SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Direzione Generale. Roma, 28 ottobre 1995 ORDINE DI SERVIZIO N. 1855

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1 SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Direzione Generale Roma, 28 ottobre 1995 ORDINE DI SERVIZIO N Si porta a conoscenza di tutto il personale che in data 11 ottobre 1995 è stato sottoscritto dalla delegazione SIAE e dalle Organizzazioni Sindacali FILIS-CGIL, FIS-CISL, UILDEP, SADSIAE- CISAL, SINDACATO PERIFERIA SIAE, SI.D.-SIAE, SNAD-SIAE, R.S.A. CISNA- SIAE, SADFA- SIAE, -SALP-SIAE l accordo, di seguito riportato, sulla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e sulla disciplina della loro attività ai sensi del D.Lgs n "Visto il D. Lgs n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tenia di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi ed in particolare visti gli artt. 18 e 19 del suddetto Decreto Legislativo, si conviene 1) Tenuto conto della tipologia dell attività svolta dai dipendenti presso la Direzione Generale, le Sedi e le Filiali, al fini della applicazione dei D. Lgs. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, gli uffici della Direzione Generale, delle Sedi e delle Filiali sono distinti in due unità produttive, una amministrativa e una tecnica. Quest ultima è composta dalle strutture rientranti nell area tecnica, (centralino, centro stampa, manutenzione, microfilmatura) presso la Direzione Generale. Gli altri uffici della Direzione Generale nonché quelli delle Sedi e delle Filiali compongono l unità produttiva amministrativa. 2) L unità produttiva amministrativa è suddivisa in 15 zone territoriali di cui 14 periferiche coincidenti con la giurisdizione territoriale delle Sedi della SIAE ivi comprese le rispettive Filiali ed una costituita dagli Uffici della Direzione Generale (escluse le strutture rientranti nell unità produttiva tecnica). 3) Con riferimento all unità produttiva tecnica sono nominati n. 2 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 4) Con riferimento all unità produttiva amministrativa vengono nominati n. 18 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così ripartiti: - 4 rappresentanti per gli uffici della Direzione Generale - 1 rappresentante per ciascuna delle 14 zone territoriali coincidenti con la giurisdizione delle Sedi e rispettive Filiali. 5) La sede di lavoro dei rappresentante deve essere ricompresa nel gruppo di uffici per il quale il rappresentante stesso è stato nominato. 6) Ognuno dei rappresentanti per la sicurezza è competente per gli uffici della zona per la quale è stato nominato. 7) Nel casi di assenza o di impedimento dei rappresentante di una zona territoriale periferica, svolge le funzioni di supplenza il rappresentante della zona territoriale periferica della Sede i cui uffici siano più vicini a quella ove sia necessario intervenire.

