Il sistema delle prestazioni a sostegno del reddito con la riforma della Legge n. 92 del 2012

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1 Progetto Servizi innovativi per l incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 PON Governance e Azioni di Sistema - Obiettivo Convergenza (FSE) Il sistema delle prestazioni a sostegno del reddito con la riforma della Legge n. 92 del 2012 Ruggero Golino 1

2 Indice 1. Le innovazioni della L.92/2012 nel sistema del welfare Ammortizzatori di reddito Ammortizzatori di status Prestazioni socioassistenziali Altre prestazioni INPS Fondi di solidarietà Incentivi all occupazione Incentivi all occupazione delle donne Altri incentivi Congedi ai padri e servizi di baby sitting

3 1. Le innovazioni della L.92/2012 nel sistema del welfare Costituiscono Prestazioni a Sostegno del Reddito (Ammortizzatori sociali di reddito o di status) le tutele previdenziali a sostegno di quei lavoratori che vengono a trovarsi in situazioni di sospensione o interruzione/cessazione del rapporto di lavoro. Sono Ammortizzatori di reddito quelli che intervengono in caso di interruzione del rapporto di lavoro, nello specifico: ASPI (Assicurazione sociale per l impiego), MiniASPI, Indennità di disoccupazione agricola e Mobilità. ASPI e Mini ASPI sono state introdotte dall art.2 della Legge di riforma del mercato del lavoro n.92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore in vigore il 18 luglio 2012 (da ora L.92/2012). ASPI e MiniASPI sostituiscono l indennità di disoccupazione e l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Dal 2017 sostituiranno anche l indennità di mobilità. Sono Ammortizzatori di status quelli che intervengono in caso di sospensione del rapporto di lavoro: la Cassa integrazione guadagni (Ordinaria, Straordinaria e In deroga) ed i Contratti di solidarietà (Espansivi e Difensivi), demandati a tutelare lo status di lavoratore. L attuale sistema di integrazione del mancato reddito è un sistema di tipo risarcitorio. L attuale grave situazione occupazionale sta richiedendo il passaggio verso un sistema coordinato di lavoro e sussidi (workfare) per sviluppare le politiche attive del lavoro con conseguente sviluppo dell occupazione. La L.92/2012 si pone in un ottica di universalizzazione del sistema, con la razionalizzazione dei comparti lavorativi e la contrazione della tipologia di ammortizzatori sociali disponibili. L universalizzazione perseguita dalla L. 92/2012 non comprende tuttavia gli inattivi, cioè chi non ha mai svolto attività lavorative. I ricercatori del Collegio d Europa, al termine di uno stage svolto presso l INPS per un esame comparato del walfare nei Paesi della Comunità, hanno molto apprezzato il sistema italiano di CIG, soprattutto perché mantiene i lavoratori in forza nell azienda, ma hanno anche rilevato l eccessiva tipologia di politiche passive, a fronte di una scarsità di politiche attive del lavoro in Italia. 3

4 1.1 Ammortizzatori di reddito L ASPI segue un programma di temporizzazione che, fermo restando l aumento dell indennità al 75%, ne prolunga la durata, per cui: nel 2013 sarà corrisposta per 8 agli infra cinquantenni e per 12 agli ultra cinquantenni; nel 2014: 8 sotto i 50 anni, 12 agli ultra 50enni, 14 agli ultra 55enni, nel 2015: 10 sotto i 50 anni, 12 agli ultra 50enni, 16 agli ultra 55enni. La Disoccupazione per i lavoratori agricoli non è stata modificata dalla L.92/2012 poiché è stata riformata sostanzialmente dalla legge di Riforma del Mondo Agricolo n. 247 del 2007, i cui effetti principali sono stati: l unificazione alla percentuale del 40% della retribuzione ai fini del calcolo della prestazione, a prescindere dal numero di giornate lavorate; la liquidazione dell indennità per lo stesso numero di giornate lavorate; in precedenza, era limitata ad un massimo di 90 giornate per i percettori dei trattamenti speciali spettanti ai lavoratori con più di 150 giornate lavorative; la copertura figurativa ai fini pensionistici di vecchiaia anche a coloro ai quali, prima della riforma, veniva riconosciuta una copertura in relazione alle giornate indennizzate; la copertura figurativa ai fini pensionistici di anzianità per un massimo di 90 giornate; l istituzione di un contributo di solidarietà (per finanziare la succitata copertura figurativa) a carico di tutti i percettori di indennità di disoccupazione agricola, pari al 9% dell importo di ogni giornata indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate. La Mobilità ordinaria, che interviene in caso di licenziamenti collettivi, previo accordo aziendale Azienda OO.SS. aziendali, sarà abolita dalla L.92/2012 a decorrere dal 1 gennaio Fino a quella data, è introdotto un regime transitorio relativo solo alla durata della corresponsione dell indennità dal 2013 fino alla data di abrogazione della stessa: 4

