UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Dipartimento Trattamento Economico del Personale

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1 USG 246 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Dipartimento Trattamento Economico del Personale Servizio Trattamento di Quiescenza OGGETTO: Novità introdotte dal D.R. n 78 del 31/05/2010, convertito con modifiche nella Legge n 122 del 30/07/2010 in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di cui all oggetto e come preannunciato nella Circolare n 19 del 09/11/2010, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni in merito ai trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, anche a seguito delle più recenti Note Divulgative e Circolari emanate dall INPDAP ( nella fattispecie Circolare INPDAP n 17 del 08/10/2010 ), volte a chiarire ed illustrare più dettagliatamente i diversi risvolti e le diverse innovazioni determinate dal sopraccitato intervento legislativo. A decorrere dal 01/01/2011, il calcolo della liquidazione spettante a tutti i dipendenti UNIGE appartenenti alle categorie del personale tecnico amministrativo assunto antecedentemente al 31/12/2000 e dei docenti, indipendentemente dalla data di assunzione, attualmente effettuato seconda il sistema del TFS ( trattamento di fine servizio ), avverrà secondo le regole del TFR ( trattamento di fine rapporto ), previsto dall art.2120 del Codice Civile, in ossequio a quanto stabilito dalla sopra menzionata manovra correttiva dei conti pubblici varata dal Governo. Tale nuovo sistema di calcolo ( che già viene utilizzato per i dipendenti tecnico amministrativi assunti dal 01/01/2001), opererà pro rata ( come di seguito meglio specificato ) a decorrere dal 01/01/2011, anche per i dipendenti assunti antecedentemente al 31/12/2000. MODALITA DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA DI FINE SERVIZIO O DI FINE RAPPORTO L art.12, comma 7 della Legge n 122 del 2010, introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l ammontare della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, superi o meno la soglia di ,00. La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero : l indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR n 1032 del 29/12/1973, già spettante al personale tecnico amministrativo assunto prima del 01/01/2001 ed al personale docente e ricercatore assunto fino al 31/12/2010; il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all art.2, commi 5-8, della Legge n 335 del 08/08/1995 e s.m.i., già spettante al personale tecnico amministrativo assunto dal 01/01/2001. In particolare, la norma in oggetto dispone che tali indennità vengano corrisposte: 1. in un unico importo annuale se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, risulta pari o inferiore ad ,00; 2. in due importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, risulta superiore ad ,00, ma contestualmente inferiore ad ,00. In tale caso il primo importo annuale sarà pari ad ,00, mentre il secondo importo annuale sarà pari all ammontare residuo; 1

2 3. in tre importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, risulta pari o superiore ad ,00. In tale caso il primo importo annuale sarà pari ad ,00, il secondo importo annuale sarà pari ad ,00, mentre il terzo importo annuale sarà pari all ammontare residuo. RATEIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI Importo lordo prestazione Modalità di pagamento Importi rate Fino ad ,00 Unica soluzione - Da ,00 ad ,00 Due rate 1 rata : ,00 2 rata : importo residuo Da ,00 in poi Tre rate 1 rata : ,00 2 rata : ,00 3 rata : importo residuo Il successivo comma 9 introduce una disciplina derogatoria e di carattere transitorio al pagamento rateale delle indennità in oggetto, stabilendo che la rateizzazione non si applica nei seguenti casi : - alle prestazioni derivanti da collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età ( trattamenti pensionistici di vecchiaia ) che intervengano entro il 30/11/2010 ; - alle prestazioni da corrispondere a coloro che hanno presentato le proprie dimissioni dal servizio prima del 31/05/2010 ( data di emanazione, di pubblicazione nel Supplemento ordinario n 114 della G.U. n 125 e, pertanto, di entrata in vigore del D.R. n 78 del 2010), sempreché la cessazione dall impiego avvenga entro il 30/11/2010 ( al riguardo l INPDAP ha precisato che le domande di cessazione presentate devono considerarsi irrevocabili, non solo in caso di accoglimento delle stesse da parte dell Amministrazione di appartenenza, bensì anche