2 Ai fini di quanto sopra si tiene conto delle distanze intercorrenti tra gli uffici delle Direzioni di Sede. La funzione di supplenza nei confronti dei rappresentanti per gli Uffici della Direzione Generale rientranti nell unità produttiva amministrativa opera solo ove siano contemporaneamente impediti tutti e quattro i rappresentanti; in tal caso la funzione di supplenza è svolta dal rappresentante di zona periferica la cui sede di lavoro sia più vicina alla Direzione Generale. La funzione di supplenza nei confronti dei rappresentanti per l unità produttiva tecnica opera soltanto ove siano contemporaneamente impediti tutti e due i rappresentanti, in tal caso la funzione di supplenza è svolta dai rappresentanti per gli Uffici della Direzione Generale rientranti nell unità produttiva amministrativa. 8) Le OO.SS. operanti presso la SIAE firmatarie dei presente accordo designano d intesa tra loro i dipendenti di ruolo rappresentanti per la sicurezza nel numero complessivo di 20 e secondo le competenze per unità produttive e territoriali così come sopra definite (punti 1, 2, 3 e 4). Entro la data dei 16 ottobre 1995 le OO.SS. firmatarie del presente accordo faranno pervenire alla Direzione Generale apposita comunicazione scritta contenente la nomina dei rappresentanti per la sicurezza nel numero e secondo la ripartizione in unità produttive e zone territoriali come sopra definite. 9) I rappresentanti per la sicurezza restano in carica fino alla data di scadenza del presente accordo, e comunque fino alla nomina dei nuovi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 10) In caso di trasferimento, cessazione dal servizio e in ogni altro caso di cessazione dall incarico di un rappresentante, le OO.SS. provvederanno alla nomina di un nuovo rappresentante per il periodo residuo fino alla scadenza dell incarico. 11) Per l espletamento dei compiti previsti dall art. 19 del D.Lgs , n. 626, ogni rappresentante per la sicurezza dispone di permessi retribuiti pari a 42 ore annue (anno solare). 12) Per l espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), e l) dell art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte-ore. In caso di supplenza (v. punto 7) il rappresentante supplente utilizza il monte ore dei permessi spettanti al rappresentante sostituito. 13) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle previsioni di legge. 14) Il rappresentante per la sicurezza comunica preventivamente alla Direzione di appartenenza, con almeno un giorno lavorativo intero di anticipo, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, anche al fine di consentire l eventuale presenza dei responsabile dei servizio di prevenzione e protezione o di altro addetto, senza che ciò possa costituire in alcun modo pregiudizio all esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 15) Al rappresentante per la sicurezza verranno rimborsate, purché comprovate da specifica documentazione, le spese di viaggio, di alloggio e di vitto con le modalità previste dall allegato n. 1 al presente accordo con riferimento sia alle attività di cui al punto 12) sia a quelle svolte utilizzando i permessi di cui al punto 11). 16) Laddove il D.Lgs. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione dei rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. La SIAE, pertanto, consulta Il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto dì consultazione secondo le previsioni di legge. 17) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) e 0 dei comma 1 dell art. 19 del D.Lgs. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il piano di sicurezza di cui all art. 4, comma 2 del D. Lgs. 626/94.

3 Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza dei rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti all organizzazione e agli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l unità produttiva e la zona territoriale di competenza per gli aspetti relativi all igiene o sicurezza dei lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto dei segreto d ufficio. 18) Il trasferimento d ufficio per esigenze di servizio del rappresentante per la sicurezza è subordinato al rilascio di apposito nulla osta preventivo da parte dell Organizzazione Sindacale di appartenenza. 19) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all art. 19, comma 1, lettera g), dei D. Lgs. 626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza avverrà a cura della SIAE e si svolgerà durante l orario di lavoro. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 30 ore che deve comprendere: - conoscenze generati sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoro, - conoscenze generali sul rischi dell attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. La SIAE, ogni qual volta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvederà ad una integrazione della formazione. 20) In applicazione dell art. 11 del D, Lgs. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine dei giorno scritto, il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale. I compiti di segreteria sono assunti dall Ufficio dei servizio di prevenzione e protezione. 21) Il presente accordo ha validità fino al Le parti si impegnano ad effettuare una verifica dell attuazione dell accordo entro il e, d intesa, a predisporre per tempo quanto necessario ai fini della nomina elettiva dei rappresentanti del personale per la sicurezza alla scadenza dei presente accordo. 22) Il presente accordo è subordinato all approvazione dei rispettivi organi deliberanti. I sindacati si impegnano a comunicare l avvenuta approvazione entro il 13 ottobre Allegato 1 RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE Sono ammesse a rimborso, purché comprovate da specifica documentazione, le spese di viaggio, di alloggio e vitto nel termini di seguito specificati:

4 A) SPESE DI VIAGGIO Le spese di viaggio effettivamente sostenute per spostamenti in comuni diversi da quello in cui è ubicata la sede di servizio del rappresentante, per l espletamento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza, sono rimborsate, purché gli spostamenti abbiano avuto luogo nello stesso giorno in cui la suddetta attività è stata svolta, ovvero in quello immediatamente precedente e/o successivo con le modalità di cui appresso. 1) Mezzi pubblici I rimborsi per le spese di viaggio avverranno con le medesime modalità previste per le missioni fuori sede per attività di servizio. 2) Viaggi con auto propria Il rimborso delle spese per utilizzazione dell auto di proprietà da parte dei rappresentante per la sicurezza è previsto per gli spostamenti nell ambito della zona di competenza limitatamente ai casi in cui sia necessario visitare più uffici, senza che vi siano interruzioni anche dovute a giornate non lavorative. Peraltro, in deroga a quanto sopra previsto, il rimborso può essere eccezionalmente consentito ove sussistano casi particolari, da valutarsi di volta in volta da parte dell Amministrazione. Il rappresentante che intenda utilizzare l auto propria deve rilasciare, con la comunicazione di preavviso di cui al punto 14) preventiva dichiarazione, con l indicazione delle località da raggiungere, dell itinerario previsto e dei mezzo da usare, che solleva l Amministrazione da ogni responsabilità per l uso del mezzo stesso. L indennità chilometrica riconosciuta è la stessa che viene corrisposta per l uso dei mezzo di proprietà del dipendente per le missioni di servizio. li rimborso è subordinato al rilascio da parte del rappresentante per la sicurezza alla Direzione di appartenenza, di apposita richiesta - sotto la propria responsabilità - contenente tutte le indicazioni dei viaggio effettuato (date ed orari, itinerario, percorrenza chilometrica), Non è previsto rimborso per gli spostamenti nell ambito della località di destinazione, né con mezzi pubblici, né con mezzo privato, Ai rappresentanti per la sicurezza sono estese le coperture assicurative previste per gli spostamenti fuori comune dei dipendenti M missione di servizio. B) SPESE DI ALLOGGIO Il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute è riconosciuto per i giorni lavorativi strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza, secondo le medesime modalità previste per le missioni fuori sede per attività di servizio. C) SPESE DI VITTO Le spese di vitto effettivamente sostenute dal rappresentante nel giorni di attività fuori dalla sede di lavoro sono ammesse a rimborso entro il limite massimo di = per un pasto e di =

5 per due pasti giornalieri. D) ANTICIPI Il rappresentante per la sicurezza può chiedere un anticipo per le spese che dovrà affrontare nei casi di svolgimento di attività fuori dal comune sede di lavoro in misura non superiore al prevedibile ammontare delle spese di viaggio o dell indennità chilometrica nonché nel limiti previsti delle spese di alloggio e di quelle di vitto nei limiti previsti. La richiesta di anticipo deve essere inoltrata con adeguato preavviso alla Direzione di appartenenza e deve contenere gli estremi atti a verificarne la congruità. Con delibera di data 12 ottobre 1995 il Commissario Straordinario ha approvato l accordo. Le OO.SS., secondo quanto previsto dal punto 8 dei suddetto accordo, hanno designato quali rappresentanti per la sicurezza, per le unità produttive e per le zone territoriali sottoindicate, i dipendenti di seguito elencati: NOMINATIVI UNITÀ PRODUTTIVA ZONE TERRITORIALI Antonio Brunetti Amministrativa D. G. Enrico Maria Carotenuto Amministrativa D. G. Genziana Riso Amministrativa D. G. Leonardo Vitullo Amministrativa D. G. Massimo Pantoni Tecnica D. G. Giovanni Tomada Tecnica D. G. Antonio Carriero Amministrativa Ancona Leonardo Spano Amministrativa Bari Maria Rita Bullo Amministrativa Bologna Vincenzo Corso Amministrativa Cagliari Giampiero Orsolini Amministrativa Firenze Manlio Alias Amministrativa Genova Mauro Gianni Amministrativa Milano Renato La Pietra Amministrativa Napoli Salvatore Ingorgia Amministrativa Palermo Mauro Carrara Amministrativa Roma Giuseppe Surace Amministrativa l orino Alessandr o Manganaro Amministrativa Trieste Paolo Marconi Amministrativa Venezia Renato Cereghini Amministrativa Verona

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