Aspetti giuridici e fiscali dell e-commerce

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1 1 A.S. 2011/ /2013 Aspetti giuridici e fiscali dell e-commerce Docente: Massimo Farina massimo@massimofarina.it MODULO I: Commercio Elettronico & Firma Digitale

2 SOMMARIO - Contratti informatici e contratti telematici; - la forma telematica (evoluzione normativa, fino al d.lgs. n. 82/2005, sul valore giuridico del documento elettronico, delle firme elettroniche e della firma digitale; il valore legale dell ); - la compravendita telematica; - commercio elettronico e disciplina contenuta nel d.lgs. n. 70/2003 (tutela del consumatore, responsabilità contrattuali ed extracontrattuali). 2

3 Il contratto telematico il nucleo duro del commercio elettronico IMPROPRIA Contratti Informatici è una definizione perché è una delle tante possibili definizioni che possono esser utilizzate per definire i contratti che hanno attinenza con l informatica RIDUTTIVA Perché l evoluzione e l applicazione dell informatica si evolve così velocemente da non consentire una classificazione così semplice di tutto ciò che riguarda i contratti relativi all informatica 3

4 Alcune definizioni coniate dalla dottrina Contratti di informatica (TIPODI) Contratti ad oggetto informatico (FINOCCHIARO) Contratti di utilizzazione del computer (SBISÀ) Contratti Informatici (CLARIZIA) Sembra preferibile affermare che alle espressioni definitorie dei contratti informatici non si debba dare un significato generico in quanto vi rientrano: Contratti di utilizzazione degli strumenti dell informatica Contratti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati a mezzo di strumenti informatici Contratti fra terminali (telematici) ecc... 4

5 CONTRATTI DI INFORMATICA Classificazione maggiormente seguita Sono i contratti che hanno ad oggetto beni o servizi dell informatica CONTRATTI INFORMATICI Sono i contratti in cui l informatica interviene come mezzo di rappresentazione o di espressione della volontà In questa categoria rientra anche il contratto telematico 5

6 La classificazione maggiormente accettata è la Contratti di informatica (TIPODI) Contratti ad oggetto informatico (FINOCCHIARO) Contratti di utilizzazione del computer (SBISA ) Contratti Informatici (CLARIZIA) Sembra preferibile affermare che alle espressioni definitorie dei contratti informatici non si debba dare un significato generico in quanto vi rientrano: Contratti di utilizzazione degli strumenti dell informatica Contratti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati a mezzo di strumenti informatici Contratti fra terminali (telematici) ecc... 6

7 IL CONTRATTO TELEMATICO CONTRATTO Art c.c. TELEMATICA Il contratto è l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Trasmissione di informazioni a distanza tra sistemi di computers collegati in rete CONTRATTO TELEMATICO: Accordo ex art c.c. caratterizzato dal fatto che le parti manifestano il loro consenso utilizzando computers collegati in rete 7

8 LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO Regola generale (per tutti i contratti) Il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell accettazione dell altra parte (art c.c.) Principio della ricezione Il contratto di intende concluso nel momento in cui la dichiarazione giunge all indirizzo del destinatario NATURA GIURIDICA DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE Atti recettizi: per potersi perfezionare devono essere portati a conoscenza del destinatario 8

9 Aspetti problematici Non contestualità e Distanza tra i contraenti Tempo e Luogo di conclusione del contratto 9

10 TEMPO E LUOGO: REGOLE GENERALI contratti conclusi via nel tempo e nel luogo in cui, attraverso l operazione di download, il proponente ha notizia dell accettazione da parte del destinatario del messaggio (artt e 1335 c.c.); Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale (point and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente, nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell accettazione da parte dell oblato (art c.c.); contratto concluso mediante il pagamento della prestazione pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio dell esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell esecuzione del contratto (art c.c.); 10

