CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO NELLA SARDEGNA CENTRALE. L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art.30, lett.a)
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1 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO NELLA SARDEGNA CENTRALE L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art.30, lett.a) Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art.11 lett. b) DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 1/14
2 ART. 1 FINALITA L intervento previsto dalla L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art.30, lett.a), ha l obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese industriali e artigiane mediante la concessione di contributi in c/capitale su programmi di investimento per interventi da realizzarsi nel territorio della Sardegna centrale. ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L intervento è attuato sulla base delle disposizioni previste dai seguenti atti normativi: - L.R. 20 aprile 1993, n.17, art.30, lett.a); - deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 9 giugno 2009 concernente l approvazione definitiva delle Direttive di attuazione della L.R. 20 aprile 1993, n.17, art.30, lett.a); - Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella G.U.U.E. serie C n.54/13 del 4 marzo 2006; - carta d aiuti a finalità regionale approvata con Decisione della Commissione Europea in data (Aiuto di Stato n. 324/2007); - Decisione della Commissione Europea C(2008) 7715 del 1 dicembre 2008, che autorizza il regime di aiuto ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese industriali e artigiane, così come individuate e definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (GUCE L 124/36 del ), aventi localizzazione produttiva nella Sardegna centrale nelle zone censuarie ammesse dalla Carta degli aiuti a finalità regionale L area di intervento della Sardegna Centrale comprende tutta la nuova provincia di Nuoro, limitatamente alle zone censuarie ammesse nella Carta degli aiuti a finalità regionale , tutta la nuova provincia dell Ogliastra, tutta la nuova provincia di Oristano con esclusione dei comuni costieri (Arborea, Bosa, Cabras, Cuglieri, Magomadas, Narbolia, Oristano, Riola Sardo, S.Vero Milis, 2/14
3 Santa Giusta, Terralba, Tresnuraghes), comprende inoltre i comuni di Budoni, San Teodoro, Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, Escalaplano, Escola, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo. Le imprese devono operare nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2002: > Sezione C (Estrazione di minerali); > Sezione D (Attività manifatturiere) > Sezione I divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 (Movimentazione merci e magazzinaggio) e 63.2 (Altre attività connesse ai trasporti); > Sezione K limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse) e 73 (Ricerca e sviluppo), mentre per quanto riguarda la divisione 74 (Attività di servizi alle imprese) esclusivamente per il gruppo 74.3 (Collaudi ed analisi tecniche), la classe (Imballaggio e confezionamento per conto terzi) e le categorie (Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa) e ( Attività di logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno); Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori: a) pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) costruzione navale; c) industria carboniera; d) siderurgia per i prodotti di cui all articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008; e) fibre sintetiche per le produzioni di cui all articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Sono altresì escluse le imprese operanti in attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti agricoli intendendo come tali i prodotti elencati nell Allegato I, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari di cui all art.3, paragrafo 2, del Regolamento CEE n.1898/1987. L intervento si applica, invece, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari. Gli aiuti non vengono concessi a favore di attività connesse con l esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d importazione. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 3/14
4 ). Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Le imprese, escluse quelle artigiane, per poter beneficiare dell intervento, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. ART. 4 OPERAZIONI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di un programma di investimento iniziale organico e funzionale. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure l acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purchè la transazione sia avvenuta a costi di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l acquisto di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate. Le spese ammissibili sono quelle relative all acquisto, all acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all investimento fino ad un intensità di aiuto pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti. La spesa per gli studi di fattibilità tecnico-economico- finanziaria preliminare, non può in ogni caso superare l importo di 6000 euro; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10% dell investimento complessivo ammissibile; c) opere murarie e assimilate. Non è ammissibile all aiuto un programma di investimenti consistente solo nella realizzazione o nell acquisto di immobili o di altre opere murarie e 4/14
