Attivamente Contratto di assicurazione infortuni

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1 CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG Cattolica Cattolica Assi curazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscritta all' albo Imprese ISVAP n CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadi ge Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattoli ca@dica.i t CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. C05A F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ Telefono: 045/ Attivamente Contratto di assicurazione infortuni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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3 NOTA INFORMATIVA Attivamente La presente nota informativa MOD. CATT 5 - ED. 05/2011 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione INF. MAL. - MOD. CATT 2 - ED. 12/2010 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurazione o contratto Il contratto di assicurazione. Assicurato La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Beneficiario La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi dell'assicurato in parti uguali tra loro. Centrale Operativa La struttura di Mapfre Warranty Strada Trossi Verrone (Biella), costituita da: medici tecnici, operatori. E in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e paga il premio. Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l assicurato. Day hospital La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici. Durata Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Franchigia La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell assicurato. Inabilità temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio totale o parziale della capacità dell assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Indennizzo Prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente o l inabilità temporanea. Infortuni professionali Gli infortuni che l assicurato subisce nell esercizio dell attività professionale dichiarata in polizza. Infortuni extraprofessionale Gli infortuni che l assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Insorgenza Epoca in cui manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi 1 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 Invalidità permanente Istituto di cura Malattia Parti Polizza Premio Prestazioni Ricovero /degenza Rischio Sforzo Sinistro Società della malattia. La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Il contraente e la Società. Il documento che prova il contratto di assicurazione. La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società. Nell assistenza sono i servizi prestati dalla centrale operativa all assicurato. La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. La possibilità che si verifichi il sinistro. Evento straordinario e improvviso in cui, per evincere una resistenza esterna, è richiesto l impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell assicurato. Il verificarsi dell evento per cui è prestata l assicurazione. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 2 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 96 6 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all al bo Imprese ISVAP n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,65 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma con tacito rinnovo, le parti possono disdettare il contratto comunicando tale decisione all altra parte tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire almeno trenta 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia all art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Qualora fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: Sezione Infortuni morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; diaria da ricovero per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione sui ci rinvia per gli aspetti di dettaglio; inabilità temporanea per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; rimborso spese di cura per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell art. 55 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sezione Malattia invalidità permanente da malattia; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; diaria da ricovero per malattia o parto; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; la copertura infortunio può essere operante durante lo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza e/o di ogni altra attività di carattere non professionale. (art.1 delle condizioni generali di assicurazione) Sezione Assistenza Con la garanzia assistenza la Società assicura le prestazioni di servizi erogate dalla Centrale Operativa (meglio descritte e disciplinate negli artt.62/86 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per aspetti di dettaglio) AVVERTENZA: L assicurazione non comprende gli infortuni causati dalla pratica di alcuni sports (art.5 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio), dalla guida di veicoli o natanti senza abilitazione a norma di legge in vigore e avvenuti in una delle circostanze elencate all articolo 9 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La copertura malattia non è operante per malattie, 3 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 contratto e non comprende gli altri casi elencati all art.9 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni della garanzia assistenza devono essere preventivamente richieste dall assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Le prestazioni all estero saranno erogate solo entro i primi novanta giorni di permanenza continuativa all estero. (si rinvia agli artt delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio) La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo per la copertura infortuni; dal 30 giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto, dal 180 giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello del pagamento effettivo per il parto. Si rinvia all art. 11 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio e/o malattia compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt delle condizioni generali di assicurazione. Esempio: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio franchigia pari al 3% assoluta in caso di sinistri con accertamento di un invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella tabella 1 delle condizioni generali di assicurazione) indennizzo pagato all assicurato pari a (l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell eventuale franchigia). AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede la cessazione automatica della copertura assicurativa per raggiunti limiti di età. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative alle circostanze del rischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione dell indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt CC riportati nel paragrafo RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE delle condizioni generali di contratto cui si rinvia per gi aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: La sopravvenienza in corso di contratto di alcune affezioni quali intossicazione cronica alcolica; tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, schizofrenia, immunodeficienza acquisita ed altre meglio indicate all art. 14 delle condizioni generali di contratto, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio secondo quando previsto dall art. artt CC riportati nel paragrafo RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE delle condizioni generali di contratto cui si rinvia per la disciplina delle conseguenze derivanti alla mancata comunicazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo,nonché la risoluzione del contratto. L assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento della sua attività professionale. In caso di mancata comunicazione, se si verifica un infortunio durante lo svolgimento di una diversa attività, l indennizzo verrà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio oppure in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di cui sopra si rinvia all art.12 delle condizioni generali di contratto. 4 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 Esempio: Nella seguente tabella si specificano le percentuali di indennizzo corrisposte all assicurato che abbia dichiarato di svolgere un attività diversa da quella effettivamente prestata. Attività svolta al momento Attività dichiarata del sinistro Classe di rischio A B C D A B C D Premi Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l agente in qualità di agente della Società; - contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. E possibile il frazionamento del premio con i seguenti aumenti del premio imponibile: - rateazione semestrale aumento 3%; - rateazione quadrimestrale - aumento 4%; - rateazione trimestrale aumento 5%. AVVERTENZA: La Società e/o l intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate In prossimità della scadenza del contratto, la Società può proporre al contraente un premio diverso sulla base della tariffa vigente in quel momento e/o in base all età maturata dall assicurato. Se il contraente non accetta il nuovo premio o nel suo silenzio, il contratto si intende risolto senza oneri a suo carico. In ogni caso il pagamento del nuovo premio ed il ritiro della relativa quietanza ne comportano l accettazione. Si rinvia all art. 10 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all art.13 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Dopo ogni denuncia di sinistro le Parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 30 giorno successivo alla dat a di ricevimento. Si rinvia all art. 15 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. (art.2952 CC) 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all imposta nella misura del 2,5% per le garanzie infortuni e malattie e nella misura del 10% per la garanzia assistenza. 5 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: Per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l infortunio. Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di denuncia del sinistro con specifica richiesta di attivazione di tale garanzia. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt delle condizioni generali di contratto. La Società sostiene le spese di accertamento del danno (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo. Per i sinistri infortuni è facoltà della Società sottoporre l assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario qualora lo ritenga necessario. Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la Società richiede la visita medica quando i postumi dell invalidità sono superiori al 25%. La Società accerta la percentuale di invalidità permanente da malattia in un periodo compreso tra sei e dodici mesi dalla data di denuncia della malattia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 43 delle condizioni generali di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax 06/ , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria. 6 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

9 14. Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell arbitrato coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell assicurato. AVVERTENZA: resta ferma la facoltà dell assicurato di ricorrere all Autorità Giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista 7 / 7 COPIA PER IL CONTRAENTE

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