- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI pag PREVENZIONE INFORTUNI pag. 25

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1 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI pag. 5 - PREVENZIONE INFORTUNI pag. 25 3

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3 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del lavoratore Mobbing Responsabilità del datore di lavoro Onere della prova del lavoratore Valutazione complessiva delle singole condotte mobbizzanti Necessità (Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., 9 gennaio 2007) Pag. 11 Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore di lavoro Sussistenza Brevità della sopravvivenza del de cuius Danno patito iure proprio dagli eredi Spettanza (Tribunale di Milano, 29 maggio 2007) Pag. 11 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Lavorazioni protette Attività di addestramento fisico svolta da soci di cooperativa Obbligo assicurativo Fondamento Fattispecie. Contributi assicurativi Soggetti obbligati Società cooperativa Soci lavoratori Natura del rapporto con la cooperativa Onere della prova A carico dell ente previdenziale Configurabilità Contenuto Fondamento Fattispecie (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6 giugno 2007, n ) Pag. 11 Salute e sicurezza Incindente stradale causato da stress da lavoro Responsabilità del datore di lavoro Sussiste (Corte di Cassazione, 7 giugno 2007, n ) Pag. 12 Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del lavoratore Mobbing Lavoratore già affetto da patologie psichiche Concorso della condotta del datore al verificarsi del danno Responsabilità datoriale Criteri Esonero Limiti Effetti Risarcimento del danno Danno differenziale ex artt. 40 e 41 c.p. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 giugno 2007, n ) Pag. 12 Igiene del lavoro Art. 5, nn. 1 e 4 della direttiva n. 89/391/Cee Obbligo di prevedere un regime di responsabilità oggettiva in capo ai datori di lavoro Esclusione (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3^, 14 giugno 2007, n. 127/05) Pag. 12 Igiene del lavoro Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori Limiti Ragionevolmente praticabile (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3^, 14 giugno 2007, n. 127/05) Pag. 13 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro Assunzione di lavoratori in mobilità Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 25, comma 9, legge n. 223 del 1991 Esclusione Fondamento (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 20 giugno 2007, n ) Pag. 13 5

4 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Occasione di lavoro Rischio specifico Rischio elettivo Nozione Fattispecie relativa ad incidente verificatosi in ambiente lavorativo diverso da quello proprio per mera curiosità (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 4 luglio 2007, n ) Pag. 13 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Occasione di lavoro Infortunio in itinere Criteri normativi (in particolare: interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate ) posti dall art. 12 del D.lg. n. 38 del 2000 Utilizzabilità anche in controversie sorte nel regime antecedente Possibilità Ragioni giustificative Fattispecie (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6 luglio 2007, n ) Pag. 14 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Occasione di lavoro Infortunio in itinere Interruzione non necessitata Rischio elettivo Indennizzabilità (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 18 luglio 2007, n ) Pag. 14 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Indennità e rendite Trasformazione della rendita in somma capitale Accertamento definitivo, anche a seguito di giudicato, del grado di inabilità permanente tra 10 e 16% - Necessità Sussistenza Retribuzione computabile Determinazione Criteri Riferimento al momento della liquidazione Necessità Sussistenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 luglio 2007, n ) Pag. 15 Lavoro Lavoro subordinato Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro Tutela delle condizioni di lavoro Prevenzione degli infortuni sul lavoro Appaltatori e subappaltatori Obbligo di collaborazione e informazione Opera scissa in fasi autonome Responsabilità solidale Sussiste (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1 agosto 2007, n ) Pag. 15 Sicurezza del lavoro Responsabilità contrattuale Prova liberatoria della adozione delle misure prevenzionistiche necessarie Responsabilità extracontrattuale per sorveglianza di incapace Prova liberatoria Distinzione (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 3 agosto 2007, n ) Pag. 16 Esonero del datore di lavoro ex art. 10, D.P.R. 30 giugno 1965, n per il risarcimento del danno biologico Sussistenza Risarcimento del danno biologico differenziale Ammissibilità Non integrale indennizzo del danno biologico da parte dell Inail Conseguente esclusione dell esonero del datore di lavoro per la parte non indennizzata Esonero di responsabilità del datore di lavoro Sua operatività ex lege Comportamento del lavoratore Ininfluenza (Tribunale di Genova, 17 agosto 2007) Pag. 16 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Danno biologico Miglioramento del quadro clinico Momento da considerare per la liquidazione del danno (Corte d Appello di Ancona, 23 agosto 2007) Pag. 16 Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del lavoratore Mobbing 6

