Salute multiconfort I.P.M. Assicurazione invalidità permanente da malattia

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1 Tutela persona Per la famiglia Salute multiconfort I.P.M. Assicurazione invalidità permanente da malattia Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Periodi di carenza contrattuali 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario 7. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 8. Premi 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 2 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art.1901, 2 comma, del Codice Civile. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni In caso di malattia che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la Società s impegna a corrispondere all Assicurato un indennizzo calcolato in base all apposita tabella prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione. L indennizzo viene liquidato previa deduzione della franchigia prevista dal contratto, espressa in percentuale del grado di invalidità accertato. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa le malattie e le conseguenze di eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Rischi esclusi. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 3 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

6 NOTA INFORMATIVA L assicurazione non è concedibile a chi abbia un età superiore a quella massima di permanenza e pertanto la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 60 anni. 5. Periodi di carenza contrattuali L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Fermo quanto sopra, l assicurazione, anche dopo il pagamento del premio, non è sempre efficace fin da subito. AVVERTENZA La garanzia della presente polizza decorre dopo il 90 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione. Per le malattie neoplastiche detto termine si intende elevato a 180 giorni. Per un quadro completo della decorrenza della garanzia e dei termini di aspettativa si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto l Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute nonché sui suoi precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione così come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono inoltre le condizioni di inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella presenza di sieropositività al virus H.I.V., alcolismo o tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. Per i dettagli si rimanda all articolo Persone non assicurabili delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per la stipulazione delle polizze è obbligatoria la preventiva compilazione del Questionario Sanitario per ogni singolo assicurato. Il Questionario diviene parte integrante della polizza. AVVERTENZA È fondamentale rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario Sanitario, in quanto da ciò dipende la validità della polizza, ai sensi degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile. Ricordiamo inoltre che, firmando il questionario, l assicurato si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte vengono scritte da terzi, ai sensi dell articolo 1894 del Codice Civile. 7. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Salvo quanto indicato al precedente punto 6 - Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio con riferimento alle persone non assicurabili e a quanto precisato con riferimento alle infermità mentali all articolo Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione, secondo quanto previsto dal predetto articolo il Contraente e/o l Assicurato non sono tenuti a comunicare eventuali aggravamenti del rischio o variazioni nella professione esercitata. 8. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 4 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

7 NOTA INFORMATIVA Si segnala che in caso di pagamento del premio oltre 90 giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa descritti al precedente punto 5 Periodi di carenza contrattuali. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza; i mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 sono: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale; in tal caso, il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. 9. Diritto di recesso Poiché la durata dei contratti non può superare un anno (più eventuale rateo), secondo il disposto del primo comma dell articolo 1899 del Codice Civile non è riconosciuta al Contraente la facoltà di recedere dall assicurazione. Non è altresì previsto il recesso in caso di sinistro. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti a imposta nella misura del 2,50%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurato se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta). In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 5 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

8 NOTA INFORMATIVA 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso della malattia deve essere documentato da ulteriori certificati medici: una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il manifestarsi della malattia (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente. L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione, secondo quanto disciplinato dal combinato disposto degli articoli Criteri d indennizzabilità e Liquidazione dell indennizzo delle norme suindicate. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società. 15. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per reclamo s intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso: Nationale Suisse S.p.A. Ufficio reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@nationalesuisse.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 6 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

9 NOTA INFORMATIVA - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia al sito della Società all'indirizzo nella sezione Reclami. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. 16. Arbitrato In caso di disaccordo sull indennizzabilità del danno e sull eventuale misura dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di aprile 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 7 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

10 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Malattia Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Rischio : la possibilità che si verifichi il sinistro; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Malattia Difetto fisico : l alterazione organica acquisita evidente o clinicamente diagnosticata; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili; Invalidità Permanente : la perdita definitiva, a seguito di malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Malattia : ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente a infortunio; Malattie coesistenti : le malattie o le Invalidità Permanenti presenti nell Assicurato che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla Invalidità Permanente da essa causata in quanto interessano sistemi organo funzionali diversi; Malattie concorrenti : le malattie o le Invalidità Permanenti presenti nell Assicurato che determinano un influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla Invalidità Permanente da essa causata in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale; Malformazione : la patologia clinicamente diagnosticata di origine congenita; Questionario sanitario : il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato e che forma parte integrante della polizza; Sinistro : il verificarsi di una malattia dalla quale possa derivare una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza; Stato patologico : ogni alterazione dello stato di salute conseguente ad infortunio o malattia. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 8 di 8 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

