Sottocommissione studio D.Lgs163/06 e Autorità di Vigilanza LL.PP. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 1

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1 DETERMINAZIONI, DELIBERAZIONI, PARERI DI PRECONTENZIOSO DELLA AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SENTENZE T.A.R PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI CON IMPORTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Le deliberazioni, determinazioni e pareri di precontenzioso dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (nel seguito Autorità ), e le sentenze dei vari Tribunali Amministrativi Regionali (nel seguito T.A.R. ), qui raccolte, sono indicazione delle interpretazioni a tutt oggi date da Autorità e T.A.R. circa il contenzioso e i dubbi interpretativi che riguardano le forniture ed i servizi nella fascia definita sotto soglia dal D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti (nel seguito Codice ) Gli atti vengono presentati nella prima sezione in modo sintetico e suddivisi in tre categorie fondamentali. Nella seconda sezione gli atti vengono presentati in ordine cronologico, completi della massima dell Autorità. 1 SEZIONE Nell enunciazione dei principi fondamentali riguardanti i meccanismi per l affidamento delle forniture e dei servizi, l Autorità ed i T.A.R. hanno emanato più atti e sentenze che possiamo dividere in varie categorie; - Atti fondamentali; enunciazioni dei principi del Codice. - Pareri e chiarimenti sulle procedure adottate in sede di gara e riguardanti l ipotesi di disattesa dei principi del Codice. - Chiarimenti sull applicazione delle regole previste dal Codice per la verifica dei curriculum vitae e dei requisiti minimi. Atti fondamentali; enunciazioni dei principi del Codice. Determinazione 01/2006. Emanata prima dell entrata in vigore del Codice, nasce a seguito della integrale sostituzione del comma 12 art. 17 L. 109/94 ad opera dell art. 24 L. 62/05 e riguarda l affidamento di incarichi di progettazione e della direzione lavori il cui importo stimato è inferiore a E sempre attuale perché il sopraccitato comma è stato ripreso dal comma fondamentale per le procedure di affidamento degli incarichi di importo inferiore a ovvero il Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 1

2 comma 2 art. 91 del Codice. Viene citato anche il regolamento d attuazione della L.109/94, il D.P.R. 554/99, che nelle more dell approvazione del regolamento di attuazione del Codice, viene ancora in gran parte applicato. Deliberazione 112/2006. Emanata dopo la pubblicazione del Codice. Chiarisce i termini e le modalità per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a ; incarichi di progettazione di importo inferiore a ; affidamento di incarico congiunto sia per la progettazione definitiva e esecutiva. Determinazione 04/2007. Criteri da seguire a seguito dell entrata in vigore della L. 248/06 cosidetto Decreto Bersani. Con indicazione che le Stazioni Appaltanti possono utilizzare il D.M. 04/04/01 per stabilire il corrispettivo a base d asta. Deliberazione 82/2007. Concerne i criteri di affidamento del collaudo in generale. Parere di precontenzioso 232/2008. Richiama la Determinazione 01/2006 ed elenca i principi a cui la P.A. si deve uniformare nella procedura di selezione per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi di cui all art. 91 D.L.gs 163/06. Deliberazione 35/2009. Ribadisce i principi a cui si deve attenere la P.A. nell affidamento d incarico. Solo sotto la soglia di ci può essere l acquisizione diretta. Fino alla soglia di l affidamento deve avvenire con procedura negoziata senza bando di gara, con invito di almeno cinque soggetti idonei, selezionati dall eventuale elenco formato dalla P.A. Determinazione 01/2010. Puntuale documento dell Autorità riguardo ai requisiti e principi a cui si deve attenere la P.A. per l affidamento dei contratti pubblici. Con spiegazione circostanziata dell interpretazione che l Autorità dà al comma 1 art. 38 del Codice. Deliberazione 02/03/2010. L'Autorità ha emanato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità stessa per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Esso consta di 11 articoli nei quali viene prevista una procedura con una fase pre-istruttoria avviata dalla competente Unità Organizzativa dell'autorità, sulla base di segnalazione della SOA o della stazione appaltante, che potrà concludersi con l'archiviazione o con l'avvio del procedimento istruttorio. Pareri e chiarimenti sulle procedure adottate in sede di gara e riguardanti l ipotesi di disattesa dei principi del Codice. Deliberazione 49/2006. L Autorità ribadisce quanto già scritto, ovvero che l affidamento d incarico diretto, il cosidetto intuitu personae, completamente svincolato da qualsiasi onere procedimentale in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, non è conforme alla normativa. Vedi anche deliberazione 49/2007 Deliberazione 12/2007. L Autorità richiama la determinazione 01/2006, ribadisce che la Stazione Appaltante deve preventivamente individuare i criteri obiettivi per la valutazione delle offerte e sostiene che comunque la Stazione Appaltante deve avere un margine di discrezionalità nell individuazione dei requisiti che ritiene necessari per l aggiudicazione dell appalto. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 2