5 Nozione Responsabilità del datore di lavoro Criteri Limiti Risarcimento del danno Criteri (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 agosto 2007, n ) Pag. 17 Infortunio sul lavoro e malattia professionale Violazione degli obblighi imposti dall art c.c. Risarcimento del danno Azione contrattuale Termine di prescrizione decennale Decorrenza dalla manifestazione del danno Sussiste Decorrenza dal successivo aggravamento non imputabile a causa autonoma Non sussiste (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 11 settembre 2007, n ) Pag. 17 Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore di lavoro Natura e contenuti Incidenza del rischio elettivo, del dolo e della colpa del lavoratore (Corte d Appello di Genova, 21 settembre 2007) Pag. 17 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Revisione delle rendite Revisione per miglioramento Riconoscimento giudiziale di atto di rettifica Art. 14 vicies quater del D.lg. n. 115 del 2005, conv. In legge n. 168 del 2005 Formale successiva domanda di riesame Necessità Esclusione Fondamento (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 3 ottobre 2007, n ) Pag. 18 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la malattie professionali Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi Rivalsa dell ente assicuratore Sentenza di assoluzione del datore di lavoro dall imputazione derivatagli dall infortunio sul lavoro Termine triennale per l azione di regresso dell Inail Natura prescrizionale Interruzione Notificazione del ricorso o di altri atti idonei alla costituzione in mora Rilevanza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 3 ottobre 2007, n ) Pag. 18 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per e malattie professionali Revisione delle rendite Termine ex art. 83, comma 7, D.P.R. n del 1965 Interpretazione Aggravamento o miglioramento delle condizioni sanitarie entro il decennio Rilevanza Relativo onere probatorio A carico dell Inail Sussistenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n ) Pag. 18 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Contributi o premi Tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro Decreti ministeriali Natura Fonte di normazione subprimaria Esame diretto ed interpretazione da parte del giudice di legittimità ex. art. 360, n. 3, c.p.c. Canone interpretativo ex art. 12 preleggi Criterio della prevalenza della denominazione espressa della lavorazione Rilevanza Analisi tecnica dell attività produttiva specifica Sussidiarietà Condizioni Fattispecie (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n ) Pag. 18 Malattie professionali Rapporto con le lavorazioni Prova dell eziologia professionale Onere a carico dell infortunato Semplice possibilità del nesso eziologico Sufficienza Esclusione Fattispecie. Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Valutazione del grado di riduzione dell attitudine lavorativa per malattia professionale Pluralità di cause Criterio utilizzabile Detrazione della percentuale dovuta a causa extraprofessionale Fattispecie in tema di broncopneumopatia (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 ottobre 2007, n ) Pag. 19 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali 7

6 Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Copertura assicurativa del danno biologico Verificarsi dell evento protetto dopo l entrata in vigore del d.m. recante le tabelle relative Necessità Data precedente relativa alla entrata in vigore della legge n. 38 del 2000 Irrilevanza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 ottobre 2007, n ) Pag. 20 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Infortuni o malattie verificatisi prima dell entrata in vigore del D.Lg. n. 38 del 2000 ed altri verificatisi successivamente Postumi relativi Incumulabilità (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 12 ottobre 2007, n ) Pag. 20 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi Rivalsa dell ente assicuratore Azione di regresso per le prestazioni erogate Prova del credito Conteggi Inail Idoneità Limiti Procedimento civile Domanda giudiziale Fattispecie costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro Giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro Proposizione entro tre anni dalla sentenza penale di non doversi procedere per morte dell imputato o per amnistia Natura del termine Perentorietà Interruzione del termine Deposito del ricorso Sufficienza Notifica del ricorso Necessità Esclusione Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi Rivalsa dell ente assicuratore Azione di regresso per le prestazioni erogate Legittimazione passiva del subappaltatore Sussistenza Mera esecuzione di disposizioni dell appaltatore Responsabilità del subappaltatore Esclusione (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 15 ottobre 2007, n ) Pag. 20 Beneficio ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, carattere Soggetto legittimato Termini ai fini del riconoscimento (Tribunale di Rieti, 16 ottobre 2007, n. 592) Pag. 21 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Danno biologico Stabilizzazione dei postumi invalidanti Periodo da considerare Malattie professionali soggette a periodi di acuzie ed a periodi di regressione Liquidazione del danno Criterio Fattispecie in tema di dermatite da contatto (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 16 ottobre 2007, n ) Pag. 21 Igiene del lavoro Inosservanza delle misure necessarie a tutelare l integrità del dipendente Responsabilità del datore di lavoro Necessità della colpa Sussistenza Incompatibilità tra stato di salute e mansioni Mancata conoscenza da parte del datore di lavoro Responsabilità Insussistenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 7 novembre 2007, n ) Pag. 22 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Revisione delle rendite Domanda di revisione della rendita per aggravamento Riconoscimento di ulteriori patologie rispetto all accertamento amministrativo Mantenimento della percentuale complessiva dell invalidità Possibilità Riduzione della rendita Legittimità Esclusione Fondamento (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 7 novembre 2007, n ) Pag. 22 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 8

7 Surrogazione o regresso dell Inail Limiti Estensione al danno biologico e al danno morale Esclusione Fondamento (Corte Suprema di Cassazione, Sez. 3^, 10 gennaio 2008, n. 255) Pag. 22 Lavoratori socialmente utili Omessa adozione delle misure volte a tutelare l integrità psico-fisica del lavoratore Art c.c. Applicabilità Conseguenze (Corte d Appello di Roma, 4 febbraio 2008) Pag. 23 Infortuni sul lavoro Infortunio in itinere Sciopero dei mezzi pubblici Occasione di lavoro Rapina subita durante il ritorno dal lavoro con mezzi propri Sussistenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 14 febbraio 2008, n. 3776) Pag. 23 9