5 Lavoratori Annualità Centro-Nord fino a 39 anni Centro-Nord da 40 a 49 anni Centro-Nord da 50 anni in su Sud fino a 39 anni Sud da 40 a 49 anni Sud oltre i 50 anni La L. 92/2012 prevede che i lavoratori licenziati singolarmente (e non collettivamente) con la procedura di mobilità non possono più essere iscritti nelle liste di mobilità. La Mobilità in deroga, che continua ad essere erogata con le stesse procedure e modalità di compartecipazione finanziaria Stato-Regioni, è stata anch essa abolita dalla L.92/2012 dal 1 gennaio 2017, quando sarà sostituita dall ASPI e dalla MiniASPI. La Mobilità lunga è riconosciuta da specifiche disposizioni di legge e decreti ministeriali attuativi, con cui si attribuiscono le unità lavorative alle aziende che hanno presentato domanda e consente di prolungare la mobilità ordinaria per accompagnare i lavoratori individuati dalle aziende stesse fino alla data di maturazione del diritto a pensionamento. 1.2 Ammortizzatori di status Consistono in quelle tutele che intervengono in costanza di lavoro per difficoltà di mercato delle aziende che hanno la necessità di sospendere, in tutto o in parte, l attività produttiva o di un ramo di essa. 5

6 La Cassa integrazione guadagni si differenzia in ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD). La CIGO non è stata modificata dalla L.92/2012 ma è utile ricordare come, nel 2010, all incalzare della crisi occupazionale, abbia subito, su disposizioni del Ministero del Lavoro, alcune innovazioni di grande portata. Infatti, nel 2010, con una lettera circolare, il Ministero del lavoro ha ampliato notevolmente le cause integrabili attraverso CIGO, includendovi fattori congiunturali prima non riconosciuti: il costo delle materie prime, la situazione del commercio internazionale nei singoli settori produttivi, la difficoltà di accesso al credito. Ma l innovazione più importante è consistita nella modifica del computo delle 13 settimane consecutive (prorogabili eccezionalmente fino a 52) di CIGO fruibili da aziende industriali (comprese le aziende edili, purché inquadrate contributivamente nel settore industria e non artigianato ). In precedenza, era sufficiente fruire anche di un giorno di CIGO in una settimana per considerare fruita l intera settimana. Oggi il calcolo è a giornata, per cui, per utilizzare una settimana di CIGO bisogna fruire, a seconda di quanto sia la settimana lavorativa dell azienda, di 5 o 6 giornate. Ne deriva un notevole ampliamento della fruibilità dell istituto. La CIGS garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione, nel caso che l azienda debba procedere ad operazioni di: - ristrutturazione; - riorganizzazione; - conversione; - dichiarazione di crisi aziendale; - attivazione di procedura fallimentare. La legge 92/2012 estende la CIGS ai lavoratori di aziende appartenenti a settori aziendali prima esclusi, quali: Imprese commerciali con più di 50 dipendenti; Agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti; Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; Imprese di trasporto aereo senza limiti di dipendenti; 6

