanzione fissa alla violazione riferita alla dichiarazione non permette l assorbimento della sanzione applicabile al tardivo/carente versamento (a differenza di quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione ravveduta oltre i 90 giorni v. oltre). Entro il prossimo 29/12/2014 il contribuente può sanare: a) la mancata presentazione di Unico: presentando la dichiarazione (nel frontespizio non va barrata alcuna la casella tra correttiva nei termini, dichiarativa integrativa a favore o dichiarazione integrativa ) versando la sanzione ridotta di. 25 (1/10 di 258) per ciascuna dichiarazione. La sanzione ridotta si applica per ciascuna dichiarazione (redditi/iva/irap) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (CM 54/2002); pertanto, nel caso in cui la dichiarazione IVA sia inviata con la dichiarazione in forma unificata, è necessario versare 50 (25 x 2). STUDI SETTORE: il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione autonoma, essendo parte integrante di Unico; pertanto, in relazione allo stesso non va applicata una specifica sanzione. Riguardo la sanzione di (ex art. 8, DLgs 471/97) relativa l omessa presentazione del modello, la CM 41/2011 ha chiarito che trova applicazione solo qualora il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito delle Entrate. b) tardivi/carenti versamenti: se le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non sono state versate, anche tale violazione va regolarizzata tramite il versamento delle imposte + interessi + sanzione ridotta 3,75% (i termini del ravvedimento sprint e breve sono scaduti). COMPILAZIONE DEL MOD. F24: ai fini della compilazione occorre indicare: - codice tributo: anno di riferimento: il 2014 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva presentazione) Esempio: l imprenditore Rossi provvede ad inviare per la prima volta Unico PF 2014 il 29/12/2014, pur avendo regolarmente versato l imposta. Potrà ravvedere la tardività versando. 75 (25 x 3 redditi/iva/irap), indipendentemente che il mod. IVA sia stato inviato in via unificata o meno: F24 ANNO DI RIFERIMENTO: va indicato il periodo 2014 (cioè l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento v. Guida agli Errori fiscali dell Agenzia) e non il 2013 (in tal senso anche la RM 338/07 per il ravvedimento degli intermediari).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 3 / 11 Unico tardivo successivamente integrato: è ammesso integrare anche le dichiarazioni tardive. Esempio2 Il sig. Rossi presenta Unico PF2014 tardivamente entro il 12/11/2014. Si accorge successivamente che in tale dichiarazione ha commesso un errore: può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine per l invio della dichiarazione successiva, pagando le relative sanzioni per rimuovere l irregolarità commessa. RIEPI- LOGO VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE TARDIVA presentata entro il 29/12/2014 da 258 a (1/10 di 258) + ravv. carenti versamenti B) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI La sanzione edittale per la dichiarazione infedele (sanzione variabile) è superiore a quella prevista in caso di dichiarazione tardiva (sanzione fissa); in passato ci si è chiesto se ciò fosse legittimo anche nel caso di integrativa presentata nei medesimi termini della tardiva (comminando una sanzione maggiore ad un comportamento di minore gravità). A tal fine, l Appendice di Unico ne effettua una sostanziale equiparazione, chiarendo che: pur in presenza di una dichiarazione infedele (così come per una dichiarazione irregolare ) se il ravvedimento interviene entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione sono dovute le seguenti sanzioni ridotte: in relazione alla dichiarazione: la sanzione ridotta pari a 25 (cioè 1/10 di. 258) per la maggiore imposta dovuta (non versata) o minor credito spettante se già utilizzato: la sanzione ridotta del 3,75% N.B.: il concetto deve trovare applicazione: - anche in assenza di ravvedimento: alla presentazione della dichiarazione integrativa entro 90gg si applica comunque la sanzione fissa di 258 (e non la sanzione del 12,5%) - in presenza di ravvedimento di una violazione formale: la integrativa presentata entro 90 giorni è ravveduta con la sanzione di 25 (1/10 di. 158) e non di. 32 (1/8 