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9 Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del lavoratore Mobbing Responsabilità del datore di lavoro Onere della prova del lavoratore Valutazione complessiva delle singole condotte mobbizzanti Necessità Il lavoratore che agisca per mobbing, deve provare il disegno mobbizzante del datore di lavoro, non essendo sufficiente la prova di mere difficoltà ambientali di inserimento nella struttura aziendale. (Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., 9 gennaio 2007) Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore di lavoro Sussistenza Brevità della sopravvivenza del de cuius Danno patito iure proprio dagli eredi Spettanza In caso di infortunio mortale, qualora tra l evento e il decesso intercorra un periodo molto breve (nella fattispecie meno di due ore) non sussiste alcun danno da sofferenza esistenziale trasmissibile iure ereditario agli eredi, potendosi configurare solo danni iure proprio di natura biologica e morale, determinati in misura diversa in ragione del rapporto parentale con il defunto e quantificati con riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano. (Tribunale di Milano, 29 maggio 2007) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Lavorazioni protette Attività di addestramento fisico svolta da soci di cooperativa Obbligo assicurativo Fondamento Fattispecie Contributi assicurativi Soggetti obbligati Società cooperativa Soci lavoratori Natura del rapporto con la cooperativa Onere della prova A carico dell ente previdenziale Configurabilità Contenuto Fondamento Fattispecie L espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comporta che l attività di addestramento fisico risulta soggetta all obbligo assicurativo quando sia svolta non solo dai soggetti indicati dall art. 1, comma 3, n. 28 del t.u. n. 1124, ma anche dagli altri soggetti indicati dall art. 4, nella specie dai soci di cooperativa, venendo in rilievo l attività dei soci istruttori per il suo carattere motorio, e quindi manuale, e non di sovrintendenza all attività degli allievi, anche se ad essi rivolta e con essi connessa (principio affermato in controversia concernente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall INPS, per omissione contributiva ed accessori, nei confronti di una società cooperativa di educatori fisici sportivi, sulla base di un verbale congiunto Inps Inail. La cooperativa aveva svolto azione di accertamento negativo dell obbligo contributivo nei confronti dell Inail, sul presupposto che l attività dei soci sovrintendenti fosse svolta con i caratteri dell autonomia e che la tutela assicurativa implicasse lo svolgimento in forma subordinata. La S.C. ha ritenuto tale tesi irrilevante in causa, a prescindere dalla sua fondatezza, per il rilievo ex se, ai fini della tutela antinfortunistica, dell attività di socio istruttore). In tema di obbligo contributivo delle società cooperative e di oneri probatori, nel regime della legge n. 142 del 2001 e della decisione delle Sezioni unite n del 2004, poiché la contribuzione è rapportata direttamente alla disciplina sostanziale della prestazione (subordinata o autonoma), è questo il fatto costitutivo che l ente previdenziale deve provare, come in ogni altra ipotesi in cui si discuta della natura autonoma o subordinata del rapporto e poiché tale tipologia risulta dal regolamento previsto dall art. 6, comma 1, della legge n. 142 citata, è sufficiente che l ente previdenziale invochi il regolamento. Per il periodo anteriore all emanazione della legge n. 142, gli oneri probatori devono essere conformati al quadro interpretativo ricostruito ex post, secondo un criterio storicistico, che tenga conto degli obblighi gravanti sull istituto dal quadro normativo, anche giurisprudenziale, del tempo in cui i fatti si sono compiuti. (Nella specie, la 11

10 S.C., correggendo la motivazione e depurandola della teorica della fictio iuris sconfessata dalle Sezioni Unite n del 2004, ha ritenuto conforme al principio di cui in massima la decisione della corte territoriale che aveva accolto la pretesa dell Inps di assoggettare a contributi non la retribuzione dovuta per un ipotetico rapporto di lavoro subordinato, né aveva preteso l osservanza dei relativi minimali contributivi, bensì i compensi effettivamente percepiti dai soci, educatori fisici sportivi, di una società cooperativa, in controversia in cui non si controverteva delle aliquote contributive. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6 giugno 2007, n ) Salute e sicurezza Incidente stradale causato da stress da lavoro Responsabilità del datore di lavoro Sussiste Sussiste la responsabilità del datore di lavoro, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, in caso di incidente stradale occorso al lavoratore laddove questi fornisca la prova dell esistenza di un nesso causale fra lo stress (che ha portato all incidente) e la sua attività lavorativa. (Corte di Cassazione, 7 giugno 2007, n ) Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del lavoratore Mobbing Lavoratore già affetto da patologie psichiche Concorso della condotta del datore al verificarsi del danno Responsabilità datoriale Criteri Esonero Limiti Effetti Risarcimento del danno Danno differenziale ex artt. 40 e 41 c.p. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell evento, e ne costituisca un antecedente causale, l agente deve rispondere per l intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell agente stesso per l intero danno differenziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio da ultimo specificato, ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all azione di un lavoratore che aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del suo datore di lavoro per suoi ripetuti comportamenti vessatori, aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso datore per i soli danni a lui imputabili a titolo differenziale per le ulteriori conseguenze patologiche di tipo depressivo che erano derivate dalla sua condotta, inquadrabile come mera concausa rispetto al quadro clinico del dipendente già affetto in precedenza da una situazione psichica compromessa, sulla quale, perciò, aveva prodotto un effetto di aggravamento e non di causa esclusiva). (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 giugno 2007, n ) Igiene del lavoro Art. 5, nn. 1 e 4 della direttiva n. 89/391/Cee Obbligo di prevedere un regime di responsabilità oggettiva in capo ai datori di lavoro Esclusione Non può essere dedotta dall art. 5, nn. 1 e 4 della direttiva n. 89/391/Cee l intenzione del legislatore comunitario di imporre agli Stati membri l obbligo di prevedere un regime di responsabilità oggettiva in capo ai datori di lavoro. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3^, 14 giugno 2007, n. 127/05) 12