7 Imprese del settore aeroportuale (sedime aeroportuale) senza limiti di dipendenti; Compagnie portuali per i dipendenti rientranti nelle ore concesse con appositi elenchi trasmessi ad INPS dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, suddivisi per porti. La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è stata confermata dalla L.92/2012 fino al Sarà abolita dal La CIGD può intervenire dopo che siano stati utilizzati gli interventi ordinari previsti nel caso di sospensione del rapporto di lavoro; essa, inoltre, soccorre i lavoratori di interi settori di attività in crisi (saccarifero, avicolo, tabacchifero, pesca ed agricoltura). La L. 92/2012 ha confermato che la misura dei trattamenti di CIGD è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. La stessa legge prevede che decreti ministeriali fissino finanziamenti decrescenti dal 2013 al I singoli decreti di concessione rimangono delegati dal Ministero del Lavoro alle singole Regioni, che contribuiscono per il 40% della spesa del sostegno al reddito, rimanendo a totale carico del Fondo per l occupazione, gestito dal Ministero del Lavoro, la spesa per i contributi figurativi e per gli assegni familiari connessi. Qualora l intervento riguardi un azienda plurilocalizzata, cioè che abbia più siti produttivi allocati in diverse Regioni, il relativo decreto interministeriale di concessione viene emanato dal Ministero del Lavoro e dal MEF; le Regioni nel cui territorio operano le singole unità produttive sono tenute al contributo del 40% del sostegno al reddito dei lavoratori delle stesse unità operanti sui rispettivi territori. La CIGD non ha centrato gli obiettivi rilevanti che le erano stati attribuiti. Il coinvolgimento finanziario delle Regioni non ha supportato l impegno dello Stato, sia per la loro insufficiente capienza finanziaria ma, soprattutto, perché le procedure di erogazione si sono rivelate lente per il ritardo con cui sono trasmessi a INPS i decreti concessori da parte di diverse Regioni. Inoltre, sebbene previsto nella convenzione fra l INPS ed ogni singola Regione, non sempre è stato autorizzato il pagamento diretto da parte di INPS, ma si è autorizzato anche il pagamento da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio contributivo con INPS. 7

8 Poiché il conguaglio contributivo può essere eseguito molto dopo l erogazione delle prestazioni, non è stato reso sempre possibile la puntuale rendicontazione della spesa delle prestazioni che l INPS è tenuto periodicamente a fare al MEF Ministero Economia e Finanze, ed al Ministero del Lavoro. Nei casi, poi, di anticipazione ai lavoratori dell indennità da INPS per quattro in attesa del decreto ragionale, come previsto dalla legge istitutiva, ogni ulteriore ritardo determina disguidi contabili non di poco conto. L auspicato stimolo che s intendeva dare, con il coinvolgimento delle Regioni, allo sviluppo delle politiche attive per aumentare l occupazione, non ha avuto molto seguito, sebbene tali politiche godessero di contributi da parte del Fondo Sociale Europeo, il quale è così venuto a mancare. Rimane tuttavia un dato fondamentale che la CIGD possa essere erogata ad aziende con meno di 15 dipendenti e che, pertanto, stia svolgendo un importante ruolo a sostegno delle piccole imprese. Vi sono numerose istanze di riforma della CIGD, la quale è sempre possibile da attuare poiché l accordo Stato Regioni prevede che la delega, alle stesse, della decretazione concessoria della prestazione, sia di carattere temporaneo e, quindi, revocabile. 2. Prestazioni socioassistenziali Si differenziano dagli ammortizzatori sociali le prestazioni socioassistenziali, che consistono nelle tutele previdenziali per i lavoratori vittime di eventi che, pur sussistendo il rapporto di lavoro, comportano la riduzione della capacità lavorativa. Sono a carattere previdenziale: - Malattia; - Maternità e congedi parentali (D.Lgtvo 26 marzo 2001 n 151); - Congedi del padre(l.92/2012); - Contributo per l acquisto dei servizi per l infanzia(l.92/2012); - Assegno al nucleo familiare; 8