5 assimilate. Le spese relative agli immobili destinati ad uffici sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale delle spese del programma; d) macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all attività amministrativa dell impresa ed esclusi quelli relativi all attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purchè dimensionati all effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell impianto oggetto delle agevolazioni; e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell impresa, esclusi i costi relativi all aggiornamento del software e/o del sistema operativo in uso. Se il costo della licenza del software può essere facilmente distinto dal prezzo dell apparecchiatura, tale costo è considerato ammissibile nel limite del 25% dell investimento materiale; se non può essere distinto, in quanto parte della medesima apparecchiatura viene considerato come investimento iniziale; f) trasferimenti di tecnologia mediante l acquisto di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate. Non è ammessa l acquisizione dei beni con le modalità del contratto chiavi in mano. Non sono ammissibili le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. I costi relativi all acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma del leasing finanziario e contiene l obbligo di acquisire l attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d investimento. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell elenco di cui all articolo 106 del D.Lgs. 385/93. Le spese relative all acquisto del suolo e di immobili di proprietà di uno o più soci dell impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della 5/14
6 spesa, va effettuata a partire dai 12 mesi precedenti la data di trasmissione della domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di trasmissione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine è richiesta una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all allegato III del modulo di domanda. L investimento deve essere mantenuto nell attivo dell impresa e nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni, dalla data di conclusione dei lavori; ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Regione per almeno cinque anni; i beni oggetto dell investimento devono essere mantenuti nel territorio della Regione Sardegna per almeno 15 anni. Per poter accedere alle agevolazioni la PMI richiedente deve avere la piena disponibilità dell immobile, dell unità locale o del suolo dove deve essere realizzato l investimento, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all art del codice civile previamente registrato. Gli immobili oggetto dell investimento non devono essere sottoposti a sequestri cautelari o conservativi, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali. Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell immobile stesso attestante l assenso all esecuzione delle opere, qualora ciò non si evinca dai suddetti atti o contratti. Gli attivi immateriali per essere ammissibili devono: a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato; d) figurare nell attivo dell impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni. In base alla natura dei beni ed alle modalità di acquisizione, si considerano ultimati: a) beni materiali quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati; b) beni immateriali quando sono consegnati condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto, che faccia riferimento a documentazione tecnica sufficiente a 6/14
7 comprovare la natura delle prestazioni, l inerenza con l attività esercitata ed il loro sviluppo, mentre sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaborare per tiratura fatturati e pagati. Il totale delle spese ammissibili non può in ogni caso essere inferiore a euro né superiore a euro. Sono esclusi gli aiuti a favore dei grandi progetti di investimento, come definiti dal punto 4.3 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale L impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento del programma di investimenti agevolabile, attraverso un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno (da comprovare mediante delibera di finanziamento della Banca), in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. I lavori per l esecuzione del programma di investimenti devono essere avviati successivamente al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) presentazione della domanda di agevolazione; b) conferma formale da parte dell Assessorato dell Industria, che fatto salvo l esito dell istruttoria tecnico economico finanziaria, il progetto di investimento soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità del regime di aiuti (settore di attività, dimensione dell impresa e massimali d aiuto). Se il programma viene avviato prima che siano soddisfatte le succitate condizioni, l intero progetto non è ammissibile. Per avvio dei lavori si intende l inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno di ordinare impianti o attrezzature, esclusi gli studi di fattibilità qualunque sia la data anteriore. ART. 5 FORMA E INTENSITA DELL AIUTO Il contributo in conto capitale previsto dalla L.R. 17/93 è concedibile nella misura del 40% delle spese ritenute agevolabili. Tale contributo è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali e comunitari aventi identica finalità ma, in ogni caso, la somma delle agevolazioni non potrà superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo e precisamente: fino al 2010 i massimali di intensità di aiuti saranno: Piccole imprese: 45% ESL 7/14