11 Igiene del lavoro Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori Limiti Ragionevolmente praticabile Il significato della clausola britannica che prevede una riserva all obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro per ciò che è ragionevolmente praticabile dipende dal contenuto preciso di tale obbligo quale emergente dalle disposizioni della direttiva. La Commissione non ha sufficientemente precisato la sua interpretazione del contenuto di detto obbligo, peraltro esplicitamente riconoscendo che lo stesso non implica che il datore di lavoro sia tenuto a garantire un ambiente di lavoro privo di ogni rischio. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3^, 14 giugno 2007, n. 127/05) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro Assunzione di lavoratori in mobilità Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 25, comma 9, legge n. 223 del 1991 Esclusione Fondamento La riduzione contributiva prevista dall art. 25, comma 9, L. 23 luglio 1991 n. 223, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato, - così come quella prevista, con disposizione di identico tenore, dall art. 8, comma 2, per le assunzioni a tempo determinato non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all Inail per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia perché tale applicabilità è espressamente esclusa dall art. 68, comma 6, L. 23 dicembre 2000 n. 388, con norma di interpretazione autentica dell art. 8 comma 2, sia perché l interpretazione imposta dall art. 68 può comunque ricavarsi dal testo dell art. 25 comma 9, senza che una differenziazione sia giustificata dall intento di favorire maggiormente l assunzione a tempo indeterminato, l incentivo alla quale scaturisce dallo speciale contributo di cui al comma 4 dello stesso art. 8. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 20 giugno 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Occasione di lavoro Rischio specifico Rischio elettivo Nozione Fattispecie relativa ad incidente verificatosi in ambiente lavorativo diverso da quello proprio per mera curiosità In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio che è in grado di incidere, escludendola, sull occasione di lavoro si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l indennizzabilità dell infortunio occorso ad un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l equilibrio e così cadere nello stesso. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 4 luglio 2007, n ) 13

12 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Occasione di lavoro Infortunio in itinere Criteri normativi (in particolare: interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate ) posti dall art. 12 del D.lg. n. 38 del 2000 Utilizzabilità anche in controversie sorte nel regime antecedente Possibilità Ragioni giustificative Fattispecie In materia di infortuni sul lavoro, l art. 12 D.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha espressamente ricompreso nell assicurazione obbligatoria la fattispecie dell infortunio in itinere, inserendola nell ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esprime dei criteri normativi (come quelli di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, che delimitano l operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, militando in tal senso: a) la circostanza che l art. 55, lett. u, L. 17 maggio 1999 n. 144, ha posto come criterio direttivo per il legislatore delegato il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, i quali, pertanto, hanno costituito, dapprima, diritto vivente nell ambito dell interpretazione dell art. 2 del D.P.R. n del 1965, per noi plasmare, come tali, il contenuto del precetto introdotto dall art. 12 del D.lg. n. 38 del 2000; b) il fatto che il sistema dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si è evoluto tramite interventi legislativi che, non di rado, hanno avuto la funzione di far assurgere a dignità di norma positiva gli orientamenti giurisprudenziali (come è dimostrato proprio in relazione all istituto dell infortunio in itinere, che l opera della giurisprudenza ha conformato muovendo dalla nozione di occasione di lavoro); c) il rilievo in base al quale una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio anzidetto, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse indennizzarsi, nel regime antecedente all entrata in vigore del D.lg. n. 38 del 2000, l infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza di sinistro verificatosi su percorso diverso da quello normale di rientro dal lavoro al luogo di residenza, avendo egli effettuato una deviazione per provvedere alla sostituzione dei pneumatici usurati dell autovettura, la quale non poteva reputarsi necessitata secondo i criteri normativi posti dall art. 12 del citato D.lg. n. 38 del 2000, bensì ascrivibile a rischio elettivo, giacchè non giustificata da esigenze essenziali ed improrogabili, tra queste non potendo, per giunta, includersi la dedotta usura del treno di gomme, perché ben poteva essere rilevata per tempo. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6 luglio 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Occasione di lavoro Infortunio in itinere Interruzione non necessitata Rischio elettivo Indennizzabilità In tema di infortunio in itinere, l interruzione non necessitata, quale una sosta voluttuaria al bar, va inquadrata nel rischio elettivo, nell ambito del percorso che costituisce l occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell aggravamento del rischio. La valutazione delle circostanze di fatto dell interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, purchè l interruzione non sia di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell infortunio in itinere o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale e, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. In assenza di giurisprudenza in materia, dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell Unione, dalla formazione, in corso, di uno spazio 14