9 - Cure Termali. Sono, invece, a carattere assistenziale, tutti gli interventi a sostegno e per l assistenza ai soggetti diversamente abili: - i congedi giornalieri (tre giorni al mese) ai disabili gravi, al rispettivo coniuge ed ai parenti entro il secondo grado; - un congedo straordinario indennizzato al coniuge ed ai parenti di un soggetto con handicap grave, della durata di due anni nell arco della loro vita lavorativa, a disabile vivente. 2.1 Altre prestazioni INPS Oltre agli ammortizzatori sociali ed alle prestazioni socio-assistenziali precedentemente indicate, l INPS eroga ulteriori prestazioni, per un totale di 59 tipologie, con una spesa annua media di 33 miliardi di euro, comprensiva degli oneri della contribuzione figurativa (per maturare il diritto a pensione) e degli assegni al nucleo familiare relativi ai periodi indennizzati. Fra quelle a proprio carico e quelle a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, possono citarsi: Assegno per congedo matrimoniale; Assegno maternità dei comuni; Assegni familiari ai pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; Assegno al nucleo familiare ai lavoratori domestici, ai lavoratori parasubordinati, a famiglie con più di tre figli, ai lavoratori cassaintegrati, disoccupati, ed in mobilità; Indennità ai lavoratori affetti da TBC; Indennità per contratti di solidarietà difensivi (riduz. dell orario lav. per evitare licenziamenti) ed espansivi (per procedere ad altre assunzioni); Erogazione del Trattamento di Fine Lavoro (TFR)ai di pendenti di datori di lavoro insolventi (per fallimento e non) ma tenuti alla contribuzione alla Gestione Prestazioni temporanee; 9

10 Erogazione fino a tre mensilità non pagate dal datore di lavoro insolvente negli ultimi 12 di lavoro; Prestazioni di vario tipo per conto di fondi speciali: impiegati esattoriali, trasporto aereo, aziende assicuratrici e del credito, ecc; Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri (es. in Svizzera) Indennità di disoccupazione ai lavoratori edili; Indennità di disoccupazione ai lavoratori dei settori lapideo ed affini; Rimborso per rimpatrio di lavoratori immigrati incapienti; Indennità ai richiamati alle armi per la durata del richiamo; Indennità ai donatori di sangue per la giornata di donazione; Indennità ai volontari del soccorso alpino italiano per la giornata di intervento di soccorso; Indennizzi ai cittadini vittime di terremoti o altre calamità naturali; Erogazione della Cassa integrazione ai lavoratori agricoli (CISOA); Gestione del lavoro accessorio attraverso vaucher; Gestione del lavoro somministrato da parte delle Agenzie per il lavoro. L INPS provvede anche a rilasciare l ISE e l ISEE in raccordo con l Agenzia delle Entrate. 3. Fondi di solidarietà Si dividono in: Bilaterali Bilaterali adeguabili Residuale Sono previsti dall art.3 della L.92/2012 e riguardano la tutela dei lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti che non abbiano diritto alla Cassa integrazione guadagni (ad es. commercio, turismo, artigianato). 10

11 La tutela interviene nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause che siano integrabili sia secondo la normativa della CIGO (eventi temporanei non prevedibili e non imputabili al datore di lavoro) che della CIGS (ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale). La legge 92/2012 prevede che, entro sei dall entrata in vigore della stessa, siano stipulati fra OO.SS. e Rappresentanze imprenditoriali di settore, contratti o accordi collettivi che istituiscano FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI, con il compito di gestire una forma di Cassa integrazione Straordinaria per i dipendenti da aziende appartenenti ai rispettivi settori produttivi. La norma prevede che i contratti o gli accordi che costituiscono i Singoli Fondi Bilaterali siano recepiti da Decreti interministeriali del Ministero del Lavoro e del MEF, che li istituiscono presso l INPS e non hanno personalità giuridica. I Fondi sono gestiti da Comitati amministratori costituiti con Decreto del Ministro del Lavoro con un mandato quadriennale e sono composti di dieci membri. Alle riunioni partecipano il Collegio sindacale e il Direttore generale dell INPS. I Comitati amministratori deliberano su: bilanci annuali preventivi e consuntivi; proposte su prestazioni e contributi a garanzia del pareggio di bilancio di ciascun Fondo; decisione dei ricorsi; ogni compito assegnato ai Fondi da leggi o decreti. L INPS incassa i contributi ed eroga le prestazioni di ciascun Fondo complementare e il Direttore generale può sospendere, per illegittimità, l esecutività delle delibere dei Comitati, rimettendo la decisione al Presidente dell INPS, che dispone anche del silenzio assenso. Fin dalla costituzione i Comitati devono presentare ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) bilanci preventivi a 8 anni, sulla base dello scenario economico relativo al mercato di riferimento di ciascun rispettivo comparto. I singoli Fondi devono autofinanziarsi e osservare il pareggio di bilancio fra prestazioni erogate e contributi incassati, che sono a carico per 2/3 delle OO. Datoriali e per 1/3 dalle OO.SS. 11