8 Medie imprese: 35% ESL a partire dal 2011 e fino al 2013 i massimali di intensità d aiuti saranno: Piccole imprese: 35% ESL Medie imprese: 25% ESL Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili. ART. 6 PROCEDURE DI ATTUAZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello ai sensi D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, dall Assessorato dell Industria - Servizio Politiche per l impresa e dal R.T.I. Banco di Sardegna Spa- Sardaleasing Spa, in qualità di soggetto gestore dell intervento. Le risorse finanziarie disponibili per l attuazione dell intervento ammontano a complessivi euro , comprensivi dei compensi da riconoscere al soggetto gestore. Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare la domanda, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet della Regione, La domanda, costituita dal modulo e dalla scheda tecnica compilati in ogni loro parte, deve essere trasmessa in formato cartaceo, in regola con l imposta di bollo, debitamente firmata in ogni pagina, a mezzo raccomandata A.R, all Assessorato dell Industria, Viale Trento 69- Cagliari. Copia fotostatica della stessa domanda, accompagnata dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni richieste, deve essere inviata al R.T.I. Banco di Sardegna Spa- Sardaleasing Spa - Ufficio Finanza d Impresa e Crediti Speciali - P.zza Castello, Sassari. La domanda deve inoltre essere trasmessa in formato elettronico all indirizzo di posta elettronica bandolegge17@bancosardegna.it. In ogni caso quale data di trasmissione verrà considerata la data di invio della raccomandata. Le domande saranno accolte e istruite secondo l ordine cronologico di trasmissione. L Assessorato dell Industria, comunicherà all impresa interessata e all istituto istruttore, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione, che la stessa domanda risulta essere, o meno, in linea di principio, corrispondente al regime di aiuti, in ordine al settore di attività, alla dimensione dell impresa e ai massimali di intensità di aiuto. Non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni, i programmi di investimento i cui lavori siano stati avviati prima del ricevimento di tale comunicazione, escluse le spese per gli studi preliminari di fattibilità, che saranno ammissibili qualunque sia la data in cui sono state sostenute. 8/14
9 A seguito dell esaurimento delle risorse finanziarie complessive con apposito avviso, pubblicato sul BURAS e sul sito istituzionale, verrà comunicata la chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Tale avviso verrà emanato tenendo conto delle risorse necessarie a soddisfare tutte le domande presentate e non rigettate; tuttavia, verrà consentita la presentazione di ulteriori istanze fino a concorrenza di un ulteriore 20% dello stanziamento. Tali istanze potranno essere prese in considerazione solo nell eventualità di rigetto di istanze presentate anteriormente o di rinuncia o revoca di contributi già concessi. Qualora la domanda inviata al R.T.I. Banco di Sardegna Spa- Sardaleasing Spa sia priva della firma, del Business-plan o di dati rilevanti ai fini della valutazione del progetto, non verrà considerata valida e sarà restituita dal soggetto gestore all'impresa richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell inammissibilità. In particolare dovranno essere allegati alla domanda: planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, etc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative; principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale; per le opere murarie ed assimilate computo metrico estimativo e relazione tecnica; copia degli atti e/o contratti registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell immobile nell ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d uso dell immobile stesso; preventivi delle spese inserite nel programma di investimento; Business Plan redatto utilizzando lo schema all allegato II del modulo di domanda; Documento unico di regolarità contributiva (o copia della richiesta trasmessa ad uno dei soggetti autorizzati al rilascio); Certificato camerale con vigenza e dicitura antimafia; Atto costitutivo e/o statuto; certificato di iscrizione all INPS con l indicazione del settore di appartenenza; Certificazione del comune in cui è situata l unità produttiva attestante la sezione censuaria ISTAT nella quale ricade l investimento; Copia dei bilanci civilistici degli ultimi due esercizi; Lettera capacità finanziaria rilasciata da Istituto di credito, o documentazione equipollente, per la dimostrazione delle possibilità di partecipazione al finanziamento dell investimento per il 25%, senza alcun contributo pubblico; Documentazione attestante la copertura del piano finanziario di cui al modulo di domanda (lettera di capacità finanziaria e/o delibera di finanziamento e/o documentazione equipollente); Dichiarazione requisiti PMI utilizzando l allegato I del modulo di domanda; 9/14
10 Dichiarazione relativa a ciascun immobile esistente da acquistare nell ambito del programma di investimenti da agevolare utilizzando l allegato III del modulo di domanda. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, il soggetto gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla conferma scritta da parte dell Amministrazione che il progetto risulta ammissibile in linea di principio, ne richiederà l'integrazione all'impresa, con specifica nota, da inviare per conoscenza anche all Assessorato dell Industria. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il soggetto gestore ne darà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e all'assessorato regionale dell'industria. La Regione si riserva, anche per il tramite del soggetto gestore - di comunicare al richiedente, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l eventuale impossibilità di procedere all istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili. ART. 8 PROCEDURA ISTRUTTORIA Il R.T.I. Banco di Sardegna Spa - Sardaleasing Spa seguendo l ordine cronologico della comunicazione di cui al precedente articolo, effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, verificando la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti abilitati a presentare i progetti, nonché la coerenza del progetto stesso con le disposizioni della normativa di riferimento. Il soggetto gestore, entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, o in caso di incompletezza della documentazione, dalla data di completamento della stessa, trasmette all'assessorato regionale dell'industria la relazione istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del soggetto gestore e approvate dall'assessorato dell'industria. ART. 9 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI L'Assessorato dell'industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dal R.T.I. Banco di Sardegna Spa - Sardaleasing Spa, adotta, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione di dette risultanze, il provvedimento di concessione provvisoria del contributo, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e lo trasmette all'impresa beneficiaria e al soggetto 10/14