3 Deliberazione 49/2007. Vedi deliberazione 49/2006 Deliberazione 243/2007. L Autorità ribadisce che nel caso di affido dei lavori ad un ufficio misto pubblico privato dovrà sempre essere rispettato il vincolo di subordinazione fra le varie funzioni. Determinazione 06/2007. Su richiesta di un Ordine Professionale l Autorità conferma che le Stazioni Appaltanti non possono richiedere altre garanzie aggiuntive oltre la polizza civile professionale. Parere di precontenzioso 161/2007. L Autorità ribadisce quanto già enunciato nel comma 8 art.90 del Codice; ovvero non può partecipare alla gara di affidamento lavori chi ha partecipato o potuto conoscere anche indirettamente la fase di progettazione preliminare. Deliberazione 02/2008. L Autorità richiama la determinazione 01/2006 e ribadisce che gli elementi attinenti all esperienza, alla qualifica professionale, il curriculum vitae possono essere utilizzati solo per la selezione dei concorrenti. Per la valutazione dell offerta si deve far riferimento solo a criteri in diretta connessione con l appalto stesso. Deliberazione 08/2008. L Autorità riafferma un principio fondamentale nel Codice. Sono non conformi al Codice gli incarichi professionali affidati sempre ai soliti professionisti, per mancata applicazione del principio di rotazione. Deliberazione 09/2008. L Autorità ribadisce che il principio di pubblicità deve essere rispettato anche per gli affidamenti d incarico d importo inferiore a , che l aggiudicazione deve essere effettuata o al massimo ribasso o all offerta economicamente più vantaggiosa, nonché di considerare come elementi fondamentali per l aggiudicazione il ribasso offerto ed i contenuti specifici dell offerta. Deliberazione 11/2008. Vedi anche deliberazioni 49/2006 e 49/2007. L Autorità riafferma la necessità dell applicazione dei principi fondamentali citati nell art. 91 del Codice; principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Parere di precontenzioso 65/2008. L Autorità, riguardo alla disciplina del collaudo, ritiene che ricada completamente nel Codice. Vedi deliberazione 82/2007. Parere di precontenzioso 102/2008. L Autorità sostiene che sono applicabili gli artt. 75 e 113 del Codice (che riguardano le garanzie),nel caso di incarico per collaudo. Richiama la deliberazione 06/2007 e la determinazione 82/2007. Deliberazione 56/2009. L Autorità ribadisce che l artificioso frazionamento degli incarichi non è conforme alla legge. Parere di precontenzioso 06/2009. Come nella deliberazione 56/2009, l Autorità ribadisce il divieto di artificioso frazionamento degli incarichi. T.A.R. Campania Sez. II S Il T.A.R. sentenzia che l affidamento di un incarico per importi inferiori a deve essere sempre necessaria la verifica dell idoneità dei professionisti e presente una valida motivazione circa la scelta operata dalla Stazione Appaltante. T.A.R. Liguria Sez. II S All interno di una più vasta sentenza il T.A.R. ribadisce che l applicazione dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 3

4 trattamento, proporzionalità e trasparenza deve essere applicata anche nell affidamento d incarico per importi inferiori a T.A.R. Toscana S Accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Il T.A.R. ribadisce il principio di accesso per verifica della correttezza della gara. Consiglio di Stato Sez V S Il Consiglio ribadisce che per gli incarichi che si situano nell ultima fascia (sotto i ), la Stazione Appaltante può, una volta verificata l esperienza e la capacità professionale e correttamente motivato l atto può affidarlo a soggetti di propria fiducia. Chiarimenti sull applicazione delle regole previste dal Codice per la verifica dei curriculum vitae e dei requisiti minimi, nonché dei criteri di affidamento. Deliberazione 43/2007. La deliberazione riguarda la contestazione, approvata dalla Autorità, ad una Stazione Appaltante di non aver predeterminato i criteri di attribuzione del punteggio ed il loro valore. L Autorità richiama la determinazione 01/2006. Deliberazione 86/2007. Analogamente alla deliberazione 43/2007, l Autorità ribadisce alcuni principi fondamentali per l affidamento degli incarichi. Come ad esempio che i criteri di selezione dei curricula devono essere riportati nel bando di selezione e che la commissione deve preventivamente stabilire il peso da dare a ciascun criterio. L Autorità richiama la determinazione 01/2006. Parere di precontenzioso 40/2007. L Autorità ribadisce che una volta stabiliti i criteri di selezione, non si può più inserire ulteriori criteri. Parere di precontenzioso 46/2007. L Autorità risponde in merito ai criteri di valutazione dei curriculum e osserva che, se deve essere assunto un criterio di valutazione di elementi oggettivi, deve essere riconosciuto alla P.A. un margine autonomo di giudizio. Confronta con la deliberazione 12/2007. Parere di precontenzioso 106/2007. Secondo l Autorità, quando una Stazione Appaltante, in presenza di un affidamento d incarico inferiore a , vuole lo stesso espletare una gara completa, allora si vincola al rispetto delle regole stabilite. Parere di precontenzioso 162/2007. Quando una gara è illegittima per vizi di procedura la Stazione Appaltante ha ragione di annullarla. Parere di precontenzioso 03/2008. Come per il parere di precontenzioso 162/2007, è nel giusto una Stazione Appaltante che in via di autotutela annulla una gara per eccessiva discrezionalità del bando. Parere di precontenzioso 67/2008. L Autorità ritiene che la Stazione Appaltante non può chiedere pagamento di alcun onere per la partecipazione ad una gara. La normativa comunitaria è superiore alla normativa statale. Parere di precontenzioso 80/2008. L Autorità sostiene che per la valutazione delle qualifiche tecnico-professionali non è importante se le opere sono state realizzate o meno. Parere di precontenzioso 95/2009. Esempio di corretta applicazione della valutazione dei curricula anche se la Stazione Appaltante non ha operato una espressa e puntuale predeterminazione dei pesi ponderali attribuiti a ogni criterio. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 4