13 giurisprudenziale europeo, deriva l ulteriore criterio interpretativo per cui nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini, in modo specifico, un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale del Paese comunitario può costituire criterio sussidiario per la soluzione di casi non disciplinati, nel dettaglio, dalla legge italiana (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la domanda di rendita per l infortunio occorso al lavoratore in seguito ad incidente stradale verificatosi mentre, alla guida della propria auto, ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione, sul presupposto che il nesso di causalità fosse stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il medesimo percorso, distinguendo tra soste necessitate, quali la necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche, e soste voluttuarie e, tra queste ultime, tra quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (come nella specie, di circa un ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale avesse avuto una sensibile modifica, sulla base dell id quod plerumque accidit). (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 18 luglio 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Indennità e rendite Trasformazione della rendita in somma capitale Accertamento definitivo, anche a seguito di giudicato, del grado di inabilità permanente tra 10 e 16% - Necessità Sussistenza Retribuzione computabile Determinazione Criteri Riferimento al momento della liquidazione Necessità Sussistenza L art. 75 del D.P.R. n del 1965 impone all Inail, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita da inabilità permanente, e qualora il grado di questa risulti definitivamente determinato (anche in forza di sentenza passata in giudicato che ripristini la rendita già soppressa in sede di revisione) nella misura superiore al dieci e inferiore al 16%, di corrispondere ad estinzione di ogni diritto una somma capitale. I criteri di calcolo di tale somma, indicati nella seconda parte dello stesso art. 75, così come l età dell assicurato, debbono essere riferiti al momento della liquidazione della somma e cioè al momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la determinazione quantitativa della somma da attribuire, dovendo sino a quel momento corrispondersi all assicurato, da parte dell Inail, i ratei della rendita in essere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto la correttezza dell operato dell Inail che aveva provveduto, in base all art. 75 citato, a capitalizzare la rendita per inabilità permanente dell 11%, costituita il 13 aprile 1981, oggetto di soppressione a seguito di revisione e, infine, ripristinata in favore dell assicurato in forza di sentenza del 16 aprile 1997, passata in giudicato, liquidando la somma capitale con provvedimento del 1 luglio 1997 ma con decorrenza dal 1 dicembre 1994; la S.C. ha cassato il solo capo di pronuncia concernente l anticipata decorrenza della rendita in capitale rispetto al momento della sua effettiva liquidazione e, decidendo nel merito, ha condannato l Inail a corrispondere all assicurato i ratei di rendita medio tempore maturati. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 luglio 2007, n ) Lavoro Lavoro subordinato Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro Tutela delle condizioni di lavoro Prevenzione degli infortuni sul lavoro Appaltatori e subappaltatori Obbligo di collaborazione e informazione Opera scissa in fasi autonome Responsabilità solidale Sussiste Il disposto dell art. 7 del D.lg. n. 626/1994 e degli artt. 3 e ss. del D.lg. n. 494/1966 impone a tutti i datori di lavoro e a tutti i subappaltatori presenti in cantiere un obbligo positivo di collaborazione e di informazione al fine della prevenzione degli infortuni e 15

14 della sicurezza sul lavoro, anche quando la realizzazione dell opera venga scissa in fasi autonome affidate a imprese diverse, poiché ciascuna di queste è responsabile per la messa in sicurezza di tutte le fasi lavorative tra loro interagenti. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1 agosto 2007, n ) Sicurezza del lavoro Responsabilità contrattuale Prova liberatoria della adozione delle misure prevenzionistiche necessarie Responsabilità extracontrattuale per sorveglianza di incapace Prova liberatoria Distinzione La responsabilità contrattuale dell imprenditore per la tutela della integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti ai sensi dell art c.c. è più rigorosa della responsabilità extracontrattuale per il fatto dannoso dell incapace a carico di chi è tenuto alla sorveglianza i sensi dell art c.c., sicchè quest ultima può essere esclusa dalla prova di non aver potuto impedire un fatto imprevedibile, mentre la responsabilità dell imprenditore verso i dipendenti non viene meno per la mera imprevedibilità del fatto, ma può essere esclusa solo dalla prova di aver adottato tutte le possibili misure di prevenzione richieste dalla natura dell attività, dall esperienza e dalla tecnica (a proposito della responsabilità di un azienda ospedaliera verso il proprio dipendente per i danni causatigli dall aggressione di un paziente oligofrenico. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 3 Agosto 2007, n ) Esonero del datore di lavoro ex art. 10, D.P.R. 30 giugno 1965, n per il risarcimento del danno biologico Sussistenza Risarcimento del danno biologico differenziale Ammissibilità Non integrale indennizzo del danno biologico da parte dell Inail Conseguente esclusione dell esonero del datore di lavoro per la parte non indennizzata Esonero di responsabilità del datore di lavoro Sua operatività ex lege Comportamento del lavoratore Ininfluenza Con l entrata in vigore della nuova normativa di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 e in forza della stessa deve ritenersi che l indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale, inteso nelle sue varie accezioni ed in particolare in senso quantitativo, da parte del datore di lavoro civilmente responsabile. Peraltro, posto che, a mente della predetta normativa, l Inail non indennizza integralmente il danno biologico, per la parte non indennizzata può ritenersi che non vi sia prestazione previdenziale, donde consegue il principio per cui se non si fa luogo a prestazione previdenziale non vi è assicurazione e, mancando la stessa viene meno anche l esonero del datore di lavoro. L esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall Inail opera ex lege e non può essere condizionato da una scelta discrezionale del lavoratore (l esonero non può ad esempio venir meno a seguito dell inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni Inail). (Tribunale di Genova, 17 agosto 2007) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Danno biologico Miglioramento del quadro clinico Momento da considerare per la liquidazione del danno Il termine ultimo per la liquidazione definitiva dell indennizzo per danno biologico da corrispondersi in quota capitale è indicato in non oltre un anno dalla data di ricevimento del 16