di. 258). OPZIONI: indipendentemente che si tratti di integrativa a favore o meno, è sempre ammesso modificare le dichiarazioni di volontà entro i 90gg (RM 325/02): optando per la tassazione separata, per la rateizzazione delle plusvalenze nel reddito d impresa, per modificare il rimborso Iva in compensazione o viceversa, ecc. DICHIARAZIONE OMESSA Qualora il modello Unico 2014: viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 29/12/2014) oppure non viene affatto presentato la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile; l Ufficio iscrive a ruolo le seguenti sanzioni: Imposte dovute (*) Imposte non dovute (*) o dichiarazione a credito dal 120% al 240% (con minimo di 258) da 258 a la sanzione è aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) (*) Imposta dovuta : si rimanda al paragrafo riferito alla Dichiarazione infedele.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 4 / 11 Accertamento: in caso di omessa dichiarazione: - accertamento induttivo (art. 41 Dpr 600/73): l Agenzia può avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cd. "super semplici") per accertare il reddito - prescrizione: i termini per l'accertamento si allungano al 31/12 del 5 anno successivo (non più del 4 ) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 43, c.2, DPR 600/1973) Dichiarazione presentata oltre 90gg: la dichiarazione (ancorché considerata omessa e, dunque, sanzionabile come tale) costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate (art. 2 c. 7 Dpr 322/98), che vengono iscritte a ruolo (al netto di quanto eventualmente già versato). La sua presentazione potrebbe rendersi opportuna al fine di indurre l ufficio ad evitare l accertamento induttivo o per ottenere le attenuanti in presenza di un reato tributario. RIEPI- LOGO VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIM. DICHIARAZIONE OMESSA presentata dopo il 29/12/2014 Imposte non versate Imposte versate dal 120% al 240% dell importo non versato con un minimo di. 258 da.258 a Non ammesso Esempio5 Il sig. Rossi, dipendente, si accorge ad ottobre 2014 di aver omesso la dichiarazione di alcuni canoni di locazione di competenza del Incarica un consulente di predisporre ed inviare Unico 2014 (oltre i 90gg). Dai conteggi risulta un Irpef a debito di ; se entro il 30/09/2014: - ha sanato l omesso versamento: la sanzione irrogata dall Ufficio sarà di. 258 (se non procederà ad accertare induttivamente una maggiore imposta) - non ha sanato l omesso versamento: la sanzione irrogata dall Ufficio sarà di (120% dell Irpef), oltre alla iscrizione a ruolo dell imposta non versata. DICHIARAZIONE INFEDELE È "infedele" la dichiarazione in cui si riscontrano violazioni sostanziali, con ciò intendendosi quelle che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Le sanzioni sono, tuttavia, differenziate a seconda che si tratti di violazioni rilevabili: A) in sede di liquidazione automatica ex art. 36-bis Dpr 600/73 o controllo formale ex art. 36- ter Dpr 600/73 (in tali casi non si parla di dichiarazione infedele in senso stretto) B) o solo tramite accertamento ordinario. Compresenza di violazioni: ai fini del ravvedimento va presentata un unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute (Appendice al mod. Unico). A) VIOLAZIONI DIVERSE DA QUELLE DEGLI ARTT. 36-BIS E 36-TER CASISTICA: costituiscono esempi di dichiarazione infedele la dichiarazione in cui: non è stato determinato correttamente il reddito d impresa (indicati minori ricavi, maggiori costi o costi indeducibili) o di lavoro autonomo non è dichiarato (o lo è in modo errato) il reddito di un fabbricato (fabbricato locato di cui viene dichiarata solo la rendita), un reddito diverso (assenza di quadro RL in caso di plusvalenza da cessione di terreno edificabile), un reddito di lavoro (es: 2 CUD senza cumulo in dichiarazione), ecc. è presente l indicazione di indebite detrazioni d imposta o di deduzioni dall imponibile.