Il giudice baiulare. di Barbara di Simio. 1. Il bajulo

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1 Barbara di Simio Il giudice baiulare di Barbara di Simio 1. Il bajulo Ogni paese aveva bisogno di avere un tribunale di riferimento a cui rivolgersi per ogni difficoltà. Questo tribunale era costituito da un magistrato, detto bajulo o baglivo, da un assessore detto dominus bajulationis, da notai e da amanuensi. Il termine bajulo, conservato per tutto il medioevo, nacque in età normanna, come attesta la cronaca di Falcone Beneventano del 1111 in cui comparve l espressione balia publica, con cui si soleva indicare la carica di magistrato, anche se, secondo altre fonti storiche, pare che esistesse già al tempo di Ruggero. Il termine bajulo o baglivo comparve in Gallia durante il primo periodo normanno con l accezione di magistrato di grande autorità. In epoca sveva diede luogo alla nascita di due tribunali, quello del capitano e quello del baiulo, dipendenti entrambi dalla Corte del Compalazzo. 1 Il tribunale del baiulo doveva sempre conservare i contatti col giustiziere. Era compito del camerario, ossia dell ufficiale doganale, indicare la persona più adatta a tale carica che doveva essere scelta fuori dalla categoria degli ecclesiastici e dei giudici. Avvenuta la nomina, non gli era concesso di rifiutare, perché in tal caso erano previste per lui multe e, in casi più gravi, era sottoposto all arresto o all intervento del re o, in sua assenza, del giustiziere. Esistevano anche i cosiddetti bajuli baronali, scelti appunto tra i baroni che, in epoca angioina e poi in epoca imperiale erano stati denominati Bancus et Judex. La concessione del baiulato avveniva, sin dai tempi normanni di Guglielmo, in due modi: in gabellam o in credentiam. La prima, detta anche in extaleum, consisteva nella vendita dei diritti e dei provvedimenti dell ufficio per una somma variabile in base alla sede; tale modalità venne molto utilizzata ai tempi degli Aragonesi e veniva sostituita da quella in credentiam solo nel caso in cui l ufficiale interessato avesse incontrato difficoltà nella riscossione dei diritti previsti. Quindi si può affermare che questa concessione consisteva nel pagamento all erario di una percentuale 1 Il ruolo degli avvocati e dei magistrati, perciò la storia del diritto, acquisì un valore preminente sotto il dominio dell imperatore Federico II di Svevia, che nel 1231 promulgò le Costituzioni di Melfi, atte ad accentrare il potere nelle sue mani e a riorganizzare lo Stato e il sistema fiscale di tutto il regno. L Imperatore affidò l amministrazione ordinaria della giustizia di ogni terra ad un bajulo o ad un capitano, sottoposti al giustiziere della provincia, dando così luogo alla Corte del Giustiziere. 145