15 certificato medico constatante la cessazione dell inabilità temporanea assoluta. Per la liquidazione dell indennizzo in capitale è escluso che possa tenersi conto degli eventuali miglioramenti successivi a quel momento. (Corte d Appello di Ancona, 23 agosto 2007) Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del lavoratore Mobbing Nozione Responsabilità del datore di lavoro Criteri Limiti Risarcimento del danno Criteri Il mobbing si configura come illecito del datore consistente in una condotta protratta nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all emarginazione del dipendente. Anche in ipotesi in cui il datore di lavoro non ponga in essere comportamenti mobbizzanti, la sua responsabilità può essere ravvisata, non già in quanto soggetto direttamente agente a danno del proprio dipendente, ma per non essersi attivato per la cessazione dei comportamenti scorretti posti in essere dai suoi collaboratori, il che però è sufficiente per radicare il suo obbligo al risarcimento dal danno. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 agosto 2007, n ) Infortunio sul lavoro e malattia professionale Violazione degli obblighi imposti dall art c.c. Risarcimento del danno Azione contrattuale Termine di prescrizione decennale Decorrenza dalla manifestazione del danno Sussiste Decorrenza dal successivo aggravamento non imputabile a causa autonoma Non sussiste In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall art c.c., la prescrizione decennale, ove il lavoratore esperisca l azione contrattuale decorre dal momento in cui il danno si è manifestato (divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile) e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto a una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 11 settembre 2007, n ) Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore di lavoro Natura e contenuti Incidenza del rischio elettivo, del dolo e della colpa del lavoratore La responsabilità dell imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all art c.c., la quale impone all imprenditore l obbligo di adottare nell esercizio dell impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l integrità fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori, responsabilità che è soltanto esclusa in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del avoratore medesimo inteso come rischio generato da un attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa; laddove l eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe comunque e sempre l onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e, più specificatamente, la predetta responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal concorso o dalla cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, in quanto, queste ultime, semmai valgono a determinare la quantificazione del danno in misura proporzionale all accertata cooperazione o all accertato concorso colposo del lavoratore. (Corte d Appello di Genova, 21 settembre 2007) 17

16 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Revisione delle rendite Revisione per miglioramento Riconoscimento giudiziale di atto di rettifica Art. 14 vicies quater del D.lg. n. 115 del 2005, conv. in legge n. 168 del 2005 Formale successiva domanda di riesame Necessità Esclusione Fondamento In tema di revisione per errore delle prestazioni erogate dall Inail, nell ipotesi in cui l istituto, ritenendo intervenuto il miglioramento delle condizioni che avevano determinato l iniziale riconoscimento, abbia ridotto o negato l iniziale diritto attraverso formale atto di revisione, poi con sentenza ritenuto atto di rettifica, non è necessaria una formale successiva domanda di riesame di questo atto prevista dall art. 14 vicies quater, comma 1, del D.lg. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 168 del 2005, è ritenuta necessaria per recuperare la perduta retroattività dell art. 9 del D.lg. n. 38 del 2000 in quanto è da ritenersi inscritta nella stessa pregressa domanda con cui l interessato aveva impugnato l atto di revisione. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 3 ottobre 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la malattie professionali Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi Rivalsa dell ente assicuratore Sentenza di assoluzione del datore di lavoro dall imputazione derivatagli dall infortunio sul lavoro Termine triennale per l azione di regresso dell Inail Natura prescrizionale Interruzione Notificazione del ricorso o di altri atti idonei alla costituzione in mora Rilevanza L azione di regresso spettante all Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall imputazione derivatagli dall infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all art. 112, comma 5, seconda parte, del D.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora. (Corte di Cassazione Sez. Lav., 3 ottobre 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per e malattie professionali Revisione delle rendite Termine ex art. 83, comma 7, D.P.R. n del 1965 Interpretazione Aggravamento o miglioramento delle condizioni sanitarie entro il decennio Rilevanza Relativo onere probatorio A carico dell Inail Sussistenza L art. 83, comma 7, del D.P.R. n del 1965, alla stregua del quale trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta (dall assicurato) o disposta (dall Inail) solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio, va interpretato nel senso che domanda o disposizione di costituzione della rendita possono intervenire anche dopo il decennio di costituzione della rendita, purchè aggravamento o miglioramento delle condizioni sanitarie si siano verificati entro il decennio, gravando sull Inail l onere di provare la realizzazione di quest ultima eventualità. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Contributi o premi Tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro Decreti ministeriali Natura Fonte di normazione subprimaria Esame diretto ed interpretazione da parte del giudice di legittimità ex. art. 360, n. 3, c.p.c. Canone interpretativo ex art. 12 preleggi Criterio della prevalenza della denominazione espressa della lavorazione Rilevanza Analisi tecnica dell attività produttiva specifica Sussidiarietà Condizioni Fattispecie 18