12 Qualora venga a mancare il pareggio di bilancio, i Comitati amministratori debbono avanzare proposte per l adeguamento dei contributi o in materia di prestazioni che vengono recepiti da Decreti Direttoriali (emanati dal Direttore generale competente del Ministero del Lavoro). Se mancano proposte per garantire il pareggio del bilancio, il Ministero del Lavoro e il MEF adeguano, con decreto interministeriale, l aliquota contributiva dovuta al Fondo di solidarietà da datori e lavoratori del settore produttivo cui appartengono. Se comunque mancasse la copertura finanziaria delle prestazioni autorizzate dai singoli Comitati, l INPS è tenuto a non erogare le prestazioni eccedenti la copertura stessa. Il principio innovativo del pareggio di bilancio è pertanto perentorio. I Fondi settoriali già esistenti possono adeguarsi a quelli previsti dalla legge uniformandosi alla stessa normativa. Il Comitato di ogni singolo Fondo può autorizzare la confluenza, nel Fondo stesso, dell eventuale Fondo professionale di categoria esistente. Le Aziende utilizzatrici dei singoli Fondi versano a esso un contributo non inferiore ad 1/5 delle prestazioni. Compatibilmente con la copertura finanziaria, i Fondi possono inoltre erogare: prestazioni integrative dell ASPI; assegni straordinari di sostegno al reddito per agevolare l esodo di lavoratori che entro 5 anni maturino diritto a pensione di vecchiaia; contributi al finanziamento di programmi formativi. Per i settori produttivi o le tipologie di datori di lavoro (comunque con più di 15 dipendenti) che non abbiano sottoscritto i previsti accordi o contratti collettivi per la costituzione di Fondi di Solidarietà Bilaterali, un Decreto interministeriale (Lavoro e MEF) costituisce un FONDO DI SOLIDARIETA RESIDUALE, con le medesime regole di gestione operativa e di contabilità dei Fondi di Solidarietà Bilaterali. Tale Fondo Residuale sarebbe gestito da un Comitato amministratore di dieci membri, fra i quali un rappresentante del Ministero del Lavoro e un rappresentante del MEF. Il Comitato del Fondo Residuale avrà le stesse competenze dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali. 12

13 4. Incentivi all occupazione La Legge 92/2012 introduce diversi incentivi all occupazione. Sostanzialmente, gli incentivi mirano a riconoscere agevolazioni economiche per i datori di lavoro che assumono, consentendo loro di ridurre il costo del lavoro. Gli incentivi sono finalizzati pertanto all ingresso nel mondo del lavoro, al reinserimento per chi ne sia uscito o a favorire la stabilizzazione nel posto di lavoro dei lavoratori precari. Tali incentivi non spettano se le assunzioni avvengono sulla base di un obbligo ad assumere, o in violazione di un diritto di precedenza di un altro lavoratore, o nell ambito di un trasferimento di azienda o di un ramo di essa. Gli incentivi economici alle assunzioni non spettano, inoltre, se sono in corso da parte dell azienda sospensioni dell attività lavorativa per crisi aziendale o riorganizzazione. Inoltre, non spetta incentivo per l assunzione di un lavoratore licenziato da meno di 6 e riassunto da un azienda del medesimo gruppo, o da azienda collegata a quella che lo ha licenziato. L accesso agli incentivi gode di un sistema informativo che consente agli Enti competenti di individuare i soggetti disoccupati, il loro bagaglio professionale e le loro esperienze lavorative per l indirizzamento a nuova occupazione. Tale sistema di facilitazione, come si può definire, è tracciato dall art. 4 della legge 92/2012, che prevede anche una programmazione di finanziamento collegata a un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del FSE, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l impiego negli Stati membri. L INPS mette a disposizione dei servizi competenti una Banca Dati Percettori telematica, in cui sono contenuti i dati anagrafici, di residenza e domicilio di tutti i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, indicandone per ciascuno il tipo di ammortizzatore di cui beneficia. I Servizi per l Impiego hanno l obbligo di inserire nella Banca Dati Percettori i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori in essa individuati. 13