nell ipotesi di semplice presa d atto da parte del datore di lavoro) ; - al personale tecnico amministrativo che, raggiunto il requisito del limite di età ( 65 anni per i tutti i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego ), ha chiesto il trattenimento in servizio, salvo, durante tale periodo ma comunque entro il 30/11/2010, decidere di recedere dal rapporto di lavoro: in tale caso, il collocamento a riposo avviene, a tutti gli effetti, per limiti di età ( pensione di vecchiaia ). Non rientrano nei casi di cessazione per limiti di età, e quindi non costituiscono deroga alla rateizzazione del TFS/TFR, i collocamenti a riposo ai sensi dell art.1, comma 10, del D.Lgs. n 165 del 30/04/1997, ancorché nei confronti degli stessi trovino applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia. Come già precisato nella Circolare n 19 del 09/11/2010 predisposta dallo scrivente Servizio, per il personale docente e ricercatore persiste la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con limiti di età superiori agli attuali 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne, fermo restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga successivamente al compimento del sessantacinquesimo / sessantunesimo anno di età, il relativo trattamento pensionistico è comunque determinato in base alle disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia ( art.10, comma 1, D.Lgs. n 165 del 1997). Più specificatamente le categorie di personale interessate da tale previsione normativa, in ambito universitario sono: - professori ordinari ( limite di età 70 anni + ulteriori due anni in caso di accoglimento, da parte dell Ateneo, della richiesta opzionale di proroga, c.d. biennio Amato ); - professori associati, ex assistenti ordinari e professori associati nominati per libero concorso, con opzione Legge n 230/2005 c.d. Legge Moratti ( limite di età 68 anni + ulteriori due anni in caso di successivo accoglimento, da parte dell Ateneo, della richiesta opzionale di proroga, c.d. biennio Amato ); - professori incaricati stabilizzati, confermati e prorogati, interni ed esterni, uomini e donne, confluiti nella categoria dei professori associati ai sensi dell art.24 del D.P.R. n 382 del 11/07/1980 ( limite di età 70 anni, senza possibilità di proroga opzionale di ulteriori due anni, c.d. biennio Amato ); 2

3 - ricercatori universitari nel solo caso di avvenuto accoglimento, da parte dell Ateneo, della richiesta opzionale di proroga, c.d. biennio Amato ( limite di età 67 anni ). Per cui, a mero titolo di esempio, un professore ordinario, avente come limite di età i 70 anni, che cessi, nel corso del 2010 o successivamente, dopo il 65 anno di età ma prima del 70, ancorché il relativo trattamento pensionistico si configuri come pensionamento di vecchiaia, sarà soggetto alle nuove disposizioni in materia di rateizzazione della buonuscita. Mancando un espressa previsione legislativa, la disciplina derogatoria non si applica alle cessazioni per decesso, per inabilità e per raggiungimento della massima anzianità contributiva utile, qualora non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30/05/2010. TERMINI DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA DI FINE SERVIZIO O DI FINE RAPPORTO Il comma 8 del sopra menzionato art.12 conferma quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del TFS o del TFR. Pertanto, la scadenza del pagamento del primo importo annuale è quella prevista, per la generalità delle prestazioni di importo pari, inferiore o superiore al limite di ,00, dalle disposizioni di cui all art.3 del D.L. n 79 del 28/03/1997, convertito nella Legge n 140 del 28/05/1997. Tale dettato normativo dispone che il pagamento delle indennità di fine servizio e di fine rapporto debba essere disposto entro le seguenti tempistiche, diverse a seconda delle tipologie di cessazioni prese in esame : TERMINI DI EROGAZIONE DELLE INDENNITA DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO ( relativi ai pagamenti in unica soluzione per indennità lorde = o < ad ed ai pagamenti dei primi importi annuali per indennità lorde > ad ) Tipologia di cessazione Tempistiche di pagamento delle indennità Cessazioni per limiti di età ( trattamento pensionistico di vecchiaia ), intervenute dal 01/12/2010 ( docenti, ricercatori, personale t.a.) successivi al collocamento a riposo Cessazioni per limiti di età ( trattamento pensionistico di vecchiaia ) ai sensi dell art.1, comma 10, del D.Lgs. n 165 del 30/04/1997, intervenute dal 31/05/2010 ( docenti e