5 Parere di precontenzioso 109/2009. L Autorità ribadisce che il sistema di calcolo dei coefficienti per l aggiudicazione di una gara si trova nell allegato E del D.P.R. 554/99. Il parere è stato richiesto dalla Stazione Appaltante in via di autotutela. T.A.R. Campania Sez.II S Il T.A.R. ribadisce che i principi fondamentali del Codice; non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono inalienabili e la loro non applicazione può portare all annullamento della determinazione d incarico professionale. T.A.R. Campania Sez.II S Il T.A.R. afferma il principio che sono di sua competenza le controversie relative a procedure di lavori, servizi e forniture. T.A.R. Campania Sez.II S Il T.A.R. afferma quanto già più volte scritto dalla Autorità ovvero che il bando deve individuare criteri obiettivi per la valutazione competitiva e comparativa, con obbligo di motivare la scelta. Vengono presentati anche altri atti e sentenze che non sono stati ricondotti a queste tre categorie ma che contribuiscono a dare un quadro più completo della situazione. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 5

6 2 SEZIONE DETERMINAZIONE 01/2006 del 19/01/2006 Affidamento di servizi di ingegneria con importo inferiore a Determinazione della Autorità seguente alla modifica dell art. 17 L 109/1994 e s.m.,alla integrale sostituzione del comma 12 art. 17 L 109/94. l Autorità ritiene che: - i servizi di ingegneria di importo inferiore a euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all affidamento; - gli avvisi per l affidamento dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l oggetto della prestazione,il relativo importo presunto, il tempo massimo per l espletamento dell incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all articolo 63 del D.P.R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l affidamento - i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo; - il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all opera da progettare per tipologia ed importo. DELIBERAZIONE 49/2006 del 11/07/2006 Affidamento di incarichi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Corrispettivo inferiore a Determinazione della Autorità che ribadisce la non conformità alla legge il conferimento di un incarico professionale di progettazione di opere pubbliche mediante affidamento diretto, c.d. intuitu personae. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 6

7 Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articolo 91 - Codici A seguito degli interventi correttivi operati dalla legge n. 166/2002 gli incarichi professionali, di cui all art. 17, comma 1, della legge n. 109/1994, i cui corrispettivi sono inferiori a euro sono affidati tramite il responsabile del procedimento (art. 17, comma 12, della legge 109/94 e s.m.) a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste dall art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. Poiché la citata norma regolamentare stabilisce che i suddetti incarichi sono affidati previa adeguata pubblicità dell esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale e che l avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata, non può ritenersi conforme alla citata normativa, vigente per il caso di specie, il conferimento di un incarico professionale di progettazione di opere pubbliche mediante affidamento diretto, c.d. intuitu personae, completamente svincolato da qualsiasi onere procedimentale in violazione dei principi di pubblicità e di trasparenza. Giova precisare che l art. 17, comma 12, è stato successivamente modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, la quale, a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, ha sostituito integralmente il comma 12 del citato articolo, stabilendo che le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all affidamento degli incarichi in questione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. DELIBERAZIONE 112/2006 del 13/12/2006 Affidamento di incarichi per importo inferiore a e , e affidamento di incarico congiunto sia per la progettazione definitiva ed esecutiva. Deliberazione della Autorità che chiarisce i termini e le modalità per i tre elementi fondamentali nella disciplina degli affidamenti di incarico sopracitati. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articolo 91 - Codici Incarichi di progettazione di importo inferiore a La disciplina relativa all affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia dei Euro, quale si ricava oggi dall art. 91, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel confermare alcune regole già introdotte con legge n. 62/2005, fa riferimento al rispetto dei principi di origine comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che devono improntare anche gli incarichi sotto la predetta soglia, a modificazione della precedente regola introdotta con legge n. 166/2002 (cd. Merloni quater ).La consultazione avviene mediante lettera di invito a presentare offerta, che deve essere rivolta ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, e deve Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 7