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 5 / 11 SANZIONE: l invio di una dichiarazione infedele è punita con la sanzione: dal 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante (rispetto alla dichiarazione originariamente presentata) senza alcuna sanzione minima. IMPOSTE DOVUTE : non del tutto chiara è la qualificazione di dichiarazione con imposte dovute : a) posizione dell Agenzia: deriva dalla differenza tra l imposta liquidata in dichiarazione (anche in seguito ad accertamento dell Ufficio) rispetto all imposta versata, anche tramite ravvedimento operoso Esempio: un Unico SC 2014 riporta un saldo a debito (RN23) di non versato a giugno La Srl presenta, tuttavia, un Unico infedele con un saldo a debito di (per errore o intendendo evadere), ma effettua il ravvedimento di regolarmente entro il 30/09/2015: la dichiarazione non ha imposta dovuta (si applica la sanzione fissa). La CM 54/2002 ha esteso tale concetto addirittura alla dichiarazione omessa. b) la giurisprudenza: alcune sentenze (v. Cass. n. 6663/2014) hanno ritenuto che l imposta a debito si evinca dalla differenza tra l imposta liquidata dal contribuente e quella accertata dall Ufficio, senza che abbia rilievo l imposta versata (nell esempio sopra, l Ufficio dovrebbe applicare la sanzione di 8.000!). MINOR CREDITO: a differenza del caso seguente, secondo l Agenzia (v. Guida agli Errori contabili), la sanzione del 100% (da ridurre col ravvedimento): - si applica in tutti i casi in cui l integrativa indichi un credito inferiore a quello della dichiarazione originaria - non rilevando se tale credito sia già stato utilizzato o meno (in tal caso non si rende, ovviamente, dovuto alcun ravvedimento per omesso versamento). E possibile sanare dette violazioni: presentando una dichiarazione integrativa e versando: la maggiore imposta dovuta (o minor credito spettante) + interessi di mora 1% la sanzione ridotta del 12,5% (1/8 del 100%) della maggiore imposta/minor credito. SANZIONE PER CARENTI VERSAMENTI: la CTP Torino n. 67/2012 (in tal senso anche la Guida dell Agenzia dell agosto 2014): - ha ritenuto inapplicabile la sanzione del 30% per carenti versamenti diretti - in presenza di sanzione irrogata per infedele dichiarazione, ritenendola assorbita in quest ultima. Ove si avallasse tale posizione (non seguita nella prassi di numerosi Uffici), anche il carente versamento andrà regolarizzato con la sanzione del 30%, da ridurre in ragione della tardività. ACCONTI: secondo la CM 47/2008 qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa deve integrare anche quanto dovuto a titolo di acconto. Pertanto, se da Unico 2014 integrativo emerge una maggiore imposta dovuta (saldo 2032), dallo stesso consegue un maggior acconto per il 2014 e quindi viene ad integrarsi anche la fattispecie dell insufficiente versamento dell acconto per il Esempio6 MAGGIOR DEBITO La Alfa Srl in Unico 2014 abbia proceduto: - a calcolare l Ires su un imponibile errato di (omettendo ricavi per ), determinando un imposta pari a a versare saldo 2013 ed acconti 2014 ( ) determinati su tale imposta errata.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 6 / 11 Per regolarizzarsi ai fini Ires (deve operare in modo del tutto analogo ai fini Irap) procede: ad inviare dichiarazione integrativa entro il 30/09/2015 indicando l'imponibile corretto di e rideterminando l'ires in (maggiore Ires di ) ad effettuare il ravvedimento operoso di: dichiarazione infedele: versa la sanzione di. 688 (12,5% x magg. Ires di 5.500) carente versamento a saldo 2013: versa la maggiore Ires di interessi al 1% a giorni (separatamente esposti), senza sanzione per carente versamento minori acconti 2014: ridetermina gli acconti e procede come nel caso procedente (sempreché non ritenga che possa adottare il "criterio previsionale"). Esempio7 MINOR CREDITO Nell Esempio6 precedente, la Srl abbia versato acconti 2014 per , determinando un saldo a credito (RN24) di In esito all integrativa il credito si riduce ad : la sanzione (ed il conseguente ravvedimento) va in ogni caso operato sulla differenza di RIEPI- LOGO VIOLAZIONE TERMINE RAVVEDIMENTO SANZ. MINIMA RAVVEDIMENTO Dichiarazione infedele Termine per l invio della dichiarazione successiva 100% magg. imposta dovuta/minor credito spettante B) VIOLAZIONI ACCERTABILI EX ARTT. 36-BIS E 36-TER 12,5% Costituiscono errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73 (per i redditi/irap) o 54-bis Dpr 633/72 (per l Iva): errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili / detraibili (es: spese mediche, contributi previdenziali, ecc.), ritenute d