ricercatori ) successivi al collocamento a riposo Cessazioni per limiti di servizio ( anzianità contributiva pari a 40 anni ), intervenute dal 31/05/2010 ( docenti, ricercatori, personale t.a.) successivi alla cessazione dal servizio Cessazioni per anzianità di servizio, intervenute, a seguito di presentazione delle dimissioni dal servizio, dal 31/05/2010 (docenti, ricercatori, personale t.a.) Unica soluzione o 1 rata : non prima del 181 giorno e non oltre il 270 giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro Cessazioni per decesso e per invalidità, intervenute dal 31/05/2010 (docenti, ricercatori, personale t.a.) successivi alla cessazione dal servizio Si potrà procedere all erogazione dell intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso in cui il dipendente possegga un anzianità contributiva di almeno 39 anni, 11 mesi e 16 giorni utile ai fini pensionistici, pur avendo un anzianità contributiva utile ai fini della trattamento di fine servizio o di fine rapporto inferiore a tale soglia (arrotondamento dell anzianità contributiva a 40 anni di servizio ). 3

4 Si potrà procedere altresì all erogazione dell intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio,anche nel caso in cui il dipendente possegga un anzianità contributiva di almeno 39 anni, 6 mesi ed 1 giorno utile ai fini della trattamento di fine servizio o di fine rapporto, pur avendo un anzianità contributiva utile ai fini pensionistici inferiore a tale soglia ( se quest ultima risulta inferiore ad almeno 35 anni, il dipendente cessa dal servizio, a seguito della presentazione delle proprie dimissioni, senza diritto a percepire il trattamento pensionistico, ma, tuttavia, ottenendo dall INPDAP l erogazione del TFS/TFR ). Ciò in quanto, ai sensi dell art.18 del D.P.R. n 1032 del 29/12/1973 e dell art.4 della Legge n 152 del 08/03/1968, la sopra menzionata anzianità viene arrotondata a 40 anni. Si rammenta, inoltre, che i periodi di anzianità utile, sia ai fini pensionistici, sia ai fini del TFS/TFR ( seppur con differenze fra le due tipologie di anzianità ), non sono costituiti soltanto dagli anni di effettivo servizio, ma anche dagli anni riconosciuti a seguito di riscatto, di ricongiunzione ecc.. Si chiarisce, infine, che i pagamenti del secondo e dell eventuale terzo importo annuale non possono comunque avvenire rispettivamente oltre il 12 mese ed oltre il 24 mese successivi ad una delle decorrenze riportate nella tabella precedente per il pagamento del primo importo annuale, anche nel caso in cui quest ultimo sia stato erogato oltre la scadenza prevista. MODALITA DI CALCOLO DEL TFS/TFR DAL 01/01/2011 L art.12, comma 10, della Legge n 122 del 2010 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 01/01/2011, il calcolo del trattamento di fine servizio del personale tecnico amministrativo assunto antecedentemente al 31/12/2000 ( e quindi non sottoposto al regime del TFR ) e dei docenti, indipendentemente dalla data di assunzione, si effettua secondo le regole di cui all art.2120 del codice civile. Più specificatamente, ai soggetti che possono vantare, al 31/12/2010, un anzianità utile alla erogazione del trattamento di fine servizio ( ovvero un anzianità di almeno 6 mesi ed un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di servizio - iscrizione ai fini TFS ), sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi ( quote ), il primo calcolato in base alle modalità previste dalla previgente normativa in materia di TFS ( D.P.R. n 1032 del 29/12/1973 e Legge n 152 del 08/03/1968 ), il secondo calcolato in base a quanto stabilito dall art.12, comma 10, della Legge n 122 del 2010 in esame. Per una miglior comprensione del calcolo in esame, si formula il seguente esempio, volutamente semplificato negli aspetti tecnici più strettamente connessi al sistema di calcolo, volendo tale circolare fornire un informativa puntuale, ma sempre di carattere generale, sul tema in oggetto: un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato il 01/01/1990 e che cesserà dal servizio il 31/12/2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio data dalla somma delle due quote sopra menzionate e così calcolate : 1 quota : a) anzianità di servizio utile ai fini del TFS dal 01/01/1990 al 31/12/2010 = 21 anni b) sistema di calcolo della quota : 1/12 dell 80% dell importo dell ultima retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita ( ultimo giorno di servizio ), computata su base annuale e percepita al momento della cessazione dal servizio, ovvero nel 2030); c) importo