8 contenere gli elementi essenziali della prestazione richiesta. E inoltre richiamata la disposizione dell articolo 57, comma 6, del Codice medesimo, che prevede la consultazione di operatori economici individuati sul mercato tra quelli in possesso di idonea qualificazione a svolgere l incarico, sotto l aspetto economico-finanziario e tecnicoorganizzativo. Quest ultima disposizione, ancorché ricompresa tra quelle sospese ad opera della legge n. 228/2006 di conversione del D.L. n. 173/2006, è ugualmente applicabile, dato che il richiamo operato dall art. 91 avviene solo sul piano della procedura indicata dal comma 6 dell art. 57, che come è noto disciplina il diverso tema della trattativa privata (rectius: procedura negoziata) non preceduta da pubblicazione del bando. Per quanto non espressamente indicato dalla norma, la S.A., a certe condizioni, può individuare i soggetti da invitare in vari modi, anche ricorrendo ad albi di professionisti depositati presso l ente, con l indicazione delle relative qualificazioni professionali, oppure tramite la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, a condizione che gli albi siano aperti e siano in ogni caso rispettati i principi generali di trasparenza, concorrenza e rotazione.(cfr. art. 91, D.Lgs. n. 163/2006) - Incarichi di progettazione di importo inferiore a In merito alla rilevante questione dell applicabilità agli incarichi di progettazione dell art 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture in economia, e in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a euro consente l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, in linea generale si osserva che difficilmente il servizio tecnico della progettazione in materia di lavori pubblici può essere ricompreso tout court tra i servizi in economia. Ciò sia perché l affidamento della progettazione è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l importo stimato del compenso superi o meno la soglia di euro, sia perché l acquisizione in economia deve essere preceduta dall assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10 del suddetto art. 125.Alla luce di tali limiti, non si può escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l affidamento in economia del servizio della progettazione, a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal citato comma 10 dell art. 125.(Cfr. art. 125, D.Lgs. n. 163/2006) - affidamento di incarico congiunto sia per la progettazione definitiva ed esecutiva In merito all affidamento della sola progettazione definitiva da parte della S.A., l art. 91, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (che riproduce l art. 17, comma 14sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) prevede che la progettazione definitiva ed esecutiva siano di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 8

9 occorre l accettazione, da parte del nuovo progettista, dell attività progettuale precedentemente svolta. Pertanto, sebbene la legge indichi una pregiudiziale a favore dell unitarietà degli incarichi di progettazione, è possibile l affidamento separato della progettazione definitiva ed esecutiva, ma con previa ed adeguata motivazione del RUP.L affidamento ad un soggetto unico può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Resta abrogata - già dalla legge n. 62/2005, art la priorità che la legge n. 109/1994 e s.m. (art. 17, comma 14) assegnava all affidamento congiunto della progettazione e direzione lavori, per cui nell ordinamento vigente le due prestazioni possono essere svolte da soggetti diversi. Ciò appare confermato anche dal disposto dell art. 91, comma 6, del Codice dei contratti. Permane, in ogni caso, la regola per cui, per la determinazione delle modalità di affidamento, si deve tener conto dell importo complessivo di tutte le prestazioni da affidare allo stesso professionista, come si evince dal disposto dell art. 92, comma 1, parte finale, del D.Lgs. n. 163/2006, ove è previsto che, ai fini dell individuazione dell importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.(cfr. artt. 91 e 92, D.Lgs. n. 163/2006) DELIBERAZIONE 12/2007 del 24/01/2007 Affidamento di incarichi con importo stimato inferiore a Richiamo alla determinazione n. 01/2006 Associazione Temporanea Professionisti, (Ing. Papaleo, Ing. Giusti, Ing. D'Amico di Benevento) - Comune di Cesinali. Istanza di parere per affidamento incarico di direzione lavori, coordinatore per l esecuzione dei lavori, contabilità, collaudo. Importo Determinazione della Autorità che oltre a richiamare la determinazione 01/2006, ribadisce nuovamente i principi di parità di trattamento e di trasparenza. L Autorità sostiene che la Stazione Appaltante deve comunque avere un margine di discrezionalità nell individuazione dei requisiti. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articolo 91 - Codici Per l'affidamento di incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, il cui importo stimato sia inferiore a euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei professionisti stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare (determinazione Autorità n. 1/2006). I principi di derivazione comunitaria, con particolare riferimento a quelli di parità di trattamento e di trasparenza, impongono sia la previa individuazione di criteri obiettivi nella valutazione delle offerte, sia l obbligo della Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 9

