Al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando

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1 Il Segretario Generale Roma, 30 giugno 2015 Prot /D/ Al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando Al Vice Ministro On. Avv. Enrico Costa Al SottoSegretario alla Giustizia dr. Cosimo Maria Ferri Al Capo di Gabinetto Cons. Giovanni Melillo al Vice Capo di Gabinetto Cons. Francesco Cascini p.c. Al Capo Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria Cons. Santi Consolo Al Capo Dipartimento del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria dr. Mario Barbuto Al Capo Dipartimento Giustizia Minorile d.ssa Annamaria Palma Guarnier Alla Direzione Generale del personale e della formazione DAP Cons. Riccardo Turrini Vita Alla Direzione Generale del personale e della formazione DOG Cons. Emilia Fargnoli Oggetto: criticità personale dirigenziale DAP: proposte e diffida Si pone all attenzione delle SS.LL. la particolarissima posizione del personale dirigente in eccedenza in virtù della riduzione dei posti di funzione dirigenziale, a seguito del provvedimento di Riorganizzazione. Infatti, a seguito dell emanazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, vi sarà un esubero di 4 unità nel ruolo Dirigenti di Area 1 in servizio nel Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

2 Appare singolare ai più come codesta Amministrazione parrebbe essersi posta come matrigna nei confronti di costoro, in particolar modo per i 4 dirigenti di Area 1, gli unici effettivamente interessati dal taglio: trattasi di dirigenti di comprovata esperienza e rilevante specializzazione, con oltre 30 anni di servizio nel DAP, i quali hanno sviluppato una altissima professionalità nel settore, degli specialist della gestione dell esecuzione penale. 1 Ebbene per costoro si auspica che possano essere trovate specifiche soluzioni organizzative adeguate sia per evitare che l Amministrazione Penitenziaria debba privarsi di tali professionalità, sulla cui selezione-formazione-valutazione si è investito molto, sia che non vengano mortificati l impegno e la verificata dedizione operativa, in definitiva, la dignità di questi lavoratori. 2 Qualora la proposta, riportata nella nota, non volesse venire accolta (appunto, da una Amministrazione che si rivelerebbe matrigna ) è assolutamente indispensabile prevedere il ricorso a forme di mobilità privilegiata verso altri ambiti del Ministero della Giustizia, ove oggi vi sono posti di funzione dirigenziale disponibili (ovvero il DOG ed il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità) nella logica della compensazione tra Dipartimenti, senza alcuna incidenza della dotazione organica di Ministero. 3 In seconda battuta, predetta mobilità potrà essere garantita nelle articolazioni periferiche dello Stato o nell Ente Regione, assicurando la territorialità al lavoratore secondo precisi limiti geografici di prossimità, al massimo regionali (cfr. ricollocazione presso altre amministrazioni comprese nell ambito della regione, circolare n.4/14 - DFP , del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione). Quanto sopra evidenziato, in relazione ai processi di mobilità, risulta oltremodo necessario alla luce del recente parere della Corte dei Conti (delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 16 giugno 2015, n. 19) che si è adeguato alla Circolare n.1/2015 della Funzione 1 I dirigenti area 1 sono tra i funzionari con maggiore anzianità nell'amministrazione di tutta l Amministrazione Penitenziaria (con ingresso nei ruoli dell Amministrazione negli anni 80), inquadrati già dal 2000 nella IX qualifica funzionale a seguito di vincita di concorsi pubblici ed avendo ottenuto l inquadramento nel ruolo dirigenziale dal 2008, a seguito di vincita di ulteriori concorsi pubblici selettivi: pertanto hanno maturato, fin prima dell'inquadramento nella dirigenza area 1, specifica professionalità ed esperienza nella ex carriera direttiva (ex IX qualifica funzionale), ricoprendo posti di direzione di uffici presso i provveditorati regionali (sino al 2002 riservati alla carriera direttiva; dal 2002 riservati alla carriera dirigenziale). Si evidenzia peraltro come essi siano gli unici nell Amministrazione Penitenziaria che hanno avuto accesso alla Dirigenza a seguito di vincita di concorso pubblico (senza nulla togliere alla professionalità dei funzionari direttivi inquadrati ope legis - legge 154/2005- nella dirigenza penitenziaria) 2 Ed in tal senso, con la nota n del UNADIS auspica che, con i DM attuativi relativi ai posti di funzione, per essi potranno, oltre che nei Presidi territoriali, essere previsti posti di funzione dirigenziale presso le Scuole di Formazione dell Amministrazione Penitenziaria e la nuova Direzione Generale della Formazione (ex-issp). Trattasi, infatti, di strutture ove non sono presenti le specificità eventualmente previste per la dirigenza penitenziaria (Istituti penitenziari ed UEPE), la cui Direzione pertanto, e sempre per analogia al Dipartimento della Giustizia Minorile, può essere affidata alla Dirigenza amministrativa contrattualizzata nell Area 1. 3 Si evidenzia come da anni alcuni Dirigenti di Area 1 del DAP abbiano partecipato agli interpelli del DOG senza ricevere alcuna risposta ovvero ricevendo comunicazione che dovevano presentare domanda di mobilità ex-art30 D.Lgs.165/01 (come se fossero esterni!). Così che, a seguire, risulta che da settembre 2014 almeno 4 di loro hanno presentato al DOG anche domanda di mobilità dall esterno, senza alcun riscontro a riguardo, nonostante il parere favorevole del DAP, cd.amministrazione cedente).