14 La Dichiarazione di immediata disponibilità ad intraprendere un nuovo lavoro, da rendere al Centro per l impiego, può essere resa all INPS in sede di presentazione di domanda di ammortizzatore. Per semplificare il riconoscimento degli incentivi all assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell INPS le necessarie informazioni di propria competenza. Le stesse informazioni devono essere messe a disposizione del Ministero del Lavoro, che le pubblica nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, la quale favorisce l incontro fra domanda ed offerta di lavoro. La legge, infine, traccia un percorso di attività per l istituzione di percorsi di apprendimento concordati in sede di Conferenza unificata Stato Regioni, con la creazione di Reti territoriali dei servizi formativi. Il tutto dovrà produrre, attraverso l emanazione di un apposito decreto, un sistema di competenze certificate (Libretto formativo) per ciascun lavoratore che ne agevoli la rioccupazione. Il lavoratore beneficiario di una prestazione di sostegno al reddito non può rifiutarsi di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di rifiutare una offerta di lavoro retribuito con almeno il 20% in più dell indennità percepita. E fatto obbligo ai Servizi competenti di comunicare a INPS tali comportamenti. INPS sospende subito l erogazione delle indennità. 4.1 Incentivi all occupazione delle donne Dal 1 gennaio 2013: l assunzione di donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili (ai fondi strutturali europei che saranno individuate con decreto ministeriale), prive di un impiego regolarmente retribuite da oltre sei, comporta uno sgravio contributivo del 50% per 12, in caso di assunzioni a tempo determinato, e per 18 in 14

15 caso di assunzioni a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato; l assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da oltre 24 e residenti in qualunque Regione, comporta uno sgravio contributivo del 50% per 12 o 18, a seconda che l assunzione sia a tempo determinato o indeterminato o trasformata da tempo determinato a tempo indeterminato. La locuzione impiego regolarmente retribuito, non avendo riferimenti legislativi, si è intesa farla coincidere con la definizione di disoccupazione di cui al D. Legislativo 181/2000. Sul sito del Ministero del Lavoro si fa riferimento ad un emanando decreto che definisca tale accezione, volendola pertanto differenziare dalla disoccupazione per individuare una tipologia nuova di mancanza di lavoro. 4.2 Altri incentivi Gli incentivi all occupazione per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dagli artt. 8 e 25 della L.223/91, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016, data di vigenza della mobilità ordinaria, che sarà quindi sostituita dall ASPI. Lavoratori dimissionari: una forma di tutela del lavoro è prevista dalla L.92/2012 per contrastare il fenomeno delle dimissioni precostituite, poiché sottoscritte in bianco, la risoluzione consensuale del rapporto da lavoratrici in gravidanza, o anche da lavoratori con figli fino a tre anni di età. Tali dimissioni o risoluzioni consensuali devono essere convalidate dai lavoratori presso la Direzione territoriale del Lavoro o presso il Centro per l impiego competente per territorio. In attesa, le dimissioni, o la risoluzione del rapporto di lavoro, rimangono sospese. Gli incentivi all occupazione per lavoratori in CIG o Mobilità in deroga non sono stati prorogati. Incentivi all occupazione di apprendisti: la legge di stabilità 2012 prevede che i datori di lavoro, con un massimo di 9 dipendenti, che assumano apprendisti, godano di uno sgravio contributivo totale per 3 anni; successivamente aliquota contributiva del 10%. 15