10 stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi, onde consentire il controllo sull imparzialità della procedura di aggiudicazione. Il requisito previsto in un bando per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a euro, relativo all eventuale possesso di ulteriore laurea o dottorato in materie ambientali, al quale è attribuito un solo punto, costituisce un fattore conforme al criterio di ragionevolezza sotteso all individuazione degli elementi di selezione. La stazione appaltante, pur nel rispetto dei principi di tutela della libera concorrenza e parità di trattamento, mantiene infatti un margine di discrezionalità nell individuazione dei requisiti che ritiene necessari in rapporto all oggetto dell appalto. DELIBERAZIONE 43/2007 del 20/02/2007 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a Procedura di affidamento non conforme. Comune di Burago di Molgora Procedura di affidamento di incarico professionale non conforme per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio ed il loro valore. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articoli 83, 91 - Codici 83.1, Per gli incarichi di progettazione cd. di prima fascia, gli indirizzi già espressi con determinazione n. 1/2006 trovano conferma nella vigente normativa. La concreta applicazione dei principi espressi all art. 91, comma 2, comporta l esperimento di una procedura competitiva e comparativa che preveda nell avviso di selezione, adeguatamente pubblicizzato, l indicazione dei criteri di valutazione dei curricula. Prima di procedere all apertura della documentazione, la Commissione deve determinare il peso da attribuire a ciascun criterio, tenendo conto che il merito tecnico va riferito non agli aspetti quantitativi, bensì alle caratteristiche qualitative di progetti redatti in precedenza dai concorrenti. Alla stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione si deve pervenire sulla base di criteri certi e oggettivi, mentre l effettuazione di un colloquio, peraltro senza preventiva indicazione delle modalità di esplicazione, si presta a eventuali lesioni del principio di parità di trattamento e di imparzialità. DELIBERAZIONE 49/2007 del 20/02/2007 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a Procedura di affidamento non conforme, perché basata su intuitu personae. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 10

11 Procedura di affidamento di incarico professionale non conforme per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio ed il loro valore. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articolo 91 - Codici Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o intuitu personae, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la previa verifica dell esperienza e della capacità professionale dei professionisti esterni di fiducia dell ente, nonché la motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare (Tar Campania, Napoli, Sez. II sentenza 18 dicembre 2003 n ). Infatti, la procedura selettiva prevista dall art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339). DELIBERAZIONE 82/2007 del 27/03/2007 Affidamento di incarico di collaudo statico. Criteri di affidamento del collaudo generale. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articoli 125, Codici 125.2, 141.1, , Anche nella vigenza del Codice dei contratti, deve ritenersi operante l art. 188, comma 6 del D.P.R. 554/99, per cui il collaudo statico va affidato al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o a uno dei membri della relativa commissione, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge. Questa regola non è applicabile nei casi in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda con il certificato di regolare esecuzione di competenza del D.L.: infatti, per l incompatibilità prevista all art. 67 del D.P.R. 380/2001 il collaudo statico non può essere affidato al professionista incaricato della D.L. Nel regime transitorio, in attesa del regolamento di attuazione, operano anche per il collaudo le regole generali della Parte II del Codice e in particolare il Titolo I, Capo III per gli appalti sopra soglia e il Titolo II per quelli sotto soglia. Non si può escludere che l incarico di collaudo possa rientrare nei servizi in economia, ma solo nel pieno rispetto delle condizioni prescritte, fra cui la necessità dell adozione da parte del committente del regolamento interno sull attività contrattuale in economia. Quando il Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 11

12 collaudo viene affidato a una commissione di collaudo, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili DELIBERAZIONE 86/2007 del 29/03/2007 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a Procedura di affidamento non conforme. Italtec Ingegneria s.r.l. S.A. Provincia di Vercelli La verifica dei curriculum presentati è stata effettuata in termini assoluti e non attraverso una necessaria procedura competitiva e comparativ. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articoli 91 - Codici Con determinazione n. 1/2006 l Autorità ha chiarito che la modifica introdotta all art. 17, comma 12 della legge 109/94 ad opera della legge 65/2005 ha eliminato la possibilità di affidamento diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a euro. L avviso di selezione deve riportare i criteri di selezione dei curricula mentre la commissione deve determinare, prima di procedere all apertura della documentazione, il peso da attribuire a ciascun criterio, tenendo conto che il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell offerta va riferito agli aspetti qualitativi e non quantitativi dei progetti. Non è conforme all art. 17, comma 12 della L. 109/94 l operato della commissione che non ha posto in essere una procedura comparativa e competitiva dei curricula fra loro, sulla base delle diverse esperienze maturate ovvero delle professionalità rilevate, per poi procedere a sorteggio a parità di offerte economiche, bensì ha rilevato l idoneità dei candidati in termini assoluti. DELIBERAZIONE 243/2007 del 12/07/2007 Affidamento di incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza. Previsto un solo soggetto responsabile di tutto, anche nel caso di raggruppamenti temporanei. RTP ing. Majolino, ing. Pugliesi, ing. Fasulo Il professionista titolare di tutto l incarico può farsi affiancare da dei direttori operatori che a lui rispondono Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 12