11 TEMPO E LUOGO: REGOLE GENERALI contratto concluso mediante offerta al pubblico: coincide pienamente con la previsione dell articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi destinatario dell offerta al pubblico perviene all indirizzo del proponente, nella specie al sito web contenente l offerta contratto concluso mediante invito a proporre: si considerano conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l utente (proponente) riceve notizia dell accettazione da parte del titolare del sito (oblato) contente l invito a proporre. 11

12 PROBLEMA: L indirizzo delle parti???? Art c.c. Presunzione di conoscenza. La proposta, l accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell impossibilità di averne notizia. La corrispondenza elettronica è attualmente equiparata alla corrispondenza cartacea Art. 45, comma II, CAD: il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore ; Art. 48, comma II, CAD: la trasmissione del documento informatico per via telematica, [effettuata mediante la posta elettronica certificata], equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.. 12

13 Luogo di conclusione: CASI SPECIFICI 1. il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la posta elettronica contenente l accettazione dell oblato (PROBLEMA: il proponente scarica la posta da un computer portatile durante un viaggio in treno) 2. il contratto è concluso nel luogo in cui è collocato il server del provider contenente la casella postale del proponente (PROBLEMA: il server è collocato in uno stato off-shore al fine di escludere le garanzie della normativa comunitaria) 3. il contratto è concluso nel luogo ove ha sede l impresa o viene svolta l attività professionale del destinatario dell accettazione, indipendentemente dal luogo ove si trova il server o il provider (soluzione preferibile in quanto derivante dalla lettura correlata della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs. 70/2003) 13

14 L indirizzo delle parti e luogo di conclusione Il problema dell individuazione del luogo di conclusione del contratto virtuale può essere risolto anche attraverso l applicazione del diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali uniformi L. 31 maggio1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 NOTA. Foro competente contratti con il consumatore: luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 63 Cod. Consumo). 14

15 La forma elettronica 15

16 Il contratto telematico Forma libera e Forma vincolata Firma elettronica e Firma digitale Il genere e la specie Necessità di accertare la paternità e l integrità del documento FIRMA DIGITALE 16

17 FONTI D.P.R. 445/2000 (TUDA) 1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 3. FIRMA DIGITALE 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA D.LGS. 82/2005 (CAD - PRIMA STESURA) 1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA DIGITALE 3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA D.LGS. 235/2010 (NUOVO CAD) 1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 3. FIRMA DIGITALE 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA 17

18 Evoluzione normativa IL PRIMO RIFERIMENTO AL DOCUMENTO INFERMATICO ARRIVA DAL DIRITTO PENALE L. 547/93 SULLA CRIMINALITÀ INFORMATICA Art. 491 bis cp individua i reati nuovi di falso e di alterazioni di comunicazioni informatiche o telematiche agli effetti della legge penale, viene inteso come "qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli 18

19 Evoluzione normativa Art. 15, Legge 15 marzo del 1997 n. 59: "Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge 19

20 Evoluzione normativa D.P.R. 513/97 (attuazione dell Art. 15, Legge 15 marzo del 1997 n. 59): Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici D.P.C.M. 8/2/99: Regolamento tecnico di attuazione del sulla materia D.P.R. 513/97 D.P.R. 28/12/ 2000, N. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Leg.vo 23/01/2002, N. 10: Recepimento della direttiva 1999/93/CE D.P.R. 7/4/ 2003, N. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 D. Leg.vo 4/4/2006, N. 159 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale D. Leg.vo 30/12/2010, N. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n

21 GLI STRUMENTI DI FIRMA 21

22 CRITTOGRAFIA SIMMETRICA (a chiave unica) FIRMA (/?$ F = ( I = / R =? M = $ A = 22

23 ESEMPIO F = ( I = / R =? M = $ A = FIRMA (/?$ FIRMA 23

24 CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman) (a chiavi complementari) CHIAVE PUBBLICA CHIAVE PRIVATA Vd. PGP - Zimmerman 24

25 Emissione e uso delle chiavi certificatore TIZIO Privata Pubblica Tutti i documenti chiusi con la chiave privata Tutti i documenti chiusi con la chiave privata di tizio si aprono con la chiave pubblica di tizio Si aprono con la chiave pubblica corrispondente 25

