Impatto su altre legislazione D.Lgs 81/2008
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1 Impatto su altre legislazione D.Lgs 81/2008 Milano 16 ottobre Conferenza sicurezza prodotti CLP e SDS Ludovica Malaguti Aliberti Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanza Chimiche
2 CLP e D.lgs 81/08 Applicazione del titolo IX Capo I protezione da agenti chimici Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Obbligo di valutare il rischio chimico (individuazione dei pericoli, valutazione dell esposizione caratterizzazione del rischio) Obbligo di individuare le misure per gestire il rischio (gestione del rischio con misure preventive e protettive adeguate) Per i CM obbligo di sostituzione laddove possibile
3 Commissione Consultiva Permanente sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i, Titolo I, Capo II Sistema istituzionale, Art. 6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero della Salute - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. per le Pari opportunità) - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dell Interno -Ministero della Difesa - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 10 rappresentanti: - Regioni - Province Autonome (Trento and Bolzano) 10 esperti: Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori 10 esperti: organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (anche dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa) 3
4 (28 novembre 2012) REACH CLP Direttiva 98/24 CE SDS D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Direttiva 2004/37 CE 4
5 Elementi rilevanti ai fini dell applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: 1. definizione e individuazione delle figure coinvolte 2 terminologia (conforme a quella dei nuovi Regolamenti); 3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS (e-sds) e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose 4. nuovo sistema di etichettatura 5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa (fino al 1 giugno 2015); 6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro; 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell informazione; 8. la sorveglianza sanitaria alla luce della nuova classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni; 9.aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. 5
6 Interconnessioni tra direttiva di prodotto e direttiva sociale Nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele che possono portare a nuovi obblighi per il datore di lavoro in riferimento alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori Figure diverse per gli adempimenti relativi alla identificazione del pericolo, la valutazione dell esposizione (attraverso la stima dell esposizione e le condizioni operative), la caratterizzazione del rischio e quindi la gestione del rischio per il tramite delle misure preventive o protettive
7 STRUMENTI Schede di sicurezza (SDS) Schede di sicurezza estese (e-sds) Scenari di esposizione (ES) Risk Management Measure (RMM)
8 Scenario di esposizione e comunicazione nella SDS Ogni Exposure Scenario fornirà una serie di parametri e informazioni sulle condizioni d uso che saranno la base per La stima dell esposizione. Le condizioni d uso riguarderanno sia le Condizioni Operative (es. la quantità di sostanza applicata, la durata, la temperatura di processo, ph ecc.) che le Misure di Mitigazione del Rischio (es. Ventilazione, impianti di trattamento dei reflui, DPE) che il dichiarante dovrà applicare o raccomandare di applicare ai propri DU. La valutazione dell esposizione dovrà comprendere l intero ciclo di vita della sostanza e ogni popolazione umana e comparto ambientale esposto o supposto di essere esposto. Il risultato finale di questo processo è un ES che specifichi le condizioni d uso tramite le quali i rischi vengono adeguatamente controllati per la produzione e gli usi industriali previsti Ciò verrà riportato, se richiesto, in un sommario dell ES da allegare alla SDS che verrà fornita all utilizzatore nella catena di approvvigionamento.
9 Regolamento REACH TITOLO V UTILIZZATORI A VALLE Articolo 37 Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi L'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'allegato XII per qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario d'esposizione, o se del caso nella categoria di uso o di esposizione, comunicategli in una scheda di dati di sicurezza o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore.
10 Quando un utilizzatore a valle riceve una scheda dati di sicurezza con allegati gli scenari di esposizione per le sostanze registrate Controllare se gli ES coprono gli usi Se esiste differenza Verificare se le condizioni d uso sicuro corrispondono alle condizioni in cui si utilizza la sostanza Azioni possibili per il DU Richiedere al fornitore di includere/modificare l'uso nella CSR Adattare le sue attività Sostituire la sostanza Cambiare fornitore O PREPARARE UN PROPRIO CSR!