13 Massima della Autorità Vigilanza- d.lgs 163/06 Articoli Codici Quando ricorrono obiettive esigenze, secondo criteri di ragionevolezza e di coerenza con la normativa che disciplina la direzione lavori, è possibile affidare la direzione lavori ad un ufficio misto formato da dipendenti dell amministrazione e da professionisti esterni. Dovrà essere in ogni caso rispettato sia il vincolo di subordinazione tra la funzione di direttore lavori e quella di direttore operativo, con la conseguente gradazione di responsabilità all interno dell Ufficio di direzione dei lavori, sia il grado di professionalità tra i singoli componenti dell ufficio stesso. DETERMINAZIONE 04/2007 del 29/03/2007 Affidamento di servizi di ingegneria con importo inferiore a Indicazioni dell Autorità sull affidamento dei servizi d ingegneria ed architettura a seguito dell entrata in vigore del DLgs 163/2006 e della L248/2006 L abolizione dei minimi tariffari si applica anche agli affidamenti di servizi di cui al Codice. Del DLgs 163/2006 sono implicitamente abrogate: ultimo periodo del c.2 art. 92, c.4 art.92 e ultimo periodo c.3 art. 53. Le Stazioni appaltanti possono utilizzare il DM 4/4/2001 per stabilire il corrispettivo a base d asta. I servizi tecnici di importo stimato inferiore a possano essere affidati nel rispetto del DLgs 163/2006 art.91 c.2 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previa selezione di 5 operatori economici da consultare, rinvia alla det. 01/2006. Per i servizi tecnici di importo inferiore a le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 c.2, e 125 c.11 del Codice previa indicazione dei servizi tecnici per il regolamento interno per la disciplina dell attività contrattuale economica. DETERMINAZIONE 06/2007 del 11/07/2007 Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 13

14 L Ordine degli Ingegneri di Alessandria ha richiesto un parere per una gara indetta dalla Provincia di Alessandria per affidamento di incarico di progettazione. Richiesta dalla S.A. una cauzione provvisoria che L Autorità ritiene non dovuta. Art. 111 D Lgs 163/2006 il progettista incaricato deve avere una polizza di responsabilità civile professionale. Le S. A., in sede non possono richiedere ai progettisti altre garanzie aggiuntive. PARERE DI PRECONTENZIOSO 40/2007 del 03/10/2007 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a Affidamento effettuato in base a criteri non previsti nel bando. Tecnolav Engineering s.r.l. S.A. Comune di Perfugas La S.A. ha effettuato una procedura di affidamento contraria ai principi di trasparenza e par condicio perché ha inserito un ulteriore criterio di giudizio non previsto nella documentazione di gara. Massima della Autorità Vigilanza- D.Lgs163/06 Articoli 83 - Codici 83.1 In ossequio al principio della trasparenza, la S.A., una volta individuati i criteri di selezione, non può inserire, in sede di valutazione e comparazione delle offerte, ulteriori criteri di giudizio. Sussiste, infatti, l'obbligo per la stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando, onde consentire il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione. PARERE DI PRECONTENZIOSO 46/2007 del 03/10/2007 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a Parere sui criteri di valutazione qualitativa dei curriculum. RTP Ata Engineering s.r.l. S.A.Comune di Genzano in Lucania E stato richiesto un parere sui criteri di valutazione qualitativa dei curriculum, l Autorità risponde con considerazioni anche di carattere generale. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articoli 91 - Codici Con riferimento alla valutazione dei requisiti di capacità tecnico professionale negli affidamenti di incarichi di progettazione di valore inferiore ai , il merito tecnico Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 14

15 delle progettazioni già realizzate deve intendersi con riferimento alle caratteristiche qualitative di progetti, che l offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all opera da progettare per tipologia ed importo. Il merito tecnico, pertanto, non si riferisce agli aspetti quantitativi, bensì alle caratteristiche qualitative di progetto: in detta ottica, pertanto, si deve effettuare la valutazione delle progettazioni espletate. Se è vero che la scelta operata dalla S.A. deve essere caratterizzata dall assunzione di un criterio di valutazione di elementi oggettivi e documentati nel rispetto del principio di parità di trattamento fra i concorrenti, tuttavia, nell ambito dei criteri predeterminati nel bando, deve essere riconosciuto alla P.A. un margine di autonomo giudizio, proprio per consentire l assegnazione della prevalenza di un concorrente rispetto agli altri. PARERE DI PRECONTENZIOSO 106/2007 del 15/11/2007 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a Richiesta di annullamento della gara per inadempienze della S.A. Copat Bruno S.A. Comune di Malfa La S.A. con propria discrezionalità ha ritenuto di autovincolarsi ad una procedura di selezione concorrenziale. Quindi, secondo l Autorità, si è vincolata al rispetto delle procedure stabilite. Massima della Autorità Vigilanza D.Lgs163/06 Articoli 64 - Codici 64.1 Nel caso di annullamento di una clausola del bando che restringa ingiustificatamente il novero delle imprese partecipanti, l Amministrazione appaltante legittimamente, per una apprezzabile esigenza di economia delle attività e di urgenza di garantire l espletamento del servizio, elimina dal bando la clausola illegittima, senza tuttavia procedere all annullamento dell'intero bando e ad indire una nuova gara. Pertanto, le offerte presentate in vigenza dell originario bando, possono essere tenute per valide. D.Lgs163/06 Articoli 90 - Codici Al di là del nomen utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale, ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell istanza da parte di tutti i singoli professionisti. D.Lgs163/06 Articoli 73 - Codici 73.1 Più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, collazionate in modo da formare un unico documento, possono essere accompagnate da una sola copia del documento di identità del sottoscrittore. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 15