2 Il giudice baiulare sulle entrate, riscossa sotto il controllo del credenziere e di un deputato della Regia Curia. L imperatore Federico II assegnò ai bajuli, ai giudici e ai notai un salario dipendente dal tesoro pubblico, ossia dalla Regia Camera. Intanto l ordine, l equilibrio e l organizzazione dello Stato che avevano contraddistinto il dominio svevo vennero sostituite dai disordini e dal mal governo dell età angioina. Sotto tale dominio 2 la bajulatio perdette di valore e ancor più di integrità tanto che si iniziò a riceverla per interesse e secondo criteri diversi da quelli adottati fino a quel momento. Durante tutto il governo angioino esistevano il tribunale del bajulo, a cui spettava la conoscenza delle cause civili, l assegnazione di tutori e curatori, l esecuzione delle tasse di sentenza, anche se però in materia penale avevano minori competenze (piccoli furti e offese); il tribunale del capitano, competente in materia criminale e nei delitti minori; quello della Regia Zecca, competente invece negli affari dell amministrazione e dell erario, infine quello della Gran Corte e del Vicario, che si occupavano di tutte le questioni feudali, delle risoluzioni dei contratti e dei delitti gravi. Nel tempo i bajuli, non più controllati dalla Stato, troppo impegnato a incassare il prezzo della concessione, inflissero multe e tasse sempre più alte agli abitanti dei paesi delle proprie giurisdizioni. 3 In seguito, in età aragonese 4 i bajuli poterono nominare il proprio sostituto in caso di propria assenza fino addirittura a cedere la stessa carica in subappalto. Queste disposizioni nei secoli si rafforzarono sempre più, tanto che nel secolo XVII a Napoli venne emendata una disposizione di legge secondo la quale vi era un padrone della Bagliva, che cedeva ad un affittatore la parte fiscale della propria carica e a cinque giudici quella dell amministrazione della giustizia. Questi giudici, scelti tra i patrizi, duravano in carica un solo anno, erano assistiti da un mastrodatti, da quattro scrivani e da trentasei notai. Le sentenze emesse dalla Bagliva di Napoli venivano visionate prima dai camerari e in seguito da un consigliere del Sacro Regio Consiglio. Il bajulo al momento della sua nomina doveva prestare giuramento sui quattro vangeli così come nel passato i Normanni e poi Carlo I avevano disposto. Si 2 Estintasi la dinastia degli Hohenstaufen con Corradino di Svevia, sopraggiunse nella seconda metà del XIII secolo quella angioina, che diede vita a molti cambiamenti. Sotto Carlo II nacque la figura del Vicario, che si occupava del buon andamento degli affari di stato e che ben presto venne a costituire la Corte del Vicario o Vicaria. Sul finire del XIII secolo, precisamente nel 1294, la Corte del Giustiziere e quella del Vicario confluirono in un unica Corte. 3 Raffaele PESCIONE, Corti di Giustizia nell Italia Meridionale, dal periodo normanno all epoca moderna, Napoli, Unione tipografica combattenti, Successivamente Alfonso d Aragona istituì il Sacro Reale Consiglio a cui facevano capo la Corte della Vicaria e la Gran Corte. Questo però non fu l unico provvedimento adottato. Riorganizzò anche un altro tribunale, quello della Regia Camera della Sommaria, composto da tribunale della Zecca e dal tribunale della Regia Camera, che si occupava della contabilità dello Stato, delle cause feudali e di contenzioso amministrativo. 146

3 Barbara di Simio doveva impegnare ad amministrare con zelo, senza cedere a compromessi, e a giudicare secondo le costituzioni del Regno o secondo le consuetudini locali o, in alcuni casi, secondo il diritto longobardo. Riguardo le attribuzioni amministrative giurava di preservare e custodire integralmente i diritti del demanio. Al tempo di Carlo I, inoltre, dovevano prestare giuramento in presenza di dieci testimoni asserendo di non aver dato o promesso nulla per ottenere tale carica. Al tempo di Ferdinando d Aragona, invece, il bajulo doveva prestare giuramento presso la Corte della Sommaria allegando alla formula orale prevista un libro con pagine numerate e bollate su cui erano stati annotati quotidianamente le petizioni, le denunzie, le accuse, le citazioni, i giuramenti, le disposizioni e le sentenze emesse. Durante il governo normanno cominciarono le prime limitazioni di questi giudici baiulari. Innanzitutto il loro mandato non poteva essere effettivo per più di un anno, terminato il quale il magistrato uscente doveva essere sottoposto al sindacato degli eletti. 5 Successivamente venne loro sottratta la facoltà di amministrare i benefici vacanti, affidati a uomini appartenenti alla diocesi. Dopo l epoca sveva ormai le competenze di questi giudici erano state fortemente limitate alle cause minori, ai danni ai territori recati dagli animali e alle obbliganze penes acta. In età aragonese, invece, spettava loro la competenza di cause penali minori che non prevedevano pene corporali, i furti non superiori a due aurei. È necessario precisare che queste limitazioni furono la logica conseguenza di una situazione che, nata per necessità, nel tempo aveva acquisito forza e aveva reso tali magistrati capaci di agire non più solo nell interesse di quella giustizia cui avevano prestato giuramento. 6 Infatti ben presto, scesi a compromessi e corrotti dai lauti guadagni, iniziarono ad amministrare la giustizia con parzialità e abusare dei propri poteri. A questo punto si dovette ricorrere alla limitazione delle loro funzioni. 7 Secondo le disposizioni reali, le regie udienze dovevano trasmettere ogni quattro mesi gli atti compilati in quell arco di tempo dagli stessi giudici in duplice copia da inviare al preside e all avvocato fiscale. 2. I documenti Gli archivi della Capitanata conservano molti documenti relativi alle corti regie che testimoniano l attività dei giudici baiulari e l amministrazione della giustizia nei secoli scorsi, quindi risultano importanti perché possono essere oggetto di studio dal punto di vista legislativo ma anche linguistico e storico. 5 R. PESCIONE, Corti di Giustizia nell Italia Meridionale, dal periodo normanno all epoca moderna, cit., pp Ibid., pp Giuseppe Maria GALANTI, Della descrizione geografica e politica della Sicilia, a cura di Franca Assante e Domenico Demarco, Napoli, Edizioni scientifiche italiane,