16 La L.92/2012 prevede che, dal 2013, resta escluso dallo sgravio il contributo per l ASPI, che ha una aliquota dell 1,61%. Sono esclusi gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità e che hanno diritto agli sgravi della L.223/91. Incentivi all occupazione per ultra cinquantenni: l articolo 4 della L.92/2012 prevede che le assunzioni a tempo determinato per tali lavoratori, disoccupati da oltre 12, godano di uno sgravio contributivo del 50% per la durata di 12 ; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, lo stesso sgravio contributivo si prolunga fino al 18 mese. Lo stesso sgravio del 50% per 18 spetta per le assunzioni di tali lavoratori a tempo indeterminato. Trasformazione di rapporto di lavoro: il combinato disposto dei commi 28 e 30 dell articolo 2 L.92/2012 prevede un incentivo per il datore di lavoro che trasformi un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Lo stesso incentivo spetta al datore di lavoro che riassuma entro 6 dal termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sostituendolo con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In queste due fattispecie, l incentivo consiste nella restituzione al datore di lavoro del contributo aggiuntivo dell 1,4%, relativo alle ultime 6 mensilità del rapporto a tempo determinato. Incentivo al lavoro autonomo o associato: il lavoratore percettore di ASPI, di CIG o di Mobilità che intenda intraprendere un attività autonoma, associarsi a una cooperativa con apporto del proprio lavoro, intraprendere un autoimpresa o una microimpresa, può richiedere che gli vengano corrisposti in un unica soluzione i ratei di indennità che gli siamo stati autorizzati e non ancora erogati. Incentivi all occupazione di giovani genitori: la L.92/2012 introduce dei benefici ai giovani genitori, per promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all interno della coppia. Tali benefici spettano ai giovani genitori fino a 36 anni di età non ancora compiuti. Devono essere genitori di figli minori e debbono essere iscritti in un apposita banca dati INPS. 16

17 Al datore di lavoro che stabilizza un giovane genitore, spetta un incentivo una tantum di euro. Il lavoratore così assunto dovrà svolgere uno dei seguenti lavori: lavoro a tempo indeterminato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro di Co Co Pro. 5. Congedi ai padri e servizi di baby sitting I congedi ai padri sono concessi a: lavoratori dipendenti; lavoratori in mobilità; lavoratori in cassa integrazione. Ad essi è riconosciuto: un congedo obbligatorio di un giorno, entro e non oltre il 5 mese di vita del figlio, anche se adottato o affidato; un congedo facoltativo di uno o due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre. Sono per il momento esclusi i dipendenti delle PPAA. Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre. Il congedo facoltativo è un diritto derivato dalla rinuncia della madre a fruire del congedo di maternità per altrettanti giorni, ma spetta comunque al padre se la madre non è lavoratrice. Per entrambi i congedi spetta un indennità pari al 100% della retribuzione. Il congedo obbligatorio, in quanto diritto autonomo del padre, comporta il versamento della contribuzione figurativa a carico dell INPS. 17

18 I Servizi di baby sitting prevedono un bonus mensile per favorire le lavoratrici madri nel conciliare i tempi di vita e di lavoro. Spetta alle lavoratrici dipendenti ed alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell INPS. Consiste nell erogazione di un indennizzo di 300 euro al mese per sei alle lavoratrici dipendenti o per tre alle lavoratrici in gestione separata. Deve essere fruito negli undici successivi al congedo obbligatorio per maternità ed è alternativo al congedo parentale. Viene erogato dall INPS, o con pagamento diretto alla struttura per l infanzia prescelta nell ambito di un elenco INPS, o con il rilascio di un voucher INPS del valore di trecento euro per ciascuno dei sei o dei tre fruiti dalla lavoratrice madre. La graduatoria dei beneficiari è definita dall INPS sulla base dell ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La graduatoria è necessaria poiché il beneficio ha una copertura finanziaria di venti milioni di euro per ciascuno degli anni , ossia gli anni di sperimentazione dell iniziativa. Dai temi trattati si desume che il difficilissimo momento occupazionale richiede la definizione di una nuova dimensione del mondo della produzione di cui la Pubblica amministrazione sia coprotagonista, come fattore strutturale efficiente ed efficace per rendere il sistema fluido e solidale. 18

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