16 D.Lgs163/06 Articoli 125, 91 - Codici 125.1, Per l affidamento di incarichi di progettazione di valore inferiore a le Stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell attività contrattuale in economia. PARERE DI PRECONTENZIOSO 161/2007 del 20/12/2007 All affidamento di incarico di progettazione non può partecipare chi ha predisposto o conosciuto la progettazione preliminare. Cooperativa Archeologica a.r.l. S.A. Comune di Sessa Aurunca L aggiudicazione provvisoria della gara è stata contestata in quanto vincitrice è risultata una ditta a cui erano stati affidati alcuni fasi della progettazione preliminare dei lavori. L Autorità da ragione alla Cooperativa Archeologica in quanto vi è sospetto di lesione del principio di par condicio. Massima della Autorità Vigilanza- D.Lgs163/06 Articoli 90 - Codici 90.1 Incorre nel divieto di cui al c. 8 dell art. 90, d. lgs 12 aprile 2006, n. 163, il partecipante alla procedure di affidamento di lavori che abbia predisposto o abbia avuto modo di conoscere, anche indirettamente, la progettazione preliminare, in quanto è sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all intervento, a costituire un vulnus al principio della par condicio. PARERE DI PRECONTENZIOSO 162/2007 del 20/12/2007 Conferimento d incarico professionale per la progettazione di una scuola materna statale. Importo inferiore a Annullamento in via di autotutela di una parte del procedimento. RTP arch. Gustavo Gherardi/Altri S.A. Comune di Brandizzo La S.A. rilevato che la procedura presentava dei vizi, in via di autotutela ha annullato una parte della procedura, riportando la gara nel principio di equità. Massima della Autorità Vigilanza- D.Lgs163/06 Articolo 91 - Codici 91.1 Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 16

17 La illegittimità della procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la procedura di gara che doveva essere espletata assicurando il puntuale rispetto della concorrenza tra imprese e la par condicio delle stesse, occorrendo peraltro che vengano individuati da parte della stazione appaltante tutti gli interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di legittimità che giustifica la rimozione dell'atto viziato. Inoltre, il principio della conservazione del procedimento consente di annullare lo stesso fino alla fase precedente a quella in cui è stato rilevato il vizio. Nel caso di affidamento di incarico di progettazione di valore inferiore a , è corretto il comportamento della S.A. che, avendo rilevato errori nella lettera di invito, proceda all annullamento in autotutela della lettera, mantenendo fermo l avviso pubblico alla manifestazione di interesse. DELIBERAZIONE 02/2008 del 17/01/2008 Appalti di servizi; elementi per la valutazione dell offerta. Il criterio di valutazione dell offerta deve sempre essere in diretta connessione con l oggetto dell appalto. Massima della Autorità Vigilanza- d.lgs 163/06 Articolo 91 - Codici 91.1 Nell'aggiudicazione degli appalti di servizi, gli elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in genere, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del professionista (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza), possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti e non nella valutazione dell'offerta. Quest ultima, infatti, deve essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, senza poter fare riferimento alle qualità soggettive dell'offerente (determinazione Autorità n. 1/2006). DELIBERAZIONE 08/2008 del 20/02/2008 Affidamento di incarichi tecnici per importi inferiori a Obbligo di osservanza dei principi di pubblicità e di rotazione. Non sono conformi al D.Lgs163/2006 i provvedimenti affidati senza l applicazione del principio della rotazione. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 17