4 Il giudice baiulare Il comune di Candela conserva due libri delle obliganze penes acta, rogate presso la corte della stessa città che testimoniano la presenza di una corte regia. Altri documenti rogati nelle corti regie nei secoli scorsi sono conservati presso altri comuni della Capitanata. Presso l Archivio di Stato di Foggia si conservano alcuni volumi e fascicoli provenienti dalle corti baiulari e feudali di Manfredonia e San Severo. Questi atti sono stati ultimamente e opportunamente schedati e revisionati. I volumi sono contrassegnati da un numero di corda e comprendono diversi fascicoli. Gli argomenti in essi contenuti sono vari, ma si può dire che sono limitati alle attività produttive della nostra terra e a contratti di affitti di case o piazze o botteghe degli abitanti della Capitanata. Della regia corte di Manfredonia si conserva un solo volume di oblighi penes acta che risale al e comprende 133 carte concernenti l affitto di cespiti universali. I documenti riguardano l affitto della mezzanella 8 per la durata di un anno alla somma di 992 ducati, l affitto della gabella della farina alla somma di ben 3042 ducati, del pane alla somma di 1000 ducati, del vino forestiere, sempre per un anno, e della gabella di ponti e travi. 9 Le carte attestano inoltre l affitto dell erbaggio e del passo della scafa, comprendente il ponticello di Facecchia e funi varie. Dal riordino dei suddetti documenti sono emersi i nomi dei giudici bajuli che operarono a Manfredonia tra il XVIII e il XIX secolo. Dal 1790 al 1800 si sono susseguiti in qualità di bajuli Nicola Perreca, Giuseppe Gaetano Giuffredri, Giacinto Ribas e in ultimo De Maio, il quale rimase in carica, secondo i documenti autografi, dal 1796 al 1800 per un tempo piuttosto lungo se si pensa che la nomina baiulare vigeva per un solo anno. Gli atti della Regia Corte di San Severo comprendono, invece, tre volumi. Il primo è datato ed è contraddistinto da tre fascicoli contenenti trecentottantanove carte. 10 Il volume comprende richieste di affitto di terreni, sottani, soprani, case o botteghe. Compare un documento stipulato nel 1790 contenente l affitto per un anno ad opera di Francesco Fantasia di un locale, appunto un soprano di una casa, di fronte alla Cattedrale di San Severo. Fa parte sempre del volume l affitto di due soprani vicino alla chiesa di S. Nicola, concessi a Maria Teresa Accolò, vedova di Nicola Barone. Tra le carte compaiono, inoltre, l affitto di quattordici versure 11 di territorio sulla strada di Montella da parte di Vincenzo, Giovannantonio e Lazzaro Prattichizzo e l affitto di altre due versure per nove anni da parte di Gennaro Siani. Il volume si conclude con un numero cospicuo di carte amministrative 12 riguardanti la nomina del proamministratore reale della villa di Foggia, la richiesta 8 La mezzanella indica un estensione di pascolo legata alle terre salde, ossia quelle terre utilizzate solo per il pascolo, per il sostentamento degli animali da lavoro. 9 ASFG, Regia Corte di Manfredonia, vol. I, fasc ASFG, Regia Corte di San Severo, vol. I, fasc La versura indicava l unità di misura di superficie equivalente a 122,63 are. 12 ASFG, Regia Corte di San Severo, vol. I, fasc

