S TUDIO LEG AL E Avv. Marco Tortorella Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

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1 PARERE PRO VERITATE su incarico Unione Nazionale Igienisti Dentali ************* I quesiti posti possono essere così di seguito riassunti: a) Come si inquadra sotto il profilo giuridico la figura professionale dell Igienista Dentale? b) Può l igienista dentale svolgere la propria attività in pina autonomia? Ed in tal senso, come deve essere interpretata la definizione contenuta nell art. 1 del decreto del Ministero della Sanità del 15 marzo 1999, n. 137 ed, in particolare, l espressione su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria? c) Può l igienista dentale acquistare autonomamente le attrezzature necessarie allo svolgimento della propria professione? d) E possibile realizzare un Associazione tra Professionisti che comprenda la figura dell Odontoiatra e dell Igienista dentale? 1

2 ****** I Il decreto del Ministero della Sanità del 15 marzo 1999, n , in attuazione della Legge n. 42/99 2, sulle professioni sanitarie, all art. 1, così definisce il profilo della figura professionale dell'igienista dentale: L'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. Il predetto articolo al secondo comma prevede che l'igienista dentale: a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico; b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico- 1 DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 15 marzo 1999, n. 137 (in Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale. 2 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (in Gazz. Uff., 2 marzo, n. 50). - Disposizioni in materia di professioni sanitarie. 2

3 statistici; c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici, nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. Infine, relativamente alle modalità di svolgimento delle attività, il terzo comma prevede quanto segue: L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. Più in generale, la professione dell igienista dentale rientra nell ambito delle professioni intellettuali di cui all art del codice civile 3, che distingue le professioni per il cui esercizio occorre, unitamente 3 Art c.c. - Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni 3

4 al conseguimento di un diploma universitario, anche l'iscrizione al relativo Albo od elenco professionale, da quelle per le quali non è stato istituto alcun Albo o Elenco, ma che possono essere legittimamente esercitate in presenza di diploma universitario. Per l igienista dentale, che fa parte di tale seconda categoria, il diritto ad esercitare l attività professionale nasce con il conseguimento del diploma universitario, che ha effetto abilitante. 4 In relazione all estensione ed all ambito di esercizio della Professione sanitaria, in generale, e di quella di igienista dentale, in particolare, la Costituzione sancisce il principio della piena libertà della scelta e del modo di esercitare l attività 5 6. L'igienista dentale, quindi, è professione sanitaria autonoma, che può professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. 4 Art. 6 comma 3 del D.lgs. 502/92. 5 Art. 4 Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 6 Art. 41 Costituzione L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 4

5 essere esercitata da coloro che hanno conseguito il relativo diploma (laurea) universitario, sia in regime di dipendenza, che di libera professione. II Sulla base dei principi costituzionali richiamati la locuzione su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria, non potrà che essere intesa nel senso che l attività dell igienista non deve necessariamente essere esercitata in presenza dell odontoiatra e/o del medico, né su diretto controllo di esso. Una diversa interpretazione, non solo si porrebbe in contrasto con i principi di libertà, autonomia e discrezionalità dell attività professionale sopra richiamati, ma mal si concilierebbe con la genericità del termine utilizzato dal Ministero. Su tale punto, si potrebbe anche ritenere, non senza fondamento, che la predetta indicazione non debba essere necessariamente indirizzata all igienista dentale, ma possa essere anche mediata, concretizzandosi nella specifica (o anche generica?) indicazione che il singolo paziente riceva dal proprio dentista di fiducia, in merito ad una periodica attività di prevenzione e pulizia del cavo orale, in conseguenza della quale esso paziente si rivolge alla professionalità dell igienista dentale. (Ad esempio potrebbe ritenersi sufficiente che l odontoiatra indichi al paziente di sottoporsi almeno una o due volte all anno alla pulizia del cavo orale: in tal caso non si dovrebbe 5

6 richiedere che per ogni volta vi sia una specifica prescrizione da parte del dentista) III Sempre in relazione ai richiamati principi di libertà ed autonomia, anche la vendita di attrezzature necessarie per la propria attività di impresa e, quindi, anche quelle medicali in ambito sanitario deve ritenersi libera. In alcuni settori, come quello odontoiatrico, tuttavia, tale principio subisce una limitazione in forza della disciplina dell art. 9 della 175/1992 Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie 7. La norma, lo si ricorda, antecedente all istituzione della figura professionale dell igienista dentale, prevede che il Ministero debba indicare le attrezzature tecniche e strumentali di cui sono consentiti il commercio e la fornitura in favore degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, stabilendo, poi, che per gli apparecchi e gli strumenti diversi da quelli indicati dal Ministero è necessaria l iscrizione agli albi degli esercenti le professioni sanitarie. 7 Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 50). Art. 9: 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva. 6

7 Ebbene, a questo punto è necessario chiarire che in passato il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) distingueva tre categorie di attività: 1. Le professioni sanitarie (medicina e chirurgia e, successivamente l odontoiatria); 2. Le professioni sanitarie ausiliarie (in origine, l ostetrica, l assistente sanitaria visitatrice, l infermiere diplomato, la vigilatrice d'infanzia e, successivamente, altre figure introdotto, di volta in volta, da disposizioni di legge); 3. Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie (tra le quali anche quello dell igienista dentale). Con la Legge del 26 febbraio 1999, n. 42, il legislatore ha abrogato il termine ausiliario, unificando per tutti la dizione professioni sanitarie. Se, quindi, un interpretazione strettamente letterale della norma porterebbe ad un divieto di commercializzare attrezzature dentali per gli igienisti in quanto soggetti carenti dell iscrizione all Albo professionale, è, però, del tutto evidente che la norma debba essere interpretata alla luce delle successive disposizioni normative ad al modificato quadro della disciplina delle professioni sanitarie. Del resto, il divieto di acquistare le predette attrezzature comporterebbe l impossibilità, di fatto, per gli igienisti dentali di svolgere la propria attività professionale in maniera autonoma, limitando necessariamente lo svolgimento della stessa nell ambito di una struttura odontoiatrica. 7