17 In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all Inail, i decreti ministeriali costituiscono regolamenti delegati, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di esame diretto e di interpretazione da parte del giudice di legittimità, ex art. 360, n. 3, c.p.c., il quale dovrà applicare i canoni dettati dall art. 12 preleggi per le fonti normative primarie o subprimarie, estesi ai criteri di classificazione stabiliti negli art. 2, 3, e 4 della tariffa, per i quali vale il canone della prevalenza (ubi voluit, dixit) della denominazione espressa della lavorazione, con ciò intendendo il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari (art. 2), essendo consentito il ricorso all analisi tecnica dell attività produttiva specifica solo nelle ipotesi di lavorazione non espressamente prevista in tariffa (art. 4). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in riferimento ad attività di autosalone svolta dal datore di lavoro, aveva applicato la voce 9330 del d.m. 18 giugno 1988, che menziona espressamente i magazzini di vendita, le autorimesse, gli autosaloni, respingendo le censure del datore di lavoro di erronea classificazione secondo cui i dipendenti avrebbero dovuto essere classificati nella voce 0843, che si riferisce al personale non previsto da altre voci di tariffa che nell esercizio delle proprie mansioni si avvale, in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotto. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n ) Malattie professionali Rapporto con le lavorazioni Prova dell eziologia professionale Onere a carico dell infortunato Semplice possibilità del nesso eziologico Sufficienza Esclusione Fattispecie Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Valutazione del grado di riduzione dell attitudine lavorativa per malattia professionale Pluralità di cause Criterio utilizzabile Detrazione della percentuale dovuta a causa extraprofessionale Fattispecie in tema di broncopneumopatia In caso di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. (Nella specie, si trattava di provare l origine professionale di una broncopneumopatia cronico ostruttiva, in relazione alle mansioni di intonacatore; la S.C., affermando il principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la rilevanza preponderante di fattori concausali extralavorativi, quali l attività abituale di fumatore, nel determinismo della patologia). In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la regola contenuta nell art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dall equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l evento, in riferimento agli stati morbosi preesistenti può applicarsi alle sole c.d. concause di lesione, nelle quali un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali, mentre non si applica alle c.d. concause di invalidità, nelle quali, pur in presenza di un concorso di cause, rimane possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali di un altra, sicchè trova applicazione l art. 79 del t.u. n del (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la broncopneumopatia cronico ostruttiva da cui era affetto il ricorrente ad origine prevalentemente extraprofessionale, in quanto riconducibile casualmente per la gran parte al fatto che lo stesso fosse da tempo abituale fumatore, piuttosto che allo svolgimento di mansioni di posa di intonaco, che avevano avuto nel determinismo della malattia un ruolo concausale modesto). (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 ottobre 2007, n ) 19

18 Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Copertura assicurativa del danno biologico Verificarsi dell evento protetto dopo l entrata in vigore del d.m. recante le tabelle relative Necessità Data precedente relativa alla entrata in vigore della legge n. 38 del 2000 Irrilevanza In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dalla legge n. 38 del 2000 che ha riformulato le soglie di rilevanza dell invalidità ai fini della tutela previdenziale trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell Inail è il verificarsi dell infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. recante le tabelle valutative del danno biologico. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 ottobre 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Infortuni o malattie verificatisi prima dell entrata in vigore del D.Lg. n. 38 del 2000 ed altri verificatisi successivamente Postumi relativi Incumulabilità In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ove alcuni infortuni o malattie si siano verificati prima dell entrata in vigore del D.lg. n. 38 del 2000 ed altri si siano verificati successivamente, ai sensi dell art. 13, comma 6, prima parte di detto decreto, i postumi relativi non si cumulano ai fini della liquidazione di un unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela precedente e successivo alle nuove disposizioni; tale esclusione della cumulabilità dei postumi relativi a eventi ricadenti nei diversi regimi normativi opera sia nel caso di eventi già indennizzati in capitale e non in rendita, sia di eventi dai quali siano derivate inabilità inferiori al grado richiesto per la liquidazione delle prestazioni a carico dell Inail. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 12 ottobre 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi Rivalsa dell ente assicuratore Azione di regresso per le prestazioni erogate Prova del credito Conteggi Inail Idoneità Limiti Procedimento civile Domanda giudiziale Fattispecie costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro Giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro Proposizione entro tre anni dalla sentenza penale di non doversi procedere per morte dell imputato o per amnistia Natura del termine Perentorietà Interruzione del termine Deposito del ricorso Sufficienza Notifica del ricorso Necessità Esclusione Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi Rivalsa dell ente assicuratore Azione di regresso per le prestazioni erogate Legittimazione passiva del subappaltatore Sussistenza Mera esecuzione di disposizioni dell appaltatore Responsabilità del subappaltatore Esclusione Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l ente previdenziale può fornire prova della congruità dell indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poichè l Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla 20