11 gestore. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento stesso: a) l'impegno a non distogliere dall uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell Assessorato, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni; b) l'impegno al mantenimento per almeno 3 anni dalla conclusione del programma di investimento, dell occupazione dichiarata necessaria per la realizzazione del programma stesso; c) l obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro; d) l obbligo di presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'assessorato; f) l impegno a non trasferire al di fuori del territorio regionale, senza esplicita autorizzazione dell Assessorato dell Industria, per un periodo di almeno 15 anni dalla conclusione del programma di investimento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni; g) l impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 25% dell investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico; h) l impegno ad avviare l investimento entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria; Nel caso entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria, l investimento non venisse avviato, l Assessorato dell Industria, con propria determinazione revocherà il provvedimento di concessione provvisoria, salvo nei casi in cui il mancato avvio sia dipeso da cause non dipendenti da responsabilità del beneficiario ed in tal caso il beneficiario deve darne comunicazione tempestiva all istituto istruttore. Le risorse finanziarie liberate verranno utilizzate per finanziare ulteriori iniziative non agevolate per carenza di risorse. 11/14
12 ART. 10 PROCEDURE DI EROGAZIONE L'erogazione del contributo in conto capitale avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti, licenze, macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento il soggetto gestore potrà effettuare specifici controlli sui lavori eseguiti, sui brevetti e le licenze, sui macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze, dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Il soggetto gestore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%. La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. La documentazione finale di spesa deve essere presentata all istituto istruttore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Per data di ultimazione del programma di investimenti si intende la data dell ultima fattura relativa al programma di investimenti agevolato. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del soggetto gestore, teso a verificare la corretta realizzazione dell investimento. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d opera dovranno essere preventivamente sottoposte all esame dell istituto istruttore e approvate dall Assessorato dell Industria. La prima erogazione del contributo in conto capitale pari a non più del 30% del totale può, a richiesta, essere svincolata dall avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile 12/14
13 a prima richiesta a favore del Fondo. L anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purchè risulti stipulato il relativo contratto. L anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fideiussoria. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti: a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante; b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di quote pari a quelle previste dal piano di ammortamento. Ai fini dell erogazione a saldo del contributo in conto capitale l impresa beneficiaria dovrà produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall Assessorato, il certificato di collaudo a firma di un tecnico, nominato dall Organo istruttore, abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell impianto, l osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all uso del territorio. Dopo che il soggetto gestore accerta l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, invia entro 60 giorni lavorativi all Assessorato dell Industria, una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e di congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base dell istruttoria e copia del certificato di collaudo dei lavori. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dal precedente comma, l Assessorato dell Industria verifica gli accertamenti sull avvenuta realizzazione del programma stesso, ed emana il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui sopra, e successivamente l Istituto istruttore provvederà all erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero di quelle indebitamente erogate. 13/14
14 ART. 11 REVOCA DELL AGEVOLAZIONE L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nel bando o nella normativa di riferimento, nonché il fallimento dell impresa beneficiaria o la chiusura dello stabilimento oggetto delle agevolazioni per un periodo superiore a 12 mesi, determinano la revoca da parte dell'assessorato dell'industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca. Le agevolazioni effettuate in leasing si intendono in ogni caso revocate, parzialmente o integralmente a seconda dei casi, anche qualora gli Istituti convenzionati attestino il mancato pagamento, da parte dell impresa beneficiaria, dei canoni di leasing relativi a due semestralità consecutive. 14/14
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