8 Una corretta interpretazione della norma, pertanto, deve tenere conto di altri due criteri dettati dal nostro ordinamento ai fini interpretativi e, più precisamente: a) l art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al Codice Civile) secondo il quale le norme vanno interpretate alla luce non solo della formulazione letterale, ma anche della volontà del legislatore ovvero in base all obiettivo che il legislatore si era posto quando ha scritto la norma; b) l art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al Codice Civile) secondo il quale le leggi possono essere non solo abrogate da leggi successive (abrogazione esplicita) ma possono altresì ritenersi abrogate in quanto incompatibili con il nuovo assetto normativo (c.d. abrogazione implicita). Ebbene, sotto il primo profilo, la ratio della norma deve essere individuata nella esigenza di evitare l esercizio abusivo della professione impedendo l utilizzo delle attrezzature ai soggetti non abilitati a svolgere una determinata professione; sotto il secondo profilo, (art. 15 delle preleggi) è possibile sostenere che l art. 9 della legge 175/ 92 sia stato implicitamente modificato per la parte in cui consente la commercializzazione e la fornitura delle attrezzature de quo solo per i soggetti iscritti ad un albo e non anche per i soggetti che sono, comunque, abilitati dall ordinamento a svolgere un attività sanitaria il cui corretto espletamento richiede l uso di quegli strumenti. A tal riguardo, è opportuno ricordare che il conseguimento del titolo 8

9 è condizione abilitante per gli igienisti all esercizio della professione, al pari dell iscrizione all albo per le altre professioni, ove ciò sia previsto. In buona sostanza, una interpretazione logico sistematica dell art. 9 della legge 175/92 porta ad affermare che non qualsiasi tipo di apparecchiatura possa essere venduta e, quindi, acquistata da colui che esercita la professione di igienista dentale, ma solamente quelle apparecchiature che risultino necessarie per l espletamento della propria attività. IV Come detto la professione dell igienista dentale rientra nell ambito delle professioni intellettuali, pertanto, in relazione alla facoltà di associazione ci si deve rifare alla disciplina prevista dalla legge 23 novembre 1939, n Tuttavia in ambito sanitario si deve tenere anche conto di quanto previsto dall art. 193 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n in tema di 8 LEGGE 23 novembre 1939, n (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 291). - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. Art. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. 9 Regio Decreto 27 luglio 1934, n (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 186). - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. 9

10 apertura di ambulatori e di alcune pronunce giurisprudenziali che, in un accezione ampia del termine, ritengono di dover qualificare come ambulatorio lo studio odontoiatrico associato 10, con la conseguente necessità della speciale autorizzazione del prefetto, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Sotto tale aspetto, sempre secondo la giurisprudenza, devono essere autorizzate le istituzioni private sanitarie che abbiano un'interna organizzazione di mezzi e di personale, ancorché minima, che però assuma un'individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera; mentre sono esclusi dall'autorizzazione sanitaria gli studi dei liberi professionisti dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento. 11 A ciò si aggiunga che essendo la materia sanitaria divenuta di competenza delle regioni, bisognerà fare riferimento alle varie realtà Art Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede. Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire a Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo. 10 Cassazione penale, sez. III, 06 luglio 1995, n Cassazione penale, sez. III, 18 aprile 2007, n

11 legislative e regolamentari locali, in relazione alle modalità di apertura e gestione degli studi o ambulatori associati. CONCLUSIONI Pur nel quadro di una sostanziale carenza di una disciplina organica, in ragione della quale è auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, ai diversi livelli, si può sostenere quanto segue: a) La figura professionale dell'igienista Dentale rientra nell ambito delle professioni intellettuali di cui all art del codice civile, la cui azione si caratterizza, pertanto, dai principi di libertà, autonomia e discrezionalità. b) L espressione utilizzata dall art. 1 del decreto del Ministero della Sanità del 15 marzo 1999, n. 137 su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria, non sembra dover intendere che l attività degli igienisti dentali debba essere necessariamente svolta in presenza dell odontoiatra e/o del medico, né su diretto controllo di esso. A tal riguardo si potrebbe anche sostenere, non senza fondamento, che la predetta indicazione possa essere diretta al paziente e tramite questo mediata all igienista dentale, concretizzandosi ad esempio - in una indicazione al paziente di sottoporsi periodicamente alla pulizia del cavo orale. 11

12 c) In tema di commercializzazione di attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli igienisti dentali, una interpretazione logico sistematica dell art. 9 della legge 175/92 dovrebbe portare ad affermare che gli igienisti dentali possano acquistare quelle apparecchiature che risultino necessarie per l espletamento della loro attività. d) Infine, l'igienista dentale può svolgere la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza oppure libero-professionale. Qualora intenda aprire un proprio studio professionale od in associazione con altri professionisti dovrà attenersi alla disciplina in vigore presso la propria regione, ottenendo le richieste autorizzazioni. AVVERTENZE. Il presente parere non costituisce una interpretazione autentica della normativa richiamata, né un orientamento giurisprudenziale, sicché non risulta vincolante per le autorità competenti o per quelle giudiziarie. Roma 19 marzo

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