11 Art. 38 REACH: obligation for downstream users to report information
12 Gli Scenari di esposizione presenti nelle esds devono essere considerati nel loro insieme come informazioni utili per effettuare la valutazione del rischio professionale richiesto dal D.lgs 81/08 con particolare riferimento alle fasi di: individuazione dei pericoli, valutazione dell esposizione caratterizzazione dei rischi, loro misura e individuazione delle misure per il controllo e la gestione degli stessi e in ultimo la verifica della efficacia delle misure di controllo del rischio. Informazioni più dettagliate sono contenute nella guida pratica n. 13 dell ECHA: Come gli utilizzatori a valle possono utilizzare gli scenari di esposizione. Se una qualsiasi misura di gestione del rischio definita in ambito REACH si rivela inappropriata per gli utilizzatori, le ragioni per cui ciò accade dovrebbero essere registrate nell ambito della valutazione del rischio professionale e gli utilizzatori dovrebbero informare i propri fornitori in proposito.
13 DIRETTIVA 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio allo scopo di allinearlo al Regolamento (CE) n.1272/2008, relativo alla classificazione all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (G.U. delle Comunità Europee n.l.65/1 del 05/03/2014). Modifica di cinque direttive sulla salute e sicurezza (aggiornate dai cambiamenti tecnici e dai nuovi criteri di classificazione e di etichettatura introdotti con il CLP, ma non modificate nelle finalità): - segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE - lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE - lavoratori giovani; Dir. 94/33 CE - protezione da agenti chimici; Dir 98/24 CE - protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni; Dir. 2004/37 CE 13
14 segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE Allegato I punto 12 Allegato XXIV prescrizioni generali Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
15 segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE Allegato II Allegato XXV prescrizioni generali per i cartelli segnaletici l cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato; è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell allegato II, punto essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l etichettattura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni. Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento «pericolo generico». 1 cartelli o l'ettichettatura di cui sopra vanno sistemati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento «pericolo generico»
16 Lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1 B o 2 (H340, H341), Cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351), Tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) Lavoratori giovani; Dir. 94/33 CE Tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331), Corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314), Gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221), Aerosol infiammabili, categoria 1 (H222), Liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225), Esplosivi, categoria esplosivo instabile, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205), Sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); Perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241), Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370,H371), Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373), Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334), Sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) Cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351), Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), Tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)
17 L ATTIVITA DI VIGILANZA IN TEMA DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH E LA GUIDA SLIC DELLA COMMISSIONE EUROPEA
18 Decisione della Commissione 95/319/EC: Senior Labour Inspectors Committee SLIC Fornire alla Commissione, su sua richiesta o per iniziativa autonoma, consulenza su criticità inerenti agli adempimenti alla Legislazione su Salute Sicurezza sul Lavoro da parte degli SM Commission Decision of 12 July 1995 setting up a Committee of Senior Labour Inspectors (95/319/EC) Commission Decision (2008/823/EC) of 22 October 2008 amending COMM/95/319 Commission Decision of 13 February 2013 on the appointment of members of the Committee of Senior Labour Inspectors for the period from 1 January 2013 to 31 December 2015 (2013/C 43/08) 18 18
19 SLIC Membri della Commissione e 1 rappresentante dei servizi di ispezione del Lavoro di ogni SM Definizione principi comuni dell ispezione Sviluppo di metodi utili alla valutazione dei sistemi nazionali di ispezione Incremento conoscenze e mutuo scambio per le ispezioni sul lavoro Programma di scambio di ispettori tra diverse amm.ni nazionali; definizione di programmi comuni di training Studio dell impatto sulle ispezioni, di altre linee politiche della Comunità su salute, sicurezza e condizioni di lavoro