acconto e/o crediti d imposta. SANZIONI: in tal caso: la dichiarazione non è autonomamente sanzionata (di fatto, si sanziona il solo carente versamento) si applica la sanzione del 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato. E possibile sanare le suddette violazioni: presentando una dichiarazione integrativa versando i seguenti importi differenziati a seconda che il risultato complessivo sia: una maggiore imposta (non versata): la maggior imposta + interessi di mora 1% + sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) della maggiore imposta un minor credito: come nel caso precedente, ma limitatamente al credito già utilizzato. MINOR CREDITO NON UTILIZZATO: in tal caso: - si applica la sanzione fissa di. 258 (ridotta a. 32 col ravvedimento) per regolarizzare la dichiarazione - dovendosi poi limitare ad utilizzare in seguito il solo credito nella minore misura indicata nell integrativa. In sostanza, la sanzione variabile del 30% è subordinata all esistenza di una imposta non versata (anche se per l utilizzo di un credito inesistente) conseguente alla violazione. Esempio8 Il sig. Bianchi detrae erroneamente una polizza assicurativa per determinando un saldo Irpef di Pur presentando l Unico compilato in modo errato, ha effettuato il versamento corretto di. 690: - la violazione è formale e va ravveduta con. 32 (1/8 di 258).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 7 / 11 Esempio9 Nell esempio precedente, l Unico abbia riportato ora un saldo Irpef a credito di Il contribuente ha già utilizzato in F24 un credito di. 600; egli potrà procedere: - a presentare l integrativa indicante un credito di versando la sanzione di. 32 senza procedere a versare alcuna imposta (limitandosi ad utilizzare in futuro solo il residuo credito di. 10). Convenienza al ravvedimento: nel valutare se effettuare il ravvedimento, si consideri che l errata compilazione di Unico non viene di solito autonomamente sanzionata dall Agenzia (pur essendo prevista la specifica sanzione da. 258), rimanendo sanzionato il solo carente versamento. Esempio10 Il sig. Mario Rossi indica in Unico acconti Irpef versati per a fronte di un versamento effettivo di I dati in Unico sono i seguenti: Irpef calcolata: ; acconti Irpef versati: saldo a debito: In sede di versamento ha proceduto a versare l importo errato di : in tal caso l Agenzia notificherà un avviso bonario di per il solo omesso versamento (con relativa sanzione del 30%) e non anche la sanzione per la errata compilazione dell Unico. Esempio11 RIEPI- LOGO Se il sig. Mario Rossi versa, al contrario, il saldo corretto (di ), l Agenzia, di regola, non irroga alcuna sanzione (ritiene la violazione meramente formale, e non applica la sanzione fissa di. 258, pur avendo il contribuente ostacolato l attività dell Ufficio). VIOLAZIONE TERMINE RAVVEDIMENTO SANZ. MINIMA RAVVEDIMENTO Dichiarazione infedele Termine per l invio della dichiarazione successiva DICHIARAZIONE IRREGOLARE 30% magg. imposta dovuta/minor credito utilizzato 3,75% Qualora una dichiarazione sia validamente presentata (entro il termine previsto oppure nei 90 gg successivi), è possibile presentare una integrativa per correggere eventuali errori commessi nella compilazione della dichiarazione originaria. Ai fini delle sanzioni, va distinto tra violazioni: MERAMENTE FORMALI FORMALI che non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio che arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Per tali violazioni: non si applica alcuna sanzione non è necessario utilizzare il ravvedimento operoso Qualora si intenda, comunque, sanare la violazione prima dell inizio delle attività di controllo, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa. VIOLAZIONI FORMALI Si tratta di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell imposta ma che ostacolano l attività di controllo dell Ufficio. In particolare, ciò si rileva nei seguenti casi:

8 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 8 / 11 MODELLO ERRATO DATI CONTRIBUENTE ALTRI ELEMENTI STUDI DI SETTORE redatto non in conformità al modello di dichiarazione approvato dalle Entrate Esempio: Srl che ha chiuso il periodo ante 31/12/2013 utilizzando comunque Unico SC omessa o errata/incompleta indicazione dei dati relativi l individuazione del contribuente (incluso il domicilio, ecc.) o del suo rappresentante legale Esempio: non dovrebbe rilevare l errato codice fiscale di un sindaco a quadro RO. omessa/errata compilazione di un prospetto o altro elemento prescritto per l effettuazione dei controlli che non rileva per la determinazione delle imposte Esempio: omessa/errata compilazione del quadro RS (Prospetto dei crediti, variazioni del patrimonio netto, dati di bilancio, ecc.) la mancata allegazione del modello Studi di settore SANZIONE: in tali ipotesi è applicabile la sanzione da 258 a (art. 8, c. 1, DLgs 471/97). N.B.: gli Uffici tendono a sostenere la natura non meramente formale di qualsiasi errore compiuto in Dichiarazione (nell assunto che costituisca pregiudizio alla propria attività di accertamento). Il contribuente può sanare le suddette violazioni: presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e pertanto, con riguardo a Unico 2014, entro il 30/09/2015; versando la sanzione ridotta di 32 (1/8 di 258). Esempio12 RIEPI- LOGO Il sig. Bianchi, imprenditore individuale, ha presentato Unico PF 2014 entro il 30/09/2014 senza allegare il modello degli studi di settore. Poiché tale modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi, la violazione rientra nella fattispecie della dichiarazione irregolare, sanabile entro il 30/09/2015: - presentando integrativa comprensiva del modello studi di settore; - versando. 32 a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IRREGOLARE Violazioni formali da 258 a (1/8 di 258) Violazioni meramente formali Nessuna sanzione Si può sanare la posizione prima di un controllo mediante dichiarazione integrativa OMESSA INDICAZIONE COSTI BLACK LIST I soggetti che intrattengono rapporti con operatori (imprese/professionisti) domiciliati nei cd Paesi black list devono indicare separatamente in Unico i costi relativi a tali operazioni. PRESENZA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI: qualora il contribuente possa provare la presenza delle circostanze esimenti, l omessa indicazione di tali costi: non determina l indeducibilità degli stessi comporta la sanzione del 10% dei costi non indicati (con minimo di 500 e massimo di ).

9 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 9 / 11 INTEGRATIVA: onde evitare la sanzione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa prima di accesso, ispezione o verifica da parte dell Ufficio. A tale regolarizzazione è comunque applicabile una sanzione da 258 a (art. 8, c. 1, DLgs 471/97). L impresa può comunque avvalersi del ravvedimento operoso: presentando apposita integrativa entro il termine della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (30/09/2015) versando una sanzione ridotta pari a 32 (1/8 del minimo.258) Esempio13 Il contribuente che in Unico 2014 ha omesso l indicazione dei costi relativi ad operazioni con Paesi cd black list può regolarizzare la propria situazione entro il 30/09/2015: - versando la sanzione ridotta di presentando apposita dichiarazione integrativa. Se la dichiarazione integrativa è presentata: oltre il termine della dichiarazione relativa l anno in cui è commessa la violazione ma prima dell attivazione dei controlli (accessi, ispezioni e verifiche) da parte dell ufficio si applica unicamente la sanzione in misura piena (da 258 a 2.065). DEDUCIBILITÀ COSTI/SPESE SI SI SANZIONI IN PRESENZA DI PROVA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI AVVIO CONTROLLI NO NO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno nel corso del quale è stata commessa la violazione Entro il termine di decadenza accertamento SI SI Non rileva MANCATA PROVA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI: comporta per l impresa: SANZIONE SI RAVVEDIMENTO: 32 (1/8 di 258) NO RAVVEDIMENTO: da 258 a % dei costi (min. 500 e max ) il disconoscimento della deducibilità dei costi / spese black list il recupero della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché l applicazione: della sanzione per dichiarazione infedele (dal 100% al 200% della maggiore imposta); della sanzione per dichiarazione irregolare (10% dei costi non indicati, da un minimo di. 500 ad un massimo di art. 8, co. 3-bis, D.Lgs.471/97). In tal caso, si osserva che: la violazione è sostanziale in quanto incide sulla determinazione delle imposte dovute non è possibile sanare l irregolarità mediante il ravvedimento operoso DEDUCIBILITÀ COSTI/SPESE SANZIONI IN ASSENZA DI PROVA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI AVVIO CONTROLLI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NO SI Non rileva SANZIONE 10% dei costi (min. 500 max ) + dal 100% al 200% della maggiore imposta