19 presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento. A norma dell art. 10, comma 5, del D.P.R. n del 1965, il giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro per fatto costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro deve essere proposto nel termine di tre anni dalla sentenza di non doversi procedere per morte dell imputato o per amnistia. Il decorso di tale termine è interrotto dalla proposizione della domanda, e dunque, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro, dal semplice deposito del ricorso introduttivo (v. sentenza della Corte cost. n. 129 del 1986), ricollegandosi ad esso la pendenza del giudizio, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire l effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all ente previdenziale nel termine. Il subappaltatore, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri, assume con l autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, e pertanto risponde del danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi; l eventuale ingerenza dell appaltatore nel luogo di lavoro dell impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore. Ne consegue che l azione di rivalsa che l Inail può esercitare in relazione alle prestazioni erogate all infortunato legittimamente si indirizza nei confronti del subappaltatore. Corte di Cassazione, Sez. Lav., 15 ottobre 2007, n ) Beneficio ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, carattere Soggetto legittimato Termini ai fini del riconoscimento Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in favore dei lavoratori esposti all amianto, ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell anzianità contributiva, utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell assicurazione generale obbligatoria. Ai fini del riconoscimento del relativo diritto, l unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l Inps, essendo tale Ente il solo tenuto ad operare la richiesta di rivalutazione. Il diritto è riconosciuto in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, ed a favore di coloro che alla data del 2 ottobre hanno avanzato domanda di riconoscimento all Inail. Il Dm 27 ottobre 2004 ribadisce che ai lavoratori che sono stati sposti all amianto per periodi lavorativi soggetti all assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo l obbligo di presentazione della domanda entro 180 giorni. (Tribunale di Rieti, 16 ottobre 2007, n. 592) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) Danno biologico Stabilizzazione dei postumi invalidanti Periodo da considerare Malattie professionali soggette a periodi di acuzie ed a periodi di regressione Liquidazione del danno Criterio Fattispecie in tema di dermatite da contatto Ai sensi dell art. 13, commi 2 e 8, della legge n. 30 del 2000, nel procedere alla liquidazione all assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni dell indennità psicofisica di grado intercorrente tra il 6 ed il 16%, si deve fare riferimento alla situazione esistente non prima di sei mesi e non oltre un anno dal momento in cui è pevenuto all Inail il certificato medico attestante l avvenuta stabilizzazione dei postumi. Ove peraltro si tratti di 21

20 malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie ed a periodi di regressione, nella determinazione del danno occorre tener conto della frequenza e della durata delle varie fasi di maggiore e minore intensità del danno e dell entità degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla malattia professionale della dermatite da contatto da calce e cemento, aveva liquidato il danno biologico commisurandolo ai postumi relativi alla fase acuta della malattia riscontrata al tempo della domanda amministrativa e non ai postumi minori come successivamente stabilizzati). (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 16 ottobre 2007, n ) Igiene del lavoro Inosservanza delle misure necessarie a tutelare l integrità del dipendente Responsabilità del datore di lavoro Necessità della colpa Sussistenza Incompatibilità tra stato di salute e mansioni Mancata conoscenza da parte del datore di lavoro Responsabilità Insussistenza L art c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando l espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest ultimo e dell incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 7 novembre 2007, n ) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali Revisione delle rendite Domanda di revisione della rendita per aggravamento Riconoscimento di ulteriori patologie rispetto all accertamento amministrativo Mantenimento della percentuale complessiva dell invalidità Possibilità Riduzione della rendita Legittimità Esclusione Fondamento Nella causa promossa dall assicurato per ottenere un aumento della rendita corrispostagli in relazione ad un infortunio sul lavoro subito, ove siano riscontrate nuove patologie rispetto all accertamento amministrativo, il giudice può mantenere ferma la percentuale complessiva dell invalidità, qualora ritenga che debba essere data una valutazione minore alla invalidità riconosciuta in sede amministrativa, restando esclusa per converso la possibilità di riduzione della rendita al di fuori del procedimento di revisione ad iniziativa dell istituto. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 7 novembre 2007, n ) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Surrogazione o regresso dell Inail Limiti Estensione al danno biologico e al dnno morale Esclusione Fondamento Il giudice può accogliere l azione di rivalsa dell Inail sia in caso di azione di regresso, di cui agli artt. 10 e 11 D.P.R. n del 1965, sia in caso di azione in surroga di cui all art c.c. solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento 22

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