20
21 VERIFICA ADEMPIMENTI REACH (salute e sicurezza del lavoro, protezione ambientale, tutela consumatori; non si applica a sostanze e miscele generate da processi; basato sulla «sostanza») Documento SLIC APPLICAZIONE REQUISITI CAD/CMD (valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; identificazione misure di controllo; copertura di tutte le attività di lavoro, inclusi i processi che generano sostanze e miscele pericolose; basate sul processo e su tutte le sostanze impiegate nel processo)
22 1) i Regolamenti sono ad ampio spettro ed i relativi adempimenti abbracciano i campi della salute e della sicurezza del lavoro, la protezione ambientale e la tutela dei consumatori, mentre le Direttive CAD/CMD sono incentrate unicamente sugli aspetti di salute e sicurezza occupazionali; 2) le Direttive CAD/CMD impongono ai DL di valutare i rischi cui sono espositi i lavoratori che manipolano sostanze pericolose e di identificare le necessarie misure di controllo. D altra parte il REACH pone l onere della valutazione del rischio e l identificazione delle relative misure di controllo in capo al produttore o importatore di sostanze chimiche ossia al soggetto collocato al più alto livello nella catena di approvvigionamento. Ciò comporta che la valutazione del rischio secondo le Direttive comunitarie risulti specifica per il luogo di lavoro mentre le misure di gestione del rischio identificate dal REACH sono, in genere, di più ampia applicabilità; 3) le Direttive CAD/CMD coprono tutte le attività di lavoro che comportano la manipolazione di sostanze e miscele pericolose inclusi i processi che generano sostanze e miscele pericolose per la salute, quali, ad esempio, i fumi di saldatura, le polveri di legno e i gas esausti dei motori diesel. Il REACH e il CLP non si applicano a sostanze e miscele generate da processi e perciò in questi casi non è richiesta la redazione di un CSR né di un CSA e dei relativi SE; 4) il REACH è basato sulla sostanza e la valutazione del rischio secondo il REACH è incentrata sull utilizzo di quella sostanza lungo l intera catena di approvvigionamento. E improbabile che la valutazione del rischio secondo il REACH prenda in considerazione le altre sostanze/miscele in uso in un particolare sito produttivo o le interazioni e gli effetti combinati sulla salute di differenti sostanze in un certo processo. D altra parte le Direttive CAD/CMD tendono ad essere più basate sul processo (o specifiche del luogo di lavoro) per cui il DL tende a valutare più il processo condotto (incluse le misure di controllo in essere) ed anche a tutte le sostanze impiegate nel processo.
23 La guida SLIC e gli strumenti per la verifica di conformità al REACH da parte degli ispettori QUALI AGENTI CHIMICI ENTRANO/ESCONO DALL AZIENDA SIETE FORNITORI DI AG. CHIMICI (SOSTANZE PURE O MISCELE)? PRODUCETE/IMPORTATE AG. CHIMICI IN QUANTITA 1 ton/anno QUALI SONO LE MODALITA COMUNICATIVE CON FORNITORI/CLIENTI IN RELAZIONE AL REACH IL CICLO PRODUTTIVO COMPRENDE USI NON IDENTIFICATI DI AG. CHIMICI QUALI AZIONI INTRAPRENDETE PER AVERE RISCONTRO DI NUOVE INFORMAZIONI SU AG. CHIMICI
24 OEL vs DNEL/DMEL Nell ambito della valutazione del rischio chimico e dell esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, il Datore di Lavoro potrebbe trovare sia i Valori Limite di Esposizione (VLEP/OEL) degli agenti chimici, sia i Derived No- Effect Level (DNEL) e i Derived Minimal Effect Level (DMEL) indicati nelle esds, i quali, per la differente finalità e metodologia di elaborazione, possono non risultare paragonabili tra loro. Infatti, il VLEP, se non diversamente specificato, è il limite di concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell aria all interno della zona respiratoria di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento (Art.222 comma 1 lettera d) D.Lgs.81/08 e s.m.i.), mentre i DNEL/DMEL sono generati per essere utilizzati come parametro di riferimento nei modelli matematici di previsione delle esposizioni considerati nello schema di valutazione del rischio delle sostanze in ambito REACH e, pertanto, la loro applicabilità è limitata a questo ambito.
25 La guida SLIC e gli strumenti per la verifica di conformità al REACH da parte degli ispettori Esempi: pre-registrazioni non valide per effetto di errori commessi rispetto al nome esatto della sostanza; registrazioni correttamente richieste ma accompagnate da dati errati o insufficienti; mancanza di sufficienti dettagli nel merito delle misure di gestione del rischio (sezioni 7 e 8 della SDS); mancata compilazione di intere sezioni; errori di classificazione di sostanze e di miscele; Inadempienze connesse alla valutazione, autorizzazione ed alla restrizione all uso delle sostanze.