3 Pubblica sugli esuberi del personale delle Provincie così che non sono consentite le mobilità volontarie, per gli anni 2015 e 2016, estese a personale diverso da quello provinciale eccedentario. Analogamente, e già da prima, Enti regionali e Ministeri avevano così risposto alla domanda di mobilità di alcuni Dirigenti Area 1: al momento non è possibile dare corso a tale istanza in quanto assume carattere prioritario la ricollocazione dei dipendenti Provinciali interessati dai provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 2015 ( L.190/2014) - Vieppiù laddove con il recente Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", all'art. 21 è prevista l'assunzione di un contingente di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Per cui è con enorme preoccupazione che questa Organizzazione sta valutando la possibile posizione dei 4 Dirigenti di Area 1 che, nel momento in cui saranno formalmente dichiarati in eccedenza, non avranno alcuna possibilità di ricollocazione con la mobilità presso altre Amministrazioni, quantomeno nel biennio. Orbene, le SS.LL. vorranno convenire che ciò non può e non deve avvenire: è' di tutta evidenza che situazioni giuridiche e contrattuali uguali (personale in eccedenza) verrebbero trattate in modo differente con palese violazione della Costituzione! UNADIS chiede che, prima dell assorbimento del personale delle Provincie, il Ministero della Giustizia provveda a conferire posti di funzione dirigenziale ai Dirigenti Area 1 appartenenti allo stesso Dicastero. Se diversamente accadesse, sarebbe paradossale ed oggetto di contenzioso, certamente. E per questo e con forza che evidenziamo tale criticità e la poniamo alla massima attenzione dei vertici politici ed amministrativi del Ministero della Giustizia. A riguardo, offriamo alcune possibili soluzioni a tale criticità: 1. Una prima è una soluzione legislativa a carattere d urgenza, un emendamento normativo, che obblighi il Ministero della Giustizia a riassorbire al suo interno tutto il personale in esubero (dirigenziale e non) superando la gestione per comparti stagno tra i suoi diversi Dipartimenti, prima dell assorbimento in esso di personale proveniente dall esterno (vedi le Provincie). Sarebbe quantomeno auspicabile una specifica riformulazione dell'art. 21 in sede di conversione del D.L. 27/6/2015 del seguente tenore: Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di unità di personale amministrativo proveniente con priorità dal Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria dello stesso Ministero e dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria ;

4 2. Una seconda soluzione amministrativa facilmente praticabile potrebbe essere la riassegnazione interna allo stesso Ministero, con conferimento di incarico presso il DOG ed il Dipartimento della Giustizia Minorile (qualora necessario, prevedendo una modifica all art.3 del Decreto 15 maggio Criteri e procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali non generali ); 3. una terza è l attuazione di procedimenti atti al transito volontario nella carriera della Dirigenza penitenziaria 4 (atteso peraltro che da molti anni predetti Dirigenti, in molti casi, svolgono funzioni analoghe presso gli Uffici Detenuti e Trattamento dei Prap e che da anni vi sono istituti penitenziari senza un Dirigente titolare e con molti Dirigenti che ricoprono ruoli ad interim in istituti di complessa gestione). Alla luce di quanto esposto, più che mai appare indifferibile che codesto Dicastero si ponga la problematica ed individui soluzioni idonee. Unadis, da sempre in posizione collaborativa e costruttiva, attende un incontro ad essi dedicato, diffidando nelle more dall assorbimento di dirigenti in esubero da altre Amministrazioni o accoglimento di domande di mobilità da altri Enti. 4 Rif. legge 27 luglio 2005, n. 154 e D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, ovvero operando come con L. 395/90 è stato previsto per gli Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC., in ultimo con l opzione concessa alle ex- appartenenti al ruolo delle Vigilatrici penitenziarie.

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