LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI
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1 ChiesadiMilano LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI ED ADEGUAMENTI PIÙ URGENTI REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ED IL CONTROLLO DEL VVF Relatore: Ing. MAURO BERTONI direttore Tecnico Teknoprogetti Engineering s.r.l. Milano, 07 Luglio 2012
2 2 LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI ED ADEGUAMENTI PIÙ URGENTI - REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ED IL CONTROLLO DEL VVF ING. MAURO BERTONI 2
3 3 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO 1996 (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo VALIDO PER LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO = CINEMA O TEATRI PER QUANTO NON ESPRESSO NELLA REGOLA TECNICA VALE SEMPRE E COMUNQUE D.M.10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro VALIDO PER QUALSIASI LUOGO DI LAVORO OVVERO ATTIVITÀ PRODUTTIVA 3
4 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO Per quali edifici e attività si applica? Art.1 comma 1: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell allegato. 4
5 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO Per quali edifici e attività NON si applica? Art.1 comma 2: a) i luoghi all aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l apparecchio musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all espletamento delle esibizioni canore ed all accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). 5
6 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO In quali casistiche è prevista l applicazione della regola tecnica per le attività elencate? Art.1 comma 3: Sempre, per anche per locali con capienza sotto le 100 persone (in questo caso soggetto a regola tecnica ma non al controllo del comando VVF) Nel caso di nuove attività e/o nuova edificazione (edificio o nuovo insediamento); Nel caso di completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti (no manutenzione ordinaria) Nel caso di interventi di modifica parziale e/o di ampliamento di impianti e parti costruttive effettuati in locali esistenti Art.5: Per edifici esistenti all entrata in vigore del decreto, con parere favorevole di agibilità da parte della commissione provinciale di vigilanza, vale la vecchia normativa; è comunque obbligatorio l adeguamento di cui al titolo XIX della norma. 6
7 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO ALCUNI PUNTI DETERMINANTI UBICAZIONE: possono essere in edifici isolati, oppure adiacenti o ancora inseriti nel volume con altre attività, purché ben delimitati e separati e limitatamente solo ad alcune attività soggette a controllo da parte del comando ACCESSO ALL AREA: accessibile ai mezzi VVF in termini ad esempio di raggio di manovra, dimensioni e accostamento autoscala; resistenza al carico del passaggio autobotte; nel caso ciò non fosse possibile occorre garantire sistemi alternativi per l operatività dei soccorsi da concordare con il funzionario VVF SEPARAZIONI: nei casi di adiacenza con altri edifici o attività occorre provvedere alla separazione minima REI 90 ma anche120 a seconda dei vari casi: verificare muri e solette REI (R = stabilità resistenza meccanica E = tenuta fumi e vapori I = isolamento calore) COMUNICAZIONI: occorre verificare dalla norma la possibilità di comunicazione con altre attività soggette a controllo di prevenzione incendi, che se possibile avviene con filtri a prova di fumo areati con caratteristiche REI comprese le porte 7
8 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO ALCUNI PUNTI DETERMINANTI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE: occorre valutare le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e non solo dei separanti; la richiesta minima è di R/REI 60 per edificio fino a 12 m fino a R120 e REI90 per edifici di altezza superiore ai 24 m REAZIONE AL FUOCO: in sostanza è il grado con cui i materiali partecipano all incendio. Sono ad esempio rivestimenti, pavimenti, controsoffitti,sedie, poltrone, sipari, materiale scenico, materiale di copertura, ecc.,e devono essere conformi a quanto specificato dalla norma AFFOLLAMENTO E MISURE PER L ESODO: l affollamento massimo consentito nel caso di cinema e teatri in genere è determinato dai posti a sedere e/o in piedi dichiarati; in base all affollamento occorre prevedere un sistema organizzato di vie di uscita composto da un numero adeguato di uscite di sicurezza disposte equamente nella sala e di misura non inferiore a 120 cm apribili a semplice spinta. La lunghezza delle vie di esodo deve essere limitata e conforme a quanto stabilito nei vari casi dalla norma. Anche le scale hanno limitazioni in termini dimensionali di rampa, gradini e pianerottoli IMPIANTI TECNOLOGICI: vengono specificate le caratteristiche richieste di impianti di produzione calore, condizionamento e ventilazione 8