26 Risoluzione del Parlamento Europeo 14 gennaio 2014 Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa La funzione del controllo deve essere svolta esclusivamente da uffici pubblici Piani d azione nazionali Accrescere risorse umane e finanziarie con l obiettivo di raggiungere l obiettivo di 1 ispettore / lavoratori (raccomandazioni OIL) Fondi strutturali europei Senza un adeguata valutazione del rischio è impossibile proteggere i lavoratori, si ritiene importante per questo motivo coadiuvare le PMI con iniziative mirate oltre che gratuite come l Online interactive Risk Assesment (OiRA) sviluppata dall Agenzia EU-OSHA Auspica la creazione di una rete fra tutte le amministrazioni coinvolte Atto adottato dal Parlamento europeo, che si pronuncia all unanimità sul rapporto presentatogli da una delle sue Commissioni. La risoluzione ha in questo caso la portata di una raccomandazione, ossia atti non vincolanti
27 Direttiva Seveso III Direttiva che riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante che contengono sostanze pericolose e che riguarda circa diecimila siti europei. hanno l obiettivo primario di rafforzare le attività di controllo e di garantire l accesso alle informazioni da parte dei cittadini. La nuova legge stabilisce che gli stabilimenti classificati ad alto rischio siano sottoposti a controllo almeno una volta l anno. I siti classificati a rischio più basso saranno controllati almeno ogni tre anni. Controlli potranno essere richiesti anche dai cittadini o se si suppone una violazione delle norme. Per arginare un possibile effetto domino in caso di incidente chimico le autorità pubbliche hanno ora il diritto di ricevere informazioni anche dalle realtà produttive che si trovano nei pressi degli stabilimenti che sono sottoposti alla direttiva. In ultimo con la nuova norma si adotta il regolamento CLP, il sistema europeo standardizzato di classificazione delle sostanze chimiche che permetterà di identificare in modo più rigoroso e univoco i rischi per la salute dell uomo e per l ambiente. entra in vigore nel giugno del 2015
28 categoria delle sostanze pericolose conformemente al regolamento 1272/2008 sezione H pericoli per la salute Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione Requisiti di soglia inferiore Requisiti di soglia superiore H1 Tossicità acuta Cat. 1, tutte le vie di esposizione 5 20 H2 Tossicità acuta Cat. 2 tutte le vie di esposizione Cat 3 esposizione per inalazione H3 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola STOT SE Cat Sezione P - Pericoli fisici P1 a Esplosivi Esplosivi instabili esplosivi divisionali 1,1, 1,2, 1,3, 1,5 sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14. P1 b Esplosivi Esplosivi Divisione 1,4 P2 Gas infiammabili gasi infiammabili Cat. 1 o 2 P 3 a Aerosol infiammabili aerosol infiammabili Cat
29 nitrato di ammonio nitrato di ammonio nitrato di ammonio nitrato di ammonio nitrato di potassio nitrato di potassio anidride arsenica, acido arsenico e suoi Sali 1 2 bromo cloro composti del nichel in forma pulverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel 1 etilenamina fluoro formaldeide > 90% 5 50 idrogeno 5 50 acido cloridrico alchili di piombo 5 50 gas liquefatto estremamente infiammabile e gas naturale acetilene 5 50 ossido di etilene 5 50 ossido di propilene 5 50 metanolo ,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi Sali in forma polverulenta 0,01 isocianato di metile 0,15 ossigeno diisocianato di toluene cloruro di carbonile 0,3 0,75 triiduro di arsenico 0,2 1
30 In particolare queste norme individuano 34 sostanze specifiche (tra cui alcune famiglie quali ad esempio i composti del nichel e i prodotti petroliferi) e 10 categorie di sostanze o miscele la cui presenza reale o prevista in uno stabilimento lo assoggetta potenzialmente alla disciplina Seveso. E proprio queste 10 categorie risentiranno dell introduzione del CLP. 30
31 Stabilimenti italiani 525 stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante 576 stabilimenti a basso rischio di incidente rilevante in Italia dati censiti al 30 aprile
32 Ludovica Malaguti Aliberti Centro nazionale Sostanze Chimiche Istituto Superiore di Sanità Roma 32
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