COMUNE DI CUVIO. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
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1 COMUNE DI CUVIO Provincia di Varese Via Vittorio Veneto n CUVIO tel fax C.F. e P.IVA info@comune.cuvio.va.it REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE recante norme in materia di versamenti e rimborsi Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
2 Articolo 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, detta norme in materia di versamenti - rimborsi e dilazioni di pagamento dei carichi arretrati delle entrate tributarie di propria competenza ed integrano le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Cuvio. In particolare si disciplinano le seguenti entrate comunali: IMPOSTA IUC - nelle componenti IMU - TASI - TARI TARSU - TARES a stralcio IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) a stralcio COSAP IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche: ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all approvazione del medesimo all istituto dell accertamento con adesione. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti - anche riferite alle singole imposte e tributi. 4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti e all economicità dell azione amministrativa. Articolo 2 Modalità di riscossione delle entrate comunali 1. Salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione: - soggetto iscritto all albo di cui all art. 53 D.Lgs. 446/1997; - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; - tramite versamento diretto alla tesoreria comunale; - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune; - tramite modello F24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l Agenzia delle Entrate. 2. Le stesse modalità sono previste per la riscossione delle entrate non tributarie. 3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d indicazione nei documenti della causale di versamento. Articolo 3 Limite minimo per versamenti diretti da parte del contribuente 1. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario o con versamento diretto da parte del contribuente, i versamenti non devono essere eseguiti quando l importo complessivamente dovuto per l anno di riferimento risulta pari o inferiore: imposta unica comunale: - componente imu euro 5,00 - componente tasi euro 5,00 - componente tari (tassa rifiuti) annuale euro 5,00 giornaliera euro 0,50
3 canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente euro 3,00 temporanea euro 3,00 imposta di pubblicità euro 3,00 Articolo 4 Rimborsi e pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali 1. I rimborsi relativi ai tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori od uguali agli importi indicati nell articolo 3 del presente regolamento con riferimento alle singole entrate tributarie e per ogni anno di imposta. 2. Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, in considerazione delle attività istruttorie necessarie per addivenire alla riscossione del tributo, degli oneri di riscossione, ed in forza del principio di economicità dell azione amministrativa, non si effettua il recupero del tributo o della sanzione tributaria qualora l ammontare sia inferiore o uguale ad euro 12,00 per ogni anno di imposta. 2. Il limite di cui sopra s intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Articolo 5 Arrotondamenti 1. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto valore. Articolo 6 Ripetibilità delle spese di notifica 1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonchè di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento tributario del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni, così come esposti nel provvedimento comunale. 2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune. Articolo 7 Validità dei versamenti delle entrate comunali compensazioni ed accollo 1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. 2. E consentito l accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato, a condizione che il medesimo comunichi all ufficio le generalità del contribuente obbligato, l identificazione del tributo, l importo esatto del debito. 3. E consentita la compensazione del credito maturato con il debito dovuto con riferimento al singolo tributo e all annualità considerata previa comunicazione all ufficio completa dei dati identificativi. 4. La compensazione è ammessa solo se il credito d imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
4 5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. 6. La compensazione non è ammessa nell ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo. Articolo 8 Interessi annuali 1. La misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell eseguito versamento. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di rateizzazione del debito eventualmente presentate dai contribuenti. Art. 9 Dilazioni di pagamento dei carichi tributari arretrati 1. Su richiesta del contribuente, le somme complessivamente dovute per annualità arretrate, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate a rate, di norma mensili, fino al massimo sotto indicato, in rapporto all'entità della somma da rateizzare: a) fino a = fino a 12 rate mensili; a) da 1.201,00.= fino a 2.400,00.= fino a 24 rate mensili; b) oltre 2.400,00.= fino a 48 rate mensili. 2. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad 3.000,00.= l'ufficio, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonchè l'entità della somma dovuta, puo' richiedere, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. 3. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa oppure qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario comunale. 4. La rateizzazione di cui al presente articolo è concessa dal funzionario responsabile dell'entrata - soltanto nel caso in cui non siano iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti appena effettuati al predetto funzionario. 5. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell art. 8 del presente regolamento. Art. 10 Modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate 1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di pagamento, deve essere presentata entro i termini di scadenza dei termini di pagamento; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell avviso; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5 2. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell atto. Sull importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. 3. La domanda di rateizzazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell atto di accertamento, con la precisazione che, se la domanda di rateizzazione perviene in data successiva, la relativa dilazione potrà essere accordata solo per il periodo residuo. 4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. 5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell istanza. 6. In caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l intero importo residuo è riscuotibile in un unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione. 7. E possibile richiedere la rateizzazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. 8. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. Art. 11 Forme di riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D n 639 se svolto in proprio dall Ente o affidato agli altri soggetti diversi di cui agli artt. 52 e 53 del D Lgs 446/97 o con le procedure previste con DPR 602/73 se affidato ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR 43/ Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell opportunità e della convenienza economica. 3. E attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all art.52, comma 5 lett. b) del D.Lgs 446/97, la firma dell ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D n 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73, modificato con DPR 43/88, le attività necessarie per la riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e successive modifiche ed integrazioni, non si procede alla riscossione forzata di crediti tributari qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l importo di 12,00.= con riferimento ad ogni periodo d imposta. 5. La previsione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo. 6. L ufficio tributi, dopo aver espletato le formalità previste dal R.D. 639/1910 per la riscossione coattiva, può essere esonerato dal recupero forzoso mediante ricorso all azione legale quando il costo a carico dell Ente è superiore alla somma complessiva del tributo da recuperare.
6 Art. 12 Crediti inesigibili o di difficile riscossione 1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. 2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Art. 13 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo può derogare alle disposizioni del presente regolamento, in materia di dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento, con opportuna e documentata motivazione. 2. E abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento. 3. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali. In tal caso, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. Articolo 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
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