annuo dell ultima retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita costituita per il personale tecnico amministrativo da: stipendio tabellare annuo lordo + RIA ( retribuzione individuale di anzianità, limitatamente ai dipendenti assunti entro il 31/12/1986 ) + il 100% dell importo annuo lordo della IIS ( indennità integrativa speciale) + l importo annuo lordo di eventuali altre indennità ( indennità di ateneo, indennità ospedaliera per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione delle indennità di posizione e del trattamento accessorio ) + 13 mensilità lorda; d) importo annuo dell ultima retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita costituita per il personale docente e ricercatore da: stipendio tabellare annuo lordo comprensivo delle classi o degli scatti maturati + il 60% dell importo annuo lordo della IIS ( indennità 4

5 integrativa speciale) + l importo annuo lordo dell indennità ospedaliera per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale + 13 mensilità lorda. L 1/12 dell 80% dell importo annuo lordo dell ultima retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita, come sopra determinato, viene quindi moltiplicato per i 21 anni di servizio maturati dal dipendente al 31/12/2010. Il valore così ottenuto costituirà l importo, al lordo della trattenute fiscali, della prima quota di TFS. 2 quota : a) anzianità di servizio utile ai fini del TFS dal 01/01/2011 al 31/12/2030 = 20 anni b) sistema di calcolo della quota: importo risultante dall applicazione dell aliquota del 6,91% alla retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita per ciascun dei 20 anni di servizio sopra menzionati. Tutte le quote accantonate saranno, quindi, rivalutate annualmente in base al 75% dell aumento del costo della vita rispetto al mese di Dicembre dell anno precedente, più un valore fisso pari all 1,5% su base annua; c) importo, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita costituita per il personale tecnico amministrativo da: stipendio tabellare annuo lordo + RIA ( retribuzione individuale di anzianità, limitatamente ai dipendenti assunti entro il 31/12/1986 ) + il 100% dell importo annuo lordo della IIS ( indennità integrativa speciale) + l importo annuo lordo di eventuali altre indennità ( indennità di ateneo, indennità ospedaliera per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione delle indennità di posizione e del trattamento accessorio ) + 13 mensilità lorda; d) importo, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita costituita per il personale docente e ricercatore da: stipendio tabellare annuo lordo comprensivo delle classi o degli scatti maturati + il 60% dell importo annuo lordo della IIS ( indennità integrativa speciale) + l importo annuo lordo dell indennità ospedaliera per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale + 13 mensilità lorda. Si precisa come i valori stipendiali sopra elencati debbano essere intesi come valori lordi tabellari effettivamente percepiti, in termini di cassa, dal dipendente nel periodo di riferimento. Inoltre, l importo, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile ai fini dell indennità di buonuscita deve, ovviamente, ricomprendere i cambiamenti stipendiali connessi a progressioni orizzontali e/o verticali o a rinnovi contrattuali, intervenuti nel corso del periodo di riferimento, così come dovranno essere ricomprese le variazioni stipendiali lorde annue determinate da eventuali periodi part-time ed assenze non retribuite. Il valore così ottenuto costituirà l importo, al lordo della trattenute fiscali, della seconda quota di TFS. La somma degli importi lordi, così calcolati, delle due quote di TFS sarà soggetta alla tassazione fiscale stabilita, per i TFS, dalle disposizioni contenute nell art.19, comma 2 bis, del D.P.R. n 917 del 22/12/1986 ( T.U.I.R. ) e s.m.i.. In conclusione, poiché la Legge n 122/2010 indica chiaramente che l ambito oggettivo di applicazione è costituito dal computo delle sopra descritte quote di TFS, si può stabilire con certezza che le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono a tutti gli effetti trattamenti di fine servizio. RISCATTO DI PERIODI E SERVIZI UTILI AI FINI DEL TFS I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia stata presentata successivamente al 31/12/2010, ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 01/01/2011, influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota di TFS, contribuendo ad aumentare l anzianità utile. Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31/12/2010 hanno l effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la seconda quota di TFS e da valorizzare nell anno di presentazione della relativa domanda da parte del dipendente. In quest ultimo caso i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di TFS che, dalla data di presentazione della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti annuali del 6,91%. 5