18 Massima della Autorità Vigilanza- d.lgs 163/06 Articolo 91 - Codici 91.1 Anche nel caso di affidamento di incarichi tecnici di valore inferiore a euro la stazione appaltante è tenuta a dare adeguata pubblicità all avviso, ai fini della quale non è sufficiente l affissione all albo pretorio per un arco temporale ristretto, ma è necessaria la diffusione dello stesso anche agli ordini professionali territoriali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati. Non ha assunto provvedimenti conformi al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l amministrazione che ha affidato diversi incarichi tecnici ai medesimi professionisti con conseguente mancato ricorso al principio della rotazione acquisendo, inoltre, progetti in sanatoria in assenza di preventivo conferimento di incarico. DELIBERAZIONE 09/2008 del 20/02/2008 Affidamento di incarichi tecnici per importi inferiori a Obbligo di osservanza dei principi di pubblicità, elementi fondamentali per l assegnazione dell incarico, separazione fra le fasi di qualificazione dei concorrenti e valutazione delle offerte. Massima della Autorità Vigilanza- d.lgs 163/06 Articolo 91 - Codici 91.1 Anche nel caso di affidamento di incarichi tecnici di valore inferiore a euro la stazione appaltante è tenuta a dare adeguata pubblicità all avviso, ai fini della quale non è sufficiente l affissione all albo pretorio, ma è necessaria la diffusione dello stesso anche agli ordini professionali territoriali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati. Anche per gli affidamenti degli incarichi tecnici di valore inferiore a euro, l aggiudicazione va effettuata o al massimo ribasso o all offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo come elementi di valutazione, oltre al ribasso offerto, esclusivamente elementi che si riferiscono al contenuto specifico dell offerta e non all esperienza pregressa del concorrente. Ciò al fine di tenere nettamente separate la fase di qualificazione dei concorrenti, in cui possono essere richiesti e valutati tutti i profili che attengono i servizi svolti in precedenza, da quella della valutazione delle offerte, che deve necessariamente essere incentrata sui profili che caratterizzano l offerta stessa. DELIBERAZIONE 11/2008 del 02/04/2008 Affidamento di incarichi tecnici per importi inferiori a Obbligo di osservanza dei principi fondamentali. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 18

19 L Autorità ribadisce i principi di trasparenza, proporzionalità, inoltre la determinazione delle modalità di affidamento degli incarichi deve tenere conto dell importo complessivo di tutte le prestazioni. Massima della Autorità Vigilanza- D.Lgs163/06 Articoli 91,92 - Codici 91.1, 92.1 Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con ciò eliminando la possibilità dell affidamento diretto su base fiduciaria. Detti principi, infatti, costituiscono i corollari del generale principio della tutela della libera concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l imparzialità della relativa azione amministrativa. Ai sensi dell art. 92, comma 1, parte finale, del D.lgs.12 aprile 2006 n. 163, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento di incarichi tecnici, si deve tener conto dell importo complessivo di tutte le prestazioni da affidare allo stesso professionista. PARERE DI PRECONTENZIOSO 03/2008 del 16/01/2008 Affidamento di incarico professionale con importo inferiore a La S.A., in via di autotutela procede all annullamento della gara per l affidamento d incarico. Ing. F. Betta S.A. Comune di Verolengo L Autorità è d accordo con la scelta della S.A. e richiama alcune sue precedenti determinazioni e deliberazioni ancora attuali: Delib. 106/2007 Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articolo 91 - Codici 91.1 Nel caso di una procedura di affidamento di incarico di progettazione, qualora il bando attribuisca una eccessiva discrezionalità, nella valutazione dei curricula dei candidati, alla commissione giudicatrice, considerata l impossibilita per quest ultima di introdurre nuovi e ulteriori criteri, risulta conforme alla normativa di settore che la s.a. disponga l annullamento del bando in autotutela, sempre che sussistano ragioni di opportunità e interesse pubblico attuale e concreto. Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 19

20 PARERE DI PRECONTENZIOSO 65/2008 del 28/02/2008 Affidamento di incarico per collaudo statico sismico tecnico amministrativo. Ordini Ingegneri delle Province di Campobasso e Isernia S.A. Molise Acque La S.A. affida l incarico con procedura negoziata senza pubblicazione del bando. L Autorità ritiene che il collaudo rientri nel Codice e l affidamento deve essere effettuato mediante il ricorso della procedura dell evidenza pubblica. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articolo Codici A decorrere dal 1 luglio 2006, il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, in quanto i servizi di collaudo e di verifica di edifici ricadono nella categoria 12 dell allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest ultimo. Ciò è confermato dall articolo 91, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006 che vieta l affidamento di attività di collaudo con procedure diverse da quelle previste dal codice e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso. PARERE DI PRECONTENZIOSO 67/2008 del 06/03/2008 Controversia per interpretazione di alcune clausole di bando. Associazione Costruttori Edili di Avellino S.A. Comune di Svignano Irpino Richiesta di parere per controversia insorta relativamente ad alcune clausole di bando e di disciplinare di gara. Estratto delle clausole: - Richiesta di pagamento di 500,00 per visione dei documenti di gara. - Possibilità del ricorso dell istituto dell avvalimento in sccordo con la legge nazionale ma in contrasto con quella regionale. Massima della Autorità Vigilanza - D.Lgs163/06 Articoli 2, 4, 40, Codici 2.1, 4.1, 40.1, Anche in riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione ai quali si impone comunque l applicazione dei principi di parità di trattamento e tutela della concorrenza sanciti dal Trattato CE, il pubblico funzionario e le stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni di diritto interno in contrasto con i principi comunitari, quali Arch. Alessandra Antonipieri e Arch. Raffaella Giardiello 20

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