26 La paternità (identità) certificatore TIZIO (mittente) CAIO (destinatario) TESTO IN CHIAR O CHIAVE PRIVATA DI TIZIO TESTO CIFRATO CHIAVE TESTO IN CHIAR O PUBBLICA DI TIZIO 26

27 FUNZIONE DI HASH (integrità del documento) a partire da qualsiasi quantità di dati restituisce una quantità fissa di dati denominata digest digest o impronta impronta. dall impronta non si può risalire ai dati di origine; dati diversi danno luogo a impronte diverse; N.B.:La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-256 (in precedenza SHA-1 a 160 bit) 27

28 Integrità (genuinità) TIZIO CAIO TESTO IN CHIARO TESTO IN CHIARO IMPRONTA DEL DOCUMENTO %$ *! & IMPRONTA DEL DOCUMENTO %$ *! & confronto HASH 28

29 La Firma Digitale DOC. CHIARO TIZIO DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO (p.es. contratto di compravendita) CREAZIONE DELL IMPRONTA TRAMITE L ALGORITMO DI HASH CONTRATTO DI COMPRAVENDITA %/&$**# DOCUMENTO ELETTRONICO IMPRONTA IN CHIARO + %/&$**# CHIAVE PRIVATA DI TIZIO 29

30 La Firma Digitale DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO CAIO CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO + %/&$**# ORA E NECESSARIO ACCERTARE L INTEGRITA DEL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO CONFRONTO, DELLE IMPRONTE CAIO CALCOLA L IMPRONTA DELLA PARTE IN CHIARO DEL DOCUMENTO E OTTIENE UNA NUOVA IMPRONTA CAIO CONFRONTA LE DUE IMPRONTE %/&$**# %/&$**# 30

31 L ENTE CERTIFICATORE (la terza parte fidata) ATTENZIONE! In rete gli utenti utilizzano nicknames INCONVENIENTE ogni utente, che utilizza una coppia di chiavi, potrebbe spacciarsi per un altra persona ed usare un nome inesistente o appartenente ad altri SOLUZIONE Gli Enti Certificatori Accertano ed Assicurano L Identità dei titolari di Firma Digitale 31

32 Il Certificatore ENTE CERTIFICATORE (p.es. INFOCERT) TIZIO TESTO IN CHIARO + IMPRONTA CHIAVE PRIVATA DI TIZIO TESTO CIFRATO CON FIRMA DIGITALE CHIAVE PUBBLICA CAIO TESTO IN CHIAR O DI TIZIO 32

33 L ENTE CERTIFICATORE (la terza parte fidata) Identifica la persona che richiede il certificato e Rende certa l identità del soggetto fisico che ha generato una firma Assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica Rilascia, pubblica, revoca e sospende i certificati di sottoscrizione: aggiornamento Liste Certificati Revocati (CRL) e Liste Certificati Sospesi (CSL) Marcatura temporale del documento (Time stamping): il documento acquista data certa ed è opponibile ai terzi (art. 22, lett. g, D.P.R. 445/2000) 33

34 DEFINIZIONI (OGGI: Dlgs n. 82/ Dlgs n. 235/2010) p) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ; q-bis) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati ; r) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; S) FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 34

35 NUOVE DEFINIZIONI (i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto ; (i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto ; (i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari ; (i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario ; 35

36 VALORE GIURIDICO DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DELLE FIRME ELETTRONICHE Art. 20. Documento informatico Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 36

37 Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma [ ] digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche [ ] che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. 37

38 RIEPILOGANDO FIRMA ELETTRONICA Art. 21, comma 1, CAD: Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. N.B.: Potrebbe avere un valore probatorio forte o debole

39 RIEPILOGANDO FIRMA DIGITALE Art. 21, comma 2, CAD: Il documento informatico sottoscritto con firma [ ] digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche [ ] che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Art c.c.: la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