5 Barbara di Simio del lascito di un appezzamento della vigna di Apricena a favore di Domenica Prada da parte del figlio Biase d Errico. Sono emerse carte rogate sempre negli stessi anni ( ) che custodiscono la richiesta avanzata da Paolo Toma, Michele Santangelo, Fortunato Santarelli e Vito Roselli di trasportare seimila tomoli di grano da Torremaggiore e da Manfredonia al magazzino di Filippo Faiella, il quale aveva versato una caparra di venti ducati di rame. Un altro documento 13 rogato il 12 settembre del 1799 sull Erario dello Stato riguarda l appalto del diritto della Piazza di San Severo da parte di Pietro Russi per un tempo di tre anni. Il secondo volume comprende, invece, 927 carte contenenti contratti e obblighi redatti tra il 1801 e il 1805 presso la Corte baiulare di argomenti simili a quelli riscontrati nel primo volume. Il terzo invece comprende 418 carte comprese fra gli anni , contenenti un prezzario dei primi dell Ottocento, contratti e affitti di case per la durata di due o tre anni. È emerso un documento contenente notizie relative alla somma di trecento ducati ricevuti da Giuseppe Cinque di Postano per la mercanzia conservata in un fondaco. Compare anche l affitto della masseria con mezzana detta il Casone di S. Antonino per sei anni e, ancora, il trasporto di mattoni realizzati nella città. È stato possibile ricostruire l elenco dei magistrati baiulari che si succedettero nella Regia Corte di San Severo dal 1700 al Secondo i documenti conservati appare il nome di Vincenzo Grassi, baiulo dal 1799 al 1800, al quale successe Filippo M. Perretti in carica fino al Dal 1803 al 1804 venne nominato baiulo Giuseppe Baroni a cui seguì fino agli inizi del 1806 Costanzo Savino. L ultimo giudice che si evince dagli atti esaminati è stato Nicola Sciarpa, la cui carica terminò nel 1811, differentemente dai suoi predecessori che invece erano rimasti in carica per un solo anno così come le antiche disposizioni avevano regolato; questo è un segno del cambiamento che stava avvenendo inesorabilmente nelle corti ottocentesche. Archivio - Corte regia di Manfredonia 1/ Fascicolo cartaceo di carte 133; numerazione successiva per carte. Contratti stipulati per l affitto di beni fondiari e per l appalto della riscossione di gabelle e introiti dell Università di Manfredonia. 13 Ibid., fasc

6 Il giudice baiulare Archivio - Corte baiulare di San Severo 1/ fascicoli sciolti cartacei legati in cartoncino, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per carte (secondo l antica numerazione mancano le carte ; ; ; ; ; 336). Con repertorio alfabetico (cognome dei contraenti). 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 46; numerazione per carte (23-69). 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 49; numerazione per carte (70-118). 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 44; numerazione per carte ( ). 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 48; numerazione per carte ( ). 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 89; numerazione per carte ( ). 150

7 Barbara di Simio 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 48; numerazione per carte (277-). 1/1-1/ Fascicolo cartaceo di carte 48; numerazione per carte (372). 1/1 sec. XVIII Strumento di corredo dell unità: Indice alfabetico dei cognomi compresi tra le lettere B - S. 1/ Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carte 16; numerazione successiva per carte. 1/ Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa di carte 1; numerazione per carte. Affitto della Piazza di S. Severo da parte di Pietro Russi per tre anni continui 2/ fascicoli cartacei, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per carte (la numerazione antica spesso è omessa e discontinua). 151

8 Il giudice baiulare 2/4-2/ Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carte 13; numerazione per carte. 2/4-2/ /4-2/ /4-2/ /4-2/ /4-2/ /4-2/

9 Barbara di Simio 2/4-2/ /4-2/ /4-2/ /4-2/ /4-2/ / fascicoli cartacei, contenuti in cartella; numerazione successiva per carte. 2/5-2/ Fascicolo cartaceo di carte 48; numerazione per carte (1-48). Pessima leggibilità. 153

10 Il giudice baiulare 2/5-2/ Fascicolo cartaceo di carte 19; numerazione per carte (49-67). 3/ /6-3/ Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carte 10; numerazione per carte (1-10). 3/6-3/ /6-3/ /6-3/ Libro delle obbliganze penes acta di questa regia Corte, cominciato a 16 ottobre 1807 a tutto Dicembre /6-3/ dal 1809 al

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