6 ARROTONDAMENTO ANNI UTILI AI FINI DEL TFS Ai sensi dell art.18 del D.P.R. n 1032 del 29/12/1973 e dell art.4 della Legge n 152 del 08/03/1968, ai fini del calcolo della prima quota di TFS i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero : qualora nell anzianità utile, al 31/12/2010, comprensiva dei servizi o periodi riscattati, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa viene arrotondata ad anno intero. Viceversa, le eventuali frazioni di anno uguali o inferiori a sei mesi devono essere trascurate ai fini del computo dell anzianità contributiva utile ai fini della prima quota di TFS. La medesima regola di arrotondamento si applica anche ai dipendenti da poco assunti che, al 31/12/2010, presentino un anzianità inferiore, uguale o superiore a 6 mesi. A titolo esemplificativo, se un dipendente prende servizio in Ateneo il 30/06/2010, l anzianità utile ai fini TFS al 31/12/2010 risulterà pari a 6 mesi ed 1 giorno : in questo caso tale periodo, rientrante nella determinazione della prima quota del TFS, verrà arrotondato a 1 anno. Questa sarà l anzianità contributiva utile al calcolo della prima quota in oggetto. Viceversa, se un dipendente prende servizio in Ateneo in data 01/07/2010 l anzianità utile ai fini TFS al 31/12/2010 risulterà pari a 6 mesi: in tale caso tale periodo, non rientrerà nella determinazione della prima quota del TFS, in quanto trascurato per arrotondamento. Per l individuazione della seconda quota di TFS, trova applicazione il comma 1 dell art.2120 del codice civile : le frazioni del primo e dell ultimo anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e l aliquota del 6,91% sarà applicata alle retribuzioni contributive utili mensili. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno computate a mese intero. A titolo esemplificativo, se un dipendente prende servizio in data 13/03/2011, l anzianità utile ai fini della seconda quota di TFS al 31/12/2011 sarà di 9 mesi e 18 giorni : in questo caso tale periodo, rientrante nella determinazione della seconda quota del TFS, verrà arrotondato a 10 mesi, essendo in presenza di una frazione di mese superiore a 15 giorni. Viceversa, se un dipendente prende servizio in data 20/03/2011, l anzianità utile ai fini della seconda quota di TFS al 31/12/2011 sarà di 9 mesi e 11 giorni : in questo caso tale periodo, rientrante nella determinazione della seconda quota del TFS, verrà arrotondato a 9 mesi, essendo in presenza di una frazione di mese inferiore a 15 giorni. In questi giorni, la Direzione Amministrativa, su proposta del Servizio Trattamento di Quiescenza, ha provveduto alla formale costituzione di un gruppo di lavoro misto ( amministrativi tecnici informatici ), avente come finalità un ulteriore approfondimento / confronto con l INPDAP in merito agli aspetti più tecnici dei sistemi di calcolo sopra descritti, in modo da procedere, entro la fine dell anno in corso, alla realizzazione di un nuovo programma di raccolta ed elaborazione dei dati necessari all applicazione di quanto sopra esposto. Tenuto conto dei rilevanti carichi di lavoro gravanti sul Settore Previdenza e Quiescenza, connessi al puntuale rispetto dei numerosi e prioritari adempimenti amministrativo contabili relativamente ai pensionamenti programmati per l anno in corso e per i primissimi mesi del 2011 ed ai correlati calcoli dei trattamenti di fine servizio, si invitano le SS.LL., qualora necessitassero di ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a quanto esposto, sia di carattere generale, sia di carattere specifico e personale, ad inviare i propri quesiti esclusivamente via alla casella di struttura quiescenza@unige.it. Gli Uffici competenti provvederanno a fornire gli opportuni chiarimenti, compatibilmente con il prioritario assolvimento dei sopra menzionati adempimenti amministrativo contabili, attraverso la pubblicazione di note divulgative di carattere generale, tramite l invio di di risposta oppure fissando specifici appuntamenti con i diretti interessati nel caso ciò risultasse necessario per affrontare casi particolari. 6

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