40 Firma autografa vs Firma digitale Firma autografa Firma digitale Creazione manuale mediante algoritmo di creazione Apposizione sul documento: la firma è parte integrante del documento come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia (documento,firma) Verifica confronto con una firma autenticata: metodo insicuro mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo sicuro Documento copia distinguibile Indistinguibile Validità temporale illimitata limitata dalla scadenza FONTE: 40

41 Posta Elettronica Certificata DEFINIZIONE Il gestore di posta invia al mittente la ricevuta di spedizione del messaggio, che costituisce prova legale è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale attestante l invio e la consegna di documenti informatici Il gestore invia al mittente la ricevuta della avvenuta o mancata consegna nella casella di PEC del destinatario, con data certa il gestore conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali CEC-PAC: "Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino 41

42

43 La Posta Elettronica Certificata D.L. n. 185 del 29/11/2008 (convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009) e DPCM Le prime fonti DPR 68/2005 DM vecchio CAD (d.lgs. 82/2005) Le fonti attuali D.L. n. 185 del 29/11/2008 (convertito nella L. n. 2 del 28/01/2009) DPCM Nuovo CAD (d.lgs. 82/ d.lgs. 235/2010) 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35) 43

44 Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e professionisti (art. 16, comma 9, del D.L. 185) possono avvenire tramite PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l utilizzo. Comunicazioni tra cittadini e P.A. (art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185 e art. 3 DPCM ): i cittadini che aderiscono al servizio CEC-PAC manifestano l esplicita accettazione dell invio tramite CEC-PAC, da parte delle pubbliche amministrazioni, di tutti i provvedimenti e atti che riguardano lo stesso cittadino. Le pubbliche amministrazioni non devono chiedere una preventiva dichiarazione di disponibilità all'uso della PEC, perché questa deriva dalla presenza della CEC-PAC nell indirizzario elettronico dei cittadini. NOTA: Per le pubbliche amministrazioni, l uso della PEC costituisce un obbligo, rispetto a destinatari la cui PEC sia regolarmente pubblicata nel registro delle imprese, negli elenchi informatici dei professionisti o negli indirizzari CEC-PAC dei cittadini. Il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce, secondo quanto indicato nella circolare n. 1/2010/DDI, una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico (spreco derivante dal costo evitabile della corrispondenza cartacea); inoltre la mancata attuazione delle norme sulla PEC rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa/individuale (D.Lgs. 150/2009 e circolare n. 2/2010/DDI). 44

45 LA PEC NEL CAD Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata [ ] Attualmente non sono individuabili soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo PEC sulla base della vigente normativa tecnica ; in quanto la più aggiornata disciplina delle preventive dichiarazioni degli indirizzi PEC non è contenuta in una normativa tecnica, ma nel D.L. 185/2008 e nel DPCM La normativa tecnica è contenuta nel DM , n , l art. 5, riguarda la comunicazione della disponibilità all'uso della PEC ma è di fatto inapplicabile, poiché si riferisce alla dichiarazione dell'abrogato art. 4, comma 4, del DPR 68/2005 (abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 16, comma 11, del D.L. 185/2008). 45

46 LA PEC NEL CAD Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. [ ] La disposizione potrebbe apparire come attributiva di una mera facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni di utilizzare la PEC, contraddicendo tutta la ratio del processo di dematerializzazione basato sulla PEC. La dichiarazione si riferisce alla inesistente vigente normativa tecnica. 46

47 LA PEC NEL CAD Art. 6, comma 1 bis, : la consultazione degli indirizzi PEC, di cui agli artt. 16, comma 10, e 16 bis, comma 5 del D.L. 185, nonché l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi da parte delle pubbliche amministrazioni, deve essere effettuata sulla base di regole tecniche emanate da DigitPA. Questa disposizione impedisce la consultazione dei singoli indirizzi PEC e l'utilizzo degli elenchi di PEC e CEC-PAC sino a quando non saranno emanate le regole tecniche da DigitPA 47