9 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO ALCUNI PUNTI DETERMINANTI ESTINTORI: devono essere equamente distribuiti nella sala e comunque sempre in prossimità degli accessi ed in vicinanza alle aree di maggior pericolo. Almeno uno ogni 200 mq e almeno 2 per piano. Infine devono avere adeguata capacità estinguente compatibile anche con la destinazione delle aree da proteggere IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO: a seconda dei casi possono essere richiesti: naspi, idranti DN 45, idranti esterni DN 70, attacchi autopompe VVF (sempre) con accesso ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi VVF. Tali sistemi antincendio funzionano con portate e pressione stabilita dalla norma; nel caso in cui l acquedotto non potesse far fronte alla richiesta di portata e pressione occorre prevedere una riserva idrica alimentata dall acquedotto e/o altre fonti collegata ad un sistema di pompe con gruppo elettrogeno IMPIANTO A PIOGGIA SPRINKLER: occorre predisporre da tecnico abilitato la verifica del carico di incendio e nel caso superi i 50 kg/mq di legna standard è fatto obbligo di inserire lo sprinkler. Anche per quest ultimo valgono le richieste di portata/pressione minima di cui sopra 9
10 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO LOCALI CON CAPIENZA < 100 PERSONE TITOLO XI Per i locali, di cui all art. 1, comma 1, lettera e) (locali di trattenimento in genere), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni della norma relative: all esodo del pubblico, alla statica delle strutture all esecuzione a regola d arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. 10
11 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.M.19 AGOSTO ADEGUAMENTO LOCALI ESISTENTI TITOLO XIX I locali esistenti devono essere adeguati alle disposizioni dell allegato alla norma entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, relativamente ai seguenti punti: - impianti elettrici; - impianti tecnologici; -sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all entrata in vigore della presente decreto, con l esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (oggi D.lgs 81/2008), di recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni 11
12 12 REGOLAMENTI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 16 FEBBRAIO 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. ABROGATO DA D.P.R.1 AGOSTO 2011, N.151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. [IN VIGORE DAL 07 OTTOBRE] D.M. 4 MAGGIO 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi. [ SARÀ ABROGATO DA DECRETO ATTUATIVO DEL DPR 151] 12
13 13 PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ SOGGETTA Concetto di ATTIVITÀ SOGGETTA sala da cinema come attività di pubblico spettacolo D.M. 16 febbraio 1982 ALLEGATO I Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 13
14 PREVENZIONE INCENDI CONVERSIONE NUOVA NORMATIVA D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 ALLEGATO II tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attivitá soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi 14 14
15 PREVENZIONE INCENDI NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 15 ALLEGATO I Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi N. DM N. DPR 151 del Attività Categoria A Categoria B Categoria C Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. fino a 200 persone oltre 200 persone CATEGORIA C attività ad ALTO RISCHIO CATEGORIA B - attività a RISCHIO MEDIO RIMANE PARERE PREVENTIVO + SOPRALUOGO ENTRO 60gg RIMANE PARERE PREVENTIVO + SOPRALUOGO FACOLTATIVO 15
16 PREVENZIONE INCENDI ADEMPIMENTI (NUOVO DPR) CATEGORIA B 16 16
17 PREVENZIONE INCENDI ADEMPIMENTI (NUOVO DPR) CATEGORIA C 17 17
18 PREVENZIONE INCENDI ADEMPIMENTI (NUOVO DPR) 18 LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE O TRATTENERE QUALI RESPONSABILITA? La SCIA da consegnare al termine dei lavori dovrà contenere: 1. una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con cui il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività (FIRMA DEL TITOLARE ATTIVITA ); 2. un'asseverazione, con la quale il "tecnico abilitato" attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto già approvato dal Comando dei VVF (FIRMA DEL TECNICO ABILITATO); 3. Le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che i materiali, gli impianti e quant'altro rilevante ai fini antincendio siano stati posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi (DA TRATTENERE A CURA DEL TITOLARE DELL ATTIVITA IN CASO DI CONTROLLI VVF). 18
19 PREVENZIONE INCENDI ADEMPIMENTI (NUOVO DPR) CONTROLLI FINALI 19 CATEGORIA B ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO CATEGORIA C ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO VALUTAZIONE CONFORMITÀ PROGETTO ENTRO 60 GG CONTROLLO CON SOPRALLUOGO A CAMPIONE ENTRO 60 GG CONTROLLO CON SOPRALLUOGO ENTRO 60 GG 19
20 PREVENZIONE INCENDI SANZIONI D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 D.LGS. 139/ Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell attività (d.lgs 139/2006) 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certifi cato medesimo è punito con l arresto sino ad un anno o con l ammenda da 258 euro a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall art. 16, comma 1 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 20
21 PREVENZIONE INCENDI SANZIONI D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 D.LGS. 139/ Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell attività (d.lgs 139/2006) 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all adempimento dell obbligo 21
22 22 GRAZIE PER L ATTENZIONE TeKnoProgetti engineering s.r.l. Viale Lombardia Brugherio (MB) Tel: / Fax: Ing. Mauro Bertoni m.bertoni@teknoprogettisrl.it 22
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