11 Condizioni Generali di Assicurazione

12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è costituita da: le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione contenute nel presente fascicolo (mod.a1130); la Scheda di Polizza (mod.a1131), riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza e le persone assicurate; l Allegato (mod. A1136), valido per l eventuale indicazione di persone assicurate non riportate sulla Scheda di Polizza; l Allegato (mod. A106), valido per l eventuale indicazione di condizioni particolari; il Questionario sanitario (mod. A913) la cui compilazione è necessaria ed indispensabile per la descrizione dello stato di salute. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Norme che regolano l'assicurazione in generale... pag. 3 Norme che regolano l'assicurazione Invalidità Permanente - Oggetto e delimitazione dell assicurazione... pag. 4 - Effetti dell assicurazione... pag. 4 Norme che regolano i sinistri... pag. 5 Condizioni Particolari... pag. 6 ALLEGATO Tabella parametri per la valutazione dell Invalidità Permanente... pag. 7 Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 24 novembre 2012, con atto n del suo repertorio (raccolta n ). Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 2 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art.2 - Altre assicurazioni L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio. La Società, in caso di dolosa omissione di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l indennizzo. In caso di sinistro l Assicurato od il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art.1910 del Codice Civile. Art.3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, la garanzia decorre secondo i termini disposti dall art.14 (Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di pagamento del premio oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall art.14 (Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate. Art.4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art.6 - Aggravamento del rischio Non trova applicazione, relativamente all evoluzione dello stato di salute dell Assicurato nel corso della assicurazione, quanto disposto dall art.1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio, salvo quanto previsto dall art.12 (Persone non assicurabili) delle Condizioni Generali di Assicurazione e quanto indicato al comma successivo. L insorgenza nel corso dell assicurazione di sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive ed epilessie costituisce aggravamento del rischio che il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare infatti la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art.6 - Oneri fiscali dell assicurazione Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all assicurazione. Art.7 - Assicurazione per conto altrui Se la polizza è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza stessa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art.1891 del Codice Civile. Art.8 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato. Art.9 - Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 3 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art.10 - Rischio assicurato L assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente, di grado pari o superiore al 25% (venticinque procento) della totale, conseguente a malattia, quest ultima manifestatasi successivamente alla data di effetto dell assicurazione, fermo quanto previsto dall art.14 (Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa), ma non oltre la sua data di scadenza. Art.11 - Rischi esclusi L assicurazione non è operante per le conseguenze di: a) malformazioni, difetti fisici, nonché malattie e stati patologici che abbiano richiesto accertamenti strumentali, diagnosticati o curati anteriormente alla stipulazione della polizza e sottaciuti alla Società dal Contraente e/o dall Assicurato con dolo o colpa grave all atto della stipulazione della polizza; b) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; c) intossicazioni causate da abuso di alcool o psicofarmaci, nonché dall uso di stupefacenti o allucinogeni; d) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; e) trasformazioni, dirette od indirette, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); f) reati dolosi commessi dall Assicurato od atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; g) malattie da contaminazione batteriologica o chimica dovute a guerre od insurrezioni; h) malattie professionali. Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso dell assicurazione, la disposizione di cui alla lettera a) si applicherà con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione della polizza. Art.12 - Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che l Assicurato non è affetto da sieropositività HIV, alcolismo o tossicodipendenza. Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da sieropositività HIV, alcolismo o tossicodipendenza non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l assicurazione stessa cessa contestualmente, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato, a norma dell art.1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. EFFETTI DELL ASSICURAZIONE Art.13 - Premio - Scadenza della polizza Il premio è determinato in base all età dell Assicurato al momento della stipulazione della polizza. L assicurazione scade alle ore del giorno indicato in polizza e non prevede il tacito rinnovo. Art.14 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa La garanzia vale per le Invalidità Permanenti conseguenti a malattie manifestatesi dopo il 90 (novantesimo) giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell art.3 (Pagamento del premio) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ha effetto l assicurazione. Per le malattie neoplastiche il termine di cui sopra s intende elevato a 180 (centottanta) giorni. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante lo stesso Assicurato, il termine di aspettativa di cui sopra opera: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e le somme da quest ultima previste; dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Tale disposizione vale anche nel caso di variazioni contrattuali intervenute nel corso dell assicurazione. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 4 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art.15 - Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato o del Contraente In caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze possa interessare la garanzia prestata,ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi. L Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, produrre copia della cartella clinica completa e fornire la documentazione sanitaria utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria nel caso di reticenze da parte dell Assicurato. Art.16 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un Assicurato già affetto da altre patologie, è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da malattie coesistenti. Nel corso dell assicurazione le Invalidità Permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso in cui rappresentino malattie concorrenti. Nel caso quindi la malattia colpisca un Assicurato la cui Invalidità Permanente sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell ulteriore Invalidità Permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Art.17 - Liquidazione dell indennizzo La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra gli 8 (otto) ed i 16 (sedici) mesi dalla data di denuncia della malattia secondo i parametri esposti nella Tabella parametri per la valutazione dell Invalidità Permanente di cui all Allegato di polizza. In tale tabella vengono specificati per ogni sistema organo-funzionale: i criteri di valutazione; le condizioni che determinano una percentuale di invalidità permanente inferiore al 25% (venticinque procento); le condizioni che determinano una percentuale di invalidità permanente superiore al 74% (settantaquattro procento). Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella citata tabella, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La Società liquida l indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 25% (venticinque procento): fasce per percentuali di Invalidità Permanente accertata indennizzo da liquidare I inferiore al 25% 0 II dal 25% al 34% 10% III dal 35% al 44% 25% IV dal 45% al 54% 40% V dal 55% al 64% 60% VI dal 65% al 74% 70% VII superiore al 74% 100% Il diritto all indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi dell Assicurato in parti uguali l importo liquidato od offerto. Art.18 Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro nonché sul grado di Invalidità Permanente,le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 5 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale stesso. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide esclusivamente se richiamate sul mod. A1136) A) Maggiorazione franchigia A parziale deroga degli artt.10 e 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 45% (quarantacinque procento) della totale. La Società liquida l indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 45% (quarantacinque procento): fasce per percentuali di Invalidità Permanente accertata indennizzo da liquidare I inferiore al 45% 0 II dal 45% al 54% 40% III dal 55% al 64 % 60% IV dal 65% al 74% 70% V superiore al 74% 100% Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 6 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO Tabella parametri per la valutazione dell Invalidità Permanente 1) Sistema nervoso centrale I postumi delle malattie che colpiscono il cervello, il cervelletto ed il midollo spinale quali ad esempio le encefaliti, le meningiti, la sclerosi a placche, il Parkinson, l epilessia, l ictus cerebrale, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: disturbi del linguaggio; disturbi delle funzioni cerebrali complesse integrate, realizzanti la sindrome cerebrale organica; disturbi della coscienza; disturbi neurologici episodici (in particolare: sincopi, convulsioni e crisi epilettiche); disturbi della statica e della deambulazione; disturbi neurologici vescicali, rettali, sessuali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25%: I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: il soggetto comprende l eloquio ma non può produrre un linguaggio appropriato; il soggetto presenta alterazioni delle funzioni cerebrali integrate complesse tanto da necessitare di un controllo o supervisione per incombenze particolari; disordini neurologici che comportano una moderata alterazione cronica dello stato di coscienza; disturbi episodici (sincopi, crisi epilettiche, convulsioni) tali da interferire moderatamente sulle attività quotidiane; il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma cammina con difficoltà su superfici pianeggianti; presenza di attività vescicale e rettale riflessa, con marcata riduzione del controllo volontario. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74%: I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: il soggetto non può comprendere o produrre un linguaggio comprensibile con impossibilità completa a comunicare; il soggetto non può prendere cura di sé stesso nella maggior parte delle situazioni giornaliere; disordini neurologici cronici che comportano uno stato stuporoso persistente; episodi sincopali e/o epilettici e/o convulsivi frequenti, non controllabili dalla terapia e tali da limitare grandemente le attività della vita di ogni giorno; il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma è assolutamente incapace di deambulare; alterazione della motilità degli arti inferiori con scomparsa dei riflessi e del controllo degli sfinteri vescicale e rettale e perdita della funzione sessuale. 2) Apparato cardiovascolare I postumi delle malattie che colpiscano il cuore, le arterie e le vene quali ad esempio l angina pectoris, l infarto, le pericarditi, le cardiomiopatie, gli aneurismi, le trombosi, le tromboflebiti, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: classificazione dell insufficienza cardiaca proposta dalla New York Hearth (NYHA): CLASSE 1 l attività fisica abituale non provoca affaticamento né palpitazioni; CLASSE 2 l attività fisica abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso; CLASSE 3 a riposo i pazienti non hanno questo tipo di disturbi, ma già una attività fisica inferiore a quella abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso; CLASSE 4 i sintomi della cardiopatia congestizia sono presenti anche a riposo. Ciascun tipo di attività fisica aggrava i disturbi; pressione arteriosa; efficacia della terapia medica chirurgica; criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: soggetto in classe funzionale NYHA 2 non controllabile da adeguata terapia; soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma con dilatazione o ipertrofia cardiaca o moderata valvulopatia; soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con ostruzione fissa o dinamica,non inferiore al 50%, di una sola arteria coronarica; soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma in presenza di angioplastica o di by-pass coronarico; Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 7 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma in presenza di segni miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma con pressione diastolica superiore a 95 mmhg nonostante la terapia antiipertensiva e con ipertrofia ventricolare sinistra senza segni di scompenso; soggetto con persistenti aritmie non correggibili terapeuticamente ma che riesce comunque a condurre una vita attiva. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: soggetto in classe funzionale NYHA 4 non correggibile da terapia medica o chirurgica; soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente e con ostruzione del 50% di almeno un ramo coronarico non più correggibile chirurgicamente; soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente e con pressione diastolica superiore a 115 mmhg, nonostante la terapia antiipertensiva e con segni di insufficienza renale o cerebrovasculopatia o ipertrofia ventricolare o retinopatia ipertensiva; soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente e con segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente e con aritmie costanti e segni di inadeguata gittata cardiaca o con ricorrenti episodi sincopali. 3) Apparato respiratorio I postumi delle malattie che colpiscano la laringe, i bronchi, i polmoni, la pleura ed il mediastino quali ad esempio le bronchiti croniche, l asma bronchiale, l enfisema polmonare, l edema polmonare, l infarto polmonare, le pleuriti, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: funzionalità respiratoria calcolata in base ai seguenti parametri spirometrici: FVC, FVC 1, FVC 1/FVC. Tali parametri debbono essere ottenuti con buona collaborazione del soggetto e, in caso di componente broncospastica, dopo test di broncodilatazione. I risultati ottenuti vanno poi riferiti ai valori teorici CECA previsti per un soggetto di pari età e sesso; concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (Pa02) riferita al valore teorico previsto per un soggetto di pari età; criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di uno soltanto o di nessuno dei tre parametri spirometrici indicati: FVC inferiore al 70% del valore teorico CECA FVC 1 inferiore al 70% del valore teorico CECA FVC 1/FVC inferiore al 60% del valore teorico CECA oppure la PaO2 inferiore all 80% del valore teorico. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di almeno due dei tre parametri spirometrici indicati: FVC inferiore al 50% del valore teorico CECA FVC 1 inferiore al 50% del valore teorico CECA FVC 1/FVC inferiore al 40% del valore teorico CECA oppure la PaO2 inferiore al 65% del valore teorico. 4) Apparato digerente I postumi delle malattie che colpiscano l esofago, lo stomaco, l intestino, il fegato ed il pancreas quali ad esempio le esofagiti, le malattie ulcerose, il morbo di Crohn, le epatiti e le pancreatiti acute e croniche, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; postumi anatomici e funzionali accertati con esami radiologici e/o endoscopici e/o laboratoristici; variazione del peso corporeo in riferimento a quello teorico; criteri clinici generali. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 8 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% Esofago, stomaco, intestino tenue e pancreas I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato sono controllati agevolmente dalla terapia e/o da modeste restrizioni dietetiche e la perdita di peso determinata dalla malattia non supera il 10% del valore teorico; e nel caso di malattie pancreatiche croniche, non sono documentati episodi di recidive. Colon, sigma e retto I postumi della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi soggettivi modesti e saltuarie alterazioni dell alvo e il trattamento prevede restrizioni alimentari marginali ed una terapia farmacologica solo sintomatica. Fegato I dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica non si correlano a manifestazioni cliniche di insufficienza epatica e non sono documentati precedenti episodi di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e i postumi della malattia non compromettono lo stato di nutrizione. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% Esofago, stomaco, intestino tenue e pancreas I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato non sono controllabili dalla terapia medica né dalla dieta, non sono correggibili da ulteriori interventi chirurgici ed impediscono lo svolgimento della maggior parte delle attività abituali e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico. Colon, sigma e retto I postumi organici della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi severi, una persistente alterazione dell alvo e manifestazioni generali quali ad esempio febbre ed anemia cronica e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico. Fegato Sono presenti dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica evolutiva e/o di importante insufficienza della funzionalità epatica e sono documentati episodi recidivanti e non controllabili da adeguate terapie di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e lo stato di nutrizione è gravemente compromesso. 5) Apparato urinario I postumi delle malattie che colpiscano i reni, gli ureteri, la vescica e l uretra, quali ad esempio le nefriti, le pielonefriti, la calcolosi renale, l insufficienza renale, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: determinazione della clearance della creatinina (valori corretti in base alla superficie corporea); valori diastolici della pressione arteriosa; determinazione quantitativa della proteinuria; efficacia del trattamento medico e chirurgico; criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% Clearance creatinina superiore a 50 ml/min.; oppure: clearance creatinina inferiore a 60 ml/min. con ipertensione lieve (valori diastolici pari o inferiori a 100 mm Hg) senza adeguata terapia; oppure: sindrome nefrosica parzialmente controllata dalla terapia, con valore di proteinuria persistente inferiore a 2,5 gr/die. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% Clearance creatinina inferiore a 20 ml/min.; oppure: clearance creatinina inferiore a 30 ml/min. con ipertensione grave (valori diastolici superiori a 115 mm Hg) non controllabili da adeguata terapia; oppure: sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 9 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6) Sistema Endocrino I postumi della malattia che colpiscano le ghiandole endocrine, quali ad esempio le tiroiditi, i gozzi, il diabete mellito e quello insipido, le malattie delle paratiroidi, delle ghiandole surrenali, dell ipofisi, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive; criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% La malattia è controllata in modo soddisfacente con adeguata terapia oppure: diabete insulino-dipendente controllabile in modo soddisfacente dal trattamento terapeutico e dalla dieta e non sono accertate lesioni d organo diabete dipendenti. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% La malattia non è assolutamente controllabile con adeguata terapia e non è suscettibile di trattamento chirurgico; oppure: la malattia di per sé controllabile con la terapia, ha però determinato lesioni di altri organi di entità tale da superare, secondo i criteri previsti da questa tabella, una invalidità permanente superiore al 74%. 7) Sistema Ematopoietico e Linfatico I postumi delle malattie che colpiscano il midollo osseo, la milza e le ghiandole linfatiche, quali ad esempio le anemie, le leucemie, i tumori in genere, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: efficacia del trattamento terapeutico medico chirurgico; postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive; criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% Anemia cronica con valori di emoglobinemia non inferiore a gr. 10/100 ml. non necessita di emotrasfusioni oppure: sintomatologia assente o controllabile con adeguata terapia; oppure: leucemia linfatica cronica in 1 stadio; oppure: leucemia mieloide cronica controllabile con adeguata terapia e senza compromissione dello stato generale. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% Anemia cronica con valori di emoglobinemia inferiori a gr. 10/100 ml., con necessità di emotrasfusioni periodiche (2-3 unità ogni 4-6 settimane); oppure: presenza di sintomatologia importante non controllabile in alcun modo da adeguata terapia continuativa; oppure: leucemia acuta o riacutizzata non più controllabile da adeguata terapia continuativa. Fascicolo Informativo Salute multiconfort I.P.M. pag. 10 di 10 Mod. A Ediz. 09/2013 agg.04/2015

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