48 LA PEC NEL CAD Art. 65: le istanze e dichiarazioni devono essere trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.. Anche questa disposizione sarà inapplicabile sino a quando non saranno emanate le regole tecniche ai sensi dell art. 71 CAD 48

49 Evoluzione normativa Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Nuovo Codice dell Amministrazione digitale Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (L. 4 aprile 2012, n. 35) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 49

50 D.Lgs.70/03: Le regole del commercio elettronico

51 Le regole del commercio elettronico D.Lgs. 70/03: Informazioni dirette alla conclusione del contratto

52 D.Lgs 70/03: Artt. 12 e 13 Prendiamo in esame le disposizioni di cui agli artt. 12: Informazioni dirette alla conclusione del contratto 13: Inoltro dell'ordine 52

53 D.Lgs 70/03: Informazioni dirette alla conclusione del contratto obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi Con riguardo alla conclusione dei contratti del commercio elettronico, l'art. 12, comma 1, prevede che: del commercio elenco di informazioni dettagliate dalla norma in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio 53

54 Elenco delle informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 54

55 Precisazioni Quanto sopra non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti (art. 12, comma 2). Si prevede altresì che le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario debbano essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (art. 12, comma 3). La violazione degli obblighi di cui all'art. 12 appena esaminato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 21 del provvedimento. 55

56 D.Lgs. 70/03: Inoltro dell'ordine

57 D.Lgs 70/03: Inoltro dell'ordine Art. 13, comma 1, del D.L.vo 70/2003: le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. N.B: La disposizione, limitandosi ad un generico rinvio alle "norme sulla conclusione dei contratti", non risolve i rilevanti problemi legati alla formazione dell'accordo telematico. 57

58 D.Lgs 70/03: Inoltro dell'ordine Vale la pena, dunque, richiamare a questo proposito quanto imposto agli Stati membri dall'art. 9, par. 1, della direttiva 2000/31/CE: "gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica" 58

59 D.Lgs 70/03: Inoltro dell'ordine Art. 13, comma 2: salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve altresì, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario Nota: Detta ricevuta deve contenere un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 59

60 D.Lgs 70/03: Inoltro dell'ordine L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 13, comma 3). Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13, appena illustrate, non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti (art. 13, comma 4). Deve rilevarsi inoltre come la violazione dell'art. 13 non comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 21 del provvedimento. 60

61 D.Lgs 70/03: Inoltro dell'ordine Occorre infine ricordare che, ai sensi dell'art. 11, il decreto sul commercio elettronico non si applica a: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri; c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. 61

62 PRECISAZIONE: L'art. 9 della direttiva europea sul commercio elettronico prevedeva la semplice facoltà per gli Stati membri di stabilire le esclusioni appena viste 62

63 D.Lgs. 70/03: Responsabilità dei prestatori intermediari (provider)

64 D.Lgs 70/03: Responsabilità dei prestatori intermediari (provider) Il prestatore intermediario (provider), è: "il soggetto che esercita un'attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell'informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature" 64

65 D.Lgs 70/03: Responsabilità dei prestatori intermediari (provider) La direttiva 2000/31/CE disciplina la responsabilità di detti prestatori intermediari mediante una serie di disposizioni, oggi recepite dal D.L.vo 70/2003 (artt ) 65

66 D.Lgs 70/03: Informazioni dirette alla conclusione del contratto obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi Con riguardo alla conclusione dei contratti del commercio elettronico, l'art. 12, comma 1, prevede che: del commercio elenco di informazioni dettagliate dalla norma in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio 66

67 D.Lgs 70/03: Responsabilità dei prestatori intermediari (provider) Gli articoli da 14 a 16 del D.L.vo 70/2003, nel disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari, distinguono tra: - attività di semplice trasporto (mere conduit): è ad esempio il caso del fornitore dei servizi di posta elettronica e del fornitore dei servizi di connessione a Internet; - attività di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta (caching); - attività di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, come la messa a disposizione di uno spazio server per siti o pagine web (hosting). 67

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