10 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 10 / 11 OMESSA/INCOMPLETA COMPILAZIONE RW Per le violazioni costituite dalla mancata o incompleta compilazione del quadro RW, è prevista l applicazione di sanzioni differenziate a seconda che il quadro sia compilato: ai soli fini del monitoraggio solo per la determinazione dell IVIE e/o dell IVAFE dovute o per entrambi i casi. QUADRO RW AI FINI DEL MONITORAGGIO L omessa presentazione del quadro RW nei casi in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio costituisce una violazione formale. La cd. Legge Europea 2013 ha modificato le sanzioni applicabili alla sua omissione. SANZIONI: si applica una sanzione differenziata a seconda che il Paese nel quale sono detenute le attività o gli investimenti sia o meno Black list ; in particolare, è applicabile una sanzione: dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati non Black list dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati Black list. In caso di dichiarazione tardiva (entro 90 gg): si applica la sanzione fissa di.258. VIOLAZIONE Omessa / incompleta compilazione quadro RW SANZIONE dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati non Black list dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati Black list 258 in caso di dichiarazione tardiva Come chiarito dalla CM 38/2013, le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è quindi possibile provvedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento. Pertanto, in caso di presentazione del quadro RW: TERMINE PRESENTAZIONE SANZIONE entro 90 gg dal termine ordinario è dovuta la sanzione ridotta a 25 (1/10 di 258). oltre 90 gg dal termine ordinario ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa l anno in cui si è commessa la violazione è possibile sanare la violazione: presentando una dichiarazione integrativa versando la sanzione ridotta pari a: - 0,375% (1/8 del 3%) di quanto non dichiarato: se detenuto in Paesi non Black list - 0,75% (1/8 del 6%) di quanto non dichiarato: se detenuto in Paesi Black list QUADRO RW AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE IVIE E/O IVAFE Nei casi in cui dal quadro RW derivano IVIE e/o IVAFE dovute, l omessa o incompleta presentazione del quadro configura una violazione sostanziale. Per la regolarizzazione di tali violazioni trovano applicazione le regole previste ai fini IRPEF.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 343/2014 Pag. 11 / 11 SANZIONI - PROSPETTO RIEPILOGATIVO VIOLAZIONE SANZIONE TERMINE RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA OMESSA DICHIARAZIONE (presentata dopo il 29/12/2014) TARDIVA DICHIARAZIONE (PRESENTATA ENTRO IL 29/12/2014) DICH. INTEGRATIVA ENTRO IL 29/12/2014 DICH. INFEDELE DICH. IRREGOLARE INFEDELE IRREGOLARE CON VIOLAZIONI FORMALI ERRORI DA CONTROLLO FORMALE ERRORI DIVERSI VIOLAZIONI FORMALI VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI dal 120 al 240% delle imposte dovute (min.. 258) da 258 a in assenza di imposte dovute da 258 a raddoppiabil e per i soggetti obbligati alle scritture contabili + 30% carenti versamenti da 258 a % carenti versamenti/crediti eccedenti utilizzati Entro il 29/12/2014 (90 gg dalla presentazione di Unico 2014) Non ammesso. 25 per ciascuna dich. in Unico + 3,75% carenti versam.. 25 per ciascuna dich. in Unico + 3,75% carenti versam./cred. in eccesso già utilizzati da 258 a % della maggiore imposta dovuta/minor credito utilizzato Dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta/minor credito spettante Entro il termine di presentazione dell anno successivo (30/09/2015) 3,75% della maggiore imposta dovuta/minor credito utilizzato 12,5% della maggiore imposta dovuta/minor credito spettante da 258 a nessuna sanzione Si può sanare, senza sanzioni, prima dell inizio dell attività di verifica

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